Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies co.2 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 592/2024
TRA
– c.f.: - rappresentata e difesa dall'avv. Filomeno Montesardi Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata in Latiano via Carlo del Croix n.5, nonché CodiceFiscale_2 nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Opponente
E
– c.f. e p.iva - e (c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
p.iva ) rappresentate e difese dagli Avv.ti Gianfranco Giannoccaro (c.f. P.IVA_2 C.F._3
) ed Antonila De Pandis (c.f. ), ed elettivamente domiciliate in Verbania,
[...] CodiceFiscale_4 alla Via Azari n. 9 presso lo Studio dell'avv. Giovanni Aquino, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata e presso i quali le Società Email_2 Email_3 ricorrenti eleggono domicilio digitale.
Opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 83/2024 del 25.3.2024 è stato ingiunto a il pagamento in favore di – quale assicuratrice di Parte_1 Controparte_1 CP_2
– della somma di € 175.306,88 oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di restituzione di
[...] quanto dalla medesima corrispostole in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.1742/2019 del
09/12/2019, successivamente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 388/2022 del
31/03/2022 con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di ripetizione della quota del 50% delle spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Brindisi.
pagina 1 di 5
Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, ha contestato la legittimità della concessione della provvisoria esecuzione, chiedendone, in ogni caso, la sospensione in ragione della notevole sproporzione tra l'importo ingiunto e il capitale sociale dell'impresa assicuratrice e della conseguente solidità patrimoniale e assenza di pericolo in capo a quest'ultima, a fronte della necessità di contrarre un mutuo per poter corrispondere la somma oggetto di decreto ingiuntivo.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda monitoria con riguardo alla restituzione del 50% dell'importo della tassa di registro della sentenza di primo grado, pari ad € 25.264,37, potendo, invece, la ricorrente richiedere in regresso solo l'importo corrispondente alla propria quota di debito, pari a 1/7, come previsto dall'art. 1299 co. 1 c.c.
Con riguardo alla restituzione dell'importo di € 150.042,51, ha contestato la certezza del credito in quanto il titolo dal quale deriva non è definitivo, pendendo il giudizio in Cassazione.
Ha, altresì, formulato istanza di sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio in
Cassazione e istanza di riunione con altro procedimento di opposizione pendente innanzi al Tribunale di
Brindisi.
3. Fissata udienza per la discussione sull'istanza di sospensione, si sono costituite le opposte, che: hanno contestato la irrilevanza della pendenza del giudizio in Cassazione, avendo la Corte d'Appello di
Lecce riformato la sentenza di primo grado;
con riguardo alla somma richiesta a titolo di ripetizione per la tassa di registro, hanno esposto che l'importo pari a € 25.264,37 costituisce debito solidale tra tutte le parti in causa.
Con ordinanza in data 3.9.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
4. L'udienza in citazione è stata differita al 29.11.2024.
A quest'ultima udienza, rigettata l'istanza di riunione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Con ordinanza in pari data - a modifica di quanto rilevato con decreto del 26.9.2024 - è stato rilevato il difetto di rappresentanza in capo alla parte opponente, in quanto la procura speciale ad litem Repertorio
n.25406 rilasciata in data 24/01/2014, allegata all'atto di citazione, non risulta riferibile al presente procedimento, essendo testualmente rilasciata solo in relazione al procedimento pendente innanzi al
Tribunale di Brindisi nella causa n. 2122/2008, riunita con gli altri procedimenti n. 2123/2008 e 2292/2008 contro la clinica e altri, nonché alle relative impugnazioni, azioni esecutive e cautelari. CP_2
La causa è stata, pertanto, rimessa sul ruolo istruttorio, è stato assegnato termine alla parte opponente sino al 14.1.2025 per il deposito di procura alle liti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.2.2025.
In data 13.1.2025 l'opponente ha depositato procura alle liti. pagina 2 di 5 Disposto un rinvio in pendenza di trattative, la causa all'esito della discussione delle parti all'udienza del
11.3.2025 è stata riservata in decisione.
5. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta.
Le opponenti nel ricorso monitorio hanno esposto e documentato che:
- il Tribunale di Brindisi con la sentenza n.1742 del 09.12.2019, aveva condannato Controparte_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 300.085,02; Parte_1
- la Corte di Appello di Lecce con provvedimento del 22.07.2020 aveva accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, nella misura del 50% delle somme da versare a ciascuno degli appellati;
- a seguito di richiesta del legale di parte attrice, la aveva versato, in manleva dell'assicurata CP_4
al predetto legale, Avv. Montesardi, quale procuratore all'incasso di Controparte_2 Pt_1
l'importo pari ad € 150.042,51 (€ 300.085,02: 2), con bonifico del 10.08.2020 a mezzo
[...]
Controparte_5
- la in data 29.03.2021 aveva pagato altresì la tassa di registro relativa alla sentenza di Controparte_1 primo grado pari ad € 50.528,75;
- la Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 388/2022 del 31.03.2022 resa nel giudizio n. 39/2020
r.g., in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva rigettato le domande formulate dagli attori e aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tanto premesso, le doglianze di parte opponente in ordine alla incertezza del credito restitutorio, vantato dalla sono infondate. CP_1
Come già osservato con ordinanza emessa in data 3.9.2024, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale: “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio”
(Cass. n. 19296 del 2005 e precedenti ivi richiamati).
La riforma della sentenza di primo grado ha determinato il venir meno del titolo del pagamento effettuato dalla in manleva della motivo per cui il diritto alla restituzione delle somme CP_1 Controparte_2 era sorto ai sensi dell'art. 2033 c.c. al momento della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello ed era, pertanto, già certo alla data del deposito del ricorso monitorio.
La complessità delle questioni affrontate nel giudizio e la pendenza del giudizio in Cassazione - che si è concluso con l'ordinanza emessa in data 2.12.2024 di rigetto, sia del ricorso principale, che incidentale – non incidevano sulla certezza del diritto della alla restituzione degli importi versati in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado, poiché, quand'anche la Corte di Cassazione avesse riformato la sentenza pagina 3 di 5 della Corte di Appello, in ogni caso, non avrebbe potuto ripristinare il titolo, ossia la sentenza del Tribunale di Brindisi, in forza della quale era stato eseguito il pagamento.
5.1. Con riguardo alla doglianza relativa al pagamento della tassa di registro, l'opposizione è fondata.
Invero, l'art. 57 comma 1 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Brindisi, prevedeva: “1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.
Dalla norma si evince che il pagamento della tassa di registro è nei confronti dell'erario una obbligazione solidale, cui sono tenute tutte le parti del processo, a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite, operata con la sentenza, che riguarda i rapporti interni tra le parti.
La che aveva corrisposto integralmente le spese di registrazione della sentenza, alla luce della CP_1 diversa regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti in causa in esito alla sentenza della Corte
d'Appello di Lecce, che ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, ha il diritto di regresso nei confronti delle altre parti in causa.
L'art. 1299 c.c. prevede che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Non è in discussione che la quota complessivamente a carico della parte attrice in primo grado sia pari al
50% delle spese di registrazione della sentenza, sicché, in assenza di contestazioni e di indicazioni di segno contrario dalla parte opposta, va accolta l'eccezione di parte attrice con la quale contesta che la quota del
50% è stata integralmente posta a proprio carico, laddove, invece, avrebbe dovuto essere ripartita tra i sette eredi . Persona_1
Discende, da quanto suddetto, che la quota dovuta a titolo di spese di registrazione della sentenza di primo grado dovuta dall'attrice alla a titolo di regresso va conteggiata solo per l'importo di € 3.609,19 (€ CP_4
25.264,37: 7) e che l'importo a credito della va complessivamente rideterminato in € 153.651,70 CP_4
(150.042,51 + € 3.609,19).
Dall'accoglimento parziale dell'opposizione discende la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente, sia per il giudizio di opposizione, che per il giudizio monitorio, stante l'accoglimento della domanda proposta in via monitoria sebbene per un importo inferiore, in applicazione del principio in forza del quale: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la
pagina 4 di 5 valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Le stesse si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta in accoglimento dell'opposizione, con applicazione dei parametri medi ridotti del 30% per il giudizio monitorio e minimi per il giudizio di opposizione, stante la limitata attività difensiva, il deposito di una sola memoria integrativa e il modello decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Verbania n. 83/2024 del 25.3.2024.
2. Condanna al pagamento in favore della dell'importo pari Parte_1 Controparte_1
a € 153.651,70, oltre interessi al tasso di interesse legale dalla data del ricorso monitorio sino al saldo.
3. Condanna alla refusione in favore della delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 406,50 per spese vive ed € 1.569,40 per compensi professionali del giudizio monitorio ed € 7.052,00 per compensi professionali del giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Verbania, 25.3.2025
Il Giudice Dr. Vittoria Mingione
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