CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2354/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024005417257000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6082/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento sopra indicata chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Costitutasi l'ER ha chiesto il rigetto con condanna alle spese.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti ed in conseguenza di ciò ha eccepito anche la prescrizione dell'azionato credito.
Dalla costituzione in giudizio di parte resistente non viene fornita alcuna prova circa l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale ovvero, a monte, dell'atto presupposto o della sua avvenuta notifica.
La regione Campania, ente impositore, rimasta contumace pur essendo stata ritualmente attinta dal ricorso.
Nella memoria di costituzione la resistente ha dedotto l'incompetenza territoriale di questo Giudice in favore della CGT di Napoli, sede dell'Ente impositore.
Il ricorso è fondato e va accolto. Quanto alla competenza territoriale, la CGT di Salerno è competente avendo l'ente incaricato della riscossione sede in Salerno e dunque, nello specifico, si prescinde dalla competenza del giudice del luogo dell'ente impositore.
L'atto impugnato, peraltro privo di data, fa riferimento ad un accertamento per tasse automobilistiche anno
2017 asseritamente notificato nel 2020. Non solo non vi è prova della notifica ma nemmeno dell'esistenza dell'atto stesso per non essere stato allegato né alla cartella né tantomeno prodotto in sede contenziosa.
Nella produzione di parte resistente vi è la ristampa della cartella.
Per quanto sopra in difetto di prova circa l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione il ricorso va accolto.
Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, vanno poste a carico della ER (che non rimane esente da responsabilità in ordine alla cartella per la quale non ha preventivamente verificato l'esistenza e la legittimità del titolo da azionare) in solido con la Regione Campania e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna ER di Salerno in persona del suo L.R. p.t., in solido con la Regione Campania in persona del suo L.R. p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), liquidate in € 100,00 (oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, rimb. forf in ragione del 15% oltre rimborso CUT per € 30,00) con attribuzione all'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratasi antistataria.
Salerno, 4 dicembre 2025
IL GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2354/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024005417257000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6082/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento sopra indicata chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Costitutasi l'ER ha chiesto il rigetto con condanna alle spese.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti ed in conseguenza di ciò ha eccepito anche la prescrizione dell'azionato credito.
Dalla costituzione in giudizio di parte resistente non viene fornita alcuna prova circa l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale ovvero, a monte, dell'atto presupposto o della sua avvenuta notifica.
La regione Campania, ente impositore, rimasta contumace pur essendo stata ritualmente attinta dal ricorso.
Nella memoria di costituzione la resistente ha dedotto l'incompetenza territoriale di questo Giudice in favore della CGT di Napoli, sede dell'Ente impositore.
Il ricorso è fondato e va accolto. Quanto alla competenza territoriale, la CGT di Salerno è competente avendo l'ente incaricato della riscossione sede in Salerno e dunque, nello specifico, si prescinde dalla competenza del giudice del luogo dell'ente impositore.
L'atto impugnato, peraltro privo di data, fa riferimento ad un accertamento per tasse automobilistiche anno
2017 asseritamente notificato nel 2020. Non solo non vi è prova della notifica ma nemmeno dell'esistenza dell'atto stesso per non essere stato allegato né alla cartella né tantomeno prodotto in sede contenziosa.
Nella produzione di parte resistente vi è la ristampa della cartella.
Per quanto sopra in difetto di prova circa l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione il ricorso va accolto.
Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, vanno poste a carico della ER (che non rimane esente da responsabilità in ordine alla cartella per la quale non ha preventivamente verificato l'esistenza e la legittimità del titolo da azionare) in solido con la Regione Campania e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna ER di Salerno in persona del suo L.R. p.t., in solido con la Regione Campania in persona del suo L.R. p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), liquidate in € 100,00 (oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, rimb. forf in ragione del 15% oltre rimborso CUT per € 30,00) con attribuzione all'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratasi antistataria.
Salerno, 4 dicembre 2025
IL GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-