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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5329/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RINALDI GIANFRANCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, essendo venuti meno i presupposti che giustificavano il permanere del vincolo coniugale, i ricorrenti e Parte_1 come sopra rappresentati ed assistiti: Chiedono all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, previ incombenti di legge, di voler dichiarare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione familiare, in Via Luciano Lama, 14 Pegognaga (MN), di proprietà della Sig.ra sarà assegnata Parte_1 alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli. Il Sig.
[...] ha già lasciato l'immobile in accordo con la moglie la Sig.ra CP_1 [...] ha già provveduto alla volturazione delle utenze a suo nome;
Eventuali Parte_1 utenze conguagliate successivamente al rilascio dell'abitazione da parte del marito, ma riferibili al periodo di convivenza, saranno suddivise al 50% ed opportunamente rendicontate al Sig. il quale si onera a corrispondere i CP_1 relativi importi alla Sig.ra entro 15 gg dalla presentazione delle Parte_1 ricevute;
Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza Controparte_1 presso altro immobile entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio andando a prenderli all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane non continuative con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 25 dicembre con il criterio dell'alternanza annuale e le successive settimane dal 26 al 31 e dal 1 al 6 con ciascuno dei genitori sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Quanto alle festività Pasquali, i genitori suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura nonché la struttura ricettiva prescelta per la permanenza con i figli, almeno dieci giorni prima dell'effettiva partenza.
3) Il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, un assegno mensile di euro 800,00 (Ottocento euro/00) (€ 400,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da corrispondersi alla Sig.ra a Parte_1 mezzo bonifico, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat; Pagherà inoltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova di seguito riportato: Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli
2 studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4) Quanto ai viaggi all'estero dei figli, sarà in ogni caso richiesto il previo consenso dell'altro genitore all'espatrio dei minori. Il consenso a viaggi all'estero dei figli minori non può ritenersi assolutamente presunto. L'espatrio dovrà di volta in volta essere concordato tra i genitori per iscritto.
5) L'assegno unico universale per i figli verrà fruito interamente dalla Sig.ra
[...]
Il Sig. i obbliga a sottoscrivere la modulistica necessaria per Parte_1 CP_1 consentire la fruizione dell'assegno al 100% da parte della signora;
Eventuali assegni unici fruiti integralmente dal Sig. in attesa che INPS Controparte_1 modifichi le modalità di accredito e di percezione dell'assegno stesso, verranno
3 aggiunti all'importo relativo al mantenimento mensile disposto in favore dei figli, con decorrenza dal mese di agosto 2024.
6) A definizione totale di ogni pregresso rapporto economico, il Sig. CP_1 si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma di €
[...] Parte_1
10.000,00 (Diecimila euro) da corrispondersi entro 5 gg. dal deposito del presente ricorso a mezzo di bonifico alla stessa intestato.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento né a qualsivoglia altro titolo. Essi dichiarano con il rispetto di quanto sopra indicato, in particolare al punto 6, di avere tacitato ogni reciproca debenza e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo, ivi compresi eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi o da qualsivoglia pretesa risarcitoria inerente comportamenti tenuti in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi.
8) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento ed al diritto di visita dei figli minori, sono rispondenti al loro interesse e per tale motivo non ne è stata richiesta l'audizione.
9) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei Legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in QUISTELLO (MN) in data 11/07/2009 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5329/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RINALDI GIANFRANCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, essendo venuti meno i presupposti che giustificavano il permanere del vincolo coniugale, i ricorrenti e Parte_1 come sopra rappresentati ed assistiti: Chiedono all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, previ incombenti di legge, di voler dichiarare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione familiare, in Via Luciano Lama, 14 Pegognaga (MN), di proprietà della Sig.ra sarà assegnata Parte_1 alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli. Il Sig.
[...] ha già lasciato l'immobile in accordo con la moglie la Sig.ra CP_1 [...] ha già provveduto alla volturazione delle utenze a suo nome;
Eventuali Parte_1 utenze conguagliate successivamente al rilascio dell'abitazione da parte del marito, ma riferibili al periodo di convivenza, saranno suddivise al 50% ed opportunamente rendicontate al Sig. il quale si onera a corrispondere i CP_1 relativi importi alla Sig.ra entro 15 gg dalla presentazione delle Parte_1 ricevute;
Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza Controparte_1 presso altro immobile entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio andando a prenderli all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane non continuative con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 25 dicembre con il criterio dell'alternanza annuale e le successive settimane dal 26 al 31 e dal 1 al 6 con ciascuno dei genitori sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Quanto alle festività Pasquali, i genitori suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura nonché la struttura ricettiva prescelta per la permanenza con i figli, almeno dieci giorni prima dell'effettiva partenza.
3) Il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, un assegno mensile di euro 800,00 (Ottocento euro/00) (€ 400,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da corrispondersi alla Sig.ra a Parte_1 mezzo bonifico, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat; Pagherà inoltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova di seguito riportato: Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli
2 studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4) Quanto ai viaggi all'estero dei figli, sarà in ogni caso richiesto il previo consenso dell'altro genitore all'espatrio dei minori. Il consenso a viaggi all'estero dei figli minori non può ritenersi assolutamente presunto. L'espatrio dovrà di volta in volta essere concordato tra i genitori per iscritto.
5) L'assegno unico universale per i figli verrà fruito interamente dalla Sig.ra
[...]
Il Sig. i obbliga a sottoscrivere la modulistica necessaria per Parte_1 CP_1 consentire la fruizione dell'assegno al 100% da parte della signora;
Eventuali assegni unici fruiti integralmente dal Sig. in attesa che INPS Controparte_1 modifichi le modalità di accredito e di percezione dell'assegno stesso, verranno
3 aggiunti all'importo relativo al mantenimento mensile disposto in favore dei figli, con decorrenza dal mese di agosto 2024.
6) A definizione totale di ogni pregresso rapporto economico, il Sig. CP_1 si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma di €
[...] Parte_1
10.000,00 (Diecimila euro) da corrispondersi entro 5 gg. dal deposito del presente ricorso a mezzo di bonifico alla stessa intestato.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento né a qualsivoglia altro titolo. Essi dichiarano con il rispetto di quanto sopra indicato, in particolare al punto 6, di avere tacitato ogni reciproca debenza e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo, ivi compresi eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi o da qualsivoglia pretesa risarcitoria inerente comportamenti tenuti in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi.
8) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento ed al diritto di visita dei figli minori, sono rispondenti al loro interesse e per tale motivo non ne è stata richiesta l'audizione.
9) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei Legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in QUISTELLO (MN) in data 11/07/2009 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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