Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
ED TT HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Cerbone e Antonio Ciollaro che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
( C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Stefano Santori che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. ) ONroparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Frisina che la rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1
15211/2022 resa nel procedimento 38896/2019 – appalto –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 38896/2019 ) l'appaltatrice Parte_1
in proprio e in qualità di mandataria dell' costituita con conveniva
[...] CP_3 CP_4
l'appaltante ( già Fintecna Immobiliare s.r.l. ) dinanzi al Tribunale di ONroparte_2
Roma, sezione specializzata imprese e deduceva quanto segue.
Il tre agosto 2011 era stato stipulato tra le parti un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di bonifica dell'area ex ICMI in Napoli alla Via Ferrante Imparato
n. 501 per l'importo stabilito a corpo di € 5.134.957,99, oltre Iva, da eseguirsi in 240 giorni solari consecutivi suddivisi i due fasi: 1) rispristino della conformità dell'intera area, destinata a zona produttiva, agli standards di qualità fissati dalla tabella 1 colonna B allegato 1 del
D.M. 471/99 nonché rispristino della porzione di area, destinata a verde pubblico, alla conformità nei limiti stabiliti per aree a destinazione a verde pubblico e residenziale alla tabella 1 colonna A allegato 1 D.M. 471/99 per i primi 1,5 mt. al di sotto del piano di campagna;
2) trasporto del materiale proveniente da scavi e dalle demolizioni e loro conferimento a discarica.
Il corrispettivo doveva essere versato per il dieci per cento alla stipula, per l'ottanta per cento in acconti bimensili sulla base degli stati di avanzamento e il dieci per cento dopo l'accettazione definitiva delle opere.
Era previsto il rilascio di garanzie.
Il ventuno marzo 2018 era stato sottoscritto un atto integrativo, necessario in quanto con dm 112/2014 il aveva autorizzato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. ONroparte_5
252, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, in variante rispetto all'originario progetto,
l'esecuzione degli interventi di bonifica per stralci funzionali, suddividendo le aree di intervento in n. 4 lotti;
erano state previste tempistiche di completamento differenziate con la possibilità di conseguire distinte prese d'atto della riguardo ONroparte_6 all'ultimazione degli interventi e loro conformità rispetto al progetto, il tutto propedeutico al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
erano state poi necessarie rimodulazioni degli interventi e conseguenti varianti in corso d'opera per il ritrovamento di amianto;
il
2 compenso previsto era aumentato a € 8.047.779,99 a fronte di sei ordini di servizio tra il nove ottobre 2012 e il tredici aprile 2016; per i primi due lotti il committente aveva certificato il completamento dei lavori di bonifica e il aveva rilasciato l'autorizzazione CP_5 provvisoria ex art. 252 comma 8 d. lgs 152/2006 e per il primo il terreno bonificato era stato anche consegnato a ditta terza per l'esecuzione delle opere stradali;
l'appaltatore aveva eseguito lavori per varianti per € 189.772,62, come da perizia e aveva ricevuto acconti per
€ 6.702.961,90; erano ancora da effettuare alcuni lavori di completamento della bonifica che venivano descritti.
Con detto atto integrativo l'appaltatore si impegnava a consegnare entro sette giorni al committente il lotto 2 libero da persone e cose;
entro il trenta giugno 2018 si impegnava a terminare tutte le lavorazioni necessarie alla bonifica dell'intera area, a riconsegnare le aree libere e a eseguire, d'intesa con il committente, il collaudo provvisorio, a fornire prova documentale del pagamento dei propri fornitori e CP_7 ONroparte_8
e
[...] CP_9
La committente dal canto suo si impegnava: 1) ad accreditare all'appaltatore € 402.621,62 quale corrispettivo dei lavori eseguiti sul Lotto 1, trattenuta a garanzia e IVA;
2) a corrispondere alla riconsegna del lotto 2 Euro 614.084,47 ( fattura 2/2017 ) pari al corrispettivo dei lavori eseguiti e IVA al netto degli importi dovuti ai dianzi indicati fornitori
(€ 94.365,70); 3) a corrispondere entro il quindici maggio 2019 ( 24 mesi dall'ultimazione dei lavori del lotto 2 € 139.536,00 quale residuo corrispettivo, trattenuta in garanzia e Iva;
4) a emettere per i lavori ancora da effettuare il certificato di pagamento e il pagamento del corrispettivo;
e) a corrispondere entro il termine di 24 mesi dalla riconsegna delle aree di cui al lotto 3 all'appaltatore la somma trattenuta a garanzia pari al 10% del valore complessivo di cui al medesimo lotto (art. 3).
Le parti davano atto del pagamento di Euro 20.947,40 in favore della effettuato CP_9 dalla committente e prevedevano che alla consegna, da parte dell'appaltatore, di prova documentale del pagamento dei propri creditori la committente avrebbe svincolato l'intero importo ritenuto di cui alla fattura n. 2/2017.
Era stabilita a carico dell'appaltatore una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.
3 Parte attrice affermava di aver eseguito tempestivamente i lavori ( come da fatture n. 26 e
51 del 2018 emesse e non pagate per € 550.554,97 oltre Iva ), contabilizzati e certificati dalla D.L. alla data del 30 giugno 2018 portando l'importo dell'appalto a complessivi
€8.618.738,85 (SAL n.16).
Sosteneva di non aver potuto eseguire una parte dei lavori (fornitura e posa in opera di terreno proveniente da cava o banco naturale, opportunamente compattato al fine di ripristinare la quota del piano di campagna prevista dal piano di bonifica di + 4,00 q.l.s.m.) del valore di € 100.000,00, per causa non imputabile dovuta alla chiusura in Campania di tutte le cave;
affermava che la circostanza era ben nota alla controparte tanto che la direzione dei lavori aveva cercato di reperire terreni compatibili.
Sosteneva che, sulla base di addebiti infondati, la convenuta il ventuno dicembre 2018 aveva dichiarato risolto il contratto e aveva chiesto la riconsegna dell'area di cantiere entro il quindici gennaio 2019 ma, dopo aver concordato in sede di sopralluogo un calendario per la riconsegna, si era comunque rifiutata di sottoscrivere lo stato finale dei lavori.
Affermava di aver diritto al residuo corrispettivo così determinato, testualmente :
“ a) € 671.677,06, Iva compresa, portato dalle fatture n. 26/18 e 51/18 ( rimozione ed allo smaltimento del terreno contenente MCA rinvenuto negli scavi;
al trasporto a discarica di terreni pericolosi, adempiendo alle obbligazioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente punto g;
tali lavori e prestazioni (oggetto delle fatture n. 26 e 51 del 2018 emesse e non pagate per € 550.554,97 oltre Iva) risultano contabilizzati e certificati dalla D.L. alla data del 30 giugno 2018 portando l'importo dell'appalto a complessivi €8.618.738,85 (SAL n.16) e certificando la sostanziale ultimazione dei lavori;
b) € 170.234,92, Iva compresa, per svincolo ritenute secondo lotto, oggetto della fattura n. 47 del 15.5.19; c) € 155.663,74, Iva compresa a titolo di saldo finale;
d) € 390.053,84 Iva compresa, per svincolo ritenute a garanzia terzo lotto per un totale di € 1.387.609,56 oltre interessi ex art. 1284 c.c. e risarcimento del danno”.
La convenuta si costituiva e rilevava che l'attrice si era resa gravemente inadempiente in quanto : a) aveva consegnato in ritardo il lotto 2 ( solo il ventidue marzo 2018 nonostante le attività di bonifica fossero state concluse il venti novembre 2017 ) senza effettuarne la previa pulizia superficiale;
b) aveva accumulato presso il confine nord del lotto 2 materiali inerti misti a terreno l'undici maggio 2018 così impedendo la consegna dell'immobile al terzo
4 acquirente ed esponendo l'appaltante a un'azione risarcitoria di € 5.000,000,00 allo stato pendente;
c) l'attrice aveva illegittimamente impedito l'accesso ai terreni alla ditta terza incaricata per lo smaltimento degli inerti e terriccio sopra indicati;
d) l'attrice aveva omesso di completare le altre lavorazioni previste;
e) l'attrice dopo la comunicazione della risoluzione l'attrice aveva continuato reiteratamente ad impedire alla ditta terza di effettuare lo smaltimento sopra indicato e lo aveva eseguito lei tra il quattro e il cinque gennaio 2019 senza rispettare le normative ambientali vigenti;
d) l'attrice poi aveva rifiutato di consegnare il bene, pretendendo illegittimamente di subordinare detta consegna alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, nonostante non vi fosse alcuna attività di cantiere né fosse presente personale dell'appaltatore per cui si doveva ritenere che il contratto anche per tale motivo si sarebbe dovuto ritenere risolto e che l'appaltatore non avesse alcun diritto di ritenzione del cantiere;
e) l'appaltatore aveva omesso di ripristinare la recinzione per i lotti 3 e 4 così consentendo l'ingresso ai non autorizzati;
f) il comportamento dell'appaltatore aveva ON impedito a di assolvere agli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione assunti nei confronti del g) aveva utilizzato, al fine di espletare i ONroparte_10 Parte_1 lavori, un impianto mobile di smaltimento rifiuti ex art. 208, comma 15, Codice Ambiente, senza aver ottenuto la previa necessaria Valutazione di Impatto Ambientale;
h) solo in forza di un provvedimento cautelare, dopo aver contabilizzato i lavori, la convenuta era riuscita a rientrare in possesso dei terreni. chiedeva la chiamata in causa della consociata il ONroparte_2 ONroparte_11 rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore o sentenza costitutiva in tal senso oltre al risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva, sosteneva l'erronea attribuzione CP_4 della causa alla sezione imprese non trattandosi di appalto pubblico, affermava l'inesistenza del vincolo di solidarietà non essendo mandante di un ATI ma impresa cooptata ex art. 95, co. IV, del d.P.R. 554/1999 e comunque l'inesistenza di addebiti svolti dalla committente nei propri confronti anche in quanto aveva del tutto completato i lavori di propria competenza nel 2016.
Sulla base dei documenti prodotti il Tribunale con sentenza 15211 del 2022 così statuiva :
“respinge la domanda propost in proprio e nelle qualità di mandataria Parte_1 dell'ATI costituita con la nei confronti della In CP_1 ONroparte_2
5 accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da nei ONroparte_2 confronti d e dell dichiarata l'intervenuta risoluzione Parte_1 CP_1 di diritto del contratto d'appalto inter partes, condanna queste ultime, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma risarcitoria di ONroparte_2
€873.892,00, per i titoli meglio precisati in parte motiva, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Condanna e Parte_1 CP_1 in solido tra loro al pagamento, in favore d ll ONroparte_2 liquida in € 28.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CpA ed Iva come per legge”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare che l è creditrice dell della somma Parte_1 ONroparte_2 di € 1.351.158,47 iva inclusa, oltre accessori, a saldo delle fatture n.26 del 31.03.2018, n.51 del 30.06.2018, n.47 del 15.05.2019, n.26 del 23.12.2020 e n.27 del 23.12.2020 emesse dall per tutti i motivi dedotti in atti;
per l'effetto, Parte_1 b. condannare la al pagamento in favore della ONroparte_2 Parte_1 dell'importo di € a saldo dei lavori resi in esecu di appalto del 31.08.2011 e dell'atto integrativo del 21.03.2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c., sino all'effettivo saldo, per tutti i motivi documentati in atti;
c. condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti sia ONroparte_2 sotto il profilo del danno e sti sostenuti), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili su lavori eseguiti e non contabilizzati); d. accertare e dichiarare l'inesistenza del danno lamentato dalla per ONroparte_2 tutti i motivi documentalmente provati in atti;
per l'effetto, r e la domanda riconvenzionale parzialmente ed ingiustamente accolta in primo grado;
e. condannare la convenuta al pagamento delle spese legali, ONroparte_2 compenso professionale, spe ori del doppio grado di giudizio, con distrazione. nella denegata e non creduta ipotesi di conferma o, se del caso, riduzione della misura dei danni riconosciuti in primo grado in favore di in ONroparte_2 considerazione dell'incontestato e riconosciuto controcredito vantato dalla Parte_1 disporre la compensazione con condanna di al a ONroparte_2 differenza”
proponeva distinto appello e concludeva chiedendo: CP_1
In via preliminare: - Accertare la nullità della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50quater c.p.c. in ragione dell'avvenuta pronuncia del Tribunale in composizione collegiale, sull'erroneo presupposto della competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese. Nel merito: - In accoglimento dei motivi di appello proposti, e in riforma dell'impugnata sentenza, accertare l'assenza di una responsabilità solidale passiva tra e nei confronti della Committente e, per l'effetto revocare Parte_1 CP_1 la condanna pronunciata nei confronti dell'odierna appellante, in ragione dell'assenza di specifiche contestazioni rivolte all'operato della - in ogni caso, in ONroparte_1 accoglimento dei motivi di appello e in riforma dell'i za, comunque rigettare ON tutte le domande formulate in primo grado d nei confronti della odierna appellante in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.”.
6 Si costituiva l' che concludeva chiedendo che fossero dichiarati ONroparte_2 inammissibili o comunque respinti gli appelli e in via riconvenzionale chiedeva :
“in parziale riforma della sentenza impugnata, con pronuncia da rendersi nei confronti della nonché nei confronti della (i) accertare e dichiarare (con ciò Parte_1 CP_1 confermando la statuizione resa in primo grado) l'intervenuta risoluzione di diritto, del contratto di appalto per cui è causa e del relativo atto integrativo, in danno dell'ATI appaltatrice, mediante la diffida ad adempiere, rimasta inadempiuta, del 28 novembre 2018; (ii) in subordine, pronunciare, con sentenza costitutiva (ed in accoglimento della domanda prudenzialmente all'uopo riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa e del relativo atto integrativo, in danno dell'ATI appaltatrice, per il grave inadempimento di quest'ultima così come rappresentato in narrativa;
(iii) in ogni caso, accertare e dichiarare (così confermando la sentenza di primo grado), la responsabilità solidale della e della in ordine agli inadempimenti relativi al Parte_1 CP_1 contratto d'appalto per cui è causa e per l'effetto condannare le stesse, in solido tra loro (ed anche in parziale riforma della sentenza impugnata), al pagamento in favore della
[...] di tutti i danni indicati in narrativa, riconoscendo, oltre alle somm CP_2 liquidate, le ulteriori voci di danno, quantificate complessivamente e prudenzialmente nell'importo di Euro 6 milioni, ovvero nella somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, o che dovesse ritenersi e liquidarsi come equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., maggiorata degli interessi, da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate, trattandosi di credito risarcitorio e dunque di valore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA”.
La Corte con ordinanza depositata il venticinque settembre 2023 respingeva l'istanza di sospensiva proposta dalle appellanti e all'esito dell'udienza del tre marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa.
Le opere in questione si inseriscono nel progetto di reindustrializzazione delle aree del
Comune di Napoli originariamente sede della Società Industrie Cantieri Metallurgici Italiani ON S.p.A. (“Icmi S.p.A.”), progetto promosso da e finalizzato all'insediamento, su una parte dell'area, di un consorzio di imprese denominato “Consorzio Genesis” e alla realizzazione, sulla restante parte, di un comprensorio di piccole e medie imprese e di attività direzionali. ON ha all'uopo stipulato il ventotto dicembre 2012 con il na Convenzione ONroparte_10 con cui è stato stabilito un cronoprogramma per progettare e realizzare opere di
7 urbanizzazione primaria e secondaria, consistenti in un parcheggio pubblico, un parco urbano e nella strada di accesso e con l'impegno a cedere dette aree al prevedendo CP_10 la decadenza in caso di ritardo con incameramento da parte del delle garanzie CP_10 prestate.
I terreni d'altro canto fanno parte del Sito d'Interesse Nazionale (SIN) “Napoli Orientale” ai sensi della legge 426/1998 e successive modifiche che prevede anche la bonifica di siti contaminati. La bonifica di conseguenza era un passaggio fondamentale per la realizzazione delle opere. ON In questo contesto ha predisposto il progetto esecutivo di bonifica e individuato l'ATI appellante come appaltatrice per l'esecuzione di lavori.
Passando all'impugnazione.
Gli appelli sono ammissibili in quanto articolatamente motivati con riferimento ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
In rito:
Primo motivo di appello CP_4
L'appellante afferma la nullità della sentenza in quanto emessa dalla sezione specializzata imprese in materia ( appalto privato ) estranea a quelle attribuite per legge a tale collegio;
il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso da Giudice monocratico di una sezione ordinaria.
Il motivo è infondato.
Come affermato dalla Sezioni Unite con sentenza 19882/2019 risolvendo un contrasto giurisprudenziale anche su detto profilo “dato che le sezioni specializzate per l'impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art.25
Cost. rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall'art. 50 quater cod. proc. civ., che richiama l'art.161,comma 1, cod. proc. civ.”
8 Nel caso di specie il Giudice di primo grado, appartenente ad Ufficio competente per territorio, ha statuito in composizione collegiale per cui non si è verificata alcuna nullità.
In via logica occorre poi valutare i motivi di impugnazione di riguardante la CP_1 legittimazione della stessa e la conseguente responsabilità risarcitoria.
Secondo motivo appello violazione artt. 115, 116 e 132, co. 2 n. 4) c.p.c.: CP_4 omesso esame dell'eccepito difetto di legittimazione passiva di ragione CP_1 dell'inesistenza del rti ON Il Tribunale si sarebbe limitato a ritenere sussistente la senza valutare quanto dedotto dall'appellante riguardo all'assenza in atti di un atto costitutivo del raggruppamento, ovvero di una procura conferita da in favore di CP_1 Parte_1
Terzo motivo appello : “violazione artt. 115, 116 e 132, co. 2 n. 4) c.p.c.: CP_4 omesso esame dell'eccepita assenza del vincolo di solidarietà passiva tra Parte_1
e in assenza dell'identità della prestazione” CP_1
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie l'identità della prestazione
è uno dei presupposti in presenza dei quali scatta la presunzione legale di solidarietà ma nel caso di specie non vi sarebbe detta identità trattandosi di opere in capo a del tutto CP_1 diverse, concluse tra il 2012 e il 2016 e per di più senza alcun rilievo da parte della committente.
L'appellante sostiene poi l'erroneità delle considerazioni del Tribunale “secondo le quali in presenza di un RTI si dovrebbe ritenere ricorrere sempre una struttura orizzontale, con responsabilità solidale di tutti i membri….”
Afferma al contrario l'appellante che “ in ogni caso, la natura orizzontale o verticale di un
RTI può essere stabilita solamente dalla lettura del relativo atto costitutivo, atto costitutivo tuttavia assente agli atti di causa (perché mai stipulato)….”
La stessa in primo grado, si sostiene, richiamando quanto indicato nelle CP_4 memorie ex art. 183 comma sesto n. 1 “ ha confermato l'assenza di una responsabilità
9 solidale d ovvero la propria esclusiva responsabilità per le opere eseguite ed CP_1 oggetto di causa”
Quarto motivo di appello : “ violazione artt. 115 e 132, co. 2 n. 4) c.p.c.: CP_4 omesso esame dell'eccepita assenza del vincolo di solidarietà passiva in ragione della qualifica di mandante cooptata d CP_1
Il Tribunale avrebbe errato ritenendo incompatibile l'esistenza di un rapporto di cooptazione rispetto a un'ATI costituita tra due sole imprese.
Settimo motivo di appello : “ assenza di contestazioni rivolte all'operato di CP_4
CP_1
I motivi sono infondati.
Correttamente il contratto azionato è stato inquadrato come appalto di natura privatistica.
L'appaltante ( Fintecna Immobiliare s.r.l. oggi ) infatti, pur essendo ONroparte_2 partecipata da Prestiti, è società di diritto privato;
le opere di bonifica poi Parte_2 sono state eseguite su terreni di proprietà della committente anche se basate su un piano approvato in sede ministeriale e su un decreto, sempre ministeriale, di autorizzazione per il recupero delle falde acquifere sottostanti il terreno;
le stesse modalità di gara
(presentazione di offerte presso un notaio) sono prettamente privatistiche e la normativa richiamata nel testo contrattuale è quella del codice civile.
Per quanto riguarda la posizione di si rileva come la stessa appellante abbia CP_1 affermato già dalla comparsa di costituzione di primo grado ( pag. 8 ) di aver svolto lavori nell'ambito dell'appalto in questione. Testualmente : “ ….l'odierna convenuta ha realizzato, nell'ambito del contratto in esame, prestazioni circoscritte nell'arco temporale 2012-2016, per le quali peraltro non ha mai ricevuto contestazione alcuna da parte della committente ON
.
Di conseguenza, non risultando detto contratto firmato anche da ma solo da CP_1
ON come mandataria, non risultando altri contratti stipulati tra e e non Parte_1 CP_1
ON risultando altro titolo per lo svolgimento da parte di dei lavori appaltati da si CP_1 deve ritenere acclarato e anzi ammesso esplicitamente da che quest'ultima abbia CP_1 conferito mandato a risulta pertanto superflua la produzione del relativo Parte_1 documento .
10 Per quanto riguarda le prestazioni manca totalmente nel contratto di appalto e nell'atto integrativo qualsiasi riferimento a una diversificazione delle stesse e quindi manca un'identificazione di quali lavori specifici sarebbero stati compito di . CP_1
In tale contesto l'affermazione contraria risulta del tutto priva di riscontro come anche l'allegazione secondo cui le prestazioni sarebbero state fornite solo dal 2012 al 2016;
omette a tale proposito di depositare documentazione a supporto. CP_1
Atteso quanto detto risulta non significativo il testo della premessa contrattuale in cui è attestato : “in data 28/3/2011 il notaio…. redigeva il verbale ricognitivo delle sei offerte ricevute dal quale risultava che la costituenda ATI tra (capogruppo) e Parte_1
(mandante-cooptata) … offriva per l'esecuzione dei lavori … offerta che CP_4 risultava la più vantaggiosa fra quelle ricevute”.
La menzione solo una volta e solo nelle premesse contrattuali dell'istituto dell'ATI con cooptazione, previsto dal regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici ( art. 95 comma IV dpr 554/1999 e, dall'otto giugno 2011, art. 92 comma V dpr 207/2010 ) non ha invero rilevanza sulla base dei seguenti rilievi : a) non è in linea con il fatto che Parte_1 si sia qualificata nel medesimo contratto solo come mandataria di , b) contrasta poi CP_1 con l'omessa diversificazione delle prestazioni nel testo dell'accordo, c) compie infine un riferimento sporadico a un istituto pubblicistico in un contratto di matrice prettamente privatistica. Sarebbe stato in tale contesto onere di produrre documentazione a CP_1 contrasto ma ciò non è avvenuto.
Atteso quanto detto il fatto che il committente non abbia svolto specifici addebiti nei confronti di non rileva ai fini dell'esclusione della solidarietà con ciò dovendosi CP_1 confutare anche il settimo motivo di appello.
Primo motivo appello : Parte_1
“erronea interpretazione della domanda principale – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. nonché artt. 1458 e 1460 c.c. per avere il Tribunale completamente omesso di valutare la domanda principale formulata dalla e disporre la Parte_1 conseguente statuizione di condanna dell . ONroparte_2
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare la domanda di condanna svolta nell'atto di citazione e riguardante il pagamento delle prestazioni effettuate risultanti dalla contabilità dell'appalto.
11 L'appellata sostiene che in realtà il Tribunale avrebbe emesso una statuizione avendo respinto la domanda principale;
afferma poi che comunque nulla sarebbe dovuto in quanto legittimamente era stato sospeso ogni pagamento in forza dell'art. 1460 c.c e considerate le gravissime inadempienze dell'appaltatore.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha apoditticamente respinto la domanda di senza esaminare se e Parte_1 quanta parte della prestazione fosse stata adempiuta nonostante ciò sia determinante ai fini delle restituzioni in caso di risoluzione contrattuale.
D'altro canto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. con contestuale sospensione ON dei pagamenti, sollevata da ha ragion d'essere fino alla risoluzione del contratto.
Una volta intervenuta detta risoluzione sorge appunto il diritto alle restituzioni per cui occorre verificare il rapporto dare-avere tra le parti soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui i lavori erano stati frazionati in lotti.
Atteso quanto detto l'addebitabilità della risoluzione all'appaltatore e il risarcimento del danno costituisce un dato che non esclude ex se il diritto al pagamento delle spettanze dell'appaltatore, salva eventuale compensazione impropria parziale o totale con la somma da riconoscere per i danni causati al committente.
D'altro canto la stessa nell'atto di citazione di primo grado menzionava la Parte_1 declaratoria di risoluzione della committente, la necessità di procedere alla contabilità finale dei lavori e le riunioni anche all'uopo tenute per ottenere la riconsegna del cantiere.
La domanda svolta in primo grado, di conseguenza, non avrebbe potuto ritenersi di adempimento di un contratto in essere ma di pagamento a titolo restitutorio a seguito della risoluzione del contratto ( a prescindere dalla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellante che sosteneva l'addebitabilità alla committente della risoluzione ) e così deve essere interpretato quanto richiesto in citazione;
la domanda di pagamento, al contrario di ON quanto affermato da non costituisce pertanto domanda nuova in appello.
Atteso quanto detto risultano provati documentalmente i seguenti lavori in quanto sono stati prodotti i relativi documenti :
a) fattura 26 del trentuno marzo 2018 ( pagamento a 60 giorni ) di € 333.728,95 iva compresa al netto della ritenuta a garanzia ( € 30.394,26) per lavori bonifica suoli,
12 scavi e reinterro, seguita da certificato di pagamento 15 del diciotto aprile 2018 sulla base del S.A.L. 15 sottoscritto dal Direttore dei lavori ( ing. ) non Persona_1 contestato;
b) fattura 51 del trenta giugno 2018 per € 337.448,11 iva compresa, al netto della ritenuta a garanzia di € 30.778,51 sulla base del S.A.L. n.16 sottoscritto dal Direttore dei Lavori seguito da certificato di pagamento 16 del 2018 sempre per lavori di bonifica suoli scavi e reinterro;
c) fattura 47 del quindici maggio 2019 di € 170.233,92, iva compresa per svincolo della garanzia del lotto II, somma prevista dall'atto integrativo di marzo 2018 (punto 3.3) ove, nelle premesse ( punto 18 e 19 ) era dato atto dell'ultimazione dei lavori il quindici maggio 2017 e del rilascio da parte della città Metropolitana di Napoli della certificazione di conformità ambientale;
si deve precisare che seppur la somma a garanzia è stata trattenuta dal committente, tuttavia si riferisce a lavori effettivamente svolti e una volta risolto il contratto e richiesto dalla committente il risarcimento di tutti i danni deve essere necessariamente computata ai fini della verifica del dare-avere tra le parti;
d) fattura 26 del ventitré dicembre 2020 di € 119.193,65, iva compresa derivante:
d1) €40.768,99 iva esclusa, dalla differenza tra l'importo contrattualizzato e la contabilità del SAL n.16 emessa dal Direttore dei Lavori cui costituisce riscontro il quadro economico sottoscritto dalle parti con una tabella riepilogativa degli importi netti, e d2) €56.931,77 iva esclusa quale residuo dell'importo riconosciuto per lavori aggiuntivi effettuati al punto 20 delle premesse, dell'atto integrativo;
.
1) la fattura 27 del ventitré dicembre 2020 per Euro 390.053,84 iva compresa per svincolo a garanzia del lotto III come previsto dall'art.
3.5 dell'atto integrativo.
La somma totale in linea capitale è pari a € 1.350,658,47.
Secondo motivo di appello : Parte_1 violazione e/ falsa applicazione degli artt. 113 e 116, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente per avere il Tribunale erroneamente accolto in misura parziale la domanda riconvenzionale proposta da ONroparte_2
Sono contestate le voci di danno come di seguito riportate:
*********
13 a) penale da ritardo liquidata dal Tribunale in “€ 181.000,00 … come prevista nel contesto dell'atto aggiuntivo del ventuno marzo 2018 (€ 500,00 per ogni giorno di ritardo) computata… dal 30 giugno 2018 (termine indicato in contratto per l'ultimazione delle opere di bonifica) sino alla data del rilascio (27 giugno 2019) e dunque per 362 giorni (362 x 500 =181.000,00 )…”.
L'appellante, richiamando l'atto integrativo di marzo 2018 ove era stata stabilita la suddetta penale sostiene che in primo luogo il Tribunale avrebbe errato poichè avrebbe dovuto detrarre l'eventuale importo dalle somme dovute a titolo di corrispettivo e non versate: la doglianza è corretta in quanto basata sul testo contrattuale e risultando comunque dovute dalla committente le somme indicate nell'esame del precedente motivo di appello.
L'appellante sostiene poi che nulla deve essere corrisposto a titolo di penale e comunque a titolo risarcitorio considerata l'insussistenza degli inadempimenti contestati e quindi la non addebitabilità della risoluzione sulla base di una serie di rilievi.
I distinti profili sono i seguenti secondo Parte_1
a1).
Solo riguardo alla fornitura di terreno proveniente da cava o banco naturale ( ordine di servizio 15 del ventidue maggio 2018 ) si era riscontrata l'impossibilità di adempiere mentre per il resto ossia la gran parte delle prestazioni l'esecuzione era stata regolare
; si trattava di fornire infatti 6.000 mq al prezzo di € 23,14 lordo (€ 16 netto), per un totale economico di poco conto rispetto al complesso in quanto pari a soli € 96.000,20 netto, oltre IVA;
l'impossibilità di fornire il terreno era attribuibile a circostanze non imputabili all'appaltatore; erano state inoltre effettuate proposte alternative di cui una rispettosa, tranne che per un aspetto secondario ( valore di berillio ) e comunque superabile;
di conseguenza l'affidamento di detto incarico a ditta terza per un corrispettivo molto più elevato con fornitura di terreno anch'esso non corrispondente agli standard originariamente previsti era del tutto immotivata.
14 Il profilo di doglianza è infondato;
il contratto infatti prevedeva la fornitura di terreno con caratteristiche predeterminate e detto terreno non è stato fornito in quanto risulta documentalmente che tutte le forniture proposte comunque non erano conformi a quelle richieste;
per quanto riguarda l'ultima tipologia proposta l'asserito valore marginale della difformità risulta inconferente poiché comunque la difformità sussiste, detta proposta è giunta a valle di offerte di materiale chiaramente difforme e dopo diversi mesi dal termine stabilito contrattualmente per i lavori e le criticità avrebbero comunque necessitato, laddove superabili, di ulteriore istruttoria;
il fatto che fossero state chiuse le cave nell'ambito regionale non ha alcuna rilevanza poiché ben poteva l'appaltatore rivolgersi a cave al di fuori della Regione;
parimenti irrilevante è il tipo di terreno poi fornito da ditta terza proprio in quanto si tratta di diverso contratto, stipulato peraltro in un contesto già compromesso dal protrarsi per mesi dell'inadempimento di cui, come correttamente evidenziato dal Tribunale, Parte_1
è addebitabile la risoluzione .
L'appellante sostiene inoltre che la penale come conteggiata dal Tribunale in € 181.000,00 dal trenta giugno 2018 alla data del rilascio ( ventisette giugno 2019 ) sarebbe errata in quanto in sede di contabilità finale l'appaltante l'avrebbe determinata in soli 174 giorni e quindi in € 87.000,00.
Afferma poi che “il termine di ultimazione veniva prorogato dalla dal ONroparte_2
30.06.2018 al 31.07.2018 e….veniva prorogato – di fatto - dalla Committente al 20.12.2018; il 21.12.2018 comunicava la risoluzione del rapporto contrattuale;
la prima ONroparte_2 richiesta con data di riconsegna delle aree ovvero del LOTTO III (le aree dei lotti I e II, erano già state consegnate in precedenza a seguito del collaudo) veniva fissata dalla committente per il 27.12.2018 e da essa Stessa differita al 15.01.2019; la comunicava la disponibilità a riconsegnare l'area di cantiere fornendo piena Parte_1 e totale collaborazione alla Committente e sollecitando una rapida conclusione delle attività di rilascio e contabilizzazione delle opere eseguite fino alla data di risoluzione;
inopinatamente e senza nessun motivo, dopo aver posto in essere reiterate inadempienze verso atteso l'ingiustificato rifiuto di contabilizzare – in contraddittorio - le Parte_1 lavorazioni extra eseguite fino alla risoluzione del contratto, notificava il ONroparte_2 ricorso ex art. 700 c.p.c., concluso con l'ordinanza del 3.06.2019, pubblicata il 5.06.2019 (r.g.20319/2019)…”.
La doglianza è infondata: nella contabilità finale ( all. 47 appello ) è stato indicato l'importo di € 87.000,00 solo per il periodo tra il trenta giugno 2018 e la data di risoluzione, precisando testualmente “oltre l'ulteriore importo maturato dalla risoluzione al rilascio”.
15 Del resto il fatto che il dies a quo fosse il trenta giugno 2018 risulta sia dall'atto integrativo di marzo 2018 con cui la penale è fatta decorrere da detta data, sia dall'ordine di servizio
19 del cinque luglio 2018 sottoscritto senza rilievi dall'appaltatore ove si assegna termine per la fornitura del terreno di riempimento entro il trentuno luglio 2018 “evidenziando che in caso di inottemperanza verrà applicata la penale di cui al punto 5.1 dell'atto integrativo del 21/3/2018 pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal termine contrattuale indicato in contratto”.
Per il resto le interlocuzioni successive e la fissazione della data di riconsegna del bene, avvenuta di fatto il ventisette giugno 2019 sono irrilevanti poiché non contengono alcuna modifica del termine contrattuale né alcuna proroga di fatto ma al più una tolleranza;
la data di riconsegna dell'area è poi cosa ben diversa da quella di chiusura dei lavori.
a2)
L'addebito relativo al lotto 2 sarebbe pretestuoso.
In buona sostanza con detto addebito la committente ha affermato che, nonostante il completamento dei lavori ( certificato anche in sede amministrativa ) e la conseguente vendita a dicembre 2017 del terreno, avrebbe riconsegnato Parte_1 il lotto 2 solo a marzo 2018, peraltro senza che fosse stata effettuata la pulizia superficiale e ivi lasciando un cumulo di materiale;
ciò avrebbe comportato un ritardo nella consegna del terreno al terzo acquirente sia per l'esecuzione della pulizia sia in quanto la committente aveva dovuto richiedere le autorizzazioni per lo smaltimento del materiale accumulato;
poi avrebbe inopinatamente proceduto a Parte_1 rimuovere detto materiale e a posizionarlo in altro lotto, avrebbe impedito alla ditta terza incaricata dello smaltimento di effettuare detto incombente e aveva poi del tutto illegittimamente provveduto a liberarsi del suddetto materiale.
L'appellante, a sostegno della tesi della pretestuosità dell'addebito, afferma che all'atto della riconsegna del lotto a marzo 2018 nulla era stato indicato riguardo alla pulizia del terreno o alla presenza di cumuli di materiale da smaltire;
la pulizia dell'area e, a maggio 2018, la rimozione dal lotto 2 del materiale accumulato di cui sopra era stata effettuata su indicazione informale del direttore dei lavori e comunque per mero spirito di collaborazione.
16 Il profilo di doglianza è infondato.
Risulta documentalmente provato che all'atto della vendita del lotto 2 al terzo acquirente ( ventotto dicembre 2017 ) i lavori erano stati completati e il terreno, anche dal punto di vista della regolarità amministrativa di detti lavori, era agibile ed edificabile ( doc. 17 fascicolo CDP primo grado, in particolare punto 11 ); risulta altresì non contestato che ancora dopo un mese dalla stipula sul terreno era presente personale della e vi erano materiali di risulta e sporcizia ( atto di citazione Parte_1 doc. 18 fascicolo primo grado cdp ); altresì non contestato è il fatto che l'area sia stata riconsegnata in netto ritardo solo a marzo 2018 e che, dopo alcuni rinvii, a maggio 2018, durante la pulizia dell'area sia stato ritrovato un cumulo di materiale da smaltire;
risulta altrettanto documentalmente come ciò abbia provocato uno slittamento della consegna del lotto da CDP al terzo acquirente in quanto, come risulta ancora dalla nota ventuno settembre 2018 del ( doc. 22 ONroparte_10 fascicolo primo grado cdp ) non era sufficiente rimuovere detto cumulo ma occorreva effettuare un'analisi del terreno, sempre del lotto 2, ove detto materiale era stato allocato fino alla rimozione.
Ciò in disparte dagli eventi successivi, anche questi non contestati, che hanno visto ON conferire incarico a ditta terza ( Riccoboni s.r.l. ) per lo smaltimento dei materiali in questione, temporaneamente allocati su altro lotto e l'impossibilità di effettuare tali opere in quanto non era stato consentito all'incaricata di accedere;
altrettanto documentale è la prova del fatto che dopo lo specifico ordine ( doc. 29 fascicolo primo grado cdp ) dato dalla committente di consentire detto accesso, tra il 4 e il 5 gennaio 2019 l'appellante vi aveva provveduto autonomamente senza autorizzazione e senza espletare gli adempimenti amministrativi necessari.
Atteso quanto detto l'addebito rivolto alla ditta risulta tutt'altro che pretestuoso poiché il fatto che dal verbale di riconsegna dell'area non risultasse l'esigenza di ripulitura e la presenza del cumulo di detriti non è significativo considerate le risultanze probatorie sopra indicate da cui i fatti emergono chiaramente e non sono contestati.
************
B ) non sarebbe dovuto a titolo di danno l'importo di cui alla fattura di € 7.800,00 emessa dalla ditta Riccoboni s.r.l., incaricata dello smaltimento del cumulo di detriti, per saggi di
17 scavo e analisi chimiche come invece riconosciuto dal Tribunale;
la doglianza è infondata poiché è stato prodotto il contratto con cui la ditta è stata incaricata di dette incombenze
(che si riferivano proprio alle analisi relative ai detriti di cui sopra che l'appaltatrice aveva indebitamente accumulato e non smaltito regolarmente), la fattura e il pagamento.
*********
C) non sarebbe dovuto a titolo di danno l'importo di cui al doc. 57 fascicolo primo grado
CDP per € 14.090,00. Si tratta di somme contabilizzate dalla Riccoboni s.r.l. e pagate da ON per “oneri derivanti dalla sospensione dal cinque novembre 2018 al quindici gennaio
2019 ( € 8.490,00 ) e per prestazioni eseguite a tutto il quindici gennaio 2019 (€ 5.600,00)”.
Il motivo è parzialmente fondato. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla sospensione gli stessi sono dovuti poiché è documentato in atti come la ditta non avesse potuto eseguire le proprie prestazioni nonostante avesse apprestato i mezzi relativi., per fatti alla medesima non imputabili e dovuti al divieto di accesso frapposto dall'appellante come sopra indicato.
Per l'importo di € 5.600,00 si tratta invece di descrizione del tutto generica, contestata e priva di documentazione a supporto.
*******
D) non sarebbe dovuto l'importo di € 1.500,00 riconosciuto dal Tribunale per “...prelievo e l'analisi di appositi campioni ed il compimento della conseguente relazione tecnica asseverata [cfr. contratto n. 460/2018 in favore della RSA corroborato dalle relative email di trasmissione (docc. 58 A-D); fatture ad esso riferibili – riconducibili ad € 1.500,00 sul maggior importo da esse portato, in quanto parzialmente afferente ad altre attività (docc.
59 A- D);estratto conto attestante i pagamenti per l'importo anzidetto (doc. 60)]…” nonché per “…compimento di ulteriori indagini, studi e relazioni rispetto alla consistenza del rilevato oggetto di illegittima rimozione da parte dell'attrice [cfr. proposta ISAF S.r.l. – doc. 61 A e contratto n. 282/2019 concluso con essa – doc. 61 B;
fattura ad esso riferibile – doc. 62 - per € 2.500,00 sul maggior importo di € 8.840,00, in quanto legata al solo “compito 2” di cui all'offerta – cfr. doc. 61 A;
estratto conto attestante il pagamento - doc. 63]….”
18 La doglianza è infondata poiché dal testo della proposta contrattuale risulta come si sia trattato di attività strettamente connessa alla verifica dell'impatto ambientale e smaltimento del cumulo di rifiuti ritrovato sul lotto 2, attività necessaria per i motivi già visti.
******
E) corrispettivo per la fornitura e posa in opera del terreno da riempimento che l'appellante non era riuscita a reperire, effettuata da ditta terza per € 408.613,83.
L'appellante, oltre a ribadire la non imputabilità dell'inadempimento, infondatamente per i motivi già sopra illustrati, sostiene che il terreno fornito dalla ditta terza non sarebbe parimenti conforme a quello richiesto all'appellante stesso, che comunque il corrispettivo sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all'importo di € 96.000,20 stabilito nel contratto originario oltre a non essere stato considerato come l'appellata non abbia corrisposto il pagamento di quanto indicato nell'appalto tra e ATI per € 96.000,20. Parte_1
Il motivo è parzialmente fondato. ON La doveva comunque eseguire le opere in quanto legate alla convenzione con il
[...] indicata in premessa e comunque finalizzate alla fruizione delle aree e alla CP_10 realizzazione del progetto complessivo ma il corrispettivo pattuito in origine deve comunque essere detratto dalla somma erogata al terzo poiché non costituisce un danno.
Come condivisibilmente ritenuto a tale proposito da Cass. 17453/2021 “Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso”.
Occorre di conseguenza detrarre dalla somma detto importo oltre a € 20.000,00 per attività
“in opzione” che sono state aggiuntive rispetto a quelle relative al reinterro.
La somma dovuta è pertanto pari a € 292.613,92.
La stessa non risulta eccessiva;
l'importo di € 96.000,00 deve infatti essere contestualizzato in quanto: a) era stato concordato nell'ambito di un appalto di durata pluriennale e di oltre
€ 8.000.000,00 di valore e b) era stato previsto nell'atto integrativo di marzo 2018 con cui le parti avevano deciso di regolamentare in modo complessivo le residue lavorazioni
19 nell'ottica di una celere chiusura del rapporto contrattuale che già aveva visto un ON prolungamento dei tempi rispetto a quelli originari. Non solo: si è trovata a dover affidare il nuovo incarico rispettando tempi comunque ristretti e legati anche alla convenzione con il Comune di Napoli;
risulta infatti documentato e non contestato che sin dal ventotto novembre 2018 il aveva rilasciato il nulla osta per la ONroparte_10 progettazione esecutiva e realizzazione del parco urbano che però necessitava del ripristino del piano di campagna.
E' stata inoltre documentata l'effettuazione di una gara tra diverse ditte scegliendo l'offerta più vantaggiosa.
Per quanto riguarda gli altri lavori commissionati a ditte terze ossia le fatture ISAF,
NT ( ing. ), ing. , S.R.I.A. s.r.l. ( ing. ) e le opere di sfalcio, Per_2 CP_13 Per_3 vigilanza, manutenzioni reti metalliche occorre rilevare quanto segue.
Come risulta dal doc. 76 allegato CDP in primo grado ( nota inviata il due ottobre 2020 al riguardante anche le aree da adibire a parco urbano interessate ai fini ONroparte_10 della bonifica dalla fornitura di materiale proveniente da cava o sito naturale ) la situazione relativa alla bonifica delle aree ( reinterro ) su cui era prevista la realizzazione di un parco urbano era la seguente : “ le aree sulle quali dovrà esser realizzata l'opera sono tornate nella disponibilità della scrivente a fine luglio 2019; allo stato, sono in corso le attività per l'appalto dei lavori di completamento della bonifica delle citate aree;
si ritiene che l'aggiudicazione della relativa gara potrà intervenire entro il 30/10/2020 e che i predetti lavori di completamento potranno essere conclusi entro 180 giorni dalla data di emissione da parte del MATTM del Decreto di approvazione del Documento di Riepilogo nel seguito descritto. Nell'ipotesi tale approvazione intervenga entro il mese di ottobre 2020, si stima quindi che i lavori di completamento della bonifica potranno essere ultimati entro il
30/04/2021. La necessità del documento di riepilogo sopra citato è emersa a seguito degli ultimi incontri tenutisi presso il in particolare si è reso CP_5 ONroparte_14 necessario predisporre un documento riepilogativo dell'iter del progetto di bonifica dell'ex
Area I.C.M.I., “Variante d'assestamento del progetto di bonifica”, presentata al MATTM il
14/04/2020, con contestuale richiesta di approvazione del progetto definitivo di bonifica. In data 10/06/2020 il MATTM (comunicazione prot. n.42357) ha indetto la Conferenza dei
Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del
20 documento “Progetto definitivo di bonifica dell'ex Area I.C.M.I. – via Ferrante Imparato
n.501”, i cui esiti non sono stati ancora comunicati alla scrivente. L'approvazione del documento presentato risulta indispensabile al fine di ottenere la conseguente “presa d'atto” da parte dell , attestante la conclusione dei lavori di bonifica per le aree ONroparte_6 in oggetto. Una volta ottenuta la “presa d'atto” da parte della , si potrà ONroparte_6 dar corso alla realizzazione del Parco urbano “PU”.
Alla data del due ottobre 2020 pertanto ancora doveva essere effettuata la completa bonifica con tutti gli adempimenti connessi.
Ebbene tutte le attività svolte e documentate anche riguardo ai pagamenti per ISAF s.r.l. ( capitolato tecnico per l'ultimazione delle opere di bonifica ) ( direzione lavori Parte_3 ing. ) Ing. ( responsabile dei lavori ) SRIA s.r.l. ( ONroparte_15 Persona_4 coordinamento e sicurezza ing. ) sono relative all'appalto per il completamento CP_16 della bonifica per cui, al contrario di quanto affermato dall'appellante sono imputabili all'inadempimento di e non possono essere considerate superflue, trattandosi Parte_1 di attività necessarie all'appalto né possono essere ricomprese in spese preventivabili nell'appalto originario in quanto sono legate a due contratti diversi.
Sono pertanto da confermare i seguenti importi come indicati dal Tribunale: “per l'attività di
D.L. svolta dall ed in particolare dall'ing , € 15.000,00 Parte_3 ONroparte_15 oltre IVA pari a € 3.300,00 ( DOC. 88 ) ; per l'attività di responsabile dei lavori svolta dall'ing , € 3.600,00, oltre IVA pari a € 792,00( DOC. 86 ) ; l'attività di della Persona_4
SRIA S.r.l., per l'incarico di coordinamento della sicurezza, ed in particolare all'ing. CP_16
, per € 6.000,00, oltre IVA pari a € 1.320,00 ( DOC. 87 )”.
[...]
Per quanto riguarda invece il costo per l'attività di progettazione del capitolato tecnico per l'ultimazione delle opere di bonifica commissionata alla ISAF S.r.l. per € 14.976,00 il motivo
è parzialmente fondato: la necessità del capitolato tecnico derivava infatti proprio da quella di effettuare la procedura integrativa sopra indicata ma la spesa relativa a detto capitolato
è stata specificamente conteggiata nei documenti in atti per il minore importo di € 5.200,00 oltre CP e IVA per totali € 5.598,00.
Parimenti lo slittamento di oltre due anni dei termini di consegna dei terreni al CP_10
a causa del mancato compimento delle opere di bonifica ha comportato la necessità
[...] di pagare tasse e manutenere i terreni oltre che vigilare sugli stessi da parte di chi rimaneva proprietario e custode ossia CDP;
devono quindi confermarsi gli elencati e documentati
21 esborsi correlativi a detto ritardato trasferimento per vigilanza, sfalci sulle aree per la prevenzione del rischio incendi e attività di manutenzione delle reti metalliche presenti lungo i confini del sito, con le relative spese tecniche e gli oneri per IMU per € 133.302,33; la documentazione analitica relativa a ciascuna attività ove è possibile verificare il periodo di attività, la natura delle prestazioni e gli importi è stata allegata in primo grado il diciotto dicembre 2020.
La somma in linea capitale dovuta è pertanto pari a 662.816,25 cui deve aggiungersi, per l'accoglimento di uno dei motivi di appello incidentale esaminati nel prosieguo l'importo di
€ 34.677,00 per un totale definitivo in linea capitale di € 697.493,25.
Terzo motivo appello Parte_1 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 183 c.p.c. nonché art. 2697 c.c. per non avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale.
Viene censurata la sentenza in quanto erroneamente il Giudice istruttore avrebbe respinto l'istanza di prove testimoniali in sede di udienza il quattro maggio 2021; la sentenza pertanto sarebbe affetta da lacune anche riguardo alla ricostruzione degli eventi che sarebbe stata colmata solo ammettendo dette prove.
Il motivo è infondato.
I capitoli di prova testimoniale vertono sulla notevole difficoltà per l'appaltatore di reperire i terreni per la ricolmatura, sulle visite effettuate alla presenza del direttore dei lavori presso un sito di Nola a dicembre 2018, sull'assenza di ostacoli alla restituzione del cantiere in data quindici gennaio 2019 contestualmente alla sottoscrizione della contabilità finale dei lavori, sul fatto che fosse stata oralmente concordata un'altra data e che solo per l'immotivato ON rifiuto di il verbale non era stato sottoscritto il giorno successivo, sul fatto che il direttore dei lavori i primi di maggio 2018, dovendo consegnare alla il terreno Pt_4 compravenduto che confinava con un'area ancora di cantiere avesse chiesto a Parte_1 di effettuare la pulizia davanti al cancello, il ripristino dello stesso e la rimozione dei materiali inerti nel lotto, sul fatto che i terreni provenienti dalla pulizia superficiale sarebbero stati accantonati a margine del lotto 3 su disposizione del direttore dei lavori e, successivamente, sottoposti da parte di a trattamento e smaltimento presso impianto autorizzato. Parte_1
22 Ebbene, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non ammettere detti capitoli poiché tutte le attività ivi indicate contrastano con le risultanze documentali sopra riportate e soprattutto sono circostanze che, anche in quanto coinvolgono il rispetto di termini contrattuali, l'esatto adempimento e lo smaltimento di rifiuti, devono trovare base in specifici atti scritti.
Primo motivo appello incidentale CDP
Il motivo si articola in più profili.
a) Mancato riconoscimento premio polizza COFACE ASSICURAZIONI N. 1852790 ON stipulata da in favore della a garanzia della regolare ONroparte_17 esecuzione dei lavori di bonifica sull'area ex ICMI con premio trimestrale di €4.229,00;
è stata richiesta la somma di € 34.677,00.
Il motivo è fondato. E' stato prodotto il contratto di assicurazione risalente al 2009 nonché l'attestazione della compagnia assicuratrice del regolare pagamento dei premi fino a febbraio 2021. E' stato provato lo slittamento dei termini di consegna delle opere fino al 2021 a causa del mancato tempestivo reinterro del lotto tre e del conseguente nuovo appalto a ditta terzo;
il protrarsi della garanzia collegata all'espletamento dei lavori di bonifica comporterebbe addirittura a titolo risarcitorio un importo maggiore rispetto a quello richiesto considerando la data di risoluzione del contratto e i tempi di esecuzione dei lavori appaltati alla nuova ditta.
b) Mancato riconoscimento delle spese per un muro di confine tra il Parco Urbano ed il
Lotto 4 lavoro eseguito in via anticipata con maggiori costi rispetto a quelli originariamente previsti;
detta anticipazione sarebbe stata necessaria per rispettare gli impegni assunti con proprietaria confinante e dovuta al ritardo nel Parte_4 compimento delle opere di bonifica da parte dell'appaltatore.
Il motivo è infondato. L'appalto non prevedeva la realizzazione del muro di confine né la necessità di realizzare detto muro emergeva dagli atti e verbali successivi.
Le circostanze addotte dall'appellante risultano poi del tutto generiche riguardo al nesso di causalità tra l'anticipazione della costruzione e il comportamento inadempiente di Nella richiesta di anticipazione e stralcio dei lavori ( doc. Parte_1
76 e ss. fascicolo di parte CDP ) nulla è infine indicato riguardo a detto nesso di causalità.
23 c) Mancato riconoscimento delle penali potenzialmente applicabili dal ONroparte_10 per il ritardo nell'esecuzione della convenzione e della potenziale condanna richiesta ON da in giudizio pendente nei confronti di per inadempimento del Parte_4 contratto di vendita.
Il Tribunale ha respinto la domanda limitandola ai danni definiti “certi”.
Il motivo è infondato.
Si osserva in primo luogo come allo stato risulti dedotto e non contestato che il giudizio di primo grado promosso da non abbia avuto esito favorevole Parte_4 per l'attrice e riguardo alle penali non risulta in atti che vi sia stata alcuna richiesta da parte del CP_10
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha respinto la domanda, in quanto legata a dati meramente eventuali sia nell'an che nel quantum né una pronuncia di mero accertamento, mancando, si ripete, la certezza nell'an, può ritenersi fondata.
Atteso quanto detto deve essere liquidato:
a) in favore di quale mandataria dell'ATI con a titolo Parte_1 CP_4 restitutorio per opere effettuate e non pagate l'importo di € 1.350,658,47 oltre interessi come da domanda dal ventitrè dicembre 2018 al saldo;
b) in favore di € 697.493,25, a titolo risarcitorio, oltre ONroparte_2 rivalutazione e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata ( sulla base dei criteri indicati da Cass. SS.UU. 1712/1995 ) dalle date degli esborsi sulle singole voci riconosciute fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza e considerando l'omissione di pronuncia del Tribunale sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni altra domanda, ferma restando la pronuncia sulla risoluzione addebitata all'inadempimento dell'appaltatrice, condanna a pagare a quale mandataria ONroparte_2 Parte_1
24 dell'ATI con l'importo di €1.350.658,47 oltre interessi come da CP_1 domanda dal ventitré dicembre 2018 al saldo;
condanna quale mandataria dell'ATI con a pagare a Parte_1 CP_4
€ 697.493,25 oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma ONroparte_2 anno per anno rivalutata dalle date dei singoli esborsi alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, camera di consiglio del quattordici aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TT HE de Courtelary
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