Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 506
Articolo 2
Versione
18 agosto 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1949