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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1623 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza in data 4.12.2024 a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via XX Settembre presso lo studio dell'avv.to Giulio Bettazzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Ruffini n.12 presso lo studio dell'avv.to Eraldo Bigi che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso dei coniugi alle seguenti condizioni: 1)- i figli minori e Persona_1
rimangono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avranno Persona_2 come abitazione di riferimento quella del padre;
2)- la madre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario determinato da Codesto Ill.mo Tribunale di Imperia con previsione di fine settimane alternati e giorni infrasettimanali che tengano conto degli impegni lavorativi della IG 3)- la IG contribuirà al CP_1 CP_1 mantenimento dei figli con il versamento tramite bonifico bancario o con altro mezzo equipollente al Signor in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
della somma complessiva di € 300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a corrispondere integralmente al marito gli assegni familiari;
4)- la madre si impegna, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese mediche e delle restanti spese straordinarie secondo quanto indicato nei protocolli vigenti presso il Tribunale di Imperia, con particolare riferimento alla necessità o meno del previo consenso, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”;
per parte resistente: “…◘ preso atto dell'essere stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori ed , CP_1 Parte_1 giusta sentenza n.d. n. 616/2022; ◘ respingere nella sua integralità ogni richiesta e/o istanza istruttoria, come pure ogni conclusione comunque avanzata dal Signor Pt_1
◘ disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli e ,
[...] Per_1 Per_2 tutt'ora minorenni, alla DR, nonché la loro collocazione presso la residenza di quest'ultima; confermare, relativamente alla individuazione delle modalità con cui il Padre possa interagire con i Figli, il ruolo attribuito ai Servizi Sociali del Comune di San Remo e/o dell'A.S.L. n. 1 Imperiese, indispensabile supporto a tutela del benessere psico-fisico di questi ultimi, e dotato di più che congrue competenze al riguardo, disponendo che il Signor possa visitare i Figli, ed eventualmente Parte_1 passare del tempo da solo con Loro, unicamente seguendo le prescrizioni che detti Servizi via via gli indicheranno, ed alle quali il Padre dovrà attenersi scrupolosamente;
◘ solo in via di assoluto subordine, mantenersi le statuizioni contenute nell'ordinanza assunta dal Presidente del Tribunale di San Remo il 21.03.2022, peraltro prevedendo - quale modifica al regime in detto provvedimento previsto - che i fine settimana siano fruiti da parte di entrambi i genitori con modalità totalmente alternate, e che sia prevista, come in precedenza indicato, che quanto meno per necessità mediche che non siano da considerarsi avere la caratteristica della gravità, i Figli vengano avviati presso Professionisti che operano nel territorio di residenza dei minori stessi, nonché venga stabilito un tetto orario per la durata delle telefonate Padre-Figli; ◘ rideterminare il contributo di mantenimento del padre per la prole alla luce del chiesto affidamento esclusivo, contributo che comunque non potrà essere inferiore ad € 900,00 (novecento/00) mensili con rivalutazione ISTAT annuale, versamento anticipato entro il giorno cinque di ciascun mese, e ristoro della quota del 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come risultanti dall'apposito prospetto predisposto da Codesto On.le Tribunale;
◘ solo in via di assoluto subordine, come sopra, determinare il contributo a carico del Padre quale contributo al mantenimento dei Figli in misura non inferiore ad
€ 600,00 mensili, invariato quanto come appena sopra concluso;
◘ qualora venga provata la sussistenza presso il Signor di materiale riguardante la vita privata Pt_1 della IG - da qualunque fonte esso proveniente - ne venga disposta la CP_1 eliminazione;
◘ con vittoria di spese e competenze di procedura”;
per il pubblico Ministero: “...Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 26.7.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 2.6.2012 con e che dall'unione sono nati i figli CP_1
(11 anni, essendo nata il [...]) e (7 anni, essendo nato il Per_1 Per_2 28.8.2017), entrambi ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 12.2.2020 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati, con regolamentazione del diritto di visita della madre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno mensile di importo non inferiore ad € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa, se da un CP_2 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che le modalità di affidamento dei figli minori fossero determinate previo licenziamento di CTU e che in ogni caso, a carico del marito ed a titolo di contributo al mantenimento della prole, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 10.3.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 21.3.2022 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno dell'importo di € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), contestualmente attivando i Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare. Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 28.9.2022 le parti, rinviata a miglior istruttoria la soluzione delle ulteriori questioni, chiedevano pronunziarsi sentenza esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 18.10.2022 (n.616/22) dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le relazioni periodiche di aggiornamento trasmesse dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo e le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e l'ascolto della figlia minore da parte del Per_1 Giudice. Successivamente, con provvedimento in data 4.12.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28.11.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata dichiarata dal Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva in data 18.10.2022 (n.616/22), la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, deve a questo punto essere affrontata la questione relativa all'affidamento dei figli minori e . Per_1 Per_2
Ed in proposito deve essere evidenziato come sul punto le parti abbiano rassegnato conclusioni diametralmente opposte, richiedendo la resistente l'affidamento esclusivo
“rafforzato” dei figli minori ed il ricorrente, per contro, il loro affidamento condiviso;
quanto precede allegando la madre l'assoluta impossibilità, in ragione del comportamento volutamente ostruzionistico del marito, la possibilità di condividere una qualsiasi decisione riguardante i figli (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale:
“...Si evidenzia altresì come il chiesto affidamento esclusivo rafforzato – giustamente dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
ritenuto necessario dalle specialiste che hanno seguito il caso – è specificamente necessario in quanto dalla documentazione in atti emerge chiaramente come – anche solo per ottenere dal padre una semplice autorizzazione alla effettuazione di una visita medica – il Signor si ingegna a “rimbalzare” la madre mail dietro mail, messaggi Pt_1 dietro messaggi, allo scopo di sfiancare la genitrice fino addirittura a finire il padre per contraddirsi, dimentico di quello che i genitori si erano poco prima detti, ma senza per ciò arrivare ad un concordare una soluzione, che la resistente persegue nell'esclusivo interesse dei figli. In concreto, per organizzare una qualsivoglia attività per i figli – per banale che essa sia – fosse pure una mera comunicazione, l'ex marito (mediante mail, messaggistica, vocali, ecc.) tradisce sempre una sottesa determinazione a colpire la madre, a maltrattarla, a mettersi in competizione con lei anche relativamente a situazioni del tutto banali e di piccola gestione quotidiana, quali la scelta degli specialisti/medici/professionisti... o delle strutture sportive cui avviare i figli per le attività extrascolastiche, rendendo alla DR la vita di fatto impossibile ...(omissis)... La madre, pertanto, si sente continuamente “rimbalzare” dal ricorrente mediante continui inviti a parlarne “col mio avvocato”, anche se si tratta di una normale autorizzazione...”) e lamentando il padre la necessità, proprio attraverso il ricorso alla forma “ordinaria”, di controbilanciare un disfunzionale comportamento materno teso ad escluderlo dalla vita dei minori e dall'esercizio delle responsabilità (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale: “...In questi anni il Signor è stato escluso da ogni Pt_1 decisione, così come da ogni informazione. Si chiede l'affido esclusivo rafforzato ma, di fatto, è già stato realizzato: il Signor non partecipa in alcun modo della vita dei Pt_1 suoi figli. L'obiettivo di Codesto Ill.mo Tribunale dovrebbe essere quello di ripristinare e salvaguardare le condizioni di affido condiviso e non creare le condizioni perché la IG abbia l'affido esclusivo...”). CP_1
Ciò premesso, deve a questo punto essere ricordato come, proprio in ragione delle superiori criticità, già emerse nella fase presidenziale dell'odierno giudizio e dimostrative dell'esistenza – indipendentemente da quali possano essere ritenute cause e responsabilità – di una “coppia genitoriale” ampiamente disfunzionale, il Tribunale abbia disposto l'invio delle parti ai Servizi territorialmente competenti al fine di promuovere in loro favore, oltre alla valutazione delle risorse a loro disposizione, anche un percorso di sostegno alla genitorialità che, consentendo una rimessione della conflittualità, potesse recuperarle ad un congiunto esercizio del ruolo e della funzione (vds. ordinanza presidenziale del 21.3.2022 il cui contenuto è stato ribadito dal Tribunale all'udienza del 23.6.2022).
Tuttavia, pur a fronte della dichiarata disponibilità del resistente ad aderire agli interventi di supporto così come alla progettualità elaborata al fine di delineare un regime di frequentazione genitori/figli del tutto rispondente al diritto alla bigenitorialità di questi ultimi (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazioni in data 8.6.2022 e 20.9.2022) era proprio in ragione dei comportamenti tenuti dallo stesso che se da un lato non risultava in alcun modo possibile affrontare e risolvere le criticità del nucleo famigliare (ed in primis anche quelle dello stesso ricorrente), dall'altro progressivamente naufragava anche l'eventualità di una regolare ripresa degli incontri tra il padre e di figli e . Per_1 Per_2
E prima di entrare nel merito di quanto sopra affermato, preme al Collegio sottolineare come gli interventi di supporto “offerti” alle parti nel corso dell'odierno giudizio attraverso i Servizi non debbano essere considerati condicio sine qua non per una frequentazione con i figli minori, ma esclusivamente quali strumenti funzionali a favorire, sostenendo gli adulti rispetto alle loro criticità, sia a recuperare disponibilità e competenze per un corretto e “congiunto” esercizio del ruolo e della funzione (questo essendo il diritto di e ) che ad affrontare – qualunque ne sia stata la Per_1 Per_2
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
causa e senza abbandonarsi ad una mera e sterile recriminazione degli agiti altrui – eventuali criticità nella relazione con i minori. Non si tratta, in altre parole, dell'imposizione iussu iudicis di “trattamenti sanitari”, ma degli unici strumenti disponibili per questo Collegio al fine di raggiungere quegli stessi obiettivi che, almeno a parole, entrambe le parti dichiarano di voler perseguire.
Ciò premesso, appare del tutto evidente come, ove dall'indisponibilità delle parti vengano nei fatti frustrate le superiori iniziative, altro non resta al Giudice che prendere atto di una situazione compromessa ed, al contempo, insuscettibile – almeno allo stato - di modifica;
in altri termini, se da un lato appaiono del tutto condivisibili i principi richiamati da parte ricorrente nella propria comparsa conclusionale in punto diritto delle parti (e dei minori) alla cogenitorialità, dall'altro deve però rilevarsi come, a distanza di oltre tre anni dall'introduzione dell'odierno giudizio, sia stata proprio la sua indisponibilità ed incostanza rispetto agli impegni assunti a privare gli operatori della possibilità di sostenerlo nel ripristino di una regolare e positiva relazione con i figli che, anche dopo la separazione e fino al 2022, risultava invece del tutto mantenuta.
Né appare al Collegio che il licenziamento della richiesta CTU possa essere ritenuta utile e funzionale allo scopo postoché con essa il ricorrente, resosi fino ad oggi indisponibile agli interventi di supporto, vorrebbe in realtà dimostrare – così coltivando la propria conflittualità e contrariamente alle risultanze di causa – l'inadeguatezza delle risorse a disposizione della madre per un corretto esercizio del ruolo e della funzione ed, al contempo, suoi comportamenti “alienanti” nei confronti dei figli. Ed invero, se da un lato merita evidenziare la piena adesione della resistente agli interventi di supporto così come la positiva valutazione delle sue risorse compiuta dai Servizi (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazioni in data 2.7.2024: “...La sig.ra ha mantenuto con regolarità i rapporti con il Servizio e, fino ad oggi, ha CP_1 dimostrato un buon grado di accudimento e capacità di sintonizzazione nei confronti dei figli. la figura materna non ha avuto un comportamento ostativo nei confronti del padre...” e con relazione in data 14.11.2024: “...La sig.ra risulta la figura CP_1 genitoriale di riferimento e, come già relazionato precedentemente, mostra un buon grado di accudimento e attenzione ai bisogni dei figli...”), dall'altro neppure dalla documentazione in atti emerge un suo comportamento ostacolante la relazione padre/figli (vds. il contenuto di email e messaggi scambiati tra le parti successivamente alla separazione – all. 1, doc. 7, a, b, c di parte resistente), talché nessuna significativa criticità nella frequentazione de quo poteva dirsi esistente fino a quando si è poi manifestata attraverso la riluttanza di (estate 2022). Per_1
E tali criticità comportamentali della minore, precedute ed oggettivamente favorite da una ripresa della conflittualità tra le parti (vds. quanto già rilevato dal Presidente all'udienza del 10.3.2022: “...Il Presidente, ravvisata la notevole conflittualità tra i coniugi, risultante dai pesanti scambi di accuse in atti, li invita ad una maggiore pacatezza, nell'interesse dei minori...”), da un lato inducevano i Servizi ad elaborare una progettualità funzionale a recuperarle ad un corretto esercizio del ruolo e della funzione e, dall'altro, a “sostenere” (senza alcun intento punitivo) la frequentazione padre/figli attraverso l'inserimento di una figura educativa che, individuate le difficoltà, potesse in concreto operare al fine di risolverle.
Ma a fronte di tali intenti, esclusivamente mirati a garantire ai minori il pieno diritto alla bigenitorialità attraverso il supporto e miglioramento delle risorse disponibili per gli adulti (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazioni in data 8.6.2022: “...Considerato quanto esposto e le reciproche preoccupazioni espresse dai genitori, il Servizi scrivente ritiene opportuno un approfondimento e valutazione psichiatrica, con eventuale presa in carico se necessario, da effettuarsi presso il Servizio dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
di salute Mentale...”, con relazione in data 20.9.2022: “...Considerato, infine, che i bambini non vedono il padre da metà agosto e gli attuali timori di ad Per_1 incontrare la figura paterna, si chiede a Codesta Autorità Giudiziaria l'inserimento di un educatore Professionale, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti...” e con relazione in data 6.10.2023: “...Considerato quanto esposto, i Servizi scriventi ritengono opportuno che gli incontri tra padre e figli avvengano ancora in modalità mediata/protetta in quanto non si è ancora raggiunta una situazione di equilibrio tra genitori e bambini, soprattutto con ...” e con relazione in data 15.12.2022: “...il Per_1 Servizio scrivente ritiene opportuno, a tutela di entrambi i minori, disporre CP_ controlli/accertamenti presso il per la figura paterna e si valuta altresì necessario attivare, almeno inizialmente, incontri protetti anche per il piccolo ...”), si Per_2 registrava nei fatti una sostanziale indisponibilità del ricorrente all'interlocuzione con i Servizi non solo per quanto riguarda la partecipazione al sostegno alla genitorialità, ma anche per quanto riguarda il supporto psicologico presso il Servizio di Salute Mentale (vds. quanto riferito dal Servizio di Salute Mentale dell'ASL di Sanremo con relazione in data 24.5.2023: “...In data 7.4.2023 il paziente ha effettuato il test psicodiagnostico
...(omissis)... Successivamente in data 22.5.2023 il paziente ha effettuato una prima visita con lo psichiatra scrivente, durante la quale ha comunicato la sua intenzione a non proseguire la presa in carico presso il centro di Salute Mentale...”) così come per il suo monitoraggio presso il Ser.D. (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 8.3.2023: “...In riferimento alla presa in carico del Sert di Sanremo a favore del Sig. si comunica che lo stesso non si è presentato agli Pt_1 incontri concordati. Nello specifico, il Servizio ha preso contatti con il padre ad inizio gennaio ma lo stesso ha chiesto di poter rimandare l'appuntamento a marzo 2023 a CP_ causa di cure mediche che, a suo dire, avrebbero alterato il valore dei test. Il ha spiegato al Sig. che tali esami vengono prescritti e visionati dal medico del Pt_1 Servizio a cui avrebbe potuto segnalare eventuali incompatibilità. Il Sig. ha Pt_1 CP_ riferito all'operatrice del che il suo medico glielo avrebbe sconsigliato ma lo stesso CP_ non ha fornito al il nome del medico per un eventuale confronto. Il Servizio, infine, ha chiesto di poter visionare il certificato medico che però, ad oggi, non è mai pervenuto e ha fissato con il Sig. un ulteriore appuntamento in data 27 gennaio u.s., ma il Pt_1 Sig. non si è presentato, senza avvisare...” e quanto riferito dal dell'ASL di Pt_1 Tes_1 Sanremo con relazione in data 24.5.2023: “...successivamente si è tentato un nuovo incontro con il paziente in compresenza con la dott.ssa , che si è Persona_3 occupata della valutazione psicodiagnostica per il centro di Salute Mentale di Sanremo, avvenuto in data 8.5.2023, durante il quale sono state esposte al sig. le procedure Pt_1 per il monitoraggio rispetto all'abuso di alcol ed all'uso di sostanze stupefacenti. Al termine del colloquio il sig. ha tuttavia rifiutato di proseguire con gli incontri Pt_1 presso il e altresì di sottoporsi ad esami clinici atti ad accertare o escludere l'uso CP_3 di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol...”); quanto precede poi avendo egli oggettivamente anteposto proprie problematiche logistiche e lavorative agli incontri con i figli minori, tanto da rendere sostanzialmente impossibile una loro concreta calendarizzazione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 6.10.2023: “...La presa in carico consultoriale del nucleo familiare è proseguita e sono stati attivati, altresì, gli incontri protetti... L'osservazione educativa è stata attivata da aprile fino a giugno u.s., in questo periodo il padre si è presentato in maniera puntuale e adeguata agli incontri... Gli ultimi incontri protetti organizzati tra luglio e agosto, invece, non sono stati effettuati per indisponibilità della figura paterna. Tali assenze sono state preventivamente giustificate via mail ai Servizi scriventi. Dal mese di agosto, in accordo con i genitori, sono stati organizzati e sperimentati degli incontri liberi tra il padre e i figli. Tali incontri non stati effettuati con continuità e le assenze del padre sono state sempre comunicate e motivate, Ad oggi, il Sig. non Pt_1 vede i figli dal 10 luglio ed è stata chiesta una disponibilità per organizzare i successivi incontri...”, con relazione in data 27.2.2024: “...A seguito di un nuovo stato di malessere dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
di , è stato chiesto al Servizio Sociale la riattivazione degli incontri protetti ed, Per_1 altresì, è stata proseguita la presa in carico psicologica a favore di . Il padre Per_1 ha faticato a rispettare gli incontri in Consultorio e tali assenze sono state giustificate con motivi di lavoro. Nel mese di gennaio, infatti, i Servizi hanno inoltrato un programma di incontri padre e bambini e colloqui per i genitori che, però, per la maggior parte non sono andati a buon fine ...(omissis)... Considerato quanto sopra esposto, né la presa in carico del padre né gli incontri protetti sono stati svolti regolarmente a causa delle assenze del padre il quale, come sopradescritto, ha motivato tali mancanze per motivi lavorativi...” e con relazione in data 2.7.2024: “...Da aprile u.s., in collaborazione con il Servizio Sociale di Sanremo, si è tentato di organizzare sia un calendario di incontri tra il padre e i figli sia dei colloqui psicosociali a favore della figura paterna. Tali interventi, però, non sono stati realizzati in quanto il padre ha disdetto, più volte, gli appuntamenti fissati, motivando l'assenza con degli impegni lavorativi.
Considerato che
non è stato possibile realizzare un calendario di incontri, i Servizi sociosanitari hanno richiesto più volte, alla figura paterna di comunicare con congruo anticipo la sua presenza a Sanremo per poter organizzare gli interventi, ma il Sig. non ha mai rispettato tale richiesta rendendo di fatto difficoltosa Pt_1 l'organizzazione degli incontri ...(omissis)... Ad oggi, pertanto, il padre risulta una figura marginale nella vita dei figli ed ha assunto un comportamento ambivalente, da una parte, chiedendo di vedere i figli e, dall'altra, non rendendo possibile organizzazione di tali incontri...”).
Ed a fronte di tale sostanziale indisponibilità del padre non risultava in alcun modo possibile approfondire e risolvere le criticità che connotavano la sua relazione con
, la cui crescente indisponibilità alla frequentazione finiva, inevitabilmente e Per_1 senza necessità di invocare responsabilità della madre o degli operatori, per coinvolgere
– con comportamento sostanzialmente emulativo - anche il più piccolo (7 anni). Per_2
Ma anche a voler ritenere non pienamente attendibile, attesa l'età e le difficoltà di valutazione, quanto riferito dalla minore in ordine ad uno preteso “abuso” di alcol da parte del padre, appariva in ogni caso evidente - nonostante un profondo attaccamento della minore al padre difficilmente compatibile con un “alienante” atteggiamento materno (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.12.2022: “...La bambina, inoltre, ha lasciato intendere che ci fossero anche altri comportamenti del AP di cui avrebbe voluto parlare, ma che in quel momento non si sentiva pronta. ha mostrato timore a raccontare determinati Per_1 episodi per timore delle conseguenze e “per la paura di perdere AP”. La psicologa ha rassicurato rispetto a questo ...(omissis)... , tuttavia, ha chiesto Per_1 Per_1 supporto agli operatori e ha mostrato disponibilità ad incontrare il AP in un ambiente protetto..”) - il malessere della minore rispetto a tratti comportamentali del genitore per sé destabilizzanti e tali da renderla insicura nella relazione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.12.2022: “...La presa incarico psicologica di , inizialmente, considerata la necessità, è proseguita a Per_1 cadenza settimanale poiché la minore ha mostrato delle difficoltà ed è staro necessario un. lungo tempo per poter la bambina un'alleanza terapeutica sicura. Nei colloqui,
si è affidata alla terapeuta condividendo le sue paure rispetto alla figura Per_1 paterna. In riferimento a questo, la minore ha dichiarato di essere “spaventata da alcuni comportamenti di AP” e nello specifico ha raccontato alcuni episodi in qui il padre, in alcune occasioni, avrebbe avuto sfoghi di rabbia, mordendosi anche le mani
...(omissis)... Successivamente, la bambina si è fidata sempre di più ed è riuscita a verbalizzare quello che inizialmente non riusciva a raccontare. Nello specifico, le preoccupazioni esposte dalla minore riguarderebbero un presunto uso di sostanze alcoliche e una guida dell'auto presumibilmente pericolosa da parte del padre, alla presenza dei due bambini. Per , le ragioni descritte, sano la causa del suo Per_1
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
attuale rifiuto ad incontrare il padre da sola con il fratellino...”, con relazione in data 6.10.2023: “...E' emersa una buona relazione tra genitore e figli e il padre si è mostrato centrato sulle loro esigenze materiali, esperienziali e ludiche. Si è osservata, invece, una difficoltà del padre a sintonizzarsi sugli aspetti emotivi e un'eccessiva attenzione agli aspetti performanti delle attività svolte dalla figlia. Rispetto a , tali aspetti Per_2 emergono meno e la loro relazione appare più distesa ...(omissis)... E' emersa, inoltre, una difficoltà di a rispondere alle richieste del padre in quanto lo stesso Per_1 metterebbe in atto, inconsapevolmente, un atteggiamento adultizzante nei suoi confronti.
, infatti, percepisce alcuni comportamenti paterni come “strani” e “bizzarri” e Per_1 questo la fa sentire insicura negli incontri con il padre...”, con relazione in data 27.2.2024: “...i Servizi consultoriali hanno organizzato degli incontri padre – bambini, alla presenza della mamma. Tale modalità di incontro, però, è stata sospesa in quanto
si è sentita a disagio perché il padre avrebbe assunto dei comportamenti
Per_1 inopportuni, chiedendole, ad esempio, di “non riferire tutto alla madre e di dire che voleva vederlo sa sola”. A seguito di un nuovo stato di malessere di , è stato
Per_1 chiesto al Servizio Sociale la riattivazione degli incontri protetti ed, altresì, è stata proseguita la presa in carico psicologica a favore di ...” e con relazione in data
Per_1 2.7.2024: “... , ad oggi, non vuole incontrare il padre e appare confusa e
Per_1 sofferente rispetto ai comportamenti bizzarri, incostanti e ambivalenti dello stesso. Oltre a questo, ha chiesto anche una “pausa” dalla psicologa di riferimento, Dott.ssa
. , d'altra parte, non ha mostrato segnali di chiusura verso la Persona_4 Per_2 figura paterna ma, a causa del comportamento incoerente di quest'ultimo, è stato difficile farli incontrare...”).
Del resto, tali criticità soggettive del ricorrente risultano in qualche misura confermate anche dalla stessa documentazione in atti (vds. la comunicazione inviata dalla resistente al ricorrente in data 26.10.2020: “Il giorno 26 ago 2020, alle ore 14:59, CP_1
> ha scritto: Andrea, allora io disdico appuntamento dalla Email_1 mediatrice x evitare brutte conseguenze indirette sui bambini. Come mi hai promesso però andrai dallo psichiatra della Fornaca x la dipendenza da Minians xché non è possibile non avere conseguenze mentali con un dosaggio di quasi una bottiglietta a notte. Oltre al Minians fagli presente i tuoi sbalzi di umore. Poi evita di trattarmi come capro espiatorio, molla i santo cielo, non sono una cattiva ex moglie e ti ripeto x l'ennesima volta che non ti metterei mai i bambini contro manipolando. Cerca invece di non farlo tu. Ps il dott è neurologo non psichiatra. Ciao” e la risposta proveniente Per_5 dallo stesso in pari data: “Il mer 26 ago 2020, 16:16 Andrea Porta
> ha scritto: Accetto le condizioni, ma chiedo anche a te un Email_2 esame obiettivo del mio comportamento. E poi del tuo nei miei confronti mediando su una terza persona, fosse anche uno psicologo di tua scelta, il tuo fidanzato, i tuoi Per_6 genitori, tuo fratello un avvocato sconosciuto... nessun tema riguarderà cose intime o ricevute da terzi... 4h me le puoi regalare... 333 12345 33” nonché le Parte_1 valutazioni compiute dal dott. – psichiatra di fiducia dello stesso Persona_7 ricorrente - nella valutazione psicodiagnostica effettuata in data 9.3.2023: “...La struttura della personalità che nulla ha a che vedere con la presenza di disturbi mentali è caratterizzata da tratti istrionici e ossessivi...”), dovendosi pertanto ritenere del tutto attendibili e per nulla indotte da terzi le allegazioni di , sempre ovviamente da Per_1 valutarsi – rispetto all'incidenza sulla frequentazione con il padre – con gli occhi di una bambina di soli 11 anni.
E , benché infradodicenne, è stata personalmente sentita dal Giudice Per_1 all'udienza del 24.10.2024 alla presenza della dott.ssa , Persona_4 psicoterapeuta dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed anche in tale occasione, pur non avendo inteso ripercorrere in dettaglio le ragioni della propria indisponibilità ad incontrare il padre (meramente richiamandosi a quanto già detto in seduta agli operatori), dr. Andrea CANCIANI 8 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
ha mostrato evidente sofferenza e fragilità; comportamento del tutto differente rispetto a quello che sarebbe stato logico attendersi ove fosse stata, come si vorrebbe far credere,
“plagiata” dalla madre (vds. “...Chiesto se vada d'accordo con la mamma risponde affermativamente, mentre dice di non andare d'accordo con il AP, ma questo da sempre, anche prima della separazione dei genitori. Riferisce come i genitori non litigassero tra loro e di non sapere le ragioni per cui si sono separati. Riferisce di non avere sofferto per la separazione e per il fatto che AP fosse andato via da casa in quanto il rapporto con lui non era buono. Richiesta in ordine al fatto se oggi le cose siano migliorate risponde negativamente e dice di non volerlo incontrare. Chiesta di precisare le ragioni di questo, resta sostanzialmente muta, dando evidenza di non voler affrontare il discorso. Il Giudice dà anche atto di come parli a bassa voce e comincino a scenderle delle lacrime sul volto. Pur fattole presente come le ragioni del non voler incontrare AP le abbia raccontate alle operatrici presenti, conferma come ciò sia avvenuto, ma ribadisce di non volerne riferire in questa sede...”).
Tutto ciò premesso deve ritenersi che, in presenza di oggettive – ma ragionevolmente superabili - criticità nella relazione con e contrariamente a quanto ritenuto dal Per_1 ricorrente, l'attuale situazione di impasse non sia stata determinata né da un ostacolante comportamento materno né dalle decisioni in punto “limitazione” della frequentazione padre/figli assunte dai Servizi, ma da una sua del tutto carente collaborazione alla progettualità da questo Tribunale indicata agli operatori;
quanto precede apparendo del tutto evidente come la sua inaffidabilità rispetto ai programmati incontri con i minori (seppure spesso per ragioni di lavoro) così come l'oggettiva coltivazione della conflittualità verso l'altro genitore (individuato quale causa esclusiva delle criticità del nucleo famigliare), non abbiano certo favorito – ma anzi impedito – la ripresa di una relazione in termini maggiormente empatici e rassicuranti per la minore, finendo per cristallizzare una distanza forse inizialmente del tutto modesta.
Tuttavia, ancora una volta mantenendo quale obiettivo il diritto alla bigenitorialità di e e nella consapevolezza di come – unitamente ai percorsi individuali Per_1 Per_2 di ciascuno – solo il recupero della capacità delle parti di condividere del ruolo e funzione possa favorire una nuova piena apertura dei figli minori verso il padre, ritiene il Collegio di doverne disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
quanto precede confidando che le parti (ed in primis il ricorrente) vogliano dimostrarsi del tutto disponibili all'interlocuzione ed alla collaborazione con i Servizi, sottoponendosi alle necessarie valutazioni e così migliorando le risorse necessarie ad un corretto e congiunto esercizio delle comuni responsabilità nonché contestualmente realizzando come le oggettive attuali difficoltà nella relazione padre/figli rappresentino un problema
“comune” da risolvere insieme e non la ragione per coltivare una pregiudizievole conflittualità che, con la tutela dei diritti dei minori, appare aver ben poco a spartire.
In ogni caso, al mero fine di favorire un clima maggiormente disteso tra le parti ed evitare che la distanza che ancora connota la loro relazione possa ostacolare il normale svolgimento della vita quotidiana delle minori, deve stabilirsi che, pur nell'ambito di un affidamento condiviso, possa essere consentito alla madre di assumere in piena autonomia – senza necessità di autorizzazione del padre, ma in ogni caso successivamente prontamente informandolo – ogni decisione di carattere “non straordinario” riguardante salute ed istruzione dei figli minori così come il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative (vds. a mero titolo di esempio ed in termini non esaustivi: rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità, presentazione di domande per sussidi, iscrizioni scolastiche relativamente al medesimo ciclo di studi già frequentato, prelevamento dei minori da scuola, visite mediche di routine, sottoposizione dei minori a vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica etc.).
dr. Andrea CANCIANI 9 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
In aggiunta a quanto sopra deve, ancora, disporsi la prosecuzione da parte dei Servizi degli interventi di supporto al nucleo famigliare nei confronti degli adulti nonché – se necessario ed, ove nulla osti, cooptatane la disponibilità – anche dei minori;
quanto precede fin d'ora ammonendo le parti come, qualora dovesse tra loro invece aggravarsi l'attuale conflittualità ed ulteriormente cristallizzarsi l'incapacità di condivisione del ruolo e della funzione, non potrà questo Collegio che rivedere – ove richiesto – le modalità di affidamento di e;
quanto precede non al fine di “punire” Per_1 Per_2 uno o entrambi i genitori, ma purtroppo in ragione dell'ineludibile necessità di garantire ai minori (sottraendoli da un pregiudizievole conflitto), se non il pieno diritto alla bigenitorialità almeno quello ad un'adeguata tutela da una “coppia genitoriale” disfunzionale.
Quanto alla collocazione dei figli minori, risultando allo stato oggettivamente impossibile – in ragione delle criticità di cui sopra – anche solo ipotizzare una loro collocazione presso il padre, deve in questa sede essere confermata quella presso l'abitazione della madre, già connotata tra le parti in sede di separazione e dove i minori hanno fino ad oggi sempre vissuto.
Quanto al regime di visite padre/figli ritiene il Collegio di poterlo sostanzialmente confermare nei termini già concordati tra le parti in sede di separazione e ratificati con ordinanza presidenziale del 21.3.2022. Il padre, pertanto, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli minori e per tre weekend al mese, Per_1 Per_2 dal venerdì sera alla domenica pomeriggio (per due dei tre fine settimana) ovvero dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio (per uno dei tre fine settimana). I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
Deve, tuttavia, essere sottolineato come il superiore regime, attese le attuali criticità nella relazione padre/figli così come sopra evidenziate sulla scorta delle relazioni dei Servizi, debba essere dalle parti interpretato con elasticità, intelligenza e buon senso, nella consapevolezza di come lo stesso, ad oggi, risulti oggettivamente impraticabile, e debba, quindi, essere considerato quale obiettivo cui tendere attraverso il miglioramento delle risorse a loro disposizione ed il supporto degli operatori (e non quale arma da utilizzare al fine di coltivare la conflittualità tra gli adulti). E' del tutto evidente, infatti, come ove lo si volesse “imporre” a e pur permanendo inalterate le attuali Per_1 Per_2 criticità, si otterrebbe unicamente il risultato di definitivamente irrigidirne la posizione di rifiuto;
quanto precede fin d'ora attribuendo ai Servizi – per tale ipotesi – il potere di intervenire a tutela dei minori al fine di preservarne tranquillità e benessere, diversamente regolando la frequentazione de quo ovvero d'ufficio interessando, in caso di grave pregiudizio per la prole ed in assenza di procedimento pendente presso questo Tribunale, la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Da ultimo appare ancora del tutto evidente come la progettualità funzionale a ripristinare la frequentazione padre/figli nei termini di cui sopra debba essere realizzata necessariamente mantenendo in capo ai Servizi, almeno in una prima fase, il potere di stabilirne le modalità più confacenti all'interesse della prole, ribadendosi come l'eventuale presenza di un educatore non sia funzionale a “controllare” e/o limitare i genitori nei loro diritti, ma esclusivamente strumentale a favorire, nel rispetto dei tempi di e , nuova loro disponibilità agli incontri in una prospettiva di Per_2 Per_1 progressiva (ed auspicabilmente rapida) liberalizzazione. dr. Andrea CANCIANI 10 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
Deve a questo punto essere esaminata, quale unica domanda di natura economica spiegata nell'odierno giudizio, quella relativa alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e ed, a tal fine, appare opportuno Per_1 Per_2 preliminarmente confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a lo stesso risulta svolgere (o avere svolto) attività di lavoro Parte_1 dipendente ed avere dichiarato redditi pari ad € 64.938,00 nel 2018, € 66.192,00 nel 2019, € 60.095,00 nel 2020 ed € 64.473,00 nel 2022 da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 3.850,00; quanto precede non sostenendo spese di locazione, essendo proprietario di un immobile in Torino (ove lavora) ed uno in Sanremo (utilizzato per la frequentazione con i figli), avere disponibilità liquide su c/c ovvero investite per circa € 17.150,00 ed essere gravato dal rimborso di rate di mutuo per un importo complessivamente pari ad € 500,00 mensili.
A quanto sopra deve essere aggiunto come il ricorrente, soltanto nella propria comparsa conclusionale, abbia riferito di un proprio sopravvenuto stato di disoccupazione in ragione di un precario stato di salute sia psicologica che fisica (vds. “...Si consideri, infine, che tutta questa situazione ha prodotto nel Signor conseguenze Pt_1 inimmaginabili dal punto di vista psicologico. Egli ha, tra l'altro, perso recentemente il proprio lavoro e, quindi, non è più in grado di garantire i redditi che aveva nelle more della causa. Recentemente ha contratto una malattia all'estero, da cui non si è ancora del tutto ripreso...”); circostanze che, tuttavia, sono state allegate tardivamente ed in termini del tuto generici, senza neppure richiesta di rimessione in istruttoria della causa per un approfondimento ovvero di rimessione in termini per il deposito di documentazione (vds., ad esempio, dichiarazioni dei redditi più aggiornate ovvero lettera di licenziamento e/o documentazione afferente la cessazione del rapporto di lavoro) ed alle quali, anche in ragione della contestazione di controparte, non può essere attribuita alcuna rilevanza probatoria.
Deve, in ogni caso essere ad abundantiam sottolineato come, indipendentemente da eventuali più recenti vicissitudini del ricorrente, possa e debba esserne valorizzata ai fini de quo anche la potenziale capacità di produzione di reddito del ricorrente, da ritenersi del tutto integra per età (50 anni), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
quanto precede anche in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dr. Andrea CANCIANI 11 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Quanto, invece, a la stessa risulta attualmente svolgere attività lavorativa, CP_1 con contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze del Comune di Sanremo, avendo dichiarato redditi pari ad € 16.138,00 nel 2018, € 24.044,00 nel 2019, € 28.547,00 nel 2020 ed € 26.965,00 nel 2022 da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 1.850,00; quanto precede non essendo gravata da canone di locazione (abitando immobile di proprietà) ed avendo disponibilità liquide, su c/c ovvero investite in titoli, per circa € 69.000,00.
Passando a questo punto alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli e deve essere sottolineato come l'art. 337-ter c.4 c.c. richiami Per_1 Per_2 esplicitamente il principio di proporzionalità (vds. “…Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”) conseguentemente imponendo un complessivo raffronto delle posizioni economiche delle parti anche in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori (vds. Cass., sez.1, ord. 18.7.2019: “…nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto…”).
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre - sulla scorta delle superiori considerazioni, correttamente adeguando alle crescenti esigenze dei figli un contributo concordato in sede di separazione ormai 5 anni addietro (allorquando e avevano rispettivamente soltanto 6 e 2 anni) e con decorrenza dalla Per_1 Per_2 data della presente sentenza - un assegno di importo pari ad € 600,00 mensili;
somma, questa, che appare del tutto adeguata a soddisfare le esigenze di e nel Per_1 Per_2 rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva del padre, anche in rapporto a quella di controparte.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie per i figli minori;
spese che, in assenza di ragioni ostative, devono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Ancora, attesa l'attuale sostanziale assenza di frequentazione tra il padre ed i minori, deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e . Per_1 Per_2
Nulla, infine, essere disposto avuto riguardo alla domanda avanzata da parte resistente di eliminazione di “materiale riguardante la vita privata della signora da qualunque CP_1 fonte esso proveniente” nella disponibilità del ricorrente, stante l'assoluta genericità e della stessa e l'assenza di qualsiasi necessaria specifica allegazione. dr. Andrea CANCIANI 12 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
Da ultimo, in ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e , Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
quanto precede contestualmente stabilendosi che, pur nell'ambito del disposto affidamento condiviso, possa la madre di assumere in piena autonomia
– senza necessità di autorizzazione del padre, ma in ogni caso successivamente prontamente informandolo – ogni decisione di carattere “non straordinario” riguardante salute ed istruzione dei figli minori così come il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative (vds. a mero titolo di esempio ed in termini non esaustivi: rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità, presentazione di domande per sussidi, iscrizioni scolastiche relativamente al medesimo ciclo di studi già frequentato, prelevamento dei minori da scuola, visite mediche di routine, sottoposizione dei minori a vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica etc.); 2) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti e pur sempre nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui in motivazione, potrà tenere con sé i figli minori e per tre weekend al mese, dal venerdì sera alla Per_1 Per_2 domenica pomeriggio (per due dei tre fine settimana) ovvero dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio (per uno dei tre fine settimana). I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
3) pone a carico del padre – con decorrenza dalla data della presente sentenza - l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo
dr. Andrea CANCIANI 13 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per i figli minori
e;
Per_1 Per_2 Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che i Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del Comune di Sanremo proseguano - in stretta collaborazione tra loro, con la necessaria tempestività e frequenza e fino a cessate esigenze, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti, successivamente trasmettendo, con cadenza trimestrale, dettagliata relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Imperia ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 337 c.c.;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per la formazione di fascicolo contenente copia del presente decreto ed assegnazione al Giudice Tutelare affinché, ricevendo le periodiche relazioni dei Servizi, possa esercitare il potere di vigilanza conferitogli dall'art. 337 c.c. nonché, per quanto di rispettiva competenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del Comune di Sanremo.
Imperia, 7.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1623 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza in data 4.12.2024 a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via XX Settembre presso lo studio dell'avv.to Giulio Bettazzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Ruffini n.12 presso lo studio dell'avv.to Eraldo Bigi che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso dei coniugi alle seguenti condizioni: 1)- i figli minori e Persona_1
rimangono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avranno Persona_2 come abitazione di riferimento quella del padre;
2)- la madre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario determinato da Codesto Ill.mo Tribunale di Imperia con previsione di fine settimane alternati e giorni infrasettimanali che tengano conto degli impegni lavorativi della IG 3)- la IG contribuirà al CP_1 CP_1 mantenimento dei figli con il versamento tramite bonifico bancario o con altro mezzo equipollente al Signor in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
della somma complessiva di € 300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a corrispondere integralmente al marito gli assegni familiari;
4)- la madre si impegna, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese mediche e delle restanti spese straordinarie secondo quanto indicato nei protocolli vigenti presso il Tribunale di Imperia, con particolare riferimento alla necessità o meno del previo consenso, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”;
per parte resistente: “…◘ preso atto dell'essere stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori ed , CP_1 Parte_1 giusta sentenza n.d. n. 616/2022; ◘ respingere nella sua integralità ogni richiesta e/o istanza istruttoria, come pure ogni conclusione comunque avanzata dal Signor Pt_1
◘ disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli e ,
[...] Per_1 Per_2 tutt'ora minorenni, alla DR, nonché la loro collocazione presso la residenza di quest'ultima; confermare, relativamente alla individuazione delle modalità con cui il Padre possa interagire con i Figli, il ruolo attribuito ai Servizi Sociali del Comune di San Remo e/o dell'A.S.L. n. 1 Imperiese, indispensabile supporto a tutela del benessere psico-fisico di questi ultimi, e dotato di più che congrue competenze al riguardo, disponendo che il Signor possa visitare i Figli, ed eventualmente Parte_1 passare del tempo da solo con Loro, unicamente seguendo le prescrizioni che detti Servizi via via gli indicheranno, ed alle quali il Padre dovrà attenersi scrupolosamente;
◘ solo in via di assoluto subordine, mantenersi le statuizioni contenute nell'ordinanza assunta dal Presidente del Tribunale di San Remo il 21.03.2022, peraltro prevedendo - quale modifica al regime in detto provvedimento previsto - che i fine settimana siano fruiti da parte di entrambi i genitori con modalità totalmente alternate, e che sia prevista, come in precedenza indicato, che quanto meno per necessità mediche che non siano da considerarsi avere la caratteristica della gravità, i Figli vengano avviati presso Professionisti che operano nel territorio di residenza dei minori stessi, nonché venga stabilito un tetto orario per la durata delle telefonate Padre-Figli; ◘ rideterminare il contributo di mantenimento del padre per la prole alla luce del chiesto affidamento esclusivo, contributo che comunque non potrà essere inferiore ad € 900,00 (novecento/00) mensili con rivalutazione ISTAT annuale, versamento anticipato entro il giorno cinque di ciascun mese, e ristoro della quota del 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come risultanti dall'apposito prospetto predisposto da Codesto On.le Tribunale;
◘ solo in via di assoluto subordine, come sopra, determinare il contributo a carico del Padre quale contributo al mantenimento dei Figli in misura non inferiore ad
€ 600,00 mensili, invariato quanto come appena sopra concluso;
◘ qualora venga provata la sussistenza presso il Signor di materiale riguardante la vita privata Pt_1 della IG - da qualunque fonte esso proveniente - ne venga disposta la CP_1 eliminazione;
◘ con vittoria di spese e competenze di procedura”;
per il pubblico Ministero: “...Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 26.7.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 2.6.2012 con e che dall'unione sono nati i figli CP_1
(11 anni, essendo nata il [...]) e (7 anni, essendo nato il Per_1 Per_2 28.8.2017), entrambi ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 12.2.2020 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati, con regolamentazione del diritto di visita della madre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno mensile di importo non inferiore ad € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa, se da un CP_2 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che le modalità di affidamento dei figli minori fossero determinate previo licenziamento di CTU e che in ogni caso, a carico del marito ed a titolo di contributo al mantenimento della prole, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 10.3.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 21.3.2022 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno dell'importo di € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), contestualmente attivando i Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare. Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 28.9.2022 le parti, rinviata a miglior istruttoria la soluzione delle ulteriori questioni, chiedevano pronunziarsi sentenza esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 18.10.2022 (n.616/22) dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le relazioni periodiche di aggiornamento trasmesse dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo e le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e l'ascolto della figlia minore da parte del Per_1 Giudice. Successivamente, con provvedimento in data 4.12.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28.11.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata dichiarata dal Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva in data 18.10.2022 (n.616/22), la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, deve a questo punto essere affrontata la questione relativa all'affidamento dei figli minori e . Per_1 Per_2
Ed in proposito deve essere evidenziato come sul punto le parti abbiano rassegnato conclusioni diametralmente opposte, richiedendo la resistente l'affidamento esclusivo
“rafforzato” dei figli minori ed il ricorrente, per contro, il loro affidamento condiviso;
quanto precede allegando la madre l'assoluta impossibilità, in ragione del comportamento volutamente ostruzionistico del marito, la possibilità di condividere una qualsiasi decisione riguardante i figli (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale:
“...Si evidenzia altresì come il chiesto affidamento esclusivo rafforzato – giustamente dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
ritenuto necessario dalle specialiste che hanno seguito il caso – è specificamente necessario in quanto dalla documentazione in atti emerge chiaramente come – anche solo per ottenere dal padre una semplice autorizzazione alla effettuazione di una visita medica – il Signor si ingegna a “rimbalzare” la madre mail dietro mail, messaggi Pt_1 dietro messaggi, allo scopo di sfiancare la genitrice fino addirittura a finire il padre per contraddirsi, dimentico di quello che i genitori si erano poco prima detti, ma senza per ciò arrivare ad un concordare una soluzione, che la resistente persegue nell'esclusivo interesse dei figli. In concreto, per organizzare una qualsivoglia attività per i figli – per banale che essa sia – fosse pure una mera comunicazione, l'ex marito (mediante mail, messaggistica, vocali, ecc.) tradisce sempre una sottesa determinazione a colpire la madre, a maltrattarla, a mettersi in competizione con lei anche relativamente a situazioni del tutto banali e di piccola gestione quotidiana, quali la scelta degli specialisti/medici/professionisti... o delle strutture sportive cui avviare i figli per le attività extrascolastiche, rendendo alla DR la vita di fatto impossibile ...(omissis)... La madre, pertanto, si sente continuamente “rimbalzare” dal ricorrente mediante continui inviti a parlarne “col mio avvocato”, anche se si tratta di una normale autorizzazione...”) e lamentando il padre la necessità, proprio attraverso il ricorso alla forma “ordinaria”, di controbilanciare un disfunzionale comportamento materno teso ad escluderlo dalla vita dei minori e dall'esercizio delle responsabilità (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale: “...In questi anni il Signor è stato escluso da ogni Pt_1 decisione, così come da ogni informazione. Si chiede l'affido esclusivo rafforzato ma, di fatto, è già stato realizzato: il Signor non partecipa in alcun modo della vita dei Pt_1 suoi figli. L'obiettivo di Codesto Ill.mo Tribunale dovrebbe essere quello di ripristinare e salvaguardare le condizioni di affido condiviso e non creare le condizioni perché la IG abbia l'affido esclusivo...”). CP_1
Ciò premesso, deve a questo punto essere ricordato come, proprio in ragione delle superiori criticità, già emerse nella fase presidenziale dell'odierno giudizio e dimostrative dell'esistenza – indipendentemente da quali possano essere ritenute cause e responsabilità – di una “coppia genitoriale” ampiamente disfunzionale, il Tribunale abbia disposto l'invio delle parti ai Servizi territorialmente competenti al fine di promuovere in loro favore, oltre alla valutazione delle risorse a loro disposizione, anche un percorso di sostegno alla genitorialità che, consentendo una rimessione della conflittualità, potesse recuperarle ad un congiunto esercizio del ruolo e della funzione (vds. ordinanza presidenziale del 21.3.2022 il cui contenuto è stato ribadito dal Tribunale all'udienza del 23.6.2022).
Tuttavia, pur a fronte della dichiarata disponibilità del resistente ad aderire agli interventi di supporto così come alla progettualità elaborata al fine di delineare un regime di frequentazione genitori/figli del tutto rispondente al diritto alla bigenitorialità di questi ultimi (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazioni in data 8.6.2022 e 20.9.2022) era proprio in ragione dei comportamenti tenuti dallo stesso che se da un lato non risultava in alcun modo possibile affrontare e risolvere le criticità del nucleo famigliare (ed in primis anche quelle dello stesso ricorrente), dall'altro progressivamente naufragava anche l'eventualità di una regolare ripresa degli incontri tra il padre e di figli e . Per_1 Per_2
E prima di entrare nel merito di quanto sopra affermato, preme al Collegio sottolineare come gli interventi di supporto “offerti” alle parti nel corso dell'odierno giudizio attraverso i Servizi non debbano essere considerati condicio sine qua non per una frequentazione con i figli minori, ma esclusivamente quali strumenti funzionali a favorire, sostenendo gli adulti rispetto alle loro criticità, sia a recuperare disponibilità e competenze per un corretto e “congiunto” esercizio del ruolo e della funzione (questo essendo il diritto di e ) che ad affrontare – qualunque ne sia stata la Per_1 Per_2
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
causa e senza abbandonarsi ad una mera e sterile recriminazione degli agiti altrui – eventuali criticità nella relazione con i minori. Non si tratta, in altre parole, dell'imposizione iussu iudicis di “trattamenti sanitari”, ma degli unici strumenti disponibili per questo Collegio al fine di raggiungere quegli stessi obiettivi che, almeno a parole, entrambe le parti dichiarano di voler perseguire.
Ciò premesso, appare del tutto evidente come, ove dall'indisponibilità delle parti vengano nei fatti frustrate le superiori iniziative, altro non resta al Giudice che prendere atto di una situazione compromessa ed, al contempo, insuscettibile – almeno allo stato - di modifica;
in altri termini, se da un lato appaiono del tutto condivisibili i principi richiamati da parte ricorrente nella propria comparsa conclusionale in punto diritto delle parti (e dei minori) alla cogenitorialità, dall'altro deve però rilevarsi come, a distanza di oltre tre anni dall'introduzione dell'odierno giudizio, sia stata proprio la sua indisponibilità ed incostanza rispetto agli impegni assunti a privare gli operatori della possibilità di sostenerlo nel ripristino di una regolare e positiva relazione con i figli che, anche dopo la separazione e fino al 2022, risultava invece del tutto mantenuta.
Né appare al Collegio che il licenziamento della richiesta CTU possa essere ritenuta utile e funzionale allo scopo postoché con essa il ricorrente, resosi fino ad oggi indisponibile agli interventi di supporto, vorrebbe in realtà dimostrare – così coltivando la propria conflittualità e contrariamente alle risultanze di causa – l'inadeguatezza delle risorse a disposizione della madre per un corretto esercizio del ruolo e della funzione ed, al contempo, suoi comportamenti “alienanti” nei confronti dei figli. Ed invero, se da un lato merita evidenziare la piena adesione della resistente agli interventi di supporto così come la positiva valutazione delle sue risorse compiuta dai Servizi (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazioni in data 2.7.2024: “...La sig.ra ha mantenuto con regolarità i rapporti con il Servizio e, fino ad oggi, ha CP_1 dimostrato un buon grado di accudimento e capacità di sintonizzazione nei confronti dei figli. la figura materna non ha avuto un comportamento ostativo nei confronti del padre...” e con relazione in data 14.11.2024: “...La sig.ra risulta la figura CP_1 genitoriale di riferimento e, come già relazionato precedentemente, mostra un buon grado di accudimento e attenzione ai bisogni dei figli...”), dall'altro neppure dalla documentazione in atti emerge un suo comportamento ostacolante la relazione padre/figli (vds. il contenuto di email e messaggi scambiati tra le parti successivamente alla separazione – all. 1, doc. 7, a, b, c di parte resistente), talché nessuna significativa criticità nella frequentazione de quo poteva dirsi esistente fino a quando si è poi manifestata attraverso la riluttanza di (estate 2022). Per_1
E tali criticità comportamentali della minore, precedute ed oggettivamente favorite da una ripresa della conflittualità tra le parti (vds. quanto già rilevato dal Presidente all'udienza del 10.3.2022: “...Il Presidente, ravvisata la notevole conflittualità tra i coniugi, risultante dai pesanti scambi di accuse in atti, li invita ad una maggiore pacatezza, nell'interesse dei minori...”), da un lato inducevano i Servizi ad elaborare una progettualità funzionale a recuperarle ad un corretto esercizio del ruolo e della funzione e, dall'altro, a “sostenere” (senza alcun intento punitivo) la frequentazione padre/figli attraverso l'inserimento di una figura educativa che, individuate le difficoltà, potesse in concreto operare al fine di risolverle.
Ma a fronte di tali intenti, esclusivamente mirati a garantire ai minori il pieno diritto alla bigenitorialità attraverso il supporto e miglioramento delle risorse disponibili per gli adulti (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazioni in data 8.6.2022: “...Considerato quanto esposto e le reciproche preoccupazioni espresse dai genitori, il Servizi scrivente ritiene opportuno un approfondimento e valutazione psichiatrica, con eventuale presa in carico se necessario, da effettuarsi presso il Servizio dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
di salute Mentale...”, con relazione in data 20.9.2022: “...Considerato, infine, che i bambini non vedono il padre da metà agosto e gli attuali timori di ad Per_1 incontrare la figura paterna, si chiede a Codesta Autorità Giudiziaria l'inserimento di un educatore Professionale, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti...” e con relazione in data 6.10.2023: “...Considerato quanto esposto, i Servizi scriventi ritengono opportuno che gli incontri tra padre e figli avvengano ancora in modalità mediata/protetta in quanto non si è ancora raggiunta una situazione di equilibrio tra genitori e bambini, soprattutto con ...” e con relazione in data 15.12.2022: “...il Per_1 Servizio scrivente ritiene opportuno, a tutela di entrambi i minori, disporre CP_ controlli/accertamenti presso il per la figura paterna e si valuta altresì necessario attivare, almeno inizialmente, incontri protetti anche per il piccolo ...”), si Per_2 registrava nei fatti una sostanziale indisponibilità del ricorrente all'interlocuzione con i Servizi non solo per quanto riguarda la partecipazione al sostegno alla genitorialità, ma anche per quanto riguarda il supporto psicologico presso il Servizio di Salute Mentale (vds. quanto riferito dal Servizio di Salute Mentale dell'ASL di Sanremo con relazione in data 24.5.2023: “...In data 7.4.2023 il paziente ha effettuato il test psicodiagnostico
...(omissis)... Successivamente in data 22.5.2023 il paziente ha effettuato una prima visita con lo psichiatra scrivente, durante la quale ha comunicato la sua intenzione a non proseguire la presa in carico presso il centro di Salute Mentale...”) così come per il suo monitoraggio presso il Ser.D. (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 8.3.2023: “...In riferimento alla presa in carico del Sert di Sanremo a favore del Sig. si comunica che lo stesso non si è presentato agli Pt_1 incontri concordati. Nello specifico, il Servizio ha preso contatti con il padre ad inizio gennaio ma lo stesso ha chiesto di poter rimandare l'appuntamento a marzo 2023 a CP_ causa di cure mediche che, a suo dire, avrebbero alterato il valore dei test. Il ha spiegato al Sig. che tali esami vengono prescritti e visionati dal medico del Pt_1 Servizio a cui avrebbe potuto segnalare eventuali incompatibilità. Il Sig. ha Pt_1 CP_ riferito all'operatrice del che il suo medico glielo avrebbe sconsigliato ma lo stesso CP_ non ha fornito al il nome del medico per un eventuale confronto. Il Servizio, infine, ha chiesto di poter visionare il certificato medico che però, ad oggi, non è mai pervenuto e ha fissato con il Sig. un ulteriore appuntamento in data 27 gennaio u.s., ma il Pt_1 Sig. non si è presentato, senza avvisare...” e quanto riferito dal dell'ASL di Pt_1 Tes_1 Sanremo con relazione in data 24.5.2023: “...successivamente si è tentato un nuovo incontro con il paziente in compresenza con la dott.ssa , che si è Persona_3 occupata della valutazione psicodiagnostica per il centro di Salute Mentale di Sanremo, avvenuto in data 8.5.2023, durante il quale sono state esposte al sig. le procedure Pt_1 per il monitoraggio rispetto all'abuso di alcol ed all'uso di sostanze stupefacenti. Al termine del colloquio il sig. ha tuttavia rifiutato di proseguire con gli incontri Pt_1 presso il e altresì di sottoporsi ad esami clinici atti ad accertare o escludere l'uso CP_3 di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol...”); quanto precede poi avendo egli oggettivamente anteposto proprie problematiche logistiche e lavorative agli incontri con i figli minori, tanto da rendere sostanzialmente impossibile una loro concreta calendarizzazione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 6.10.2023: “...La presa in carico consultoriale del nucleo familiare è proseguita e sono stati attivati, altresì, gli incontri protetti... L'osservazione educativa è stata attivata da aprile fino a giugno u.s., in questo periodo il padre si è presentato in maniera puntuale e adeguata agli incontri... Gli ultimi incontri protetti organizzati tra luglio e agosto, invece, non sono stati effettuati per indisponibilità della figura paterna. Tali assenze sono state preventivamente giustificate via mail ai Servizi scriventi. Dal mese di agosto, in accordo con i genitori, sono stati organizzati e sperimentati degli incontri liberi tra il padre e i figli. Tali incontri non stati effettuati con continuità e le assenze del padre sono state sempre comunicate e motivate, Ad oggi, il Sig. non Pt_1 vede i figli dal 10 luglio ed è stata chiesta una disponibilità per organizzare i successivi incontri...”, con relazione in data 27.2.2024: “...A seguito di un nuovo stato di malessere dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
di , è stato chiesto al Servizio Sociale la riattivazione degli incontri protetti ed, Per_1 altresì, è stata proseguita la presa in carico psicologica a favore di . Il padre Per_1 ha faticato a rispettare gli incontri in Consultorio e tali assenze sono state giustificate con motivi di lavoro. Nel mese di gennaio, infatti, i Servizi hanno inoltrato un programma di incontri padre e bambini e colloqui per i genitori che, però, per la maggior parte non sono andati a buon fine ...(omissis)... Considerato quanto sopra esposto, né la presa in carico del padre né gli incontri protetti sono stati svolti regolarmente a causa delle assenze del padre il quale, come sopradescritto, ha motivato tali mancanze per motivi lavorativi...” e con relazione in data 2.7.2024: “...Da aprile u.s., in collaborazione con il Servizio Sociale di Sanremo, si è tentato di organizzare sia un calendario di incontri tra il padre e i figli sia dei colloqui psicosociali a favore della figura paterna. Tali interventi, però, non sono stati realizzati in quanto il padre ha disdetto, più volte, gli appuntamenti fissati, motivando l'assenza con degli impegni lavorativi.
Considerato che
non è stato possibile realizzare un calendario di incontri, i Servizi sociosanitari hanno richiesto più volte, alla figura paterna di comunicare con congruo anticipo la sua presenza a Sanremo per poter organizzare gli interventi, ma il Sig. non ha mai rispettato tale richiesta rendendo di fatto difficoltosa Pt_1 l'organizzazione degli incontri ...(omissis)... Ad oggi, pertanto, il padre risulta una figura marginale nella vita dei figli ed ha assunto un comportamento ambivalente, da una parte, chiedendo di vedere i figli e, dall'altra, non rendendo possibile organizzazione di tali incontri...”).
Ed a fronte di tale sostanziale indisponibilità del padre non risultava in alcun modo possibile approfondire e risolvere le criticità che connotavano la sua relazione con
, la cui crescente indisponibilità alla frequentazione finiva, inevitabilmente e Per_1 senza necessità di invocare responsabilità della madre o degli operatori, per coinvolgere
– con comportamento sostanzialmente emulativo - anche il più piccolo (7 anni). Per_2
Ma anche a voler ritenere non pienamente attendibile, attesa l'età e le difficoltà di valutazione, quanto riferito dalla minore in ordine ad uno preteso “abuso” di alcol da parte del padre, appariva in ogni caso evidente - nonostante un profondo attaccamento della minore al padre difficilmente compatibile con un “alienante” atteggiamento materno (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.12.2022: “...La bambina, inoltre, ha lasciato intendere che ci fossero anche altri comportamenti del AP di cui avrebbe voluto parlare, ma che in quel momento non si sentiva pronta. ha mostrato timore a raccontare determinati Per_1 episodi per timore delle conseguenze e “per la paura di perdere AP”. La psicologa ha rassicurato rispetto a questo ...(omissis)... , tuttavia, ha chiesto Per_1 Per_1 supporto agli operatori e ha mostrato disponibilità ad incontrare il AP in un ambiente protetto..”) - il malessere della minore rispetto a tratti comportamentali del genitore per sé destabilizzanti e tali da renderla insicura nella relazione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.12.2022: “...La presa incarico psicologica di , inizialmente, considerata la necessità, è proseguita a Per_1 cadenza settimanale poiché la minore ha mostrato delle difficoltà ed è staro necessario un. lungo tempo per poter la bambina un'alleanza terapeutica sicura. Nei colloqui,
si è affidata alla terapeuta condividendo le sue paure rispetto alla figura Per_1 paterna. In riferimento a questo, la minore ha dichiarato di essere “spaventata da alcuni comportamenti di AP” e nello specifico ha raccontato alcuni episodi in qui il padre, in alcune occasioni, avrebbe avuto sfoghi di rabbia, mordendosi anche le mani
...(omissis)... Successivamente, la bambina si è fidata sempre di più ed è riuscita a verbalizzare quello che inizialmente non riusciva a raccontare. Nello specifico, le preoccupazioni esposte dalla minore riguarderebbero un presunto uso di sostanze alcoliche e una guida dell'auto presumibilmente pericolosa da parte del padre, alla presenza dei due bambini. Per , le ragioni descritte, sano la causa del suo Per_1
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
attuale rifiuto ad incontrare il padre da sola con il fratellino...”, con relazione in data 6.10.2023: “...E' emersa una buona relazione tra genitore e figli e il padre si è mostrato centrato sulle loro esigenze materiali, esperienziali e ludiche. Si è osservata, invece, una difficoltà del padre a sintonizzarsi sugli aspetti emotivi e un'eccessiva attenzione agli aspetti performanti delle attività svolte dalla figlia. Rispetto a , tali aspetti Per_2 emergono meno e la loro relazione appare più distesa ...(omissis)... E' emersa, inoltre, una difficoltà di a rispondere alle richieste del padre in quanto lo stesso Per_1 metterebbe in atto, inconsapevolmente, un atteggiamento adultizzante nei suoi confronti.
, infatti, percepisce alcuni comportamenti paterni come “strani” e “bizzarri” e Per_1 questo la fa sentire insicura negli incontri con il padre...”, con relazione in data 27.2.2024: “...i Servizi consultoriali hanno organizzato degli incontri padre – bambini, alla presenza della mamma. Tale modalità di incontro, però, è stata sospesa in quanto
si è sentita a disagio perché il padre avrebbe assunto dei comportamenti
Per_1 inopportuni, chiedendole, ad esempio, di “non riferire tutto alla madre e di dire che voleva vederlo sa sola”. A seguito di un nuovo stato di malessere di , è stato
Per_1 chiesto al Servizio Sociale la riattivazione degli incontri protetti ed, altresì, è stata proseguita la presa in carico psicologica a favore di ...” e con relazione in data
Per_1 2.7.2024: “... , ad oggi, non vuole incontrare il padre e appare confusa e
Per_1 sofferente rispetto ai comportamenti bizzarri, incostanti e ambivalenti dello stesso. Oltre a questo, ha chiesto anche una “pausa” dalla psicologa di riferimento, Dott.ssa
. , d'altra parte, non ha mostrato segnali di chiusura verso la Persona_4 Per_2 figura paterna ma, a causa del comportamento incoerente di quest'ultimo, è stato difficile farli incontrare...”).
Del resto, tali criticità soggettive del ricorrente risultano in qualche misura confermate anche dalla stessa documentazione in atti (vds. la comunicazione inviata dalla resistente al ricorrente in data 26.10.2020: “Il giorno 26 ago 2020, alle ore 14:59, CP_1
> ha scritto: Andrea, allora io disdico appuntamento dalla Email_1 mediatrice x evitare brutte conseguenze indirette sui bambini. Come mi hai promesso però andrai dallo psichiatra della Fornaca x la dipendenza da Minians xché non è possibile non avere conseguenze mentali con un dosaggio di quasi una bottiglietta a notte. Oltre al Minians fagli presente i tuoi sbalzi di umore. Poi evita di trattarmi come capro espiatorio, molla i santo cielo, non sono una cattiva ex moglie e ti ripeto x l'ennesima volta che non ti metterei mai i bambini contro manipolando. Cerca invece di non farlo tu. Ps il dott è neurologo non psichiatra. Ciao” e la risposta proveniente Per_5 dallo stesso in pari data: “Il mer 26 ago 2020, 16:16 Andrea Porta
> ha scritto: Accetto le condizioni, ma chiedo anche a te un Email_2 esame obiettivo del mio comportamento. E poi del tuo nei miei confronti mediando su una terza persona, fosse anche uno psicologo di tua scelta, il tuo fidanzato, i tuoi Per_6 genitori, tuo fratello un avvocato sconosciuto... nessun tema riguarderà cose intime o ricevute da terzi... 4h me le puoi regalare... 333 12345 33” nonché le Parte_1 valutazioni compiute dal dott. – psichiatra di fiducia dello stesso Persona_7 ricorrente - nella valutazione psicodiagnostica effettuata in data 9.3.2023: “...La struttura della personalità che nulla ha a che vedere con la presenza di disturbi mentali è caratterizzata da tratti istrionici e ossessivi...”), dovendosi pertanto ritenere del tutto attendibili e per nulla indotte da terzi le allegazioni di , sempre ovviamente da Per_1 valutarsi – rispetto all'incidenza sulla frequentazione con il padre – con gli occhi di una bambina di soli 11 anni.
E , benché infradodicenne, è stata personalmente sentita dal Giudice Per_1 all'udienza del 24.10.2024 alla presenza della dott.ssa , Persona_4 psicoterapeuta dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed anche in tale occasione, pur non avendo inteso ripercorrere in dettaglio le ragioni della propria indisponibilità ad incontrare il padre (meramente richiamandosi a quanto già detto in seduta agli operatori), dr. Andrea CANCIANI 8 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
ha mostrato evidente sofferenza e fragilità; comportamento del tutto differente rispetto a quello che sarebbe stato logico attendersi ove fosse stata, come si vorrebbe far credere,
“plagiata” dalla madre (vds. “...Chiesto se vada d'accordo con la mamma risponde affermativamente, mentre dice di non andare d'accordo con il AP, ma questo da sempre, anche prima della separazione dei genitori. Riferisce come i genitori non litigassero tra loro e di non sapere le ragioni per cui si sono separati. Riferisce di non avere sofferto per la separazione e per il fatto che AP fosse andato via da casa in quanto il rapporto con lui non era buono. Richiesta in ordine al fatto se oggi le cose siano migliorate risponde negativamente e dice di non volerlo incontrare. Chiesta di precisare le ragioni di questo, resta sostanzialmente muta, dando evidenza di non voler affrontare il discorso. Il Giudice dà anche atto di come parli a bassa voce e comincino a scenderle delle lacrime sul volto. Pur fattole presente come le ragioni del non voler incontrare AP le abbia raccontate alle operatrici presenti, conferma come ciò sia avvenuto, ma ribadisce di non volerne riferire in questa sede...”).
Tutto ciò premesso deve ritenersi che, in presenza di oggettive – ma ragionevolmente superabili - criticità nella relazione con e contrariamente a quanto ritenuto dal Per_1 ricorrente, l'attuale situazione di impasse non sia stata determinata né da un ostacolante comportamento materno né dalle decisioni in punto “limitazione” della frequentazione padre/figli assunte dai Servizi, ma da una sua del tutto carente collaborazione alla progettualità da questo Tribunale indicata agli operatori;
quanto precede apparendo del tutto evidente come la sua inaffidabilità rispetto ai programmati incontri con i minori (seppure spesso per ragioni di lavoro) così come l'oggettiva coltivazione della conflittualità verso l'altro genitore (individuato quale causa esclusiva delle criticità del nucleo famigliare), non abbiano certo favorito – ma anzi impedito – la ripresa di una relazione in termini maggiormente empatici e rassicuranti per la minore, finendo per cristallizzare una distanza forse inizialmente del tutto modesta.
Tuttavia, ancora una volta mantenendo quale obiettivo il diritto alla bigenitorialità di e e nella consapevolezza di come – unitamente ai percorsi individuali Per_1 Per_2 di ciascuno – solo il recupero della capacità delle parti di condividere del ruolo e funzione possa favorire una nuova piena apertura dei figli minori verso il padre, ritiene il Collegio di doverne disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
quanto precede confidando che le parti (ed in primis il ricorrente) vogliano dimostrarsi del tutto disponibili all'interlocuzione ed alla collaborazione con i Servizi, sottoponendosi alle necessarie valutazioni e così migliorando le risorse necessarie ad un corretto e congiunto esercizio delle comuni responsabilità nonché contestualmente realizzando come le oggettive attuali difficoltà nella relazione padre/figli rappresentino un problema
“comune” da risolvere insieme e non la ragione per coltivare una pregiudizievole conflittualità che, con la tutela dei diritti dei minori, appare aver ben poco a spartire.
In ogni caso, al mero fine di favorire un clima maggiormente disteso tra le parti ed evitare che la distanza che ancora connota la loro relazione possa ostacolare il normale svolgimento della vita quotidiana delle minori, deve stabilirsi che, pur nell'ambito di un affidamento condiviso, possa essere consentito alla madre di assumere in piena autonomia – senza necessità di autorizzazione del padre, ma in ogni caso successivamente prontamente informandolo – ogni decisione di carattere “non straordinario” riguardante salute ed istruzione dei figli minori così come il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative (vds. a mero titolo di esempio ed in termini non esaustivi: rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità, presentazione di domande per sussidi, iscrizioni scolastiche relativamente al medesimo ciclo di studi già frequentato, prelevamento dei minori da scuola, visite mediche di routine, sottoposizione dei minori a vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica etc.).
dr. Andrea CANCIANI 9 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
In aggiunta a quanto sopra deve, ancora, disporsi la prosecuzione da parte dei Servizi degli interventi di supporto al nucleo famigliare nei confronti degli adulti nonché – se necessario ed, ove nulla osti, cooptatane la disponibilità – anche dei minori;
quanto precede fin d'ora ammonendo le parti come, qualora dovesse tra loro invece aggravarsi l'attuale conflittualità ed ulteriormente cristallizzarsi l'incapacità di condivisione del ruolo e della funzione, non potrà questo Collegio che rivedere – ove richiesto – le modalità di affidamento di e;
quanto precede non al fine di “punire” Per_1 Per_2 uno o entrambi i genitori, ma purtroppo in ragione dell'ineludibile necessità di garantire ai minori (sottraendoli da un pregiudizievole conflitto), se non il pieno diritto alla bigenitorialità almeno quello ad un'adeguata tutela da una “coppia genitoriale” disfunzionale.
Quanto alla collocazione dei figli minori, risultando allo stato oggettivamente impossibile – in ragione delle criticità di cui sopra – anche solo ipotizzare una loro collocazione presso il padre, deve in questa sede essere confermata quella presso l'abitazione della madre, già connotata tra le parti in sede di separazione e dove i minori hanno fino ad oggi sempre vissuto.
Quanto al regime di visite padre/figli ritiene il Collegio di poterlo sostanzialmente confermare nei termini già concordati tra le parti in sede di separazione e ratificati con ordinanza presidenziale del 21.3.2022. Il padre, pertanto, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli minori e per tre weekend al mese, Per_1 Per_2 dal venerdì sera alla domenica pomeriggio (per due dei tre fine settimana) ovvero dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio (per uno dei tre fine settimana). I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
Deve, tuttavia, essere sottolineato come il superiore regime, attese le attuali criticità nella relazione padre/figli così come sopra evidenziate sulla scorta delle relazioni dei Servizi, debba essere dalle parti interpretato con elasticità, intelligenza e buon senso, nella consapevolezza di come lo stesso, ad oggi, risulti oggettivamente impraticabile, e debba, quindi, essere considerato quale obiettivo cui tendere attraverso il miglioramento delle risorse a loro disposizione ed il supporto degli operatori (e non quale arma da utilizzare al fine di coltivare la conflittualità tra gli adulti). E' del tutto evidente, infatti, come ove lo si volesse “imporre” a e pur permanendo inalterate le attuali Per_1 Per_2 criticità, si otterrebbe unicamente il risultato di definitivamente irrigidirne la posizione di rifiuto;
quanto precede fin d'ora attribuendo ai Servizi – per tale ipotesi – il potere di intervenire a tutela dei minori al fine di preservarne tranquillità e benessere, diversamente regolando la frequentazione de quo ovvero d'ufficio interessando, in caso di grave pregiudizio per la prole ed in assenza di procedimento pendente presso questo Tribunale, la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Da ultimo appare ancora del tutto evidente come la progettualità funzionale a ripristinare la frequentazione padre/figli nei termini di cui sopra debba essere realizzata necessariamente mantenendo in capo ai Servizi, almeno in una prima fase, il potere di stabilirne le modalità più confacenti all'interesse della prole, ribadendosi come l'eventuale presenza di un educatore non sia funzionale a “controllare” e/o limitare i genitori nei loro diritti, ma esclusivamente strumentale a favorire, nel rispetto dei tempi di e , nuova loro disponibilità agli incontri in una prospettiva di Per_2 Per_1 progressiva (ed auspicabilmente rapida) liberalizzazione. dr. Andrea CANCIANI 10 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
Deve a questo punto essere esaminata, quale unica domanda di natura economica spiegata nell'odierno giudizio, quella relativa alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e ed, a tal fine, appare opportuno Per_1 Per_2 preliminarmente confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a lo stesso risulta svolgere (o avere svolto) attività di lavoro Parte_1 dipendente ed avere dichiarato redditi pari ad € 64.938,00 nel 2018, € 66.192,00 nel 2019, € 60.095,00 nel 2020 ed € 64.473,00 nel 2022 da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 3.850,00; quanto precede non sostenendo spese di locazione, essendo proprietario di un immobile in Torino (ove lavora) ed uno in Sanremo (utilizzato per la frequentazione con i figli), avere disponibilità liquide su c/c ovvero investite per circa € 17.150,00 ed essere gravato dal rimborso di rate di mutuo per un importo complessivamente pari ad € 500,00 mensili.
A quanto sopra deve essere aggiunto come il ricorrente, soltanto nella propria comparsa conclusionale, abbia riferito di un proprio sopravvenuto stato di disoccupazione in ragione di un precario stato di salute sia psicologica che fisica (vds. “...Si consideri, infine, che tutta questa situazione ha prodotto nel Signor conseguenze Pt_1 inimmaginabili dal punto di vista psicologico. Egli ha, tra l'altro, perso recentemente il proprio lavoro e, quindi, non è più in grado di garantire i redditi che aveva nelle more della causa. Recentemente ha contratto una malattia all'estero, da cui non si è ancora del tutto ripreso...”); circostanze che, tuttavia, sono state allegate tardivamente ed in termini del tuto generici, senza neppure richiesta di rimessione in istruttoria della causa per un approfondimento ovvero di rimessione in termini per il deposito di documentazione (vds., ad esempio, dichiarazioni dei redditi più aggiornate ovvero lettera di licenziamento e/o documentazione afferente la cessazione del rapporto di lavoro) ed alle quali, anche in ragione della contestazione di controparte, non può essere attribuita alcuna rilevanza probatoria.
Deve, in ogni caso essere ad abundantiam sottolineato come, indipendentemente da eventuali più recenti vicissitudini del ricorrente, possa e debba esserne valorizzata ai fini de quo anche la potenziale capacità di produzione di reddito del ricorrente, da ritenersi del tutto integra per età (50 anni), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative;
quanto precede anche in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dr. Andrea CANCIANI 11 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Quanto, invece, a la stessa risulta attualmente svolgere attività lavorativa, CP_1 con contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze del Comune di Sanremo, avendo dichiarato redditi pari ad € 16.138,00 nel 2018, € 24.044,00 nel 2019, € 28.547,00 nel 2020 ed € 26.965,00 nel 2022 da ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 1.850,00; quanto precede non essendo gravata da canone di locazione (abitando immobile di proprietà) ed avendo disponibilità liquide, su c/c ovvero investite in titoli, per circa € 69.000,00.
Passando a questo punto alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli e deve essere sottolineato come l'art. 337-ter c.4 c.c. richiami Per_1 Per_2 esplicitamente il principio di proporzionalità (vds. “…Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”) conseguentemente imponendo un complessivo raffronto delle posizioni economiche delle parti anche in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori (vds. Cass., sez.1, ord. 18.7.2019: “…nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto…”).
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre - sulla scorta delle superiori considerazioni, correttamente adeguando alle crescenti esigenze dei figli un contributo concordato in sede di separazione ormai 5 anni addietro (allorquando e avevano rispettivamente soltanto 6 e 2 anni) e con decorrenza dalla Per_1 Per_2 data della presente sentenza - un assegno di importo pari ad € 600,00 mensili;
somma, questa, che appare del tutto adeguata a soddisfare le esigenze di e nel Per_1 Per_2 rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva del padre, anche in rapporto a quella di controparte.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie per i figli minori;
spese che, in assenza di ragioni ostative, devono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Ancora, attesa l'attuale sostanziale assenza di frequentazione tra il padre ed i minori, deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e . Per_1 Per_2
Nulla, infine, essere disposto avuto riguardo alla domanda avanzata da parte resistente di eliminazione di “materiale riguardante la vita privata della signora da qualunque CP_1 fonte esso proveniente” nella disponibilità del ricorrente, stante l'assoluta genericità e della stessa e l'assenza di qualsiasi necessaria specifica allegazione. dr. Andrea CANCIANI 12 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
Da ultimo, in ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e , Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
quanto precede contestualmente stabilendosi che, pur nell'ambito del disposto affidamento condiviso, possa la madre di assumere in piena autonomia
– senza necessità di autorizzazione del padre, ma in ogni caso successivamente prontamente informandolo – ogni decisione di carattere “non straordinario” riguardante salute ed istruzione dei figli minori così come il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative (vds. a mero titolo di esempio ed in termini non esaustivi: rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità, presentazione di domande per sussidi, iscrizioni scolastiche relativamente al medesimo ciclo di studi già frequentato, prelevamento dei minori da scuola, visite mediche di routine, sottoposizione dei minori a vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica etc.); 2) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti e pur sempre nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui in motivazione, potrà tenere con sé i figli minori e per tre weekend al mese, dal venerdì sera alla Per_1 Per_2 domenica pomeriggio (per due dei tre fine settimana) ovvero dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio (per uno dei tre fine settimana). I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
3) pone a carico del padre – con decorrenza dalla data della presente sentenza - l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo
dr. Andrea CANCIANI 13 n. 1623/2021 R.G.A.C.C.
dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per i figli minori
e;
Per_1 Per_2 Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che i Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del Comune di Sanremo proseguano - in stretta collaborazione tra loro, con la necessaria tempestività e frequenza e fino a cessate esigenze, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti, successivamente trasmettendo, con cadenza trimestrale, dettagliata relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Imperia ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 337 c.c.;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per la formazione di fascicolo contenente copia del presente decreto ed assegnazione al Giudice Tutelare affinché, ricevendo le periodiche relazioni dei Servizi, possa esercitare il potere di vigilanza conferitogli dall'art. 337 c.c. nonché, per quanto di rispettiva competenza, ai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del Comune di Sanremo.
Imperia, 7.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 14