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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5051/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc e iscritta a ruolo il 2.12.2024 da:
NUCCIA Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nata a [...] il [...] C.F.: residente a C.F._1
CH GI (VI) in Piazza Carli n.6 i.2, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. LUCA BAJ (C.F. - pec: C.F._2
- fax: 035.5096938) del Foro di Bergamo Email_1
e dell'avv. PAOLO BARUFFALDI (C.F.: Pec: C.F._3
- fax: ) del Foro di Email_2 P.IVA_1
Bergamo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Baj in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12
ricorrente attrice
CONTRO
(C.F.: ), CP_1 P.IVA_2
semplificata Cod. Fisc./P.Iva Controparte_2
con sede a San Bonifacio (Vr) in via Udine 26 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore convenuta contumace conclusioni
1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto e in diritto rassegnate nel ricorso, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta in giudizio, accertare la legittimità della risoluzione del contratto operata o, in caso contrario, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto (doc.2) e per l'effetto condannare alla restituzione delle somme di € 12.825,00, di € CP_1
1.930,00 e di € 500,00, come descritto nella parte narrativa del ricorso da intendersi qui integralmente richiamata, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 3.000,00 per un totale complessivo di € 18.255,00, o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, e il tutto oltre agli interessi al tasso legale (art.1284 comma 4 c.c.) dalla data della notifica del ricorso a quella del saldo effettivo. Stante la mancata partecipazione di al procedimento di mediazione e più CP_1 in generale per la condotta tenuta in sede stragiudiziale, condannarsi al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento del doppio del contributo unificato relativo alla presente causa. IN SUBORDINE Condannare alla restituzione di € 13.905,00, corrispondente alle somme CP_1 corrisposte dalla ricorrente decurtate del corrispettivo mensile dal 15.03.2024 al 19.04.2024 di € 1.350,00, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e del procedimento di mediazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente, premesso:
-di avere concluso un contratto con per l'assistenza domiciliare integrata CP_1 in favore della madre, (nata il [...], sofferente di declino Parte_2 cognitivo ,vertigini posizionali, ipertensione arteriosa e di artrosi diffusa) , dal 15.09.2023 al 15.03.2024 pagando anticipatamente, in data 30.08.2023, la somma di
€ 9.000,00;
-che durante l'esecuzione dei contratti la ricorrente e la sorella , sig.ra
[...]
tenevano i contatti via Whatsapp con la sig.ra che, in base Per_1 Parte_3 ai contratti risultava come amministratrice unica di anche se, poi vista la CP_1 visura camerale della società, era in essa indicata come socia mentre CP_3 ne risulta amministratrice unica e legale rappresentante );
-che durante l'esecuzione del contratto si verificavano gravi condotte da parte delle dipendenti della convenuta, inviate ad assistere l'anziana: la sig.ra IL RE di Vita S.r.l.s, incaricata dell'assistenza nel periodo dal 08.11.2023 al 10.02.2024, si rivolgeva alla sig.ra in data Pt_2
2 17.01.2024 e in data 30.01.2024 con frasi oscene e turpiloqui, confermati dai filmati di videosorveglianza (doc.18 - doc.19); in data 17.01.2024, la RE, durante una videochiamata con terzi, inquadrava la signora con i pantaloni abbassati Pt_2
(doc.20); IL RE, in più occasioni ometteva di preparare la cena alla sig.ra ; Pt_2
- che a seguito delle contestazioni della condotta tenuta dalla IL RE,
[...] garantiva verbalmente che tali fatti non si sarebbero più verificati e così, in CP_1 data 18.12.2023, la ricorrente, a seguito di ripetute pressioni verbali da parte di la quale minacciava di interrompere anticipatamente il servizio di Parte_3 assistenza qualora non fosse stato rinnovato il rapporto contrattuale, e temendo di perdere gli anticipi già corrisposti per il primo contratto non ancora scaduto, concludeva un altro contratto con la medesima società, di € 12.825,00 (doc.2) per prolungare l'assistenza domiciliare alla propria madre dal 15.03.2024 al 31.12.2024 e a tal fine eseguiva due bonifici di € 7.000,00 e di € 5.825,00 in data 18.12.2023 e in data 22.12.2023 (doc.3);
- che in data 18.12.2023 l'odierna ricorrente su richiesta della le corrispondeva Pt_3 in contanti e senza ricevere fattura la somma di € 500,00 per il presunto assolvimento dell'I.v.a.;
- che in data 17.02.2024, la ricorrente pagava con bonifico la somma di € 1.930,00 (doc.3) a seguito di una richiesta di motivata da un presunto aumento dei CP_1 costi di assistenza, nonostante i contratti fossero già stati interamente saldati (doc.3);
- che dal 09.03.2024 svolgeva l'attività di assistenza tramite la CP_1 sig.ra la quale non riusciva a svolgere le attività domestiche e non Persona_2 parlava la lingua italiana, tanto da obbligare la ricorrente a comunicare tramite GL RA;
- che in data 23.03.2024, l'odierna ricorrente rappresentava nuovamente a Parte_3
l'inadeguatezza della condotta della sig.ra in quanto
[...] Persona_2 quest'ultima ometteva di informare tempestivamente circa le condizioni fisiche della sig.ra , la quale non aveva espletato le funzioni fisiologiche da Pt_2 oltre otto giorni (doc. 15);
- che la non segnalava l'infortunio subito dalla sig.ra avvenuto tra il 18 e Per_2 Pt_2 il 19 aprile 2024 (doc.8 e doc.9), che veniva scoperto dall'odierna ricorrente solo a seguito delle doglianze della sig.ra e degli esami medici effettuati in data 20 Pt_2 aprile 2024 che evidenziavano la frattura di 2 costole (doc.8);
- che, in data 19.04.2024, allontanava la e sospendeva, senza CP_1 Per_2 giustificato motivo, il servizio socioassistenziale senza mai rispondere alle missive inviate dalla ricorrente e senza mai restituire gli anticipi corrisposti;
- che a seguito dell'infortunio occorso alla assistita, della condotta della società e della mancata prosecuzione del servizio, l'odierna ricorrente comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo la restituzione di quanto pagato per il secondo contratto e il risarcimento del danno (doc.5);
-che dopo una seconda intimazione e dopo avere sporto una denuncia penale l'odierna ricorrente attivava il procedimento di mediazione (doc.10);
3 al quale non aderiva, senza alcun giustificato motivo (doc.11, 12). CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente , ricondotta la fattispecie al contratto di appalto di servizi, chiedeva accertare la legittimità della risoluzione del contratto intimata o, in dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare alla restituzione delle somme di € 12.825,00, di CP_1
€ 1.930,00 e di € 500,00, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 3.000,00 per un totale complessivo di € 18.255,00.
Parte convenuta, ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione ex art. 281 sexies u. co. cpc all'udienza del 14.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento, atteso che dalla documentazione, anche audiovisiva, prodotta in causa risultano i gravi inadempimenti al contratto concluso tra le parti, in esecuzione del quale la convenuta , tramite le proprie CP_4 dipendenti, avrebbe dovuto fornire assistenza domiciliare continuativa alla anziana madre della ricorrente. E' invece emerso che le dipendenti inviate omettevano di preparare i pasti alla signora, omettevano di assisterla dal punto di vista sanitario, (in particolare non riferivano della caduta , non riferivano della perdurante stipsi) e, oltre a ciò, tenevano con ella discorsi degradanti e turpiloqui (filmato doc.19 e trascrizione riportata in ricorso), o violavano la sua dignità mostrandola a terzi non meglio identificati con i pantaloni abbassati (filmato doc.20). Va precisato che le videoriprese sono pienamente utilizzabili in quanto installate nella privata dimora dell'assistita allo scopo di accertare e prevenire eventuali reati ai danni dell'anziana, che versava in condizioni defedate. Le condotte così documentate integrano certamente gravissimo inadempimento agli obblighi scaturenti dal contratto , ossia di fornire “operatore sanitario” che si occupi inoltre in favore della persona assistita di “pulizia igiene personale cucina spese passeggiate” (doc. 1 ) “la tariffa concordata per i servizi di cui sopra è pari a mensili € 1.350,00 anticipati 9 mesi e mezzo pari a € 12.850,00. Il presente contratto ha efficacia a partire dalla sottoscrizione e avrà la seguente durata: dal 15.03.2024 al 31.12.2024 . Assistenza 24 ore 7 giorni su 7, assistenza ospedaliera”( doc.2).
, che aveva un potere direttivo e decisionale sulle proprie lavoratrici ai CP_1 sensi dell'art. 2049 c.c., deve essere ritenuta responsabile delle condotte gravemente inadempienti delle badanti inviate presso la anziana, per culpa in eligendo e culpa in vigilando. Infatti ha fornito quali operatori sanitari persone che, non conoscendo la lingua italiana, non potevano comunicare con la assistita (persona anziana non in grado di utilizzare mezzi di traduzione) , o che, conoscendo la lingua italiana, la impiegavano con turpiloqui e discorsi osceni tali da mortificare la anziana che
4 avrebbero dovuto assistere. Gravissima è inoltre la mancata informazione alle figlie circa la caduta della madre, che aveva riportato la frattura di alcune costole (doc.8), e circa la mancata evacuazione per numerosi giorni. Grave è inoltre l'improvvisa interruzione del servizio, ammessa dalla convenuta nella mail del 6.5.2024, nella quale si legge anche “N.B. se volete chiudere il contratto le verrà restituita la somma di 12.825 “ (doc. 7) ma vengono altresì reiterate richieste di somme per l'IVA. In ordine all'IVA, non essendo in contratto previsto alcunchè, si deve ritenere che essa fosse inclusa nel costo mensile, per cui non sono dovute somme aggiuntive. Si ritiene dunque che il contratto debba essere risolto per inadempimento della parte convenuta ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e che la stessa debba essere condannata a restituire la somma anticipata relativa al periodo di assistenza non goduto, oltre alle somme corrisposte a titolo di IVA (euro 500,00), e la somma di euro 1930,00 pagata su richiesta della convenuta per asseriti maggiori costi del servizio. Infatti la clausola prevista dal punto 2 dei contratti (doc.1 e doc.2), non è stata validamente approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., visto il richiamo cumulativo e indifferenziato delle varie clausole, e comunque non è stata rispettata perché prevedeva nel caso di variazioni, la sottoposizione al cliente di un nuovo preventivo e di “un nuovo accordo di incarico assistenziale” Le somme che la convenuta deve restituire all'attrice a seguito della risoluzione per inadempimento ammontano dunque ad euro 15.255,00 Non spetta invece il risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stati allegati con sufficiente chiarezza i presupposti (“aggravio imposto alla ricorrente, costretta a provvedere personalmente all'assistenza della madre”, “Le somme corrisposte a impedivano alla ricorrente di rivolgersi ad altra società e di CP_1 ottenere il risultato atteso, determinando una vera e propria perdita di chance.” ) Né possono dare luogo a responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. la mancata risposta alle intimazioni, la contumacia, visto che tale norma sanziona la resistenza temeraria ma non la mancata costituzione. La mancata partecipazione alla mediazione non dà luogo alla sanzione ex art. 12 bis D,Lgs. 28/2010 non trattandosi di mediazione obbligatoria , ma le spese sostenute dalla ricorrente devono essere rimborsate in quanto sostenute per ricercare una soluzione stragiudiziale della lite. (Cass.sez.III, 2.2.2006 n.2275; sez. III, 21.1.2010 n.997). Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate (quindi senza la fase istruttoria) e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
5 1) dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta
[...]
e per l'effetto la condanna alla restituzione, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di € 15.255,00, oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica del ricorso a quella del saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3838,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 27.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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