CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado R.G. n. 1381/2023 promossa da e , rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Andrea Caloni e Daniele Maffeis DE Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza DE Duomo n. 16
APPELLANTI
contro n. R.I. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
RO AL, SE UL e VI VI DE Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Principe Amedeo n. 5
APPELLATA
E
contro
:
in persona DE curatore DOTT. Parte_3 CP_2
C.F. , con studio in (24121) Bergamo, Via Torquato Tasso 50
[...] C.F._1
- appellata contumace -
n o n c h é c o n t r o 1 C.F. CP_3 C.F._2
C.F. (deceduta, già erede accettante con beneficio d'inventario CP_4 C.F._3
l'eredità di e d'ora in poi, per essa, i suoi eredi Parte_3 CP_3 Parte_4 Per_1
e ,
[...] Parte_5 Parte_6
C.F. Parte_4 C.F._4
C.F. , Persona_1 C.F._5
C.F. , Parte_5 C.F._6
C.F. , Parte_6 C.F._7 eredi accettanti con beneficio d'inventario l'eredità di Parte_3
- appellati contumaci
OGGETTO: Responsabilità per interposizione di preposto di fatto – Appello vs. sentenza Trib. Milano,
n. 2797/2023 DE 5 aprile 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti.
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, in riforma parziale DEla sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, sezione VI civile, dott.ssa
AU SS, in data 5 aprile 2023, pubblicata in data 5 aprile 2023, n. 2797/2023, nella causa R.G.
10175/2018, notificata su istanza di in data 11 aprile 2023, così Controparte_1
g i u d i c a r e
NEL MERITO: dichiarare inammissibile e comunque respingere, perché infondata in fatto e in diritto, ogni eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito, principale o subordinata, di rito o istruttoria, comprese le eccezioni di prescrizione, formulate da n via principale, in via di appello Controparte_1 incidentale e in via di appello incidentale condizionato, e dall'eredità rilasciata di in Parte_3 persona DE curatore dott. ; Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che si è formato il giudicato sulla seguente statuizione in primo grado DE
Tribunale di Milano: <<in parziale accoglimento DEle domande degli attori e parte_1 parte_2 condanna i convenuti
[...] CP_3 CP_4 Parte_4 Parte_5
e (nei limiti DEle attività che dovessero residuare dalla liquidazione Persona_1 Parte_6 dei beni ereditari) e il dott. nella sua qualità di curatore DEl'eredità rilasciata di Controparte_2
(nei limiti DEla eredità rilasciata), al pagamento in favore degli attori DEla somma di Parte_3
€ 7.019.662,36, oltre interessi legali dalla domanda>>; condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di CP_3 Pt_3
2 , e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di Pt_3 CP_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_5
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_6
inventario di , e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott.
Parte_3 Parte_3
a corrispondere a ed a – ciascuno di essi legittimato Controparte_2 Parte_1 Parte_2
a chiedere l'adempimento DEl'intera obbligazione risarcitoria in via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod. civ. - l'importo complessivo di Euro 7.019.662,36 oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod. civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- condannare in via tra loro solidale il (nei limiti e nella qualità di Controparte_1 CP_3 coerede con beneficio di inventario di , e per essa i suoi RE (nei limiti Parte_3 CP_4
e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Parte_4
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Parte_5
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Persona_1
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Parte_6
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di
Parte_3 Pt_3 in persona DE curatore dott. a corrispondere a ed a
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
– ciascuno di essi legittimato a chiedere l'adempimento DEl'intera obbligazione risarcitoria in
[...] via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod. civ. - l'importo complessivo di Euro 3.446.451,20 o, in subordine, l'importo di Euro 1.198.562,19, in ogni caso oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod. civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- accertare e dichiarare, previa occorrendo pronuncia di annullamento o accertamento DEl'annullabilità
o DEl'inefficacia – ai sensi DEl'art. 1439, comma 2 cod. civ. e/o DEl'art. 1394 cod. civ. e/o DEl'art. 1711, comma 1, seconda parte cod. civ. - DE contratto di conto corrente di corrispondenza aperto presso il filiale di ME DE NT – 7580 e dei contratti di apertura di credito appoggiati Controparte_1 sul conto corrente 7580, che il signor non è cointestatario DE contratto di conto corrente di Parte_1 corrispondenza aperto presso il – filiale di ME DE NT - 7580 né DEle Controparte_1 aperture di credito presso il appoggiate sul conto corrente 7580 e che il signor Controparte_1 Pt_1 non è ad alcun titolo debitore di né di ciascuno dei coeredi di
[...] Controparte_1 Parte_3 né DEl'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. ed ordinare Parte_3 Controparte_2
a a ciascuno dei coeredi di e all'eredità rilasciata di Controparte_1 Parte_3 Pt_3 in persona DE curatore dott. di astenersi da ogni e qualsiasi pretesa nei
[...] Controparte_2
3 confronti di inerente al contratto di conto corrente 7580 o alle aperture di credito appoggiate Parte_1 sul conto corrente 7580; condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di CP_3 Pt_3
, e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
[...] CP_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_5
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_6
inventario di e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott.
Parte_3 Parte_3
a corrispondere al signor l'importo di Euro 350.000,00 a titolo di danno Controparte_2 Parte_1 da illecita segnalazione alla Centrale Rischi di AN d'Italia e di danno morale e psicologico nonché alla signora l'importo di Euro 50.000,00 a titolo di danno morale e psicologico;
Parte_2
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente di corrispondenza 7580 e le aperture di credito presso il – filiale di ME DE NT - appoggiate sul conto corrente Controparte_1
7580 ed il contratto di conto corrente di corrispondenza 10768 e le aperture di credito presso il
[...]
– filiale di ME DE NT - appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti CP_1 imputabili al signor , condannare a corrispondere al signor Parte_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 770.546,75 e se DE caso compensare, a fini di estinzione totale o parziale, il credito di di Euro 770.546,75 con ogni e qualsiasi credito di Parte_1 Controparte_1 nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente 7580 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed il contratto di conto corrente 10768 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti imputabili al signor accertare e Parte_1 dichiarare che l'imputabilità è riconducibile a fatto doloso di e per lo effetto
Parte_3 condannare in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di CP_3 inventario di , e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità di coerede
Parte_3 CP_4 con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_4 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_5 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Persona_1 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_6 beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in persona DE
Parte_3 Parte_3 curatore dott. a tenere indenne ed a manlevare da ogni e qualsiasi pretesa Controparte_2 Parte_1 che sia avanzata nei confronti di da nerente al contratto di conto corrente Parte_1 Controparte_1 di corrispondenza 7580 o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed al contratto di conto corrente di corrispondenza 10768 o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768; 4 - nel denegato e non creduto caso di accoglimento DEla domanda in via di appello incidentale di
[...] avente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado di condanna DE CP_1 signor al pagamento DE complessivo importo di Euro 2.081.107,87 oltre interessi dal 30 Parte_1 giugno 2018, accertare e dichiarare che il debito – e così il detto importo - non è in alcun modo a lui riferibile e/o imputabile e condannare a corrispondere in via esclusiva l'importo – o a rivalere e tenere indenne il signor per tutto quanto dovesse essere condannato a corrispondere a tale titolo a Parte_1
- in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di coerede con Controparte_1 CP_3 beneficio di inventario di , e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità
Parte_3 CP_4 di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_4
coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_5
coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Persona_1
coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_6
coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in
Parte_3 Parte_3 persona DE curatore dott. . Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: in via principale, disporre il rinnovo parziale, con altro ausiliario DE Giudice, DEla consulenza tecnica d'ufficio grafologica depositata in data 17 giugno 2022 dalla CTU, dott.ssa , Persona_2 limitatamente alle sottoscrizioni disconosciute da e e ritenute autentiche Parte_1 Parte_2 dal consulente tecnico d'ufficio per tutti i motivi sopra richiamati, e come indicati nelle osservazioni DEla dott.ssa in data 21 maggio 2022 di cui all'allegato 3 alla relazione definitiva DEla Persona_3 dott.ssa e nelle osservazioni DEla dott.ssa contenute nelle Persona_2 Persona_3 perizie di cui ai ns. docc. 73, 74, 75, 101 ed allegati;
in subordine, disporre un supplemento di perizia grafologica demandando alla CTU, dott.ssa
[...]
(i) la perizia dei documenti mancanti, e così: la Concessione/Variazione di Affidamento Persona_2 DE 26/01/2012; l'Ordine di Compravendita titoli DE 03/10/2012 ore 16,40 e relativa Conferma d'Ordine; modulo Raccomandazione in data 03/10/2012, oltre a Giroconto conversione warrant DE 4/06/2013 e
(ii) l'integrazione DEla sua relazione, con la precisa indicazione DEl'elenco e DEla numerazione DEle scritture in verifica e l'allegazione DEla copia di ciascuna DEle scritture in verifica;
disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile finanziaria sul seguente quesito
<<esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
- Determini l'ammontare DEle somme transitate dal conto corrente di corrispondenza n. 7622 intestato ai coniugi ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768 accesi presso la filiale di CP_5
ME DE NT di . CP_1
- Esamini i saldi dei conti correnti 7622, 7580 e 10768 evidenziando, in caso di saldi negativi, affidamenti e sconfini nonché esamini, in presenza di sconfini, la corrispondenza inviata dalla AN al/ai correntisti relativa alla fattispecie.
5 - Verifichi, ove si presenti, la corrispondenza dei movimenti in uscita dai conti 7622, 7580 e 10768 con i movimenti in entrata sui conti 5819 e 5099 intestati a determinandone: l'importo Parte_3 complessivo nel periodo in esame;
il raffronto fra la causale in uscita dai conti 7622, 7580, 10768 con l'utilizzo effettivo di tali fondi in entrata sui conti 5819 e 5099.
- Determini il valore DEle uscite di denaro dal conto corrente di corrispondenza n. 7580 e dal conto corrente di corrispondenza n. 10768 suddividendole in: interessi passivi e spese di tenuta conto;
uscite con assegni suddivise per singolo beneficiario esaminando i singoli assegni prodotti dalla banca specificando, ove possibile, chi fosse il sottoscrittore di tali assegni;
uscite con bonifici per singolo beneficiario;
uscite in contanti;
altre categorie di uscite specificando quante e quali.
- Esamini, in merito al conto corrente di corrispondenza n. 7580, la movimentazione in contanti ai sensi DEle normative sui limiti di utilizzo DE contatto pro tempore vigenti nonché in relazione alle normative in tema di antiriciclaggio pro tempore vigenti.
- Descriva, grazie a tutti gli elementi ed evidenze raccolte, l'operatività sui conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768 determinando se si possa individuare in essa uno schema di gestione DE risparmio di più soggetti ad opera di Parte_3
- Quanto ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768: determini l'ammontare di interessi e spese addebitati avendo cura di isolare la eventuale componente anatocistica di tali importi;
ridetermini per il medesimo periodo gli interessi passivi applicando in luogo dei tassi applicati il tasso
BOT ai sensi DEl'Art. 117 TUB comma 4 senza operare alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi ed utilizzando in luogo DEla data valuta la c.d. data operazione;
determini l'eventuale differenziale a favore/a debito DE correntista;
ridetermini il saldo dei conti alla data DEla consulenza tecnica di ufficio.
Quanto ai dossier titoli n. 4023/13287 e n. 4023/417408 appoggiati e collegati al conto corrente di corrispondenza n. 7622 intestati, rispettivamente, a e isoli le operazioni Parte_1 Parte_2 di investimento che hanno generato perdite definitive od in formazione ove i titoli siano ancora in portafoglio;
determini l'importo DE capitale inizialmente investito nelle operazioni di cui al punto sub a;
determini l'importo DEle perdite subite od in fase di formazione relative alle operazioni di investimento di cui al punto sub a;
6 determini le eventuali perdite rappresentate dalle successive riprese di valore dei titoli ceduti di cui al punto sub a. determinate alla data DEla consulenza tecnica intese quale differenza fra il valore di cessione dei titoli ed il valore alla data DEla CTU dei medesimi;
- esamini gli estratti degli ultimi 10 anni dei conti correnti intestati ad e ai signori Parte_3
, Persona_1 Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_6 [...]
suor CP_4 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_7 CP_8
nonché dei conti nn. 7622, 7580 e CP_9 Controparte_10 CP_11 Parte_12
10768, descriva quali sono state le movimentazioni di denaro avvenute tra tali conti correnti, attraverso movimentazione sia diretta che triangolata fra i vari conti, e verifichi se tali movimentazioni siano riconducibili a uno schema di gestione unitario estraneo alla gestione patrimoniale individuale DE singolo cliente>>;
- disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla condizione psicologica di ciascuno degli appellanti sul seguente quesito: <esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
>;
- ammettere, con ogni più ampia riserva di integrare le istanze istruttorie, i seguenti capitoli di prova per testi: 14)> 1 1 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Tes_1 15) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 2 2 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo.. Parte_8 19) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 3 3 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_2 21) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 4 4 Teste: residente in [...], 24064 ME DE NT (BG). Testimone_3 22) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 5 5 Teste: residente in [...], 24064 ME DE NT (BG). Testimone_4 23) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 6 6 Teste: residente in [...], 24064 ME DE NT (BG). Testimone_5 24) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 7 7 Teste: residente in [...], 24064 ME DE NT (BG). Testimone_6 25) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 8 8 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
7 26) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 9 9 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 27) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 10 Parte_3 10 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_7 31) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 11 11 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). Parte_11 32) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 12 12 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). Controparte_7 33) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 13 13 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 34) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 14 14 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10 35) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 15 15 Teste: residente in [...]. CP_8 36) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 16 16 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. Parte_8 40)- 17
[...] 17 Teste: , residente in [...], 24060 Telgate (BG). Parte_13
41)> 18. CP_1
42)> 19.
43)> 20. CP_1
44)> 21. CP_1
45)> 22. CP_1
49) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 23.
50) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 24.
51) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 25.
8 52) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 26.
53) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 27.
54) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 28.
18 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
19 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
20 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
21 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
22 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
23 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
24 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
25 Teste: residente in [...]; residente in [...].
26 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
27 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG).
28 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_7 55) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 30 30 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 57) e la teste diventò cliente DE Credito CO su consiglio di che le suggerì di aprire un Parte_3 conto iale di ME DE NT dove le disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 31 Contropa 31 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). 58) e la teste diventò cliente DE Credito CO su consiglio di che le suggerì di aprire un Parte_3 conto liale di ME DE NT dove le disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 32 32 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). Parte_11 64) e dopo la morte di il teste si recò presso la filiale di ME DE NT di in Parte_3 CP_1 data 1° febbraio 2017 e venne informato dal dipendente DEla banca che dal mese di aprile 2007 al mese di Persona_4 gennaio 2017 numerose operazioni a lui ignote erano state poste in essere sul conto 10280 e che tale conto registrava rilevanti perdit Controparte_ 33 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). 65) o la morte di la teste si recò presso la filiale di ME DE NT di in Parte_3 CP_1 data 1° febbraio 2017 e seppe dal dipendente DEla banca che dal mese di aprile 2007 al mese di gennaio 2017 Persona_4 numer ioni a lei ignote erano state poste in essere sul conto 10285 e che tale conto registrava rilevanti perdite>> 34 34 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 66) e dopo la morte di nel mese di febbraio 2017, la teste si recò presso la filiale di ME DE Parte_3 NT di e scoprì che tra il gennaio 2004 e il 27 gennaio 2017 le aveva prospettato uno stato CP_1 Parte_3 non ve onti intestati a lei e a > 35 Controparte_12Contropa 35 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR).
67) < nel mese di febbraio 2017, a seguito DE suicidio di la teste si recò presso la filiale di ME Parte_3 DE NT di e scoprì che tra il gennaio 2004 e il 27 gennaio 2017 le aveva prospettato uno stato CP_1 Parte_3 non ve estati a lei e a > 36 Controparte_12 36 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). Parte_11 68) e dopo la morte di la teste prese contatti con la filiale di ME DE NT di Parte_3 CP_1 Con e scoprì che le aveva prospettato uno stato non veritiero DE suo patrimonio depositato presso , filiale di Parte_3 ME DE NT tramite rendiconti redatti in calce ad estratti conto corrispondenti ai moDEli DE Credito CO, oggi
>> 37 CP_1 37 Teste: residente in [...]. . CP_8
9 69) dallo stesso teste sulla base di consigli di investimento a lui forniti da > 38 Parte_3 38 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . Persona_5 70) nel mese di gennaio 2017 aveva scoperto che dal suo conto corrente gestito da Controparte_6 Pt_3 erano stati sottratti circa Euro 600.000,00 e che per tale ragione aveva richiesto chiarimenti allo stesso
[...] Parte_3 e al direttore DEla filiale dott. > 39 Persona_8 39 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 71) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 40 Testimon 40 Teste: residente in [...]. . 72) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 41 Testimone 41 Teste: residente in [...]. . 74) < 42 Parte_3 42 Teste: residente in [...]; , residente in [...] Parte_13 Verdi 24/C, 24060 Telgate (BG); , residente in [...], 24064 ME DE NT (BG). . Tes_11 77) <, era stato disposto, in data 16 gennaio 2017, a sua insaputa, mentre egli era in vacanza a Malindi, un Testimone_10 pagamento DEl'importo di Euro 25.000,00 a favore di come emerge dal ns. doc. 96 che si mostra al teste>> Parte_3 43 43 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 novembre, 24060 EL IO (BG); residente in [...]. Testimone_10
. 78) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> Parte_3 44 44 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 nove lli IO (BG); residente in [...] li IO (BG). Testimone_10
. 79) < 45 Parte_3 45 Testi: residente in [...]; esidente in via Testimone_12 Testimone_13 4 novembre, 24060 EL IO (BG); residente in [...]; Persona_4
, domiciliata c/o filiale di ME DE NT, P.zza Camozzi 10, 24064 ME DE Testimone_14 Controparte_1 NT (BG); , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Con 80) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 46 46 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_10 Carlo C 0 EL IO (BG); residente in [...] nove li IO (BG); Testimone_13
residente in [...]; , domiciliata c/o Persona_4 Testimone_14 CP_1 [...]
filiale di ME DE NT, p.zza Camozzi 10, 24064 ME DE NT (BG); , domiciliato c/o CP_1 Persona_8 sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Controparte_1 in data 27 gennaio 2017 alle ore 12,00 – in contemporanea con il suicidio di Controparte_6 Pt_3
– si era recata ad un appuntamento, presso la filiale di ME DE NT, che il direttore DEla filiale
[...] Persona_8 le aveva fissato insieme a lui e ad perché la teste aveva lamentato la perdita di circa Euro 600.000,00 dovuta Parte_3 all'operatività di sul suo conto corrente aperto presso la filiale medesima>> 47 Parte_3 47 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). .
10 83) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 48 Parte_3 48 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 84) DE Credito CO (oggi ) e che in quelle occasioni fu accompagnato da >> 49 CP_1 Parte_3 49 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 85) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 50 50 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 89) <> 51 51 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 100) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 52 52 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 101) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 53 CP_1 53 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 102) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 54 Parte_3 54 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 104) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 55 55 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 119) <> 56 CP_1 56 Teste: domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano. . Testimone_15 Controparte_1 121) <> 57 57 Teste: domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano. . Testimone_15 Controparte_1 123) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 58 Parte_1 Parte_3 58 Teste: signora residente in [...] Bergamo. . Testimone_16 126) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco/> e gli stessi estratti conto – tra i quali non vi erano quelli DE conto 7580 – non erano Parte_1 Parte_2 immediatamente aperti e consultati dai signori e poiché la consultazione avveniva Parte_1 Parte_2 periodicamente alla compresenza fisica di il quale illustrava personalmente ai signori e Parte_3 Parte_1 singole voci ma ometteva di evidenziare e chiarire l'esistenza, la vera natura e il vero contenuto di Parte_2 singole operazioni tra cui quelle riferite al conto 7580>> 59 59 Teste: signor , residente in [...], 24060 Telgate (BG); signor residente in [...] Tes_11 Mainoni d'Intingano 9, 24064 ME DE NT (BG). ; dichiarare inammissibili ed irrilevanti i capitoli di prova per testi da 1 a 12 formulati dalla banca, per i motivi di cui in narrativa, in subordine ammettendo gli appellanti, ove indicato in narrativa, a prova contraria con gli stessi testi indicati ex adverso e con gli altri indicati in narrativa in relazione a ciascun singolo capitolo;
ordinare a i sensi DEl'art. 1713, comma 1 cod.civ. e DEl'art. 263 cod. proc. civ. Controparte_1 di rendere il conto DE suo operato nella gestione DE rapporto bancario e dei rapporti di intermediazione finanziaria con i signori e Parte_1 Parte_2 ordinare a l'esibizione dei seguenti documenti (che non contemplano Controparte_1 quelli richiesti e prodotti dalla banca con copie leggibili):
11 - copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 71 a 78 comprese, 80, 82, 83,
88, 89, 91, 93, 94, 100, 102, 108, 110, 111, 113, 115, 117 DE file in .pdf denominato <>, si tratta di copie di assegni emessi in data successiva al settembre 2008 e sino all'anno 2016, negoziati dalla banca stessa;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 1 a 20 comprese, 24, da 26 a
34 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 75, 77 a 79 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 82, 83, 86, 90, 91 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 93, 95 e 103 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2010 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 112 a 133, 138,
139 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2011- 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo DE file in .pdf denominato <>;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine 4, 5 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2015-2016), da 7 a 12 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2013), da 30 a 32 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2013 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 36, 39 (si tratta di assegno emesso nel corso DEl'anno 2014 e negoziato dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 42, 43, 45, 46, da 49 a 53 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2014 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o
AN popolare di Bergamo), da 59 a 70 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2014 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 80, 81, 85, 87, 88 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo)DE file in .pdf denominato <>;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 3 a 9 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 10 a 16 comprese
(si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora
Credito CO o AN popolare di Bergamo) e da 18 a 20 comprese (si tratta di assegni
12 emessi nel corso DEl'anno 2016 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo) DE file in .pdf denominato <>;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 23 a 25 comprese DE file in
.pdf denominato <> (si tratta di un'operazione eseguita dalla banca convenuta nel dicembre
2012).
Quanto ai documenti relativi a operazioni in entrata sul conto 7580:
i) copia di ordini e contabili relative ai seguenti versamenti in contanti:
17) versamento in data 9 ottobre 2012 pari a Euro 9.755,00.
Quanto ai documenti relativi a operazioni in uscita dal conto 7580:
ii) copie dei seguenti assegni o assegni circolari, con i relativi ordini e le relative contabili:
59) assegno in data 2 aprile 2008 (valuta: 1° aprile 2008) pari a Euro 1.442,50;
71) emissione assegni circolari in data 12 dicembre 2008 (valuta: 12 dicembre 2008) pari a Euro
65.625,00;
72) assegno in data 16 dicembre 2008 (valuta: 15 dicembre 2008) pari a Euro 5.000,00;
73) assegno in data 17 marzo 2009 (valuta: 17 marzo 2009) pari a Euro 100.000,00;
74) assegno in data 27 marzo 2009 (valuta: 27 marzo 2009) pari a Euro 3.000,00;
iii) Copia di ordini e contabili relativi ai seguenti bonifici:
15) bonifico in data 16 gennaio 2013 (valuta: 16 gennaio 2013) pari a Euro 10.000,00 in favore di
Parte_3
22) bonifico in data 3 dicembre 2013 (valuta: 3 dicembre 2013) pari a Euro 190.000,00 <Fantoni Adriano – Villa di S>>;
28) bonifico in data 17 luglio 2014 (valuta: 15 luglio 2014) pari a Euro 5.879,52 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
30) bonifico in data 31 ottobre 2014 (valuta: 29 ottobre 2014) pari a Euro 5.666,59 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
37) bonifico in data 28 gennaio 2016 (valuta: 28 gennaio 2016) pari a Euro 5.448,88 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione DE fax in data 5 Controparte_1 gennaio 2017 all'apparenza recante la sottoscrizione di , dalla stessa Testimone_10 disconosciuta, con cui si ordinava di eseguire un bonifico DEl'importo di Euro 25.000,00 in favore di dal conto corrente 3724 intestato ad e , di Parte_3 Testimone_12 Testimone_10 cui ha rifiutato di dare copia ad e;
Controparte_1 Testimone_12 Testimone_10
13 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione DEl'organigramma Controparte_1 aziendale degli ultimi dieci anni DEla filiale DE Credito CO, oggi di Controparte_1
ME DE NT (Bergamo); ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a 'esibizione degli estratti DE conto Controparte_1 corrente n. 10090 intestato ad aperto presso la filiale di ME DE NT di Parte_3 dal 30.9.2016 al 30.9.2017; Controparte_1 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione dei contratti di Controparte_1 apertura di credito n. 12637 in data 7 gennaio 2015 intestato a n. 12814 in data Persona_1
7 agosto 2015 intestato a e n. 12815 in data 7 agosto 2015 intestato a Parte_7 Parte_6
e DE contratto di finanziamento in data 11 agosto 2016 tra e
[...] Controparte_1 Parte_6
e di tutti gli estratti conto degli ultimi dieci anni (a decorrere dall'anno 2008, posto che la
[...] domanda di esibizione è stata formulata dagli appellanti al momento DEl'introduzione DE giudizio e, dunque, nel 2018) relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di ME DE NT di
Banco BPM S.p.A. intestati ai signori , Persona_1 Parte_7 Parte_6 [...]
suor Parte_8 Controparte_6 CP_4 Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
Pt_12 ordinare, a seguito DEl'esibizione in data 13 maggio 2020 da parte di Controparte_1 personalmente ai singoli intestatari quali terzi, ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di tutti gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di
ME DE NT di Banco intestati ai signori , CP_1 Parte_14 Pt_15 Pt_16
,
[...] CP_3 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, ,
[...] Parte_21 Parte_22 Testimone_9 Testimone_17 Parte_23
Parte_5 Parte_4 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a 'esibizione degli estratti DE conto Controparte_1 corrente 7580 acceso presso Filiale di ME DE NT, relativi all'anno Controparte_1
2005 e di ogni altro eventuale conto corrente intestato o cointestato ad aperto Parte_3 presso la filiale di ME DE NT di Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso DEle spese forfetarie nella misura DE 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA
e CPA.
Milano, 8 maggio 2025”.
Per Controparte_1
14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
In via subordinata:
- per il solo, denegato, caso di accoglimento DEl'appello avversario accertare e dichiarare che i signori CP_3 CP_4 Parte_4 Parte_5 Persona_1
nella sua qualità di curatore DEl'eredità di Parte_6 Controparte_2 Pt_3
per le relative quote di responsabilità sono obbligati a tenere completamente indenne e
[...] manlevata la convenuta, da qualsiasi pregiudizio, condannando gli stessi al pagamento diretto DEl'attore, ovvero, in subordine, alla rifusione in favore DEla AN DEle somme che la stessa dovesse pagare all'attrice;
In via di appello incidentale condizionato:
- per il solo (denegato) caso di accoglimento di uno dei motivi di appello principale proposti da controparte dichiarare la prescrizione DEle pretese avversarie nei limiti e per le ragioni dedotte nel presente atto;
In via di appello incidentale:
- riformare la sentenza n. 2797/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2023 limitatamente al capo in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla AN per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto accertare e dichiarare il credito DEla AN nei confronti DE signor Pt_1 derivante dallo scoperto DE conto corrente n. 7580 nella misura di Euro 2.081.107,87, o in
[...] quell'altra misura, superiore o inferiore, che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto, condannare il signor al pagamento DE predetto importo;
Parte_1
- riformare la sentenza n. 2797/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2023 limitatamente al capo in cui è stata accertata la non riferibilità a DEle firme ritenute PO dalla CTU e, per Parte_1
l'effetto, accertare l'autografia DEle stesse;
In via istruttoria:
- si chiede disporsi la verificazione ai sensi DEl'art. 216 c.p.c. DEle sottoscrizioni disconosciute ex adverso e, a tal fine, si chiede la rinnovazione DEla consulenza tecnica d'ufficio grafologica con saggio grafico indicando, come scritture di comparazione, oltre ai documenti di identità dei Part signori e la procura alle liti rilasciata ai fini DE presente giudizio e quella rilasciata Pt_2
Part dal signor ai fini DE procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., nonché le lettere di contestazione inviate nella fase pregiudiziale (i) i documenti esaminati dalla consulente tecnica di parte attrice non disconosciuti, quali il contratto di concessione/variazione di apertura di credito DE 10 gennaio 2005 con allegati, il contratto di concessione/variazione di apertura di credito DE 30 giugno 2005 con allegati, il contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari DE 10 agosto 2005 con allegati, il contratto denominato “servizio 15 di negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” DE 10agosto 2005 con allegati, la profilatura Mifid DE 9 settembre 2005, il contratto di consulenza DE 18 luglio 2008, il contratto di pegno DE 28 agosto 2008 con allegati, il contratto di negoziazione ricezione e trasmissione ordini DE 31 gennaio 2005 con allegati, la profilatura Mifid DEla signora DE 31 gennaio Pt_2
2005, il contratto di negoziazione DE 12 agosto 2008 con allegati, nonché gli ordini prodotti sub ns. doc. 17 e 18 non disconosciuti e tutti i documenti prodotti in giudizio recanti firme degli odierni attori non disconosciute (ii) i documenti esaminati dalla dottoressa ai fini DEla Per_9 consulenza di parte resa alla AN che qui si producono sub ns. doc. 12, (iii) tutti gli atti depositati presso la camera di commercio e/o tutti gli atti notarili a firma o Parte_1 [...]
che verranno meglio individuati in sede di operazioni peritali e di cui si chiede, Parte_2 in questa sede, l'acquisizione, (iv) i verbali DEla società CAM – Il Mondo DE Bambino recanti sottoscrizioni DE signor , di cui si chiede l'acquisizione; Parte_1
- Senza accettare alcuna inversione DEl'onere DEla prova, l'esponente chiede, in ogni caso,
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
- Cap. 1: “VERO CHE dal 19 novembre 2014 è stato attivato il servizio di Home Banking sul conto Part 7622 intestato ai signori e;
Pt_2
- Cap. 2: “VERO CHE nel periodo intercorrente tra il novembre 2014 e il maggio 2017 sono stati effettuati gli accessi presso il servizio di home banking capitolati nel ns. doc. 6 che si rammostra al teste”;
- Cap. 3: “VERO CHE gli estratti conto relativi al conto 7622 e i rendiconti relativi ai dossier titoli n.ri 13287 e 417408 prodotti sub ns. docc. 3, 4 e 5 sono sempre stati inviati presso la casa dei Part signori e in Telgate, via Verdi n. 24/A”; Pt_2
- Cap. 4: “VERO CHE nel periodo di cui ai fatti di causa il signor era estraneo Parte_3 all'organico DEla AN”;
- Cap. 5: “VERO CHE nel periodo di cui ai fatti di causa presso la filiale di ME DE NT non esisteva alcun ufficio in uso al signor;
Parte_3
- Cap. 6: “VERO CHE nel periodo di cui ai fatti di causa era inibito l'accesso al signor Pt_3 presso i locali DEla filiale di ME DE NT negli orari di chiusura al pubblico”;
- Cap. 7: “VERO CHE la signora era solita accedere presso i locali DEla Parte_2 filiale con cadenza settimanale;
- Cap. 8: “VERO CHE nell'ambito degli accessi di cui al capitolo che precede la signora
[...] ha sempre operato sui rapporti 7622, 13287 e 417408 senza mai comunicare agli Parte_2 addetti allo sportello alcuna anomalia in relazione all'operatività sui predetti rapporti”;
- Cap. 9: “VERO CHE i documenti prodotti sub doc. 12-14 avv. recanti i pretesi rendiconti falsi che sarebbero stati asseritamente consegnati dal signor agli attori, erano Parte_3 documenti ignoti alla AN e al suo personale”; 16 - Cap. 10: “VERO CHE sino al 6 settembre 2016 la schermata 'Sintesi patrimonio' DE sistema di home banking in uso presso la AN recava per ogni cliente i soli saldi attivi di conto”; Cap.
11: “VERO CHE in data 6 settembre 2016 è stata modificata la struttura DE sito di home banking in uso presso la AN facendo comparire, per ogni cliente, sulla schermata “Sintesi patrimonio” anche i saldi passivi dei conti”;
- Cap. 12: “VERO CHE, anche prima DE 6 settembre 2016, sul sistema di home banking in uso presso la AN era possibile vedere la specifica dei singoli rapporti – e, dunque, anche i saldi passivi degli stessi – accedendo alla pagina di dettaglio DE rapporto.
- Si indicano a testi:
- ➢ sui capitoli 1 e 2 il signor c/o in Milano, piazza Testimone_18 Controparte_1
Meda n. 4;
- ➢ sul capitolo 3 il signor presso , in Milano, piazza Meda n. 4; Testimone_19 CP_1
- ➢ sui capitoli da 4 a 9 i signori: nata a [...] il [...], Controparte_15
residente a [...], nato a [...] il [...], Persona_8
residente a [...], IO RT nata a [...] il [...],
residente a [...], nata a [...] il [...], CP_16
residente a [...], nato a [...] il Persona_4
28/10/1982, residente a [...];
- ➢ sui capitoli da 10 a 12 il signor c/o in Milano, Testimone_18 Controparte_1 piazza Meda n. 4;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si ammettersi la prova contraria diretta sui capitoli n. 1, 29, 30, 37, 38, 86, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116,
117, 123 con i seguenti testi: nata a [...] il [...], residente Controparte_15
a Passirano (BS), via XX settembre 15, nato a [...] il [...], residente Persona_8
a Villa d'Almè (BG), via San Rocco 3, IO RT nata a [...] il [...], residente a Capriolo (BS), via Paratico 100, nata a [...] il [...], residente a [...]
NO (BG), via Manzoni 212, nato a [...] il [...], residente Persona_4
a EL IO (BG), via Don Moraschi 22
- Con vittoria di spese ed onorari DE presente giudizio nonché DE giudizio di primo grado”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado.
17 e la consorte hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2
Cont (d'ora in avanti per brevità, ” o “ ”), già , Controparte_1 CP_17 Controparte_18 esponendo:
- che avevano conosciuto, nel corso di un viaggio di gruppo in Zimbabwe, nel 1996, il signor Pt_3
Cont
che era stato dipendente, fino a tutto il 1989, DE , poi , filiale
[...] Controparte_18 di ME DE NT, nella qualità apicale di vice-direttore;
- che il nonostante la cessazione DE rapporto con la AN, aveva continuato, a detta degli attori, Pt_3 ad operare all'interno DEla suddetta filiale con il beneplacito DE personale tutto ivi impiegato, svolgendovi, in qualità di preposto “di fatto”, l'attività di promotore finanziario DEla AN. Accadeva infatti ordinariamente che il fosse ammesso a prelevare, compilare e far sottoscrivere ai clienti Pt_3 DEla AN modulistica varia, che addirittura recapitava a volte al domicilio dei clienti stessi1, ed inoltre, accadeva con regolarità settimanale2 che il accedesse ai locali DEla AN per impartire oralmente Pt_3 1 Si legge nell'atto di appello: “Come confermato dalla dipendente DEla banca, signora nel corso CP_16 DEl'udienza in data 3 febbraio 2020 in primo grado (ns. doc. 122). Dalle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti e da alcuni dipendenti DEla stessa banca, tra cui lo stesso direttore DEla filiale e le Persona_8 impiegate RT IO e è emerso che ad è stato consentito di portare la CP_16 Parte_3 documentazione DEla banca fuori dai locali DEla filiale per raccogliere le sottoscrizioni dei clienti (Verbale di altre sommarie informazioni, Allegato 5, redatto in data 18.1.2018 nei cfr. di e Allegato 6, redatto il Persona_8 23.1.2018 nei cfr. di IO RT, ns. doc. 102 in primo grado). In particolare, , con riferimento al Persona_8 contratto di finanziamento sottoposto alla sottoscrizione di fuori dai locali DEla banca, nel verbale di Parte_6 sommarie informazioni, redatto in data 18 gennaio 2018, alla domanda < la filiale di ME DE NT oppure in altri luoghi?>>, ha risposto: < quanto riferitomi dalla sig.ra , è stato lasciato nelle mani di che si trovava in Svizzera, CP_16 Parte_6 io ritengo che gli altri documenti siano stati firmati in banca. Non ne ho la certezza, ma di norma tutte le operazioni vengono effettuate in banca in presenza DE cliente. È possibile, tuttavia, che in qualche caso ci si trovi di fronte alla difficoltà di far venire il cliente in filiale. In tal caso un nostro dipendente si reca presso lo stesso per la firma dei documenti>>. La signora RT IO, dipendente DEla banca, nel verbale di sommarie informazioni, redatto in data 23 gennaio 2018, ha affermato: < , e Parte_7 Persona_1 Parte_6 al momento DEla firma dei contratti che mi avete esibito. , che era già DEegato ad operare sui conti Parte_3 da estinguere di e di , mi ha eccepito DEle problematiche consistenti nel fatto che tali Parte_7 Parte_6 clienti abitavano lontano, quindi ho preparato i contratti e li ho lasciati nelle sue mani. Ha provveduto lui a farli firmare ai contraenti e, successivamente, a riportarmeli. Rappresento che non era prassi comune far firmare i documenti in assenza DE contraente né se richiesto da né se richiesto da altri. (…) Per quanto riguarda i contratti Parte_3 in argomento, invece, per una serie di ragioni mi sono fidata di affinché provvedesse lui a far firmare Parte_3 i contratti ai contraenti>>. Nel verbale di sommarie informazioni redatto il 23 gennaio 2018, alla domanda < contratti che le abbiamo mostrato riconosce come sua la sigla apposta nel quale visto per l'autenticità DEla firma?>>, RT IO ha dichiarato: <>”. 2 Il tutto sarebbe stato ammesso anche dal direttore DEla banca, come esposto in atto di appello: “Lo stesso direttore DEl'allora filiale di ME DE NT, , escusso all'udienza in data 3 febbraio 2020 in primo grado Persona_8 (cfr. ns. doc. 122), alla domanda se, < Parte_3 operava allo sportello oppure interagiva con il “gestore privati”, ovvero con il dipendente DEla banca che si occupava dei privati e, tra le altre cose, si occupava DEl'investimento in titoli>> ha dichiarato: < che il sig. assava allo sportello DEla filiale o dall'addetto titoli>> e la dipendente RT IO ha confermato: Pt_3
<>. Il dipendente alla Persona_4 domanda se < era solito recarsi in direzione, alle casse e dal Parte_3 personale degli investimenti DEla filiale di ME DE NT DE Credito CO al fine di predisporre i documenti relativi ad operazioni dei clienti DEla filiale>>, ha dichiarato: < di occasioni>>. Lo stesso ha affermato che gli era < Persona_4 Parte_3 riferimento di alcuni clienti DE portafoglio DEla banca, che gestiva una mia precedente collega alla quale ero subentrato 18 disposizioni di investimento e di disinvestimento, secondo le indicazioni ricevute dai clienti DEla stessa, che solo successivamente si recavano presso l'istituto per sottoscrivere i relativi ordini, senza rendersi conto che, in realtà, l'operazione era già stata eseguita3;
- che in tale contesto, avendo acquisito la fiducia dei coniugi il provvedeva, sempre CP_5 Pt_3 con le ridette modalità, ad effettuare in nome e per conto dei citati coniugi numerose operazioni di investimento e disinvestimento, gestendo, in particolare, i fondi esistenti sul conto corrente n. 7622, che rappresentava, a detta degli attori, il conto corrente “di famiglia”, utilizzando, come conto di transito, altro Part conto corrente cointestato con il il n. 7580, ed ulteriore conto titoli (n. 10768), chiuso nel 2012, secondo quanto descritto nell'atto di appello: “Come illustrato nella citazione in primo grado, alle pagine
37, paragrafo 5.3, 38, paragrafo 5 e 41, paragrafo 6, una parte DEl'importo di Euro 7.019.662,36 – che
è pari ad Euro 1.000.000,00 - è stata trasferita anche attraverso l'utilizzo DE conto n. 10768, altro conto personale di su cui far confluire gli importi rivenienti dalle operazioni di investimento Parte_3
o disinvestimento operate sul conto n. 7622. In particolare, l'importo complessivo trasferito dal conto n.
7622 al conto n. 7580 è pari ad Euro 6.000.139,36 – come illustrato alla pagina 11 e nella tabella a pagina 29 DEla perizia di cui al ns. doc. 84 in primo grado -, cui vanno aggiunti l'importo di Per_10
Euro 1.000.000,00 trasferito dal conto n. 10768 al conto n. 7580 in data 3 aprile 2009 e l'importo di Euro
19.523,00 illecitamente prelevato in data 25 giugno 2010 da con ordine di emissione di Parte_3 due assegni con sottoscrizione apocrifa di dal conto n. 7622 (doc. 27 esaminato dalla CTU Parte_1 grafologica), ma non trasferito sul conto n. 7580. Cfr. ns. doc. 84 in primo grado, pagg. 29-30. Come abbiamo dedotto sin dalla citazione, pagina 37, anche il conto n. 10768 era un conto personale di Pt_3 su cui far confluire gli importi rivenienti dalle operazioni di investimento o disinvestimento
[...] operate sul conto n. 7622. Il conto n. 10768 è stato chiuso nel 2012 con la vendita in data 15 gennaio
2012 di strumenti finanziari, concessi in garanzia, di proprietà di . Anche la banca ha dedotto Parte_1
in un paio di occasioni>>. , qualificatasi < Testimone_20 ME DE NT>>, ha affermato: < i recava in cassa e presso l'ufficio titoli DEla filiale, non so Pt_3 come operasse, so che dava consigli su cosa dovessero fare i clienti>>”. 3 Si legge nell'atto di appello: “E' stato ampiamente confermato, dagli stessi dipendenti DEla banca, che il modus operandi di era quello di impartire personalmente ordini verbali di investimento che i dipendenti Parte_3 eseguivano, senza il previo ordine scritto DE cliente, che veniva rilasciato successivamente, quando i dipendenti, sebbene perfettamente consapevoli che l'investimento era già stato compiuto e che quindi la sottoscrizione di un ordine non rappresentava più il conferimento di un ordine, tuttavia raccoglievano ugualmente la sottoscrizione dei clienti, che si recavano all'uopo in filiale (ciò che risulta confermato all'udienza in data 3 febbraio 2020 in primo grado dai dipendenti e RT IO, nonché dagli ex clienti, come che Persona_4 CP_8 CP_9 Testimone_10
<> quando l'operazione era già stata eseguita, cfr. ns. doc. 122). L'impiegata DEla banca, RT IO, escussa dal Tribunale in data 3 febbraio 2020 in primo grado ha dichiarato che < a mano dal sig. ma venivano stampati direttamente nel momento in cui inserivo l'ordine; il cliente non era Pt_3 presente, veniva successivamente a firmare. L'ordine mi veniva dato dal sig. a volte verbalmente, a volte scritto Pt_3 su un foglio bianco. Quando il cliente veniva a firmare l'ordine era già stato eseguito. Non so se il cliente fosse o meno consapevole che l'ordine era già eseguito>>. Con specifico riguardo alla signora il dipendente DEla Parte_2 filiale escusso in data 3 febbraio 2020, ha affermato che < n.d.r.] Persona_4 Pt_3 mi aveva fatto predisporre un'operazione di acquisto titoli, uno zero coupon, a nome degli attori. In seguito passò la signora a firmare l'operazione d'acquisto che era già stata eseguita>>”. Parte_2 19 che <<il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori>> (comp. cost. banca in primo grado, pag. 7)”. Part Con riferimento in particolare al conto corrente n. 7580, il assumeva di non averlo mai aperto, di averne ignorato l'esistenza, e di non avere mai autorizzato alcuna DEle operazioni avvenute tramite lo stesso4. Contestualmente, egli adduceva la sua inconsapevolezza circa (non già l'esistenza, bensì)
l'operatività DE suddetto conto, che reputava esser stato semplicemente un conto “dormiente”5, la cui esistenza, a tutto voler concedere, si giustificava in base alla “tecnicalità” DEle operazioni bancarie che il portava a compimento godendo DEla sua fiducia. In ogni caso, egli ignorava che tale conto fosse Pt_3 cointestato al e che gli estratti conto cartacei relativi ad esso fossero stati dirottati dal al Pt_3 Pt_3
Part proprio domicilio. Unici estratti conto che pervenivano al domicilio dei coniugi e erano, nella Pt_2 prospettazione attorea, egli estratti DE conto corrente n. 7622, dai quali, tuttavia, non era assolutamente possibile risalire all'operatività DE conto 7580. In più, come gli attori avevano offerto di provare, “quando pervenivano gli estratti cartacei DE conto n. 7622 dal Credito CO presso la residenza dei signori e gli stessi estratti conto non erano immediatamente aperti e consultati Parte_1 Parte_2 dagli appellanti, poiché la consultazione avveniva periodicamente alla compresenza fisica di Pt_3
il quale, con vera malizia e artificio, illustrava personalmente a e
[...] Parte_1 Parte_2 singole voci ma ometteva di evidenziare e chiarire l'esistenza, la vera natura e il vero contenuto
[...] di singole operazioni tra cui quelle riferite al conto n. 7580” (pag. 28 atto di appello). Part I coniugi e sostenevano altresì di aver ignorato, fino alla data DE suicidio DE (27 Pt_2 Pt_3 gennaio 2017), l'esistenza DE conto n. 10768, di cui si è già detto, anch'esso cointestato a e Parte_1 ad e anch'esso con domiciliazione presso la residenza di affermavano Parte_3 Parte_3 che l'apertura di tale conto, e le successive operazioni e integrazioni, recavano sottoscrizioni PO di
, da lui disconosciute. Parte_1
Rassegnavano pertanto le conclusioni riportate nella sentenza impugnata, e precisamente:
“NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile e comunque respingere, perché infondata in fatto e in diritto, ogni eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito, di rito o istruttoria, comprese le eccezioni di prescrizione, formulate da e dall'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. ; Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE:
- condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
[...] Parte_3 CP_4 nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_4 coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_5 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1 inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di
Parte_3 Parte_6
, e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. a Parte_3 Parte_3 Controparte_2 corrispondere a ed a – ciascuno di essi legittimato a chiedere l'adempimento DEl'intera Parte_1 Parte_2 obbligazione risarcitoria in via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod.civ. - l'importo complessivo di Euro
7.019.662,36 oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod.civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- condannare in via tra loro solidale il (nei limiti e nella qualità di coerede con Controparte_1 CP_3 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario Parte_3 CP_4 di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_3 Parte_4 Parte_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_5 Parte_3 Persona_1
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella Parte_3 Parte_6 qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in persona Parte_3 Parte_3 DE curatore dott. a corrispondere a ed a – ciascuno di essi legittimato Controparte_2 Parte_1 Parte_2
a chiedere l'adempimento DEl'intera obbligazione risarcitoria in via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod.civ.
- l'importo complessivo di Euro 3.446.451,20 o, in subordine, l'importo di Euro 1.198.562,19, in ogni caso oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod.civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- accertare e dichiarare, previa occorrendo pronuncia di annullamento o accertamento DEl'annullabilità o DEl'inefficacia – ai sensi DEl'art. 1439, comma 2 cod.civ. e/o DEl'art. 1394 cod.civ. e/o DEl'art. 1711, comma 1, seconda parte cod.civ. - DE contratto di conto corrente di corrispondenza aperto presso il – filiale di ME Controparte_1 DE NT – 7580 e dei contratti di apertura di credito appoggiati sul conto corrente 7580, che il signor non Parte_1
è cointestatario DE contratto di conto corrente di corrispondenza aperto presso il -filiale di ME Controparte_1 DE NT - 7580 né DEle aperture di credito presso il appoggiate sul conto corrente 7580 e che il Controparte_1 signor non è ad alcun titolo debitore di né di ciascuno dei coeredi di né Parte_1 Controparte_1 Parte_3 DEl'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. ed ordinare a Parte_3 Controparte_2 CP_1
a ciascuno dei coeredi di e all'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott.
[...] Parte_3 Parte_3
21 di astenersi da ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di inerente al contratto di conto Controparte_2 Parte_1 corrente 7580 o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580;
- condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
[...] Parte_3 CP_4 nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_4 coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_5 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1 inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di
Parte_3 Parte_6
e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. a Parte_3 Parte_3 Controparte_2 corrispondere al signor l'importo di Euro 350.000,00 a titolo di danno da illecita segnalazione alla Centrale Parte_1
Rischi di AN d'Italia e di danno morale e psicologico nonché alla signora l'importo di Euro Parte_2
50.000,00 a titolo di danno morale e psicologico;
IN VIA SUBORDINATA:
- nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente di corrispondenza 7580 e le aperture di credito presso il – filiale di ME DE NT - appoggiate sul conto corrente 7580 ed il contratto di conto Controparte_1 corrente di corrispondenza 10768 e le aperture di credito presso il – filiale di ME DE NT - Controparte_1 appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti imputabili al signor , condannare a Parte_1 Controparte_1 corrispondere al signor l'importo di Euro 770.546,75 e se DE caso compensare, a fini di estinzione totale o Parte_1 parziale, il credito di di Euro 770.546,75 con ogni e qualsiasi credito di Parte_1 Controparte_1
- nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente 7580 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed il contratto di conto corrente 10768 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti imputabili al signor , accertare e dichiarare che l'imputabilità è riconducibile a fatto doloso di Parte_1 Pt_3
e per lo effetto condannare in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di coerede con
[...] CP_3 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario Parte_3 CP_4 di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_3 Parte_4 Parte_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_5 Parte_3 Persona_1
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella Parte_3 Parte_6 qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in persona Parte_3 Parte_3 DE curatore dott. a tenere indenne ed a manlevare da ogni e qualsiasi pretesa che sia Controparte_2 Parte_1 avanzata nei confronti di da nerente al contratto di conto corrente di corrispondenza 7580 Parte_1 Controparte_1
o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed al contratto di conto corrente di corrispondenza 10768
o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768;
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento DEla domanda riconvenzionale di di condanna DE Controparte_1 signor al pagamento DE complessivo importo di Euro 2.081.107,87 oltre interessi dal 30 giugno 2018, Parte_1 accertare e dichiarare che il debito – e così il detto importo - non è in alcun modo a lui riferibile e/o imputabile e condannare a corrispondere in via esclusiva l'importo – o a rivalere e tenere indenne il signor per tutto Parte_1 quanto corrisposto a tale titolo a - in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di Controparte_1 CP_3 coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio Parte_3 CP_4 di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di Parte_3 Parte_4
, (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_3 Parte_5 Parte_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Persona_1 Parte_3 Parte_6
22 (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di Parte_3 Pt_3 in persona DE curatore dott. .
[...] Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: “- in via principale, disporre il rinnovo parziale, con altro ausiliario DE Giudice, DEla consulenza tecnica d'ufficio grafologica depositata in data 17 giugno 2022 dalla CTU, dott.ssa , Persona_2 limitatamente alle sottoscrizioni disconosciute da e e ritenute autentiche dal consulente Parte_1 Parte_2 tecnico d'ufficio per tutti i motivi sopra richiamati, e come indicati nelle osservazioni DEla dott.ssa Persona_11 in data 21 maggio 2022 di cui all'allegato 3 alla relazione definitiva DEla dott.ssa e nelle Persona_2 osservazioni DEla dott.ssa contenute nelle perizie di cui ai ns.docc.73, 74, 75, 101 ed allegati;
Persona_11
- in subordine, disporre un supplemento di perizia grafologica demandando alla CTU, dott.ssa Persona_2
(i) la perizia dei documenti mancanti, e così: la Concessione/Variazione di Affidamento DE 26/01/2012; l'Ordine di
Compravendita titoli DE 03/10/2012 ore 16,40 e relativa Conferma d'Ordine; modulo Raccomandazione in data
03/10/2012, oltre a Giroconto conversione warrant DE 4/06/2013 e (ii) l'integrazione DEla sua relazione, con la precisa indicazione DEl'elenco e DEla numerazione DEle scritture in verifica e l'allegazione DEla copia di ciascuna DEle scritture in verifica;
- disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile finanziaria sul seguente quesito: <<esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
- Determini l'ammontare DEle somme transitate dal conto corrente di corrispondenza n. 7622 intestato ai coniugi
[...] ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768 accesi presso la filiale di ME DE NT di CP_19 CP_1
.
[...]
- Esamini i saldi dei conti correnti 7622, 7580 e 10768 evidenziando, in caso di saldi negativi, affidamenti e sconfini nonché esamini, in presenza di sconfini, la corrispondenza inviata dalla AN al/ai correntisti relativa alla fattispecie.
- Verifichi, ove si presenti, la corrispondenza dei movimenti in uscita dai conti 7622, 7580 e 10768 con i movimenti in entrata sui conti 5819 e 5099 intestati a determinandone: Parte_3
o l'importo complessivo nel periodo in esame;
o il raffronto fra la causale in uscita dai conti 7622, 7580, 10768 con l'utilizzo effettivo di tali fondi in entrata sui conti
5819 e 5099.
- Determini il valore DEle uscite di denaro dal conto corrente di corrispondenza n. 7580 e dal conto corrente di corrispondenza n. 10768 suddividendole in:
o interessi passivi e spese di tenuta conto;
o uscite con bonifici per singolo beneficiario;
o uscite in contanti;
o altre categorie di uscite specificando quante e quali.
- Esamini, in merito al conto corrente di corrispondenza n. 7580, la movimentazione in contanti ai sensi DEle normative sui limiti di utilizzo DE contatto pro tempore vigenti nonché in relazione alle normative in tema di antiriciclaggio pro tempore vigenti.
- Descriva, grazie a tutti gli elementi ed evidenze raccolte, l'operatività sui conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n.
10768 determinando se si possa individuare in essa uno schema di gestione DE risparmio di più soggetti ad opera di
Parte_3
- Quanto ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768:
o determini l'ammontare di interessi e spese addebitati avendo cura di isolare la eventuale componente anatocistica di tali importi;
23 o ridetermini per il medesimo periodo gli interessi passivi applicando in luogo dei tassi applicati il tasso BOT ai sensi DEl'Art. 117 TUB comma 4 senza operare alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi ed utilizzando in luogo DEla data valuta la c.d. data operazione;
o determini l'eventuale differenziale a favore/a debito DE correntista;
o ridetermini il saldo dei conti alla data DEla consulenza tecnica di ufficio.
- Quanto ai dossier titoli n. 4023/13287 e n. 4023/417408 appoggiati e collegati al conto corrente di corrispondenza n.
7622 intestati, rispettivamente, a e Parte_1 Parte_2
a) isoli le operazioni di investimento che hanno generato perdite definitive od in formazione ove i titoli siano ancora in portafoglio;
b) determini l'importo DE capitale inizialmente investito nelle operazioni di cui al punto sub a;
c) determini l'importo DEle perdite subite od in fase di formazione relative alle operazioni di investimento di cui al punto sub a;
d) determini le eventuali perdite rappresentate dalle successive riprese di valore dei titoli ceduti di cui al punto sub a. determinate alla data DEla consulenza tecnica intese quale differenza fra il valore di cessione dei titoli ed il valore alla data DEla CTU dei medesimi;
- esamini gli estratti degli ultimi 10 anni dei conti correnti intestati ad e ai signori Parte_3 Persona_1
, suor Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_6 CP_4 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 nonché dei conti nn. 7622, 7580 e 10768, descriva quali sono state le movimentazioni di denaro avvenute Parte_12 tra tali conti correnti, attraverso movimentazione sia diretta che triangolata fra i vari conti, e verifichi se tali movimentazioni siano riconducibili a uno schema di gestione unitario estraneo alla gestione patrimoniale individuale DE singolo cliente>> disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla condizione psicologica di ciascuno degli attori, se DE caso previa revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, sul seguente quesito: <<esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
>;
- ammettere, con ogni più ampia riserva di integrare le istanze istruttorie, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>>
2) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> Parte_1
3) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco/>ME DE NT DE Credito CO ed aveva detto loro che la sua attività sarebbe stata retribuita dallo stesso
Credito CO, come poi ripeté in più occasioni fino al 27 gennaio 2017>> Parte_3
4) <e a nei loro rapporti bancari e di svolgere, dietro loro ordine, specifiche operazioni sul conto
[...] Parte_2 corrente n. 7622 a loro cointestato e sui dossier titoli nn. 13287 e 417408 presso la filiale di
24 ME DE NT DE Credito CO>>
8) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>>
14) <>14 Teste:
residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . Controparte_10 35) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 15 15 Teste: residente in [...]. . CP_8 36) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 16 16 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 40)- 17
[...] 17 Teste: , residente in [...], 24060 Telgate (BG). . Parte_13
41)> 18. CP_1
42)> 19.
43)> 20. CP_1
44)> 21. CP_1
45)> 22. CP_1
49) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 23.
50) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 24.
51) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 25.
52) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 26.
53) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 27.
54) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 28.
18 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
19 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
20 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
21 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
22 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
23 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
25 24 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
25 Teste: residente in [...]; residente in [...].
26 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
27 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG).
28 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_7 55) < ntò cliente DE Credito CO su consiglio di che gli suggerì di aprire un Parte_3 conto presso la filiale di ME DE NT dove gli disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 29 Controparte_ 29 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . 56) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 30 30 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . CP_11 57) e la teste diventò cliente DE Credito CO su consiglio di che le suggerì di aprire un Parte_3 conto presso la filiale di ME DE NT dove le disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 31 Contropa 31 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). . 58) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 32 32 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). . Parte_11 64) <> 33 Controparte_ 33 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . 65) <> 34 34 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . CP_11 66) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 35 Controparte_12 Contropa 35 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). . 67) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 36 Controparte_12 36 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). . Parte_11 68) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco/>>> 37 CP_1 37 Teste: residente in [...]. . CP_8 69) dallo stesso teste sulla base di consigli di investimento a lui forniti da > 38 Parte_3 38 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . Persona_5 70) nel mese di gennaio 2017 aveva scoperto che dal suo conto corrente gestito da Controparte_6 Pt_3 erano stati sottratti circa Euro 600.000,00 e che per tale ragione aveva richiesto chiarimenti allo stesso
[...] Parte_3 e al direttore DEla filiale dott. > 39 Persona_8 39 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 71) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 40 Testimon 40 Teste: residente in [...]. .
26 72) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 41 Testimone 41 Teste: residente in [...]. . 74) < 42 Parte_3 42 Teste: residente in [...]; , residente in [...] Parte_13 Verdi 24/C, 24060 Telgate (BG); , residente in [...], 24064 ME DE NT (BG). . Tes_11 77) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco/>, era stato disposto, in data 16 gennaio 2017, a sua insaputa, mentre egli era in vacanza a Malindi, un Testimone_10 pagamento DEl'importo di Euro 25.000,00 a favore di come emerge dal ns. doc. 96 che si mostra al teste>> Parte_3 43 43 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 novembre, 24060 EL IO (BG); residente in [...]. Testimone_10
. 78) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> Parte_3 44 44 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 novembre, 24060 EL IO (BG); residente in [...]. Testimone_10
. 79) < 45 Parte_3 45 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 novembre, 24060 EL IO (BG); residente in [...]; Persona_4
, domiciliata c/o di ME DE NT, P.zza Camozzi 10, 24064 ME DE Testimone_14 Controparte_1 NT (BG); , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Con 80) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 46 46 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_10 Carlo Curotti 25/E, 24060 EL IO (BG); residente in [...] novembre, 24060 EL IO (BG); Testimone_13
residente in [...] alepio (BG); , domiciliata c/o Persona_4 Testimone_14 CP_1 [...]
filiale di ME DE NT, p.zza Camozzi 10, 24064 ME DE NT (BG); , domiciliato c/o CP_1 Persona_8 sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Controparte_1 82) <– si era recata ad un appuntamento, presso la filiale di ME DE NT, che il direttore DEla filiale
[...] Persona_8 issato insieme a lui e ad perché la teste aveva lamentato la perdita di circa Euro 60 Parte_3 all'operatività di sul suo conto corrente aperto presso la filiale medesima>> 47 Parte_3 47 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 83) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 48 Parte_3 48 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 84) DE Credito CO (oggi ) e che in quelle occasioni fu accompagnato da >> 49 CP_1 Parte_3 49 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 85) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 50 50 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 89) <27 l'ultimo rendiconto consegnatogli da alla fine DE 2016 attestava un controvalore pari a Euro Parte_3 271.000,00>> 51 51 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 100) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 52 52 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 101) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 53 CP_1 53 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 102) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 54 Parte_3 54 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 104) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 55 55 Teste: residente in [...], 20126 Milano. . Testimone_9 119) <> 56 CP_1 56 Teste: domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano. . Testimone_15 Controparte_1 121) <> 57 57 Teste: domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano. . Testimone_15 Controparte_1 123) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 58 Parte_1 Parte_3 58 Teste: signora residente in [...] Bergamo. . Testimone_16 126) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco/> e gli stessi estratti conto – tra i quali non vi erano quelli DE conto 7580 – non erano Parte_1 Parte_2 immediatamente aperti e consultati dai signori e poiché la consultazione avveniva Parte_1 Parte_2 periodicamente alla compresenza fisica di il quale illustrava personalmente ai signori e Parte_3 Parte_1 singole voci ma ometteva di evidenziare e chiarire l'esistenza, la vera natura e il vero contenuto di Parte_2 singole operazioni tra cui quelle riferite al conto 7580>> 59 59 Teste: signor , residente in [...], 24060 Telgate (BG); signor residente in [...] Tes_11
Mainoni d'Intingano 9, 24064 ME DE NT (BG).;
ordinare a i sensi DEl'art. 1713, comma 1 cod.civ. e DEl'art. 263 cod. proc. civ. Controparte_1 di rendere il conto DE suo operato nella gestione DE rapporto bancario e dei rapporti di intermediazione finanziaria con i signori e Parte_1 Parte_2 ordinare a l'esibizione dei seguenti documenti (che non contemplano Controparte_1 quelli richiesti e prodotti dalla banca con copie leggibili):
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 71 a 78 comprese, 80, 82, 83,
88, 89, 91, 93, 94, 100, 102, 108, 110, 111, 113, 115, 117 DE file in .pdf denominato <>, si tratta di copie di assegni emessi in data successiva al settembre 2008 e sino all'anno 2016, negoziati dalla banca stessa;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 1 a 20 comprese, 24, da 26 a
34 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 75, 77 a 79 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 82, 83, 86, 90, 91 (si tratta di assegni emessi nel corso
28 DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 93, 95 e 103 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2010 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 112 a 133, 138,
139 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2011- 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo DE file in .pdf denominato <>;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine 4, 5 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2015-2016), da 7 a 12 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2013), da 30 a 32 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2013 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 36, 39 (si tratta di assegno emesso nel corso DEl'anno 2014 e negoziato dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 42, 43, 45, 46, da 49 a 53 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2014 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o
AN popolare di Bergamo), da 59 a 70 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2014 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 80, 81, 85, 87, 88 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo)DE file in .pdf denominato <>;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 3 a 9 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 10 a 16 comprese
(si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora
Credito CO o AN popolare di Bergamo) e da 18 a 20 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2016 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo) DE file in .pdf denominato <>;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 23 a 25 comprese DE file in
.pdf denominato <> (si tratta di un'operazione eseguita dalla banca convenuta nel dicembre
2012).
Quanto ai documenti relativi a operazioni in entrata sul conto 7580:
i) copia di ordini e contabili relative ai seguenti versamenti in contanti:
17) versamento in data 9 ottobre 2012 pari a Euro 9.755,00.
29 Quanto ai documenti relativi a operazioni in uscita dal conto 7580:
ii) copie dei seguenti assegni o assegni circolari, con i relativi ordini e le relative contabili:
59) assegno in data 2 aprile 2008 (valuta: 1° aprile 2008) pari a Euro 1.442,50;
71) emissione assegni circolari in data 12 dicembre 2008 (valuta: 12 dicembre 2008) pari a Euro
65.625,00;
72) assegno in data 16 dicembre 2008 (valuta: 15 dicembre 2008) pari a Euro 5.000,00;
73) assegno in data 17 marzo 2009 (valuta: 17 marzo 2009) pari a Euro 100.000,00;
74) assegno in data 27 marzo 2009 (valuta: 27 marzo 2009) pari a Euro 3.000,00;
iii) Copia di ordini e contabili relativi ai seguenti bonifici:
15) bonifico in data 16 gennaio 2013 (valuta: 16 gennaio 2013) pari a Euro 10.000,00 in favore di
Parte_3
22) bonifico in data 3 dicembre 2013 (valuta: 3 dicembre 2013) pari a Euro 190.000,00 <Fantoni Adriano – Villa di S>>;
28) bonifico in data 17 luglio 2014 (valuta: 15 luglio 2014) pari a Euro 5.879,52 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
30) bonifico in data 31 ottobre 2014 (valuta: 29 ottobre 2014) pari a Euro 5.666,59 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
37) bonifico in data 28 gennaio 2016 (valuta: 28 gennaio 2016) pari a Euro 5.448,88 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione DE fax in data 5 Controparte_1 gennaio 2017 all'apparenza recante la sottoscrizione di , dalla stessa Testimone_10 disconosciuta, con cui si ordinava di eseguire un bonifico DEl'importo di Euro 25.000,00 in favore di dal conto corrente 3724 intestato ad e , di Parte_3 Testimone_12 Testimone_10 cui ha rifiutato di dare copia ad e;
Controparte_1 Testimone_12 Testimone_10 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ. a
[...]
'esibizione DEl'organigramma aziendale degli ultimi dieci anni DEla filiale DE Credito CP_1
CO, oggi di ME DE NT (Bergamo); Controparte_1
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ., previa se DE caso la revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, a l'esibizione degli estratti DE conto corrente n. 10090 intestato Controparte_1 ad aperto presso la filiale di ME DE NT di Banco dal Parte_3 CP_1
30.9.2016 al 30.9.2017;
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ., previa occorrendo la revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, a l'esibizione dei contratti di apertura di credito n. 12637 in data Controparte_1
7 gennaio 2015 intestato a n. 12814 in data 7 agosto 2015 intestato a Persona_1 Parte_7
30 e n. 12815 in data 7 agosto 2015 intestato a e DE contratto di finanziamento in Parte_6 data 11 agosto 2016 tra e e di tutti gli estratti conto degli Controparte_1 Parte_6 ultimi dieci anni (a decorrere 87 Par. 10.3.4. ns. atto di citazione, dall'anno 2008, posto che la domanda di esibizione è stata formulata dagliattori al momento DEl'introduzione DE presente giudizio e, dunque, nel 2018) relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di ME DE
NT di Banco ntestati ai signori , CP_1 Persona_1 Parte_7 Parte_6
suor Parte_8 Controparte_6 CP_4 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
CP_11 Parte_12
- ordinare, a seguito DEl'esibizione in data 13 maggio 2020 da parte di Controparte_1 personalmente ai singoli intestatari quali terzi, ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ., l'esibizione di tutti gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di Pt_1 Pt_1 ME DE NT di Banco intestati ai signori , CP_1 Parte_14 Pt_16
, e
[...] CP_3 Parte_17 Parte_18 Parte_18 Parte_19 Pt_20
Part
e , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Testimone_9 Testimone_17 Parte_23
Parte_5 Parte_4
- disporre d'ufficio, ai sensi DEl'art. 281 ter cod.proc.civ., (i) la prova testimoniale con i testi
, Persona_1 Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_6
suor CP_4 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_7 CP_8
Pt_1
suor ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 Parte_14 Pt_16
, e
[...] CP_3 Parte_17 Parte_18 Parte_18 Parte_19 Pt_20
Part
e , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Testimone_9 Testimone_17 Parte_23
formulando i relativi capitoli sulle causali DEle operazioni Parte_5 Parte_4 bancarie attive e passive intrattenute con il signor con la concessione di termine Parte_3 alle parti ai sensi DEl'art. 183, comma 8 cod.proc.civ. per dedurre i mezzi di prova - che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi ai sensi DEl'art. 281 ter cod.proc.civ. - e per replica;
(ii) la prova testimoniale sui rapporti bancari riconducibili ai soggetti, clienti DEla banca, meglio indicati nella integrazione di perizia DE dott. in data 22 giugno 2022 di cui chiede Persona_12
l'acquisizione, con la concessione di termine alle parti ai sensi DEl'art. 183, comma 8 cod.proc.civ. per dedurre i mezzi di prova - che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi ai sensi DEl'art. 281 ter cod.proc.civ.;
- ordinare, previa se DE caso la revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ. a l'esibizione degli estratti DE conto corrente 7580 acceso presso Controparte_1
Filiale di ME DE NT, relativi all'anno 2005 e di ogni altro eventuale Controparte_1
31 conto corrente intestato o cointestato ad aperto presso la filiale di ME DE Parte_3
NT di Controparte_1
- autorizzare la produzione, mediante deposito nel fascicolo telematico, dei seguenti documenti: (i) certificati DE dott. in data 19 maggio 2022 e 7 novembre 2022 sullo stato di salute Persona_13 DEla signora (ii) la sentenza App. Catania n., 383/2021 in data 19 febbraio Parte_2
2021 (reperibile in www.ilcaso.it), (iii) la perizia integrativa, con allegati, DE dott. in Persona_12 data 22 giugno 2022, (iv) documento Controparte_20 forense DEla scrittura>>, al quale fa riferimento la relazione DEla dott.ssa
[...] Persona_2
.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari DE giudizio oltre rimborso DEle spese forfetarie nella misura DE 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA”.
Nel giudizio così radicato si costituiva , contestando sotto ogni profilo la fondatezza DEle CP_1 allegazioni attoree in ordine alla preposizione di fatto di quale promotore finanziario Parte_3 DEla AN e dichiarandosi completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra gli attori e Pt_3
che i primi avevano, esattamente al contrario di quanto prospettato nell'atto di citazione, per
[...] lunghi anni accreditato dinanzi alla AN come uomo di loro assoluta fiducia, senza mai nulla contestare sul suo operato;
assumeva l'inverosimiglianza DEl'intera rappresentazione attorea, dato che gli attori avevano sempre avuto la possibilità, sia tramite gli estratti conto fatti pervenire al loro domicilio e al riscontro dei dossier titoli n. 13287 e 417408, nonché a partire dal 2014, tramite il servizio di home banking, di controllare l'andamento DEle operazioni effettuate dal Eccepiva in ogni caso, in via Pt_3 preliminare, la prescrizione DEle pretese risarcitorie degli attori chiedendo, in via di subordine, di essere tenuta manlevata ed indenne dagli eredi di In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva Parte_3 altresì che si accertasse e si pronunciasse condanna di nei confronti DEla AN per il Parte_1 pagamento di € 2.081.107,87, importo DElo scoperto maturato sul conto corrente n. 7580, oltre accessori, Part sul presupposto DEla sua riferibilità al
La causa veniva istruita con produzione di copiosa documentazione, espletamento di prove orali, ammissione ed espletamento di CTU grafologica.
Veniva altresì espletata, in data 4 marzo 2021, ispezione giudiziale, dalla quale era dato appurare che
“l'accesso tramite home banking al conto 7580…(omissis)…. contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non era né agevole né immediato, richiedendo plurimi passaggi dal conto 7622” (pag. 43 DEla sentenza di primo grado, di cui infra).
In esito, la stessa veniva assegnata in decisione, previo scambio di conclusionali e repliche.
***
32 Con la sentenza appellata, n. 2797/2023, il Tribunale di Milano ha così disposto: “in parziale accoglimento DEle domande degli attori e condanna i convenuti Parte_1 Parte_2 CP_3
e (nei
[...] CP_4 Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_6 limiti DEle attività che dovessero residuare dalla liquidazione dei beni ereditari) e il dott. CP_2 nella sua qualità di curatore DEl'eredità rilasciata di (nei limiti DEla eredità
[...] Parte_3 rilasciata), al pagamento in favore degli attori DEla somma di € 7.019.662,36, oltre interessi legali dalla domanda;
-rigetta le domande degli attori nei confronti di e ogni altra domanda degli Controparte_1 attori;
-rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di;
-dichiara Controparte_1 Parte_1 interamente compensate tra tutte le parti le spese DE presente giudizio;
-pone a carico solidale DEle parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto DE 5.7.2022”.
***
La sentenza, nell'accogliere la domanda proposta dagli attori nei confronti degli eredi e Pt_3 DEl'eredità rilasciata, ha invece mandato assolta la AN da ogni pretesa svolta nei suoi confronti dagli attori sulla base DEla allegata “preposizione di fatto” DE ritenendo: Pt_3
a) che non potesse rispondere a verità l'assunto secondo cui la AN aveva creato la fallace apparenza di un rapporto di preposizione DE gli attori erano viceversa perfettamente Pt_3 consapevoli DE fatto che il non era inserito nell'organico DEla banca. Lo stesso era Pt_3 conosciuto dagli attori da molti anni ed era stato perfino dipendente DEla CAM il Mondo DE Part Bambino S.p.a., società DEla famiglia per un lungo periodo, assunto dallo stesso attore Pt_1
dopo che la sua carica di vicedirettore presso la AN convenuta era cessata, nel 1989 (in
[...] particolare, il aveva lavorato in CAM dal 1 giugno 1989 fino a tutto l'agosto 1994). Non Pt_3 era pensabile che gli attori potessero confidare in una di lui internità alla AN convenuta. Non sarebbero state rilevanti, a tale proposito, le dichiarazioni rese dai testimoni assunti nel corso DE giudizio, e in particolare, dagli altri clienti “truffati” dal che si erano limitati ad esprimere, Pt_3 al riguardo, mere valutazioni soggettive, verosimilmente “influenzate” dal fatto che anche loro erano rimasti coinvolti nella vicenda, se non altro per l'eco DE suicidio DE Pt_3
b) in ogni caso, dette opinioni soggettive non potevano accreditare la tesi che il operasse
Pt_3 quale preposto “de facto” DEla AN e in qualità di promotore finanziario per conto DEla stessa: lo stesso operava infatti su DEega dei clienti o secondo ordini dagli stessi sottoscritti (e dunque avallati) recandosi personalmente in banca. Senza dubbio, il era persona ben conosciuta
Pt_3 dalla AN e, anzi, veniva spesso indicato dal direttore e dai dipendenti come persona capace e affidabile per la gestione dei risparmi (dichiarazioni IO, e altri CP_16 Per_4 Per_8 dipendenti DEla banca); tuttavia, tali dipendenti mai avevano dichiarato che il fosse
Pt_3 legittimato a frequentare la filiale oltre gli orari di attività, o che disponesse di un ufficio all'interno DEla filiale;
né sarebbe stato dimostrato che il potesse liberamente portare
Pt_3 documentazione DEla banca fuori dall'ufficio; 33 c) quanto al profilo di responsabilità rappresentato dall'aver consentito al di operare, Pt_3 nonostante l'anomalia DEla situazione determinatasi e nonostante la falsità DEle sottoscrizioni apposte sugli ordini dei clienti, si è rimarcato che, nell'ambito DE giudizio, nonostante la Part molteplicità DEle sottoscrizioni disconosciute dal soltanto alcune di esse erano risultate PO, sulla base di accertamenti che, oltretutto, avevano visto contrapposti tre periti (il perito d'ufficio, i periti di parte). Le falsificazioni non erano pertanto così evidenti;
Part d) non sarebbero esistite anomalie tali da indurre la banca ad avvertire il e la di quanto Pt_2 il stava facendo: la AN infatti periodicamente inviava ai clienti gli estratti conto e gli Pt_3 stessi ben avrebbero potuto attivarsi, laddove avessero ravvisato anomalie. Nulla invece gli stessi avevano obiettato per un periodo di tempo oltremodo lungo (13 anni).
Quanto al secondo profilo di responsabilità dedotto dagli attori (richiesta di risarcimento danni per gli Part investimenti non appropriati), la sentenza ha rilevato come fossero risultate autentiche le firme di e sui moduli per “Servizio di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione Pt_2 di ordini di strumenti finanziari” (doc. n 19 e 20 banca), come fossero DE pari autentiche le firme sulle profilature Mifid degli stessi (docc. 9 e 10 banca); come fossero autentiche anche le firme apposte su diversi ordini di investimento, e, in ogni caso, gli attori avevano ricevuto con certezza, al proprio domicilio, gli estratti conto DE conto 7622, nei quali comparivano le uscite corrispondenti agli investimenti effettuati, sicché, anche laddove gli ordini non fossero stati sottoscritti con firma autografa loro riferibile, doveva ritenersi sussistente una loro tacita approvazione o comunque una ratifica DEle operazioni svolte, e dunque, dei corrispondenti prelievi.
Veniva quindi respinta la domanda di risarcimento sotto tale profilo, atteso che la gestione DE portafoglio Part
– da parte DE non sarebbe avvenuta in contrasto con loro eventuali disposizioni o Pt_2 Pt_3 senza la dovuta diligenza nell'incarico ricevuto, che non potevano certo desumersi per il solo fatto che gli strumenti avevano registrato una perdita di valore.
Non si riteneva fondata la domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: la segnalazione era stata fatta in presenza di tutti i presupposti richiesti.
Neppure spettava agli attori il danno biologico e morale, e questo neppure nei confronti dei convenuti contumaci eredi in quanto le dedotte sofferenze e patologie depressive sviluppate dagli attori Pt_3
(pag. 49, terzo capoverso) “appaiono (apparivano, recte) piuttosto connaturate a eventi anche avversi ma ordinariamente derivanti da pregiudizi DElo stesso grado sofferti da persone vittime di analoghi raggiri”.
***
Il giudizio di secondo grado
Avverso tale sentenza hanno interposto appello e articolando cinque motivi di Parte_1 CP_21 appello, così riassuntivamente rubricati:
I 34 Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1228, 1175, 1176, 1375 cod. civ. e dei principi in relazione agli obblighi di organizzazione, diligenza, professionalità, trasparenza, protezione DE cliente e buona fede DEla banca e contraddittorietà DEla motivazione, per non avere la sentenza appellata condannato anche la banca (in solido con gli eredi e Pt_3
l'eredità rilasciata) a corrispondere agli appellanti Euro 7.019.662,36, la cui sottrazione è stata accertata in primo grado.
Gli appellanti ritengono violati, da parte DEla sentenza, gli artt. 1218 ss., 1228, 1175, 1176, 1375 cod. civ. e i principi in relazione agli obblighi di organizzazione, diligenza, professionalità, trasparenza, protezione DE cliente e buona fede DEla banca;
la sentenza sarebbe anche affetta da motivazione contraddittoria in quanto avrebbe omesso di accertare la responsabilità DEla banca per avere la sua condotta, omissiva e commissiva, agevolato e consentito l'accertata sottrazione di denaro degli appellanti, che non si sarebbe verificata qualora il comportamento DEla banca fosse stato osservante dei fondamentali obblighi connessi alla qualità di bonus argentarius. La AN, infatti, sarebbe stata in particolare onerata, nei riguardi dei propri correntisti, di un obbligo di protezione che avrebbe dovuto condurla a segnalare, e a rifiutare, le operazioni anomale compiute dal (cfr. obblighi di protezione DEla banca nei Pt_3 confronti DE cliente sarebbero stati riconosciuti a più riprese da questa stessa Corte, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1369, in De Jure;
App. Milano, 6 dicembre 2021, n. 3535, ivi, ed inoltre, dalla S.C. con sentenza 3 maggio 2022, n. 13969). Né si sarebbe potuto dare rilievo, come erroneamente ha fatto la Part sentenza impugnata, alla circostanza che, per anni, il e la non avevano impugnato gli estratti Pt_2 conto DE rapporto sopra citato, dal quale pure erano stati “dirottati” diversi milioni di euro sul conto corrente n. 7580 e da lì, su conti personali DE o di altri clienti DEla AN (il come è Pt_3 Pt_3 risultato in fase istruttoria, ricorreva al conto in questione anche per ripianare gli ammanchi lamentati da altri clienti): invero, gli estratti DE conto n. 7622 non erano immediatamente aperti e consultati dagli appellanti, poiché la consultazione avveniva periodicamente alla compresenza fisica di Parte_3 il quale illustrava personalmente a e singole voci, ma ometteva di Parte_1 Parte_2 evidenziare e chiarire l'esistenza, la vera natura e il vero contenuto di singole operazioni tra cui quelle riferite al conto n. 7580. La AN, addirittura, avrebbe oltretutto, con condotta denotante gravissima Part trascuratezza, perfino autenticato come appartenenti al sottoscrizioni che dalla consulenza tecnica grafologica espletata sono risultate a lui non riferibili.
II
Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1218 ss., 1228, 2043 ss. e 2049 cod. civ. e 31 TUF, per avere la sentenza appellata erroneamente valutato le prove, precostituite e costituende, in relazione alla preposizione di fatto, e comunque apparente, di all'interno DEla filiale ed avere erroneamente escluso la responsabilità DEla Parte_3 banca per il fatto di Parte_3
35 Viene censurata l'affermazione, compiuta dalla sentenza impugnata, di infondatezza DEl'assunto di parte attrice secondo cui: “la banca avrebbe preposto de facto alla gestione dei risparmi dei Parte_3 clienti o ne avrebbe comunque creato una apparenza così consentendo, da un lato a di compiere
Pt_3 gli atti illeciti, dall'altro ingenerando nei clienti DEla filiale l'idea che si trattasse non solo di persona affidabile ma altresì organica all'istituto bancario. Per tali ragioni la banca dovrebbe rispondere DEle conseguenze dannose degli illeciti commessi dal . Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe
Pt_3 altresì affermato: “non è risultato provato che a fosse consentito di operare in banca al di fuori
Pt_3 dei limiti DEle DEeghe a lui conferite da alcuni clienti e ricorrendo a facilitazioni non consentite ad altri DEegati e che la condotta DEla banca e dei suoi dipendenti, ad essa riconducibile, possa aver creato una falsa apparenza tale da giustificare che gli attori (irrilevante cosa abbiano pensato soggetti estranei) lo ritenessero un preposto de facto, come ripetutamente sostenuto dalla difesa”. Tali statuizioni si fonderebbero su un apprezzamento gravemente lacunoso ed erroneo DEle risultanze processuali. Infatti, la sentenza avrebbe liquidato come scarsamente attendibili le deposizioni rese dalla cerchia dei parenti e conoscenti degli attori, senza tener conto che, DEl'ampio potere gestorio riconosciuto al
Pt_3 all'interno DEla AN avevano parlato anche numerosi dipendenti. Inoltre, sarebbe erronea la sentenza appellata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “non è risultato provato che a fosse
Pt_3 consentito di operare in banca al di fuori dei limiti DEle DEeghe a lui conferite da alcuni clienti e ricorrendo a facilitazioni non consentite ad altri DEegati”, poiché gli appellanti hanno sottolineato, al contrario, come il non fosse mai stato da loro DEegato, né mai fosse stata rilasciata a suo favore
Pt_3 una procura. Non si sarebbe inoltre tenuto conto DEla “occasionalità necessaria” creata dal medesimo istituto di credito consentendo al di gestire surrettiziamente i patrimoni di molti clienti DEla AN
Pt_3
(cfr. Cass., 29 novembre 2022, n. 35038, in One Legale: <in parziale accoglimento DEle domande degli attori e parte_1 parte_2 condanna i convenuti
>; Cass., 29 settembre 2005, n. 19166, in Giur. it., 2006, 12, pag. 2270: <nche ove non risulti applicabile la norma di cui all'art. 31, comma 3, tuf, l'intermediario finanziario risponde verso il cliente dei danni causati dall'illecito promotore. responsabilità si fonda sull'art. 2049 c.c. e sussiste anche se promotore co opera quale agente senza rappresentanza>> e <ai fini DEla sussistenza responsabilità per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento DEle incombenze loro affidate è sufficiente un rapporto di «necessaria occasionalità» tra fatto illecito DE preposto ed esercizio mansioni affidategli, nulla rilevando che il comportamento promotore abbia esorbitato limite fissato dalla società, come si desume dall'art. 2049 c. c., la cui portata stata estesa 5, 4° comma, legge n. 1 1991>>; Cass., 29 aprile 2015, n. 8689, in One Legale: <la responsabilità DE preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza DEl'inserimento DEl'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, - essendo sufficiente, per converso, il comportamento illecito 36 preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore - e senza che, ancora, risulti necessaria>>). Si richiama in particolare giurisprudenza recente, la quale statuisce che: <il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori/>e sotto il suo potere (v. già Cass. 24/05/1988, n. 3616; nello stesso senso anche Cass. 09/08/1991, n.
8668, e ancor prima, ex aliis, Cass. 02/04/1977, n. 1255); in altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza DEl'imprenditore (Cass. 09/11/2005, n. 21685; 09/08/2004, n. 15362;
22/03/1994, n. 2734)>>, con la conseguenza che <<la responsabilità DE preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza DEl'inserimento DEl'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, - essendo sufficiente, per converso, il comportamento illecito 36 > e, si aggiunge, <<sarà quindi sufficiente che al promotore siano conferiti incarichi che, sia pure occasionalmente e temporaneamente, da un lato, lo legittimino a rivolgersi alla clientela per proporre prodotti finanziari o assicurativi DEla banca società d'assicurazioni dall'altro, prevedano ciò stesso vantaggio riflesso la compagnia>. Ritengono infine gli appellanti che la
AN debba rispondere DEl'operato DE anche sulla scorta e in applicazione DE principio Pt_3 DEl'apparenza DE diritto, avendo essa stessa creato l'apparenza di una preposizione, con i propri protratti comportamenti compiacenti e permissivi nei confronti DE ammesso ad operare nella filiale di Pt_3
ME DE NT senza alcuna restrizione6.
Si richiamano, quali indici sintomatici, idonei a creare l'apparenza DE rapporto di preposizione:
- la <> di almeno una volta alla settimana;
Parte_3 - l'<> e ciò sia che si trattasse di veri e propri moduli DEla banca, sia che si trattasse di rendiconti non veritieri, su carta intestata DEla banca e recanti timbri DEla filiale di
ME DE NT, di cui aveva la disponibilità; Parte_3
- la qualità, precedentemente rivestita da di vicedirettore DEla filiale di ME Parte_3 DE NT.
III
Terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1228, 1350, 2043 ss.,
2049, 21 e 23 TUF, per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato, nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado ed odierne appellate, la domanda di condanna al pagamento di Euro 3.446.451,20, o, in subordine, di Euro 1.198.562,19, in relazione all'attività di investimento posta in essere a valere sui dossier titoli degli appellanti.
Gli appellanti intendono censurare la parte DEla decisione di prime cure laddove il Tribunale ha statuito che <va respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati da una asserita ma non provata gestione parte DE portafoglio titoli degli attori, in contrasto con pt_3 eventuali disposizioni attori o senza dovuta diligenza nella esecuzione DEl'incarico ricevuto, cui prova può essere rinvenuta sola perdita generata dalla vendita alcuni azionari un momento ribasso loro valore”, così rigettando, nei confronti tutte le parti convenute primo grado e odierne appellate, riveniente dall'attività investimento posta sui dossier appellanti, nonché ciascun passaggio DEla motivazione alle pagine 46-48 sentenza appellata, laddove si sono erroneamente ritenuti validi gli atti posti dal quanto costui nome costoro, ogni caso, ratificati per facta concludentia.
I due passaggi DEla motivazione esprimono l'errore in cui il Tribunale è incorso, perché, pacificamente, non agiva quale rappresentante degli appellanti in forza di una procura Parte_3 che lo autorizzasse a operare e a spendere il nome degli appellanti sui loro dossier titoli (il n. 13287 intestato a e il n. 417408 intestato a . Se si serviva Parte_1 Parte_2 Parte_3 DE nome degli appellanti, lo faceva apponendo sottoscrizioni PO a loro nome, che è un fatto illecito, contrario alla volontà e all'interesse degli appellanti e DE tutto estraneo all'istituto DEla rappresentanza. L'atto di appello sottolinea e rammenta le numerose sottoscrizioni che gli attori ebbero tempestivamente a disconoscere in primo grado (note 206 e 207 DEl'atto di appello), disconoscimenti che farebbero sì, in ogni caso, che gli ordini di investimento di cui si tratta non sarebbero opponibili agli odierni appellanti e sarebbero in ogni caso, nulli, annullabili e inefficaci nei loro confronti. La statuizione di rigetto è da ritenersi in sintesi, secondo gli appellanti, errata, perché il vizio di un atto di investimento privo di ordine non è soltanto la mancanza di potere in capo a chi lo dispone (rilevante sul piano DE rapporto esterno tra disponente e cliente), ma è innanzitutto la mancanza di un requisito essenziale DEl'atto, rappresentato dalla forma scritta (rilevante sul piano DE 38 rapporto interno tra disponente e controparte DEl'atto). Con l'ovvia conseguenza che un vizio è bensì
l'inefficacia DEl'atto, per mancanza di potere DE disponente, ma è anche e innanzitutto la nullità DEl'atto in sé, per difetto di un requisito essenziale. E l'atto nullo non è, in alcun modo, suscettibile di una convalida ex post (art. 1423 cod. civ.), né tanto meno di una ratifica, anche nel caso in cui la forma scritta sia stata prescritta da convenzione tra le parti (cfr. Cass. 30 novembre 2017, n. 28816;
Cass. 8 febbraio 2018, n. 3087). Si rileva e sottolinea che perfino secondo la CTU sarebbero non Part riconducibili al e alla gli ordini di investimento di cui ai docc. 14, 17-25, 30, 31, 33-38, Pt_2
40-53, 67, 69 e 70 (pag. 88 atto di appello). Risulterebbe inoltre violato il disposto DEl'art. 21 TUF, che avrebbe fatto obbligo all'intermediario di agire curando l'interesse dei propri clienti, mentre l'istruttoria, anche penale, avrebbe fatto emergere come il si fosse illecitamente appropriato, Pt_3 gestendoli a proprio piacimento, dei risparmi di ben 26 clienti DEl'istituto, senza, in ogni caso, basarsi su un attendibile profilatura dei clienti, e, in particolare, una corretta rappresentazione DEla Part propensione al rischio e DEla conoscenza degli strumenti finanziari DEla e DE persone Pt_2
Part non istruite e DE tutto digiune di ogni conoscenza in detto campo;
rilevava, poi, che sia il sia la avevano disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle loro profilature, e comunque, in ogni Pt_2 caso, conoscendoli il personalmente, egli non avrebbe potuto fare affidamento, ex art. 39 Pt_3
TUF, sulle informazioni di dette profilature, perché palesemente inveritiere. Si tratterebbe, inoltre, data la fallacità DEl'apparenza creata e l'agire DEl'intermediario apparentemente preposto al di là ed al di fuori di ogni istruzione ricevuta e di ogni diligente valutazione di appropriatezza degli strumenti finanziari acquisiti con il denaro dei clienti, di atti in ogni caso inopponibili agli appellanti ai sensi DEl'art. 1711 c.c. e comunque annullabili ai sensi degli artt. 1439 comma 2 e 1394 c.c. , trattandosi di atti posti in essere con dolo e in palese conflitto di interessi.
Anche sotto questo profilo, pertanto, a detta degli appellanti, la sentenza dovrebbe essere riformata.
In comparsa conclusionale, a pag. 29, gli appellanti così sintetizzano il contenuto DE terzo motivo appena illustrato: “Con il terzo motivo di appello chiediamo, in riforma DEla sentenza di primo grado, la condanna, in solido tra loro, DEla banca, degli eredi DEl'eredità rilasciata al pagamento Pt_3 di Euro 3.446.451,20 o, in subordine, di Euro 1.198.562,19, perché gli atti di investimento posti in essere a valere sui dossier titoli degli appellanti sono nulli, inefficaci, annullabili e comunque inopponibili agli appellanti perché posti in essere in assenza di un ordine degli appellanti e in esecuzione DE grande artificio consistente nella gestione surrettizia ed abusiva di Parte_3 di cui anche la banca risponde”.
IV
Quarto motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss., 2049, 2059, 1226 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato, nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado e odierne appellate, la domanda di
39 risarcimento DE danno, in favore di da illecita segnalazione alla Centrale Rischi di Parte_1
AN d'Italia.
Gli appellanti censurano il capo DEla decisione dove il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di doglianza sollevati dagli attori in riferimento alla segnalazione alla Centrale dei Rischi DE saldo negativo DE conto n. 7580, adducendo che la segnalazione a sofferenza è avvenuta in presenza dei presupposti fondanti. Invero, la sentenza è gravemente contraddittoria laddove, da una parte, riconosce in capo a la gestione, in via esclusiva, DE conto corrente n. 7580 Parte_24
e l'imputabilità a costui DE saldo negativo di detto conto, ritenendo di contro corretta la segnalazione Part DE che su detto conto non avrebbe mai potuto operare, ignorandone l'esistenza e non avendone mai effettuato l'apertura, posto che, sulla scorta DEla CTU grafologica svolta in primo grado, è comunque risultata apocrifa la sottoscrizione sul contratto di apertura DE conto 7580 al nome di Pt_1
[...]
Di tale danno, quindi, avrebbero dovuto rispondere non soltanto gli eredi ma anche la AN, Pt_3 che aveva consentito al di operare quale suo preposto di fatto;
la prova di ciò avrebbe potuto Pt_3 esser valutata e apprezzata anche sulla scorta di mere presunzioni, come DE resto ritiene la consolidata giurisprudenza, secondo la quale la AN inadempiente risarcisce il danno non patrimoniale al cliente <attesa la incidenza DEla sua condotta illecita nella sfera di espressione personalità e professionalità DE cliente nello specifico campo DEl'attività imprenditoriale dal medesimo esercitata>> perché <il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori>> (Trib. Trieste, 13 aprile 2007, in Resp. civ., 2007, pag. 2144).
V
Quinto motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss., 2049, 2059, 1226 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato, nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado e odierne appellate, la domanda di risarcimento DE danno morale e psicologico in favore degli appellanti.
Si rileva l'erroneità DEla sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di un danno di tipo psicologico e morale arrecato agli attori per effetto DEle condotte illecite DE danno che Pt_3 sarebbe liquidabile a prescindere dall'insorgenza di un vero e proprio stato patologico, ma Part semplicemente in ragione DEle sofferenze arrecate al ed alla E difatti, rammentavano gli Pt_2 appellanti come la Suprema Corte avesse statuito che <il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori/> un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali DEla vita DE danneggiato>> ( Cass., 3 marzo 2023, n. 6443, in De Jure).
VI
Sesto motivo di appello: le residue istanze istruttorie degli appellanti, non accolte in primo grado e qui riproposte.
Gli appellanti riproponevano le istanze istruttorie non accolte in primo grado, come da conclusioni sopra ritrascritte.
VII
Settimo motivo di appello: le spese.
Parte appellante ritiene ingiusta e gravatoria la sentenza impugnata per aver disposto l'integrale compensazione DEle spese di lite, e chiede che, all'esito DEl'accoglimento DEle domande degli appellanti, la controparte sia condannata, in solido con le altre, oltre che al pagamento DEle spese DE presente grado di giudizio, al pagamento DEle spese di lite DE primo grado di giudizio in favore dei signori e Parte_1 Pt_2 Parte_2
***
Si ripropongono infine, ai sensi DEl'art. 346 cod. proc. civ., le difese degli appellanti in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in primo grado, ritenuta infondata dalla sentenza appellata, e altresì la domanda, non accolta in primo grado, di accertamento che non è Parte_1 debitore di alcun importo comunque inerente o asseritamente fondato sul conto n. 7580 e, in subordine, di accertamento DEla responsabilità solidale degli eredi e di manleva a carico di Pt_3
e CP_3 CP_4 Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_6
e DEl'eredità rilasciata di
[...] Parte_3
Viene altresì riproposta la domanda subordinata di restituzione - a titolo di ripetizione DEl'indebito e comunque di risarcimento DE danno - di interessi ultra-legali e anatocistici, spese e commissioni non dovute, indebitamente addebitati sui conti n. 7580 e n. 10768, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti i motivi di appello svolti in via principale e venissero accolte le tesi avversarie.
***
Nel giudizio così radicato, si è costituito soltanto contestando la fondatezza Controparte_1 DEl'appello avversario e proponendo, a propria volta, i seguenti motivi di appello incidentale:
Primo motivo di appello incidentale: erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibile a il saldo negativo DE conto corrente n. 7580. Parte_1
Si chiede che, in riforma DEla sentenza di prime cure, la parte appellante sia condannata al pagamento DE saldo negativo di detto conto, oltre accessori, non essendo condivisibile la sentenza impugnata Part nella parte in cui ha ritenuto che non possa attribuirsi al la conoscenza DEl'esistenza di detto conto e DEla sua operatività.
41 Secondo motivo di appello incidentale (condizionato): erroneità DEla sentenza nella parte in cui non ha considerato, ai fini DEla decorrenza DEla prescrizione ex art. 2935 c.c., il ricevimento degli estratti conto da parte degli attori.
Si chiede la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di collocare il momento di decorrenza DEla prescrizione alla data in cui gli attori, suicidatosi il venivano messi in Pt_3 condizione di rendersi conto DEle sottrazioni effettuate in loro danno dal predetto e degli effetti DEeteri DEla gestione da lui compiuta dei loro risparmi. Invero, dovrebbe invece tenersi conto DE fatto che gli appellanti erano sempre stati al corrente (o avrebbero potuto agevolmente farlo) DEle operazioni e DEle illecite sottrazioni che il stava operando ai loro danni. Pertanto, dal Pt_3 momento DE compimento dei suddetti atti avrebbe dovuto considerarsi decorrente la prescrizione.
Terzo motivo di appello incidentale: erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha accertato l'apocrifia di qualcuna DEle firme disconosciute, aderendo acriticamente alle risultanze DEla
CTU.
Gli appellati rassegnavano le conclusioni come trascritte in epigrafe anche in riferimento alle istanze istruttorie.
***
Le considerazioni DEla Corte
Tutti i motivi di appello svolti da e ed anche quelli svolti in via Parte_1 Parte_2 incidentale dalla parte appellata, possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente collegati tra loro, prendendo tutti le mosse dall'affermazione (o dalla negazione, di converso), che li accomuna, di come la AN convenuta avesse creato, con la propria organizzazione negligente, disattenta e oltremodo compiacente (tanto da legittimare una concorrente responsabilità DEla stessa negli illeciti commessi dal ai sensi degli artt. 2049 e 2055 c.c.), l'apparenza di un rapporto di Pt_3 preposizione DE defunto a operare quale promotore finanziario DEla AN, da essa Pt_3 accreditato e autorizzato senza alcun limite e alcuna restrizione, ammettendolo a effettuare, in nome e per conto dei propri clienti, e agendo con firme PO, investimenti che non rispondevano affatto al profilo dei pretesi committenti, il tutto supinamente e senza premurarsi di avvertire i clienti DEl'anomalia DEle operazioni che il andava compiendo. Pt_3
Si procederà peraltro, anche in ragione DEl'ordine dei motivi come attribuìto da parte appellante e da parte appellata (che ha proposto il motivo relativo alla prescrizione DEla pretesa attorea quale secondo motivo), ad affrontare i motivi che appaiono immediatamente risolvibili e risolutivi, in ossequio al criterio DEla “ragione più liquida”.
Orbene, si ritiene che i motivi di appello proposti dagli appellanti, sia in via principale, sia in via subordinata, siano infondati, e che, correlativamente, sia da accogliere il primo motivo di appello di appello incidentale rassegnato da parte appellata, assorbito il restante, senza che debba darsi corso ad
42 ulteriore attività istruttoria, pur sollecitata da parte appellata, appellante in via incidentale, in ordine alla CTU grafologica espletata in prime cure, parzialmente contestata.
In primo luogo, appaiono inconsistenti gli indici di “anomalia” che gli appellanti ritengono sintomatici DEla suddetta colposa apparenza, e che sarebbero stati non correttamente valutati dal Giudice di prime cure.
Va infatti sottolineato come le testimonianze raccolte consentano di affermare che il si Pt_3 occupasse di gestire i rapporti bancari di un numero di correntisti inferiore a quello prospettato negli atti difensivi, spesso appartenenti a un medesimo nucleo familiare.
Anche ciò ammesso, peraltro, non v'è chi non veda che un conto è affermare come un soggetto, anche sulla scorta di esperienza acquisita o di autorevolezza riconosciuta nell'ambiente bancario, venga ammesso a operare in nome e per conto di un certo numero di clienti presso una determinata filiale
(presso la quale, sicuramente, può averlo facilitato il pregresso ruolo di vicedirettore, se non altro in termini di conoscenza storica), esternando la volontà degli stessi agli operatori DEla stessa in qualità, quanto meno, di nuncius (infatti l'ordine – spesso precedentemente solo orale, e recato dal - Pt_3 veniva impartito con modulo sottoscritto o apparentemente sottoscritto dal cliente, ovvero, come avveniva nel caso DEla recandosi successivamente in banca per apporre le sottoscrizioni agli Pt_2 ordini, in molti casi già eseguiti dalla AN;
altri clienti, invece, avevano conferito al formale Pt_3 procura); ben differente è invece sostenere che la AN avesse creato l'apparenza di una preposizione di quel soggetto ad operare quale promotore finanziario DEl' . CP_22
In ogni caso, di tutti i clienti che, a detta degli appellanti, sarebbero stati “truffati” dal nella Pt_3 sua apparente veste di promotore DE Credito CO fil. di ME, soltanto due hanno agito nei confronti DEla AN per essere ristorati dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso provocati nell'asserita veste di preposto di fatto e le cause così incardinate sono terminate con sentenze di rigetto passate in giudicato, di cui si dirà più ampiamente infra (docc. Q ed R prodotti dagli appellanti) Part Il secondo indice di anomalia indicato dai signori e - ossia quello relativo alla presenza Pt_2 di firme asseritamente PO sulla documentazione bancaria - è stato affrontato dal Tribunale in modo condivisibile, affermando come, anche a voler riconoscere, in conformità a quanto risultante dalla CTU grafologica espletata in prime cure, la falsità di talune sottoscrizioni, le stesse non erano in ogni caso ictu oculi riconoscibili (tant'è vero che sulla loro non appartenenza agli attori si sono scontrate le opinioni di tre esperti) e, in ogni caso, la loro riferibilità al volere degli attori era stata confermata, nel corso di oltre dieci anni, per effetto DEla sistematica acquiescenza degli apparenti sottoscrittori alle operazioni di volta in volta richieste ed effettuate con sottoscrizione ritenuta apocrifa, o comunque disconosciuta successivamente.
Non si può non sottolineare, fin da ora, come dato assolutamente assorbente, e tale da obliterare ogni argomentazione spesa da parte appellante per rimarcare gli effetti invalidanti DEle sottoscrizioni 43 PO (valga sottolineare che la CTU, con motivazione chiara e condivisibile, ha ritenuto di individuare sottoscrizioni non senz'altro riferibili alla gestualità degli appellanti in un numero di casi certamente di molto inferiore a quelli che costoro hanno sostenuto), è la mancata impugnazione degli estratti conto che gli attuali appellanti hanno, per tutta la durata DE rapporto, pari a ben tredici anni in coincidenza con la “gestione” DE (2004-2017), ricevuto al proprio domicilio relativamente Pt_3 al conto corrente n. 7622, estratti conto dai quali erano pienamente desumibili le uscite di denaro riferibili alle operazioni disposte per loro conto dal si noti anche verso il conto corrente n. Pt_3
7580 e il tutto evidentemente a prescindere dalla “fantasiosità e stranezza” DEle causali di trasferimento, mai comunque contestate7: tale sistematica acquiescenza, protratta per un periodo di tempo che sarebbe quanto meno irragionevole, se non in funzione di una tacita piena approvazione di quanto costui stava compiendo, rende irrilevanti i profili di censura mossi dagli appellanti. Si anticipa altresì, come si ripeterà più oltre, che appare in punto non seriamente considerabile l'assunto, su cui gli appellanti insistono per fornire prova orale, che gli estratti periodici DE conto corrente n. 7622 – sia pure indirizzati al loro domicilio – fossero costantemente letti alla presenza DE che ne Pt_3
Part illustrava e “spiegava” il contenuto al e alla (senza che oltretutto i capitoli di prova Pt_2 articolati specifichino in quale modo e per tale via il avrebbe giustificato agli attori uscite da Pt_3 detto conto per diversi milioni di euro), né tanto meno che i due appellanti non potessero rendersi conto DEl'esistenza DE conto corrente n. 7580 (così come DE conto n. 10768 e dei conti titoli indicati in atti, agli stessi rispettivamente intestati), al quale, sebbene con qualche passaggio lievemente più complicato, avevano la possibilità di accedere tramite home banking. Ma su ciò si dirà più ampiamente 7 Si è trattato di trasferimenti che coprono un arco di ben dieci anni, come ben ricostruito anche nella perizia DE dr.
prodotta quale doc. n. 84 di parte appellante: Persona_12
44 oltre, restando fermo che quanto detto finora esclude che agli odierni appellanti non possa essere riferita la paternità di tutte le operazioni compiute sul conto corrente n. 7622 e sui rapporti a tale conto correlati.
Quanto al terzo indice di anomalia, rappresentato dall'asserita disorganizzazione DEla filiale di
ME DE NT, si osserva che le circostanze addotte dagli appellanti (il fatto che il
Pt_3 prelevasse alcuni moduli dalla AN per farli sottoscrivere ai clienti e li riportasse compilati e firmati presso la filiale;
il fatto che presso la Filiale costui fosse persona particolarmente qualificata e fidata, tanto da disporre unilateralmente operazioni che solo successivamente venivano ratificate dagli interessati, che si recavano personalmente in AN per convalidarle;
il fatto che il dispensasse
Pt_3 ad alcuni clienti DEla AN consigli sugli investimenti) anche se ritenute dimostrate e considerate congiuntamente, non lumeggiano affatto l'esistenza di una colpevole apparenza di una preposizione di fatto, giacché gli odierni appellanti (così come gli altri clienti DEla banca che hanno già agito per le medesime ragioni, vedendosi respingere ogni domanda), erano perfettamente al corrente DE fatto che il non fosse né dipendente, né incaricato dalla AN di raccogliere investimenti: al
Pt_3 contrario, essi stessi avevano conferito mandato al (nel caso di alcuni clienti, addirittura con
Pt_3 formale procura) di gestire i loro risparmi, con autorizzazione all'accesso allo sportello bancario per il compimento DEle necessarie operazioni e così legittimando la persona DE quale portavoce
Pt_3 DEle loro volontà, per fatti concludenti di assoluto rilievo (il presentarsi ad apporre le necessarie firme sugli ordini da costui anticipati, il non contestare per oltre 10 anni i risultati DEle operazioni da costui effettuate presso la AN utilizzando ordini in molti casi effettivamente riferibili agli odierni appellanti, secondo conclusioni DEla CTU grafologica dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi).
In tal senso possono apprezzarsi molteplici indicatori, tra i quali, innanzi tutto, le dichiarazioni, di natura indubbiamente confessoria sul punto, rese dallo stesso dinanzi alla Guardia di Parte_1
NA (doc. n. 31 prodotto dalla AN in primo grado), di cui si riporta di séguito il contenuto nei punti rilevanti:
45 Part Da dette dichiarazioni, al di là DE fatto che il protestasse di non aver mai conferito al un Pt_3 mandato di gestione “scritto” (sulla necessità DEla forma scritta DE mandato, in riferimento ad investimenti mobiliari, valga osservare che la preferibile giurisprudenza ritiene – sul presupposto che
46 la procura deve rivestire la stessa forma DE contratto da concludere – che i singoli contratti di investimento non necessitino, al contrario DE contratto quadro, forma scritta8), si desume chiaramente che , ed altresì necessariamente la consorte fossero perfettamente al Parte_1 Parte_2 corrente DE fatto che il non era né incaricato né collaboratore DE Credito CO e che, Pt_3 al contrario, erano gli stessi coniugi ad avergli affidato il compito di gestire i loro risparmi, utilizzando per la provvista il conto corrente n. 7622.
Valenza confessoria di tale circostanza deve essere attribuita anche alle dichiarazioni contenute nel ricorso ex art. 700 c.p.c. che ha preceduto il presente giudizio (cfr. doc. 67 di parte appellante) e Part nell'atto di citazione (cfr. doc. 97 parte appellante), laddove in particolare il afferma che CP_24 il signor “era stato incaricato, con un mandato generale verbale (art. 1703 c.c.) di occuparsi Pt_3 DEla consulenza relativa ai rapporti bancari DE signor oltre che DEla di lui moglie”. Parte_1
Ancora, sempre nel senso DEl'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale tra i coniugi e il implicante la gestione di risparmi per conto e nell'interesse di costoro, possono Pt_3
Part interpretarsi le fatture emesse dal nei confronti DE e DEla di cui all'all. 27 di Pt_3 Pt_2 parte appellata, che recano, quale causale, l'attività di “consulenza” prestata per gli investimenti dei coniugi.
Da ultimo, v'è da osservare che, sempre nel senso DEl'inesistenza di un rapporto di preposizione di fatto o apparente, e, anzi, di sussistenza di un rapporto di mandato alla gestione dei risparmi dei clienti, si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza 5 aprile 2023, prodotta dall'appellata sub Q, passata in giudicato, la quale, affrontando le difese di altri correntisti DE Credito CO, ma prospettanti una medesima condotta dal e le medesime colpevoli condotte DEl dopo Pt_3 CP_25 aver affermato che DEle appropriazioni indebite di denaro per scopi estranei al mandato ricevuto devono rispondere gli eredi e l'eredità rilasciata, con riferimento alla pretesa responsabilità DEl'istituto di credito ha testualmente motivato (sottolineature DE redattore): “Viceversa, di tale appropriazione non può ritenersi responsabile l'istituto bancario convenuto.
Sostiene la difesa attorea che la banca avrebbe preposto de facto alla gestione dei Parte_3 risparmi dei clienti o ne avrebbe comunque creato una apparenza così consentendo, da un lato a di compiere gli atti illeciti, dall'altro ingenerando nei clienti DEla filiale l'idea che si Pt_3 trattasse non solo di persona affidabile ma altresì organica all'istituto bancario. Per tali ragioni la banca dovrebbe rispondere DEle conseguenze dannose degli illeciti commessi dal Pt_3
L'argomentazione non è fondata.
Va subito rimarcato che all'epoca DEla loro conoscenza, non aveva più alcun Parte_3 rapporto con la filiale DE Credito CO di ME DE NT DEla quale era stato vicedirettore sino al 1989, e tale circostanza era ben nota agli attori.
Su richiesta DEla difesa attorea sono state ammesse e assunte le testimonianze di numerosi soggetti, clienti DEla stessa filiale che pure fecero ricorso al per la gestione dei loro investimenti e Pt_3 che, così come dichiarato dagli attori, ritenevano 'organico' all'istituto bancario. Parte_3
Ritiene questo giudice che per questa parte le dichiarazioni dei testi non abbiano alcuna rilevanza.
I testimoni sono infatti chiamati a deporre su fatti e non su loro valutazioni o personali giudizi ed è pertanto indifferente, sotto il profilo probatorio, cosa pensasse ciascuno di loro e che opinione ciascuno si fosse fatta DE rapporto , in mancanza di concreti elementi che consentano Parte_25 di riconoscere che il loro convincimento fosse stato senza equivoco indotto dalla banca e dalla condotta dei suoi dipendenti.
E' emerso in contrario che gestiva anche i risparmi di altri clienti DEla filiale ma nessuno Pt_3 ha riferito di aver conosciuto il ll'interno dei locali DEla banca. La conoscenza era avvenuta Pt_3
o in occasione di viaggi (come per gli attori) o tramite parenti e amici.
Come sottolineato dalla difesa DEla banca, i clienti indicati come testimoni dagli attori e sentiti a conferma DEl'attività svolta dal e DE suo millantare rapporti con la banca, sono per lo più Pt_3 parenti degli attori stessi (o di altri attori in causa parallela, già denuncianti in sede penale -VI,
e e , e , Tes_1 Persona_5 CP_9 Tes_22 CP_8 Pt_1 Tes_11 Parte_13 tutti sentiti all'udienza DE 30.3.2021; udienza 30.3.2021), mentre altri nulla hanno Testimone_7 avuto di che OL ( e udienza 30.3.2021). Persona_14 Persona_15
Anche a non voler dubitare DEla sincerità dei testimoni, non può essere ignorato il fatto che il rapporto di parentela può avere inevitabilmente inciso nella feDEe rappresentazione DEla realtà.
Peraltro, come riferito dagli attori, il suicidio di nel gennaio DE 2017 fece scalpore Parte_3 nella zona, così come la successiva scoperta DEle appropriazioni dei risparmi di alcuni clienti, eventi di cui fatalmente si parlò, soprattutto nell'ambito familiare dei danneggiati.
In ogni caso, l'opinione di altri clienti DEla filiale quanto al rapporto non è rilevante Parte_25 per concludere che l'istituto abbia preposto de facto alla gestione DE denaro, ancor più ove Pt_3
48 si consideri che detta attività era svolta o a seguito di rilascio di DEega da parte dei clienti o secondo ordini dagli stessi sottoscritti recandosi personalmente in banca.
La difesa attorea ha inoltre evidenziato che presso la filiale DE Credito CO di ME DE
NT il Fantoni, pur non essendo più dipendente DEla banca, né avendo con essa altro rapporto o incarico formale, era conosciuto dal direttore e dai dipendenti, talvolta anche consigliato ai clienti come persona capace e affidabile per la gestione dei risparmi (udienza 18.3.2021: teste Per_5
Tes_2 in riferimento alle rassicurazioni date dal sig. già direttore DEla filiale).
[...]
La teste (udienza 30.3.2021), che ha prestato servizio presso la filiale in questione tra Testimone_24 il 2014 e il 2019 ha riferito che in quel periodo i dipendenti DEla filiale erano ventisei.
E' dunque scarsamente credibile che tutti i dipendenti conoscessero non più organico dal Pt_3
1989.
Comunque, la notorietà DE presso la filiale e la sua frequentazione è rilevabile anche dalle Pt_3 dichiarazioni di alcuni dipendenti (udienza 30.3.2021: Persona_4 CP_16 [...]
, RT IO) che tuttavia hanno escluso che frequentasse la filiale al di fuori Per_8 Pt_3 degli orari di apertura al pubblico e che avesse o potesse disporre di un ufficio al suo interno;
hanno dato atto che operava sui conti e sui depositi dei clienti quando DEegato ed anche che dava ordini verbali per conto di clienti ed eseguiti ancor prima che il cliente passasse a firmare ma -si osserva- pur sempre rimessi alla conoscenza DE cliente.
Non è risultato provato che a fosse consentito di portare fuori dai locali DEla filiale Pt_3 documentazione DEla banca da far firmare ai clienti, circostanza che ha trovato una unica conferma testimoniale da parte DEla dipendente (udienza 30.3.2021) e in relazione a un CP_16 contratto di concessione di credito personale a il cui rapporto di parentela con Parte_6 può aver giustificato la deroga. Parte_3
Conclusivamente non è risultato provato che a fosse consentito di operare in banca al di Pt_3 fuori dei limiti DEle DEeghe a lui conferite da alcuni clienti e ricorrendo a facilitazioni non consentite ad altri DEegati e che la condotta DEla banca e dei suoi dipendenti, ad essa riconducibile, possa aver creato una falsa apparenza tale da giustificare che gli attori (irrilevante cosa abbiano pensato soggetti estranei) lo ritenessero un preposto de facto, come ripetutamente sostenuto dalla difesa.
La responsabilità DEla banca è stata invocata anche per aver agito in violazione dei canoni di diligenza imposti al bonus argentarius. Più precisamente, per aver conosciuto ma non impedito le condotte di consentendogli di gestire “surrettiziamente ed abusivamente il denaro dei clienti Pt_3 DEla banca e senza rilevare le “anomalie” che Controparte_10 CP_11 caratterizzavano l'attività di Pt_3
La prospettazione è stata riferita, in via principale, agli ordini di bonifico impartiti da per il Pt_3 trasferimento di somme di denaro dal conto di sul quale erano confluiti i ricavi di CP_10 disinvestimenti, sul suo conto personale. 49 Le argomentazioni difensive non sono convincenti.
Come già detto, al momento DEl'apertura dei conti correnti e DE dossier titoli il 17.4.2007, entrambi gli attori rilasciavano procure generali in favore di aventi ad oggetto il compimento Parte_3 di “tutti gli atti e le operazioni necessarie per la gestione dei suddetti rapporti” già esistenti o che saranno accesi in futuro.
La presenza DEle procure rilasciate al consentiva alla banca di ritenere che egli fosse Pt_3 legittimato, per volontà dei clienti e ad agire in loro nome. Tutte le firme sono CP_10 CP_11 risultate autentiche e la presenza DEle procure non “è un accidente, una tecnicalità totalmente insignificante, dato il contesto”, come sostenuto dalla difesa attorea, ma forniva alla banca la piena legittimazione di a compiere quelle operazioni. Pt_3
Ancora, non si comprende sulla base di quali “anomalie” la banca avrebbe dovuto allarmarsi e, eventualmente, chiedere direttamente al cliente conferma DEl'operazione.
Sembra che parte attrice ravvisi dette “anomalie” nelle causali dei bonifici (operazione CP_24 operazione , giro ad ) che tuttavia non presentano alcuna stranezza. Pt_3 Pt_3
Tutte le operazioni sono state fatte sulla base di ordini o firmati direttamente dagli attori (invero pochi) o da in forza di valida procura e dunque pienamente legittimato. Pt_3
Anche sotto questo profilo non è dunque configurabile un difetto di diligenza da parte DEl'istituto bancario.
Si evidenzia inoltre che le procure contengono la clausola (approvata con doppia sottoscrizione) di esonero DEla banca per l'operato DEla persona autorizzata, riconoscendo la validità DEle operazioni dalla stessa effettuate.
Rileva infine che la banca periodicamente inviava agli attori gli estratti di conto corrente e i rendiconti dei dossier titoli contenenti le operazioni effettuate, tra le quali anche quelle in contestazione, come affermato dalla difesa DEla convenuta e non contestato dagli attori, che dunque erano in condizione di avvedersi di eventuali operazioni da loro non disposte ma nulla hanno mai obiettato pur risultando le operazioni contestate poste in essere in un arco temporale di alcuni anni”.
Allo stesso modo, il Tribunale di Bergamo con la sentenza prodotta sub R, ha DE pari escluso che, da parte DEl'Istituto di credito convenuto, si fosse legittimata un'apparente preposizione DE nel Pt_3 caso di specie ritenuta altresì incompatibile con la procura generale rilasciata dagli attori a favore DE predetto.
Dette pronunce, come premesso passate in giudicato, hanno indubbiamente valenza di “giudicato esterno” ai fini che qui occupano, in quanto contengono accertamenti di fatto vincolanti anche nel presente giudizio, che non potrebbe esitare in affermazioni in contrasto con la ricostruzione giuridica DE ruolo DE rispetto alla banca e rispetto ai clienti DEla stessa, e soprattutto, con la ripetuta Pt_3 esclusione DE più volte dedotto rapporto di preposizione di fatto (secondo la recentissima Cass. 5 agosto 2025, n. 22633, ma anche sulla scorta di precedenti conformi, il giudicato esterno "riflesso", 50 ai sensi DEl'art. 2909 c.c., ovvero l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato “non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità,
è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento DEla sua pretesa (cfr. Cass., sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5403; in tema di diritti reali vedi Cass., sez. 6, 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 11 marzo 2005, n. 5381).
In altri termini, pur a fronte di uscite di denaro che, nel corso dei tredici anni in cui il ha Pt_3 operato sui rapporti intestati o cointestati agli appellanti, hanno raggiunto un importo più che ragguardevole, non si sono prospettati elementi tali da configurare, a carico DEl'istituto convenuto, la creazione di una colpevole apparenza, né tanto meno, sotto diverso profilo, un inadempimento ad un
“obbligo di protezione”, per cui la AN avrebbe dovuto, avvertendone l'anomalia o l'irragionevolezza, impedire il compimento DEle operazioni che comportavano uscite di denaro dal conto corrente n. 7622, e ,da quel conto, travasi nel conto “operativo” n. 7580, e negli ulteriori conti titoli, avvisando, quanto meno telefonicamente (come prospetta parte appellante), gli odierni appellanti, affinché potessero esprimere il loro assenso o dissenso10.
La AN, invero, non aveva alcun motivo per mettere in discussione le operazioni che, in svariate
(anche se in non tutte le) occasioni, sono state disposte con firme reputate autografe e dunque senz'altro riferibili agli odierni appellanti;
come già detto, si è inoltre appurato che, in altre occasioni, era la stessa a recarsi in banca per confermare le operazioni “anticipate” dal senza Pt_2 Pt_3 che, in tali frangenti, la stessa esternasse qualsivoglia dubbio o preoccupazione su quanto il Pt_3 andava compiendo;
da ultimo, la sussistenza di un mandato generale a gestire i risparmi degli Part appellanti era confermata – oltre che dalle stesse ammissioni confessorie DE sopra richiamate – dalla lunga e protratta acquiescenza degli stessi alle risultanze degli estratti conto che, a seconda, venivano inviati al loro domicilio o, in alternativa, erano consultabili tramite home banking11 e che altro non potevano leggersi se non come ratifica per facta concludentia di tutte le operazioni compiute, per le quali, a mente DEla già citata giurisprudenza, non era in ogni caso richiesta la forma scritta ab substantiam.
Correttamente, pertanto, la parte appellata ha rilevato, alle pagg. 61 e ss. DEla comparsa di risposta:
“Nel caso di specie, i contratti quadro di investimento non recano alcun obbligo di forma convenzionale scritta ad substantiam giacché (i) la clausola contrattuale, nell'affermare che “gli ordini di compravendita sono impartiti alla AN di norma per iscritto”, lascia evidentemente aperta la possibilità di impartire ordini anche in altro modo e (ii) nel contratto è altresì prevista espressamente la facoltà di impartire gli ordini telefonicamente (10)). Dunque, quand'anche non vi fossero – come invece ci sono – gli ordini scritti, comunque la tesi avversaria sarebbe infondata.
In secondo luogo, ai sensi DEl'art. 8 DE contratto di negoziazione, “la banca invia al cliente, almeno una volta all'anno, un rendiconto in forma scritta contenente i dettagli di tutti i titoli e gli strumenti finanziari detenuti dalla banca stessa, in virtù DE presente contratto, alla fine DE periodo di riferimento. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale rendiconto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, il rendiconto stesso si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato”. In presenza di una siffatta clausola è evidente che non possa oggi essere Part opposto alcunché in relazione agli investimenti compiuti dai signori e non avendo gli Pt_2 stessi mai dedotto alcunché e avendo, quindi, confermato anche per fatti concludenti ogni ordine”.
Anche, poi, nell'ipotesi in cui fosse esistita una previsione di forma scritta convenzionale, come chiarito alla S.C. (Cass. 15 febbraio 2019 n. 4539), la stessa è comunque liberamente rinunciabile, anche, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie, in via tacita, da parte DE soggetto alla cui protezione è strumentale la prescrizione di forma scritta, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente: v. Cass. Civ. sez. III, ord. N. 9174 DE 5 aprile 2024, ma anche Cass. n. 8979 DE 04/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12104 DE 08/05/2023;
Sez. 1, Ordinanza n. 2400 DE 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4539 DE 15/02/2019; Sez. 3, Sentenza
n. 4541 DE 22/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 12344 DE 22/08/2003; Sez. 1, Sentenza n. 13277 DE
05/10/2000). Part Tale considerazione non muta neppure in ragione DEla protestata inconsapevolezza dei signori e circa l'andamento di tali rapporti, in dipendenza DE fatto che il avrebbe presentato Pt_2 Pt_3 loro rendiconti artefatti, apparentemente provenienti dalla AN. Invero, i documenti prodotti a tal fine sono soltanto 3, e recano date sicuramente di svariati anni successive al momento in cui il Pt_3 ebbe ad intraprendere sul conto 7622 le operazioni di maggior rilievo finanziario;
inoltre, come efficacemente sottolineato da parte appellata, si tratta di tre rendiconti grossolanamente contraffatti, tali da non trarre in inganno persone anche soltanto di media avvedutezza12. 12 Sottolinea a tal fine l'appellata: “Sul punto, si invita il Giudicante a esaminare i documenti 12, 13 e 14 avv. che – nell'impostazione avversaria – dovrebbero essere tre rendiconti consegnati dal signor ispettivamente a chiusura Pt_3 degli anni 2013, 2014 e 2015 per avvedersi DE fatto che gli stessi non appaiono assolutamente redatti su un modulo in uso presso la AN come emerge in modo inequivocabile dal raffronto tra tali documenti e i rendiconti (quelli veri) relativi ai dossier titoli che gli attori, in quel periodo, hanno ricevuto presso la loro abitazione (cfr. ns. docc. 4 e 5). 52 Da ultimo, deve essere affrontato l'ulteriore argomento speso da parte appellante per ritenere che, da parte DEl'appellata, non potrebbe più ulteriormente discutersi di un atteggiamento di consapevole acquiescenza alle operazioni compiute dal esistendo una preclusione di giudicato. Pt_3
Si afferma, a pagina 83 ultimo paragrafo DEl'atto di gravame, come sia “ radicalmente escluso che nel nostro caso ricorrano tanto una <> quanto una <> da parte degli odierni appellanti degli illeciti di Tant'è che la sentenza di primo Parte_3 grado ha condannato gli eredi di e l'eredità rilasciata a risarcire il danno subito Parte_3 dagli appellanti ed ha escluso che gli appellanti – che sono soggetti passivi DEl'illecito – potessero avvedersi DEl'illecita attività di sottrazione posta in essere da ai loro danni” Parte_3
(sottolineatura aggiunta). Si sostiene ancora, a pag. 31 DEla comparsa conclusionale di parte appellante, che “La sentenza appellata ha DE tutto correttamente accertato che, all'interno DEla filiale di ME DE NT DE Credito CO – oggi –, ha avuto luogo una CP_1
<> degli appellanti per Euro 7.019.662,36, importo che gli eredi Pt_3
e l'eredità rilasciata sono stati condannati in solido a corrispondere agli appellanti.
Come detto, questo capo DEla sentenza è divenuto definitivo a seguito DE suo passaggio in giudicato per non essere stato oggetto di impugnazione da parte di alcuno degli appellati e neppure DEla banca.
L'accertamento, in via definitiva, DEl'illecito compiuto in danno degli appellanti e DEl'assenza di un concorso colposo da parte dei danneggiati esclude in radice una pretesa <> che la banca tenta di opporre in questa sede (pag. 51 comp.cost.avv.).
Difatti, una volta escluso – con statuizione passata in giudicato – il concorso di colpa nei confronti di non è concepibile un concorso di colpa nei confronti DEla banca, proprio perché, Parte_3 come illustra la stessa banca appellata, il rapporto di fiducia gli appellanti lo avevano con Pt_3
(sottolineatura aggiunta).
[...]
La Corte ritiene, al contrario, che la circostanza che né gli eredi e l'eredità rilasciata, né Pt_3 tantomeno la AN, abbiano proposto impugnazione avverso il capo di sentenza che condanna i primi Part
– sul presupposto DEla non ascrivibilità ai signori e di alcuna negligente condotta per Pt_2 non essersi avveduti DEle sottrazioni e distrazioni effettuate dal nel proprio esclusivo interesse Pt_3
Al contrario, proprio il contenuto dei rendiconti prodotti ex adverso chiarisce in modo palese che il rapporto tra il signor i signori e non aveva nulla a che vedere con un rapporto bancario: quando mai, Pt_3 Parte_1 Parte_2 infatti, una AN consegna a un cliente un “riepilogo introiti e spese DEl'ultimo anno” suddividendo le uscite in “energia varia” “giroconti ” (ossia i figli degli attori, amichevolmente chiamati, anche in questo documento che Persona_16 nulla ha di ufficiale, per nome di battesimo) “varie” e via dicendo? Né può sostenersi che per redigere i predetti rendiconti il signor abbia avuto a disposizione la carta intestata Pt_3 DEla AN: il doc. 12 avv., infatti, non è redatto su carta intestata;
i docc. 13 e 14 avv. sono predisposti su una carta intestata evidentemente falsa come emerge (i) dall'utilizzo, per i due documenti, di formati differenti da quelli utilizzati all'epoca dall'istituto di credito, (ii) dall'aspetto particolarmente sgranato DEl'intestazione sul doc. 14 avv. che rende palesemente evidente che si tratta di un falso ma, soprattutto (iii) dal fatto che al 31 dicembre 2014 Credito CO si era già fuso per incorporazione nel Banco Popolare e – pertanto – detta denominazione (che, invece, è presente nei docc. 13 e 14 avv.) era sparita dalla carta intestata DEl'istituto di credito”. 53 – alla restituzione degli importi prelevati dal dal conto corrente n. 7622 non possa svolgere Pt_3 effetti preclusivi, ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nei confronti DEl'istituto di credito, la cui posizione giuridica soggettiva, proprio in ragione di quanto deciso dalla sentenza impugnata (assenza di rapporto di preposizione di fatto e di nesso di occasionalità necessaria tra l'operato DE e le incombenze Pt_3 in tesi attorea attribuite a costui dalla AN, assenza di ulteriori violazioni sotto il profilo DEl'informazione e degli obblighi di protezione), è da ritenersi a tutti gli effetti autonoma e scindibile,
e legittima pertanto la stessa a porre in discussione, nella presente sede, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per ritenere che DEle sottrazioni (di cui si è ritenuto, giustamente, responsabile il e, per lui, i suoi eredi)13, anche qualora effettuate abusando DEla fiducia in lui riposta dagli Pt_3 appellanti (che riguarda, semmai, il rapporto di mandato in essere tra gli appellanti e il defunto Part
, debba rispondere l'istituto bancario14, sia sotto il profilo DEla preposizione di fatto DE Pt_3
sia sotto il profilo, come detto, DEl'omesso adempimento agli obblighi di informazione e protezione che sarebbero stati su essa incombenti.
Per mera completezza di motivazione, a tale proposito, si rammenta che, sul fronte penale, il procedimento bergamasco in cui erano indagati i vari dipendenti DEl'istituto di credito per aver concorso nelle condotte di appropriazione indebita ascritte DE agevolandole, si è concluso Pt_3 con un decreto di archiviazione (doc. n. 115 parte appellante); il che non può che ulteriormente corroborare la circostanza che, anche sulla scorta DEle ripetutamente richiamate indagini DEla G.d.F di Bergamo, non sono state riscontrate condotte concorsuali dei dipendenti DEl'Istituto di credito, che alla luce DE rapporto consolidato che legava le parti da svariati anni, avevano sempre in buona fede ritenuto che fosse persona di assoluta fiducia degli odierni appellanti. Parte_3
Venendo ad affrontare ulteriore profilo dibattuto tra le parti, anche con riferimento all'obbligo di trasparenza (che si assume violato da parte DEla AN) (si veda il par.
5.3.5. DEl'atto di gravame, a Part pag. 69), è da escludersi – al contrario di quanto ha ritenuto, per escluderne la riferibilità al la sentenza impugnata (e sul punto, si è già detto come non esista preclusione di giudicato) – che da parte DEl'appellante vi fosse assoluta impossibilità di conoscere, anche da ultimo tramite home banking, le risultanze, ampiamente negative, DE conto corrente n. 7580: come rilevato correttamente da parte appellata, a prescindere dalla considerazione che detto sistema di accesso alle registrazioni DE conto corrente (home banking) fu in essere soltanto nella fase conclusiva DE rapporto tra le parti, protrattosi per ben tredici anni (a partire, cioè, dall'anno 2004), sta di fatto che l'ispezione giudiziale svolta ha confermato l'assunto (per il vero, non contestato efficacemente neppure da parte appellante) secondo cui le registrazioni DEle movimentazioni DE conto corrente n. 7580 erano accessibili dall'home banking degli attori soltanto previo compimento di alcune operazioni preliminari, se pur di non complicatissima esecuzione.
Ma sul conto corrente n. 7580 e sui conti titoli intestati agli appellanti si dirà anche più ampiamente oltre.
Quanto, poi, agli obblighi informativi e di protezione di cui si lamenta la ripetuta violazione a pagg.
91 e ss. DEl'atto di appello (evidenziando, in particolare, che le profilature degli appellanti avrebbero attestato “fatti non veritieri” e che pertanto l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dal compimento Part di operazioni palesemente inappropriate rispetto alla (reale) profilatura DE e DEla di lui consorte) valga osservare che, a prescindere dalle questioni sollevate da parte appellata circa la novità DEle doglianze e circa la loro indeterminatezza, al contrario di quanto prospettato da parte appellante, le Part profilature DE e DEla (di cui la consulenza tecnica d'ufficio ha, peraltro, verificato la Pt_2 sottoscrizione autentica) riportano caratteristiche non lontane dalla realtà.
In particolare, è un affermato imprenditore industriale co-fondatore, e socio al 33,3%, DEla Parte_1 società Cam Il Mondo DE Bambino s.p.a., società che ha un patrimonio netto di svariati milioni di euro e numerosissimi dipendenti. Anche la moglie è titolare, da lunghissimi anni, Parte_2 DE conto corrente n. 7622 cointestato con il marito, sul quale sono avvenute ingenti transazioni di denaro, moltissime necessarie all'effettuazione di investimenti in titoli, di cui v'è da ritenere che gli attori fossero pienamente a conoscenza e avessero sempre avuto riscontro, come DE resto dimostrano gli stessi documenti prodotti da parte appellante in primo grado.
Si veda, tra tutti, il doc. n. 68, che riporta schermata DEl'home banking al 1 dicembre 2014:
55 Come si desume chiaramente dalla suddetta schermata, gli odierni appellanti sono stati sempre nella possibilità di valutare (al di là dei posticci rendiconti presentati dal come si è detto, peraltro, Pt_3 in sole tre occasioni) l'entità DE saldo DE loro conto corrente “familiare”, l'entità degli investimenti in essere, l'esistenza DE conto n. 7580 cointestato al Pt_3
Comunque, ancora una volta, il fatto che gli attori abbiano sempre ricevuto, nel corso DE rapporto, gli estratti conto e i rendiconti degli investimenti (così potendone verificare gli esiti) e non abbiano mai sollevato obiezioni circa i prelevamenti e le operazioni che il andava compiendo con il Pt_3 loro beneplacito, appare circostanza eloquente per dimostrare che dette scelte di investimento dovevano necessariamente essere conformi agli obbiettivi che gli attori si erano prefissi.
Da tali considerazioni discende necessariamente che anche ogni doglianza sollevata da parte degli appellanti, circa l'andamento negativo di tali investimenti, appare tardiva e comunque generica, risultando, sul punto, i richiesti mezzi istruttori DE tutto esplorativi, e soprattutto, fondati sul Part presupposto che gli acquisti di detti titoli fossero avvenuti all'insaputa dei coniugi e Pt_2 come è dato chiaramente desumersi alle pagg. 45 e ss DEla perizia di parte DE dott. , Persona_12 prodotta dagli appellanti come documento n. 84.
56 Del pari inconsistente è la doglianza, sollevata da parte appellante a sostegno DEla propria domanda risarcitoria, secondo la quale il Tribunale non avrebbe deciso su una domanda tesa all'accertamento DEla violazione, da parte DEla AN, DEl'art. 21 TUF per avere “DEegato ad un extraneus, Pt_3
la prestazione dei servizi ed attività di investimento che sono attività riservata
[...] DEl'intermediario finanziario”.
In punto, a prescindere dall'eccezione di novità DEla domanda sollevata da parte appellata, è appena il caso di rilevare che, alla stregua DEle motivazioni già ampiamente esposte, deve ritenersi che non sussista alcuna prova DEl'avvenuta attribuzione al da parte DEla AN, di qualsivoglia Pt_3 incombenza istituzionalizzata o anche soltanto occasionale.
Quanto, poi, alle domande di annullabilità articolate dagli appellanti ex art. 1439 c.c. e di accertamento DEla inopponibilità a costoro degli agiti DE ai sensi DEl'art. 1711 c.c., si osserva che si tratta Pt_3 di domande fondate su deduzioni DE tutto generiche e implicanti il positivo accertamento DE fatto che gli odierni appellanti fossero stati tratti in inganno circa il ruolo di all'interno DEla AN Pt_3
e che fossero stati vittima di svariate artefatte rappresentazioni e falsificazioni da parte DE il Pt_3 quale avrebbe loro celato, anche per il tramite DEla presentazione di rendiconti falsi, la reale portata DEle sottrazioni che andava operando fraudolentemente ai loro danni, sottrazioni che essi appellanti non avrebbero avuto alcun modo di conoscere e contestare tempestivamente.
Accertamento che, di contro, è avvenuto in termini esattamente opposti nella presente sede, precludendo in radice l'accoglimento di tali domande.
Per lo stesso motivo, deve essere respinta la domanda di annullamento DEle operazioni compiute dal in quanto contrarie all'ordine pubblico, frutto di gestione surrettizia e di intermediazione Pt_3 abusiva, aggiungendo la condivisibile osservazione, effettuata da parte appellata, che le doglianze di parte appellante non meritano accoglimento laddove è evidente che non era il a porsi in veste Pt_3
Part di intermediario nei riguardi dei signori e in quanto la controparte nelle operazioni di Pt_2 investimento mobiliare era il soggetto abilitato a operare quale intermediario. Controparte_1
Venendo, ancora di seguito, ad affrontare la domanda svolta in via di appello incidentale da CP_1
, da affrontarsi in correlazione alle speculari e opposte domande di parte appellante relative al
[...] saldo passivo DE conto n. 7580 (che nel denegato caso di condanna al pagamento, chiede la condanna a manleva degli eredi e DEl'eredità rilasciata di questi, e comunque in via riconvenzionale, il Pt_3 computo degli interessi non legalmente pattuiti, usurari e anatocistici maturati su detto conto, da porsi eventualmente in compensazione), si osserva che, anche ammesso che la firma apparentemente di Part pugno di apposta per l'apertura DE predetto conto fosse apocrifa, il ha poi ampiamente Parte_1 convalidato, anche in forma scritta, la volontà di apertura e di operatività DE conto suddetto e infatti ha richiesto, su di esso, ben tre aperture di credito con firma autentica (in particolare, l'apertura di credito a valere sul conto 7580 DE 10 gennaio 2005 per l'importo di Euro 750.000,00; l'apertura di
57 credito a valere sul conto 7580 DE 30 giugno 2005 per l'importo di Euro 1 milione;
l'apertura di credito a valere sul conto 7580 DE 19 giugno 2006 per l'importo di Euro 1 milione), per una somma totale che poi il ha totalmente utilizzato, sebbene per scopi personali;
ha inoltre costituito un Pt_3 pegno (il n. 17869) a garanzia degli affidamenti a valere su detto conto.
Il documento n. 124 di parte appellante comprova addirittura che gli odierni appellanti ebbero a ricevere, dal predetto conto, un bonifico di 446.910,32 Euro. Part Neppure in discussione è che il fosse al corrente, fin dall'inizio, DEl'esistenza DE predetto conto: le affermazioni contenute negli atti DE presente giudizio al proposito sono contraddittorie, mentre pienamente denotanti la perfetta consapevolezza DEla sua esistenza sono, come già anticipato, le Part dichiarazioni rese dal nel procedimento cautelare che ha preceduto la presente causa, come DE resto è dato leggere nel provvedimento di rigetto DE 4 agosto 2017 (doc. n. 115 di parte appellante).
In definitiva, sono risultati inconsistenti tutti i profili che gli attori, ora appellanti, hanno dedotto e rappresentato al fine di ricondurre all'istituto bancario la responsabilità DEle perdite patrimoniali loro provocate dalle condotte di Parte_3
L'appello principale, nei suoi articolati motivi, svolto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza DE Tribunale di Milano impugnata e altresì i motivi di appello svolti in via subordinata, salvo quanto meglio si dirà in prosieguo per la domanda di manleva nei confronti degli eredi Pt_3
e DEl'REtà rilasciata, devono essere quindi respinti e il primo motivo di appello incidentale svolto dall'appellata deve ritenersi assorbito in ragione di quanto appresso.
Deve infatti essere accolto, per i motivi ampiamente sopra esposti, il secondo motivo di appello incidentale, laddove l'appellata chiede la condanna di parte appellante – previa affermazione di sua opponibilità – al pagamento DE saldo negativo DE conto n. 7580, oltre accessori come richiesti. Part Dell'obbligo di pagamento DEle predette somme va accolta la domanda di manleva che e Pt_2 formulano nei confronti degli eredi e DEl'REtà rilasciata, rimasti contumaci nella presente Pt_3 fase di giudizio, e nei cui confronti è passata in giudicato la correlata condanna a ristorare gli odierni appellanti DEle sottrazioni operate sul conto corrente n. 7622.
Inconsistente è la pretesa degli appellanti, svolta in via subordinata, di compensazione DEle poste passive maturate sul conto corrente n. 7580 e sul conto 10768 con gli obblighi restitutori che si assumono incombere sulla banca per interessi e commissioni non pattuite e interessi anatocistici non validamente convenuti.
Tale domanda si fonda, infatti, su un presupposto fallace (v. pagg. 30 e ss DEla già citata perizia di parte DE dott. , in particolare pag. 34 par. a), ovvero sul presupposto che non vi sia Persona_12
Part sottoscrizione autografa da parte DE e dunque accettazione DEle condizioni di detto rapporto.
Pertanto, trattasi di domanda completamente infondata.
Ogni altra questione resta assorbita, ivi comprese la richiesta risarcitoria di cui ai motivi quarto e quinto DEl'appello principale, di cui mancano i presupposti fondanti, e le richieste istruttorie tutte. 58 Le spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza, debbono essere poste a carico degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione DEl'attività difensiva effettivamente svolta nel grado, tenendo anche conto di quanto disposto dall'art. 6 DE D.M. n. 55/2014 in riferimento all'elevatissimo valore di causa.
La mancata costituzione degli eredi e DEl'REtà rilasciata, nonché le ragioni DEla decisione, Pt_3 giustificano la compensazione DEle spese tra di essi e gli appellanti anche nella presente fase di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti di legge per il raddoppio DE contributo unificato a norma DEl'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza DE Tribunale di Milano n. 2797 DE Parte_1 Parte_2
5 aprile 2023, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto in via principale e altresì in via subordinata da e Parte_1 [...]
salvo quanto in appresso, e, in accoglimento DE secondo motivo di appello Parte_2 incidentale proposto nell'interesse di accerta l'opponibilità a DE Controparte_1 Parte_1 saldo negativo DE conto corrente n. 7580, condannandolo al pagamento, a favore DEla AN, DEl'importo di € 2.081.107,87, maggiorato di interessi convenzionali dal 30 giugno 2018 e fino al saldo;
- in parziale accoglimento DEl'appello subordinato proposto da e Parte_1 Parte_2 dichiara gli eredi , , , Pt_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 CP_3
, quali eredi accettanti con beneficio d'inventario l'eredità di Persona_1 Parte_3 ed anche nella loro qualità di eredi di , deceduta, già accettante con beneficio CP_4
d'inventario la predetta eredità), nonché l'eredità rilasciata di a tenere manlevato Parte_3
e indenne DEla condanna di cui al punto che precede;
Parte_1
- condanna gli appellanti al pagamento in favore di DEle spese di entrambi i Controparte_1 gradi DE giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 35.000,00 per competenze, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, e, quanto al secondo grado, in € 22.000,00, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
- dichiara compensate le spese, anche nel presente grado di giudizio, tra gli appellanti, gli eredi e l'REtà rilasciata;
Pt_3
- dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti, in capo agli appellanti, per il raddoppio DE contributo unificato a norma DEl'art. 13 comma 1 quater DE D.P.R. n. 115/2002.
59 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio DE 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Arceri
60
Il Presidente dott. Domenico Bonaretti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Si legge nell'atto di appello: “Il conto n. 7580, mai aperto da , mai conosciuto come tale e mai oggetto di Parte_1 alcun rendiconto noto o pervenuto a . non ha mai sottoscritto il conto n. 7580 e quindi non ha mai Parte_1 Parte_1 saputo, né ovviamente sospettato, che quelle cifre – 7580 – nascondessero un contratto di conto corrente, e men che meno un contratto di cui fosse parte lui. Le sottoscrizioni apposte sul conto n. 7580 e sulla documentazione di riferimento, e prontamente disconosciute da
, sono risultate PO all'esito DEla CTU grafologica in primo grado 46, così come quelle apposte sulle Parte_1 aperture di credito e sui contratti di pegno a garanzia DE conto n. 7580 e disconosciute da ”. Parte_1 5 Si legge nell'atto di appello: “Quel numero, <<7580>>, poteva essere uno dei tanti strumenti bancari, a lui ignoti, necessari per la gestione dei suoi risparmi: un conto dormiente, magari intestato ad che sarebbe stato Parte_3 utilizzato, al più, per il transito di importi da adoperarsi come provvista per eventuali investimenti, il quale non destava alcuna particolare attenzione. Ed è normale che sia così, perché vi sono numerose tecnicalità, nell'operatività bancaria, che un cliente legittimamente ignora e di cui legittimamente non si cura di approfondire la natura, specialmente se, come , è, da un lato, digiuno di nozioni di finanza e di diritto bancario e finanziario, e, dall'altro, impegnato in Parte_1 un'attività lavorativa assorbente e se, ancora, non vi sono, agli occhi DE cliente, indici di anomalia collegati a quella tecnicalità. Per sospettare che fosse un conto corrente, e addirittura suo, avrebbe dovuto sospettare che Parte_1 Parte_3 falsificava la sua sottoscrizione. Ma se lo avesse sospettato, non sarebbe stato depauperato DEla somma Parte_1 che la stessa sentenza ha accertato. 20 6 Si richiamano numerose pronunce sul rapporto di preposizione apparente: Cass., 26 febbraio 2021, n. 5414, in De Jure;
Cass., 15 settembre 2020, n. 19111, ivi. Sulla fattispecie DE promotore apparente, v. anche Cass., 18 gennaio 2017, n. 18928, in Il Caso, che ha riconosciuto la responsabilità DEl'intermediario per il fatto DE promotore ai sensi DEl'art. 31, comma 3, TUF, < apparente, colpevolmente creata dal soggetto responsabile: cass. n. 8229/06; cass. n. 17393/09; cass. n. 21729/10 in motivazione) per aver fatto credere ai clienti DEla banca di essere stabilmente inserito sia nell'attività DEla sim che in quella DEl'istituto di credito presso la cui agenzia aveva l'ufficio>>; conformi: Cass., 7 aprile 2006, n. 8229, in One Legale;
Trib. Massa, 17 marzo 2017, n. 232, in De Jure;
Trib. Rimini, 23 agosto 2013, n. 1142, ivi). In particolare, <<è stata affermata la responsabilità indiretta DEla banca nei confronti dei terzi per il comportamento illecito DE preposto allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità DEl'incarico, l'attività DE promotore sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa (dalla sua presenza nella sede, dall'utilizzo DEla modulistica di pertinenza, dalla spendita DE nome etc.), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista DEle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione DEl'illecito rientrasse nell'ambito DEl'incarico affidato dalla mandante>> (Cass., 24 luglio 2009, n. 17393, in Mass. Gius. civ., 2009, 9, 1234). Adde App. Milano, 16 maggio 2012, in AN, borsa, tit. cred., 2014, II, pagg. 183 ss. V. Inoltre Cass., 4 marzo 2014, n. 5020, in One Legale, secondo cui < le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile o comunque avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite DEle mansioni o incombenze affidate o addirittura abbia integrato un'ipotesi di reato>>. 37 8 Secondo tale giurisprudenza, “l'art. 23 DE d.lgs. n. 58 DE 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione DElo stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione DEle obbligazioni previste dal contratto di investimento DE quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite DEl'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro”: cfr. Cass. 31 agosto 2020 n. 18122, Cass. 29 maggio 2019 n. 14671; ma anche nel medesimo senso, da ultimo, da Cass. n. 32226/2024, secondo la quale le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro. 9 “La responsabilità DE per le negative conseguenze derivate agli attori dalle condotte illecite di Controparte_1 è configurata sotto diversi profili: aver consentito al di svolgere quelle attività per conto dei Parte_3 Pt_3 clienti anche in assenza di valida procura;
aver riconosciuto al il ruolo di preposto de facto allo svolgimento Pt_3 DEl'attività DEla filiale di ME DE NT DE Credito CO (ora ) o comunque aver creato una CP_1 situazione di apparenza DEla preposizione, così da ingenerare negli attori affidamento nella regolarità di quanto svolto da per loro conto;
aver omesso di controllare la validità e correttezza DEle operazioni compiute dal Pt_3 Pt_3 anche in violazione DEla diligenza richiesta al bonus argentarius e senza avvedersi DEle evidenti anomalie DEle operazioni che avrebbero imposto all'istituto bancario di informare i clienti prima di consentirle” (pag. 13 DEla sentenza). 47 10 In conformità alla giurisprudenza citata da parte appellante per legittimare l'insorgenza in concreto DE dovere di attivarsi in adempimento DEl'obbligo in parola: Cass. 3 novembre 2023, n. 30588, ma anche le pronunce di questa Corte in data 28 aprile 2022, n. 1369 e n. 3535 DE 6 dicembre 2021, entrambe in www.dejure.it. 11 E' circostanza incontestata quella secondo la quale gli appellanti ebbero ad effettuare oltre 90 accessi ai loro rapporti tramite “home banking”. 51 13 Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dagli appellanti nella memoria di replica, testualmente deducendo: “Ma
l'eccezione ha come presupposto proprio il contrario di quanto statuito dalla sentenza appellata, che è passato in giudicato (l'accertamento DEla responsabilità esclusiva di con conseguente condanna degli eredi e DEl'eredità Pt_3 ed esclusione di un concorso degli appellanti nella causazione DE danno) e che esplica certamente la sua efficacia nei confronti DEla AN poiché, come noto, l'efficacia soggettiva DE giudicato è pacificamente circoscritta, ai sensi DEl' art. 2909 cod.civ., alle parti DE processo o comunque ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20653, in One Legale). Non v'è dubbio che l'accertamento DEla responsabilità esclusiva di e la conseguente condanna di eredi ed eredità fanno stato nei confronti DEla AN e che la sua eccezione ai Pt_3 sensi DEl'art. 1227 cod.civ. è inammissibile. La AN avrebbe infatti dovuto impugnare questo capo DEla sentenza, perché vi aveva interesse, e tale interesse traeva origine dall'impugnazione principale con cui gli odierni appellanti hanno domandato la sua condanna ai sensi degli artt. 2049 e 2055 cod.civ. per aver concorso, con alla Parte_3 causazione DE danno accertato dalla sentenza di primo grado”, per la fondamentale ragione che l'assenza di responsabilità DEla AN si fonda su presupposti in fatto e diritto totalmente differenti a quelli che hanno portato ad escludere la corresponsabilità degli appellanti in riferimento alle sottrazioni effettuate in loro danno dal Un Pt_3 conto, infatti, è affermare che gli odierni appellanti non avevano avuto modo di avvedersi DEle sottrazioni operate in loro danno tramite, soprattutto, le disposizioni di pagamento effettuate sul conto corrente n. 7580, altro è affermare che di tali sottrazioni avrebbe dovuto avvedersi la AN, con conseguente onere di rifiutare il compimento DEle singole Par operazioni e di avvertire i signori e di quanto stava avvenendo. Pt_2 14 Come DE resto ha già deciso l'impugnata sentenza.
54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado R.G. n. 1381/2023 promossa da e , rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Andrea Caloni e Daniele Maffeis DE Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza DE Duomo n. 16
APPELLANTI
contro n. R.I. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
RO AL, SE UL e VI VI DE Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Principe Amedeo n. 5
APPELLATA
E
contro
:
in persona DE curatore DOTT. Parte_3 CP_2
C.F. , con studio in (24121) Bergamo, Via Torquato Tasso 50
[...] C.F._1
- appellata contumace -
n o n c h é c o n t r o 1 C.F. CP_3 C.F._2
C.F. (deceduta, già erede accettante con beneficio d'inventario CP_4 C.F._3
l'eredità di e d'ora in poi, per essa, i suoi eredi Parte_3 CP_3 Parte_4 Per_1
e ,
[...] Parte_5 Parte_6
C.F. Parte_4 C.F._4
C.F. , Persona_1 C.F._5
C.F. , Parte_5 C.F._6
C.F. , Parte_6 C.F._7 eredi accettanti con beneficio d'inventario l'eredità di Parte_3
- appellati contumaci
OGGETTO: Responsabilità per interposizione di preposto di fatto – Appello vs. sentenza Trib. Milano,
n. 2797/2023 DE 5 aprile 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti.
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, in riforma parziale DEla sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, sezione VI civile, dott.ssa
AU SS, in data 5 aprile 2023, pubblicata in data 5 aprile 2023, n. 2797/2023, nella causa R.G.
10175/2018, notificata su istanza di in data 11 aprile 2023, così Controparte_1
g i u d i c a r e
NEL MERITO: dichiarare inammissibile e comunque respingere, perché infondata in fatto e in diritto, ogni eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito, principale o subordinata, di rito o istruttoria, comprese le eccezioni di prescrizione, formulate da n via principale, in via di appello Controparte_1 incidentale e in via di appello incidentale condizionato, e dall'eredità rilasciata di in Parte_3 persona DE curatore dott. ; Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che si è formato il giudicato sulla seguente statuizione in primo grado DE
Tribunale di Milano: <<in parziale accoglimento DEle domande degli attori e parte_1 parte_2 condanna i convenuti
[...] CP_3 CP_4 Parte_4 Parte_5
e (nei limiti DEle attività che dovessero residuare dalla liquidazione Persona_1 Parte_6 dei beni ereditari) e il dott. nella sua qualità di curatore DEl'eredità rilasciata di Controparte_2
(nei limiti DEla eredità rilasciata), al pagamento in favore degli attori DEla somma di Parte_3
€ 7.019.662,36, oltre interessi legali dalla domanda>>; condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di CP_3 Pt_3
2 , e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di Pt_3 CP_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_5
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_6
inventario di , e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott.
Parte_3 Parte_3
a corrispondere a ed a – ciascuno di essi legittimato Controparte_2 Parte_1 Parte_2
a chiedere l'adempimento DEl'intera obbligazione risarcitoria in via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod. civ. - l'importo complessivo di Euro 7.019.662,36 oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod. civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- condannare in via tra loro solidale il (nei limiti e nella qualità di Controparte_1 CP_3 coerede con beneficio di inventario di , e per essa i suoi RE (nei limiti Parte_3 CP_4
e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Parte_4
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Parte_5
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Persona_1
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
Parte_3 Parte_6
nella qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di
Parte_3 Pt_3 in persona DE curatore dott. a corrispondere a ed a
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
– ciascuno di essi legittimato a chiedere l'adempimento DEl'intera obbligazione risarcitoria in
[...] via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod. civ. - l'importo complessivo di Euro 3.446.451,20 o, in subordine, l'importo di Euro 1.198.562,19, in ogni caso oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod. civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- accertare e dichiarare, previa occorrendo pronuncia di annullamento o accertamento DEl'annullabilità
o DEl'inefficacia – ai sensi DEl'art. 1439, comma 2 cod. civ. e/o DEl'art. 1394 cod. civ. e/o DEl'art. 1711, comma 1, seconda parte cod. civ. - DE contratto di conto corrente di corrispondenza aperto presso il filiale di ME DE NT – 7580 e dei contratti di apertura di credito appoggiati Controparte_1 sul conto corrente 7580, che il signor non è cointestatario DE contratto di conto corrente di Parte_1 corrispondenza aperto presso il – filiale di ME DE NT - 7580 né DEle Controparte_1 aperture di credito presso il appoggiate sul conto corrente 7580 e che il signor Controparte_1 Pt_1 non è ad alcun titolo debitore di né di ciascuno dei coeredi di
[...] Controparte_1 Parte_3 né DEl'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. ed ordinare Parte_3 Controparte_2
a a ciascuno dei coeredi di e all'eredità rilasciata di Controparte_1 Parte_3 Pt_3 in persona DE curatore dott. di astenersi da ogni e qualsiasi pretesa nei
[...] Controparte_2
3 confronti di inerente al contratto di conto corrente 7580 o alle aperture di credito appoggiate Parte_1 sul conto corrente 7580; condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di CP_3 Pt_3
, e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
[...] CP_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_4
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_5
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1
inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Parte_6
inventario di e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott.
Parte_3 Parte_3
a corrispondere al signor l'importo di Euro 350.000,00 a titolo di danno Controparte_2 Parte_1 da illecita segnalazione alla Centrale Rischi di AN d'Italia e di danno morale e psicologico nonché alla signora l'importo di Euro 50.000,00 a titolo di danno morale e psicologico;
Parte_2
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente di corrispondenza 7580 e le aperture di credito presso il – filiale di ME DE NT - appoggiate sul conto corrente Controparte_1
7580 ed il contratto di conto corrente di corrispondenza 10768 e le aperture di credito presso il
[...]
– filiale di ME DE NT - appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti CP_1 imputabili al signor , condannare a corrispondere al signor Parte_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 770.546,75 e se DE caso compensare, a fini di estinzione totale o parziale, il credito di di Euro 770.546,75 con ogni e qualsiasi credito di Parte_1 Controparte_1 nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente 7580 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed il contratto di conto corrente 10768 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti imputabili al signor accertare e Parte_1 dichiarare che l'imputabilità è riconducibile a fatto doloso di e per lo effetto
Parte_3 condannare in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di CP_3 inventario di , e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità di coerede
Parte_3 CP_4 con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_4 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_5 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Persona_1 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_6 beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in persona DE
Parte_3 Parte_3 curatore dott. a tenere indenne ed a manlevare da ogni e qualsiasi pretesa Controparte_2 Parte_1 che sia avanzata nei confronti di da nerente al contratto di conto corrente Parte_1 Controparte_1 di corrispondenza 7580 o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed al contratto di conto corrente di corrispondenza 10768 o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768; 4 - nel denegato e non creduto caso di accoglimento DEla domanda in via di appello incidentale di
[...] avente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado di condanna DE CP_1 signor al pagamento DE complessivo importo di Euro 2.081.107,87 oltre interessi dal 30 Parte_1 giugno 2018, accertare e dichiarare che il debito – e così il detto importo - non è in alcun modo a lui riferibile e/o imputabile e condannare a corrispondere in via esclusiva l'importo – o a rivalere e tenere indenne il signor per tutto quanto dovesse essere condannato a corrispondere a tale titolo a Parte_1
- in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di coerede con Controparte_1 CP_3 beneficio di inventario di , e per essa i suoi RE (nei limiti e nella qualità
Parte_3 CP_4 di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_4
coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_5
coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Persona_1
coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_6
coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in
Parte_3 Parte_3 persona DE curatore dott. . Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: in via principale, disporre il rinnovo parziale, con altro ausiliario DE Giudice, DEla consulenza tecnica d'ufficio grafologica depositata in data 17 giugno 2022 dalla CTU, dott.ssa , Persona_2 limitatamente alle sottoscrizioni disconosciute da e e ritenute autentiche Parte_1 Parte_2 dal consulente tecnico d'ufficio per tutti i motivi sopra richiamati, e come indicati nelle osservazioni DEla dott.ssa in data 21 maggio 2022 di cui all'allegato 3 alla relazione definitiva DEla Persona_3 dott.ssa e nelle osservazioni DEla dott.ssa contenute nelle Persona_2 Persona_3 perizie di cui ai ns. docc. 73, 74, 75, 101 ed allegati;
in subordine, disporre un supplemento di perizia grafologica demandando alla CTU, dott.ssa
[...]
(i) la perizia dei documenti mancanti, e così: la Concessione/Variazione di Affidamento Persona_2 DE 26/01/2012; l'Ordine di Compravendita titoli DE 03/10/2012 ore 16,40 e relativa Conferma d'Ordine; modulo Raccomandazione in data 03/10/2012, oltre a Giroconto conversione warrant DE 4/06/2013 e
(ii) l'integrazione DEla sua relazione, con la precisa indicazione DEl'elenco e DEla numerazione DEle scritture in verifica e l'allegazione DEla copia di ciascuna DEle scritture in verifica;
disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile finanziaria sul seguente quesito
<<esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
- Determini l'ammontare DEle somme transitate dal conto corrente di corrispondenza n. 7622 intestato ai coniugi ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768 accesi presso la filiale di CP_5
ME DE NT di . CP_1
- Esamini i saldi dei conti correnti 7622, 7580 e 10768 evidenziando, in caso di saldi negativi, affidamenti e sconfini nonché esamini, in presenza di sconfini, la corrispondenza inviata dalla AN al/ai correntisti relativa alla fattispecie.
5 - Verifichi, ove si presenti, la corrispondenza dei movimenti in uscita dai conti 7622, 7580 e 10768 con i movimenti in entrata sui conti 5819 e 5099 intestati a determinandone: l'importo Parte_3 complessivo nel periodo in esame;
il raffronto fra la causale in uscita dai conti 7622, 7580, 10768 con l'utilizzo effettivo di tali fondi in entrata sui conti 5819 e 5099.
- Determini il valore DEle uscite di denaro dal conto corrente di corrispondenza n. 7580 e dal conto corrente di corrispondenza n. 10768 suddividendole in: interessi passivi e spese di tenuta conto;
uscite con assegni suddivise per singolo beneficiario esaminando i singoli assegni prodotti dalla banca specificando, ove possibile, chi fosse il sottoscrittore di tali assegni;
uscite con bonifici per singolo beneficiario;
uscite in contanti;
altre categorie di uscite specificando quante e quali.
- Esamini, in merito al conto corrente di corrispondenza n. 7580, la movimentazione in contanti ai sensi DEle normative sui limiti di utilizzo DE contatto pro tempore vigenti nonché in relazione alle normative in tema di antiriciclaggio pro tempore vigenti.
- Descriva, grazie a tutti gli elementi ed evidenze raccolte, l'operatività sui conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768 determinando se si possa individuare in essa uno schema di gestione DE risparmio di più soggetti ad opera di Parte_3
- Quanto ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768: determini l'ammontare di interessi e spese addebitati avendo cura di isolare la eventuale componente anatocistica di tali importi;
ridetermini per il medesimo periodo gli interessi passivi applicando in luogo dei tassi applicati il tasso
BOT ai sensi DEl'Art. 117 TUB comma 4 senza operare alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi ed utilizzando in luogo DEla data valuta la c.d. data operazione;
determini l'eventuale differenziale a favore/a debito DE correntista;
ridetermini il saldo dei conti alla data DEla consulenza tecnica di ufficio.
Quanto ai dossier titoli n. 4023/13287 e n. 4023/417408 appoggiati e collegati al conto corrente di corrispondenza n. 7622 intestati, rispettivamente, a e isoli le operazioni Parte_1 Parte_2 di investimento che hanno generato perdite definitive od in formazione ove i titoli siano ancora in portafoglio;
determini l'importo DE capitale inizialmente investito nelle operazioni di cui al punto sub a;
determini l'importo DEle perdite subite od in fase di formazione relative alle operazioni di investimento di cui al punto sub a;
6 determini le eventuali perdite rappresentate dalle successive riprese di valore dei titoli ceduti di cui al punto sub a. determinate alla data DEla consulenza tecnica intese quale differenza fra il valore di cessione dei titoli ed il valore alla data DEla CTU dei medesimi;
- esamini gli estratti degli ultimi 10 anni dei conti correnti intestati ad e ai signori Parte_3
, Persona_1 Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_6 [...]
suor CP_4 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_7 CP_8
nonché dei conti nn. 7622, 7580 e CP_9 Controparte_10 CP_11 Parte_12
10768, descriva quali sono state le movimentazioni di denaro avvenute tra tali conti correnti, attraverso movimentazione sia diretta che triangolata fra i vari conti, e verifichi se tali movimentazioni siano riconducibili a uno schema di gestione unitario estraneo alla gestione patrimoniale individuale DE singolo cliente>>;
- disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla condizione psicologica di ciascuno degli appellanti sul seguente quesito: <esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
>;
- ammettere, con ogni più ampia riserva di integrare le istanze istruttorie, i seguenti capitoli di prova per testi: 14)
7 26) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 9 9 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 27) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 10 Parte_3 10 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_7 31) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 11 11 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). Parte_11 32) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 12 12 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). Controparte_7 33) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 13 13 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 34) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 14 14 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10 35) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 15 15 Teste: residente in [...]. CP_8 36) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 16 16 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. Parte_8 40)
[...] 17 Teste: , residente in [...], 24060 Telgate (BG). Parte_13
41)
42)
43)
44)
45)
49) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 23.
50) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 24.
51) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 25.
8 52) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 26.
53) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 27.
54) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 28.
18 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
19 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
20 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
21 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
22 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
23 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
24 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
25 Teste: residente in [...]; residente in [...].
26 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
27 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG).
28 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_7 55) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 30 30 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 57) e la teste diventò cliente DE Credito CO su consiglio di che le suggerì di aprire un Parte_3 conto iale di ME DE NT dove le disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 31 Contropa 31 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). 58) e la teste diventò cliente DE Credito CO su consiglio di che le suggerì di aprire un Parte_3 conto liale di ME DE NT dove le disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 32 32 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). Parte_11 64) e dopo la morte di il teste si recò presso la filiale di ME DE NT di in Parte_3 CP_1 data 1° febbraio 2017 e venne informato dal dipendente DEla banca che dal mese di aprile 2007 al mese di Persona_4 gennaio 2017 numerose operazioni a lui ignote erano state poste in essere sul conto 10280 e che tale conto registrava rilevanti perdit Controparte_ 33 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). 65) o la morte di la teste si recò presso la filiale di ME DE NT di in Parte_3 CP_1 data 1° febbraio 2017 e seppe dal dipendente DEla banca che dal mese di aprile 2007 al mese di gennaio 2017 Persona_4 numer ioni a lei ignote erano state poste in essere sul conto 10285 e che tale conto registrava rilevanti perdite>> 34 34 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11 66) e dopo la morte di nel mese di febbraio 2017, la teste si recò presso la filiale di ME DE Parte_3 NT di e scoprì che tra il gennaio 2004 e il 27 gennaio 2017 le aveva prospettato uno stato CP_1 Parte_3 non ve onti intestati a lei e a > 35 Controparte_12Contropa 35 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR).
67) < nel mese di febbraio 2017, a seguito DE suicidio di la teste si recò presso la filiale di ME Parte_3 DE NT di e scoprì che tra il gennaio 2004 e il 27 gennaio 2017 le aveva prospettato uno stato CP_1 Parte_3 non ve estati a lei e a > 36 Controparte_12 36 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). Parte_11 68) e dopo la morte di la teste prese contatti con la filiale di ME DE NT di Parte_3 CP_1 Con e scoprì che le aveva prospettato uno stato non veritiero DE suo patrimonio depositato presso , filiale di Parte_3 ME DE NT tramite rendiconti redatti in calce ad estratti conto corrispondenti ai moDEli DE Credito CO, oggi
>> 37 CP_1 37 Teste: residente in [...]. . CP_8
9 69) dallo stesso teste sulla base di consigli di investimento a lui forniti da > 38 Parte_3 38 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . Persona_5 70) nel mese di gennaio 2017 aveva scoperto che dal suo conto corrente gestito da Controparte_6 Pt_3 erano stati sottratti circa Euro 600.000,00 e che per tale ragione aveva richiesto chiarimenti allo stesso
[...] Parte_3 e al direttore DEla filiale dott. > 39 Persona_8 39 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 71) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 40 Testimon 40 Teste: residente in [...]. . 72) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 41 Testimone 41 Teste: residente in [...]. . 74) <
. 78) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> Parte_3 44 44 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 nove lli IO (BG); residente in [...] li IO (BG). Testimone_10
. 79) <
, domiciliata c/o filiale di ME DE NT, P.zza Camozzi 10, 24064 ME DE Testimone_14 Controparte_1 NT (BG); , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Con 80) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 46 46 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_10 Carlo C 0 EL IO (BG); residente in [...] nove li IO (BG); Testimone_13
residente in [...]; , domiciliata c/o Persona_4 Testimone_14 CP_1 [...]
filiale di ME DE NT, p.zza Camozzi 10, 24064 ME DE NT (BG); , domiciliato c/o CP_1 Persona_8 sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Controparte_1 in data 27 gennaio 2017 alle ore 12,00 – in contemporanea con il suicidio di Controparte_6 Pt_3
– si era recata ad un appuntamento, presso la filiale di ME DE NT, che il direttore DEla filiale
[...] Persona_8 le aveva fissato insieme a lui e ad perché la teste aveva lamentato la perdita di circa Euro 600.000,00 dovuta Parte_3 all'operatività di sul suo conto corrente aperto presso la filiale medesima>> 47 Parte_3 47 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). .
10 83) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 48 Parte_3 48 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 84) DE Credito CO (oggi ) e che in quelle occasioni fu accompagnato da >> 49 CP_1 Parte_3 49 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 85) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 50 50 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 89) <
ordinare a i sensi DEl'art. 1713, comma 1 cod.civ. e DEl'art. 263 cod. proc. civ. Controparte_1 di rendere il conto DE suo operato nella gestione DE rapporto bancario e dei rapporti di intermediazione finanziaria con i signori e Parte_1 Parte_2 ordinare a l'esibizione dei seguenti documenti (che non contemplano Controparte_1 quelli richiesti e prodotti dalla banca con copie leggibili):
11 - copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 71 a 78 comprese, 80, 82, 83,
88, 89, 91, 93, 94, 100, 102, 108, 110, 111, 113, 115, 117 DE file in .pdf denominato <>, si tratta di copie di assegni emessi in data successiva al settembre 2008 e sino all'anno 2016, negoziati dalla banca stessa;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 1 a 20 comprese, 24, da 26 a
34 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 75, 77 a 79 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 82, 83, 86, 90, 91 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 93, 95 e 103 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2010 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 112 a 133, 138,
139 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2011- 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo DE file in .pdf denominato <
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine 4, 5 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2015-2016), da 7 a 12 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2013), da 30 a 32 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2013 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 36, 39 (si tratta di assegno emesso nel corso DEl'anno 2014 e negoziato dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 42, 43, 45, 46, da 49 a 53 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2014 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o
AN popolare di Bergamo), da 59 a 70 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2014 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 80, 81, 85, 87, 88 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo)DE file in .pdf denominato <
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 3 a 9 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 10 a 16 comprese
(si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora
Credito CO o AN popolare di Bergamo) e da 18 a 20 comprese (si tratta di assegni
12 emessi nel corso DEl'anno 2016 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo) DE file in .pdf denominato <
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 23 a 25 comprese DE file in
.pdf denominato <
2012).
Quanto ai documenti relativi a operazioni in entrata sul conto 7580:
i) copia di ordini e contabili relative ai seguenti versamenti in contanti:
17) versamento in data 9 ottobre 2012 pari a Euro 9.755,00.
Quanto ai documenti relativi a operazioni in uscita dal conto 7580:
ii) copie dei seguenti assegni o assegni circolari, con i relativi ordini e le relative contabili:
59) assegno in data 2 aprile 2008 (valuta: 1° aprile 2008) pari a Euro 1.442,50;
71) emissione assegni circolari in data 12 dicembre 2008 (valuta: 12 dicembre 2008) pari a Euro
65.625,00;
72) assegno in data 16 dicembre 2008 (valuta: 15 dicembre 2008) pari a Euro 5.000,00;
73) assegno in data 17 marzo 2009 (valuta: 17 marzo 2009) pari a Euro 100.000,00;
74) assegno in data 27 marzo 2009 (valuta: 27 marzo 2009) pari a Euro 3.000,00;
iii) Copia di ordini e contabili relativi ai seguenti bonifici:
15) bonifico in data 16 gennaio 2013 (valuta: 16 gennaio 2013) pari a Euro 10.000,00 in favore di
Parte_3
22) bonifico in data 3 dicembre 2013 (valuta: 3 dicembre 2013) pari a Euro 190.000,00 <
28) bonifico in data 17 luglio 2014 (valuta: 15 luglio 2014) pari a Euro 5.879,52 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
30) bonifico in data 31 ottobre 2014 (valuta: 29 ottobre 2014) pari a Euro 5.666,59 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
37) bonifico in data 28 gennaio 2016 (valuta: 28 gennaio 2016) pari a Euro 5.448,88 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione DE fax in data 5 Controparte_1 gennaio 2017 all'apparenza recante la sottoscrizione di , dalla stessa Testimone_10 disconosciuta, con cui si ordinava di eseguire un bonifico DEl'importo di Euro 25.000,00 in favore di dal conto corrente 3724 intestato ad e , di Parte_3 Testimone_12 Testimone_10 cui ha rifiutato di dare copia ad e;
Controparte_1 Testimone_12 Testimone_10
13 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione DEl'organigramma Controparte_1 aziendale degli ultimi dieci anni DEla filiale DE Credito CO, oggi di Controparte_1
ME DE NT (Bergamo); ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a 'esibizione degli estratti DE conto Controparte_1 corrente n. 10090 intestato ad aperto presso la filiale di ME DE NT di Parte_3 dal 30.9.2016 al 30.9.2017; Controparte_1 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione dei contratti di Controparte_1 apertura di credito n. 12637 in data 7 gennaio 2015 intestato a n. 12814 in data Persona_1
7 agosto 2015 intestato a e n. 12815 in data 7 agosto 2015 intestato a Parte_7 Parte_6
e DE contratto di finanziamento in data 11 agosto 2016 tra e
[...] Controparte_1 Parte_6
e di tutti gli estratti conto degli ultimi dieci anni (a decorrere dall'anno 2008, posto che la
[...] domanda di esibizione è stata formulata dagli appellanti al momento DEl'introduzione DE giudizio e, dunque, nel 2018) relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di ME DE NT di
Banco BPM S.p.A. intestati ai signori , Persona_1 Parte_7 Parte_6 [...]
suor Parte_8 Controparte_6 CP_4 Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
Pt_12 ordinare, a seguito DEl'esibizione in data 13 maggio 2020 da parte di Controparte_1 personalmente ai singoli intestatari quali terzi, ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di tutti gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di
ME DE NT di Banco intestati ai signori , CP_1 Parte_14 Pt_15 Pt_16
,
[...] CP_3 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, ,
[...] Parte_21 Parte_22 Testimone_9 Testimone_17 Parte_23
Parte_5 Parte_4 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a 'esibizione degli estratti DE conto Controparte_1 corrente 7580 acceso presso Filiale di ME DE NT, relativi all'anno Controparte_1
2005 e di ogni altro eventuale conto corrente intestato o cointestato ad aperto Parte_3 presso la filiale di ME DE NT di Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso DEle spese forfetarie nella misura DE 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA
e CPA.
Milano, 8 maggio 2025”.
Per Controparte_1
14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
In via subordinata:
- per il solo, denegato, caso di accoglimento DEl'appello avversario accertare e dichiarare che i signori CP_3 CP_4 Parte_4 Parte_5 Persona_1
nella sua qualità di curatore DEl'eredità di Parte_6 Controparte_2 Pt_3
per le relative quote di responsabilità sono obbligati a tenere completamente indenne e
[...] manlevata la convenuta, da qualsiasi pregiudizio, condannando gli stessi al pagamento diretto DEl'attore, ovvero, in subordine, alla rifusione in favore DEla AN DEle somme che la stessa dovesse pagare all'attrice;
In via di appello incidentale condizionato:
- per il solo (denegato) caso di accoglimento di uno dei motivi di appello principale proposti da controparte dichiarare la prescrizione DEle pretese avversarie nei limiti e per le ragioni dedotte nel presente atto;
In via di appello incidentale:
- riformare la sentenza n. 2797/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2023 limitatamente al capo in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla AN per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto accertare e dichiarare il credito DEla AN nei confronti DE signor Pt_1 derivante dallo scoperto DE conto corrente n. 7580 nella misura di Euro 2.081.107,87, o in
[...] quell'altra misura, superiore o inferiore, che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto, condannare il signor al pagamento DE predetto importo;
Parte_1
- riformare la sentenza n. 2797/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2023 limitatamente al capo in cui è stata accertata la non riferibilità a DEle firme ritenute PO dalla CTU e, per Parte_1
l'effetto, accertare l'autografia DEle stesse;
In via istruttoria:
- si chiede disporsi la verificazione ai sensi DEl'art. 216 c.p.c. DEle sottoscrizioni disconosciute ex adverso e, a tal fine, si chiede la rinnovazione DEla consulenza tecnica d'ufficio grafologica con saggio grafico indicando, come scritture di comparazione, oltre ai documenti di identità dei Part signori e la procura alle liti rilasciata ai fini DE presente giudizio e quella rilasciata Pt_2
Part dal signor ai fini DE procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., nonché le lettere di contestazione inviate nella fase pregiudiziale (i) i documenti esaminati dalla consulente tecnica di parte attrice non disconosciuti, quali il contratto di concessione/variazione di apertura di credito DE 10 gennaio 2005 con allegati, il contratto di concessione/variazione di apertura di credito DE 30 giugno 2005 con allegati, il contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari DE 10 agosto 2005 con allegati, il contratto denominato “servizio 15 di negoziazione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” DE 10agosto 2005 con allegati, la profilatura Mifid DE 9 settembre 2005, il contratto di consulenza DE 18 luglio 2008, il contratto di pegno DE 28 agosto 2008 con allegati, il contratto di negoziazione ricezione e trasmissione ordini DE 31 gennaio 2005 con allegati, la profilatura Mifid DEla signora DE 31 gennaio Pt_2
2005, il contratto di negoziazione DE 12 agosto 2008 con allegati, nonché gli ordini prodotti sub ns. doc. 17 e 18 non disconosciuti e tutti i documenti prodotti in giudizio recanti firme degli odierni attori non disconosciute (ii) i documenti esaminati dalla dottoressa ai fini DEla Per_9 consulenza di parte resa alla AN che qui si producono sub ns. doc. 12, (iii) tutti gli atti depositati presso la camera di commercio e/o tutti gli atti notarili a firma o Parte_1 [...]
che verranno meglio individuati in sede di operazioni peritali e di cui si chiede, Parte_2 in questa sede, l'acquisizione, (iv) i verbali DEla società CAM – Il Mondo DE Bambino recanti sottoscrizioni DE signor , di cui si chiede l'acquisizione; Parte_1
- Senza accettare alcuna inversione DEl'onere DEla prova, l'esponente chiede, in ogni caso,
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
- Cap. 1: “VERO CHE dal 19 novembre 2014 è stato attivato il servizio di Home Banking sul conto Part 7622 intestato ai signori e;
Pt_2
- Cap. 2: “VERO CHE nel periodo intercorrente tra il novembre 2014 e il maggio 2017 sono stati effettuati gli accessi presso il servizio di home banking capitolati nel ns. doc. 6 che si rammostra al teste”;
- Cap. 3: “VERO CHE gli estratti conto relativi al conto 7622 e i rendiconti relativi ai dossier titoli n.ri 13287 e 417408 prodotti sub ns. docc. 3, 4 e 5 sono sempre stati inviati presso la casa dei Part signori e in Telgate, via Verdi n. 24/A”; Pt_2
- Cap. 4: “VERO CHE nel periodo di cui ai fatti di causa il signor era estraneo Parte_3 all'organico DEla AN”;
- Cap. 5: “VERO CHE nel periodo di cui ai fatti di causa presso la filiale di ME DE NT non esisteva alcun ufficio in uso al signor;
Parte_3
- Cap. 6: “VERO CHE nel periodo di cui ai fatti di causa era inibito l'accesso al signor Pt_3 presso i locali DEla filiale di ME DE NT negli orari di chiusura al pubblico”;
- Cap. 7: “VERO CHE la signora era solita accedere presso i locali DEla Parte_2 filiale con cadenza settimanale;
- Cap. 8: “VERO CHE nell'ambito degli accessi di cui al capitolo che precede la signora
[...] ha sempre operato sui rapporti 7622, 13287 e 417408 senza mai comunicare agli Parte_2 addetti allo sportello alcuna anomalia in relazione all'operatività sui predetti rapporti”;
- Cap. 9: “VERO CHE i documenti prodotti sub doc. 12-14 avv. recanti i pretesi rendiconti falsi che sarebbero stati asseritamente consegnati dal signor agli attori, erano Parte_3 documenti ignoti alla AN e al suo personale”; 16 - Cap. 10: “VERO CHE sino al 6 settembre 2016 la schermata 'Sintesi patrimonio' DE sistema di home banking in uso presso la AN recava per ogni cliente i soli saldi attivi di conto”; Cap.
11: “VERO CHE in data 6 settembre 2016 è stata modificata la struttura DE sito di home banking in uso presso la AN facendo comparire, per ogni cliente, sulla schermata “Sintesi patrimonio” anche i saldi passivi dei conti”;
- Cap. 12: “VERO CHE, anche prima DE 6 settembre 2016, sul sistema di home banking in uso presso la AN era possibile vedere la specifica dei singoli rapporti – e, dunque, anche i saldi passivi degli stessi – accedendo alla pagina di dettaglio DE rapporto.
- Si indicano a testi:
- ➢ sui capitoli 1 e 2 il signor c/o in Milano, piazza Testimone_18 Controparte_1
Meda n. 4;
- ➢ sul capitolo 3 il signor presso , in Milano, piazza Meda n. 4; Testimone_19 CP_1
- ➢ sui capitoli da 4 a 9 i signori: nata a [...] il [...], Controparte_15
residente a [...], nato a [...] il [...], Persona_8
residente a [...], IO RT nata a [...] il [...],
residente a [...], nata a [...] il [...], CP_16
residente a [...], nato a [...] il Persona_4
28/10/1982, residente a [...];
- ➢ sui capitoli da 10 a 12 il signor c/o in Milano, Testimone_18 Controparte_1 piazza Meda n. 4;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si ammettersi la prova contraria diretta sui capitoli n. 1, 29, 30, 37, 38, 86, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116,
117, 123 con i seguenti testi: nata a [...] il [...], residente Controparte_15
a Passirano (BS), via XX settembre 15, nato a [...] il [...], residente Persona_8
a Villa d'Almè (BG), via San Rocco 3, IO RT nata a [...] il [...], residente a Capriolo (BS), via Paratico 100, nata a [...] il [...], residente a [...]
NO (BG), via Manzoni 212, nato a [...] il [...], residente Persona_4
a EL IO (BG), via Don Moraschi 22
- Con vittoria di spese ed onorari DE presente giudizio nonché DE giudizio di primo grado”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado.
17 e la consorte hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2
Cont (d'ora in avanti per brevità, ” o “ ”), già , Controparte_1 CP_17 Controparte_18 esponendo:
- che avevano conosciuto, nel corso di un viaggio di gruppo in Zimbabwe, nel 1996, il signor Pt_3
Cont
che era stato dipendente, fino a tutto il 1989, DE , poi , filiale
[...] Controparte_18 di ME DE NT, nella qualità apicale di vice-direttore;
- che il nonostante la cessazione DE rapporto con la AN, aveva continuato, a detta degli attori, Pt_3 ad operare all'interno DEla suddetta filiale con il beneplacito DE personale tutto ivi impiegato, svolgendovi, in qualità di preposto “di fatto”, l'attività di promotore finanziario DEla AN. Accadeva infatti ordinariamente che il fosse ammesso a prelevare, compilare e far sottoscrivere ai clienti Pt_3 DEla AN modulistica varia, che addirittura recapitava a volte al domicilio dei clienti stessi1, ed inoltre, accadeva con regolarità settimanale2 che il accedesse ai locali DEla AN per impartire oralmente Pt_3 1 Si legge nell'atto di appello: “Come confermato dalla dipendente DEla banca, signora nel corso CP_16 DEl'udienza in data 3 febbraio 2020 in primo grado (ns. doc. 122). Dalle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti e da alcuni dipendenti DEla stessa banca, tra cui lo stesso direttore DEla filiale e le Persona_8 impiegate RT IO e è emerso che ad è stato consentito di portare la CP_16 Parte_3 documentazione DEla banca fuori dai locali DEla filiale per raccogliere le sottoscrizioni dei clienti (Verbale di altre sommarie informazioni, Allegato 5, redatto in data 18.1.2018 nei cfr. di e Allegato 6, redatto il Persona_8 23.1.2018 nei cfr. di IO RT, ns. doc. 102 in primo grado). In particolare, , con riferimento al Persona_8 contratto di finanziamento sottoposto alla sottoscrizione di fuori dai locali DEla banca, nel verbale di Parte_6 sommarie informazioni, redatto in data 18 gennaio 2018, alla domanda < la filiale di ME DE NT oppure in altri luoghi?>>, ha risposto: < quanto riferitomi dalla sig.ra , è stato lasciato nelle mani di che si trovava in Svizzera, CP_16 Parte_6 io ritengo che gli altri documenti siano stati firmati in banca. Non ne ho la certezza, ma di norma tutte le operazioni vengono effettuate in banca in presenza DE cliente. È possibile, tuttavia, che in qualche caso ci si trovi di fronte alla difficoltà di far venire il cliente in filiale. In tal caso un nostro dipendente si reca presso lo stesso per la firma dei documenti>>. La signora RT IO, dipendente DEla banca, nel verbale di sommarie informazioni, redatto in data 23 gennaio 2018, ha affermato: < , e Parte_7 Persona_1 Parte_6 al momento DEla firma dei contratti che mi avete esibito. , che era già DEegato ad operare sui conti Parte_3 da estinguere di e di , mi ha eccepito DEle problematiche consistenti nel fatto che tali Parte_7 Parte_6 clienti abitavano lontano, quindi ho preparato i contratti e li ho lasciati nelle sue mani. Ha provveduto lui a farli firmare ai contraenti e, successivamente, a riportarmeli. Rappresento che non era prassi comune far firmare i documenti in assenza DE contraente né se richiesto da né se richiesto da altri. (…) Per quanto riguarda i contratti Parte_3 in argomento, invece, per una serie di ragioni mi sono fidata di affinché provvedesse lui a far firmare Parte_3 i contratti ai contraenti>>. Nel verbale di sommarie informazioni redatto il 23 gennaio 2018, alla domanda < contratti che le abbiamo mostrato riconosce come sua la sigla apposta nel quale visto per l'autenticità DEla firma?>>, RT IO ha dichiarato: <>”. 2 Il tutto sarebbe stato ammesso anche dal direttore DEla banca, come esposto in atto di appello: “Lo stesso direttore DEl'allora filiale di ME DE NT, , escusso all'udienza in data 3 febbraio 2020 in primo grado Persona_8 (cfr. ns. doc. 122), alla domanda se, < Parte_3 operava allo sportello oppure interagiva con il “gestore privati”, ovvero con il dipendente DEla banca che si occupava dei privati e, tra le altre cose, si occupava DEl'investimento in titoli>> ha dichiarato: < che il sig. assava allo sportello DEla filiale o dall'addetto titoli>> e la dipendente RT IO ha confermato: Pt_3
<>. Il dipendente alla Persona_4 domanda se < era solito recarsi in direzione, alle casse e dal Parte_3 personale degli investimenti DEla filiale di ME DE NT DE Credito CO al fine di predisporre i documenti relativi ad operazioni dei clienti DEla filiale>>, ha dichiarato: < di occasioni>>. Lo stesso ha affermato che gli era < Persona_4 Parte_3 riferimento di alcuni clienti DE portafoglio DEla banca, che gestiva una mia precedente collega alla quale ero subentrato 18 disposizioni di investimento e di disinvestimento, secondo le indicazioni ricevute dai clienti DEla stessa, che solo successivamente si recavano presso l'istituto per sottoscrivere i relativi ordini, senza rendersi conto che, in realtà, l'operazione era già stata eseguita3;
- che in tale contesto, avendo acquisito la fiducia dei coniugi il provvedeva, sempre CP_5 Pt_3 con le ridette modalità, ad effettuare in nome e per conto dei citati coniugi numerose operazioni di investimento e disinvestimento, gestendo, in particolare, i fondi esistenti sul conto corrente n. 7622, che rappresentava, a detta degli attori, il conto corrente “di famiglia”, utilizzando, come conto di transito, altro Part conto corrente cointestato con il il n. 7580, ed ulteriore conto titoli (n. 10768), chiuso nel 2012, secondo quanto descritto nell'atto di appello: “Come illustrato nella citazione in primo grado, alle pagine
37, paragrafo 5.3, 38, paragrafo 5 e 41, paragrafo 6, una parte DEl'importo di Euro 7.019.662,36 – che
è pari ad Euro 1.000.000,00 - è stata trasferita anche attraverso l'utilizzo DE conto n. 10768, altro conto personale di su cui far confluire gli importi rivenienti dalle operazioni di investimento Parte_3
o disinvestimento operate sul conto n. 7622. In particolare, l'importo complessivo trasferito dal conto n.
7622 al conto n. 7580 è pari ad Euro 6.000.139,36 – come illustrato alla pagina 11 e nella tabella a pagina 29 DEla perizia di cui al ns. doc. 84 in primo grado -, cui vanno aggiunti l'importo di Per_10
Euro 1.000.000,00 trasferito dal conto n. 10768 al conto n. 7580 in data 3 aprile 2009 e l'importo di Euro
19.523,00 illecitamente prelevato in data 25 giugno 2010 da con ordine di emissione di Parte_3 due assegni con sottoscrizione apocrifa di dal conto n. 7622 (doc. 27 esaminato dalla CTU Parte_1 grafologica), ma non trasferito sul conto n. 7580. Cfr. ns. doc. 84 in primo grado, pagg. 29-30. Come abbiamo dedotto sin dalla citazione, pagina 37, anche il conto n. 10768 era un conto personale di Pt_3 su cui far confluire gli importi rivenienti dalle operazioni di investimento o disinvestimento
[...] operate sul conto n. 7622. Il conto n. 10768 è stato chiuso nel 2012 con la vendita in data 15 gennaio
2012 di strumenti finanziari, concessi in garanzia, di proprietà di . Anche la banca ha dedotto Parte_1
in un paio di occasioni>>. , qualificatasi < Testimone_20 ME DE NT>>, ha affermato: < i recava in cassa e presso l'ufficio titoli DEla filiale, non so Pt_3 come operasse, so che dava consigli su cosa dovessero fare i clienti>>”. 3 Si legge nell'atto di appello: “E' stato ampiamente confermato, dagli stessi dipendenti DEla banca, che il modus operandi di era quello di impartire personalmente ordini verbali di investimento che i dipendenti Parte_3 eseguivano, senza il previo ordine scritto DE cliente, che veniva rilasciato successivamente, quando i dipendenti, sebbene perfettamente consapevoli che l'investimento era già stato compiuto e che quindi la sottoscrizione di un ordine non rappresentava più il conferimento di un ordine, tuttavia raccoglievano ugualmente la sottoscrizione dei clienti, che si recavano all'uopo in filiale (ciò che risulta confermato all'udienza in data 3 febbraio 2020 in primo grado dai dipendenti e RT IO, nonché dagli ex clienti, come che Persona_4 CP_8 CP_9 Testimone_10
<> quando l'operazione era già stata eseguita, cfr. ns. doc. 122). L'impiegata DEla banca, RT IO, escussa dal Tribunale in data 3 febbraio 2020 in primo grado ha dichiarato che < a mano dal sig. ma venivano stampati direttamente nel momento in cui inserivo l'ordine; il cliente non era Pt_3 presente, veniva successivamente a firmare. L'ordine mi veniva dato dal sig. a volte verbalmente, a volte scritto Pt_3 su un foglio bianco. Quando il cliente veniva a firmare l'ordine era già stato eseguito. Non so se il cliente fosse o meno consapevole che l'ordine era già eseguito>>. Con specifico riguardo alla signora il dipendente DEla Parte_2 filiale escusso in data 3 febbraio 2020, ha affermato che < n.d.r.] Persona_4 Pt_3 mi aveva fatto predisporre un'operazione di acquisto titoli, uno zero coupon, a nome degli attori. In seguito passò la signora a firmare l'operazione d'acquisto che era già stata eseguita>>”. Parte_2 19 che <<il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori>> (comp. cost. banca in primo grado, pag. 7)”. Part Con riferimento in particolare al conto corrente n. 7580, il assumeva di non averlo mai aperto, di averne ignorato l'esistenza, e di non avere mai autorizzato alcuna DEle operazioni avvenute tramite lo stesso4. Contestualmente, egli adduceva la sua inconsapevolezza circa (non già l'esistenza, bensì)
l'operatività DE suddetto conto, che reputava esser stato semplicemente un conto “dormiente”5, la cui esistenza, a tutto voler concedere, si giustificava in base alla “tecnicalità” DEle operazioni bancarie che il portava a compimento godendo DEla sua fiducia. In ogni caso, egli ignorava che tale conto fosse Pt_3 cointestato al e che gli estratti conto cartacei relativi ad esso fossero stati dirottati dal al Pt_3 Pt_3
Part proprio domicilio. Unici estratti conto che pervenivano al domicilio dei coniugi e erano, nella Pt_2 prospettazione attorea, egli estratti DE conto corrente n. 7622, dai quali, tuttavia, non era assolutamente possibile risalire all'operatività DE conto 7580. In più, come gli attori avevano offerto di provare, “quando pervenivano gli estratti cartacei DE conto n. 7622 dal Credito CO presso la residenza dei signori e gli stessi estratti conto non erano immediatamente aperti e consultati Parte_1 Parte_2 dagli appellanti, poiché la consultazione avveniva periodicamente alla compresenza fisica di Pt_3
il quale, con vera malizia e artificio, illustrava personalmente a e
[...] Parte_1 Parte_2 singole voci ma ometteva di evidenziare e chiarire l'esistenza, la vera natura e il vero contenuto
[...] di singole operazioni tra cui quelle riferite al conto n. 7580” (pag. 28 atto di appello). Part I coniugi e sostenevano altresì di aver ignorato, fino alla data DE suicidio DE (27 Pt_2 Pt_3 gennaio 2017), l'esistenza DE conto n. 10768, di cui si è già detto, anch'esso cointestato a e Parte_1 ad e anch'esso con domiciliazione presso la residenza di affermavano Parte_3 Parte_3 che l'apertura di tale conto, e le successive operazioni e integrazioni, recavano sottoscrizioni PO di
, da lui disconosciute. Parte_1
Rassegnavano pertanto le conclusioni riportate nella sentenza impugnata, e precisamente:
“NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile e comunque respingere, perché infondata in fatto e in diritto, ogni eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito, di rito o istruttoria, comprese le eccezioni di prescrizione, formulate da e dall'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. ; Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE:
- condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
[...] Parte_3 CP_4 nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_4 coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_5 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1 inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di
Parte_3 Parte_6
, e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. a Parte_3 Parte_3 Controparte_2 corrispondere a ed a – ciascuno di essi legittimato a chiedere l'adempimento DEl'intera Parte_1 Parte_2 obbligazione risarcitoria in via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod.civ. - l'importo complessivo di Euro
7.019.662,36 oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod.civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- condannare in via tra loro solidale il (nei limiti e nella qualità di coerede con Controparte_1 CP_3 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario Parte_3 CP_4 di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_3 Parte_4 Parte_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_5 Parte_3 Persona_1
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella Parte_3 Parte_6 qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in persona Parte_3 Parte_3 DE curatore dott. a corrispondere a ed a – ciascuno di essi legittimato Controparte_2 Parte_1 Parte_2
a chiedere l'adempimento DEl'intera obbligazione risarcitoria in via di solidarietà attiva ai sensi DEl'art. 1292 cod.civ.
- l'importo complessivo di Euro 3.446.451,20 o, in subordine, l'importo di Euro 1.198.562,19, in ogni caso oltre interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa anche ai sensi DEl'art. 1226 cod.civ. e così in via equitativa e con l'ausilio occorrendo di consulenza tecnica d'ufficio;
- accertare e dichiarare, previa occorrendo pronuncia di annullamento o accertamento DEl'annullabilità o DEl'inefficacia – ai sensi DEl'art. 1439, comma 2 cod.civ. e/o DEl'art. 1394 cod.civ. e/o DEl'art. 1711, comma 1, seconda parte cod.civ. - DE contratto di conto corrente di corrispondenza aperto presso il – filiale di ME Controparte_1 DE NT – 7580 e dei contratti di apertura di credito appoggiati sul conto corrente 7580, che il signor non Parte_1
è cointestatario DE contratto di conto corrente di corrispondenza aperto presso il -filiale di ME Controparte_1 DE NT - 7580 né DEle aperture di credito presso il appoggiate sul conto corrente 7580 e che il Controparte_1 signor non è ad alcun titolo debitore di né di ciascuno dei coeredi di né Parte_1 Controparte_1 Parte_3 DEl'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. ed ordinare a Parte_3 Controparte_2 CP_1
a ciascuno dei coeredi di e all'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott.
[...] Parte_3 Parte_3
21 di astenersi da ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di inerente al contratto di conto Controparte_2 Parte_1 corrente 7580 o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580;
- condannare in via tra loro solidale il in persona DE suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e
[...] Parte_3 CP_4 nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di
Parte_3 Parte_4 coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con
Parte_3 Parte_5 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di
Parte_3 Persona_1 inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di
Parte_3 Parte_6
e l'eredità rilasciata di in persona DE curatore dott. a Parte_3 Parte_3 Controparte_2 corrispondere al signor l'importo di Euro 350.000,00 a titolo di danno da illecita segnalazione alla Centrale Parte_1
Rischi di AN d'Italia e di danno morale e psicologico nonché alla signora l'importo di Euro Parte_2
50.000,00 a titolo di danno morale e psicologico;
IN VIA SUBORDINATA:
- nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente di corrispondenza 7580 e le aperture di credito presso il – filiale di ME DE NT - appoggiate sul conto corrente 7580 ed il contratto di conto Controparte_1 corrente di corrispondenza 10768 e le aperture di credito presso il – filiale di ME DE NT - Controparte_1 appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti imputabili al signor , condannare a Parte_1 Controparte_1 corrispondere al signor l'importo di Euro 770.546,75 e se DE caso compensare, a fini di estinzione totale o Parte_1 parziale, il credito di di Euro 770.546,75 con ogni e qualsiasi credito di Parte_1 Controparte_1
- nel denegato e non creduto caso in cui il contratto di conto corrente 7580 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed il contratto di conto corrente 10768 e le aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768 fossero ritenuti imputabili al signor , accertare e dichiarare che l'imputabilità è riconducibile a fatto doloso di Parte_1 Pt_3
e per lo effetto condannare in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di coerede con
[...] CP_3 beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario Parte_3 CP_4 di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_3 Parte_4 Parte_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_5 Parte_3 Persona_1
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella Parte_3 Parte_6 qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di in persona Parte_3 Parte_3 DE curatore dott. a tenere indenne ed a manlevare da ogni e qualsiasi pretesa che sia Controparte_2 Parte_1 avanzata nei confronti di da nerente al contratto di conto corrente di corrispondenza 7580 Parte_1 Controparte_1
o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 7580 ed al contratto di conto corrente di corrispondenza 10768
o alle aperture di credito appoggiate sul conto corrente 10768;
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento DEla domanda riconvenzionale di di condanna DE Controparte_1 signor al pagamento DE complessivo importo di Euro 2.081.107,87 oltre interessi dal 30 giugno 2018, Parte_1 accertare e dichiarare che il debito – e così il detto importo - non è in alcun modo a lui riferibile e/o imputabile e condannare a corrispondere in via esclusiva l'importo – o a rivalere e tenere indenne il signor per tutto Parte_1 quanto corrisposto a tale titolo a - in via tra loro solidale (nei limiti e nella qualità di Controparte_1 CP_3 coerede con beneficio di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio Parte_3 CP_4 di inventario di , (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di Parte_3 Parte_4
, (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Parte_3 Parte_5 Parte_3
(nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di , Persona_1 Parte_3 Parte_6
22 (nei limiti e nella qualità di coerede con beneficio di inventario di e l'eredità rilasciata di Parte_3 Pt_3 in persona DE curatore dott. .
[...] Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: “- in via principale, disporre il rinnovo parziale, con altro ausiliario DE Giudice, DEla consulenza tecnica d'ufficio grafologica depositata in data 17 giugno 2022 dalla CTU, dott.ssa , Persona_2 limitatamente alle sottoscrizioni disconosciute da e e ritenute autentiche dal consulente Parte_1 Parte_2 tecnico d'ufficio per tutti i motivi sopra richiamati, e come indicati nelle osservazioni DEla dott.ssa Persona_11 in data 21 maggio 2022 di cui all'allegato 3 alla relazione definitiva DEla dott.ssa e nelle Persona_2 osservazioni DEla dott.ssa contenute nelle perizie di cui ai ns.docc.73, 74, 75, 101 ed allegati;
Persona_11
- in subordine, disporre un supplemento di perizia grafologica demandando alla CTU, dott.ssa Persona_2
(i) la perizia dei documenti mancanti, e così: la Concessione/Variazione di Affidamento DE 26/01/2012; l'Ordine di
Compravendita titoli DE 03/10/2012 ore 16,40 e relativa Conferma d'Ordine; modulo Raccomandazione in data
03/10/2012, oltre a Giroconto conversione warrant DE 4/06/2013 e (ii) l'integrazione DEla sua relazione, con la precisa indicazione DEl'elenco e DEla numerazione DEle scritture in verifica e l'allegazione DEla copia di ciascuna DEle scritture in verifica;
- disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile finanziaria sul seguente quesito: <<esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
- Determini l'ammontare DEle somme transitate dal conto corrente di corrispondenza n. 7622 intestato ai coniugi
[...] ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768 accesi presso la filiale di ME DE NT di CP_19 CP_1
.
[...]
- Esamini i saldi dei conti correnti 7622, 7580 e 10768 evidenziando, in caso di saldi negativi, affidamenti e sconfini nonché esamini, in presenza di sconfini, la corrispondenza inviata dalla AN al/ai correntisti relativa alla fattispecie.
- Verifichi, ove si presenti, la corrispondenza dei movimenti in uscita dai conti 7622, 7580 e 10768 con i movimenti in entrata sui conti 5819 e 5099 intestati a determinandone: Parte_3
o l'importo complessivo nel periodo in esame;
o il raffronto fra la causale in uscita dai conti 7622, 7580, 10768 con l'utilizzo effettivo di tali fondi in entrata sui conti
5819 e 5099.
- Determini il valore DEle uscite di denaro dal conto corrente di corrispondenza n. 7580 e dal conto corrente di corrispondenza n. 10768 suddividendole in:
o interessi passivi e spese di tenuta conto;
o uscite con bonifici per singolo beneficiario;
o uscite in contanti;
o altre categorie di uscite specificando quante e quali.
- Esamini, in merito al conto corrente di corrispondenza n. 7580, la movimentazione in contanti ai sensi DEle normative sui limiti di utilizzo DE contatto pro tempore vigenti nonché in relazione alle normative in tema di antiriciclaggio pro tempore vigenti.
- Descriva, grazie a tutti gli elementi ed evidenze raccolte, l'operatività sui conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n.
10768 determinando se si possa individuare in essa uno schema di gestione DE risparmio di più soggetti ad opera di
Parte_3
- Quanto ai conti corrente di corrispondenza n. 7580 e n. 10768:
o determini l'ammontare di interessi e spese addebitati avendo cura di isolare la eventuale componente anatocistica di tali importi;
23 o ridetermini per il medesimo periodo gli interessi passivi applicando in luogo dei tassi applicati il tasso BOT ai sensi DEl'Art. 117 TUB comma 4 senza operare alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi ed utilizzando in luogo DEla data valuta la c.d. data operazione;
o determini l'eventuale differenziale a favore/a debito DE correntista;
o ridetermini il saldo dei conti alla data DEla consulenza tecnica di ufficio.
- Quanto ai dossier titoli n. 4023/13287 e n. 4023/417408 appoggiati e collegati al conto corrente di corrispondenza n.
7622 intestati, rispettivamente, a e Parte_1 Parte_2
a) isoli le operazioni di investimento che hanno generato perdite definitive od in formazione ove i titoli siano ancora in portafoglio;
b) determini l'importo DE capitale inizialmente investito nelle operazioni di cui al punto sub a;
c) determini l'importo DEle perdite subite od in fase di formazione relative alle operazioni di investimento di cui al punto sub a;
d) determini le eventuali perdite rappresentate dalle successive riprese di valore dei titoli ceduti di cui al punto sub a. determinate alla data DEla consulenza tecnica intese quale differenza fra il valore di cessione dei titoli ed il valore alla data DEla CTU dei medesimi;
- esamini gli estratti degli ultimi 10 anni dei conti correnti intestati ad e ai signori Parte_3 Persona_1
, suor Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_6 CP_4 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 nonché dei conti nn. 7622, 7580 e 10768, descriva quali sono state le movimentazioni di denaro avvenute Parte_12 tra tali conti correnti, attraverso movimentazione sia diretta che triangolata fra i vari conti, e verifichi se tali movimentazioni siano riconducibili a uno schema di gestione unitario estraneo alla gestione patrimoniale individuale DE singolo cliente>> disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla condizione psicologica di ciascuno degli attori, se DE caso previa revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, sul seguente quesito: <<esaminati gli atti ed i documenti, raccolta ulteriore documentazione col consenso DEle parti, il ctu:
>;
- ammettere, con ogni più ampia riserva di integrare le istanze istruttorie, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>>
2) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> Parte_1
3) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco/>ME DE NT DE Credito CO ed aveva detto loro che la sua attività sarebbe stata retribuita dallo stesso
Credito CO, come poi ripeté in più occasioni fino al 27 gennaio 2017>> Parte_3
4) <
[...] Parte_2 corrente n. 7622 a loro cointestato e sui dossier titoli nn. 13287 e 417408 presso la filiale di
24 ME DE NT DE Credito CO>>
8) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>>
14) <
residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . Controparte_10 35) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 15 15 Teste: residente in [...]. . CP_8 36) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 16 16 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 40)
[...] 17 Teste: , residente in [...], 24060 Telgate (BG). . Parte_13
41)
42)
43)
44)
45)
49) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 23.
50) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 24.
51) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 25.
52) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 26.
53) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 27.
54) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 28.
18 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
19 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). Controparte_10
20 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
21 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
22 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). CP_11
23 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
25 24 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
25 Teste: residente in [...]; residente in [...].
26 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...], 24060 Bolgare (BG).
27 Testi: residente in [...], 24060 Bolgare (BG); residente in [...] Persona_7 Pace 3, 24060 Bolgare (BG).
28 Teste: residente in [...], 24060 Telgate (BG). Testimone_7 55) < ntò cliente DE Credito CO su consiglio di che gli suggerì di aprire un Parte_3 conto presso la filiale di ME DE NT dove gli disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 29 Controparte_ 29 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . 56) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 30 30 Teste: residente in [...], 24060 Bolgare (BG). . CP_11 57) e la teste diventò cliente DE Credito CO su consiglio di che le suggerì di aprire un Parte_3 conto presso la filiale di ME DE NT dove le disse che avrebbe gestito i suoi risparmi>> 31 Contropa 31 Teste: residente in [...] i. 21, 37017 Lazise (VR). . 58) <vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 32 32 Teste: residente in [...], 37012 Bussolengo (VR). . Parte_11 64) <
[...] Parte_3 e al direttore DEla filiale dott. > 39 Persona_8 39 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 71) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 40 Testimon 40 Teste: residente in [...]. .
26 72) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 41 Testimone 41 Teste: residente in [...]. . 74) <
. 78) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> Parte_3 44 44 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_13 4 novembre, 24060 EL IO (BG); residente in [...]. Testimone_10
. 79) <
, domiciliata c/o di ME DE NT, P.zza Camozzi 10, 24064 ME DE Testimone_14 Controparte_1 NT (BG); , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Con 80) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 46 46 Testi: residente in [...]; residente in [...] Testimone_10 Carlo Curotti 25/E, 24060 EL IO (BG); residente in [...] novembre, 24060 EL IO (BG); Testimone_13
residente in [...] alepio (BG); , domiciliata c/o Persona_4 Testimone_14 CP_1 [...]
filiale di ME DE NT, p.zza Camozzi 10, 24064 ME DE NT (BG); , domiciliato c/o CP_1 Persona_8 sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...], 24018 Villa d'Almè (BG). . Controparte_1 82) <
[...] Persona_8 issato insieme a lui e ad perché la teste aveva lamentato la perdita di circa Euro 60 Parte_3 all'operatività di sul suo conto corrente aperto presso la filiale medesima>> 47 Parte_3 47 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 83) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco> 48 Parte_3 48 Teste: , domiciliato c/o sede legale di P.zza Meda 4, 20121 Milano e residente in [...] Controparte_1 San Rocco 3, 24018 Villa d'Almè (BG). . 84) DE Credito CO (oggi ) e che in quelle occasioni fu accompagnato da >> 49 CP_1 Parte_3 49 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 85) <<vero che a far data dal 2008 prestò attività di consulenza negli investimenti in favore DEla teste, parte_3 la quale aveva depositato i propri risparmi presso filiale grumello DE monte credito bergamasco>> 50 50 Teste: residente in [...], 24128 Bergamo. . Parte_8 89) <
Mainoni d'Intingano 9, 24064 ME DE NT (BG).;
ordinare a i sensi DEl'art. 1713, comma 1 cod.civ. e DEl'art. 263 cod. proc. civ. Controparte_1 di rendere il conto DE suo operato nella gestione DE rapporto bancario e dei rapporti di intermediazione finanziaria con i signori e Parte_1 Parte_2 ordinare a l'esibizione dei seguenti documenti (che non contemplano Controparte_1 quelli richiesti e prodotti dalla banca con copie leggibili):
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 71 a 78 comprese, 80, 82, 83,
88, 89, 91, 93, 94, 100, 102, 108, 110, 111, 113, 115, 117 DE file in .pdf denominato <>, si tratta di copie di assegni emessi in data successiva al settembre 2008 e sino all'anno 2016, negoziati dalla banca stessa;
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 1 a 20 comprese, 24, da 26 a
34 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 75, 77 a 79 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 82, 83, 86, 90, 91 (si tratta di assegni emessi nel corso
28 DEl'anno 2009 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 93, 95 e 103 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2010 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 112 a 133, 138,
139 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2011- 2012 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo DE file in .pdf denominato <
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine 4, 5 (si tratta di assegni emessi nel corso degli anni 2015-2016), da 7 a 12 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2013), da 30 a 32 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2013 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 36, 39 (si tratta di assegno emesso nel corso DEl'anno 2014 e negoziato dalla banca convenuta in allora Credito
CO o AN popolare di Bergamo), 42, 43, 45, 46, da 49 a 53 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2014 e negoziati dalla banca convenuta in allora Credito CO o
AN popolare di Bergamo), da 59 a 70 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno
2014 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), 80, 81, 85, 87, 88 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo)DE file in .pdf denominato <
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 3 a 9 (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo), da 10 a 16 comprese
(si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2015 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora
Credito CO o AN popolare di Bergamo) e da 18 a 20 comprese (si tratta di assegni emessi nel corso DEl'anno 2016 e negoziati dal Banco Popolare, appartenente al medesimo Gruppo DEla banca convenuta in allora Credito CO o AN popolare di Bergamo) DE file in .pdf denominato <
- copie informatiche per immagine di documenti di cui alle pagine da 23 a 25 comprese DE file in
.pdf denominato <
2012).
Quanto ai documenti relativi a operazioni in entrata sul conto 7580:
i) copia di ordini e contabili relative ai seguenti versamenti in contanti:
17) versamento in data 9 ottobre 2012 pari a Euro 9.755,00.
29 Quanto ai documenti relativi a operazioni in uscita dal conto 7580:
ii) copie dei seguenti assegni o assegni circolari, con i relativi ordini e le relative contabili:
59) assegno in data 2 aprile 2008 (valuta: 1° aprile 2008) pari a Euro 1.442,50;
71) emissione assegni circolari in data 12 dicembre 2008 (valuta: 12 dicembre 2008) pari a Euro
65.625,00;
72) assegno in data 16 dicembre 2008 (valuta: 15 dicembre 2008) pari a Euro 5.000,00;
73) assegno in data 17 marzo 2009 (valuta: 17 marzo 2009) pari a Euro 100.000,00;
74) assegno in data 27 marzo 2009 (valuta: 27 marzo 2009) pari a Euro 3.000,00;
iii) Copia di ordini e contabili relativi ai seguenti bonifici:
15) bonifico in data 16 gennaio 2013 (valuta: 16 gennaio 2013) pari a Euro 10.000,00 in favore di
Parte_3
22) bonifico in data 3 dicembre 2013 (valuta: 3 dicembre 2013) pari a Euro 190.000,00 <
28) bonifico in data 17 luglio 2014 (valuta: 15 luglio 2014) pari a Euro 5.879,52 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
30) bonifico in data 31 ottobre 2014 (valuta: 29 ottobre 2014) pari a Euro 5.666,59 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
37) bonifico in data 28 gennaio 2016 (valuta: 28 gennaio 2016) pari a Euro 5.448,88 in favore di verso l'Estero; Testimone_17
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. a l'esibizione DE fax in data 5 Controparte_1 gennaio 2017 all'apparenza recante la sottoscrizione di , dalla stessa Testimone_10 disconosciuta, con cui si ordinava di eseguire un bonifico DEl'importo di Euro 25.000,00 in favore di dal conto corrente 3724 intestato ad e , di Parte_3 Testimone_12 Testimone_10 cui ha rifiutato di dare copia ad e;
Controparte_1 Testimone_12 Testimone_10 ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod. proc. civ. ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ. a
[...]
'esibizione DEl'organigramma aziendale degli ultimi dieci anni DEla filiale DE Credito CP_1
CO, oggi di ME DE NT (Bergamo); Controparte_1
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ., previa se DE caso la revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, a l'esibizione degli estratti DE conto corrente n. 10090 intestato Controparte_1 ad aperto presso la filiale di ME DE NT di Banco dal Parte_3 CP_1
30.9.2016 al 30.9.2017;
- ordinare ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ., previa occorrendo la revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, a l'esibizione dei contratti di apertura di credito n. 12637 in data Controparte_1
7 gennaio 2015 intestato a n. 12814 in data 7 agosto 2015 intestato a Persona_1 Parte_7
30 e n. 12815 in data 7 agosto 2015 intestato a e DE contratto di finanziamento in Parte_6 data 11 agosto 2016 tra e e di tutti gli estratti conto degli Controparte_1 Parte_6 ultimi dieci anni (a decorrere 87 Par. 10.3.4. ns. atto di citazione, dall'anno 2008, posto che la domanda di esibizione è stata formulata dagliattori al momento DEl'introduzione DE presente giudizio e, dunque, nel 2018) relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di ME DE
NT di Banco ntestati ai signori , CP_1 Persona_1 Parte_7 Parte_6
suor Parte_8 Controparte_6 CP_4 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
CP_11 Parte_12
- ordinare, a seguito DEl'esibizione in data 13 maggio 2020 da parte di Controparte_1 personalmente ai singoli intestatari quali terzi, ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ., l'esibizione di tutti gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a tutti i conti correnti aperti presso la filiale di Pt_1 Pt_1 ME DE NT di Banco intestati ai signori , CP_1 Parte_14 Pt_16
, e
[...] CP_3 Parte_17 Parte_18 Parte_18 Parte_19 Pt_20
Part
e , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Testimone_9 Testimone_17 Parte_23
Parte_5 Parte_4
- disporre d'ufficio, ai sensi DEl'art. 281 ter cod.proc.civ., (i) la prova testimoniale con i testi
, Persona_1 Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_6
suor CP_4 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_7 CP_8
Pt_1
suor ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 Parte_14 Pt_16
, e
[...] CP_3 Parte_17 Parte_18 Parte_18 Parte_19 Pt_20
Part
e , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Testimone_9 Testimone_17 Parte_23
formulando i relativi capitoli sulle causali DEle operazioni Parte_5 Parte_4 bancarie attive e passive intrattenute con il signor con la concessione di termine Parte_3 alle parti ai sensi DEl'art. 183, comma 8 cod.proc.civ. per dedurre i mezzi di prova - che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi ai sensi DEl'art. 281 ter cod.proc.civ. - e per replica;
(ii) la prova testimoniale sui rapporti bancari riconducibili ai soggetti, clienti DEla banca, meglio indicati nella integrazione di perizia DE dott. in data 22 giugno 2022 di cui chiede Persona_12
l'acquisizione, con la concessione di termine alle parti ai sensi DEl'art. 183, comma 8 cod.proc.civ. per dedurre i mezzi di prova - che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi ai sensi DEl'art. 281 ter cod.proc.civ.;
- ordinare, previa se DE caso la revoca DEl'ordinanza in data 5 febbraio 2020, ai sensi DEl'art. 210 cod.proc.civ. a l'esibizione degli estratti DE conto corrente 7580 acceso presso Controparte_1
Filiale di ME DE NT, relativi all'anno 2005 e di ogni altro eventuale Controparte_1
31 conto corrente intestato o cointestato ad aperto presso la filiale di ME DE Parte_3
NT di Controparte_1
- autorizzare la produzione, mediante deposito nel fascicolo telematico, dei seguenti documenti: (i) certificati DE dott. in data 19 maggio 2022 e 7 novembre 2022 sullo stato di salute Persona_13 DEla signora (ii) la sentenza App. Catania n., 383/2021 in data 19 febbraio Parte_2
2021 (reperibile in www.ilcaso.it), (iii) la perizia integrativa, con allegati, DE dott. in Persona_12 data 22 giugno 2022, (iv) documento Controparte_20 forense DEla scrittura>>, al quale fa riferimento la relazione DEla dott.ssa
[...] Persona_2
.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari DE giudizio oltre rimborso DEle spese forfetarie nella misura DE 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA”.
Nel giudizio così radicato si costituiva , contestando sotto ogni profilo la fondatezza DEle CP_1 allegazioni attoree in ordine alla preposizione di fatto di quale promotore finanziario Parte_3 DEla AN e dichiarandosi completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra gli attori e Pt_3
che i primi avevano, esattamente al contrario di quanto prospettato nell'atto di citazione, per
[...] lunghi anni accreditato dinanzi alla AN come uomo di loro assoluta fiducia, senza mai nulla contestare sul suo operato;
assumeva l'inverosimiglianza DEl'intera rappresentazione attorea, dato che gli attori avevano sempre avuto la possibilità, sia tramite gli estratti conto fatti pervenire al loro domicilio e al riscontro dei dossier titoli n. 13287 e 417408, nonché a partire dal 2014, tramite il servizio di home banking, di controllare l'andamento DEle operazioni effettuate dal Eccepiva in ogni caso, in via Pt_3 preliminare, la prescrizione DEle pretese risarcitorie degli attori chiedendo, in via di subordine, di essere tenuta manlevata ed indenne dagli eredi di In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva Parte_3 altresì che si accertasse e si pronunciasse condanna di nei confronti DEla AN per il Parte_1 pagamento di € 2.081.107,87, importo DElo scoperto maturato sul conto corrente n. 7580, oltre accessori, Part sul presupposto DEla sua riferibilità al
La causa veniva istruita con produzione di copiosa documentazione, espletamento di prove orali, ammissione ed espletamento di CTU grafologica.
Veniva altresì espletata, in data 4 marzo 2021, ispezione giudiziale, dalla quale era dato appurare che
“l'accesso tramite home banking al conto 7580…(omissis)…. contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non era né agevole né immediato, richiedendo plurimi passaggi dal conto 7622” (pag. 43 DEla sentenza di primo grado, di cui infra).
In esito, la stessa veniva assegnata in decisione, previo scambio di conclusionali e repliche.
***
32 Con la sentenza appellata, n. 2797/2023, il Tribunale di Milano ha così disposto: “in parziale accoglimento DEle domande degli attori e condanna i convenuti Parte_1 Parte_2 CP_3
e (nei
[...] CP_4 Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_6 limiti DEle attività che dovessero residuare dalla liquidazione dei beni ereditari) e il dott. CP_2 nella sua qualità di curatore DEl'eredità rilasciata di (nei limiti DEla eredità
[...] Parte_3 rilasciata), al pagamento in favore degli attori DEla somma di € 7.019.662,36, oltre interessi legali dalla domanda;
-rigetta le domande degli attori nei confronti di e ogni altra domanda degli Controparte_1 attori;
-rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di;
-dichiara Controparte_1 Parte_1 interamente compensate tra tutte le parti le spese DE presente giudizio;
-pone a carico solidale DEle parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto DE 5.7.2022”.
***
La sentenza, nell'accogliere la domanda proposta dagli attori nei confronti degli eredi e Pt_3 DEl'eredità rilasciata, ha invece mandato assolta la AN da ogni pretesa svolta nei suoi confronti dagli attori sulla base DEla allegata “preposizione di fatto” DE ritenendo: Pt_3
a) che non potesse rispondere a verità l'assunto secondo cui la AN aveva creato la fallace apparenza di un rapporto di preposizione DE gli attori erano viceversa perfettamente Pt_3 consapevoli DE fatto che il non era inserito nell'organico DEla banca. Lo stesso era Pt_3 conosciuto dagli attori da molti anni ed era stato perfino dipendente DEla CAM il Mondo DE Part Bambino S.p.a., società DEla famiglia per un lungo periodo, assunto dallo stesso attore Pt_1
dopo che la sua carica di vicedirettore presso la AN convenuta era cessata, nel 1989 (in
[...] particolare, il aveva lavorato in CAM dal 1 giugno 1989 fino a tutto l'agosto 1994). Non Pt_3 era pensabile che gli attori potessero confidare in una di lui internità alla AN convenuta. Non sarebbero state rilevanti, a tale proposito, le dichiarazioni rese dai testimoni assunti nel corso DE giudizio, e in particolare, dagli altri clienti “truffati” dal che si erano limitati ad esprimere, Pt_3 al riguardo, mere valutazioni soggettive, verosimilmente “influenzate” dal fatto che anche loro erano rimasti coinvolti nella vicenda, se non altro per l'eco DE suicidio DE Pt_3
b) in ogni caso, dette opinioni soggettive non potevano accreditare la tesi che il operasse
Pt_3 quale preposto “de facto” DEla AN e in qualità di promotore finanziario per conto DEla stessa: lo stesso operava infatti su DEega dei clienti o secondo ordini dagli stessi sottoscritti (e dunque avallati) recandosi personalmente in banca. Senza dubbio, il era persona ben conosciuta
Pt_3 dalla AN e, anzi, veniva spesso indicato dal direttore e dai dipendenti come persona capace e affidabile per la gestione dei risparmi (dichiarazioni IO, e altri CP_16 Per_4 Per_8 dipendenti DEla banca); tuttavia, tali dipendenti mai avevano dichiarato che il fosse
Pt_3 legittimato a frequentare la filiale oltre gli orari di attività, o che disponesse di un ufficio all'interno DEla filiale;
né sarebbe stato dimostrato che il potesse liberamente portare
Pt_3 documentazione DEla banca fuori dall'ufficio; 33 c) quanto al profilo di responsabilità rappresentato dall'aver consentito al di operare, Pt_3 nonostante l'anomalia DEla situazione determinatasi e nonostante la falsità DEle sottoscrizioni apposte sugli ordini dei clienti, si è rimarcato che, nell'ambito DE giudizio, nonostante la Part molteplicità DEle sottoscrizioni disconosciute dal soltanto alcune di esse erano risultate PO, sulla base di accertamenti che, oltretutto, avevano visto contrapposti tre periti (il perito d'ufficio, i periti di parte). Le falsificazioni non erano pertanto così evidenti;
Part d) non sarebbero esistite anomalie tali da indurre la banca ad avvertire il e la di quanto Pt_2 il stava facendo: la AN infatti periodicamente inviava ai clienti gli estratti conto e gli Pt_3 stessi ben avrebbero potuto attivarsi, laddove avessero ravvisato anomalie. Nulla invece gli stessi avevano obiettato per un periodo di tempo oltremodo lungo (13 anni).
Quanto al secondo profilo di responsabilità dedotto dagli attori (richiesta di risarcimento danni per gli Part investimenti non appropriati), la sentenza ha rilevato come fossero risultate autentiche le firme di e sui moduli per “Servizio di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione Pt_2 di ordini di strumenti finanziari” (doc. n 19 e 20 banca), come fossero DE pari autentiche le firme sulle profilature Mifid degli stessi (docc. 9 e 10 banca); come fossero autentiche anche le firme apposte su diversi ordini di investimento, e, in ogni caso, gli attori avevano ricevuto con certezza, al proprio domicilio, gli estratti conto DE conto 7622, nei quali comparivano le uscite corrispondenti agli investimenti effettuati, sicché, anche laddove gli ordini non fossero stati sottoscritti con firma autografa loro riferibile, doveva ritenersi sussistente una loro tacita approvazione o comunque una ratifica DEle operazioni svolte, e dunque, dei corrispondenti prelievi.
Veniva quindi respinta la domanda di risarcimento sotto tale profilo, atteso che la gestione DE portafoglio Part
– da parte DE non sarebbe avvenuta in contrasto con loro eventuali disposizioni o Pt_2 Pt_3 senza la dovuta diligenza nell'incarico ricevuto, che non potevano certo desumersi per il solo fatto che gli strumenti avevano registrato una perdita di valore.
Non si riteneva fondata la domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: la segnalazione era stata fatta in presenza di tutti i presupposti richiesti.
Neppure spettava agli attori il danno biologico e morale, e questo neppure nei confronti dei convenuti contumaci eredi in quanto le dedotte sofferenze e patologie depressive sviluppate dagli attori Pt_3
(pag. 49, terzo capoverso) “appaiono (apparivano, recte) piuttosto connaturate a eventi anche avversi ma ordinariamente derivanti da pregiudizi DElo stesso grado sofferti da persone vittime di analoghi raggiri”.
***
Il giudizio di secondo grado
Avverso tale sentenza hanno interposto appello e articolando cinque motivi di Parte_1 CP_21 appello, così riassuntivamente rubricati:
I 34 Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1228, 1175, 1176, 1375 cod. civ. e dei principi in relazione agli obblighi di organizzazione, diligenza, professionalità, trasparenza, protezione DE cliente e buona fede DEla banca e contraddittorietà DEla motivazione, per non avere la sentenza appellata condannato anche la banca (in solido con gli eredi e Pt_3
l'eredità rilasciata) a corrispondere agli appellanti Euro 7.019.662,36, la cui sottrazione è stata accertata in primo grado.
Gli appellanti ritengono violati, da parte DEla sentenza, gli artt. 1218 ss., 1228, 1175, 1176, 1375 cod. civ. e i principi in relazione agli obblighi di organizzazione, diligenza, professionalità, trasparenza, protezione DE cliente e buona fede DEla banca;
la sentenza sarebbe anche affetta da motivazione contraddittoria in quanto avrebbe omesso di accertare la responsabilità DEla banca per avere la sua condotta, omissiva e commissiva, agevolato e consentito l'accertata sottrazione di denaro degli appellanti, che non si sarebbe verificata qualora il comportamento DEla banca fosse stato osservante dei fondamentali obblighi connessi alla qualità di bonus argentarius. La AN, infatti, sarebbe stata in particolare onerata, nei riguardi dei propri correntisti, di un obbligo di protezione che avrebbe dovuto condurla a segnalare, e a rifiutare, le operazioni anomale compiute dal (cfr. obblighi di protezione DEla banca nei Pt_3 confronti DE cliente sarebbero stati riconosciuti a più riprese da questa stessa Corte, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1369, in De Jure;
App. Milano, 6 dicembre 2021, n. 3535, ivi, ed inoltre, dalla S.C. con sentenza 3 maggio 2022, n. 13969). Né si sarebbe potuto dare rilievo, come erroneamente ha fatto la Part sentenza impugnata, alla circostanza che, per anni, il e la non avevano impugnato gli estratti Pt_2 conto DE rapporto sopra citato, dal quale pure erano stati “dirottati” diversi milioni di euro sul conto corrente n. 7580 e da lì, su conti personali DE o di altri clienti DEla AN (il come è Pt_3 Pt_3 risultato in fase istruttoria, ricorreva al conto in questione anche per ripianare gli ammanchi lamentati da altri clienti): invero, gli estratti DE conto n. 7622 non erano immediatamente aperti e consultati dagli appellanti, poiché la consultazione avveniva periodicamente alla compresenza fisica di Parte_3 il quale illustrava personalmente a e singole voci, ma ometteva di Parte_1 Parte_2 evidenziare e chiarire l'esistenza, la vera natura e il vero contenuto di singole operazioni tra cui quelle riferite al conto n. 7580. La AN, addirittura, avrebbe oltretutto, con condotta denotante gravissima Part trascuratezza, perfino autenticato come appartenenti al sottoscrizioni che dalla consulenza tecnica grafologica espletata sono risultate a lui non riferibili.
II
Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1218 ss., 1228, 2043 ss. e 2049 cod. civ. e 31 TUF, per avere la sentenza appellata erroneamente valutato le prove, precostituite e costituende, in relazione alla preposizione di fatto, e comunque apparente, di all'interno DEla filiale ed avere erroneamente escluso la responsabilità DEla Parte_3 banca per il fatto di Parte_3
35 Viene censurata l'affermazione, compiuta dalla sentenza impugnata, di infondatezza DEl'assunto di parte attrice secondo cui: “la banca avrebbe preposto de facto alla gestione dei risparmi dei Parte_3 clienti o ne avrebbe comunque creato una apparenza così consentendo, da un lato a di compiere
Pt_3 gli atti illeciti, dall'altro ingenerando nei clienti DEla filiale l'idea che si trattasse non solo di persona affidabile ma altresì organica all'istituto bancario. Per tali ragioni la banca dovrebbe rispondere DEle conseguenze dannose degli illeciti commessi dal . Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe
Pt_3 altresì affermato: “non è risultato provato che a fosse consentito di operare in banca al di fuori
Pt_3 dei limiti DEle DEeghe a lui conferite da alcuni clienti e ricorrendo a facilitazioni non consentite ad altri DEegati e che la condotta DEla banca e dei suoi dipendenti, ad essa riconducibile, possa aver creato una falsa apparenza tale da giustificare che gli attori (irrilevante cosa abbiano pensato soggetti estranei) lo ritenessero un preposto de facto, come ripetutamente sostenuto dalla difesa”. Tali statuizioni si fonderebbero su un apprezzamento gravemente lacunoso ed erroneo DEle risultanze processuali. Infatti, la sentenza avrebbe liquidato come scarsamente attendibili le deposizioni rese dalla cerchia dei parenti e conoscenti degli attori, senza tener conto che, DEl'ampio potere gestorio riconosciuto al
Pt_3 all'interno DEla AN avevano parlato anche numerosi dipendenti. Inoltre, sarebbe erronea la sentenza appellata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “non è risultato provato che a fosse
Pt_3 consentito di operare in banca al di fuori dei limiti DEle DEeghe a lui conferite da alcuni clienti e ricorrendo a facilitazioni non consentite ad altri DEegati”, poiché gli appellanti hanno sottolineato, al contrario, come il non fosse mai stato da loro DEegato, né mai fosse stata rilasciata a suo favore
Pt_3 una procura. Non si sarebbe inoltre tenuto conto DEla “occasionalità necessaria” creata dal medesimo istituto di credito consentendo al di gestire surrettiziamente i patrimoni di molti clienti DEla AN
Pt_3
(cfr. Cass., 29 novembre 2022, n. 35038, in One Legale: <in parziale accoglimento DEle domande degli attori e parte_1 parte_2 condanna i convenuti
>; Cass., 29 settembre 2005, n. 19166, in Giur. it., 2006, 12, pag. 2270: <nche ove non risulti applicabile la norma di cui all'art. 31, comma 3, tuf, l'intermediario finanziario risponde verso il cliente dei danni causati dall'illecito promotore. responsabilità si fonda sull'art. 2049 c.c. e sussiste anche se promotore co opera quale agente senza rappresentanza>> e <ai fini DEla sussistenza responsabilità per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento DEle incombenze loro affidate è sufficiente un rapporto di «necessaria occasionalità» tra fatto illecito DE preposto ed esercizio mansioni affidategli, nulla rilevando che il comportamento promotore abbia esorbitato limite fissato dalla società, come si desume dall'art. 2049 c. c., la cui portata stata estesa 5, 4° comma, legge n. 1 1991>>; Cass., 29 aprile 2015, n. 8689, in One Legale: <la responsabilità DE preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza DEl'inserimento DEl'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, - essendo sufficiente, per converso, il comportamento illecito 36 preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore - e senza che, ancora, risulti necessaria>>). Si richiama in particolare giurisprudenza recente, la quale statuisce che: <il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori/>e sotto il suo potere (v. già Cass. 24/05/1988, n. 3616; nello stesso senso anche Cass. 09/08/1991, n.
8668, e ancor prima, ex aliis, Cass. 02/04/1977, n. 1255); in altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza DEl'imprenditore (Cass. 09/11/2005, n. 21685; 09/08/2004, n. 15362;
22/03/1994, n. 2734)>>, con la conseguenza che <<la responsabilità DE preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza DEl'inserimento DEl'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, - essendo sufficiente, per converso, il comportamento illecito 36 > e, si aggiunge, <<sarà quindi sufficiente che al promotore siano conferiti incarichi che, sia pure occasionalmente e temporaneamente, da un lato, lo legittimino a rivolgersi alla clientela per proporre prodotti finanziari o assicurativi DEla banca società d'assicurazioni dall'altro, prevedano ciò stesso vantaggio riflesso la compagnia>. Ritengono infine gli appellanti che la
AN debba rispondere DEl'operato DE anche sulla scorta e in applicazione DE principio Pt_3 DEl'apparenza DE diritto, avendo essa stessa creato l'apparenza di una preposizione, con i propri protratti comportamenti compiacenti e permissivi nei confronti DE ammesso ad operare nella filiale di Pt_3
ME DE NT senza alcuna restrizione6.
Si richiamano, quali indici sintomatici, idonei a creare l'apparenza DE rapporto di preposizione:
- la <> di almeno una volta alla settimana;
Parte_3 - l'<> e ciò sia che si trattasse di veri e propri moduli DEla banca, sia che si trattasse di rendiconti non veritieri, su carta intestata DEla banca e recanti timbri DEla filiale di
ME DE NT, di cui aveva la disponibilità; Parte_3
- la qualità, precedentemente rivestita da di vicedirettore DEla filiale di ME Parte_3 DE NT.
III
Terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1228, 1350, 2043 ss.,
2049, 21 e 23 TUF, per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato, nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado ed odierne appellate, la domanda di condanna al pagamento di Euro 3.446.451,20, o, in subordine, di Euro 1.198.562,19, in relazione all'attività di investimento posta in essere a valere sui dossier titoli degli appellanti.
Gli appellanti intendono censurare la parte DEla decisione di prime cure laddove il Tribunale ha statuito che <va respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati da una asserita ma non provata gestione parte DE portafoglio titoli degli attori, in contrasto con pt_3 eventuali disposizioni attori o senza dovuta diligenza nella esecuzione DEl'incarico ricevuto, cui prova può essere rinvenuta sola perdita generata dalla vendita alcuni azionari un momento ribasso loro valore”, così rigettando, nei confronti tutte le parti convenute primo grado e odierne appellate, riveniente dall'attività investimento posta sui dossier appellanti, nonché ciascun passaggio DEla motivazione alle pagine 46-48 sentenza appellata, laddove si sono erroneamente ritenuti validi gli atti posti dal quanto costui nome costoro, ogni caso, ratificati per facta concludentia.
I due passaggi DEla motivazione esprimono l'errore in cui il Tribunale è incorso, perché, pacificamente, non agiva quale rappresentante degli appellanti in forza di una procura Parte_3 che lo autorizzasse a operare e a spendere il nome degli appellanti sui loro dossier titoli (il n. 13287 intestato a e il n. 417408 intestato a . Se si serviva Parte_1 Parte_2 Parte_3 DE nome degli appellanti, lo faceva apponendo sottoscrizioni PO a loro nome, che è un fatto illecito, contrario alla volontà e all'interesse degli appellanti e DE tutto estraneo all'istituto DEla rappresentanza. L'atto di appello sottolinea e rammenta le numerose sottoscrizioni che gli attori ebbero tempestivamente a disconoscere in primo grado (note 206 e 207 DEl'atto di appello), disconoscimenti che farebbero sì, in ogni caso, che gli ordini di investimento di cui si tratta non sarebbero opponibili agli odierni appellanti e sarebbero in ogni caso, nulli, annullabili e inefficaci nei loro confronti. La statuizione di rigetto è da ritenersi in sintesi, secondo gli appellanti, errata, perché il vizio di un atto di investimento privo di ordine non è soltanto la mancanza di potere in capo a chi lo dispone (rilevante sul piano DE rapporto esterno tra disponente e cliente), ma è innanzitutto la mancanza di un requisito essenziale DEl'atto, rappresentato dalla forma scritta (rilevante sul piano DE 38 rapporto interno tra disponente e controparte DEl'atto). Con l'ovvia conseguenza che un vizio è bensì
l'inefficacia DEl'atto, per mancanza di potere DE disponente, ma è anche e innanzitutto la nullità DEl'atto in sé, per difetto di un requisito essenziale. E l'atto nullo non è, in alcun modo, suscettibile di una convalida ex post (art. 1423 cod. civ.), né tanto meno di una ratifica, anche nel caso in cui la forma scritta sia stata prescritta da convenzione tra le parti (cfr. Cass. 30 novembre 2017, n. 28816;
Cass. 8 febbraio 2018, n. 3087). Si rileva e sottolinea che perfino secondo la CTU sarebbero non Part riconducibili al e alla gli ordini di investimento di cui ai docc. 14, 17-25, 30, 31, 33-38, Pt_2
40-53, 67, 69 e 70 (pag. 88 atto di appello). Risulterebbe inoltre violato il disposto DEl'art. 21 TUF, che avrebbe fatto obbligo all'intermediario di agire curando l'interesse dei propri clienti, mentre l'istruttoria, anche penale, avrebbe fatto emergere come il si fosse illecitamente appropriato, Pt_3 gestendoli a proprio piacimento, dei risparmi di ben 26 clienti DEl'istituto, senza, in ogni caso, basarsi su un attendibile profilatura dei clienti, e, in particolare, una corretta rappresentazione DEla Part propensione al rischio e DEla conoscenza degli strumenti finanziari DEla e DE persone Pt_2
Part non istruite e DE tutto digiune di ogni conoscenza in detto campo;
rilevava, poi, che sia il sia la avevano disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle loro profilature, e comunque, in ogni Pt_2 caso, conoscendoli il personalmente, egli non avrebbe potuto fare affidamento, ex art. 39 Pt_3
TUF, sulle informazioni di dette profilature, perché palesemente inveritiere. Si tratterebbe, inoltre, data la fallacità DEl'apparenza creata e l'agire DEl'intermediario apparentemente preposto al di là ed al di fuori di ogni istruzione ricevuta e di ogni diligente valutazione di appropriatezza degli strumenti finanziari acquisiti con il denaro dei clienti, di atti in ogni caso inopponibili agli appellanti ai sensi DEl'art. 1711 c.c. e comunque annullabili ai sensi degli artt. 1439 comma 2 e 1394 c.c. , trattandosi di atti posti in essere con dolo e in palese conflitto di interessi.
Anche sotto questo profilo, pertanto, a detta degli appellanti, la sentenza dovrebbe essere riformata.
In comparsa conclusionale, a pag. 29, gli appellanti così sintetizzano il contenuto DE terzo motivo appena illustrato: “Con il terzo motivo di appello chiediamo, in riforma DEla sentenza di primo grado, la condanna, in solido tra loro, DEla banca, degli eredi DEl'eredità rilasciata al pagamento Pt_3 di Euro 3.446.451,20 o, in subordine, di Euro 1.198.562,19, perché gli atti di investimento posti in essere a valere sui dossier titoli degli appellanti sono nulli, inefficaci, annullabili e comunque inopponibili agli appellanti perché posti in essere in assenza di un ordine degli appellanti e in esecuzione DE grande artificio consistente nella gestione surrettizia ed abusiva di Parte_3 di cui anche la banca risponde”.
IV
Quarto motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss., 2049, 2059, 1226 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato, nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado e odierne appellate, la domanda di
39 risarcimento DE danno, in favore di da illecita segnalazione alla Centrale Rischi di Parte_1
AN d'Italia.
Gli appellanti censurano il capo DEla decisione dove il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di doglianza sollevati dagli attori in riferimento alla segnalazione alla Centrale dei Rischi DE saldo negativo DE conto n. 7580, adducendo che la segnalazione a sofferenza è avvenuta in presenza dei presupposti fondanti. Invero, la sentenza è gravemente contraddittoria laddove, da una parte, riconosce in capo a la gestione, in via esclusiva, DE conto corrente n. 7580 Parte_24
e l'imputabilità a costui DE saldo negativo di detto conto, ritenendo di contro corretta la segnalazione Part DE che su detto conto non avrebbe mai potuto operare, ignorandone l'esistenza e non avendone mai effettuato l'apertura, posto che, sulla scorta DEla CTU grafologica svolta in primo grado, è comunque risultata apocrifa la sottoscrizione sul contratto di apertura DE conto 7580 al nome di Pt_1
[...]
Di tale danno, quindi, avrebbero dovuto rispondere non soltanto gli eredi ma anche la AN, Pt_3 che aveva consentito al di operare quale suo preposto di fatto;
la prova di ciò avrebbe potuto Pt_3 esser valutata e apprezzata anche sulla scorta di mere presunzioni, come DE resto ritiene la consolidata giurisprudenza, secondo la quale la AN inadempiente risarcisce il danno non patrimoniale al cliente <attesa la incidenza DEla sua condotta illecita nella sfera di espressione personalità e professionalità DE cliente nello specifico campo DEl'attività imprenditoriale dal medesimo esercitata>> perché <il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori>> (Trib. Trieste, 13 aprile 2007, in Resp. civ., 2007, pag. 2144).
V
Quinto motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss., 2049, 2059, 1226 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza appellata erroneamente rigettato, nei confronti di tutte le parti convenute in primo grado e odierne appellate, la domanda di risarcimento DE danno morale e psicologico in favore degli appellanti.
Si rileva l'erroneità DEla sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di un danno di tipo psicologico e morale arrecato agli attori per effetto DEle condotte illecite DE danno che Pt_3 sarebbe liquidabile a prescindere dall'insorgenza di un vero e proprio stato patologico, ma Part semplicemente in ragione DEle sofferenze arrecate al ed alla E difatti, rammentavano gli Pt_2 appellanti come la Suprema Corte avesse statuito che <il conto 7580 è stato in parte alimentato da un bonifico per 1 milione di euro proveniente dal n. 10768 (…) utilizzando un'apertura credito a valere su tale rapporto garantita pegno titoli mobiliari degli attori/> un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali DEla vita DE danneggiato>> ( Cass., 3 marzo 2023, n. 6443, in De Jure).
VI
Sesto motivo di appello: le residue istanze istruttorie degli appellanti, non accolte in primo grado e qui riproposte.
Gli appellanti riproponevano le istanze istruttorie non accolte in primo grado, come da conclusioni sopra ritrascritte.
VII
Settimo motivo di appello: le spese.
Parte appellante ritiene ingiusta e gravatoria la sentenza impugnata per aver disposto l'integrale compensazione DEle spese di lite, e chiede che, all'esito DEl'accoglimento DEle domande degli appellanti, la controparte sia condannata, in solido con le altre, oltre che al pagamento DEle spese DE presente grado di giudizio, al pagamento DEle spese di lite DE primo grado di giudizio in favore dei signori e Parte_1 Pt_2 Parte_2
***
Si ripropongono infine, ai sensi DEl'art. 346 cod. proc. civ., le difese degli appellanti in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in primo grado, ritenuta infondata dalla sentenza appellata, e altresì la domanda, non accolta in primo grado, di accertamento che non è Parte_1 debitore di alcun importo comunque inerente o asseritamente fondato sul conto n. 7580 e, in subordine, di accertamento DEla responsabilità solidale degli eredi e di manleva a carico di Pt_3
e CP_3 CP_4 Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_6
e DEl'eredità rilasciata di
[...] Parte_3
Viene altresì riproposta la domanda subordinata di restituzione - a titolo di ripetizione DEl'indebito e comunque di risarcimento DE danno - di interessi ultra-legali e anatocistici, spese e commissioni non dovute, indebitamente addebitati sui conti n. 7580 e n. 10768, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti i motivi di appello svolti in via principale e venissero accolte le tesi avversarie.
***
Nel giudizio così radicato, si è costituito soltanto contestando la fondatezza Controparte_1 DEl'appello avversario e proponendo, a propria volta, i seguenti motivi di appello incidentale:
Primo motivo di appello incidentale: erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibile a il saldo negativo DE conto corrente n. 7580. Parte_1
Si chiede che, in riforma DEla sentenza di prime cure, la parte appellante sia condannata al pagamento DE saldo negativo di detto conto, oltre accessori, non essendo condivisibile la sentenza impugnata Part nella parte in cui ha ritenuto che non possa attribuirsi al la conoscenza DEl'esistenza di detto conto e DEla sua operatività.
41 Secondo motivo di appello incidentale (condizionato): erroneità DEla sentenza nella parte in cui non ha considerato, ai fini DEla decorrenza DEla prescrizione ex art. 2935 c.c., il ricevimento degli estratti conto da parte degli attori.
Si chiede la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di collocare il momento di decorrenza DEla prescrizione alla data in cui gli attori, suicidatosi il venivano messi in Pt_3 condizione di rendersi conto DEle sottrazioni effettuate in loro danno dal predetto e degli effetti DEeteri DEla gestione da lui compiuta dei loro risparmi. Invero, dovrebbe invece tenersi conto DE fatto che gli appellanti erano sempre stati al corrente (o avrebbero potuto agevolmente farlo) DEle operazioni e DEle illecite sottrazioni che il stava operando ai loro danni. Pertanto, dal Pt_3 momento DE compimento dei suddetti atti avrebbe dovuto considerarsi decorrente la prescrizione.
Terzo motivo di appello incidentale: erroneità DEla sentenza nella parte in cui ha accertato l'apocrifia di qualcuna DEle firme disconosciute, aderendo acriticamente alle risultanze DEla
CTU.
Gli appellati rassegnavano le conclusioni come trascritte in epigrafe anche in riferimento alle istanze istruttorie.
***
Le considerazioni DEla Corte
Tutti i motivi di appello svolti da e ed anche quelli svolti in via Parte_1 Parte_2 incidentale dalla parte appellata, possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente collegati tra loro, prendendo tutti le mosse dall'affermazione (o dalla negazione, di converso), che li accomuna, di come la AN convenuta avesse creato, con la propria organizzazione negligente, disattenta e oltremodo compiacente (tanto da legittimare una concorrente responsabilità DEla stessa negli illeciti commessi dal ai sensi degli artt. 2049 e 2055 c.c.), l'apparenza di un rapporto di Pt_3 preposizione DE defunto a operare quale promotore finanziario DEla AN, da essa Pt_3 accreditato e autorizzato senza alcun limite e alcuna restrizione, ammettendolo a effettuare, in nome e per conto dei propri clienti, e agendo con firme PO, investimenti che non rispondevano affatto al profilo dei pretesi committenti, il tutto supinamente e senza premurarsi di avvertire i clienti DEl'anomalia DEle operazioni che il andava compiendo. Pt_3
Si procederà peraltro, anche in ragione DEl'ordine dei motivi come attribuìto da parte appellante e da parte appellata (che ha proposto il motivo relativo alla prescrizione DEla pretesa attorea quale secondo motivo), ad affrontare i motivi che appaiono immediatamente risolvibili e risolutivi, in ossequio al criterio DEla “ragione più liquida”.
Orbene, si ritiene che i motivi di appello proposti dagli appellanti, sia in via principale, sia in via subordinata, siano infondati, e che, correlativamente, sia da accogliere il primo motivo di appello di appello incidentale rassegnato da parte appellata, assorbito il restante, senza che debba darsi corso ad
42 ulteriore attività istruttoria, pur sollecitata da parte appellata, appellante in via incidentale, in ordine alla CTU grafologica espletata in prime cure, parzialmente contestata.
In primo luogo, appaiono inconsistenti gli indici di “anomalia” che gli appellanti ritengono sintomatici DEla suddetta colposa apparenza, e che sarebbero stati non correttamente valutati dal Giudice di prime cure.
Va infatti sottolineato come le testimonianze raccolte consentano di affermare che il si Pt_3 occupasse di gestire i rapporti bancari di un numero di correntisti inferiore a quello prospettato negli atti difensivi, spesso appartenenti a un medesimo nucleo familiare.
Anche ciò ammesso, peraltro, non v'è chi non veda che un conto è affermare come un soggetto, anche sulla scorta di esperienza acquisita o di autorevolezza riconosciuta nell'ambiente bancario, venga ammesso a operare in nome e per conto di un certo numero di clienti presso una determinata filiale
(presso la quale, sicuramente, può averlo facilitato il pregresso ruolo di vicedirettore, se non altro in termini di conoscenza storica), esternando la volontà degli stessi agli operatori DEla stessa in qualità, quanto meno, di nuncius (infatti l'ordine – spesso precedentemente solo orale, e recato dal - Pt_3 veniva impartito con modulo sottoscritto o apparentemente sottoscritto dal cliente, ovvero, come avveniva nel caso DEla recandosi successivamente in banca per apporre le sottoscrizioni agli Pt_2 ordini, in molti casi già eseguiti dalla AN;
altri clienti, invece, avevano conferito al formale Pt_3 procura); ben differente è invece sostenere che la AN avesse creato l'apparenza di una preposizione di quel soggetto ad operare quale promotore finanziario DEl' . CP_22
In ogni caso, di tutti i clienti che, a detta degli appellanti, sarebbero stati “truffati” dal nella Pt_3 sua apparente veste di promotore DE Credito CO fil. di ME, soltanto due hanno agito nei confronti DEla AN per essere ristorati dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso provocati nell'asserita veste di preposto di fatto e le cause così incardinate sono terminate con sentenze di rigetto passate in giudicato, di cui si dirà più ampiamente infra (docc. Q ed R prodotti dagli appellanti) Part Il secondo indice di anomalia indicato dai signori e - ossia quello relativo alla presenza Pt_2 di firme asseritamente PO sulla documentazione bancaria - è stato affrontato dal Tribunale in modo condivisibile, affermando come, anche a voler riconoscere, in conformità a quanto risultante dalla CTU grafologica espletata in prime cure, la falsità di talune sottoscrizioni, le stesse non erano in ogni caso ictu oculi riconoscibili (tant'è vero che sulla loro non appartenenza agli attori si sono scontrate le opinioni di tre esperti) e, in ogni caso, la loro riferibilità al volere degli attori era stata confermata, nel corso di oltre dieci anni, per effetto DEla sistematica acquiescenza degli apparenti sottoscrittori alle operazioni di volta in volta richieste ed effettuate con sottoscrizione ritenuta apocrifa, o comunque disconosciuta successivamente.
Non si può non sottolineare, fin da ora, come dato assolutamente assorbente, e tale da obliterare ogni argomentazione spesa da parte appellante per rimarcare gli effetti invalidanti DEle sottoscrizioni 43 PO (valga sottolineare che la CTU, con motivazione chiara e condivisibile, ha ritenuto di individuare sottoscrizioni non senz'altro riferibili alla gestualità degli appellanti in un numero di casi certamente di molto inferiore a quelli che costoro hanno sostenuto), è la mancata impugnazione degli estratti conto che gli attuali appellanti hanno, per tutta la durata DE rapporto, pari a ben tredici anni in coincidenza con la “gestione” DE (2004-2017), ricevuto al proprio domicilio relativamente Pt_3 al conto corrente n. 7622, estratti conto dai quali erano pienamente desumibili le uscite di denaro riferibili alle operazioni disposte per loro conto dal si noti anche verso il conto corrente n. Pt_3
7580 e il tutto evidentemente a prescindere dalla “fantasiosità e stranezza” DEle causali di trasferimento, mai comunque contestate7: tale sistematica acquiescenza, protratta per un periodo di tempo che sarebbe quanto meno irragionevole, se non in funzione di una tacita piena approvazione di quanto costui stava compiendo, rende irrilevanti i profili di censura mossi dagli appellanti. Si anticipa altresì, come si ripeterà più oltre, che appare in punto non seriamente considerabile l'assunto, su cui gli appellanti insistono per fornire prova orale, che gli estratti periodici DE conto corrente n. 7622 – sia pure indirizzati al loro domicilio – fossero costantemente letti alla presenza DE che ne Pt_3
Part illustrava e “spiegava” il contenuto al e alla (senza che oltretutto i capitoli di prova Pt_2 articolati specifichino in quale modo e per tale via il avrebbe giustificato agli attori uscite da Pt_3 detto conto per diversi milioni di euro), né tanto meno che i due appellanti non potessero rendersi conto DEl'esistenza DE conto corrente n. 7580 (così come DE conto n. 10768 e dei conti titoli indicati in atti, agli stessi rispettivamente intestati), al quale, sebbene con qualche passaggio lievemente più complicato, avevano la possibilità di accedere tramite home banking. Ma su ciò si dirà più ampiamente 7 Si è trattato di trasferimenti che coprono un arco di ben dieci anni, come ben ricostruito anche nella perizia DE dr.
prodotta quale doc. n. 84 di parte appellante: Persona_12
44 oltre, restando fermo che quanto detto finora esclude che agli odierni appellanti non possa essere riferita la paternità di tutte le operazioni compiute sul conto corrente n. 7622 e sui rapporti a tale conto correlati.
Quanto al terzo indice di anomalia, rappresentato dall'asserita disorganizzazione DEla filiale di
ME DE NT, si osserva che le circostanze addotte dagli appellanti (il fatto che il
Pt_3 prelevasse alcuni moduli dalla AN per farli sottoscrivere ai clienti e li riportasse compilati e firmati presso la filiale;
il fatto che presso la Filiale costui fosse persona particolarmente qualificata e fidata, tanto da disporre unilateralmente operazioni che solo successivamente venivano ratificate dagli interessati, che si recavano personalmente in AN per convalidarle;
il fatto che il dispensasse
Pt_3 ad alcuni clienti DEla AN consigli sugli investimenti) anche se ritenute dimostrate e considerate congiuntamente, non lumeggiano affatto l'esistenza di una colpevole apparenza di una preposizione di fatto, giacché gli odierni appellanti (così come gli altri clienti DEla banca che hanno già agito per le medesime ragioni, vedendosi respingere ogni domanda), erano perfettamente al corrente DE fatto che il non fosse né dipendente, né incaricato dalla AN di raccogliere investimenti: al
Pt_3 contrario, essi stessi avevano conferito mandato al (nel caso di alcuni clienti, addirittura con
Pt_3 formale procura) di gestire i loro risparmi, con autorizzazione all'accesso allo sportello bancario per il compimento DEle necessarie operazioni e così legittimando la persona DE quale portavoce
Pt_3 DEle loro volontà, per fatti concludenti di assoluto rilievo (il presentarsi ad apporre le necessarie firme sugli ordini da costui anticipati, il non contestare per oltre 10 anni i risultati DEle operazioni da costui effettuate presso la AN utilizzando ordini in molti casi effettivamente riferibili agli odierni appellanti, secondo conclusioni DEla CTU grafologica dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi).
In tal senso possono apprezzarsi molteplici indicatori, tra i quali, innanzi tutto, le dichiarazioni, di natura indubbiamente confessoria sul punto, rese dallo stesso dinanzi alla Guardia di Parte_1
NA (doc. n. 31 prodotto dalla AN in primo grado), di cui si riporta di séguito il contenuto nei punti rilevanti:
45 Part Da dette dichiarazioni, al di là DE fatto che il protestasse di non aver mai conferito al un Pt_3 mandato di gestione “scritto” (sulla necessità DEla forma scritta DE mandato, in riferimento ad investimenti mobiliari, valga osservare che la preferibile giurisprudenza ritiene – sul presupposto che
46 la procura deve rivestire la stessa forma DE contratto da concludere – che i singoli contratti di investimento non necessitino, al contrario DE contratto quadro, forma scritta8), si desume chiaramente che , ed altresì necessariamente la consorte fossero perfettamente al Parte_1 Parte_2 corrente DE fatto che il non era né incaricato né collaboratore DE Credito CO e che, Pt_3 al contrario, erano gli stessi coniugi ad avergli affidato il compito di gestire i loro risparmi, utilizzando per la provvista il conto corrente n. 7622.
Valenza confessoria di tale circostanza deve essere attribuita anche alle dichiarazioni contenute nel ricorso ex art. 700 c.p.c. che ha preceduto il presente giudizio (cfr. doc. 67 di parte appellante) e Part nell'atto di citazione (cfr. doc. 97 parte appellante), laddove in particolare il afferma che CP_24 il signor “era stato incaricato, con un mandato generale verbale (art. 1703 c.c.) di occuparsi Pt_3 DEla consulenza relativa ai rapporti bancari DE signor oltre che DEla di lui moglie”. Parte_1
Ancora, sempre nel senso DEl'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale tra i coniugi e il implicante la gestione di risparmi per conto e nell'interesse di costoro, possono Pt_3
Part interpretarsi le fatture emesse dal nei confronti DE e DEla di cui all'all. 27 di Pt_3 Pt_2 parte appellata, che recano, quale causale, l'attività di “consulenza” prestata per gli investimenti dei coniugi.
Da ultimo, v'è da osservare che, sempre nel senso DEl'inesistenza di un rapporto di preposizione di fatto o apparente, e, anzi, di sussistenza di un rapporto di mandato alla gestione dei risparmi dei clienti, si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza 5 aprile 2023, prodotta dall'appellata sub Q, passata in giudicato, la quale, affrontando le difese di altri correntisti DE Credito CO, ma prospettanti una medesima condotta dal e le medesime colpevoli condotte DEl dopo Pt_3 CP_25 aver affermato che DEle appropriazioni indebite di denaro per scopi estranei al mandato ricevuto devono rispondere gli eredi e l'eredità rilasciata, con riferimento alla pretesa responsabilità DEl'istituto di credito ha testualmente motivato (sottolineature DE redattore): “Viceversa, di tale appropriazione non può ritenersi responsabile l'istituto bancario convenuto.
Sostiene la difesa attorea che la banca avrebbe preposto de facto alla gestione dei Parte_3 risparmi dei clienti o ne avrebbe comunque creato una apparenza così consentendo, da un lato a di compiere gli atti illeciti, dall'altro ingenerando nei clienti DEla filiale l'idea che si Pt_3 trattasse non solo di persona affidabile ma altresì organica all'istituto bancario. Per tali ragioni la banca dovrebbe rispondere DEle conseguenze dannose degli illeciti commessi dal Pt_3
L'argomentazione non è fondata.
Va subito rimarcato che all'epoca DEla loro conoscenza, non aveva più alcun Parte_3 rapporto con la filiale DE Credito CO di ME DE NT DEla quale era stato vicedirettore sino al 1989, e tale circostanza era ben nota agli attori.
Su richiesta DEla difesa attorea sono state ammesse e assunte le testimonianze di numerosi soggetti, clienti DEla stessa filiale che pure fecero ricorso al per la gestione dei loro investimenti e Pt_3 che, così come dichiarato dagli attori, ritenevano 'organico' all'istituto bancario. Parte_3
Ritiene questo giudice che per questa parte le dichiarazioni dei testi non abbiano alcuna rilevanza.
I testimoni sono infatti chiamati a deporre su fatti e non su loro valutazioni o personali giudizi ed è pertanto indifferente, sotto il profilo probatorio, cosa pensasse ciascuno di loro e che opinione ciascuno si fosse fatta DE rapporto , in mancanza di concreti elementi che consentano Parte_25 di riconoscere che il loro convincimento fosse stato senza equivoco indotto dalla banca e dalla condotta dei suoi dipendenti.
E' emerso in contrario che gestiva anche i risparmi di altri clienti DEla filiale ma nessuno Pt_3 ha riferito di aver conosciuto il ll'interno dei locali DEla banca. La conoscenza era avvenuta Pt_3
o in occasione di viaggi (come per gli attori) o tramite parenti e amici.
Come sottolineato dalla difesa DEla banca, i clienti indicati come testimoni dagli attori e sentiti a conferma DEl'attività svolta dal e DE suo millantare rapporti con la banca, sono per lo più Pt_3 parenti degli attori stessi (o di altri attori in causa parallela, già denuncianti in sede penale -VI,
e e , e , Tes_1 Persona_5 CP_9 Tes_22 CP_8 Pt_1 Tes_11 Parte_13 tutti sentiti all'udienza DE 30.3.2021; udienza 30.3.2021), mentre altri nulla hanno Testimone_7 avuto di che OL ( e udienza 30.3.2021). Persona_14 Persona_15
Anche a non voler dubitare DEla sincerità dei testimoni, non può essere ignorato il fatto che il rapporto di parentela può avere inevitabilmente inciso nella feDEe rappresentazione DEla realtà.
Peraltro, come riferito dagli attori, il suicidio di nel gennaio DE 2017 fece scalpore Parte_3 nella zona, così come la successiva scoperta DEle appropriazioni dei risparmi di alcuni clienti, eventi di cui fatalmente si parlò, soprattutto nell'ambito familiare dei danneggiati.
In ogni caso, l'opinione di altri clienti DEla filiale quanto al rapporto non è rilevante Parte_25 per concludere che l'istituto abbia preposto de facto alla gestione DE denaro, ancor più ove Pt_3
48 si consideri che detta attività era svolta o a seguito di rilascio di DEega da parte dei clienti o secondo ordini dagli stessi sottoscritti recandosi personalmente in banca.
La difesa attorea ha inoltre evidenziato che presso la filiale DE Credito CO di ME DE
NT il Fantoni, pur non essendo più dipendente DEla banca, né avendo con essa altro rapporto o incarico formale, era conosciuto dal direttore e dai dipendenti, talvolta anche consigliato ai clienti come persona capace e affidabile per la gestione dei risparmi (udienza 18.3.2021: teste Per_5
Tes_2 in riferimento alle rassicurazioni date dal sig. già direttore DEla filiale).
[...]
La teste (udienza 30.3.2021), che ha prestato servizio presso la filiale in questione tra Testimone_24 il 2014 e il 2019 ha riferito che in quel periodo i dipendenti DEla filiale erano ventisei.
E' dunque scarsamente credibile che tutti i dipendenti conoscessero non più organico dal Pt_3
1989.
Comunque, la notorietà DE presso la filiale e la sua frequentazione è rilevabile anche dalle Pt_3 dichiarazioni di alcuni dipendenti (udienza 30.3.2021: Persona_4 CP_16 [...]
, RT IO) che tuttavia hanno escluso che frequentasse la filiale al di fuori Per_8 Pt_3 degli orari di apertura al pubblico e che avesse o potesse disporre di un ufficio al suo interno;
hanno dato atto che operava sui conti e sui depositi dei clienti quando DEegato ed anche che dava ordini verbali per conto di clienti ed eseguiti ancor prima che il cliente passasse a firmare ma -si osserva- pur sempre rimessi alla conoscenza DE cliente.
Non è risultato provato che a fosse consentito di portare fuori dai locali DEla filiale Pt_3 documentazione DEla banca da far firmare ai clienti, circostanza che ha trovato una unica conferma testimoniale da parte DEla dipendente (udienza 30.3.2021) e in relazione a un CP_16 contratto di concessione di credito personale a il cui rapporto di parentela con Parte_6 può aver giustificato la deroga. Parte_3
Conclusivamente non è risultato provato che a fosse consentito di operare in banca al di Pt_3 fuori dei limiti DEle DEeghe a lui conferite da alcuni clienti e ricorrendo a facilitazioni non consentite ad altri DEegati e che la condotta DEla banca e dei suoi dipendenti, ad essa riconducibile, possa aver creato una falsa apparenza tale da giustificare che gli attori (irrilevante cosa abbiano pensato soggetti estranei) lo ritenessero un preposto de facto, come ripetutamente sostenuto dalla difesa.
La responsabilità DEla banca è stata invocata anche per aver agito in violazione dei canoni di diligenza imposti al bonus argentarius. Più precisamente, per aver conosciuto ma non impedito le condotte di consentendogli di gestire “surrettiziamente ed abusivamente il denaro dei clienti Pt_3 DEla banca e senza rilevare le “anomalie” che Controparte_10 CP_11 caratterizzavano l'attività di Pt_3
La prospettazione è stata riferita, in via principale, agli ordini di bonifico impartiti da per il Pt_3 trasferimento di somme di denaro dal conto di sul quale erano confluiti i ricavi di CP_10 disinvestimenti, sul suo conto personale. 49 Le argomentazioni difensive non sono convincenti.
Come già detto, al momento DEl'apertura dei conti correnti e DE dossier titoli il 17.4.2007, entrambi gli attori rilasciavano procure generali in favore di aventi ad oggetto il compimento Parte_3 di “tutti gli atti e le operazioni necessarie per la gestione dei suddetti rapporti” già esistenti o che saranno accesi in futuro.
La presenza DEle procure rilasciate al consentiva alla banca di ritenere che egli fosse Pt_3 legittimato, per volontà dei clienti e ad agire in loro nome. Tutte le firme sono CP_10 CP_11 risultate autentiche e la presenza DEle procure non “è un accidente, una tecnicalità totalmente insignificante, dato il contesto”, come sostenuto dalla difesa attorea, ma forniva alla banca la piena legittimazione di a compiere quelle operazioni. Pt_3
Ancora, non si comprende sulla base di quali “anomalie” la banca avrebbe dovuto allarmarsi e, eventualmente, chiedere direttamente al cliente conferma DEl'operazione.
Sembra che parte attrice ravvisi dette “anomalie” nelle causali dei bonifici (operazione CP_24 operazione , giro ad ) che tuttavia non presentano alcuna stranezza. Pt_3 Pt_3
Tutte le operazioni sono state fatte sulla base di ordini o firmati direttamente dagli attori (invero pochi) o da in forza di valida procura e dunque pienamente legittimato. Pt_3
Anche sotto questo profilo non è dunque configurabile un difetto di diligenza da parte DEl'istituto bancario.
Si evidenzia inoltre che le procure contengono la clausola (approvata con doppia sottoscrizione) di esonero DEla banca per l'operato DEla persona autorizzata, riconoscendo la validità DEle operazioni dalla stessa effettuate.
Rileva infine che la banca periodicamente inviava agli attori gli estratti di conto corrente e i rendiconti dei dossier titoli contenenti le operazioni effettuate, tra le quali anche quelle in contestazione, come affermato dalla difesa DEla convenuta e non contestato dagli attori, che dunque erano in condizione di avvedersi di eventuali operazioni da loro non disposte ma nulla hanno mai obiettato pur risultando le operazioni contestate poste in essere in un arco temporale di alcuni anni”.
Allo stesso modo, il Tribunale di Bergamo con la sentenza prodotta sub R, ha DE pari escluso che, da parte DEl'Istituto di credito convenuto, si fosse legittimata un'apparente preposizione DE nel Pt_3 caso di specie ritenuta altresì incompatibile con la procura generale rilasciata dagli attori a favore DE predetto.
Dette pronunce, come premesso passate in giudicato, hanno indubbiamente valenza di “giudicato esterno” ai fini che qui occupano, in quanto contengono accertamenti di fatto vincolanti anche nel presente giudizio, che non potrebbe esitare in affermazioni in contrasto con la ricostruzione giuridica DE ruolo DE rispetto alla banca e rispetto ai clienti DEla stessa, e soprattutto, con la ripetuta Pt_3 esclusione DE più volte dedotto rapporto di preposizione di fatto (secondo la recentissima Cass. 5 agosto 2025, n. 22633, ma anche sulla scorta di precedenti conformi, il giudicato esterno "riflesso", 50 ai sensi DEl'art. 2909 c.c., ovvero l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato “non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità,
è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento DEla sua pretesa (cfr. Cass., sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5403; in tema di diritti reali vedi Cass., sez. 6, 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 11 marzo 2005, n. 5381).
In altri termini, pur a fronte di uscite di denaro che, nel corso dei tredici anni in cui il ha Pt_3 operato sui rapporti intestati o cointestati agli appellanti, hanno raggiunto un importo più che ragguardevole, non si sono prospettati elementi tali da configurare, a carico DEl'istituto convenuto, la creazione di una colpevole apparenza, né tanto meno, sotto diverso profilo, un inadempimento ad un
“obbligo di protezione”, per cui la AN avrebbe dovuto, avvertendone l'anomalia o l'irragionevolezza, impedire il compimento DEle operazioni che comportavano uscite di denaro dal conto corrente n. 7622, e ,da quel conto, travasi nel conto “operativo” n. 7580, e negli ulteriori conti titoli, avvisando, quanto meno telefonicamente (come prospetta parte appellante), gli odierni appellanti, affinché potessero esprimere il loro assenso o dissenso10.
La AN, invero, non aveva alcun motivo per mettere in discussione le operazioni che, in svariate
(anche se in non tutte le) occasioni, sono state disposte con firme reputate autografe e dunque senz'altro riferibili agli odierni appellanti;
come già detto, si è inoltre appurato che, in altre occasioni, era la stessa a recarsi in banca per confermare le operazioni “anticipate” dal senza Pt_2 Pt_3 che, in tali frangenti, la stessa esternasse qualsivoglia dubbio o preoccupazione su quanto il Pt_3 andava compiendo;
da ultimo, la sussistenza di un mandato generale a gestire i risparmi degli Part appellanti era confermata – oltre che dalle stesse ammissioni confessorie DE sopra richiamate – dalla lunga e protratta acquiescenza degli stessi alle risultanze degli estratti conto che, a seconda, venivano inviati al loro domicilio o, in alternativa, erano consultabili tramite home banking11 e che altro non potevano leggersi se non come ratifica per facta concludentia di tutte le operazioni compiute, per le quali, a mente DEla già citata giurisprudenza, non era in ogni caso richiesta la forma scritta ab substantiam.
Correttamente, pertanto, la parte appellata ha rilevato, alle pagg. 61 e ss. DEla comparsa di risposta:
“Nel caso di specie, i contratti quadro di investimento non recano alcun obbligo di forma convenzionale scritta ad substantiam giacché (i) la clausola contrattuale, nell'affermare che “gli ordini di compravendita sono impartiti alla AN di norma per iscritto”, lascia evidentemente aperta la possibilità di impartire ordini anche in altro modo e (ii) nel contratto è altresì prevista espressamente la facoltà di impartire gli ordini telefonicamente (10)). Dunque, quand'anche non vi fossero – come invece ci sono – gli ordini scritti, comunque la tesi avversaria sarebbe infondata.
In secondo luogo, ai sensi DEl'art. 8 DE contratto di negoziazione, “la banca invia al cliente, almeno una volta all'anno, un rendiconto in forma scritta contenente i dettagli di tutti i titoli e gli strumenti finanziari detenuti dalla banca stessa, in virtù DE presente contratto, alla fine DE periodo di riferimento. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale rendiconto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, il rendiconto stesso si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato”. In presenza di una siffatta clausola è evidente che non possa oggi essere Part opposto alcunché in relazione agli investimenti compiuti dai signori e non avendo gli Pt_2 stessi mai dedotto alcunché e avendo, quindi, confermato anche per fatti concludenti ogni ordine”.
Anche, poi, nell'ipotesi in cui fosse esistita una previsione di forma scritta convenzionale, come chiarito alla S.C. (Cass. 15 febbraio 2019 n. 4539), la stessa è comunque liberamente rinunciabile, anche, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie, in via tacita, da parte DE soggetto alla cui protezione è strumentale la prescrizione di forma scritta, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente: v. Cass. Civ. sez. III, ord. N. 9174 DE 5 aprile 2024, ma anche Cass. n. 8979 DE 04/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12104 DE 08/05/2023;
Sez. 1, Ordinanza n. 2400 DE 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4539 DE 15/02/2019; Sez. 3, Sentenza
n. 4541 DE 22/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 12344 DE 22/08/2003; Sez. 1, Sentenza n. 13277 DE
05/10/2000). Part Tale considerazione non muta neppure in ragione DEla protestata inconsapevolezza dei signori e circa l'andamento di tali rapporti, in dipendenza DE fatto che il avrebbe presentato Pt_2 Pt_3 loro rendiconti artefatti, apparentemente provenienti dalla AN. Invero, i documenti prodotti a tal fine sono soltanto 3, e recano date sicuramente di svariati anni successive al momento in cui il Pt_3 ebbe ad intraprendere sul conto 7622 le operazioni di maggior rilievo finanziario;
inoltre, come efficacemente sottolineato da parte appellata, si tratta di tre rendiconti grossolanamente contraffatti, tali da non trarre in inganno persone anche soltanto di media avvedutezza12. 12 Sottolinea a tal fine l'appellata: “Sul punto, si invita il Giudicante a esaminare i documenti 12, 13 e 14 avv. che – nell'impostazione avversaria – dovrebbero essere tre rendiconti consegnati dal signor ispettivamente a chiusura Pt_3 degli anni 2013, 2014 e 2015 per avvedersi DE fatto che gli stessi non appaiono assolutamente redatti su un modulo in uso presso la AN come emerge in modo inequivocabile dal raffronto tra tali documenti e i rendiconti (quelli veri) relativi ai dossier titoli che gli attori, in quel periodo, hanno ricevuto presso la loro abitazione (cfr. ns. docc. 4 e 5). 52 Da ultimo, deve essere affrontato l'ulteriore argomento speso da parte appellante per ritenere che, da parte DEl'appellata, non potrebbe più ulteriormente discutersi di un atteggiamento di consapevole acquiescenza alle operazioni compiute dal esistendo una preclusione di giudicato. Pt_3
Si afferma, a pagina 83 ultimo paragrafo DEl'atto di gravame, come sia “ radicalmente escluso che nel nostro caso ricorrano tanto una <
(sottolineatura aggiunta). Si sostiene ancora, a pag. 31 DEla comparsa conclusionale di parte appellante, che “La sentenza appellata ha DE tutto correttamente accertato che, all'interno DEla filiale di ME DE NT DE Credito CO – oggi –, ha avuto luogo una CP_1
<
e l'eredità rilasciata sono stati condannati in solido a corrispondere agli appellanti.
Come detto, questo capo DEla sentenza è divenuto definitivo a seguito DE suo passaggio in giudicato per non essere stato oggetto di impugnazione da parte di alcuno degli appellati e neppure DEla banca.
L'accertamento, in via definitiva, DEl'illecito compiuto in danno degli appellanti e DEl'assenza di un concorso colposo da parte dei danneggiati esclude in radice una pretesa <
Difatti, una volta escluso – con statuizione passata in giudicato – il concorso di colpa nei confronti di non è concepibile un concorso di colpa nei confronti DEla banca, proprio perché, Parte_3 come illustra la stessa banca appellata, il rapporto di fiducia gli appellanti lo avevano con Pt_3
(sottolineatura aggiunta).
[...]
La Corte ritiene, al contrario, che la circostanza che né gli eredi e l'eredità rilasciata, né Pt_3 tantomeno la AN, abbiano proposto impugnazione avverso il capo di sentenza che condanna i primi Part
– sul presupposto DEla non ascrivibilità ai signori e di alcuna negligente condotta per Pt_2 non essersi avveduti DEle sottrazioni e distrazioni effettuate dal nel proprio esclusivo interesse Pt_3
Al contrario, proprio il contenuto dei rendiconti prodotti ex adverso chiarisce in modo palese che il rapporto tra il signor i signori e non aveva nulla a che vedere con un rapporto bancario: quando mai, Pt_3 Parte_1 Parte_2 infatti, una AN consegna a un cliente un “riepilogo introiti e spese DEl'ultimo anno” suddividendo le uscite in “energia varia” “giroconti ” (ossia i figli degli attori, amichevolmente chiamati, anche in questo documento che Persona_16 nulla ha di ufficiale, per nome di battesimo) “varie” e via dicendo? Né può sostenersi che per redigere i predetti rendiconti il signor abbia avuto a disposizione la carta intestata Pt_3 DEla AN: il doc. 12 avv., infatti, non è redatto su carta intestata;
i docc. 13 e 14 avv. sono predisposti su una carta intestata evidentemente falsa come emerge (i) dall'utilizzo, per i due documenti, di formati differenti da quelli utilizzati all'epoca dall'istituto di credito, (ii) dall'aspetto particolarmente sgranato DEl'intestazione sul doc. 14 avv. che rende palesemente evidente che si tratta di un falso ma, soprattutto (iii) dal fatto che al 31 dicembre 2014 Credito CO si era già fuso per incorporazione nel Banco Popolare e – pertanto – detta denominazione (che, invece, è presente nei docc. 13 e 14 avv.) era sparita dalla carta intestata DEl'istituto di credito”. 53 – alla restituzione degli importi prelevati dal dal conto corrente n. 7622 non possa svolgere Pt_3 effetti preclusivi, ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nei confronti DEl'istituto di credito, la cui posizione giuridica soggettiva, proprio in ragione di quanto deciso dalla sentenza impugnata (assenza di rapporto di preposizione di fatto e di nesso di occasionalità necessaria tra l'operato DE e le incombenze Pt_3 in tesi attorea attribuite a costui dalla AN, assenza di ulteriori violazioni sotto il profilo DEl'informazione e degli obblighi di protezione), è da ritenersi a tutti gli effetti autonoma e scindibile,
e legittima pertanto la stessa a porre in discussione, nella presente sede, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per ritenere che DEle sottrazioni (di cui si è ritenuto, giustamente, responsabile il e, per lui, i suoi eredi)13, anche qualora effettuate abusando DEla fiducia in lui riposta dagli Pt_3 appellanti (che riguarda, semmai, il rapporto di mandato in essere tra gli appellanti e il defunto Part
, debba rispondere l'istituto bancario14, sia sotto il profilo DEla preposizione di fatto DE Pt_3
sia sotto il profilo, come detto, DEl'omesso adempimento agli obblighi di informazione e protezione che sarebbero stati su essa incombenti.
Per mera completezza di motivazione, a tale proposito, si rammenta che, sul fronte penale, il procedimento bergamasco in cui erano indagati i vari dipendenti DEl'istituto di credito per aver concorso nelle condotte di appropriazione indebita ascritte DE agevolandole, si è concluso Pt_3 con un decreto di archiviazione (doc. n. 115 parte appellante); il che non può che ulteriormente corroborare la circostanza che, anche sulla scorta DEle ripetutamente richiamate indagini DEla G.d.F di Bergamo, non sono state riscontrate condotte concorsuali dei dipendenti DEl'Istituto di credito, che alla luce DE rapporto consolidato che legava le parti da svariati anni, avevano sempre in buona fede ritenuto che fosse persona di assoluta fiducia degli odierni appellanti. Parte_3
Venendo ad affrontare ulteriore profilo dibattuto tra le parti, anche con riferimento all'obbligo di trasparenza (che si assume violato da parte DEla AN) (si veda il par.
5.3.5. DEl'atto di gravame, a Part pag. 69), è da escludersi – al contrario di quanto ha ritenuto, per escluderne la riferibilità al la sentenza impugnata (e sul punto, si è già detto come non esista preclusione di giudicato) – che da parte DEl'appellante vi fosse assoluta impossibilità di conoscere, anche da ultimo tramite home banking, le risultanze, ampiamente negative, DE conto corrente n. 7580: come rilevato correttamente da parte appellata, a prescindere dalla considerazione che detto sistema di accesso alle registrazioni DE conto corrente (home banking) fu in essere soltanto nella fase conclusiva DE rapporto tra le parti, protrattosi per ben tredici anni (a partire, cioè, dall'anno 2004), sta di fatto che l'ispezione giudiziale svolta ha confermato l'assunto (per il vero, non contestato efficacemente neppure da parte appellante) secondo cui le registrazioni DEle movimentazioni DE conto corrente n. 7580 erano accessibili dall'home banking degli attori soltanto previo compimento di alcune operazioni preliminari, se pur di non complicatissima esecuzione.
Ma sul conto corrente n. 7580 e sui conti titoli intestati agli appellanti si dirà anche più ampiamente oltre.
Quanto, poi, agli obblighi informativi e di protezione di cui si lamenta la ripetuta violazione a pagg.
91 e ss. DEl'atto di appello (evidenziando, in particolare, che le profilature degli appellanti avrebbero attestato “fatti non veritieri” e che pertanto l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dal compimento Part di operazioni palesemente inappropriate rispetto alla (reale) profilatura DE e DEla di lui consorte) valga osservare che, a prescindere dalle questioni sollevate da parte appellata circa la novità DEle doglianze e circa la loro indeterminatezza, al contrario di quanto prospettato da parte appellante, le Part profilature DE e DEla (di cui la consulenza tecnica d'ufficio ha, peraltro, verificato la Pt_2 sottoscrizione autentica) riportano caratteristiche non lontane dalla realtà.
In particolare, è un affermato imprenditore industriale co-fondatore, e socio al 33,3%, DEla Parte_1 società Cam Il Mondo DE Bambino s.p.a., società che ha un patrimonio netto di svariati milioni di euro e numerosissimi dipendenti. Anche la moglie è titolare, da lunghissimi anni, Parte_2 DE conto corrente n. 7622 cointestato con il marito, sul quale sono avvenute ingenti transazioni di denaro, moltissime necessarie all'effettuazione di investimenti in titoli, di cui v'è da ritenere che gli attori fossero pienamente a conoscenza e avessero sempre avuto riscontro, come DE resto dimostrano gli stessi documenti prodotti da parte appellante in primo grado.
Si veda, tra tutti, il doc. n. 68, che riporta schermata DEl'home banking al 1 dicembre 2014:
55 Come si desume chiaramente dalla suddetta schermata, gli odierni appellanti sono stati sempre nella possibilità di valutare (al di là dei posticci rendiconti presentati dal come si è detto, peraltro, Pt_3 in sole tre occasioni) l'entità DE saldo DE loro conto corrente “familiare”, l'entità degli investimenti in essere, l'esistenza DE conto n. 7580 cointestato al Pt_3
Comunque, ancora una volta, il fatto che gli attori abbiano sempre ricevuto, nel corso DE rapporto, gli estratti conto e i rendiconti degli investimenti (così potendone verificare gli esiti) e non abbiano mai sollevato obiezioni circa i prelevamenti e le operazioni che il andava compiendo con il Pt_3 loro beneplacito, appare circostanza eloquente per dimostrare che dette scelte di investimento dovevano necessariamente essere conformi agli obbiettivi che gli attori si erano prefissi.
Da tali considerazioni discende necessariamente che anche ogni doglianza sollevata da parte degli appellanti, circa l'andamento negativo di tali investimenti, appare tardiva e comunque generica, risultando, sul punto, i richiesti mezzi istruttori DE tutto esplorativi, e soprattutto, fondati sul Part presupposto che gli acquisti di detti titoli fossero avvenuti all'insaputa dei coniugi e Pt_2 come è dato chiaramente desumersi alle pagg. 45 e ss DEla perizia di parte DE dott. , Persona_12 prodotta dagli appellanti come documento n. 84.
56 Del pari inconsistente è la doglianza, sollevata da parte appellante a sostegno DEla propria domanda risarcitoria, secondo la quale il Tribunale non avrebbe deciso su una domanda tesa all'accertamento DEla violazione, da parte DEla AN, DEl'art. 21 TUF per avere “DEegato ad un extraneus, Pt_3
la prestazione dei servizi ed attività di investimento che sono attività riservata
[...] DEl'intermediario finanziario”.
In punto, a prescindere dall'eccezione di novità DEla domanda sollevata da parte appellata, è appena il caso di rilevare che, alla stregua DEle motivazioni già ampiamente esposte, deve ritenersi che non sussista alcuna prova DEl'avvenuta attribuzione al da parte DEla AN, di qualsivoglia Pt_3 incombenza istituzionalizzata o anche soltanto occasionale.
Quanto, poi, alle domande di annullabilità articolate dagli appellanti ex art. 1439 c.c. e di accertamento DEla inopponibilità a costoro degli agiti DE ai sensi DEl'art. 1711 c.c., si osserva che si tratta Pt_3 di domande fondate su deduzioni DE tutto generiche e implicanti il positivo accertamento DE fatto che gli odierni appellanti fossero stati tratti in inganno circa il ruolo di all'interno DEla AN Pt_3
e che fossero stati vittima di svariate artefatte rappresentazioni e falsificazioni da parte DE il Pt_3 quale avrebbe loro celato, anche per il tramite DEla presentazione di rendiconti falsi, la reale portata DEle sottrazioni che andava operando fraudolentemente ai loro danni, sottrazioni che essi appellanti non avrebbero avuto alcun modo di conoscere e contestare tempestivamente.
Accertamento che, di contro, è avvenuto in termini esattamente opposti nella presente sede, precludendo in radice l'accoglimento di tali domande.
Per lo stesso motivo, deve essere respinta la domanda di annullamento DEle operazioni compiute dal in quanto contrarie all'ordine pubblico, frutto di gestione surrettizia e di intermediazione Pt_3 abusiva, aggiungendo la condivisibile osservazione, effettuata da parte appellata, che le doglianze di parte appellante non meritano accoglimento laddove è evidente che non era il a porsi in veste Pt_3
Part di intermediario nei riguardi dei signori e in quanto la controparte nelle operazioni di Pt_2 investimento mobiliare era il soggetto abilitato a operare quale intermediario. Controparte_1
Venendo, ancora di seguito, ad affrontare la domanda svolta in via di appello incidentale da CP_1
, da affrontarsi in correlazione alle speculari e opposte domande di parte appellante relative al
[...] saldo passivo DE conto n. 7580 (che nel denegato caso di condanna al pagamento, chiede la condanna a manleva degli eredi e DEl'eredità rilasciata di questi, e comunque in via riconvenzionale, il Pt_3 computo degli interessi non legalmente pattuiti, usurari e anatocistici maturati su detto conto, da porsi eventualmente in compensazione), si osserva che, anche ammesso che la firma apparentemente di Part pugno di apposta per l'apertura DE predetto conto fosse apocrifa, il ha poi ampiamente Parte_1 convalidato, anche in forma scritta, la volontà di apertura e di operatività DE conto suddetto e infatti ha richiesto, su di esso, ben tre aperture di credito con firma autentica (in particolare, l'apertura di credito a valere sul conto 7580 DE 10 gennaio 2005 per l'importo di Euro 750.000,00; l'apertura di
57 credito a valere sul conto 7580 DE 30 giugno 2005 per l'importo di Euro 1 milione;
l'apertura di credito a valere sul conto 7580 DE 19 giugno 2006 per l'importo di Euro 1 milione), per una somma totale che poi il ha totalmente utilizzato, sebbene per scopi personali;
ha inoltre costituito un Pt_3 pegno (il n. 17869) a garanzia degli affidamenti a valere su detto conto.
Il documento n. 124 di parte appellante comprova addirittura che gli odierni appellanti ebbero a ricevere, dal predetto conto, un bonifico di 446.910,32 Euro. Part Neppure in discussione è che il fosse al corrente, fin dall'inizio, DEl'esistenza DE predetto conto: le affermazioni contenute negli atti DE presente giudizio al proposito sono contraddittorie, mentre pienamente denotanti la perfetta consapevolezza DEla sua esistenza sono, come già anticipato, le Part dichiarazioni rese dal nel procedimento cautelare che ha preceduto la presente causa, come DE resto è dato leggere nel provvedimento di rigetto DE 4 agosto 2017 (doc. n. 115 di parte appellante).
In definitiva, sono risultati inconsistenti tutti i profili che gli attori, ora appellanti, hanno dedotto e rappresentato al fine di ricondurre all'istituto bancario la responsabilità DEle perdite patrimoniali loro provocate dalle condotte di Parte_3
L'appello principale, nei suoi articolati motivi, svolto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza DE Tribunale di Milano impugnata e altresì i motivi di appello svolti in via subordinata, salvo quanto meglio si dirà in prosieguo per la domanda di manleva nei confronti degli eredi Pt_3
e DEl'REtà rilasciata, devono essere quindi respinti e il primo motivo di appello incidentale svolto dall'appellata deve ritenersi assorbito in ragione di quanto appresso.
Deve infatti essere accolto, per i motivi ampiamente sopra esposti, il secondo motivo di appello incidentale, laddove l'appellata chiede la condanna di parte appellante – previa affermazione di sua opponibilità – al pagamento DE saldo negativo DE conto n. 7580, oltre accessori come richiesti. Part Dell'obbligo di pagamento DEle predette somme va accolta la domanda di manleva che e Pt_2 formulano nei confronti degli eredi e DEl'REtà rilasciata, rimasti contumaci nella presente Pt_3 fase di giudizio, e nei cui confronti è passata in giudicato la correlata condanna a ristorare gli odierni appellanti DEle sottrazioni operate sul conto corrente n. 7622.
Inconsistente è la pretesa degli appellanti, svolta in via subordinata, di compensazione DEle poste passive maturate sul conto corrente n. 7580 e sul conto 10768 con gli obblighi restitutori che si assumono incombere sulla banca per interessi e commissioni non pattuite e interessi anatocistici non validamente convenuti.
Tale domanda si fonda, infatti, su un presupposto fallace (v. pagg. 30 e ss DEla già citata perizia di parte DE dott. , in particolare pag. 34 par. a), ovvero sul presupposto che non vi sia Persona_12
Part sottoscrizione autografa da parte DE e dunque accettazione DEle condizioni di detto rapporto.
Pertanto, trattasi di domanda completamente infondata.
Ogni altra questione resta assorbita, ivi comprese la richiesta risarcitoria di cui ai motivi quarto e quinto DEl'appello principale, di cui mancano i presupposti fondanti, e le richieste istruttorie tutte. 58 Le spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza, debbono essere poste a carico degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione DEl'attività difensiva effettivamente svolta nel grado, tenendo anche conto di quanto disposto dall'art. 6 DE D.M. n. 55/2014 in riferimento all'elevatissimo valore di causa.
La mancata costituzione degli eredi e DEl'REtà rilasciata, nonché le ragioni DEla decisione, Pt_3 giustificano la compensazione DEle spese tra di essi e gli appellanti anche nella presente fase di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti di legge per il raddoppio DE contributo unificato a norma DEl'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza DE Tribunale di Milano n. 2797 DE Parte_1 Parte_2
5 aprile 2023, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto in via principale e altresì in via subordinata da e Parte_1 [...]
salvo quanto in appresso, e, in accoglimento DE secondo motivo di appello Parte_2 incidentale proposto nell'interesse di accerta l'opponibilità a DE Controparte_1 Parte_1 saldo negativo DE conto corrente n. 7580, condannandolo al pagamento, a favore DEla AN, DEl'importo di € 2.081.107,87, maggiorato di interessi convenzionali dal 30 giugno 2018 e fino al saldo;
- in parziale accoglimento DEl'appello subordinato proposto da e Parte_1 Parte_2 dichiara gli eredi , , , Pt_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 CP_3
, quali eredi accettanti con beneficio d'inventario l'eredità di Persona_1 Parte_3 ed anche nella loro qualità di eredi di , deceduta, già accettante con beneficio CP_4
d'inventario la predetta eredità), nonché l'eredità rilasciata di a tenere manlevato Parte_3
e indenne DEla condanna di cui al punto che precede;
Parte_1
- condanna gli appellanti al pagamento in favore di DEle spese di entrambi i Controparte_1 gradi DE giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 35.000,00 per competenze, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, e, quanto al secondo grado, in € 22.000,00, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
- dichiara compensate le spese, anche nel presente grado di giudizio, tra gli appellanti, gli eredi e l'REtà rilasciata;
Pt_3
- dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti, in capo agli appellanti, per il raddoppio DE contributo unificato a norma DEl'art. 13 comma 1 quater DE D.P.R. n. 115/2002.
59 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio DE 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Arceri
60
Il Presidente dott. Domenico Bonaretti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Si legge nell'atto di appello: “Il conto n. 7580, mai aperto da , mai conosciuto come tale e mai oggetto di Parte_1 alcun rendiconto noto o pervenuto a . non ha mai sottoscritto il conto n. 7580 e quindi non ha mai Parte_1 Parte_1 saputo, né ovviamente sospettato, che quelle cifre – 7580 – nascondessero un contratto di conto corrente, e men che meno un contratto di cui fosse parte lui. Le sottoscrizioni apposte sul conto n. 7580 e sulla documentazione di riferimento, e prontamente disconosciute da
, sono risultate PO all'esito DEla CTU grafologica in primo grado 46, così come quelle apposte sulle Parte_1 aperture di credito e sui contratti di pegno a garanzia DE conto n. 7580 e disconosciute da ”. Parte_1 5 Si legge nell'atto di appello: “Quel numero, <<7580>>, poteva essere uno dei tanti strumenti bancari, a lui ignoti, necessari per la gestione dei suoi risparmi: un conto dormiente, magari intestato ad che sarebbe stato Parte_3 utilizzato, al più, per il transito di importi da adoperarsi come provvista per eventuali investimenti, il quale non destava alcuna particolare attenzione. Ed è normale che sia così, perché vi sono numerose tecnicalità, nell'operatività bancaria, che un cliente legittimamente ignora e di cui legittimamente non si cura di approfondire la natura, specialmente se, come , è, da un lato, digiuno di nozioni di finanza e di diritto bancario e finanziario, e, dall'altro, impegnato in Parte_1 un'attività lavorativa assorbente e se, ancora, non vi sono, agli occhi DE cliente, indici di anomalia collegati a quella tecnicalità. Per sospettare che fosse un conto corrente, e addirittura suo, avrebbe dovuto sospettare che Parte_1 Parte_3 falsificava la sua sottoscrizione. Ma se lo avesse sospettato, non sarebbe stato depauperato DEla somma Parte_1 che la stessa sentenza ha accertato. 20 6 Si richiamano numerose pronunce sul rapporto di preposizione apparente: Cass., 26 febbraio 2021, n. 5414, in De Jure;
Cass., 15 settembre 2020, n. 19111, ivi. Sulla fattispecie DE promotore apparente, v. anche Cass., 18 gennaio 2017, n. 18928, in Il Caso, che ha riconosciuto la responsabilità DEl'intermediario per il fatto DE promotore ai sensi DEl'art. 31, comma 3, TUF, < apparente, colpevolmente creata dal soggetto responsabile: cass. n. 8229/06; cass. n. 17393/09; cass. n. 21729/10 in motivazione) per aver fatto credere ai clienti DEla banca di essere stabilmente inserito sia nell'attività DEla sim che in quella DEl'istituto di credito presso la cui agenzia aveva l'ufficio>>; conformi: Cass., 7 aprile 2006, n. 8229, in One Legale;
Trib. Massa, 17 marzo 2017, n. 232, in De Jure;
Trib. Rimini, 23 agosto 2013, n. 1142, ivi). In particolare, <<è stata affermata la responsabilità indiretta DEla banca nei confronti dei terzi per il comportamento illecito DE preposto allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità DEl'incarico, l'attività DE promotore sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività di impresa (dalla sua presenza nella sede, dall'utilizzo DEla modulistica di pertinenza, dalla spendita DE nome etc.), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista DEle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione DEl'illecito rientrasse nell'ambito DEl'incarico affidato dalla mandante>> (Cass., 24 luglio 2009, n. 17393, in Mass. Gius. civ., 2009, 9, 1234). Adde App. Milano, 16 maggio 2012, in AN, borsa, tit. cred., 2014, II, pagg. 183 ss. V. Inoltre Cass., 4 marzo 2014, n. 5020, in One Legale, secondo cui < le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile o comunque avere agevolato il comportamento produttivo di danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite DEle mansioni o incombenze affidate o addirittura abbia integrato un'ipotesi di reato>>. 37 8 Secondo tale giurisprudenza, “l'art. 23 DE d.lgs. n. 58 DE 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione DElo stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione DEle obbligazioni previste dal contratto di investimento DE quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite DEl'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro”: cfr. Cass. 31 agosto 2020 n. 18122, Cass. 29 maggio 2019 n. 14671; ma anche nel medesimo senso, da ultimo, da Cass. n. 32226/2024, secondo la quale le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro. 9 “La responsabilità DE per le negative conseguenze derivate agli attori dalle condotte illecite di Controparte_1 è configurata sotto diversi profili: aver consentito al di svolgere quelle attività per conto dei Parte_3 Pt_3 clienti anche in assenza di valida procura;
aver riconosciuto al il ruolo di preposto de facto allo svolgimento Pt_3 DEl'attività DEla filiale di ME DE NT DE Credito CO (ora ) o comunque aver creato una CP_1 situazione di apparenza DEla preposizione, così da ingenerare negli attori affidamento nella regolarità di quanto svolto da per loro conto;
aver omesso di controllare la validità e correttezza DEle operazioni compiute dal Pt_3 Pt_3 anche in violazione DEla diligenza richiesta al bonus argentarius e senza avvedersi DEle evidenti anomalie DEle operazioni che avrebbero imposto all'istituto bancario di informare i clienti prima di consentirle” (pag. 13 DEla sentenza). 47 10 In conformità alla giurisprudenza citata da parte appellante per legittimare l'insorgenza in concreto DE dovere di attivarsi in adempimento DEl'obbligo in parola: Cass. 3 novembre 2023, n. 30588, ma anche le pronunce di questa Corte in data 28 aprile 2022, n. 1369 e n. 3535 DE 6 dicembre 2021, entrambe in www.dejure.it. 11 E' circostanza incontestata quella secondo la quale gli appellanti ebbero ad effettuare oltre 90 accessi ai loro rapporti tramite “home banking”. 51 13 Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dagli appellanti nella memoria di replica, testualmente deducendo: “Ma
l'eccezione ha come presupposto proprio il contrario di quanto statuito dalla sentenza appellata, che è passato in giudicato (l'accertamento DEla responsabilità esclusiva di con conseguente condanna degli eredi e DEl'eredità Pt_3 ed esclusione di un concorso degli appellanti nella causazione DE danno) e che esplica certamente la sua efficacia nei confronti DEla AN poiché, come noto, l'efficacia soggettiva DE giudicato è pacificamente circoscritta, ai sensi DEl' art. 2909 cod.civ., alle parti DE processo o comunque ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20653, in One Legale). Non v'è dubbio che l'accertamento DEla responsabilità esclusiva di e la conseguente condanna di eredi ed eredità fanno stato nei confronti DEla AN e che la sua eccezione ai Pt_3 sensi DEl'art. 1227 cod.civ. è inammissibile. La AN avrebbe infatti dovuto impugnare questo capo DEla sentenza, perché vi aveva interesse, e tale interesse traeva origine dall'impugnazione principale con cui gli odierni appellanti hanno domandato la sua condanna ai sensi degli artt. 2049 e 2055 cod.civ. per aver concorso, con alla Parte_3 causazione DE danno accertato dalla sentenza di primo grado”, per la fondamentale ragione che l'assenza di responsabilità DEla AN si fonda su presupposti in fatto e diritto totalmente differenti a quelli che hanno portato ad escludere la corresponsabilità degli appellanti in riferimento alle sottrazioni effettuate in loro danno dal Un Pt_3 conto, infatti, è affermare che gli odierni appellanti non avevano avuto modo di avvedersi DEle sottrazioni operate in loro danno tramite, soprattutto, le disposizioni di pagamento effettuate sul conto corrente n. 7580, altro è affermare che di tali sottrazioni avrebbe dovuto avvedersi la AN, con conseguente onere di rifiutare il compimento DEle singole Par operazioni e di avvertire i signori e di quanto stava avvenendo. Pt_2 14 Come DE resto ha già deciso l'impugnata sentenza.
54