Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
E' autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.