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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 27/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 240 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria promossa
DA
C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Genova, Piazza della Vittoria n. 12/19, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Eden Veronese e dall'avv. Francesca Giordano, in forza di procura allegata dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel loro studio in
Biella, via Bengasi n. 6-6/A;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente a [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Petrini, giusta procura prodotta in allegato nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Repubblica n.41;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Catella Caraffa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Trento n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina1 di 7 - l'attrice: “Rejectis contrariis, per i motivi suindicati, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Biella: in via principale e nel merito, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita relativo alla consistenza immobiliare sita in Biella (Bi) alla via Dante Alighieri n.6 identificato al Catasto al foglio 46, particella 344, sub. 40, cat. A/2 con rendita di €.627,50 stipulato in data 17.04.2020, tra il sig. C.F. , unitamente ai coeredi, CP_1 CodiceFiscale_3
C.F. e C.F. , in favore della Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3 CodiceFiscale_5
Pe sig.ra , C.F. , giusto atto a firma del Notaio rema, Controparte_2 CodiceFiscale_6 repertorio n.13427, atti n.8638, reg. gen. 2415, reg. part. 1963/1964 dichiarando tale atto di disposizione del patrimonio inefficace nei confronti della società attrice limitatamente alla quota di ½ di proprietà del sig. in CP_1 ogni caso, con vittoria delle spese oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA”;
- il convenuto “Contrariis rejectiis;
NEL MERITO: Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: Col favore delle spese del presente giudizio da liquidarsi secondo tariffa e da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa richiesta”
- il convenuto : “Voglia l'On. Tribunale adito, reiectis contrariis, in via principale respingere Controparte_2 la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio, ex art. 91
c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha rappresentato di essere Parte_1 creditrice di della somma di €. 74.430,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, CP_1 così come risultante dal decreto ingiuntivo n. 499/2018 provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Biella il 30.7.2018 (cfr. doc. 2 citazione). Tale credito, in particolare, rinviene dal riconoscimento di debito sottoscritto dal ridetto ingiunto 21.9.2016 e rimasto inadempiuto (cfr. doc. 1 citazione).
Ad avviso di parte attrice, tale ragione creditoria sarebbe stata lesa dall'atto di compravendita stipulato a rogito del Notaio Crema in data 17.4.2020 (cfr. doc. 15 citazione) con il quale ha alienato CP_1
– unitamente ai coeredi e – in favore di Pt_2 Parte_3 Controparte_2
l'immobile sito in Biella, alla via Dante Alighieri n. 6, meglio descritto ed identificato in atti, acquisito pro quota al suo patrimonio a seguito dell'accettazione dell'eredità della di lui madre, Persona_2 deceduta in data 28.2.2019 (cfr. doc. 11 citazione).
Secondo parte attrice, quindi, ricorrerebbero tutti i presupposti per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e, più precisamente: a) l'esistenza del credito, sorto anteriormente rispetto al compimento dell'atto dispositivo;
b) l'eventus damni, costituito per l'appunto dall'atto dispositivo sopra pagina2 di 7 richiamato;
c) la scientia damni, rappresentata dalla consapevolezza, sia del debitore che del terzo acquirente, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. In particolare, detta consapevolezza sarebbe data, quanto al debitore, dalla circostanza per cui, non disponendo di altri beni immobili e risultando il reddito da pensione già gravato da due pignoramenti presso terzi e da una cessione del quinto, la quota del ridetto bene immobile acquisito a titolo di eredità ben avrebbe potuto essere aggredita dall'odierno attore. Elemento che dimostrerebbe ulteriormente detta consapevolezza è la sproporzione tra il prezzo pagato dall'acquirente (ossia, €. 26.500,00) ed il valore dell'immobile (pari ad €. 42.000,00 secondo valutazione versata in atti – cfr. doc. 17 citazione). Quanto, infine, al terzo acquirente, detto elemento, unitamente all'essere l'immobile oggetto di alienazione l'unico di proprietà – sia pure pro quota – del debitore, integrerebbe altresì il presupposto della cd. partecipatio fraudis.
Tempestivamente costituiti in giudizio, tanto quanto CP_1 Controparte_2 hanno concluso per il rigetto della domanda avversaria, difettando la prova della ricorrenza, nel caso di specie, sia della cd. scientia fraudis del debitore che della cd. partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente,
l'onere della cui dimostrazione grava sul creditore agente. Entrambe le parti convenute hanno, poi, specificamente contestato il contenuto e le conclusioni della perizia estimativa dell'immobile oggetto di compravendita, prodotta dalla società attrice, sostenendo, viceversa la congruità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato del ridetto immobile.
La causa è stata istruita disponendo consulenza tecnica d'ufficio volta, appunto, a determinare il valore di mercato dell'immobile per cui è causa alla data della sua alienazione (17.4.2020) e, conseguentemente, la congruità o meno del prezzo pattuito quale corrispettivo della compravendita.
Tutto ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata poiché, ad avviso della scrivente, nella fattispecie per cui è causa difetta uno dei requisiti prescritti dall'art. 2901 c.c..
In termini volutamente generali si ricorda che l'azione revocatoria ordinaria prevista e disciplinata dall'art. 2901 c.c. rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica, apprestato dall'ordinamento allo scopo di consentire al creditore di far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Conformemente alla norma citata, i presupposti richiesti ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria rispetto ad un atto dispositivo posto in essere dal debitore sono costituiti: 1) dalla sussistenza di un valido rapporto di credito, sia pure soggetto a condizione o a termine;
2) dalla ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
nonché dall'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il pagina3 di 7 soddisfacimento (in tal caso, se si tratta di atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, cd. partecipatio fraudis).
L'onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni, integrando queste ultime i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, incombe sul creditore.
Alla luce di quanto allegato e provato da parte attrice, controdedotto dai convenuti ed emergente dai documenti versati in atti, nonché tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica espletata, ad avviso di chi scrive non è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza, nella fattispecie per cui è causa, dell'elemento soggettivo in capo, in particolare, al terzo acquirente.
In applicazione del noto principio della c.d. ragione più liquida, ed onde evitare un inutile aggravio dell'impianto motivazionale, ci si soffermerà sull'analisi di questo solo elemento, ritenuto decisivo ai fini della presente pronuncia.
Come ricordato, la configurazione dell'elemento soggettivo muta a seconda della natura gratuita od onerosa dell'atto di disposizione e del momento temporale in cui lo stesso è posto in essere rispetto al sorgere del credito.
Sotto il primo aspetto, non vi è alcun dubbio che la compravendita immobiliare oggetto di revocatoria abbia natura di atto a titolo oneroso;
quanto al requisito dell'anteriorità o posteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto impugnato, viene in rilievo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con pronuncia ormai risalente (sent. n. 1050 del 10.2.1996) ma non superata (v., da ultimo, Cass. ord. n. 23326 del 27.9.2018), ha chiarito che “per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, […] il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”.
Ciò posto, con riferimento al caso concreto oggetto di causa, il credito vantato da parte attrice, in quanto rinveniente dal riconoscimento di debito del 21.9.2016, è certamente anteriore al contratto di compravendita del 17.4.2020. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – al quale si ritiene di aderire – “l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (ex multiis, da ultimo, Cass., ord. n. 10824 del
23.1.2019).
Pertanto, alla luce di quanto appena precisato, nel caso di specie, l'elemento soggettivo che viene in rilievo è costituito dalla mera conoscenza (da intendersi anche come agevole conoscibilità del probabile pregiudizio – in tal senso Cass., sent. n. 7262 dell'1.6.2000), in capo tanto al debitore quanto al terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo posto in essere.
pagina4 di 7 In altri termini, in tale ipotesi, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente la cd. scientia damni ovvero “il mero dolo generico, e cioè la mera previsione del pregiudizio dei creditori, mentre non è necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass., sent. n. 21338/2010).
Avuto, quindi, specifico riguardo alla posizione del terzo, è necessario che detto costui sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore, prescindendo tale elemento psicologico dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione viene esperita ed investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore. In questo senso alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. Civ. Sez. III, 7452/00; Cass. Civ. Sez. III, 11763/06). A maggior ragione, anche nell'ipotesi in discorso, non occorre una specifica intenzione di danneggiare il creditore (c.d. animus nocendi), tantomeno la cooperazione del terzo alla frode con proprio particolare profitto, mentre è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito.
Si ritiene, quindi, che la prova dell'elemento soggettivo così descritto in capo al terzo acquirente possa ritenersi raggiunta tramite presunzioni, quali, ad esempio, l'esistenza di un vincolo di parentela e/o di interessi economici tra il debitore ed il terzo o le specifiche caratteristiche dell'atto di vendita (come, la previsione di una riserva di usufrutto in capo allo stesso debitore oppure la subitanea concessione in locazione od in comodato dell'immobile al debitore medesimo ovvero ad altro soggetto allo stesso collegato ecc.).
Nella fattispecie per cui è causa, la società attrice ha dedotto quale unico elemento comprovante la ridetta consapevolezza del terzo la non congruità del prezzo di vendita rispetto al valore dell'immobile compravenduto.
Ai fini di tale valutazione risultano determinanti le risultanze della consulenza tecnica disposta. In particolare, il professionista nominato ha determinato – per un verso – il valore di mercato dell'immobile per cui è causa al momento della vendita in €. 37.800,00 e – per altro verso – ha stimato i costi sostenuti dal terzo acquirente per la ristrutturazione del ridetto immobile (conformemente alla tipologia di interventi che il medesimo ha allegato e comprovato di aver eseguito – cfr. doc. 2 comparsa
) in complessivi €. 45.000,00. Controparte_2
Ritenendo che il consulente tecnico nominato abbia adeguatamente risposto al quesito sottopostogli e che gli esiti dell'indagine svolta risultino congruamente motivati, non evidenziando vizi né logici né giuridici, lo scrivente giudicante fa proprie le conclusioni del perito e, pertanto, esclude che la compravendita per cui è causa sia avvenuta ad un prezzo non congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile in questione: in particolare, la circostanza che il prezzo effettivamente corrisposto di €.
26.500,00 sia inferiore di circa il 30% rispetto al valore di mercato dell'immobile stimato dal ctu ben può trovare giustificazione – che appare più che verosimile oltre che ragionevole – nella circostanza per pagina5 di 7 cui l'immobile in questione necessitava di interventi di ristrutturazione sostanziali, riguardanti in particolare ambienti e dotazioni essenziali di un immobile, quali, per l'appunto, il bagno, la cucina, i serramenti e l'impianto elettrico;
interventi di cui si è fatto esclusivo carico il terzo acquirente.
Conseguentemente, deve essere esclusa ogni rilevanza di tale elemento fattuale ai fini dell'asserita sussistenza della scientia damni in capo a quest'ultimo. Così come ulteriori elementi confermano la mancata ricorrenza, nel caso di specie, di tale presupposto: innanzitutto, la non contestata estraneità delle due controparti negoziali, stante la dimostrata mancanza di qualsivoglia rapporto – personale, familiare od economico – al quale poter attribuire quella valenza presuntiva sopra richiamata. Infine, non è stato allegato né dimostrato alcun altro elemento da cui trarre che il terzo acquirente fosse – o, ancor di più, potesse essere – a conoscenza dei rapporti di debito-credito esistenti tra e la CP_1 società odierna attrice.
In conclusione, quindi, nella vicenda in esame non vi sono idonei elementi che, valutati nella loro globalità e convergenza, possano far ritenere verosimile la consapevolezza da parte del terzo acquirente, la sig.ra , del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal Controparte_2 debitore avrebbe arrecato alle ragioni del suo creditore CP_1 Parte_1
Le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle per la consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con separato decreto, seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, in conformità alle note spese depositate. Inoltre, poiché nel presente giudizio vi sono formalmente più parti vittoriose assistite da difensori diversi e la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita solo a carico di più parti soccombenti, dovrà pronunciarsi condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda proposta ex art. 2901 c.c.;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano:
a) in favore dell'avv. Giancarlo Petrini ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
b) in favore di in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi (di Controparte_2 cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria pagina6 di 7 e/o di trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge, nei confronti dei convenuti e;
CP_3 CP_4
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della in persona del l.r.p.t.. Parte_1
Biella, 26.6.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 240 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria promossa
DA
C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Genova, Piazza della Vittoria n. 12/19, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Eden Veronese e dall'avv. Francesca Giordano, in forza di procura allegata dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel loro studio in
Biella, via Bengasi n. 6-6/A;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente a [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Petrini, giusta procura prodotta in allegato nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Repubblica n.41;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Catella Caraffa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Trento n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina1 di 7 - l'attrice: “Rejectis contrariis, per i motivi suindicati, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Biella: in via principale e nel merito, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita relativo alla consistenza immobiliare sita in Biella (Bi) alla via Dante Alighieri n.6 identificato al Catasto al foglio 46, particella 344, sub. 40, cat. A/2 con rendita di €.627,50 stipulato in data 17.04.2020, tra il sig. C.F. , unitamente ai coeredi, CP_1 CodiceFiscale_3
C.F. e C.F. , in favore della Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3 CodiceFiscale_5
Pe sig.ra , C.F. , giusto atto a firma del Notaio rema, Controparte_2 CodiceFiscale_6 repertorio n.13427, atti n.8638, reg. gen. 2415, reg. part. 1963/1964 dichiarando tale atto di disposizione del patrimonio inefficace nei confronti della società attrice limitatamente alla quota di ½ di proprietà del sig. in CP_1 ogni caso, con vittoria delle spese oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA”;
- il convenuto “Contrariis rejectiis;
NEL MERITO: Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: Col favore delle spese del presente giudizio da liquidarsi secondo tariffa e da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa richiesta”
- il convenuto : “Voglia l'On. Tribunale adito, reiectis contrariis, in via principale respingere Controparte_2 la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio, ex art. 91
c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha rappresentato di essere Parte_1 creditrice di della somma di €. 74.430,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, CP_1 così come risultante dal decreto ingiuntivo n. 499/2018 provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Biella il 30.7.2018 (cfr. doc. 2 citazione). Tale credito, in particolare, rinviene dal riconoscimento di debito sottoscritto dal ridetto ingiunto 21.9.2016 e rimasto inadempiuto (cfr. doc. 1 citazione).
Ad avviso di parte attrice, tale ragione creditoria sarebbe stata lesa dall'atto di compravendita stipulato a rogito del Notaio Crema in data 17.4.2020 (cfr. doc. 15 citazione) con il quale ha alienato CP_1
– unitamente ai coeredi e – in favore di Pt_2 Parte_3 Controparte_2
l'immobile sito in Biella, alla via Dante Alighieri n. 6, meglio descritto ed identificato in atti, acquisito pro quota al suo patrimonio a seguito dell'accettazione dell'eredità della di lui madre, Persona_2 deceduta in data 28.2.2019 (cfr. doc. 11 citazione).
Secondo parte attrice, quindi, ricorrerebbero tutti i presupposti per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e, più precisamente: a) l'esistenza del credito, sorto anteriormente rispetto al compimento dell'atto dispositivo;
b) l'eventus damni, costituito per l'appunto dall'atto dispositivo sopra pagina2 di 7 richiamato;
c) la scientia damni, rappresentata dalla consapevolezza, sia del debitore che del terzo acquirente, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. In particolare, detta consapevolezza sarebbe data, quanto al debitore, dalla circostanza per cui, non disponendo di altri beni immobili e risultando il reddito da pensione già gravato da due pignoramenti presso terzi e da una cessione del quinto, la quota del ridetto bene immobile acquisito a titolo di eredità ben avrebbe potuto essere aggredita dall'odierno attore. Elemento che dimostrerebbe ulteriormente detta consapevolezza è la sproporzione tra il prezzo pagato dall'acquirente (ossia, €. 26.500,00) ed il valore dell'immobile (pari ad €. 42.000,00 secondo valutazione versata in atti – cfr. doc. 17 citazione). Quanto, infine, al terzo acquirente, detto elemento, unitamente all'essere l'immobile oggetto di alienazione l'unico di proprietà – sia pure pro quota – del debitore, integrerebbe altresì il presupposto della cd. partecipatio fraudis.
Tempestivamente costituiti in giudizio, tanto quanto CP_1 Controparte_2 hanno concluso per il rigetto della domanda avversaria, difettando la prova della ricorrenza, nel caso di specie, sia della cd. scientia fraudis del debitore che della cd. partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente,
l'onere della cui dimostrazione grava sul creditore agente. Entrambe le parti convenute hanno, poi, specificamente contestato il contenuto e le conclusioni della perizia estimativa dell'immobile oggetto di compravendita, prodotta dalla società attrice, sostenendo, viceversa la congruità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato del ridetto immobile.
La causa è stata istruita disponendo consulenza tecnica d'ufficio volta, appunto, a determinare il valore di mercato dell'immobile per cui è causa alla data della sua alienazione (17.4.2020) e, conseguentemente, la congruità o meno del prezzo pattuito quale corrispettivo della compravendita.
Tutto ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata poiché, ad avviso della scrivente, nella fattispecie per cui è causa difetta uno dei requisiti prescritti dall'art. 2901 c.c..
In termini volutamente generali si ricorda che l'azione revocatoria ordinaria prevista e disciplinata dall'art. 2901 c.c. rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica, apprestato dall'ordinamento allo scopo di consentire al creditore di far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Conformemente alla norma citata, i presupposti richiesti ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria rispetto ad un atto dispositivo posto in essere dal debitore sono costituiti: 1) dalla sussistenza di un valido rapporto di credito, sia pure soggetto a condizione o a termine;
2) dalla ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
nonché dall'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il pagina3 di 7 soddisfacimento (in tal caso, se si tratta di atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, cd. partecipatio fraudis).
L'onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni, integrando queste ultime i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, incombe sul creditore.
Alla luce di quanto allegato e provato da parte attrice, controdedotto dai convenuti ed emergente dai documenti versati in atti, nonché tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica espletata, ad avviso di chi scrive non è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza, nella fattispecie per cui è causa, dell'elemento soggettivo in capo, in particolare, al terzo acquirente.
In applicazione del noto principio della c.d. ragione più liquida, ed onde evitare un inutile aggravio dell'impianto motivazionale, ci si soffermerà sull'analisi di questo solo elemento, ritenuto decisivo ai fini della presente pronuncia.
Come ricordato, la configurazione dell'elemento soggettivo muta a seconda della natura gratuita od onerosa dell'atto di disposizione e del momento temporale in cui lo stesso è posto in essere rispetto al sorgere del credito.
Sotto il primo aspetto, non vi è alcun dubbio che la compravendita immobiliare oggetto di revocatoria abbia natura di atto a titolo oneroso;
quanto al requisito dell'anteriorità o posteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto impugnato, viene in rilievo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con pronuncia ormai risalente (sent. n. 1050 del 10.2.1996) ma non superata (v., da ultimo, Cass. ord. n. 23326 del 27.9.2018), ha chiarito che “per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, […] il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”.
Ciò posto, con riferimento al caso concreto oggetto di causa, il credito vantato da parte attrice, in quanto rinveniente dal riconoscimento di debito del 21.9.2016, è certamente anteriore al contratto di compravendita del 17.4.2020. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – al quale si ritiene di aderire – “l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (ex multiis, da ultimo, Cass., ord. n. 10824 del
23.1.2019).
Pertanto, alla luce di quanto appena precisato, nel caso di specie, l'elemento soggettivo che viene in rilievo è costituito dalla mera conoscenza (da intendersi anche come agevole conoscibilità del probabile pregiudizio – in tal senso Cass., sent. n. 7262 dell'1.6.2000), in capo tanto al debitore quanto al terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo posto in essere.
pagina4 di 7 In altri termini, in tale ipotesi, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente la cd. scientia damni ovvero “il mero dolo generico, e cioè la mera previsione del pregiudizio dei creditori, mentre non è necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass., sent. n. 21338/2010).
Avuto, quindi, specifico riguardo alla posizione del terzo, è necessario che detto costui sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore, prescindendo tale elemento psicologico dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione viene esperita ed investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore. In questo senso alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. Civ. Sez. III, 7452/00; Cass. Civ. Sez. III, 11763/06). A maggior ragione, anche nell'ipotesi in discorso, non occorre una specifica intenzione di danneggiare il creditore (c.d. animus nocendi), tantomeno la cooperazione del terzo alla frode con proprio particolare profitto, mentre è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito.
Si ritiene, quindi, che la prova dell'elemento soggettivo così descritto in capo al terzo acquirente possa ritenersi raggiunta tramite presunzioni, quali, ad esempio, l'esistenza di un vincolo di parentela e/o di interessi economici tra il debitore ed il terzo o le specifiche caratteristiche dell'atto di vendita (come, la previsione di una riserva di usufrutto in capo allo stesso debitore oppure la subitanea concessione in locazione od in comodato dell'immobile al debitore medesimo ovvero ad altro soggetto allo stesso collegato ecc.).
Nella fattispecie per cui è causa, la società attrice ha dedotto quale unico elemento comprovante la ridetta consapevolezza del terzo la non congruità del prezzo di vendita rispetto al valore dell'immobile compravenduto.
Ai fini di tale valutazione risultano determinanti le risultanze della consulenza tecnica disposta. In particolare, il professionista nominato ha determinato – per un verso – il valore di mercato dell'immobile per cui è causa al momento della vendita in €. 37.800,00 e – per altro verso – ha stimato i costi sostenuti dal terzo acquirente per la ristrutturazione del ridetto immobile (conformemente alla tipologia di interventi che il medesimo ha allegato e comprovato di aver eseguito – cfr. doc. 2 comparsa
) in complessivi €. 45.000,00. Controparte_2
Ritenendo che il consulente tecnico nominato abbia adeguatamente risposto al quesito sottopostogli e che gli esiti dell'indagine svolta risultino congruamente motivati, non evidenziando vizi né logici né giuridici, lo scrivente giudicante fa proprie le conclusioni del perito e, pertanto, esclude che la compravendita per cui è causa sia avvenuta ad un prezzo non congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile in questione: in particolare, la circostanza che il prezzo effettivamente corrisposto di €.
26.500,00 sia inferiore di circa il 30% rispetto al valore di mercato dell'immobile stimato dal ctu ben può trovare giustificazione – che appare più che verosimile oltre che ragionevole – nella circostanza per pagina5 di 7 cui l'immobile in questione necessitava di interventi di ristrutturazione sostanziali, riguardanti in particolare ambienti e dotazioni essenziali di un immobile, quali, per l'appunto, il bagno, la cucina, i serramenti e l'impianto elettrico;
interventi di cui si è fatto esclusivo carico il terzo acquirente.
Conseguentemente, deve essere esclusa ogni rilevanza di tale elemento fattuale ai fini dell'asserita sussistenza della scientia damni in capo a quest'ultimo. Così come ulteriori elementi confermano la mancata ricorrenza, nel caso di specie, di tale presupposto: innanzitutto, la non contestata estraneità delle due controparti negoziali, stante la dimostrata mancanza di qualsivoglia rapporto – personale, familiare od economico – al quale poter attribuire quella valenza presuntiva sopra richiamata. Infine, non è stato allegato né dimostrato alcun altro elemento da cui trarre che il terzo acquirente fosse – o, ancor di più, potesse essere – a conoscenza dei rapporti di debito-credito esistenti tra e la CP_1 società odierna attrice.
In conclusione, quindi, nella vicenda in esame non vi sono idonei elementi che, valutati nella loro globalità e convergenza, possano far ritenere verosimile la consapevolezza da parte del terzo acquirente, la sig.ra , del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal Controparte_2 debitore avrebbe arrecato alle ragioni del suo creditore CP_1 Parte_1
Le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle per la consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con separato decreto, seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, in conformità alle note spese depositate. Inoltre, poiché nel presente giudizio vi sono formalmente più parti vittoriose assistite da difensori diversi e la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita solo a carico di più parti soccombenti, dovrà pronunciarsi condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda proposta ex art. 2901 c.c.;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano:
a) in favore dell'avv. Giancarlo Petrini ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
b) in favore di in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi (di Controparte_2 cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777,00 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria pagina6 di 7 e/o di trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge, nei confronti dei convenuti e;
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- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della in persona del l.r.p.t.. Parte_1
Biella, 26.6.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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