Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/05/2025, n. 8676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8676 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08676/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08959/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 8959 del 2021, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Davide Binacchi, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto di rigetto dell’istanza concessione cittadinanza ex art. 9/f L. 91/92, notificato dal in data 16 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato in data 15 settembre 2021 e depositato in pari data, è insorta avverso l’atto in epigrafe, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
1.1 In diritto ha dedotto un unico motivo così rubricato: “illegittimità del provvedimento di diniego di cittadinanza impugnato, per difetto, carenza, insufficienza, contraddittorietà’ della motivazione in violazione degli artt. 3, 7, 10 bis l. 241/90 ed artt. 8 e 9 l. 91/92 ed altresì eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti ed insufficiente attività istruttoria da parte del Ministero dell’interno”.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite con atto di forma e depositando documentazione, tra cui una relazione amministrativa sui fatti di causa del Ministero dell’interno.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’8 novembre 2021, con ordinanza n. 6258 del 2021, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata.
4. All’udienza smaltimento dell’11 aprile 2025, svoltasi in modalità da remoto, l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Il provvedimento impugnato, sul versante motivazionale, declina sul crinale dell’essere la deducente stata attinta da due comunicazioni di notizia di reato nell’anno 2010, per violazione dell’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) e dell’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale).
Inoltre, il coniuge della richiedente, -OMISSIS-, a seguito di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, in data 17 settembre 2012, è stato condannato con decreto penale del GIP del Tribunale di Vicenza per violazione dell’art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), esecutivo il 9 novembre 2012. Ancora, nei confronti dello stesso -OMISSIS- è risultato essere stato avviato un procedimento penale presso il Tribunale di Reggio Emilia per violazione dell’art. 8 d.lgs. n.74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) commessa il 31 gennaio 2013.
5.2. Parte ricorrente ha sostenuto, in buona sostanza, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il complessivo livello di integrazione del ricorrente, anche in relazione al nucleo familiare, né sufficientemente motivato la sua decisione in considerazione del fatto che alla data di proposizione del ricorso non sarebbe intervenuta alcuna condanna in relazione alle cennate comunicazioni di reato. Inoltre, sussisterebbe la violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990, in quanto le circostanze dell’intervenuta emissione, nei confronti di -OMISSIS- di decreto penale di condanna 9 novembre 2012 per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 186 comma 1 d.lgs. 285/1992, con conseguente sospensione della patente di guida, e dell’avvio di un procedimento penale presso il Tribunale di Reggio-Emilia per violazione dell’art. 8 s.lgs. n. 74/2000 commesso in data 31 gennaio 2013 non sarebbero state riportate nel preavviso di rigetto.
5.3. Le doglianze non colgono nel segno.
5.3.1 Ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue «una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale» (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447).
L’ampia discrezionalità esercitata dalla P.A. nel provvedimento di concessione della cittadinanza «si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta» (Cons.Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4446), mentre l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo «quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile» (Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione «ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale» (Tar Lazio, I-ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).
Si è poi chiarito che «il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini» (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che «l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […], atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri» (T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 3 giugno 2021, n. 6541).
In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla P.A. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che «il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole» (T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
5.4. Nel caso di specie, dal punto di vista temporale, i fatti contestati risultano posti in essere nel decennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza, così come le segnalazioni di reato per i delitti di significativa gravità innanzi richiamati costituiscono indice della mancata integrazione della ricorrente nel contesto sociale nazionale. Peraltro, tali condotte delittuose non risultano smentite nel ricorso, nel quale si sono meramente prospettate la modesta rilevanza dei fatti e la mancanza di condanne penali riportata dalla -OMISSIS-.
Neppure risultano contestate le condotte delittuose del coniuge, rispetto alle quali, ancora una volta, la deducente si è limitata a evidenziare l’assenza di provvedimenti di condanna alla data di emissione del contestato diniego.
5.4.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990, occorre considerare che le vicende penali che hanno interessato la ricorrente, così come quella della guida in stato di ebrezza del coniuge, risultano puntualmente richiamate nel preavviso di rigetto, tant’è che, sebbene tardivamente, la ricorrente ha presentato memoria partecipativa in cui ha affrontato tali aspetti. Orbene, le sole notizie di reato riferite alla odierna deducente sono sufficienti a supportare il provvedimento di diniego, mentre gli ulteriori elementi riportati in quest’ultimo circa la posizione di -OMISSIS- in parte non costituiscono un aliquid novi , ma meri svolti processuali della vicenda già segnalata in sede di comunicazione ex art. 10- bis , in parte riferiscono di un ulteriore episodio di segno negativo, di per sé solo di portata non dirimente.
5.5. Consegue a quanto innanzi che la decisione assunta dall’amministrazione non risulti né irragionevole, né immotivata: del resto, va sottolineato che la particolare cautela con cui la P.A. valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche poste in essere dagli istanti è giustificata dall’irrevocabilità del riconoscimento della cittadinanza, ciò che presuppone che «nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda» (in termini, Cons Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657). D’altro canto, tale particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente (Tar Lazio, V-bis, 13 marzo 2023, n. 4266).
5.6. Quanto all’asserita mancata valutazione complessiva del percorso di integrazione sociale e lavorativa, va osservato in senso contrario come lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenti una condizione del tutto ordinaria, constituendo solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, costituisca soltanto un prerequisito per la concessione della cittadinanza ( ex multis Tar Lazio, V-bis, 15 marzo 2022, n. 2944).
6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del tenore dell’attività difensiva di parte resistente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V-bis, definitivamente pronunciando, così provvede;
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, coll'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.