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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. AR Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4190/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2521/2021 del 15.03.2021 e vertente
TRA
in persona Parte_1
del legale rappresentante Sig. (P. IVA , Parte_2 P.IVA_1
(c. f. ),(c. f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (c. f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c. f. ), Parte_5 C.F._4 Parte_6
(c. f. ), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla C.F._5
Via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Paolo Parlato (c.f. ), che li rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._6
calce all'atto di citazione di primo grado
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Depretis, n. 102, nello studio dell'avv. Eugenio Moschiano (c.f. ) che la C.F._7
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa
(c.f. , e, per essa, quale sua Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice, (c. f. ), elettivamente domiciliata CP_3 P.IVA_4
in Napoli, alla via Depretis, n. 102, nello studio dell'Avv. Eugenio
Moschiano (c.f. ) che la rappresenta e difende per C.F._7
procura in calce alla comparsa
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
1) In via preliminare sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della
Sentenza impugnata;
2) Autorizzare il deposito del fascicolo smarrito e poi rinvenuto in cancelleria
lacerato;
3) Nel merito, accogliere integralmente l'appello proposto e per l'effetto, riformare
integralmente la Sentenza n. 2521/2021 resa dal Tribunale di Napoli;
4) Condannare la al pagamento Controparte_1
delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello voglia disporre una CTU
contabile.
2 Per l'appellata e Voglia la Controparte_1 CP_3
Corte di Appello adita rigettare l'avverso atto di appello in quanto
inammissibile e, comunque, infondato.
Con vittoria di spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con la sentenza n. 2521/2021 emessa in data 15.03.2021, il Tribunale di
Napoli ha deciso le cause riunite recanti nn. 25725/16 e 27402/16.
Relativamente alla prima, ha respinto le domande con cui la
[...]
(d'ora in avanti anche solo Parte_1 Parte_1 Parte_1
aveva chiesto la restituzione degli interessi pagati e l'azzeramento di quelli ancora dovuti alla (d'ora in avanti Controparte_1
anche solo relativamente a due contratti di mutuo (nn. 554037767.54
e 741540219.42) a causa dell'applicazione di interessi usurari, o, quanto meno, il rimborso di quanto versato in eccesso a causa della nullità della clausola determinativa degli interessi;
ed aveva chiesto, altresì,
l'annullamento di qualsiasi onere addebitato dalla banca per usura in relazione al contratto di conto corrente n. 10659.16 e relativi conti anticipi fatture.
In riferimento alla seconda, ha respinto l'opposizione proposta dalla stessa unitamente ai garanti , Parte_1 Parte_3 Parte_4
ed avverso il decreto n. Parte_2 Parte_5 Parte_6
3700/2016 con cui era stato ingiunto loro, su istanza di il pagamento della somma di € 208.782,35, oltre interessi e spese, quale somma ancora dovuta in relazione al contratto di finanziamento n. 741530219.42, già
oggetto della domanda di accertamento negativo nel precedente giudizio.
3 Per entrambi i giudizi riuniti, ha quindi condannato il debitore principale ed i garanti in solido al pagamento delle spese di lite.
§ 1.1. A fondamento della decisione, e con particolare riferimento al primo dei due giudizi, il tribunale ha evidenziato che, disposta una consulenza tecnica allo scopo di ricostruire i rapporti tra le parti sia in riferimento ai contratti di mutuo che al contratto di conto corrente ed ai conti anticipi, il consulente aveva evidenziato che non era stato possibile riesaminare la situazione del conto corrente, per la mancanza in atti degli estratti conto necessari;
e che non era stata accolta la successiva istanza volta a consentire l'esame da parte del CTU di una produzione cartacea del legale degli attori nel frattempo rinvenuta in cancelleria, in quanto priva delle prime pagine (comprensive del foliario e del “depositato”
della cancelleria) e contenente documenti che non trovavano riscontro nell'elenco, riportato in calce all'atto di citazione, di quelli prodotti al momento della costituzione in giudizio;
d'altro canto, tali documenti non potevano neppure essere stati prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che era limitato all'esame del mutuo n. 741539219.42.
Dunque, secondo il primo giudice, tale produzione cartacea – recante l'intestazione “soc. + 5” – non poteva ritenersi Parte_1
correttamente prodotta e non era, dunque, acquisibile in corso di causa,
anche perché quell'intestazione risultava incongrua, in considerazione del fatto che la causa per la rideterminazione dei rapporti, di mutuo e di conto corrente, era stata instaurata dalla sola e non anche dai Parte_1
suoi garanti (parti solo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
4 § 1.2. Con riferimento, invece, ai contratti di mutuo, oggetto anche
(relativamente a quello n. 741530219.42) del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale ha innanzitutto rilevato che la censura di usurarietà degli interessi risultava del tutto generica. Con riferimento,
invece, alla lamentata mancata indicazione del Taeg ha, da un canto,
ritenuto inammissibile la contestazione in ordine al primo finanziamento,
stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della previsione normativa di tale indice di costo;
e, dall'altro, considerato infondata la censura nel merito per entrambi i contratti, dal momento che tale indice svolge unicamente una funzione informativa, consentendo al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento, senza poter influire sulla validità del contratto.
§ 2. Hanno proposto appello la ed i suoi fideiussori, Parte_1 Pt_3
AR ed e , affidato a cinque motivi. Pt_2 Parte_6 Parte_4
§ 2.1. Gli appellanti hanno, innanzitutto, ritenuto errata ed ingiusta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'esame del rapporto di conto corrente n. 10659K e dei conti anticipi n.
11019/J, n. 11349/H e n. 11441/N, in conseguenza della “incresciosa circostanza” dello smarrimento e del successivo rinvenimento del fascicolo di parte. A tale riguardo, hanno fatto riferimento alla giurisprudenza relativa alla ricostruzione delle produzioni di parte nel caso in cui la mancata disponibilità dipenda dallo smarrimento del fascicolo, secondo cui non può il giudice rigettare la domanda per mancanza di documenti ove questi siano andati smarriti senza responsabilità della parte;
ed hanno criticato l'affermazione del primo
5 giudice relativamente alla non coincidenza tra l'elenco dei documenti riportato in calce alla citazione e quelli invece rinvenuti nel fascicolo in oggetto, dal momento che l'elenco completo era riportato proprio nel foliario del fascicolo. Il fatto, poi, che proprio tale prima parte del fascicolo sia risultata strappata, non poteva essere posta a loro carico, dal momento che è la cancelleria a dover custodire i fascicoli di parte.
Dunque, secondo gli appellanti, doveva essere ammessa la produzione dei documenti così come rinvenuti (vale a dire gli estratti del conto corrente), e disposta una consulenza tecnica, anche alla luce dei rilievi contenuti nella CTP.
§ 2.2. Con un ulteriore motivo, al primo connesso, gli appellanti hanno altresì contestato la contraddittorietà della motivazione adottata dal tribunale, dal momento che l'avvenuto affidamento dell'incarico peritale al CTU implicava, necessariamente, l'avvenuta previa verifica, per quanto sommaria - che necessariamente il giudice doveva aver compiuto al momento del conferimento dell'incarico - circa la sussistenza dei presupposti per l'indagine commissionata. Ed invece, all'esito del rinvenimento del fascicolo, il giudice aveva valutato prevalente la ritenuta impossibilità oggettiva di giungere alla certezza del momento del deposito degli estratti conto, pur potendo far riferimento anche alla CTP
prodotta in atti o potendo autorizzare il CTU ad acquisire la documentazione presso la per il principio di vicinanza della prova. CP_1
§ 2.3.1. In relazione, poi, ai contratti di mutuo, gli appellanti hanno lamentato, con riferimento al mutuo 554037767.54, l'erroneità della decisione relativa all'irrilevanza della mancata indicazione del TAEG, la
6 cui fonte non era da ricercare, come sostenuto dal primo giudice, nella delibera CICR, bensì nelle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (l. 154/1992) e, poi, nell'art. 117 del TUB.
§ 2.3.2 Con riferimento, invece, al contratto di finanziamento
741530219.42, in relazione al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, gli appellanti hanno contestato l'irrilevanza del TAEG così come affermata dal primo giudice, stante la divergenza tra il tasso contrattualizzato e quello effettivamente praticato.
§ 2.4. Quanto, poi, al dedotto carattere usurario di entrambi i contratti di finanziamento, gli appellanti hanno sostenuto la necessità di considerare gli interessi, le commissioni e tutte le remunerazioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse, a qualunque titolo pattuite, ed hanno lamentato l'omessa risposta sul punto da parte del tribunale.
§ 2.5. Infine, per quanto riguarda la posizione dei fideiussori, hanno sostenuto che “la prestazione dovuta dai garanti deve essere commisurata alla perdita subita dal creditore per la mancata o inesatta esecuzione dell'obbligazione garantita”, con la conseguenza che
“eventuali pagamenti eseguiti per un importo eccedente tale prestazione costituisce per la maggior somma un indebito oggettivo”.
§ 3. Si sono costituite sia che quale mandataria di CP_3 [...]
cessionaria del credito di già intervenuta in primo grado, CP_2
resistendo al gravame.
§ 4. In corso di causa gli appellanti hanno rinunciato alla istanza formulata nell'atto di appello di sospensione dell'esecutività della sentenza e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 aprile
7 2025, con la concessione di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
§ 5. L'appello è infondato.
§ 6. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, hanno di mira la decisione del primo giudice di ritenere inammissibile la produzione degli estratti del conto corrente,
sulla cui scorta procedere alla verifica ed eventuale rideterminazione dei saldi.
Quella decisione è, ad avviso del Collegio, da condividere, non essendovi certezza in ordine alla ritualità della produzione documentale.
§ 6.1. Bisogna considerare che in calce all'atto di citazione con cui la contestò tutti i rapporti bancari intercorsi con Parte_1
chiedendo la rielaborazione anche dei saldi del conto corrente, sono indicati i documenti prodotti, tra cui non figurano gli estratti del conto corrente. Non è poi contestato che l'attrice non depositò memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, e, dunque, non integrò nei termini delle preclusioni istruttorie quella produzione documentale. Infine, il fascicolo
(contenente gli estratti) “rinvenuto” dalla cancelleria mentre erano in corso le operazioni peritali (e dopo che il CTU aveva segnalato l'impossibilità del ricalcolo del saldo in mancanza degli estratti conto)
risultava privo delle prime pagine, tra cui quella contenente l'indice, su cui veniva apposto il “depositato” della cancelleria quando le produzioni erano cartacee, e recava, sulla copertina, l'intestazione non solo alla
(unica attrice in quel giudizio) ma anche ai suoi Parte_1
fideiussori (che non ne erano parte).
8 § 6.2. Dall'insieme di tutte tali “incresciose circostanze” (secondo la definizione datane dall'appellante), non può trarsi alcun elemento rassicurante in merito al momento della produzione dei documenti di cui si discute, indispensabili ai fini dell'eventuale espletamento della consulenza tecnica.
§ 6.3. Non paiono, del resto, convincenti le affermazioni della difesa dell'appellante volte a giustificare le varie anomalie evidenziate dal primo giudice. Innanzitutto, l'incompletezza dell'elenco dei documenti contenuto in calce alla citazione non può spiegarsi con l'esistenza di un completo indice apposto solo nel fascicolo (quello, cioè, smarrito e poi rinvenuto, ma privo della prima pagina contenente l'indice), trattandosi di evenienza comunque del tutto irrituale.
Il fatto, poi, che il primo giudice abbia conferito un ampio incarico al
CTU, in esito alla riunione dei due giudizi, non implica che vi sia stato un preliminare scrutinio in merito alla completezza documentale utile allo scopo, dal momento che il mandato al CTU includeva, implicitamente, il compito di esaminare la documentazione ed evidenziare anche le eventuali incompletezze idonee a paralizzare l'espletamento dell'incarico.
§ 6.4. Risulta, pertanto, non pertinente la giurisprudenza invocata dagli appellanti a proposito della ricostruzione della documentazione smarrita:
quella indicata dagli appellanti, infatti, si riferisce alla ben diversa ipotesi in cui, risultando provata la produzione documentale, si accerti poi lo smarrimento di uno o più documenti, di cui può (deve) essere autorizzata la ricostruzione. Nel caso di specie, però, difetta proprio il primo
9 presupposto, vale a dire la prova della tempestiva produzione documentale.
§ 7. Infondato, poi, risulta il terzo motivo, quello con cui gli appellanti reiterano la doglianza relativa alla mancata indicazione, in relazione al finanziamento n. 554037767.54, del TAEG, e sostengono un errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice, nel ritenere che tale indice non fosse obbligatorio prima della delibera CICR del 2003.
Ora, osserva il Collegio che, effettivamente, il contratto di mutuo in questione venne stipulato l'11.04.2003, dunque in data anteriore all'entrata in vigore (1.10.2003) della delibera CICR del 4.3.2003.
§ 7.1. In ogni caso, e ciò vale anche per il contratto di mutuo n.
741530219.42, occorre considerare che, come ribadito anche dai giudici di legittimità, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi
di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la
nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può,
tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a
responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (così Cass.
sez.
1 -Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023). Dunque, la mancanza di tale indicatore – in assenza di censure di responsabilità contrattuale o precontrattuale – non può inficiare la validità del contratto, non rientrando il TAEG nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui
10 esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_7
consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 - bis comma 6 TUB
prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo
quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto”. Ed è persino superfluo evidenziare che il contratto concluso dalla non è riconducibile ad un'ipotesi di credito al Parte_1
consumo.
§ 8. Non sussiste, poi, la lamentata omessa pronuncia in relazione alle doglianze relative alla supposta usurarietà dei tassi praticati nei contratti di mutuo. A tale proposito, il primo giudice, sia pure con motivazione estremamente succinta, ha richiamato “l'indirizzo della giurisprudenza di
legittimità a S.U. sentenza n. 19597/2020, (sopravvenuto al presente giudizio)
secondo cui, 'la deduzione dell'applicazione degli interessi usurari deve essere
specifica nel senso che, deve essere indicato il periodo di riferimento, il tasso
applicato, il tasso soglia, e la differenza illegittimamente applicata'. Così non
risulta, conseguentemente tali doglianze non possono essere prese in
considerazione”. Nel contestare tale motivazione, gli appellanti insistono nell'invocare alcuni principi a proposito dell'accertamento della ricorrenza dell'usura oggettiva originaria, che a loro dire deve avvenire considerando, oltre agli interessi, anche le commissioni, remunerazioni e
11 spese di ogni tipo a qualunque titolo pattuite. Ma, come appare evidente,
tale argomento risulta addirittura inammissibile, dal momento che non coglie la ratio decidendi del primo giudice, che non ha affatto contestato i principi ribaditi anche dagli appellanti, ma ha evidenziato la necessità che le doglianze in tema di usura, a differenza di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, non siano affidate a contestazioni generiche,
occorrendo, al contrario, una puntuale indicazione dei periodi di riferimento, dei tassi applicati dalla banca e di quelli soglia da prendere in considerazione ai fini del necessario confronto tra dati omogenei.
Dunque, gli appellanti avrebbero dovuto contestare non i criteri di calcolo dell'usura oggettiva originaria, ma la genericità delle loro iniziali contestazioni, indicando come e dove avessero specificamente argomentato in merito ai periodi presi in considerazione, ai tassi praticati dalla banca ed ai tassi soglia presi a comparazione.
§ 9. Del tutto generiche e confuse, poi, risultano le doglianze sollevate dai garanti, relative al fatto che le prestazioni fideiussorie devono essere sempre commisurate alle perdite subite dal creditore per l'inadempimento del debitore principale e che i pagamenti eseguiti dai garanti per importi eccedenti quelli dovuti dal debitore integrano un indebito oggettivo. Si tratta di affermazioni che non è dato riferire ad alcuna statuizione del primo giudice, e che, in quanto tali, appaiono inammissibili.
§ 10. Solo con la comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, gli appellanti hanno introdotto due ulteriori motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.
12 § 10.1. Col primo, gli appellanti deducono la carenza di legittimazione sostanziale della cessionaria del credito, dal Controparte_2
momento che tale legittimazione è stata documentata nel corso del giudizio unicamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di cessione dei crediti in blocco, privo degli elementi necessari ad identificare con precisione i crediti ceduti in modo da poterne affermare con precisione l'avvenuta inclusione nell'oggetto della cessione. Gli appellanti, lamentando la “ritrosia” in genere delle parti nel documentare i contratti posti a fondamento delle cessioni in blocco di crediti bancari, ed evidenziando come l'onere probatorio al riguardo gravi indubitabilmente su chi si affermi creditore, hanno sottolineato come l'eccezione sollevata sia rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado di giudizio.
§ 10.2. Con riferimento, poi, alla posizione della sola garante T_
, anch'essa destinataria dell'ingiunzione di pagamento, hanno
[...]
evidenziato come la non abbia mai rivestito alcuna carica T_
all'interno della società pretesa debitrice, né la qualifica di socia, potendo così usufruire della maggior protezione prevista dal Codice del Consumo
che le consente di ottenere l'accertamento della nullità parziale della fideiussione in relazione alla deroga prevista all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione, con conseguente decadenza della banca da ogni diritto nei suoi confronti e prescrizione dell'azione.
§ 11.1. Ora, quanto alla questione della legittimazione di Controparte_2
ad avviso del Collegio è sufficiente a fugare qualsiasi dubbio al
[...]
riguardo la circostanza che la cedente sia rimasta in giudizio pur
13 dopo la costituzione della cessionaria, avallando e confermando l'intervenuta cessione, sicché nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che la cessione comprenda anche il credito vantato nei confronti di Parte_1
e dei suoi garanti.
§ 11.2. Quanto alla seconda, invece, è palese la tardività dell'allegazione difensiva, avvenuta soltanto con la memoria conclusionale in grado di appello, tale da non consentirne l'esame in questa fase, risultando non pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE
17.05.2022 ed all'applicazione fattane dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, riferite ai poteri del giudice dell'esecuzione (e non del giudice della cognizione, e di secondo grado) a fronte di decreti ingiuntivi non opposti (a differenza di quanto avvenuto in questo caso) che omettano i necessari avvertimenti in favore di una più incisiva tutela consumeristica e della concorrenza.
§ 12. Al rigetto dell'appello fa seguito la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri previsti dai d.m. 55/2014 e 147/2022, tenendo conto del valore della lite (scaglione sino ad € 260.000,00), con utilizzo dei valori medi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria/trattazione sostanzialmente omessa in questo grado di appello.
§ 13. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre
2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
14 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2521/2021 del 15.03.2021,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello proposto;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di e di quale procuratrice di Controparte_1 CP_3
liquidate per ciascuna parte complessivamente in € Controparte_2
12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte d'appello di Napoli, il 2 luglio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. AR Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4190/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2521/2021 del 15.03.2021 e vertente
TRA
in persona Parte_1
del legale rappresentante Sig. (P. IVA , Parte_2 P.IVA_1
(c. f. ),(c. f. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (c. f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c. f. ), Parte_5 C.F._4 Parte_6
(c. f. ), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla C.F._5
Via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Paolo Parlato (c.f. ), che li rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._6
calce all'atto di citazione di primo grado
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Depretis, n. 102, nello studio dell'avv. Eugenio Moschiano (c.f. ) che la C.F._7
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa
(c.f. , e, per essa, quale sua Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice, (c. f. ), elettivamente domiciliata CP_3 P.IVA_4
in Napoli, alla via Depretis, n. 102, nello studio dell'Avv. Eugenio
Moschiano (c.f. ) che la rappresenta e difende per C.F._7
procura in calce alla comparsa
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
1) In via preliminare sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della
Sentenza impugnata;
2) Autorizzare il deposito del fascicolo smarrito e poi rinvenuto in cancelleria
lacerato;
3) Nel merito, accogliere integralmente l'appello proposto e per l'effetto, riformare
integralmente la Sentenza n. 2521/2021 resa dal Tribunale di Napoli;
4) Condannare la al pagamento Controparte_1
delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello voglia disporre una CTU
contabile.
2 Per l'appellata e Voglia la Controparte_1 CP_3
Corte di Appello adita rigettare l'avverso atto di appello in quanto
inammissibile e, comunque, infondato.
Con vittoria di spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con la sentenza n. 2521/2021 emessa in data 15.03.2021, il Tribunale di
Napoli ha deciso le cause riunite recanti nn. 25725/16 e 27402/16.
Relativamente alla prima, ha respinto le domande con cui la
[...]
(d'ora in avanti anche solo Parte_1 Parte_1 Parte_1
aveva chiesto la restituzione degli interessi pagati e l'azzeramento di quelli ancora dovuti alla (d'ora in avanti Controparte_1
anche solo relativamente a due contratti di mutuo (nn. 554037767.54
e 741540219.42) a causa dell'applicazione di interessi usurari, o, quanto meno, il rimborso di quanto versato in eccesso a causa della nullità della clausola determinativa degli interessi;
ed aveva chiesto, altresì,
l'annullamento di qualsiasi onere addebitato dalla banca per usura in relazione al contratto di conto corrente n. 10659.16 e relativi conti anticipi fatture.
In riferimento alla seconda, ha respinto l'opposizione proposta dalla stessa unitamente ai garanti , Parte_1 Parte_3 Parte_4
ed avverso il decreto n. Parte_2 Parte_5 Parte_6
3700/2016 con cui era stato ingiunto loro, su istanza di il pagamento della somma di € 208.782,35, oltre interessi e spese, quale somma ancora dovuta in relazione al contratto di finanziamento n. 741530219.42, già
oggetto della domanda di accertamento negativo nel precedente giudizio.
3 Per entrambi i giudizi riuniti, ha quindi condannato il debitore principale ed i garanti in solido al pagamento delle spese di lite.
§ 1.1. A fondamento della decisione, e con particolare riferimento al primo dei due giudizi, il tribunale ha evidenziato che, disposta una consulenza tecnica allo scopo di ricostruire i rapporti tra le parti sia in riferimento ai contratti di mutuo che al contratto di conto corrente ed ai conti anticipi, il consulente aveva evidenziato che non era stato possibile riesaminare la situazione del conto corrente, per la mancanza in atti degli estratti conto necessari;
e che non era stata accolta la successiva istanza volta a consentire l'esame da parte del CTU di una produzione cartacea del legale degli attori nel frattempo rinvenuta in cancelleria, in quanto priva delle prime pagine (comprensive del foliario e del “depositato”
della cancelleria) e contenente documenti che non trovavano riscontro nell'elenco, riportato in calce all'atto di citazione, di quelli prodotti al momento della costituzione in giudizio;
d'altro canto, tali documenti non potevano neppure essere stati prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che era limitato all'esame del mutuo n. 741539219.42.
Dunque, secondo il primo giudice, tale produzione cartacea – recante l'intestazione “soc. + 5” – non poteva ritenersi Parte_1
correttamente prodotta e non era, dunque, acquisibile in corso di causa,
anche perché quell'intestazione risultava incongrua, in considerazione del fatto che la causa per la rideterminazione dei rapporti, di mutuo e di conto corrente, era stata instaurata dalla sola e non anche dai Parte_1
suoi garanti (parti solo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
4 § 1.2. Con riferimento, invece, ai contratti di mutuo, oggetto anche
(relativamente a quello n. 741530219.42) del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale ha innanzitutto rilevato che la censura di usurarietà degli interessi risultava del tutto generica. Con riferimento,
invece, alla lamentata mancata indicazione del Taeg ha, da un canto,
ritenuto inammissibile la contestazione in ordine al primo finanziamento,
stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della previsione normativa di tale indice di costo;
e, dall'altro, considerato infondata la censura nel merito per entrambi i contratti, dal momento che tale indice svolge unicamente una funzione informativa, consentendo al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento, senza poter influire sulla validità del contratto.
§ 2. Hanno proposto appello la ed i suoi fideiussori, Parte_1 Pt_3
AR ed e , affidato a cinque motivi. Pt_2 Parte_6 Parte_4
§ 2.1. Gli appellanti hanno, innanzitutto, ritenuto errata ed ingiusta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'esame del rapporto di conto corrente n. 10659K e dei conti anticipi n.
11019/J, n. 11349/H e n. 11441/N, in conseguenza della “incresciosa circostanza” dello smarrimento e del successivo rinvenimento del fascicolo di parte. A tale riguardo, hanno fatto riferimento alla giurisprudenza relativa alla ricostruzione delle produzioni di parte nel caso in cui la mancata disponibilità dipenda dallo smarrimento del fascicolo, secondo cui non può il giudice rigettare la domanda per mancanza di documenti ove questi siano andati smarriti senza responsabilità della parte;
ed hanno criticato l'affermazione del primo
5 giudice relativamente alla non coincidenza tra l'elenco dei documenti riportato in calce alla citazione e quelli invece rinvenuti nel fascicolo in oggetto, dal momento che l'elenco completo era riportato proprio nel foliario del fascicolo. Il fatto, poi, che proprio tale prima parte del fascicolo sia risultata strappata, non poteva essere posta a loro carico, dal momento che è la cancelleria a dover custodire i fascicoli di parte.
Dunque, secondo gli appellanti, doveva essere ammessa la produzione dei documenti così come rinvenuti (vale a dire gli estratti del conto corrente), e disposta una consulenza tecnica, anche alla luce dei rilievi contenuti nella CTP.
§ 2.2. Con un ulteriore motivo, al primo connesso, gli appellanti hanno altresì contestato la contraddittorietà della motivazione adottata dal tribunale, dal momento che l'avvenuto affidamento dell'incarico peritale al CTU implicava, necessariamente, l'avvenuta previa verifica, per quanto sommaria - che necessariamente il giudice doveva aver compiuto al momento del conferimento dell'incarico - circa la sussistenza dei presupposti per l'indagine commissionata. Ed invece, all'esito del rinvenimento del fascicolo, il giudice aveva valutato prevalente la ritenuta impossibilità oggettiva di giungere alla certezza del momento del deposito degli estratti conto, pur potendo far riferimento anche alla CTP
prodotta in atti o potendo autorizzare il CTU ad acquisire la documentazione presso la per il principio di vicinanza della prova. CP_1
§ 2.3.1. In relazione, poi, ai contratti di mutuo, gli appellanti hanno lamentato, con riferimento al mutuo 554037767.54, l'erroneità della decisione relativa all'irrilevanza della mancata indicazione del TAEG, la
6 cui fonte non era da ricercare, come sostenuto dal primo giudice, nella delibera CICR, bensì nelle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (l. 154/1992) e, poi, nell'art. 117 del TUB.
§ 2.3.2 Con riferimento, invece, al contratto di finanziamento
741530219.42, in relazione al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, gli appellanti hanno contestato l'irrilevanza del TAEG così come affermata dal primo giudice, stante la divergenza tra il tasso contrattualizzato e quello effettivamente praticato.
§ 2.4. Quanto, poi, al dedotto carattere usurario di entrambi i contratti di finanziamento, gli appellanti hanno sostenuto la necessità di considerare gli interessi, le commissioni e tutte le remunerazioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse, a qualunque titolo pattuite, ed hanno lamentato l'omessa risposta sul punto da parte del tribunale.
§ 2.5. Infine, per quanto riguarda la posizione dei fideiussori, hanno sostenuto che “la prestazione dovuta dai garanti deve essere commisurata alla perdita subita dal creditore per la mancata o inesatta esecuzione dell'obbligazione garantita”, con la conseguenza che
“eventuali pagamenti eseguiti per un importo eccedente tale prestazione costituisce per la maggior somma un indebito oggettivo”.
§ 3. Si sono costituite sia che quale mandataria di CP_3 [...]
cessionaria del credito di già intervenuta in primo grado, CP_2
resistendo al gravame.
§ 4. In corso di causa gli appellanti hanno rinunciato alla istanza formulata nell'atto di appello di sospensione dell'esecutività della sentenza e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 aprile
7 2025, con la concessione di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
§ 5. L'appello è infondato.
§ 6. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, hanno di mira la decisione del primo giudice di ritenere inammissibile la produzione degli estratti del conto corrente,
sulla cui scorta procedere alla verifica ed eventuale rideterminazione dei saldi.
Quella decisione è, ad avviso del Collegio, da condividere, non essendovi certezza in ordine alla ritualità della produzione documentale.
§ 6.1. Bisogna considerare che in calce all'atto di citazione con cui la contestò tutti i rapporti bancari intercorsi con Parte_1
chiedendo la rielaborazione anche dei saldi del conto corrente, sono indicati i documenti prodotti, tra cui non figurano gli estratti del conto corrente. Non è poi contestato che l'attrice non depositò memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, e, dunque, non integrò nei termini delle preclusioni istruttorie quella produzione documentale. Infine, il fascicolo
(contenente gli estratti) “rinvenuto” dalla cancelleria mentre erano in corso le operazioni peritali (e dopo che il CTU aveva segnalato l'impossibilità del ricalcolo del saldo in mancanza degli estratti conto)
risultava privo delle prime pagine, tra cui quella contenente l'indice, su cui veniva apposto il “depositato” della cancelleria quando le produzioni erano cartacee, e recava, sulla copertina, l'intestazione non solo alla
(unica attrice in quel giudizio) ma anche ai suoi Parte_1
fideiussori (che non ne erano parte).
8 § 6.2. Dall'insieme di tutte tali “incresciose circostanze” (secondo la definizione datane dall'appellante), non può trarsi alcun elemento rassicurante in merito al momento della produzione dei documenti di cui si discute, indispensabili ai fini dell'eventuale espletamento della consulenza tecnica.
§ 6.3. Non paiono, del resto, convincenti le affermazioni della difesa dell'appellante volte a giustificare le varie anomalie evidenziate dal primo giudice. Innanzitutto, l'incompletezza dell'elenco dei documenti contenuto in calce alla citazione non può spiegarsi con l'esistenza di un completo indice apposto solo nel fascicolo (quello, cioè, smarrito e poi rinvenuto, ma privo della prima pagina contenente l'indice), trattandosi di evenienza comunque del tutto irrituale.
Il fatto, poi, che il primo giudice abbia conferito un ampio incarico al
CTU, in esito alla riunione dei due giudizi, non implica che vi sia stato un preliminare scrutinio in merito alla completezza documentale utile allo scopo, dal momento che il mandato al CTU includeva, implicitamente, il compito di esaminare la documentazione ed evidenziare anche le eventuali incompletezze idonee a paralizzare l'espletamento dell'incarico.
§ 6.4. Risulta, pertanto, non pertinente la giurisprudenza invocata dagli appellanti a proposito della ricostruzione della documentazione smarrita:
quella indicata dagli appellanti, infatti, si riferisce alla ben diversa ipotesi in cui, risultando provata la produzione documentale, si accerti poi lo smarrimento di uno o più documenti, di cui può (deve) essere autorizzata la ricostruzione. Nel caso di specie, però, difetta proprio il primo
9 presupposto, vale a dire la prova della tempestiva produzione documentale.
§ 7. Infondato, poi, risulta il terzo motivo, quello con cui gli appellanti reiterano la doglianza relativa alla mancata indicazione, in relazione al finanziamento n. 554037767.54, del TAEG, e sostengono un errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice, nel ritenere che tale indice non fosse obbligatorio prima della delibera CICR del 2003.
Ora, osserva il Collegio che, effettivamente, il contratto di mutuo in questione venne stipulato l'11.04.2003, dunque in data anteriore all'entrata in vigore (1.10.2003) della delibera CICR del 4.3.2003.
§ 7.1. In ogni caso, e ciò vale anche per il contratto di mutuo n.
741530219.42, occorre considerare che, come ribadito anche dai giudici di legittimità, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi
di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la
nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può,
tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a
responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (così Cass.
sez.
1 -Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023). Dunque, la mancanza di tale indicatore – in assenza di censure di responsabilità contrattuale o precontrattuale – non può inficiare la validità del contratto, non rientrando il TAEG nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui
10 esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_7
consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 - bis comma 6 TUB
prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo
quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto”. Ed è persino superfluo evidenziare che il contratto concluso dalla non è riconducibile ad un'ipotesi di credito al Parte_1
consumo.
§ 8. Non sussiste, poi, la lamentata omessa pronuncia in relazione alle doglianze relative alla supposta usurarietà dei tassi praticati nei contratti di mutuo. A tale proposito, il primo giudice, sia pure con motivazione estremamente succinta, ha richiamato “l'indirizzo della giurisprudenza di
legittimità a S.U. sentenza n. 19597/2020, (sopravvenuto al presente giudizio)
secondo cui, 'la deduzione dell'applicazione degli interessi usurari deve essere
specifica nel senso che, deve essere indicato il periodo di riferimento, il tasso
applicato, il tasso soglia, e la differenza illegittimamente applicata'. Così non
risulta, conseguentemente tali doglianze non possono essere prese in
considerazione”. Nel contestare tale motivazione, gli appellanti insistono nell'invocare alcuni principi a proposito dell'accertamento della ricorrenza dell'usura oggettiva originaria, che a loro dire deve avvenire considerando, oltre agli interessi, anche le commissioni, remunerazioni e
11 spese di ogni tipo a qualunque titolo pattuite. Ma, come appare evidente,
tale argomento risulta addirittura inammissibile, dal momento che non coglie la ratio decidendi del primo giudice, che non ha affatto contestato i principi ribaditi anche dagli appellanti, ma ha evidenziato la necessità che le doglianze in tema di usura, a differenza di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, non siano affidate a contestazioni generiche,
occorrendo, al contrario, una puntuale indicazione dei periodi di riferimento, dei tassi applicati dalla banca e di quelli soglia da prendere in considerazione ai fini del necessario confronto tra dati omogenei.
Dunque, gli appellanti avrebbero dovuto contestare non i criteri di calcolo dell'usura oggettiva originaria, ma la genericità delle loro iniziali contestazioni, indicando come e dove avessero specificamente argomentato in merito ai periodi presi in considerazione, ai tassi praticati dalla banca ed ai tassi soglia presi a comparazione.
§ 9. Del tutto generiche e confuse, poi, risultano le doglianze sollevate dai garanti, relative al fatto che le prestazioni fideiussorie devono essere sempre commisurate alle perdite subite dal creditore per l'inadempimento del debitore principale e che i pagamenti eseguiti dai garanti per importi eccedenti quelli dovuti dal debitore integrano un indebito oggettivo. Si tratta di affermazioni che non è dato riferire ad alcuna statuizione del primo giudice, e che, in quanto tali, appaiono inammissibili.
§ 10. Solo con la comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio, gli appellanti hanno introdotto due ulteriori motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.
12 § 10.1. Col primo, gli appellanti deducono la carenza di legittimazione sostanziale della cessionaria del credito, dal Controparte_2
momento che tale legittimazione è stata documentata nel corso del giudizio unicamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di cessione dei crediti in blocco, privo degli elementi necessari ad identificare con precisione i crediti ceduti in modo da poterne affermare con precisione l'avvenuta inclusione nell'oggetto della cessione. Gli appellanti, lamentando la “ritrosia” in genere delle parti nel documentare i contratti posti a fondamento delle cessioni in blocco di crediti bancari, ed evidenziando come l'onere probatorio al riguardo gravi indubitabilmente su chi si affermi creditore, hanno sottolineato come l'eccezione sollevata sia rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado di giudizio.
§ 10.2. Con riferimento, poi, alla posizione della sola garante T_
, anch'essa destinataria dell'ingiunzione di pagamento, hanno
[...]
evidenziato come la non abbia mai rivestito alcuna carica T_
all'interno della società pretesa debitrice, né la qualifica di socia, potendo così usufruire della maggior protezione prevista dal Codice del Consumo
che le consente di ottenere l'accertamento della nullità parziale della fideiussione in relazione alla deroga prevista all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione, con conseguente decadenza della banca da ogni diritto nei suoi confronti e prescrizione dell'azione.
§ 11.1. Ora, quanto alla questione della legittimazione di Controparte_2
ad avviso del Collegio è sufficiente a fugare qualsiasi dubbio al
[...]
riguardo la circostanza che la cedente sia rimasta in giudizio pur
13 dopo la costituzione della cessionaria, avallando e confermando l'intervenuta cessione, sicché nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che la cessione comprenda anche il credito vantato nei confronti di Parte_1
e dei suoi garanti.
§ 11.2. Quanto alla seconda, invece, è palese la tardività dell'allegazione difensiva, avvenuta soltanto con la memoria conclusionale in grado di appello, tale da non consentirne l'esame in questa fase, risultando non pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE
17.05.2022 ed all'applicazione fattane dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, riferite ai poteri del giudice dell'esecuzione (e non del giudice della cognizione, e di secondo grado) a fronte di decreti ingiuntivi non opposti (a differenza di quanto avvenuto in questo caso) che omettano i necessari avvertimenti in favore di una più incisiva tutela consumeristica e della concorrenza.
§ 12. Al rigetto dell'appello fa seguito la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri previsti dai d.m. 55/2014 e 147/2022, tenendo conto del valore della lite (scaglione sino ad € 260.000,00), con utilizzo dei valori medi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria/trattazione sostanzialmente omessa in questo grado di appello.
§ 13. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre
2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
14 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_5 Parte_6
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2521/2021 del 15.03.2021,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello proposto;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di e di quale procuratrice di Controparte_1 CP_3
liquidate per ciascuna parte complessivamente in € Controparte_2
12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte d'appello di Napoli, il 2 luglio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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