Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.5430 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria De Giglio, del Foro di Messina,
(C.F.: , Pec: Fax C.F._2 Email_1
090.713789), presso il cui studio, sito in Messina, Via G. La Farina n. 17 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi al numero di fax: 090.9579121 ed al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], nella C.F._3
qualità di padre dei figli minori (c.f.: Persona_1
) e (c.f.: C.F._4 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato, in Via E. Lombardo C.F._5
Pellegrino, n. 148, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta GATTO, c.f.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
1
RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 30.12.2024, premesso di avere Parte_1
convissuto more uxorio con e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli nato a [...] il [...], e Persona_1
nato a [...] il [...]; che il figlio Parte_2 Per_1
era affetto da disabilità intellettiva con riverbero sugli apprendimenti scolastici e sulla capacità adattative, disturbo del linguaggio espressivo, disturbo da deficit di attenzione con iperattività di significativa entità; che il figlio era affetto da ritardo nello sviluppo psicomotorio;
, e o un Pt_2
figlio, in data 27.11.2009 di nome;
che la convivenza era cessata nel mese di agosto 2024, avendo il cacciato via di casa la moglie ed i CP_1
figli; che occorreva disciplinare l'affidamento della prole ed il suo mantenimento;
che il dal momento della cessazione della CP_1
convivenza non aveva corrisposto alcunché per il mantenimento dei figli ed aveva trattenuto le somme percepite a titolo di assegno unico, limitandosi ad elargire solo somme irrisorie;
che ella era disoccupata e non percepiva alcun tipo di reddito, mentre il lavorava in nero presso una CP_1 impresa edile percependo circa € 1.200,00 mensili;
che i figli minori percepivano la somma di € 340,00 ciascuno a titolo di indennità di frequenza;
che svolgeva terapia comportamentale con sedute Per_1 settimanali del costo di € 30,00 a seduta;
che entrambi i figli effettuavano terapia di psicomotricità e logopedia a carico del SSN;
che ella non poteva reperire adeguata occupazione anche per la necessità di seguire i figli nelle
2 loro necessità e terapie;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre, che fosse posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile pari a € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e che fosse prevista la percezione dell'assegno unico nella sua interezza e delle altre provvidenze economiche corrisposte ai figli da parte della deducente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10/11.02.2025.
Con onte depositate il 23.04.2025 parte ricorrente evidenziava che le parti avevano raggiunto un accordo nei termini seguenti “1. Affidamento. I figli verranno affidati in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con dimora preferenziale presso l'abitazione della madre, le decisioni più importanti da adottarsi nell'interesse dei figli minorenni relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
2. Diritto di visita e frequentazione con il padre. Il padre, attualmente domiciliato in Roma per esigenze lavorative, vedrà e terrà con sé i minori una volta al mese (quando rientrerà a Messina, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi alla sig.ra
) per un periodo di 3 giorni consecutivi, dal venerdì all'uscita di Pt_1
scuola fino alla domenica, ore 22.00 e li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena. Relativamente alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto
(da comunicarsi entro il 31 maggio), durante le festività natalizie i minori trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre che ricomprenderanno ad anni alterni il Natale o il Capodanno ivi comprese le vigilie, durante le festività pasquali i minori trascorreranno 3 giorni con il padre e ad anni
3 alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre i giorni del compleanno dei minori Essi trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni. Salvo diverso accordo tra i genitori. 3.
Mantenimento. Il sig. in considerazione la sua situazione di CP_1
disoccupazione, si impegna a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei propri figli la somma di € 200,00 (euro duecento/00) mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, impegnandosi a modificare l'importo in melius non appena reperirà un'attività lavorativa stabile, inoltre rinuncia a percepire la sua quota di assegno unico, consentendo alla sig.ra di percepire il Pt_1
100% di detto assegno, così per quanto concerne le somme relative ad eventuali invalidità/indennità di frequenza dei minori, che saranno tutte percepite dalla sig.ra al 100%, dette somme saranno utilizzate Pt_1 nell'esclusivo interesse dei minori. Le parti, inoltre, concordano che tutte le spese straordinarie per i minori saranno suddivise al 50% tra i genitori, ivi comprese le terapie non convenzionate seguite dai minori, dentista e doposcuola, nonché il corredo scolastico di inizio anno (compresi i libri di testo). Le Parti convengono sin d'ora di rinviare alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, per la regolamentazione degli oneri extra assegno tra essi genitori nell'interesse dei figli.
4. Rapporti tra le parti. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sia dei figli con ciascuna di esse che proprio nei confronti dei figli, impegnandosi, inoltre, a tutelare le figure materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di ciascuna di esse alla presenza dei figli e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuna possa inserire la presenza dei minori nel proprio passaporto. Le parti dichiarano di essere entrambe soddisfatte delle sopra indicate condizioni, che pertanto accettano e
4 sottoscrivono”. Con le medesime note parte ricorrente depositava scrittura privata contenente il suddetto accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori.
Con comparsa depositata il 28.04.2025 si costituiva CP_1
che confermava che le parti avevano raggiunto un accordo come
[...]
risultava dalla scrittura privata depositata dalla controparte e chiedeva il recepimento di tale accordo.
All'udienza del 15.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c.
e celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano che la causa fosse decisa atto prendendo atto della concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente ai due figli minori nato a Persona_1
Messina il 17/07/2017, e , nato a [...] il Parte_2
23/01/2021, alle condizioni indicate nel separato accordo sottoscritto in data 22/04/2025.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Di conseguenza, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
5 Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”). Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti con atto sottoscritto in data 22/04/2025 e sopra testualmente riportato, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento relativamente ai due figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...]; dichiara interamente compensate
[...]
tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 16/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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