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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5258/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno N 1 89064 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 89121 Montebello Jonico RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240004953161000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7053/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e al COMUNE di MONTEBELLO IONICO, depositato in data 29.8.2025, Ricorrente_1 , con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240004953161000, notificata in data 23.5.2025 (la prova la forniva AdER), dell'importo complessivo di euro 3.569,00 per IMU 2014.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'atto per essere stata omessa la notifica dell'AVVISO di ACCERTAMENTO presupposto e, conseguentemente, intervenuta la decadenza/prescrizione della pretesa. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di competenze di lite.
L'ente impositore restava intimato. Si costituiva invece AdER e opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi afferenti all'iscrizione a ruolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento.
La scelta del Comune impositore di rimanere contumace e dunque di non contraddire all'eccezione relativa all'omissione della notifica dell'avviso presupposto impone di ritenere integrato il presupposto fattuale dell'eccezione di illegittimità della cartella opposta.
Quanto al riparto delle competenze di lite seguono la soccombenza del comune impositore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge;
devono invece trovare integrale compensazione con AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che, pur essendo certamente passivamente legittimata rispetto all'impugnazione della cartella, può certamente dirsi sostanzialmente estranea agli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune impositore alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 465,00, oltre accessori ove dovuti . Compensa con AdER.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5258/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno N 1 89064 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 89121 Montebello Jonico RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240004953161000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7053/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e al COMUNE di MONTEBELLO IONICO, depositato in data 29.8.2025, Ricorrente_1 , con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240004953161000, notificata in data 23.5.2025 (la prova la forniva AdER), dell'importo complessivo di euro 3.569,00 per IMU 2014.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'atto per essere stata omessa la notifica dell'AVVISO di ACCERTAMENTO presupposto e, conseguentemente, intervenuta la decadenza/prescrizione della pretesa. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di competenze di lite.
L'ente impositore restava intimato. Si costituiva invece AdER e opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi afferenti all'iscrizione a ruolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento.
La scelta del Comune impositore di rimanere contumace e dunque di non contraddire all'eccezione relativa all'omissione della notifica dell'avviso presupposto impone di ritenere integrato il presupposto fattuale dell'eccezione di illegittimità della cartella opposta.
Quanto al riparto delle competenze di lite seguono la soccombenza del comune impositore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge;
devono invece trovare integrale compensazione con AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che, pur essendo certamente passivamente legittimata rispetto all'impugnazione della cartella, può certamente dirsi sostanzialmente estranea agli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune impositore alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 465,00, oltre accessori ove dovuti . Compensa con AdER.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)