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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23831/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI CA Parte_1 C.F._1
EM, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI 9 BOLOGNA presso il difensore avv.
LI CA EM
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
FL MA, elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EM II, 30 20129
MILANO presso il difensore avv. FL MA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 marzo 2025
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il dott. all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore presso la Procura del Tribunale di Parte_1
Firenze, iudizio innanzi al Tribunale di Milano il dott. (direttore Controparte_2 responsabile) e l' per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1 subiti a causa de o dell'articolo apparso alle pagg. 10 e 11 dell'edizione cartacea del quotidiano Libero del 17 luglio 2022 nonché sulla versione on line (docc. nn.
2-3 att.)
-l'articolo in esame – intitolato “La sorella del PM di Firenze non può essere intercettata” – è corredato dall'occhiello “In un'inchiesta sulla “concorsopoli” è emerso il nome di . I finanzieri volevano Parte_2 indagare su di lei, ma sono stati stoppati: il fratello è il procuratore”
-secondo la prospettazione attorea,
“…l'articolo è stato strutturato, nel suo complesso, in maniera tale da indurre i lettori a ritenere che il dott. abbia tenuto una condotta volta ad ostacolare il lavoro della Guardia di Finanza, nonché di Pt_1 inde oritismo nei riguardi di alcuni Colleghi (i.e. il Procuratore ed il Procuratore aggiunto) impedendo l'avvio delle intercettazioni nei confronti della sorella di uno di essi. Per l'effetto di tali con- dotte poi, stando a quanto sottintende l'articolo, il dott. sarebbe stato promosso a procuratore a Pt_1 Pistoia (vd. decimo cpv sub doc. 2) mentre per il sarebbe scattato il divieto di entrare in procura e Per_1
l'allontanamento dalle indagini legate a NC (vd. penultimo cpv sub doc. 2) …”
-in particolare, la difesa del dott. ha evidenziato che: Parte_1
“…nel contenuto dell'articolo si dà atto che i fatti narrati sarebbero emersi durante la testimonianza resa dal nell'ambito di un procedimento disciplinare davanti al CSM nei confronti di un p.m. di Firenze Per_1
(vd. secondo cpv sub doc. 2); con ogni evidenza, ci si riferisce all'udienza del 5.7.2022 (sub doc. 6).
Ebbene, nonostante simili presupposti, veniva:
- omesso l'esercizio di un rigoroso vaglio critico anche attraverso la va-lutazione delle contrarie dichiarazioni rese dal teste Colonnello il quale ribadiva di aver riferito al che Testimone_1 Per_1 la vera ragione per cui il dott. posto le intercettazioni della dott Pt_1 Pt_2 andava ravvisata nella mancanza di presupposti giuridici. Trattasi di circostanza riferita nella stessa udienza in cui veniva esami-nato il e quindi inevitabilmente nota al giornalista che ascoltava Per_1 la deposizione per trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omessa qualsiasi valutazione circa la inaffidabilità del dichiarante, te-nuto conto che il era Per_1 sottoposto a procedimento penale per falso in atto pubblico commesso nel medesimo contesto procedimentale penale nell'ambito del quale, secondo le sue accuse, l'attore aveva compiuto atti abusivi. Anche in questo caso si tratta di una circostanza riferita dallo stesso all'inizio della Per_1 sua deposizione e quindi altrettanto nota al giornalista che ascoltava la dep er trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omessa ogni analisi in merito alla non oggettività del dichiarante, riportando le dichiarazioni del teste in ordine alla sfrontatezza e aggressività del riferite nella udienza Testimone_2 Per_1 disciplinare di qualche giorno prima (sub doc. 5);
- omesso di riportare circostanze rilevanti come il fatto che la fonte in-formativa ( è imputata Per_1
– per la medesima vicenda - in un pagina 2 di 8 procedimento penale per reati particolarmente significativi ai fini del giudizio di attendibilità: falso in atto pubblico, favoreggiamento personale, violenza privata e stalking. Il tutto – ancora una volta – veniva riferito dallo stesso all'inizio della sua deposizione ed era quindi noto al giornalista che ascoltava la Per_1 deposizione per trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omesso di riportare l'informazione che l'Autorità Giudiziaria di Genova aveva già archiviato il procedimento penale per omissioni di atti d'ufficio a carico del dott. originato dalle Pt_1 affermazioni del Cap-pelli (sub doc. 4). Di nuovo, la circostanza veni ita dallo stesso dichiarante nel corso della sua deposizione ed era quindi giocoforza nota al giornalista che ascoltava la deposizione per trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omesso di riportare (pur avendolo ascoltato nelle udienze, sub docc. 5-6) che quanto pubblicato era emerso nel corso del procedimento disciplinare a carico del magistrato dott. Paolo Barlucchi, lasciando così in-tendere al lettore che il soggetto incolpato fosse l'attore;
- omesso di riportare l'intero intervento del Presidente On. Davide Ermini al minuto 1:26:19 dell'udienza del 5.7.2022 (sub doc. 6). L'Articolo si chiude infatti con la frase “E' la verità e lei fa bene a dirlo, è stato il laconico commento di al termine della deposizione del Tes_3 finanziere, particolar-mente provato” (vd. ultimo cpv. sub doc. 2).
Attraverso un metodo narrativo basato sulla capziosa decontestualizzazione dell'affermazione viene pertanto attribuito al Presidente della Sezione disciplinare del CSM un commento adesivo alle dichiarazioni del ed una valutazione di credibilità del dichiarante. Il che contrasta tuttavia radicalmente con il Per_1 senso e con il tono delle parole pronunciate dal Presidente;
in realtà - come è assolutamente chiaro dall'ascolto della registrazione - il Presidente, nel tentativo di ricondurre a pertinenza processuale il di- chiarante, lo invitava a contenersi e ad evitare divagazioni (“[..] è la verità, è quello che sta dicendo, e fa bene a dirla, ma il problema è che abbiamo ad oggetto del procedimento disciplinare un'altra cosa, prego anche il difensore di rimanere attinente al capo di imputazione”) …”
-la difesa dei convenuti ha invece sostenuto che
“…nel 2018, a seguito di denuncia presentata dal professor , la Guardia di Finanza di Persona_2
Firenze avviava una maxi-inchiesta, denominata “Concorsopo 64/2018 RGNR mod. 21 Procura di Firenze, sulla regolarità delle modalità di svolgimento e di selezione dei vincitori di concorsi pubblici in ambito ospedaliero e universitario dell'ateneo di Firenze.
La vicenda ha avuto un vasto eco mediatico in quanto riguardava diversi concorsi pubblici e coinvolgeva diversi soggetti ricoprenti ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni nonché alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, tra cui l'odierno attore.
Non solo. Nel luglio del 2018 il dott. Paolo Barlucchi, magistrato in servizio alla procura della Repubblica di Firenze, presentava un esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova nei confronti di altri tre magistrati: il dott. all'epoca sostituto Procuratore alla Procura della Parte_1 Repubblica di Firenze e odierno attore, il dott. , Procuratore della Repubblica di Firenze, Persona_3
e il dott. , Procuratore aggiunto. Per_4
Nell'esposto, il dott. Barlucchi lamentava: l'illegittimo allontanamento dalla PG del tenente colonnello da parte dell'allora Procuratore;
la pretestuosità dell'allontanamento e dell'avvio di un procedimento Per_5 penale a carico del dalla Procura di Firenze;
l'illecito allontanamento del dall'indagine c.d. Per_5 Per_1
“NC” co all'epoca dal dott. a causa del contrasto inso quest'ultimo e a Pt_1 seguito del tentativo promosso dal di intercettare , sorella del Procuratore aggiunto. Per_1 Parte_2
A seguito del predetto esposto è stato, quindi, incardinato il procedimento RGNR 1085/2019 mod. 21 presso la Procura della Repubblica del tribunale di Genova conclusosi con provvedimento di archiviazione del 2.10.2019.
pagina 3 di 8 Definito il processo presso la Procura di Genova, è stato incardinato il procedimento disciplinare a carico del dott. Barlucchi dinnanzi al CSM.
Nell'ambito di tale procedimento uno dei testi principali, il luogotenente ha dichiarato quanto già Per_1 esposto nel corso del procedimento penale di Genova confermando la veridicità dei fatti riferiti.
In tale quadro informativo si colloca l'articolo oggetto di causa.
L'articolo costituisce la mera cronaca dell'udienza disciplinare (pubblica), disponibile al seguente link https://www.radioradicale.it/scheda/672559, tenutasi il 5.7.2022, nell'ambito appunto del procedimento disciplinare al Csm a carico del dott. Paolo Barlucchi.
L'articolo riporta quanto emerso nell'ambito della predetta udienza e riferisce, con l'utilizzo del condizionale e in virgolettato, le dichiarazioni rilasciate dal luogotenente della guardia di Finanza Tes_4 escusso come teste in quanto indicato nell'Esposto presentato alla Procura della Repu
[...] Genova come persona informata sui fatti.
La notizia risulta del tutto svincolata dall'esito del procedimento penale RGNR 1085/2019 mod. 21 presso la Procura della Repubblica del tribunale di Genova proprio perché il luogotenente in sede di Per_1 udienza al CSM, ha integralmente ribadito le proprie dichiarazioni sulla vicenda che l volto. Tali dichiarazioni sono state appunto ribadite e confermate dal teste indipendentemente dall'esito del predetto procedimento penale e vengono riportate fedelmente nell'articolo oggetto di causa in modo asettico e neutro …”
-in definitiva, secondo i convenuti
“…l'articolo oggetto di contestazione costituisce una mera cronaca delle dichiarazioni di il quale Per_1 ribadisce le circostanze riferite a prescindere dall'esito del procedimento penale.
L'articolo si presenta quindi come una notizia di cronaca riportata in modo del tutto neutrale e asettico senza peraltro alcuna valutazione e/o considerazione del giornalista in ordine alle vicende narrate …”
°°°
-così riassunte le rispettive posizioni, vanno richiamati i noti criteri che disciplinano la materia degli illeciti diffamatori:
-tali criteri assicurano un ragionevole bilanciamento tra i diritti all'onore ed alla reputazione, e, dall'altro canto, la libertà di opinione e manifestazione del pensiero (art.21 Cost.)
-il diritto di cronaca -- avente ad oggetto la narrazione tramite media di accadimenti reali in ragione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati -- deve infatti rispettare i seguenti tre criteri per escludere l'antigiuridicità degli illeciti contro l'onore e la reputazione:
1) verità oggettiva dei fatti esposti o anche soltanto putativa se frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti
2) utilità od oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti da parte della pubblica opinione (cd. pertinenza)
3) forma civile sia dell'esposizione che della valutazione, nel rispetto delle regole dell'obiettività e della correttezza dell'informazione (cd. continenza)
°°°
-nella presente fattispecie, difetta il requisito della verità dei fatti dovuto alla dolosa omissione, nell'articolo in esame, di una circostanza fondamentale ai fini della corretta esposizione dell'intera vicenda pagina 4 di 8 -ci si riferisce all'archiviazione del procedimento penale a carico del dott. per il delitto p. Parte_1 e p. dagli artt.81, cpv, 328 c.p.c. (rifiuto di atti d'ufficio; omissione) disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova il 16 luglio 2020 in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica il 4 giugno precedente (doc.4 att.)
-l'archiviazione aveva riguardato proprio il
-l'articolo a firma di tale si basa sul contenuto delle audizioni pubbliche svoltesi innanzi alla Persona_6
Sezione disciplinare del C.S.M. il 5 luglio 2022 nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del dott. (doc.6 att.) Persona_7
-esso, però, è stato sapientemente redatto con modalità tali da indurre in errore il lettore e, cioè, a fornire l'errata rappresentazione secondo la quale le condotte omissive attribuite al dott. dal Parte_1 luogotenente della Guardia di Finanza Testimone_4
a) sarebbero emerse per la prima volta nell'ambito del procedimento disciplinare in corso nel luglio 2022
b) che tali omissioni avrebbero favorito la posizione dei potenziali indagati: la dott.ssa (sorella Parte_2 del Procuratore aggiunto e all'epoca Direttrice sanitaria dell'Azienda osp ersitaria Per_4 di Careggi) e il dott. (medico “amico del Procuratore ”) Persona_8 Per_3
-l'articolo fa poi intendere che, redarguito dai suoi superiori a non “mettersi contro i magistrati”, a Tes_4 sarebbe stato vietato “… di entrare in procura, con l'avvertimento di non parlare con i colleghi
[...] che nel frattempo erano stati chiamati a gestire il fascicolo al suo posto…”
-l'inveritiera connotazione della “novità” dei fatti riferiti da è stata realizzata innanzitutto Testimone_4
pagina 5 di 8 nell'occhiello, ove si legge che “…in un'inchiesta sulla “concorsopoli” è emerso il nome di ” Persona_9
-l'uso del termine “inchiesta”, anziché di quello “procedimento disciplinare”, è ingannevole, poiché induce nel lettore la falsa rappresentazione dell'attuale pendenza di indagini sulla “concorsopoli” nelle quali il nome e le condotte attribuite al dott. sarebbero emerse per la prima volta nel luglio del Parte_1
2022
-analogo approccio decettivo emerge nel testo dell'articolo, ove si legge che:
“…la circostanza (relativa alla contrarietà dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Firenze a intercettare ) “…è emersa nei giorni scorsi durante la testimonianza del luogotenente della Parte_2
Guardia di nell'ambito di un procedimento disciplinare al CSM nei confronti di Testimone_4 un PM di Firenze…”
-infine, la conclusione dell'articolo conferma quanto artatamente suggerito al lettore fin dal titolo e, cioè, il disvelamento per la prima volta delle condotte omissive del dott. tale da indurre il Parte_1
Vicepresidente del CSM, ad esclamare “…È la verità, e lei fa bene a dirlo…” Tes_3
-in realtà, la registrazione integrale della seduta (udienza del 5 luglio 2022, minuto 1:26:19) consente di contestualizzare il reale significato delle dichiarazioni del Vicepresidente
-esse, lungi dal manifestare un'adesione alla credibilità del teste costituivano Testimone_4 esclusivamente il tentativo di riportare l'esame testimoniale nel perimetro disciplinari a carico del dott. Paolo Barlucchi
-in conclusione, l'osservanza del requisito della verità avrebbe dovuto indurre l'autore ad inserire nel testo dell'articolo il chiaro riferimento al fatto che le pregresse indagini preliminari relative alla vicenda nota come “concorsopoli” -- richiamata nella seduta disciplinare del 5 luglio 2022 -- si erano concluse fin dal 16 luglio 2020 con il provvedimento di archiviazione nei confronti del dott. Parte_1
-tale fatto avrebbe dovuto essere previamente verificato mediante un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti ex art.1176, secondo comma, c.c. e quindi riportato nell'articolo ai fini della completezza e veridicità delle informazioni fornite
-in realtà, le modalità di redazione del testo, evidenziate in premessa, fanno ritenere che non si sia trattato di una mera negligenza professionale, bensì della consapevole volontà di offrire ai lettori una distorta ricostruzione della vicenda
-la palese violazione del requisito della verità da parte dell'autore dell'articolo era stata tempestivamente individuata dalla difesa attorea, la quale, nella richiesta di rettifica del 20 luglio 2022 (doc.7 att.), aveva affermato:
“…nel corpo dell'articolo si riportano lunghi stralci delle dichiarazioni che avrebbe reso il luogotenente dalla GdF nel corso di un'audizione davanti alla sezione disciplinare del CSM. Secondo il Testimone_4 finanziere, venendo meno ai miei doveri, avrei impedito lo svolgimento di attività di intercettazione nei confronti della dottoressa , sorella del collega , procuratore aggiunto di Firenze. Parte_2 Per_4
Quanto affermato da è totalmente destituito di fondamento;
una falsità su fatti peraltro Testimone_4 già archiviati dal Tribunale di Genova, che farò valere nelle rituali sedi giudiziarie.
La dichiarazione che mi attribuisce falsamente le condotte indicate è riportata dal vostro giornale senza dar conto al lettore … dell'archiviazione sopra indicata …”
-la lettera di rettifica -- inviata all'indirizzo di posta ordinaria del quotidiano -- non era stata pubblicata e l'attore non ha fornito idonea prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario
-la seconda rettifica -- inviata a mezzo PEC e di diverso tenore, anche perché contenente l'espresso riferimento a future iniziative giudiziarie a tutela del diffamato -- era invece apparsa a pag.12 del quotidiano del 28 dicembre 2022 (doc.2 att.) CP_1 pagina 6 di 8 -la dolosa omissione informativa compiuta dal giornalista con le modalità sopra illustrate assorbe gli altri profili di censura allegati dalla difesa attorea alle pagg.12-14 dell'atto di citazione ed è senz'altro sufficiente a dichiarare la sussistenza del grave illecito lesivo del diritto all'onore e alla reputazione professionali del dott. Parte_1
-con riferimento, poi, al requisito della pertinenza, la ricorrenza del medesimo è dovuta alla natura complessiva della vicenda nonché, e soprattutto, al riferimento alle improprie modalità di esercizio, da parte dell'attore, delle funzioni pubbliche esercitate
-l'ulteriore requisito della continenza non può ritenersi violato
-è però evidente che la forma apparentemente neutra adottata nell'esposizione della vicenda, pur con le connotazioni negative inerenti alla condotta professionale dell'attore e alla prospettata incidenza di quest'ultima sull'esito finale delle indagini preliminari (“…i finanzieri … sono stati stoppati …”), è strumentalmente preordinata ad attribuire all'articolo una veste di fittizia obiettività, proprio per rafforzare, dissimulandolo, l'effettivo contenuto diffamatorio delle informazioni scientemente veicolate
°°°
-alla lesione del diritto all'onore e alla reputazione professionali così accertata è seguito un danno-evento meritevole di tutela risarcitoria
-la riesumazione della vicenda di “NC” nei confronti del dott. nei termini Parte_1 inveritieri sopra illustrati a distanza di due anni dal provvedimento di archi o creato un consistente danno reputazionale all'attore
-al riguardo, assumono rilievo la particolare gravità delle condotte penali attribuitegli in relazione al ruolo pubblico svolto dal medesimo (esercizio di funzioni requirenti), l'ampia diffusione delle false informazioni a livello locale (e, pertanto, presso un pubblico particolarmente sensibile alle vicende narrate) nonché a livello nazionale (mediante la pubblicazione dell'articolo sull'edizione nazionale del quotidiano e Contr sull'edizione on line), alla ripresa dell'articolo da altri siti o rassegne stampa (come quello gestito dall' ) (cfr. docc. nn.3, 9, 10 att.)
-deve pertanto ritenersi che l'ampia diffusione delle inveritiere informazioni da parte del quotidiano Libero, oltre ad arrecare all'attore una sofferenza soggettiva cagionata dalla ripresa di false notizie definitivamente smentite dal provvedimento di archiviazione, abbia arrecato al medesimo un ingiustificato discredito presso l'opinione pubblica soprattutto a livello locale (Firenze e Toscana)
-l'attore svolge infatti attualmente le funzioni di Procuratore della Repubblica presso la Procura del Tribunale di Pistoia
-pertanto, in base ai criteri giurisprudenziali medi di liquidazione individuati in materia dalle Tabelle del Tribunale di Milano con riferimento alle diffamazioni di elevata gravità, si stima equo liquidare al dott. a titolo risarcitorio la somma di € 45.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla Parte_1 data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo
-ai fini della presente liquidazione, assumono particolare rilievo l'intensità dell'elemento soggettivo (dolosa omissione di informazioni rilevanti: provvedimento di archiviazione) nonché l'intervallo temporale intercorso tra la definitiva archiviazione della posizione del dott. (16 luglio 2020) e la Parte_1 pubblicazione dell'articolo (17 luglio 2022)
-ai sensi dell'art.120 c.p.c. deve infine ordinarsi la pubblicazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, del relativo dispositivo sull'edizione nazionale cartacea del quotidiano nella stessa pagina (pag.10) in cui è apparso l'articolo diffamatorio e con caratteri doppi CP_1 del normale
-il dispositivo dovrà poi essere pubblicato in stretta correlazione all'articolo del 17 luglio 2020 nell'archivio informatico del quotidiano , così da essere visibile anche in occasione degli accessi telematici allo CP_1 pagina 7 di 8 stesso da parte dei lettori
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato il 17 luglio 2022 sulle edizioni cartacea e on line del quotidiano dal titolo “La sorella del PM di Firenze non può essere intercettata” nella parte in cui è CP_1 stato volon nte omesso ogni riferimento al provvedimento di archiviazione nei confronti del dott. pronunciato il 16 luglio 2020 dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova in relazione al Parte_1 reato p. e p. dagli artt.81, cpv, 328 c.p.c. (rifiuto di atti d'ufficio; omissione)
2) condanna il dott. (direttore responsabile) e l' in via solidale, al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei da li subiti dal dott. oncorrenza di € Parte_1 45.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo
3) ai sensi dell'art.120 c.p.c., ordina la pubblicazione del presente dispositivo con le modalità e nei termini indicati in motivazione
4) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore del dott. delle spese Parte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 8.134,00, di cui € 518,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23831/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI CA Parte_1 C.F._1
EM, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI 9 BOLOGNA presso il difensore avv.
LI CA EM
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
FL MA, elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EM II, 30 20129
MILANO presso il difensore avv. FL MA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 marzo 2025
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il dott. all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore presso la Procura del Tribunale di Parte_1
Firenze, iudizio innanzi al Tribunale di Milano il dott. (direttore Controparte_2 responsabile) e l' per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1 subiti a causa de o dell'articolo apparso alle pagg. 10 e 11 dell'edizione cartacea del quotidiano Libero del 17 luglio 2022 nonché sulla versione on line (docc. nn.
2-3 att.)
-l'articolo in esame – intitolato “La sorella del PM di Firenze non può essere intercettata” – è corredato dall'occhiello “In un'inchiesta sulla “concorsopoli” è emerso il nome di . I finanzieri volevano Parte_2 indagare su di lei, ma sono stati stoppati: il fratello è il procuratore”
-secondo la prospettazione attorea,
“…l'articolo è stato strutturato, nel suo complesso, in maniera tale da indurre i lettori a ritenere che il dott. abbia tenuto una condotta volta ad ostacolare il lavoro della Guardia di Finanza, nonché di Pt_1 inde oritismo nei riguardi di alcuni Colleghi (i.e. il Procuratore ed il Procuratore aggiunto) impedendo l'avvio delle intercettazioni nei confronti della sorella di uno di essi. Per l'effetto di tali con- dotte poi, stando a quanto sottintende l'articolo, il dott. sarebbe stato promosso a procuratore a Pt_1 Pistoia (vd. decimo cpv sub doc. 2) mentre per il sarebbe scattato il divieto di entrare in procura e Per_1
l'allontanamento dalle indagini legate a NC (vd. penultimo cpv sub doc. 2) …”
-in particolare, la difesa del dott. ha evidenziato che: Parte_1
“…nel contenuto dell'articolo si dà atto che i fatti narrati sarebbero emersi durante la testimonianza resa dal nell'ambito di un procedimento disciplinare davanti al CSM nei confronti di un p.m. di Firenze Per_1
(vd. secondo cpv sub doc. 2); con ogni evidenza, ci si riferisce all'udienza del 5.7.2022 (sub doc. 6).
Ebbene, nonostante simili presupposti, veniva:
- omesso l'esercizio di un rigoroso vaglio critico anche attraverso la va-lutazione delle contrarie dichiarazioni rese dal teste Colonnello il quale ribadiva di aver riferito al che Testimone_1 Per_1 la vera ragione per cui il dott. posto le intercettazioni della dott Pt_1 Pt_2 andava ravvisata nella mancanza di presupposti giuridici. Trattasi di circostanza riferita nella stessa udienza in cui veniva esami-nato il e quindi inevitabilmente nota al giornalista che ascoltava Per_1 la deposizione per trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omessa qualsiasi valutazione circa la inaffidabilità del dichiarante, te-nuto conto che il era Per_1 sottoposto a procedimento penale per falso in atto pubblico commesso nel medesimo contesto procedimentale penale nell'ambito del quale, secondo le sue accuse, l'attore aveva compiuto atti abusivi. Anche in questo caso si tratta di una circostanza riferita dallo stesso all'inizio della Per_1 sua deposizione e quindi altrettanto nota al giornalista che ascoltava la dep er trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omessa ogni analisi in merito alla non oggettività del dichiarante, riportando le dichiarazioni del teste in ordine alla sfrontatezza e aggressività del riferite nella udienza Testimone_2 Per_1 disciplinare di qualche giorno prima (sub doc. 5);
- omesso di riportare circostanze rilevanti come il fatto che la fonte in-formativa ( è imputata Per_1
– per la medesima vicenda - in un pagina 2 di 8 procedimento penale per reati particolarmente significativi ai fini del giudizio di attendibilità: falso in atto pubblico, favoreggiamento personale, violenza privata e stalking. Il tutto – ancora una volta – veniva riferito dallo stesso all'inizio della sua deposizione ed era quindi noto al giornalista che ascoltava la Per_1 deposizione per trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omesso di riportare l'informazione che l'Autorità Giudiziaria di Genova aveva già archiviato il procedimento penale per omissioni di atti d'ufficio a carico del dott. originato dalle Pt_1 affermazioni del Cap-pelli (sub doc. 4). Di nuovo, la circostanza veni ita dallo stesso dichiarante nel corso della sua deposizione ed era quindi giocoforza nota al giornalista che ascoltava la deposizione per trarne poi l'Articolo (sub doc. 6);
- omesso di riportare (pur avendolo ascoltato nelle udienze, sub docc. 5-6) che quanto pubblicato era emerso nel corso del procedimento disciplinare a carico del magistrato dott. Paolo Barlucchi, lasciando così in-tendere al lettore che il soggetto incolpato fosse l'attore;
- omesso di riportare l'intero intervento del Presidente On. Davide Ermini al minuto 1:26:19 dell'udienza del 5.7.2022 (sub doc. 6). L'Articolo si chiude infatti con la frase “E' la verità e lei fa bene a dirlo, è stato il laconico commento di al termine della deposizione del Tes_3 finanziere, particolar-mente provato” (vd. ultimo cpv. sub doc. 2).
Attraverso un metodo narrativo basato sulla capziosa decontestualizzazione dell'affermazione viene pertanto attribuito al Presidente della Sezione disciplinare del CSM un commento adesivo alle dichiarazioni del ed una valutazione di credibilità del dichiarante. Il che contrasta tuttavia radicalmente con il Per_1 senso e con il tono delle parole pronunciate dal Presidente;
in realtà - come è assolutamente chiaro dall'ascolto della registrazione - il Presidente, nel tentativo di ricondurre a pertinenza processuale il di- chiarante, lo invitava a contenersi e ad evitare divagazioni (“[..] è la verità, è quello che sta dicendo, e fa bene a dirla, ma il problema è che abbiamo ad oggetto del procedimento disciplinare un'altra cosa, prego anche il difensore di rimanere attinente al capo di imputazione”) …”
-la difesa dei convenuti ha invece sostenuto che
“…nel 2018, a seguito di denuncia presentata dal professor , la Guardia di Finanza di Persona_2
Firenze avviava una maxi-inchiesta, denominata “Concorsopo 64/2018 RGNR mod. 21 Procura di Firenze, sulla regolarità delle modalità di svolgimento e di selezione dei vincitori di concorsi pubblici in ambito ospedaliero e universitario dell'ateneo di Firenze.
La vicenda ha avuto un vasto eco mediatico in quanto riguardava diversi concorsi pubblici e coinvolgeva diversi soggetti ricoprenti ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni nonché alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, tra cui l'odierno attore.
Non solo. Nel luglio del 2018 il dott. Paolo Barlucchi, magistrato in servizio alla procura della Repubblica di Firenze, presentava un esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova nei confronti di altri tre magistrati: il dott. all'epoca sostituto Procuratore alla Procura della Parte_1 Repubblica di Firenze e odierno attore, il dott. , Procuratore della Repubblica di Firenze, Persona_3
e il dott. , Procuratore aggiunto. Per_4
Nell'esposto, il dott. Barlucchi lamentava: l'illegittimo allontanamento dalla PG del tenente colonnello da parte dell'allora Procuratore;
la pretestuosità dell'allontanamento e dell'avvio di un procedimento Per_5 penale a carico del dalla Procura di Firenze;
l'illecito allontanamento del dall'indagine c.d. Per_5 Per_1
“NC” co all'epoca dal dott. a causa del contrasto inso quest'ultimo e a Pt_1 seguito del tentativo promosso dal di intercettare , sorella del Procuratore aggiunto. Per_1 Parte_2
A seguito del predetto esposto è stato, quindi, incardinato il procedimento RGNR 1085/2019 mod. 21 presso la Procura della Repubblica del tribunale di Genova conclusosi con provvedimento di archiviazione del 2.10.2019.
pagina 3 di 8 Definito il processo presso la Procura di Genova, è stato incardinato il procedimento disciplinare a carico del dott. Barlucchi dinnanzi al CSM.
Nell'ambito di tale procedimento uno dei testi principali, il luogotenente ha dichiarato quanto già Per_1 esposto nel corso del procedimento penale di Genova confermando la veridicità dei fatti riferiti.
In tale quadro informativo si colloca l'articolo oggetto di causa.
L'articolo costituisce la mera cronaca dell'udienza disciplinare (pubblica), disponibile al seguente link https://www.radioradicale.it/scheda/672559, tenutasi il 5.7.2022, nell'ambito appunto del procedimento disciplinare al Csm a carico del dott. Paolo Barlucchi.
L'articolo riporta quanto emerso nell'ambito della predetta udienza e riferisce, con l'utilizzo del condizionale e in virgolettato, le dichiarazioni rilasciate dal luogotenente della guardia di Finanza Tes_4 escusso come teste in quanto indicato nell'Esposto presentato alla Procura della Repu
[...] Genova come persona informata sui fatti.
La notizia risulta del tutto svincolata dall'esito del procedimento penale RGNR 1085/2019 mod. 21 presso la Procura della Repubblica del tribunale di Genova proprio perché il luogotenente in sede di Per_1 udienza al CSM, ha integralmente ribadito le proprie dichiarazioni sulla vicenda che l volto. Tali dichiarazioni sono state appunto ribadite e confermate dal teste indipendentemente dall'esito del predetto procedimento penale e vengono riportate fedelmente nell'articolo oggetto di causa in modo asettico e neutro …”
-in definitiva, secondo i convenuti
“…l'articolo oggetto di contestazione costituisce una mera cronaca delle dichiarazioni di il quale Per_1 ribadisce le circostanze riferite a prescindere dall'esito del procedimento penale.
L'articolo si presenta quindi come una notizia di cronaca riportata in modo del tutto neutrale e asettico senza peraltro alcuna valutazione e/o considerazione del giornalista in ordine alle vicende narrate …”
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-così riassunte le rispettive posizioni, vanno richiamati i noti criteri che disciplinano la materia degli illeciti diffamatori:
-tali criteri assicurano un ragionevole bilanciamento tra i diritti all'onore ed alla reputazione, e, dall'altro canto, la libertà di opinione e manifestazione del pensiero (art.21 Cost.)
-il diritto di cronaca -- avente ad oggetto la narrazione tramite media di accadimenti reali in ragione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati -- deve infatti rispettare i seguenti tre criteri per escludere l'antigiuridicità degli illeciti contro l'onore e la reputazione:
1) verità oggettiva dei fatti esposti o anche soltanto putativa se frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti
2) utilità od oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti da parte della pubblica opinione (cd. pertinenza)
3) forma civile sia dell'esposizione che della valutazione, nel rispetto delle regole dell'obiettività e della correttezza dell'informazione (cd. continenza)
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-nella presente fattispecie, difetta il requisito della verità dei fatti dovuto alla dolosa omissione, nell'articolo in esame, di una circostanza fondamentale ai fini della corretta esposizione dell'intera vicenda pagina 4 di 8 -ci si riferisce all'archiviazione del procedimento penale a carico del dott. per il delitto p. Parte_1 e p. dagli artt.81, cpv, 328 c.p.c. (rifiuto di atti d'ufficio; omissione) disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova il 16 luglio 2020 in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica il 4 giugno precedente (doc.4 att.)
-l'archiviazione aveva riguardato proprio il
-l'articolo a firma di tale si basa sul contenuto delle audizioni pubbliche svoltesi innanzi alla Persona_6
Sezione disciplinare del C.S.M. il 5 luglio 2022 nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del dott. (doc.6 att.) Persona_7
-esso, però, è stato sapientemente redatto con modalità tali da indurre in errore il lettore e, cioè, a fornire l'errata rappresentazione secondo la quale le condotte omissive attribuite al dott. dal Parte_1 luogotenente della Guardia di Finanza Testimone_4
a) sarebbero emerse per la prima volta nell'ambito del procedimento disciplinare in corso nel luglio 2022
b) che tali omissioni avrebbero favorito la posizione dei potenziali indagati: la dott.ssa (sorella Parte_2 del Procuratore aggiunto e all'epoca Direttrice sanitaria dell'Azienda osp ersitaria Per_4 di Careggi) e il dott. (medico “amico del Procuratore ”) Persona_8 Per_3
-l'articolo fa poi intendere che, redarguito dai suoi superiori a non “mettersi contro i magistrati”, a Tes_4 sarebbe stato vietato “… di entrare in procura, con l'avvertimento di non parlare con i colleghi
[...] che nel frattempo erano stati chiamati a gestire il fascicolo al suo posto…”
-l'inveritiera connotazione della “novità” dei fatti riferiti da è stata realizzata innanzitutto Testimone_4
pagina 5 di 8 nell'occhiello, ove si legge che “…in un'inchiesta sulla “concorsopoli” è emerso il nome di ” Persona_9
-l'uso del termine “inchiesta”, anziché di quello “procedimento disciplinare”, è ingannevole, poiché induce nel lettore la falsa rappresentazione dell'attuale pendenza di indagini sulla “concorsopoli” nelle quali il nome e le condotte attribuite al dott. sarebbero emerse per la prima volta nel luglio del Parte_1
2022
-analogo approccio decettivo emerge nel testo dell'articolo, ove si legge che:
“…la circostanza (relativa alla contrarietà dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Firenze a intercettare ) “…è emersa nei giorni scorsi durante la testimonianza del luogotenente della Parte_2
Guardia di nell'ambito di un procedimento disciplinare al CSM nei confronti di Testimone_4 un PM di Firenze…”
-infine, la conclusione dell'articolo conferma quanto artatamente suggerito al lettore fin dal titolo e, cioè, il disvelamento per la prima volta delle condotte omissive del dott. tale da indurre il Parte_1
Vicepresidente del CSM, ad esclamare “…È la verità, e lei fa bene a dirlo…” Tes_3
-in realtà, la registrazione integrale della seduta (udienza del 5 luglio 2022, minuto 1:26:19) consente di contestualizzare il reale significato delle dichiarazioni del Vicepresidente
-esse, lungi dal manifestare un'adesione alla credibilità del teste costituivano Testimone_4 esclusivamente il tentativo di riportare l'esame testimoniale nel perimetro disciplinari a carico del dott. Paolo Barlucchi
-in conclusione, l'osservanza del requisito della verità avrebbe dovuto indurre l'autore ad inserire nel testo dell'articolo il chiaro riferimento al fatto che le pregresse indagini preliminari relative alla vicenda nota come “concorsopoli” -- richiamata nella seduta disciplinare del 5 luglio 2022 -- si erano concluse fin dal 16 luglio 2020 con il provvedimento di archiviazione nei confronti del dott. Parte_1
-tale fatto avrebbe dovuto essere previamente verificato mediante un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti ex art.1176, secondo comma, c.c. e quindi riportato nell'articolo ai fini della completezza e veridicità delle informazioni fornite
-in realtà, le modalità di redazione del testo, evidenziate in premessa, fanno ritenere che non si sia trattato di una mera negligenza professionale, bensì della consapevole volontà di offrire ai lettori una distorta ricostruzione della vicenda
-la palese violazione del requisito della verità da parte dell'autore dell'articolo era stata tempestivamente individuata dalla difesa attorea, la quale, nella richiesta di rettifica del 20 luglio 2022 (doc.7 att.), aveva affermato:
“…nel corpo dell'articolo si riportano lunghi stralci delle dichiarazioni che avrebbe reso il luogotenente dalla GdF nel corso di un'audizione davanti alla sezione disciplinare del CSM. Secondo il Testimone_4 finanziere, venendo meno ai miei doveri, avrei impedito lo svolgimento di attività di intercettazione nei confronti della dottoressa , sorella del collega , procuratore aggiunto di Firenze. Parte_2 Per_4
Quanto affermato da è totalmente destituito di fondamento;
una falsità su fatti peraltro Testimone_4 già archiviati dal Tribunale di Genova, che farò valere nelle rituali sedi giudiziarie.
La dichiarazione che mi attribuisce falsamente le condotte indicate è riportata dal vostro giornale senza dar conto al lettore … dell'archiviazione sopra indicata …”
-la lettera di rettifica -- inviata all'indirizzo di posta ordinaria del quotidiano -- non era stata pubblicata e l'attore non ha fornito idonea prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario
-la seconda rettifica -- inviata a mezzo PEC e di diverso tenore, anche perché contenente l'espresso riferimento a future iniziative giudiziarie a tutela del diffamato -- era invece apparsa a pag.12 del quotidiano del 28 dicembre 2022 (doc.2 att.) CP_1 pagina 6 di 8 -la dolosa omissione informativa compiuta dal giornalista con le modalità sopra illustrate assorbe gli altri profili di censura allegati dalla difesa attorea alle pagg.12-14 dell'atto di citazione ed è senz'altro sufficiente a dichiarare la sussistenza del grave illecito lesivo del diritto all'onore e alla reputazione professionali del dott. Parte_1
-con riferimento, poi, al requisito della pertinenza, la ricorrenza del medesimo è dovuta alla natura complessiva della vicenda nonché, e soprattutto, al riferimento alle improprie modalità di esercizio, da parte dell'attore, delle funzioni pubbliche esercitate
-l'ulteriore requisito della continenza non può ritenersi violato
-è però evidente che la forma apparentemente neutra adottata nell'esposizione della vicenda, pur con le connotazioni negative inerenti alla condotta professionale dell'attore e alla prospettata incidenza di quest'ultima sull'esito finale delle indagini preliminari (“…i finanzieri … sono stati stoppati …”), è strumentalmente preordinata ad attribuire all'articolo una veste di fittizia obiettività, proprio per rafforzare, dissimulandolo, l'effettivo contenuto diffamatorio delle informazioni scientemente veicolate
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-alla lesione del diritto all'onore e alla reputazione professionali così accertata è seguito un danno-evento meritevole di tutela risarcitoria
-la riesumazione della vicenda di “NC” nei confronti del dott. nei termini Parte_1 inveritieri sopra illustrati a distanza di due anni dal provvedimento di archi o creato un consistente danno reputazionale all'attore
-al riguardo, assumono rilievo la particolare gravità delle condotte penali attribuitegli in relazione al ruolo pubblico svolto dal medesimo (esercizio di funzioni requirenti), l'ampia diffusione delle false informazioni a livello locale (e, pertanto, presso un pubblico particolarmente sensibile alle vicende narrate) nonché a livello nazionale (mediante la pubblicazione dell'articolo sull'edizione nazionale del quotidiano e Contr sull'edizione on line), alla ripresa dell'articolo da altri siti o rassegne stampa (come quello gestito dall' ) (cfr. docc. nn.3, 9, 10 att.)
-deve pertanto ritenersi che l'ampia diffusione delle inveritiere informazioni da parte del quotidiano Libero, oltre ad arrecare all'attore una sofferenza soggettiva cagionata dalla ripresa di false notizie definitivamente smentite dal provvedimento di archiviazione, abbia arrecato al medesimo un ingiustificato discredito presso l'opinione pubblica soprattutto a livello locale (Firenze e Toscana)
-l'attore svolge infatti attualmente le funzioni di Procuratore della Repubblica presso la Procura del Tribunale di Pistoia
-pertanto, in base ai criteri giurisprudenziali medi di liquidazione individuati in materia dalle Tabelle del Tribunale di Milano con riferimento alle diffamazioni di elevata gravità, si stima equo liquidare al dott. a titolo risarcitorio la somma di € 45.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla Parte_1 data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo
-ai fini della presente liquidazione, assumono particolare rilievo l'intensità dell'elemento soggettivo (dolosa omissione di informazioni rilevanti: provvedimento di archiviazione) nonché l'intervallo temporale intercorso tra la definitiva archiviazione della posizione del dott. (16 luglio 2020) e la Parte_1 pubblicazione dell'articolo (17 luglio 2022)
-ai sensi dell'art.120 c.p.c. deve infine ordinarsi la pubblicazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, del relativo dispositivo sull'edizione nazionale cartacea del quotidiano nella stessa pagina (pag.10) in cui è apparso l'articolo diffamatorio e con caratteri doppi CP_1 del normale
-il dispositivo dovrà poi essere pubblicato in stretta correlazione all'articolo del 17 luglio 2020 nell'archivio informatico del quotidiano , così da essere visibile anche in occasione degli accessi telematici allo CP_1 pagina 7 di 8 stesso da parte dei lettori
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato il 17 luglio 2022 sulle edizioni cartacea e on line del quotidiano dal titolo “La sorella del PM di Firenze non può essere intercettata” nella parte in cui è CP_1 stato volon nte omesso ogni riferimento al provvedimento di archiviazione nei confronti del dott. pronunciato il 16 luglio 2020 dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova in relazione al Parte_1 reato p. e p. dagli artt.81, cpv, 328 c.p.c. (rifiuto di atti d'ufficio; omissione)
2) condanna il dott. (direttore responsabile) e l' in via solidale, al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei da li subiti dal dott. oncorrenza di € Parte_1 45.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo
3) ai sensi dell'art.120 c.p.c., ordina la pubblicazione del presente dispositivo con le modalità e nei termini indicati in motivazione
4) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore del dott. delle spese Parte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 8.134,00, di cui € 518,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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