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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Anna Ferrari ConIGliere dott. Federico Botta ConIGliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2810/2024 R.G. avente ad oggetto atto di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 9.9.2024, pubblicata l'11.9.2024, pendente tra
nato in [...] il [...] residente a [...]
Roma n. 102 - C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Alberto Benzoni del Foro di Varese, presso il cui studio, in Varese, Via Cavour n. 36, ha eletto domicilio APPELLANTE e
nata in [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
Via Curtatone n. 41 - C.F. C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Stefania Gennaro del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, in Busto Arsizio, Via Caprera, ha eletto domicilio APPELLATA
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Luisa Russo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 1026/2024 emessa in data 9.9.2024 e depositata in data 11.9.2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 397/2024 presso il Tribunale di Busto Arsizio, attribuendosi espressamente al presente appello effetto totalmente devolutivo, o Integralmente respingere le domande, eccezioni e deduzioni tutte formulate dalla IG.ra o Disporre l'affidamento condiviso della minore Controparte_1 Persona_1 ollocazione prevalente presso la madre
[...] Controparte_1
o Dandosi atto sia della necessità che il diritto di visita del padre sia esercitato congiuntamente nei
[...] sia di sia di e Persona_1 Parte_2 Persona_2 nonché della necessità che il diritto di visita del padre nei confronti di sia incrementato
[...] Per_1 lmente, disporre che i tempi e i modi dell'esercizio di tale diritto in relazione siano coordinati Per_1 con quelli relativi al diritto di visita relativo a e , come stabilito nella sentenza n. 1371/2023 del Pt_2 Per_2 Tribunale di Varese, quanto ai fine settimana, v lizie e pasquali e alle vacanze estive e, pertanto,
1 disporre che: Il padre trascorra con periodi alterni in coincidenza con quelli nei quali eserciterà il Per_1 diritto di visita nei confronti di e , secondo la seguente progressività: quanto ai fine settimana: Pt_2 Per_2 un solo giorno (sabato o dom i ei mesi dalla nuova regolamentazione;
dalla sera del sabato alla sera della domenica successiva, con pernottamento presso il padre, nei sei mesi ancora successivi;
nell'intero weekend dal venerdì sera alla domenica pomeriggio/sera a partire dall'anno successivo al primo;
quanto alle festività natalizie: il solo giorno di Natale o della Vigilia o, in alternativa, il 31 dicembre o il 1° gennaio nel primo anno dalla nuova regolamentazione;
il giorno di Natale e della Vigilia o il 1° gennaio e l'Epifania nel secondo anno;
il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre
o il periodo compreso fra il 31 dicembre e il 6 gennaio negli anni successivi;
sempre secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, in coincidenza con la permanenza presso l'abitazione paterna di e Pt_2 Per_2 per le quali pure è previsto il criterio dell'alternanza; quanto alle festività pasquali: alternativamente, il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua nel primo anno dalla nuova regolamentazione, aumentandosi gradatamente la permanenza di presso il padre negli anni successivi fino a comprendere, ancora Per_1 alternativamente, gli interi perio esi fra la chiusura delle scuole e la sera della domenica di Pasqua o fra la sera della domenica di Pasqua e il giorno precedente la ripresa della scuola;
sempre in coincidenza con la permanenza presso l'abitazione paterna di e per le quali pure è previsto il criterio Pt_2 Per_2 dell'alternanza; quanto alle vacanze estive: disporre che trascorra con il padre nei mesi di luglio o Per_1 di agosto: una settimana nel primo anno;
due settimane ne o anno;
un mese negli anni successivi;
sempre secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, in coincidenza con la permanenza di e Pt_2 Per_2 presso il padre. Il tutto compatibilmente con i (futuri) impegni scolastici di e con sal i Per_1 accordi che di volta in volta potranno essere presi dai genitori con congruo anticipo. o Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il giorno 20 Parte_1 Controparte_1 (venti) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della IA minore , Persona_1 la somma mensile di € 85,00 (ottantacinque/00), corrispondente alla somma da v e , con esclusione della sua partecipazione alle spese straordinarie. o Sospendere l'erogazione Pt_2 Per_2 ri i periodi estivi in cui il padre avrà con sé la IA . o Assegnare alla IG.ra Per_1 [...] l'intero Assegno Unico Universale relativo alla IA . o Darsi atto che il Controparte_1 Per_1 presta il consenso all'annotazione del nome della nore Parte_1 Persona_1 sul passaporto o sui documenti utili all'espatrio della madre
[...] Controparte_1 unque al rilascio di idoneo documento di espatrio alla IA
[...] Per_1 rilascio del corrispondente consenso a suo favore da parte della madre. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente IG.ra e testi, senza inversione dell'onere della prova, sui Controparte_1 seguenti capitoli:
1. con la IG.ra è stata interrotta quando Per_1 P_ questa lo ha perentoriamente invitato ad allontanarsi dal domicilio comune gettandogli dalla finestra i vestiti e gli effetti personali.
2. VE che la IG.ra ha riferito ai Carabinieri intervenuti, perché chiamati dai P_ vicini allertati dalle sue grida, che il IG. l'aveva percossa sul ventre, che i Carabinieri avevano Per_1 ammanettato il malcapitato e lo hanno poi quando il figlio della IG.ra , ha riferito P_ Per_3 loro che il IG. non l'aveva percossa.
3. VE che il IG. si è preso cura delle sue due figlie di Per_1 Per_1 primo letto, , avute dalla IG.ra , ospitandole nella sua Pt_2 Per_2 Persona_4 abitazione per almeno due anni ed accudendole con l'aiuto della moglie 4. Persona_5 VE che la IG.ra non ha mai gradito la presenza delle figlie del IG. do P_ Per_1 Pt_2 Per_2 le recavano visita le trattava con scostanza.
5. VE che, quando la IG.ra (madre di e ) Pt_2 Pt_2 Per_2 ha chiesto al IG. di venirle a prendere e di custodirle per una ser é doveva i Per_1 per motivi di lavoro, la IG.ra ha impedito al IG. di recarsi in Gallarate a prelevare le due P_ Per_1 bambine forandogli le quattro dell'automobile.
6. e quando il IG. è stato scacciato Per_1 dall'abitazione che condivideva con la IG.ra in Gallarate via Cappellini n. 21, il canone relativo alla P_ mensilità allora corrente era stato interame ato secondo le consuetudini della coppia in ragione di € 400,00 da parte del IG. e di € 300,00 da parte della IG.ra ed il IG. ha lasciato nella Per_1 P_ Per_1 disponibilità della IG.ra deposito cauzionale da lui a suo te sato corri te a tre mensilità P_ del canone (pari ad € 2.100,00) ed ha informato dell'accaduto il proprietario IG.
7. VE che il IG. CP_2
essendo rimasto contumace nel giudizio contro di lui promosso dalla IG. non ne conosceva Per_1 P_ gli esiti, ma ha comunque provveduto al versamento di importi mensili per il mantenimento della piccola
2 .
8. VE che taluni versamenti del IG. sono stati sospesi a causa dello stato di disoccupazione Per_1 Per_1 in cui si è trovato nell'anno 2021, quando era dipendente della ditta di Carnago.
9. VE che la CP_3 IG.ra ha progressivamente impedito al IG. ogni la IA , fino a P_ Per_1 Per_1 precludergli definitivamente la possibilità di tali contatti. VE che, al contempo, la IG.ra ha impedito P_ i contatti della piccola anche con i familiari del IG. ed in particolare madre Per_1 Per_1 [...]
che ha più volte inutilmente sollecitato tali contatti. 10. VE che, di riflesso, il IG. Persona_6 Per_1 a ristabilire i suoi contatti con la bambina, ha sospeso e poi interrotto i ve P_ degli assegni mensili. 11. VE che quando la IG.ra (moglie del IG. era in attesa del figlio Per_5 Per_1 è rimasta priva di occupazione e da allora n trovato lavoro. che l'erogazione a suo Pt_1 favore dell'indennità di disoccupazione (NASpI), consentita per 504 giorni, è da cessata dl mese di novembre per il superamento del detto limite. 13. VE che il IG. è affetto da due ernie discali e da un angioma Per_1 localizzato sulla colonna vertebrale. 14. VE che tali pa li impediscono di realizzare pienamente la sua attività lavorativa, che è costretto a limitare a tre giorni alla settimana, imputando le sue assenze a malattia e/o alle ferie (che peraltro, quanto al corrente anno 2024, ha ormai esaurito). 15. VE che le patologie da cui è affetto il IG. riducono le sue possibilità di guadagno, impedendogli di svolgere lavoro straordinario e Per_1 comunque ri la sua retribuzione in ragione delle frequenti assenze. 16. VE che la IG.ra vive P_ in Gallarate, via Curtatone n. 41, con il suo compagno IG. , con la madre, con il compagno Persona_7 della madre e con i suoi due figli (IA di (figlio di ). Per_1 Parte_1 Per_3 Persona_7 17. VE che tutti i componenti della detta famiglia svolgono attività di lavoro retribuita. 18. VE che la IG.ra percepisce in relazione alla IA (ed al figlio ) l'Assegno Unico Universale. 19. VE P_ Per_1 Per_3 che nel mese di maggio del corrente anno 2024 il IG. prima dell'udienza del 29 dello stesso mese, Per_1 mentre si trovava al supermercato Eurospin di Gallar a madre e la moglie, ha incontrato la piccola
, accompagnata dalla IG.ra VE che, nell'occasione, la bambina ha riconosciuto il padre e gli è
Per_1 P_ contro e si è fatta abbracci sa. VE che, nell'occasione, il IG. ha chiesto alla IA se
Per_1 avrebbe gradito nuovi incontri e ha risposto affermativamente. VE che la IG.ra ha, tuttavia,
Per_1 P_ rifiutato tali nuovi incontri, ch tti non hanno potuto avere luogo. 20. VE ig.
Per_1 nonostante l'utilizzo graduale delle ferie, cui ha di volta in volta imputato le sue assenze, ha superato il periodo di comporto e ha conservato la sua attività di lavoro solo grazie alla condiscendenza del suo datore Parte_3 (doc. n. 75), dal quale risulta che già al dicembre 2023 le assenze del IG. erano prossime al periodo di
Per_1 comporto, periodo che perdurando la malattia, è stato superato nei mesi s . 21. VE che il IG.
Per_1 in data 23 agosto 2024 è stato sottoposto ad un intervento di “infiltrazione perigangliare L4-L5 destra e interfaccettale L4-L5 sinistra” presso l'Ospedale di Circolo di Varese. VE che il referto medico (doc. n. 73) precisa che “è necessario un arco di tempo di 5-6 settimane perché possa esplicarsi l'effetto della terapia eseguita. Successivamente indispensabile FKT per riabilitazione del rachide”. Testi, anche a prova contraria sugli avversari capitoli ove (contestatamente) ammessi e con riserva di altri: - Sig.ra Persona_8
, residente in [...] - Sig.ra
[...] Persona_5 via Roma n. 102 - Sig.ra residente in [...]. Persona_9 Persona_10
, residente in [...]del Comando
[...] intervenuti nell'abitazione del IG. in Gallarate, via Cappellini n. 21, nel mese di luglio 2019 (sul Per_1 capitolo n. 2) - Sig. proprie l'appartamento di Gallarate, via Cappellini n. 21 (sul capitolo n. CP_2 7) - Dott. c/o Ospedale di Circolo di Varese, viale Borri n. 57 - Legale rappresentante Testimone_1 Pt_3
con te (Varese) via Monte Berico n. 40 ammettersi C.T.U. sulle condizioni d
[...] dell'appellante IG. e sulle sue capacità di lavoro e di reddito, anche ad esito Parte_1 dell'intervento del medico-legale sulle attitudini genitoriali del medesimo IG.
ad integrazione della parziaria e lacunosa relazione dei Servizi Sociali del Comune di Gallarate. Per_1 e, ai sensi dell'art. 473 bis.2, comma 2, c.p.c. e dell'art. 337 ter c. civ., ogni opportuna indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della IG.ra del suo Controparte_1 compagno IG. e, occorrendo, della Persona_11 Persona_12
Si chiede che sia provveduto alla richiesta del fascicolo d'ufficio ex art. 347 c.p.c. relativo
[...]
primo grado) n. 397/2024 R.G. Tribunale di Busto Arsizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: Rigettare l'appello avversario e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per
3 l'effetto, confermare la sentenza n. 1026, emessa in data 09.09.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Per il PG: conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 9.9.2024, pubblicata l'11.9.2024, il Tribunale di Busto Arsizio - decidendo sul ricorso ex art.337 quinquies c.c. depositato in data 1.2.2024 da Parte_1
volto ad ottenere la modifica delle condizioni recepite nel decreto definitivo del
[...] 26.2.2020, con riferimento al regime di affido della IA minore , nata il [...] dalla Per_1 relazione intrattenuta more uxorio con , (già disposto nella forma Controparte_1 di affido esclusivo a favore della madre) e la riduzione del contributo al suo mantenimento, (chiesto nella misura di 85,00 euro omnicomprensivi) e ciò in ragione del dedotto peggioramento della propria condizione economica, in conseguenza della nascita del quarto figlio e del peggioramento del proprio stato di salute - previa acquisizione della relazione del Servizio sociale di Gallarate del 3.9.2024, ha confermato l'affido esclusivo della minore alla madre, ha disposto incontri tra padre e IA in Spazio Neutro ed ha ridotto l'assegno di mantenimento ad euro 200,00 euro mensili, omnicomprensivi delle spese straordinarie, compensando le spese di lite tra le parti. In particolare il Tribunale, rilevando che la minore non conosce e non ha interiorizzato la figura paterna, ha ritenuto opportuno prevedere incontri in Spazio Neutro nella prospettiva di una graduale liberalizzazione a cura del Servizio sociale incaricato e, quanto alle statuizioni di natura economica, ha ridotto il contributo paterno al mantenimento della minore nei termini sopra riportati, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, non ritenendo dirimente la circostanza che il provvede al mantenimento delle due figlie più grandi, nate da una precedente relazione, Per_1 versando alle stesse la somma mensile di 85,00 euro ciascuna, non ravvisando alcun automatismo, stanti le differenti condizioni personali dei genitori.
2. Con atto depositato in data 9.10.2024, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 9.9.2024 ed ha chiesto, in via principale, in riforma del provvedimento impugnato, l'affido condiviso della IA minore, il collocamento prevalente presso la madre, un ampio diritto di visita, un contributo al suo mantenimento economico pari a 85,00 euro omnicomprensivi e la sospensione dell'erogazione del contributo nei periodi estivi in cui il padre terrà con sé la IA;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale già formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado e l'espletamento di CTU psicodiagnostica sui genitori e sulle condizioni di salute del Per_1 Preliminarmente, la difesa ha evidenziato che il è padre di 4 figli, le prime due, e Per_1 Pt_2
, dell'età di dodici e dieci anni, nate da una precedente relazione sentimentale, , Per_2 Per_1 nata dalla relazione intrattenuta per pochi mesi con e Controparte_1 Pt_1 nato il [...] dalla relazione con l'attuale moglie, e che il predetto, per le Persona_13 prime due figlie, contribuisce al loro mantenimento economico nella misura di 85,00 euro mensili ciascuna, somma comprensiva delle spese straordinarie, concordata con la ex compagna, a seguito della nascita del quarto figlio e del peggioramento delle proprie condizioni di salute, essendo egli affetto da due ernie discali e da un angioma che interessa la colonna vertebrale ( DOCC. 25,26,27,28,29,30 e 73 fascicolo di primo grado), che non gli consentono di svolgere con continuità la sua attività lavorativa di tornitore, con conseguente rischio di licenziamento. La difesa ha, quindi, riportato che a seguito della nascita del quarto figlio, l'attuale moglie ha cessato di lavorare, sicché egli deve provvedere, oltre all'integrale pagamento dell'affitto della casa familiare e delle spese connesse, anche al suo mantenimento, situazione ulteriormente aggravatasi dalla procedura esecutiva intentatagli dalla per l'omesso pagamento delle spese P_
4 straordinarie per la IA , cui è conseguito il pignoramento del suo stipendio nella misura Per_1 di un terzo. Con il primo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado per travisamento dei fatti e per erronea lettura del decreto reso in data 26.2.2020 dal Tribunale di Busto Arsizio ed ha, sullo specifico aspetto, affermato che la sentenza è viziata dal fatto che il giudice, intendendo ridurre il contributo paterno di un terzo, ha operato tale diminuzione sull'erroneo presupposto che lo stesso ammontasse a 300,00 euro mensili, quando, in realtà, il decreto del Tribunale del 26.2.2020, aveva individuato in 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, il contributo paterno al mantenimento della IA . Per_1 La difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale, nell'individuazione del contributo paterno al mantenimento della minore, ha omesso di valutare le condizioni reddituali dei genitori, non avendo considerato l'intervenuta nascita del quarto figlio del l'attuale condizione di Per_1 disoccupazione della moglie, ormai priva del diritto alla NASPI, le condizioni di salute dell'appellante che gli impediscono di prestare regolarmente la sua attività lavorativa, imponendo frequenti assenze con conseguente drastica riduzione del suo stipendio (cfr. DOCC. 11/23,44,68/72, 75, E, F fascicolo primo grado) ed il contributo mensile che egli deve corrispondere a favore delle due prime figlie . La difesa ha, quindi, affermato che la statuizione del Tribunale si attesta iniqua, creando ingiuste sperequazioni tra i figli del atteso che il padre, che percepisce uno stipendio mensile di circa Per_1 1.700,00 euro, è tenuto a distribuire equamente tra tutti i figli le sue disponibilità reddituali e che comunque il giudice deve tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell'obbligato, in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI ord. 28.9.2025 n.19194). Al riguardo, la difesa ha rilevato che l'assegno statuito dal Tribunale a favore della IA è Per_1 più che doppio rispetto a quello versato per le due figlie di primo letto (accettato dalla loro madre) e che la che al momento del decreto del 26.2.2020 versava in una condizione di lavoro P_ precaria, oggi invece gode di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che le assicura un reddito mensile di circa 1.300,00 euro, sicché il suo reddito è aumentato, dovendosi, anche calcolare la percezione dell'assegno unico universale, riconosciutole in misura integrale, in ragione della mancata contribuzione delle spese straordinarie da parte del Per_1 La difesa ha, inoltre, affermato che la oltre a percepire un analogo assegno di mantenimento P_ per il figlio primogenito nato nel corso di una precedente relazione, nell'attualità Persona_14 convive con la propria madre e con il compagno della stessa, condividendo con loro gli oneri familiari e abitativi. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato la natura dell'affido e la disciplina Per_1 dei rapporti con la IA disposti dal Tribunale in Spazio Neutro ed ha affermato che il Per_1 decreto del 26.2.2020, pur prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, aveva disciplinato puntualmente il diritto di visita del padre, in conformità di quanto richiesto dalla stessa madre. La difesa ha, quindi, affermato che la delega conferita dal Tribunale ai Servizi è molto ampia, essendo stato attribuito il potere di disciplinare il diritto di visita, senza la precisazione dei tempi nei quali il padre potrà incontrare la IA in Spazio Neutro, traducendosi detta delega in una sostituzione inammissibile del Servizio ai poteri del giudice. Sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che le conclusioni cui sono pervenuti i Servizi sono arbitrarie e ingiustificatamente penalizzanti rispetto al padre, recependo integralmente il punto di vista della madre, la quale, in realtà, ha negato al di mantenere con la IA una relazione Per_1 continuativa per mero risentimento nei suoi confronti, discendente dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento. Al riguardo, la difesa ha affermato che il ha sospeso il Per_1 mantenimento a favore della bambina a causa del negato diritto di visita da parte dell' P_ La difesa ha, quindi, dedotto che i Servizi non hanno considerato le buone attitudini genitoriali del con riferimento agli altri tre figli, sicché non trova giustificazione quanto affermato dal Per_1 Tribunale circa il fatto che non sono sopraggiunte circostanze nuove rispetto a quelle apprezzate
5 con il decreto del 26.2.2020, nonché circa il disposto affido esclusivo alla madre, tenuto altresì conto del fatto che la fin dalla nascita della minore, ha cercato di escludere il padre dall'esercizio P_ delle sue facoltà genitoriali e che il decreto del 26.2.2020, pur avendo disposto tale regime di affido, aveva, tuttavia, riconosciuto al padre ampie possibilità di incontro con la IA minore. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha censurato la sentenza di primo grado in relazione alla mancata ammissione delle prove dedotte dal ed ha affermato che le stesse non sono tardive Per_1 (essendo state formulate nella prima memoria ex art.473 bis .17 c.p.c. del 26.3.2024), né valutative e superflue ai fini della decisione. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato le statuizioni della sentenza di primo grado che hanno apoditticamente riportato le conclusioni della relazione del Servizio sociale incaricato, peraltro depositata tardivamente rispetto al termine indicato dal giudice e comunque viziata da parzialità, avendo gli operatori recepito acriticamente quanto loro riferito dalla ed avendo P_ omesso di effettuare indagini ed approfondimenti, sia sulle competenze genitoriali del che Per_1 sul suo nucleo familiare. Con il quinto motivo di appello, la difesa ha contestato la mancata valutazione da parte del Tribunale del comportamento inadempiente tenuto dall' la quale non ha ottemperato alle P_ prescrizioni contenute nel decreto del 26.2.2020 relative al diritto di visita tra padre e IA, avendo costantemente negato l'esercizio di tale diritto Con il sesto motivo di appello, la difesa ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata ed ha affermato che le statuizioni nella stessa contenute sono prive di motivazione, attestandosi apodittiche e parziali. Con il settimo motivo di appello la difesa ha riproposto le istanze istruttorie già svolte nel giudizio di primo grado e ciò al fine di sopperire alla parziale ed inattendibile relazione del Servizio sociale.
3. Integrato il contraddittorio, con memoria del 1.2.2025, si è costituita Controparte_1
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con
[...] vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale non ha mai inteso ridurre di un terzo l'originario mantenimento paterno e che il giudice, prevedendo la debenza di 200,00 euro mensili, ha di fatto operato una nuova determinazione dell'assegno, già comprensiva delle spese straordinarie, sulla base delle condizioni reddituali e familiari del padre, sicchè è del tutto irrilevante l'errore in cui è incorso il giudicante nel ritenere precedentemente dovuti dal Per_1
300,00 euro in luogo di 200,00 euro. Quanto ai dedotti motivi di censura, aventi ad oggetto la mancata valutazione da parte del Tribunale delle condizioni lavorative, familiari e sanitarie del la difesa ha affermato che trattasi di Per_1 argomentazioni ininfluenti, atteso che l'importo statuito dal giudice a titolo di mantenimento della minore, si attesta già su valori minimi e non può essere ulteriormente diminuito, dovendosi valutare, non tanto gli introiti provenienti dall'attività professionale, quanto il minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli in virtù della loro collocazione sociale. La difesa ha, quindi affermato che, nell'attualità, il è occupato, risultando assunto con Per_1 regolare contratto di lavoro dipendente, con stipendio più che decoroso, che la nascita del quarto figlio è stata una scelta dello stesso, le cui conseguenze in termini economici non possono ricadere sugli altri figli, che l'attuale moglie dell'appellante è giovane ed in salute e ben potrebbe reperire un'attività lavorativa, contribuendo, così, al menage familiare, che la scelta della madre delle prime figlie di concordare una somma irrisoria per il mantenimento delle stesse, è una libera scelta non vincolante per il Tribunale, che le migliorate condizioni economiche della non incidono P_ sull'assegno di mantenimento paterno, atteso che la donna con il suo stipendio deve anche mantenere il figlio primogenito e che la stessa si occupa a pieno regime della IA , stante Per_15 l'assenza della figura paterna.
6 La difesa ha, quindi, evidenziato che il non ha mai versato spontaneamente nulla per la Per_1 IA , talché la ha dovuto recuperare il proprio credito tramite un pignoramento Per_15 P_ presso terzi. Quanto alla disciplina dell'affido e dei rapporti tra la minore e il padre, la difesa ha affermato che la stessa, in conformità di quanto rilevato dal Servizio sociale incaricato, si attesta corretta, atteso che il dal decreto del 26.2.2020, che prevedeva incontri liberi, si era sempre disinteressato Per_1 della IA, non volendo essere interpellato per i bisogni economici e personali della bambina. Al riguardo, la difesa ha evidenziato che il aveva iniziato la relazione con l'attuale moglie Per_1 quando l' era incinta di , sicché non vi è mai stato un interesse reale e sincero dell'uomo P_ Per_1 né per la madre, né per la IA, avendo peraltro il predetto dichiarato che avrebbe preferito che la piccola fosse morta. La difesa ha, poi, affermato che anche dopo il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 26.2.2020, il padre si è disinteressato della IA, non rispettando quanto dallo stesso previsto e determinandosi a versare solo qualche mensilità del mantenimento disposto a suo carico. La difesa ha, altresì, dedotto che anche nell'attualità, durante gli incontri in Spazio Neutro, il padre è anaffettivo con la bambina, nonostante sia sollecitato dagli operatori, sicché è del tutto falsa la ricostruzione di controparte in base alla quale sia la madre a negare un rapporto tra il padre e
, avendo gli stessi operatori sociali rilevato non solo che la madre non si oppone agli Per_1 incontri tra la minore e il padre, supportandoli, ma che la bambina non conosce la figura paterna, che confonde con quella del nonno. Quanto, infine, alle richieste istruttorie, la difesa ha affermato la correttezza della statuizione P_ assunta dal Tribunale, vertendo le stesse su circostanze del tutto ininfluenti per la determinazione, nell'attualità, del regime di affidamento della minore, per le modalità di visita con il padre e per l'entità del contributo al mantenimento.
4.Con memoria ai sensi dell'art.473 bis .32 co.2 c.p.c., la difesa di parte reclamante si è riportata ai propri motivi di reclamo, chiedendone l'accoglimento, stigmatizzando il sentimento di ostilità della nei confronti del che ha portato la donna a non consentire al padre di avere una P_ Per_1 relazione continuativa con la IA, opponendosi agli incontri tra loro e non consentendo al reclamante di svolgere a pieno la propria funzione genitoriale, comportamento che ha portato il a non provvedere al versamento del mantenimento cui era tenuto a favore della IA. Per_1
5. Con relazione di aggiornamento del 18.2.2025, il Servizio sociale del Comune di Gallarate, riportando che gli incontri tra il padre e la minore sono iniziati con cadenza quindicinale all'interno dello Spazio Neutro, ha evidenziato che entrambi i genitori, pur faticando nelle comunicazioni inerenti la IA, in ragione dell'elevata conflittualità che contraddistingue la loro relazione, hanno rispettato le indicazioni degli operatori socio sanitari. Il Servizio ha, poi, riportato che la minore riconosce il padre e che si è lasciata andare a contatti fisici, non apparendo in difficoltà in sua presenza. Il Servizio ha, quindi riferito che fino ad ora si sono svolti quattro incontri della durata di un'ora, essendo alcuni appuntamenti saltati per indisposizione dei genitori e della minore e che gli operatori hanno prospettato l'opportunità di incrementarne la frequenza con cadenza settimanale, al fine di garantire una maggiore regolarità nella ricostruzione del rapporto tra padre e IA, prospettiva a cui entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili.
6. Con note scritte autorizzate del 28.2.2025, la difesa auspicando, alla luce della relazione Per_1 di aggiornamento del Servizio sociale di Gallarate, un'intensificazione degli incontri tra padre e IA, si è riportata ai propri motivi di appello, chiedendone l'accoglimento. Con note scritte in sostituzione di udienza del 1.3.2025, la difesa ha insistito per P_ l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
7 7. L'udienza del 4.3.2025 è stata tenuta con trattazione scritta come da provvedimento presidenziale del 14.10.2024, nell'assenza delle parti. All'esito la Corte, lette le richieste del PG, che con parere del 28.2.2025 ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e le note scritte delle parti, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Ritiene la Corte che i motivi di reclamo siano infondati e che, conseguentemente, il decreto di primo grado debba essere integralmente confermato. Devono, preliminarmente, essere rigettate le richieste istruttorie avanzate con il terzo ed il settimo motivo di appello dalla difesa di ritenendo la Corte che il materiale Parte_1 probatorio presente agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una decisione motivata sulle domande formulate dalle parti, non ritenendosi necessaria ulteriore istruttoria testimoniale. In particolare, alla luce della documentazione acquisita agli atti e degli approfondimenti espletati dal Servizio sociale sulla coppia /Ochoa, appare meramente esplorativa la richiesta di CTU Per_1 avanzata dalla difesa appellante in relazione alle condizioni di salute del e alle competenze Per_1 genitoriali dei genitori della minore. Al riguardo si osserva, infatti, che la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa Per_1 attestante la presenza di due ernie discali e di problematiche alla colonna vertebrale, non appare dirimente rispetto alle capacità lavorative dell'appellante, il quale, per tutto il 2024, ha svolto la propria attività lavorativa regolarmente, ricavando, per l'anno di imposta 2023, (cfr. CU 2024 in atti) un reddito lordo di 22.509,00 euro, percependo, come dallo stesso affermato nel proprio atto di appello, un reddito netto mensile pari a 1.700,00 euro. Parimenti, quanto alle competenze genitoriali, si osserva che la relazione del Servizio sociale di Gallarate del 3.9.2024 diretta al Tribunale di Busto Arsizio, ha riportato elementi di valutazione sufficienti per escludere, quanto alla madre, la sussistenza di comportamenti pregiudizievoli ai danni della minore, con particolare riguardo all'assenza di movimenti ostativi della ai P_ rapporti tra padre e IA, avendo gli operatori riportato l'attitudine materna a favorire la relazione con il padre, circostanza indirettamente confermata dal desiderio esplicitato dalla bambina di incontrare il genitore e dai movimenti di affidamento della piccola verso il rilevati dal Per_1
Servizio a seguito dell'avvio degli incontri protetti, che hanno di recente portato gli operatori a prospettare un aumento della frequentazioni, portandole a cadenza settimanale (cfr. relazione di aggiornamento Servizio sociale di Gallarate del 18.2.2025, in atti). A tale riguardo si osserva, infatti, che se la madre, come dedotto dalla difesa di parte reclamante, avesse realmente indotto nella IA movimenti di alienazione verso la figura paterna, la minore non avrebbe manifestato il desiderio di incontrare il padre, né si sarebbe disposta positivamente nella relazione, come, di fatto apprezzato a seguito dell'introduzione dello Spazio Neutro, cui la madre non si è opposta, dichiarandosi, inoltre, favorevole all'incremento degli incontri. Parimenti, appare superfluo qualsiasi approfondimento delle competente genitoriali paterne, atteso che le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra padre e IA, sono conseguite, non ad una presunta inidoneità genitoriale del ma alla sua totale assenza nella vita della IA, come del resto dallo stesso confermato, Per_1 situazione che ha reso necessaria la previsione di un accompagnamento alla ripresa della relazione. In proposito, venendo all'esame del secondo motivo di appello, ritiene la Corte pienamente condivisibile la decisione assunta dal Tribunale di Busto Arsizio, avente ad oggetto la ripresa degli incontri tra padre e IA con modalità protette ed osservate, essendo dato del tutto incontestato, che la bambina non abbia mai frequentato il padre e che non abbia instaurato con il medesimo consuetudini di vita consolidate e stabili, che per essere ripristinate, necessitano di un efficace accompagnamento, avendo gli operatori riportato, all'esito delle prime valutazioni del nucleo familiare, che la piccola confondeva il padre con la figura del nonno (cfr. relazione Servizio Per_1 sociale di Gallarate del 3.9.2024, in atti).
8 Sullo specifico aspetto, la difesa di parte reclamante ha affermato che la prolungata assenza della figura paterna nella vita della IA, è dipesa dai comportamenti ostativi posti in essere dalla madre, la quale avrebbe impedito al padre di esercitare le proprie funzioni genitoriali e di frequentare con regolarità la IA, subordinando tale possibilità al versamento da parte del del suo
Per_1 mantenimento economico, pretesa che portava l'uomo a non versare alcunché per la bambina. Tale prospettazione difensiva appare alla Corte poco credibile, rilevandosi, in primis, che il quarto figlio del avuto dalla nuova compagna, è nato in data [...] e pertanto a distanza
Per_1 Pt_1 di 1 anno e 9 mesi circa dalla nascita di , sicché appare verosimile che l'uomo, avendo
Per_1 intrattenuto una nuova relazione sentimentale a ridosso della nascita della terzogenita, fosse più concentrato sul nuovo progetto di vita, comportante la nascita di un quarto figlio, non assicurando, così, la propria presenza nella quotidianità della piccola .
Per_1 A tale riguardo appare IGnificativo che il non si sia costituito nel giudizio promosso dalla
Per_1
volto ad ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale a favore della IA, P_ esitato nel provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio del 26.2.2020, pronunciato nella sua contumacia e che, già a far tempo dal febbraio del 2020, non versasse alcun mantenimento economico per la IA (cfr. provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio sezione Per_1 esecuzioni mobiliari del 2.7.2024, DOC. 74 difesa 1° grado), così disattendendo le Per_1 prescrizioni dell'A.G. Parimenti IGnificativo appare, poi, il fatto che il - a fronte dei dedotti comportamenti Per_1 oppositivi tenuti dalla rispetto allo svolgimento del regolare diritto di visita con la IA P_
, come disposto nel decreto sopra richiamato, diritto di visita, si badi bene, prospettato Per_1 proprio dalla stessa - non abbia mai adito l'Autorità giudiziaria minorile (Tribunale per i P_ Minorenni) per ottenere non solo il riconoscimento del suo diritto di incontrare la IA, peraltro già disposto su domanda della stessa da parte dell'A.G. ordinaria, ma altresì la sua concreta P_ attuazione, movimento che ci si sarebbe aspettato da un padre realmente desideroso di mantenere il legame affettivo con la IA. Appare, infatti, alla Corte del tutto singolare che un genitore così interessato ad esercitare le proprie facoltà genitoriali a favore della IA, non solo non abbia combattuto nelle sedi deputate al riconoscimento di tale diritto, ma si sia, altresì, determinato a sospendere il versamento economico per il suo mantenimento, ponendo, così, consapevolmente la minore in una situazione di difficoltà e di grave pregiudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere confermati gli incontri in Spazio Neutro, non essendovi, allo stato, i presupposti per prevedere una regolamentazione in autonomia delle visite tra padre e IA, che dovranno, pertanto proseguire con l'intervento del Servizio sociale già incaricato dal Tribunale, il quale, tenuto conto del relativo andamento, della positiva adesione paterna e dei vissuti psicoemotivi della minore, provvederà, come peraltro già prospettato nella recente relazione di aggiornamento, ad intensificarli, portandoli a cadenza settimanale, nella prospettiva di una graduale liberalizzazione e normalizzazione. Va, peraltro, rilevato che la presenza di un soggetto terzo cui sono demandati poteri di intervento nella regolamentazione degli incontri tra padre e IA, in una fase particolarmente delicata quale è quella della ricostruzione del legame, si attesta quale fattore protettivo della relazione del Per_1 con la minore, assicurando al medesimo un regolare e continuativo accesso al rapporto con la bambina. Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di parte appellante volta ad ottenere una calendarizzazione degli incontri con la IA in autonomia, dovendosi procedere con gradualità, con l'intervento di un soggetto terzo, rispettando i tempi della bambina, che non possono essere piegati alle pretese degli adulti e verificando la tenuta delle motivazioni paterne alla ricostruzione e al mantenimento della relazione con la IA. Quanto, poi, alla natura del regime di affido della minore, richiesto dal padre, con il secondo motivo di appello, con modalità condivisa, ritiene la Corte condivisibile la statuizione assunta dal Tribunale di Busto Arsizio sullo specifico aspetto.
9 Va, innanzi tutto, osservato che il Servizio sociale ha rilevato una totale assenza di comunicazione tra i genitori ed aspetti di conflittualità che comunque non rendono agevole la loro relazione interpersonale, sicché, anche al fine di scongiurare pregiudizievoli stalli decisionali rispetto a decisioni che, nell'esclusivo interesse della bambina, potrebbero dovere essere assunte nell'urgenza o comunque tempestivamente, appare maggiormente corrispondente ad un approccio protettivo, concentrare in capo alla madre i poteri di rappresentanza sulla IA minore. Va, inoltre, rilevato che la decisione dei giudici di prime cure in relazione al regime di affido si è fondata sul dato incontestato rappresentato dal fatto che il padre, per la piccola , a Per_1 differenza di quanto verosimilmente accaduto per gli altri figli, non è stato una figura presente nella vita della bambina, la cui educazione e la materiale quotidiana gestione sono state completamente delegate alla madre, sicché correttamente il Tribunale di Busto Arsizio ha individuato nella il genitore al quale conferire i poteri di rappresentanza della bambina, P_ così mantenendo sulla stessa la conservazione della gestione quotidiana della minore, stante la mancanza di un continuativo rapporto tra padre e IA che, non consentendo al di Per_1 vivere e di coltivare nella quotidianità una relazione di intimità e di effettiva conoscenza di
, impedisce, nell'attualità, all'uomo di comprenderne a pieno i bisogni e le necessità e di Per_1 farsi portavoce delle sue eIGenze di crescita e dei suoi desideri. Ciò non toglie che in futuro, là ove la relazione tra il padre e la minore si normalizzasse, connotandosi di frequentazioni maggiormente continuative e di presenza qualificata dell'uomo nella vita della IA, tale statuizione potrà essere modificata nella direzione in questa sede richiesta dal Per_1 Quanto, infine, agli aspetti economici, oggetto del primo motivo di appello della difesa Per_1 osserva la Corte che la decisione assunta dal Tribunale di Busto Arsizio ha, in realtà, considerato sia la stabilizzazione delle condizioni economiche della la quale, dall'anno 2020 ha P_ incrementato il proprio reddito da lavoro, (avendo documentato, per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo annuo di 18.118,00 euro, pari ad un reddito mensile netto di circa 1.300,00 euro, cfr. CUD 2024, in atti), sia l'intervenuta nascita del quarto figlio di parte appellante, che, come correttamente affermato dalla difesa, comporta una rivalutazione delle condizioni reddituali delle parti. In particolare, si osserva, infatti, che il Tribunale, inglobando nel mantenimento della minore anche le spese straordinarie, originariamente dovute dal padre nella percentuale del 50%, ha di fatto ridotto sensibilmente l'entità del mantenimento indiretto, originariamente individuato in 200,00 euro mensili. Al riguardo, occorre ricordare che, se è pur vero che la madre fruisce integralmente dell'assegno unico universale, tuttavia il mantenimento diretto della bambina è completamente a suo carico, stante l'assenza di frequentazioni continuative tra padre e IA, incontrando, nell'attualità, il la minore con cadenza quindicinale presso lo Spazio Neutro. Per_1 Va, inoltre, rilevato che l'importo individuato dal Tribunale, in forza di una valutazione comparata delle consistenze economiche di entrambi i genitori, rispetta il principio di proporzionalità, atteso che il nell'attualità, percepisce un reddito mensile superiore a quello della Per_1 P_ ammontante a 1.700,00 euro, che il medesimo convive con la nuova moglie, madre del quarto figlio, la quale, di giovane età, munita di capacità lavorativa e priva di patologie invalidanti, è tenuta a concorrere al mantenimento del bambino avuto con il , che, allo stato, le dedotte critiche Per_1 condizioni di salute non hanno determinato rilevanti flessioni alla sua capacità reddituale e che egli è del tutto sgravato dal versamento delle spese straordinarie che, con il progredire degli anni, sono destinate ad aumentare in relazione alle accresciute eIGenza di vita della minore. Deve, altresì, essere rilevata l'eIGuità del mantenimento che il versa a favore delle due Per_1 figlie più grandi, pari ad 85,00 euro mensili per ciascuna IA, il cui ammontare, come correttamente argomentato dal Tribunale, essendo frutto di un libero accordo tra le parti, non può essere parametrato quale valore di riferimento per la determinazione del mantenimento di , Per_1 tenuto conto delle eIGenze di crescita della bambina e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come detto, allo stato, del tutto sbilanciati sulla madre.
10 Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermato, anche per i periodi estivi (dei quali, peraltro, il allo stato nemmeno fruisce), il contributo al mantenimento della IA Per_1
nella misura di 200,00 euro mensili omnicomprensivi. Per_1 Deve, poi, essere rigettato anche il quarto motivo di appello, non ravvisandosi nell'operato del Servizio sociale aspetti di svalutazione della figura paterna, che, di contro, è stata pienamente riconosciuta nella sua importanza nell'ambito degli incontri protetti di recente avviati (tanto da avere portato gli operatori a richiedere un incremento delle visite). Parimenti, alla luce di quanto sin qui argomentato, appare privo di pregio anche il quinto motivo di appello, non avendo il giudizio evidenziato alcun comportamento inadempiente della P_ rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 26.2.2020, rilevandosi, al riguardo, che era stata proprio la stessa a richiedere un'ampia regolamentazione degli incontri tra padre e IA, tuttavia, poi, disattesa dal con conseguente interruzione dei Per_1 rapporti con la bambina, che ha, successivamente, reso necessaria l'attivazione dello Spazio Neutro. Deve, infine, rigettarsi anche il sesto motivo di appello, ritenendosi la statuizione di primo grado sufficientemente motivata, ancorché con stile succinto, ma tuttavia compiutamente riferita alle domande delle parti e alle emergenze processuali. Le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, conseguono alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, decidendo in via definitiva sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio Parte_1 in data 9.9.2024 pubblicata l'11.9.2024, così provvede
1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese di lite sostenuta nel presente Parte_1 grado di giudizio dalla controparte che si liquidano in Controparte_1 complessivi 3.600,00 euro oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Milano 4 marzo 2025
Il Presidente est.
Valentina Paletto
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