CA
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 408/2023 promossa da
Parte_1
Avv. Celeste Vichi, Stefania Catuogno, Gaetano Maisto
appellante nei confronti di Controparte_1
Avv. Damiano Vaudo, Alessandro Personi appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 127/2023 pubblicata il 17.5.2023. All'udienza del 28 marzo 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
La complessa vicenda processuale che giunge in decisione davanti a questa Corte
d'Appello può essere così riassunta.
Il Tribunale di Grosseto, con una prima sentenza (n. 42 del 2020), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella causa promossa da
[...]
nei confronti di con la quale il primo rivendicava il Parte_1 Controparte_1 pagamento di differenze retributive per aver lavorato per il convenuto dal 1.6.2012 al 31.10.2015, con le mansioni di capitano dell'imbarcazione dello stesso CP_1
Tale decisione era fondata sull'art. 9 cod. nav. secondo il quale i contratti di lavoro della gente del mare sono regolati dalla nazionalità della nave (nel caso in esame, 1 l'imbarcazione batteva bandiera del Regno Unito essendo iscritta nel registro navale di Londra).
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 589 del 2021, ha accolto il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado e, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice italiano, ha rimesso la causa davanti al Tribunale di Grosseto, compensando le spese di lite tra le parti.
La causa è stata quindi riassunta davanti al Tribunale di Grosseto il quale, con la sentenza oggi appellata, ha accertato che effettivamente il ha lavorato Parte_1 per il nel periodo 3.6.2012 – 31.10.2015 come marinaio (e non capitano) CP_1 dell'imbarcazione Kigal. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale ha però accolto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal convenuto dichiarando interamente prescritta ogni pretesa retributiva del lavoratore.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 373 cod. nav. secondo il quale i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono in due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.
Ai fini della prescrizione giova precisare che il aveva, inizialmente, Parte_1 depositato (in data 21.7.2017) un primo ricorso davanti al Tribunale di Pisa notificato al in data 26.9.2018. Quel giudizio si è concluso con la CP_1 dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata/tardiva notifica del ricorso.
Secondo il Tribunale di Grosseto il rapporto di lavoro è cessato in data 31.10.2015. Il 19.9.2016 il lavoratore ha comunicato al una lettera di messa in mora. Il CP_1 termine di prescrizione, così interrotto, sarebbe quindi maturato il 19.9.2018 con la conseguenza che la notifica del ricorso avvenuta il 26.9.2018 risulta tardiva.
Appella quindi contestando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto sotto due aspetti.
In primo luogo, la sentenza appellata viene censurata per aver ritenuto maturata la prescrizione di ogni credito del lavoratore.
Sotto questo aspetto parte appellante sostiene che “da una lettura della memoria difensiva di controparte sarà agevole rilevare l'ambigua e generica formulazione della paventata eccezione di prescrizione biennale ex art. 373 codice della navigazione, peraltro, sollevata solo un per un periodo limitato rispetto all'intero periodo del rapporto di lavoro de quo, ossia solo dal 10.07.2012 AL 31.10.2012.
2 Come tale, andava, per orientamento costante e conforme della giurisprudenza sul punto, recisamente rigettata in quanto da ritenersi non formulata in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza”.
Del resto, continua parte appellante “il ricorrente con i propri atti, specie processuali, ma anche stragiudiziali (vedi lettera mora) non ha mai fatto trascorrere due anni, anche medio tempore, formulando processualmente le proprie richieste innanzi al Giudice del Tribunale di Pisa, con più notifiche attesa l'intervenuta irreperibilità del anche nell'ultimo domicilio noto, quello di Grosseto, CP_1 innanzi alla Corte di Appello di Firenze, di nuovo innanzi al Giudice di Grosseto ed oggi di nuovo all'On.le Corte di Appello di Firenze”.
Sotto altro aspetto, secondo parte appellante, nel caso che ci occupa, alcun contratto di arruolamento è mai stato sottoscritto dalle parti, trattandosi, quindi, di rapporto di lavoro non regolarizzato, come conclamato anche dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza, in merito al quale per giurisprudenza costante e consolidata, non trova applicazione la disciplina dettata sul punto dal codice della navigazione bensì la regola generale della prescrizione quinquennale.
L'art. 373 cod. nav. del resto non sarebbe applicabile al rapporto in esame anche sotto un diverso aspetto: “La Suprema Corte, che richiama i suoi stessi precedenti, le statuizioni normative e quelle della Corte costituzionale, per il quale tutta la normativa riguardante i lavoratori marittimi ha non solo natura pubblicistica ma e soprattutto, riguarda gli armatori, gli equipaggi con contratto di arruolamento e di imbarco nonché grandi navi commerciali quali quelle per il trasporto merci, quelle da pesca e unità mercantili e comunque di grandi navi, che richiedono tutte, la presenza a bordo di numeroso personale sicuramente più di 15 unità. Nel caso che ci occupa, e valga il vero, l'intera questione riguarda uno yacht privato, di proprietà del sig. , proprietario anche dello specchio d'acqua dove Controparte_1 la barca era ormeggiata quando la barca non usciva in mare, con un unico dipendente “a nero”, il sig. , munito di patente nautica come provato in Parte_1 atti già in primo grado, capace di guidare la barca e di manutenerla a tutti i livelli, come provato in sede di escussione dei testi e fornito di pluriennale esperienza nell'ambito della marineria. La barca in questione era ed è, evidentemente, usata esclusivamente per scopi personali, ludici ed eventualmente per qualche gita con amici, come pure l'istruttoria ha provato”.
Il secondo motivo d'appello riguarda il rigetto della domanda relativa al suo inquadramento come capitano dell'imbarcazione e non come semplice marinaio.
3 Secondo parte appellante, è difatti emerso dalla prova istruttoria che il ricorrente, dotato di patente nautica, veniva assunto dal per guidare l'imbarcazione, CP_1 utilizzata per finalità di svago, infatti il resistente accoglieva sul proprio yacht ospiti (propri amici e conoscenti), nonchè per l'espletamento di tutte le ultronee mansioni come dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo e confermate dai testi escussi, quali rifornimento della cambusa, preparazione dei pasti, tenuta e manutenzione della barca, che sebbene svolte erano comunque accessorie a quella principale di capitano della barca. Che il governasse, quale capitano, Parte_1
l'imbarcazione del è circostanza emersa, contrariamente a quanto assunto CP_1 nella gravata sentenza, compiutamente e puntualmente durante l'espletamento della prova istruttoria.
In conclusione, parte appellante insiste nelle domande non accolte dal primo Giudice e ribadisce che il rapporto di lavoro del andava e và disciplinato Parte_1 secondo la normativa giuslavoristica del CCNL NAVIGAZIONE PRIVATA, che fa riferimento alla LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, EMANATA A TUTELA DEL LAVORO DOMESTICO, usato, evidentemente, quale parametro di riferimento, in relazione all'art. 2099 c.c., potere di statuizione giurisdizionale del Giudice, e art. 36 della Costituzione, equa e giusta retribuzione, pure da subito invocati dal ricorrente.
si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza appellata.
Evidenzia che con il ricorso di primo grado lo stesso aveva invocato Parte_1
l'applicazione del CCNL previsto per i dipendenti marittimi imbarcati su unità di diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva mentre il riferimento alla legge 339/58 è contenuto solo nell'atto di appello ed è quindi tardivo.
Quanto alle mansioni, parte appellante evidenzia che lo stesso , in sede Parte_1 di interrogatorio libero, ha confermato di fare il marinaio tuttofare e solo occasionalmente di condurre l'imbarcazione quando è inserito il pilota automatico.
Orbene, prima di tutto osserva la Corte che il non ha proposto appello CP_1 incidentale per cui la decisione del Tribunale di Grosseto deve ritenersi passata in giudicato per quanto riguarda la sussistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato (non frazionato come sosteneva il convenuto).
La sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra le parti deve ritenersi ormai definitivamente accertata, nei termini di cui alla sentenza oggi appellata.
4 Sono invece controverse le questioni relative: 1) Alla prescrizione dei crediti azionati
2) Alle mansioni che il ha svolto ed al relativo inquadramento. Parte_1
La prima questione, oggetto del primo motivo d'appello, è, all'evidenza, preliminare.
Esaminando i motivi d'appello rileva, prima di tutto, la Corte che l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal convenuto non può ritenersi generica;
essa
è svolta sia con riferimento alla legislazione inglese, che sarebbe applicabile al rapporto in esame, che all'art. 373 cod. nav.. Nella costituzione di primo grado è anche indicato lo spazio temporale nel quale la prescrizione sarebbe maturata ossia dal 31.10.2012, data dello sbarco, al 19.9.2016, data nella quale il lavoratore avrebbe rivendicato il proprio credito per la prima volta.
Neppure l'eccezione può dirsi limitata ad un solo periodo. A pag. 10 della memoria di costituzione il convenuto eccepisce la prescrizione “quantomeno” per il periodo 10.7.2012 -3.10.2012. E' evidente che l'uso del termine “quantomeno” comporta che la limitazione dell'eccezione ad un solo periodo era formulata, dal in via CP_1 subordinata, ossia in caso di mancato accoglimento dell'eccezione relativa all'intera pretesa del lavoratore.
Non sono documentati atti interruttivi della prescrizione relativi al periodo compreso tra il 19.9.2016, data nella quale il ha ricevuto la lettera di messa CP_1 in mora, ed il 26.9.2018, data nella quale è stato notificato – tardivamente – il ricorso presentato al Tribunale di Pisa.
Anche sotto questo aspetto l'appello non è quindi fondato.
Residua la questione relativa alla applicabilità, al rapporto in questione, dell'art. 373 del codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), secondo il quale
“I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
Sul punto, osserva la Corte che, effettivamente, il ricorrente in primo grado espone e sostiene che il rapporto debba essere regolato dal CCNL nazionale previsto per i dipendenti marittimi imbarcati su unità di diporto destinate a scopo commerciale, con inquadramento come capitano, nel V livello del CCNL suddetto. Anche in relazione alla competenza per territorio, invoca l'art. 603 del codice della navigazione.
5 Nel presente giudizio di appello, invece, sostiene che dovrebbe trovare applicazione la normativa del CCNL navigazione privata, che fa riferimento alla legge 2 aprile 1958, n. 339, emanata a tutela del lavoro domestico.
La parte appellata, da parte sua, eccepisce l'inammissibilità di questa deduzione in quanto formulata per la prima volta in appello.
Anche sul punto l'appello non è fondato.
Giova premettere che le parti hanno effettivamente stipulato un contratto di imbarco il 3.6.2012 (all.3 della appellata) anche se tale contratto nulla precisa per quanto riguarda il periodo di lavoro, le mansioni, la data inziale, l'orario.
In ogni caso, la mancanza di un valido contratto scritto non comporterebbe l'inapplicabilità dell'art. 373 cod. nav. in quanto il riferimento al contratto di arruolamento ivi contenuto deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente formale (peraltro, l'art. 330 cod. nav. prevede che per imbarcazioni di ridotte dimensioni il contratto di arruolamento possa anche essere stipulato verbalmente).
In mancanza, dunque, di una regolamentazione individuale deve certamente trovare applicazione quella generale, normativa e contrattuale collettiva.
L'art. 1 cod. nav. stabilisce che: In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
Secondo la Corte di Cassazione il diritto della navigazione è retto da un proprio codice e costituisce una legislazione speciale, finalizzata alla realizzazione anche di interessi pubblici (Cass. 19928 del 2022).
Sulla base di questi elementi, oggettivi e soggettivi, ritiene la Corte che il rapporto di lavoro oggi in esame fosse effettivamente regolato dal codice della navigazione e dalla contrattazione collettiva del settore (nella specie, il CCNL dipendenti marittimi imbarcati su unità di diporto destinate a scopi commerciali, come richiesto con il ricorso di primo grado).
Si consideri altresì che l'imbarcazione in questione è proprietà della società
con sede e Milano. Controparte_2
6 Il fatto che la barca sia oggetto di una contratto di leasing conferma che si tratta di unità di diporto destinata a scopi commerciali.
In questo senso, la Corte ha già escluso che possa trovare applicazione l'invocato privata che, a sua volta, richiama la legge in materia di lavoro Org_1 domestico.
Con la recente sentenza del 4.5.2023, emessa nella causa RG 5/2023, ha precisato infatti che:
“Ora, nel merito, è certamente destituito di fondamento l'assunto della reclamante secondo cui nella specie dovrebbe trovare applicazione la disciplina del lavoro domestico (con ogni conseguenza quanto alla legittimità del licenziamento intimato ad nutum). In proposito basti rilevare come, secondo l'art. 1 della L. 339/1958 (rubricata “Norme per la tutela del lavoro domestico”), la legge stessa si applichi “ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche”.
Pare alla Corte di una certa evidenza che non possa farsi questione di
“funzionamento della vita familiare”, e perciò di lavoratori che vi siano addetti, quanto a una società di capitali, quale è l'odierna reclamante, che, secondo le sue stesse allegazioni, regolamenta con contratti commerciali l'impiego dell'imbarcazione nella sua disponibilità. Né ha il minimo rilievo, almeno ai fini di causa, la circostanza che la società abbia un unico socio, fatto che non esclude comunque l'autonoma soggettività di come tale titolare in proprio di CP_3 rapporti giuridici che non possono che seguire la disciplina propria delle relazioni in essere con società commerciali”.
In conclusione, opera nel caso in esame la prescrizione biennale prevista dal codice della navigazione e la sentenza appellata non merita di essere riformata laddove ritiene che ogni pretesa retributiva del marittimo sia ormai prescritta.
Questa conclusione rende superfluo l'esame del secondo motivo d'appello essendo pacifico che la prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. includa anche le pretese economiche connesse al riconoscimento di una mansione superiore (in tal senso, espressamente, la Cass. 8456 del 1987).
7 L'appello quindi deve essere respinto.
Le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate per metà considerando la particolarità della vicenda, anche dal punto di vista processuale. Per la restante metà seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano ai sensi del DM n. 55 del 2014 e del DM 147/2022, secondo il valore della causa (circa € 93mila), nei minimi, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 127/2023 pubblicata il 17.5.2023.
Dichiara le spese di lite del secondo grado compensate per metà e condanna l'appellante al pagamento della restante metà. Liquida l'intero in € 4.997,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 28 marzo 2024 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
8