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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3889 2021
Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che
l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti , ha emesso la seguente
SENTENZA con motivi contestuali della decisione nel procedimento avente n. di R.G L: 3889/2021 riunito al R.G L 5/2024
Il sig. , c.f. , nato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Nigeria il 10.06.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Mirarchi, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti giusta procura in atti;
resistente e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto
Con ricorsi iscritti al ruolo il 17.12.2021 e 02.01.2024 il sig. CP_1
, adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l' in persona
[...] CP_2 del legale rapp. p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa agli anni 2019 e 2021 e per l'effetto condannare l' al pagamento CP_2 in suo favore della disoccupazione agricola per gli anni 2019 e 2021 oltre agli interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda perché CP_2 infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittorie di spese e competenze di lite. Il ricorso va accolto.
La disoccupazione agricola è un'indennità riconosciuta ai lavoratori impiegati in agricoltura e iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La disoccupazione agricola spetta ai lavoratori:
• operai a tempo determinato;
• piccoli coloni;
• compartecipanti familiari;
• piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
• operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
I lavoratori su menzionati devono trovarsi nelle seguenti situazioni:
• devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
• devono aver maturato almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
• e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per raggiungere i 102 contributi figurativi possono essere calcolati anche quelli relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso in esame, dalle allegazioni in atti vi è prova della presenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto. Pertanto, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal sig. nei confronti dell' Controparte_1 CP_2 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2019 e 2021;
2) Condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite che CP_2 liquida in € 1200,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo