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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1552 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Emilio Maddalena, Katiuscia Verlingieri e Emilio Lavorgna presso Parte_1 cui el.te dom.to all'indirizzo telematico indicato in atti
Appellante
E
e del merito rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.to in Controparte_1
Napoli alla via Diaz 11
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 6 del 2.1.2025 del Tribunale di Santa Maria C. V. che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive per lo straordinario effettuato pari a complessive 367,50 ore per intervenuta prescrizione .
Deduceva che la prescrizione non si era realizzata perchè vi era un prospetto del 31.7. 2018 dell'amministrazione che evidenziava le ore di straordinario effettuate e interrompeva la prescrizione.
Si costituiva il ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello . Chiedeva la CP_1 conferma della sentenza perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. In primo luogo , la Corte osserva che rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado , nulla censura l'appello. La Giudice aveva evidenziato che le somme richieste erano fino al 31.12.2017, il ricorso introduttivo non era stato preceduto da alcun atto interruttivo ed era stato notificato in data 11.7.2023 e quindi dopo cinque anni .
Rispetto a questa parte della motivazione nessun specifica doglianza è stata proposta dall'appellante per cui la sentenza è divenuta giudicato. In ogni caso la sentenza sul punto è correttamente motivata .
Circa il periodo fino al luglio del 2018 , la Corte rileva che anche in questo caso l'appello si limita ad una censura del tutto insufficiente. La Giudice in primo grado aveva ritenuto che il prospetto fosse un foglio senza alcun rilievo perché contiene il numero delle ore ritenute di straordinario senza una firma leggibile, di un dirigente preposto al controllo e alla vidimazione dello straordinario. Questa valutazione è corretta e condivisa da questa Corte che certamente non può valutare diversamente il prospetto prodotto. In ogni caso non ha , il prospetto, nessuna funzione interruttiva della prescrizione avendo il solo scopo di conteggiare le eventuali ore di straordinario effettuate.
Le spese si compensano data la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 28.10.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1552 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Emilio Maddalena, Katiuscia Verlingieri e Emilio Lavorgna presso Parte_1 cui el.te dom.to all'indirizzo telematico indicato in atti
Appellante
E
e del merito rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui el.te dom.to in Controparte_1
Napoli alla via Diaz 11
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 6 del 2.1.2025 del Tribunale di Santa Maria C. V. che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive per lo straordinario effettuato pari a complessive 367,50 ore per intervenuta prescrizione .
Deduceva che la prescrizione non si era realizzata perchè vi era un prospetto del 31.7. 2018 dell'amministrazione che evidenziava le ore di straordinario effettuate e interrompeva la prescrizione.
Si costituiva il ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello . Chiedeva la CP_1 conferma della sentenza perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. In primo luogo , la Corte osserva che rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado , nulla censura l'appello. La Giudice aveva evidenziato che le somme richieste erano fino al 31.12.2017, il ricorso introduttivo non era stato preceduto da alcun atto interruttivo ed era stato notificato in data 11.7.2023 e quindi dopo cinque anni .
Rispetto a questa parte della motivazione nessun specifica doglianza è stata proposta dall'appellante per cui la sentenza è divenuta giudicato. In ogni caso la sentenza sul punto è correttamente motivata .
Circa il periodo fino al luglio del 2018 , la Corte rileva che anche in questo caso l'appello si limita ad una censura del tutto insufficiente. La Giudice in primo grado aveva ritenuto che il prospetto fosse un foglio senza alcun rilievo perché contiene il numero delle ore ritenute di straordinario senza una firma leggibile, di un dirigente preposto al controllo e alla vidimazione dello straordinario. Questa valutazione è corretta e condivisa da questa Corte che certamente non può valutare diversamente il prospetto prodotto. In ogni caso non ha , il prospetto, nessuna funzione interruttiva della prescrizione avendo il solo scopo di conteggiare le eventuali ore di straordinario effettuate.
Le spese si compensano data la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 28.10.2025
Il Presidente rel