Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. all'esito dell'udienza di discussione del 06/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631/2021 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, nella via G. Bonanno n. 67, presso lo studio dell'avv. Giovanni Scandurra, che lo rappresenta e difende con gli avv.ti Vincenzo Cannizzaro e Davide Valenti, per mandato in atti
Parte appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Notarbartolo n. 5, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Domenico Cantavenera, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Parte appellata ed appellante incidentale
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Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 Giugno 2025 entrambe le parti hanno discusso oralmente la causa, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I fatti di causa hanno ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Tevere n. 20, piano quarto (identificato al NCEU del Comune di Palermo al fg. 32, p.lla 178, sub. 20), che fu acquistato con atto di compravendita del 12 ottobre 1992 in comunione pro-indiviso da e Parte_1 [...]
allora coniugi in regime di separazione dei beni, e destinato ad abitazione Controparte_1 coniugale. Con sentenza n. 3407 del 2008, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione dei coniugi e assegnava alla moglie il diritto di abitare l'immobile quale coniuge affidatario della figlia minorenne.
Con sentenza n. 872/2021, pubblicata il 3 marzo 2021, il Tribunale di Palermo disponeva lo scioglimento della comunione fra e avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto l'immobile di cui sopra, mediante attribuzione a della quota di 1/2 di Parte_1
Controparte_1 Parte_1 corrispondere a il conguaglio di euro 95.835,64, oltre interessi e
Controparte_1 condannava a rimborsare a , per il godimento
Controparte_1 Parte_1 esclusivo del bene comune dal 4 luglio 2016 alla data dello scioglimento della comunione, l'importo di euro 16.637,50 oltre interessi;
condannava a risarcire
Controparte_1
a euro 965,35 per la causale di cui in parte motiva;
poneva a carico della massa Parte_1 le spese del giudizio di divisione per come indicate in parte motiva;
poneva a carico della massa i costi della ctu liquidati con decreto del 10 dicembre 2018; condannava Controparte_1
a rifondere a il restante terzo delle spese di lite che liquidava in €
[...] Parte_1
4.658,00 oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale;
poneva a carico di i costi della ctu liquidati con decreto del 5 gennaio 2021 Controparte_1 per come emendato con decreto di pari data.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha chiesto di riformare Parte_1 la sentenza n. 872/2021, emessa dal Tribunale di Palermo il 2 marzo 2021, pubblicata in data 3 marzo 2021 e non notificata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 domandando in via riconvenzionale di rideterminare, aumentandoli, sia il valore dell'immobile che l'ammontare dell'importo dovuto a titolo di conguaglio per l'assegnazione dello stesso immobile.
Con note scritte del 20/02/2025 entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, le stesse hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo conciliativo nell'ambito del giudizio n.r.g. 169/2022 pendente dinanzi alla Prima sezione civile di questa Corte d'appello e relativo ad una serie di contenziosi in essere tra le parti, tra cui il presente giudizio, ed hanno depositato il verbale di conciliazione redatto all'udienza del 14 Febbraio 2025.
In particolare, l'art. 5 del verbale conciliativo prevede che “con il presente atto viene definito anche il giudizio n. 1631/2021 R.G., in atto pendente davanti alla Corte d'Appello di Palermo, sezione II civile, dichiarando in proposito le parti che le rispettive pretese dedotte in tale giudizio hanno trovato anch'esse definitiva composizione con la scrittura privata inter partes del 19 Gennaio 2023, le cui pattuizioni sono qui riconfermate se non espressamente derogate con il presente atto, ovvero con lo stesso incompatibili. In particolare, in ordine all'imposta di registro sulla sentenza n. 872/2021 resa dal Tribunale di Palermo nel primo grado del giudizio in parola, si conviene espressamente che ove pervengano successivi atti di imposizione dell'Agenzia delle Entrate, la derivante imposta sarà a carico dell'avv. per l'intero, restando esonerato in tal senso l'avv. CP_1 Pt_1
e con obbligo della prima di rimborso al secondo, a semplice richiesta, di qualunque somma questi fosse
[...] costretto a pagare all'Amministrazione Finanziaria quale coobbligato solidale”.
All'udienza collegiale del 6 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno, pertanto, concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
Le spese vengono interamente compensate.
L'esito del giudizio preclude all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 872/2021, emessa dal Tribunale di Palermo il 2 marzo 2021, pubblicata in data 3 marzo 2021 e non notificata;
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Palermo, 06/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo