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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 758/2021 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania via del Bosco, 298 presso lo studio dell'avv. Angela Rita Di Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Nobile come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Catania via P. Toselli, 23 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Osvaldo Lombardi e Giuseppe D'Andrea come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 13.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n.751/2024 pubblicata il 6.5.2024 questa Corte ha statuito l'inadempimento della per non avere assolto agli obblighi Controparte_1
1 informativi sulla stessa gravante in relazione all'acquisto nel 2013 di di n. 1.290 Parte_1 azioni emesse dalla predetta per l'importo di €.149.575,50 per violazione delle regole di CP_1
condotta sancite dagli artt. 21 comma 1 lett. a e b del T.U.F., 40 e 41 del Regolamento Consob
n.16190 del 2007 oltre che la sua gravità tenuto conto della natura degli interessi tutelati e dell'interesse del creditore in considerazione della prestazione oggetto del contratto.
Avendo il contraente proposto domanda di risarcimento del danno anziché e/o di risoluzione per inadempimento, questa è stata ritenuta dalla predetta sentenza non definitiva ammissibile alla luce dell'orientamento del diritto vivente secondo cui “l'articolo 1453, comma 1, del Cc consente la proposizione della sola domanda risarcitoria autonomamente rispetto alla richiesta di risoluzione.
Invero la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'articolo 1453 del Cc, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione” (Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n.10429).
In ordine poi alla quantificazione del danno si è tenuto conto di quanto sul tema la Suprema Corte ha affermato ovvero che “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
Infatti il criterio generale della compensatio lucri cum damno postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (Sez. 1, n. 16088 del 18.6.2018; Sez. 1, n. 29353 del
14.11.2018).”
Di conseguenza la sentenza non definitiva ha statuito che il danno spettante a Parte_1 non può essere quantificato come in domanda “ovvero nella differenza tra il valore iniziale di acquisto dei titoli e il presumibile valore a cui potevano liquidarsi le azioni alla data della decisione” e che la stessa parte ha quantificato nel 50% del valore iniziale delle azioni in quanto la predetta quantificazione oltre ad essere carente di prova, non tiene conto che in assenza dell'azione di risoluzione per inadempimento il rimane proprietario dei titoli per cui è causa. Pt_1
2 Inoltre tale quantificazione non tiene conto di quanto documentato dalla appellata nel corso CP_1 del giudizio d'appello ovvero che nelle more della lite l'appellante aveva venduto una parte delle azioni conseguendo un utile, di conseguenza rimaneva proprietario di un minor numero di azioni rispetto a quelle in origine acquistate.
Il collegio ha quindi affermato che “il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, detratto l'ammontare di quanto incassato con le vendite di parte delle azioni nel corso del giudizio, l'ammontare delle cedole riscosse e il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione”.
Al fine di potere quantificare in concreto l'effettivo danno sofferto dall'appellante senza consentire ingiustificate locupletazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio e con separata ordinanza è stato affidato al consulente tecnico il seguente mandato:
“calcolare il valore delle azioni per cui è causa alla data della stipula del contratto con la CP_2
nonché il valore attuale delle stesse, decurtando il controvalore conseguito dalla eventuale vendita di parte delle azioni, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse ed il valore residuo dei titoli acquistati rimasti nel possesso dell'appellante, così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione”.
Nel corso delle operazioni peritali il nominato c.t.u., preso atto delle dichiarazioni rese dall'appellante di avere venduto, nelle more del giudizio d'appello, una parte delle azioni possedute, incassando l'importo di euro 65.383,60 rendendosi disponibile a documentare quanto affermato, a fronte dell'opposizione del difensore della Banca appellata di acquisire nuova documentazione ritenendola inammissibile, chiedeva al collegio l'autorizzazione ad acquisire i documenti comprovanti il numero delle azioni vendute ed il ricavato conseguito, trattandosi di elementi indispensabili per rispondere al mandato conferito.
Il collegio con ordinanza del 25.6.2024 autorizzava il deposito della predetta documentazione con la seguente motivazione: “considerato che la sentenza non definitiva emessa nell'odierno giudizio ha fatto applicazione dell'orientamento della Suprema Corte ivi citato secondo il quale, al fine di evitare che il risarcimento del danno richiesto dal soggetto danneggiato, in assenza di domanda di risoluzione, possa determinare in capo al predetto una ingiustificata locupletazione, sicchè dalla liquidazione del danno va detratto il controvalore incamerato dalle azioni vendute e l'ammontare delle cedole riscosse;
che peraltro il generale criterio della compensatio lucri cum damno è principio volto alla tutela dell'interesse dello stesso debitore”.
3 1) Prima di esaminare gli esiti cui è giunta la disposta consulenza tecnica d'ufficio occorre esaminare la contestazione della appellata in ordine alla eccepita inammissibilità della CP_1
produzione dei documenti al consulente d'ufficio autorizzata dal collegio.
In particolare trattasi del rendiconto dei titoli oggetto di lite depositati presse Banca Fideuram nonché gli ordini di vendita impartiti dall'appellante nel corso del 2022 ed il il ricavato conseguito dalla vendita.
Infatti era già emerso in giudizio che nel 2018 il avesse trasferito il deposito dei titoli per Pt_1
cui è causa dalla alla Fideuram S.p.A. Controparte_1
2) L'appellata assume che “la CTU risulta viziata e affetta da invalidità essendo stata fondata sull'esame di documentazione acquisita in contrasto con il divieto di acquisizione di prove e documenti nuovi in grado di appello. Ciò anche tenuto conto del fatto che l'appellante non ha in alcun modo allegato e dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel corso del giudizio per causa ad esso non imputabili".
Chiede dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione nuova;
la nullità ovvero invalidità dell'ordinanza della Corte d'Appello del 21 giugno 2024 con cui il CTU è stato autorizzato ad acquisire la nuova documentazione;
la nullità e comunque invalidità della relazione di CTU in quanto fondata sull'utilizzo di documentazione inammissibile ex art. 345 c.p.c.”.
3) Va premesso che il giudizio di primo grado è stato avviato nel 2019, mentre quello odierno d'appello nel 2021; la vendita di parte delle azioni in origine acquistate dal è avvenuta nel Pt_1
corso del giudizio di 2° grado, ovvero tra agosto e novembre 2022.
Inoltre a documentare la vendita complessiva di una parte delle azioni è stata la stessa parte appellata che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2023 ha depositato attestazione rilasciata su sua richiesta dalla banca Fideuram ove, come detto, era stato trasferito l'intero portafoglio titoli dalla a decorrere dal 20.04.2018 (deposito amministrativo n. 05391016), CP_2
documento che attestava che di conseguenza alla data del 30.11.2013 era titolare Parte_1
di un numero minore di azioni rispetto a quelle in origine acquistate, ovvero di 1.772, posto che con delibera statutaria del 2020, le azioni della sono state frazionate attribuendo agli CP_2
azionisti n° 5 azioni di nuova emissione per ciascuna vecchia azione posseduta, con la conseguenza che l'appellante era divenuto titolare di n° 6.450 azioni frazionate rispetto alle 1.290 CP_2
originarie (1.290 x 5= 6.450).
4) Ritiene il collegio l'eccezione della Banca appellata infondata.
La Suprema Corte ha più volte affermato come l'eccezione di compensatio lucri cum damno non costituisce né una domanda riconvenzionale, né una eccezione in senso stretto bensì sia una
4 eccezione in senso lato, come tale non soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito, oltre che rilevabile anche d'ufficio.
Tale orientamento risponde alla ratio che il danno non debba essere fonte di lucro e quindi la misura del risarcimento non può superare l'entità dell'interesse leso.
Ora, seguendo la linea difensiva dell'appellata, secondo la quale la documentazione volta ad accertare le somme da detrarre al risarcimento da liquidarsi all'appellante per effetto dell'accertato inadempimento dell'intermediario per violazione degli obblighi cui è tenuto, una volta dimostrato dalla stessa banca proprio nel gravame che il risarcimento richiesto non poteva essere quantificato nella misura del costo delle azioni in origine acquistate, stante la vendita di parte delle azioni avvenuta nel corso del giudizio, avrebbe portato alla conseguenza, a danno della stessa appellata, di non poter scomputare dal risarcimento quanto comunque l'appellante abbia guadagnato dalla contestata operazione ritorcendosi quindi tale difesa proprio a danno dello stesso debitore.
Né d'altra parte l'omessa acquisizione della documentazione in ordine al ricavato dalle vendite di una parte delle azioni comporterebbe il rigetto della domanda risarcitoria, trattandosi di documentazione che invece ha lo scopo di evitare una locupletazione in favore del danneggiato e che è quindi a vantaggio proprio del debitore, una volta accertato il diritto della controparte a conseguire il risarcimento.
5) Ciò posto, al fine di quantificare l'effettivo danno patito dall'appellante, la disposta consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'appellante ha venduto nel corso dell'anno 2022 n.
4.628 azioni delle 6.450 possedute, per un controvalore di € 65.383,60.
Le vendite delle azioni , come documentato con gli ordini di vendita provenienti dalla Banca CP_2
Fideuram, sono state ricostruite dal consulente e precisamente: la prima vendita è stata disposta dall'appellante con ordine impartito il 12.08.2022 ed eseguita in pari data per n 1.000 azioni, al prezzo unitario di € 14,20 cadauna e, così, per complessivi € 14.200,00, con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 14.124,63; la seconda vendita venne disposta con ordine impartito il
02.09.2022, eseguito in pari data e riferito a n. 350 azioni al medesimo prezzo unitario di € 14,20 cadauna, per complessivi € 4.970,00 con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 4.939,40; la terza vendita è avvenuta il 09.09.2022 a seguito di ordine impartito in pari data, per n 2.450 azioni sempre al prezzo unitario sopra indicato, per complessivi € 34.790,00 con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 34.614,77; la quarta vendita è del 22.09.2022, ove a fronte dell'ordine impartito di vendere n° 2.000 azioni, ne sono state vendute solo n. 228 azioni al prezzo unitario di €
14,20 cadauna, per complessivi € 3.237,60.
5 Infine l'ultima vendita del 11.11.2022 è stata attuata con 4 distinti ordini, tutti al prezzo unitario di €
13,10 cadauna e precisamente, il primo di n. 650 azioni, ma eseguito solo per n. 203 azioni, per complessivi € 2.659,30, con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 2.639,90; il secondo di n. 650 azioni, ma eseguito per n. 130 azioni, ricavando € 1.703,00 e al netto di commissioni e spese
€ 1.694,74; il terzo di n. 650 azioni, eseguito per n. 100 azioni, per complessivi € 1.310,00 ed un ricavo al netto di € 1.303,65; il quarto di n 650 azioni ma eseguito per n 217 azioni, per complessivi
€ 2.842,70, con un ricavato al netto di € 2.828,91.
Per effetto dei superiori ordini, ha venduto n 4.678 azioni, ricavando al lordo Parte_1
delle spese e commissioni applicate dall'intermediario € 65.712,70 sicchè le azioni rimaste nel patrimonio del predetto ammontano a n.
1.772 azioni (6.450 – 4.678 =1.772).
6) Il consulente tecnico ha anche ricostruito l'ammontare di tutti i dividendi incassati dall'appellante dalle azioni che è pari ad € 12.319,57 ed al netto delle imposte si riduce ad € CP_2
9.178,40.
7) Infine il predetto tecnico ha determinato il valore alla data della sentenza non definitiva delle azioni considerato che nel portafoglio titoli dell'appellante vi sono 1.772 azioni, indicato in € CP_2
12,10 per ciascuna azione, per cui il controvalore delle n 1.772 azioni è di € 21.441,20. CP_2
8) In conclusione, posto che il controvalore delle azioni al momento dell'acquisto effettuato CP_2
da. il 08.07.2013 è pari a € 149.575,50; il controvalore del ricavato dalle vendite Parte_1
delle azioni, avvenute tutte tra agosto e novembre 2022, al lordo delle relative spese è pari a €
65.712,60; l'ammontare dei dividendi corrisposti dalla al sulle azioni possedute CP_1 Pt_1
fino alla data della sentenza non definitiva al lordo delle imposte è pari a € 12.319,57; il controvalore sempre alla data della sentenza non definitiva delle azioni rimaste nel portafogli dell'appellante di n.
1.772 azioni è pari a € 21.441,20, detraendo dall'investimento iniziale di €
149.575,50 le somme ricavate dalle vendite per 65.712,60, i dividendi distribuiti dalla Banca di €
12.319,57 ed il valore attuale dei titoli rimasti nel possesso dell'appellante stimato in € 21.441,20, la minusvalenza sofferta dall'appellante ammonta ad € 50.102,13 importo che corrisponde al danno effettivo da questi patito per effetto dell'acclarato inadempimento dell'intermediario.
Conseguentemente la banca appellata va condanna a corrispondere a € Parte_1
50.102,13 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al soddisfo.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di
6 cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del principio di soccombenza l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe ratione temporis vigenti, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum e .considerato per il primo grado che il giudizio è stato trattato con il rito sommario sicchè le fasi di decisione e trattazione sono state considerate al minimo in relazione alle attività effettivamente espletate.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell'appellata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 758/2021
R.G., condanna la al risarcimento Controparte_3
del danno patito da quantificato in euro 50.102,13 oltre interessi al tasso legale Parte_1
fino al soddisfo;
condanna l'appellata a corrispondere in favore dell'appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida quali compensi quanto al primo grado in €.5.261,00 e quanto al grado in €.9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA ed euro 1.138,50 per spese di contributo unificato;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 758/2021 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania via del Bosco, 298 presso lo studio dell'avv. Angela Rita Di Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Nobile come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Catania via P. Toselli, 23 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Osvaldo Lombardi e Giuseppe D'Andrea come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 13.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n.751/2024 pubblicata il 6.5.2024 questa Corte ha statuito l'inadempimento della per non avere assolto agli obblighi Controparte_1
1 informativi sulla stessa gravante in relazione all'acquisto nel 2013 di di n. 1.290 Parte_1 azioni emesse dalla predetta per l'importo di €.149.575,50 per violazione delle regole di CP_1
condotta sancite dagli artt. 21 comma 1 lett. a e b del T.U.F., 40 e 41 del Regolamento Consob
n.16190 del 2007 oltre che la sua gravità tenuto conto della natura degli interessi tutelati e dell'interesse del creditore in considerazione della prestazione oggetto del contratto.
Avendo il contraente proposto domanda di risarcimento del danno anziché e/o di risoluzione per inadempimento, questa è stata ritenuta dalla predetta sentenza non definitiva ammissibile alla luce dell'orientamento del diritto vivente secondo cui “l'articolo 1453, comma 1, del Cc consente la proposizione della sola domanda risarcitoria autonomamente rispetto alla richiesta di risoluzione.
Invero la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'articolo 1453 del Cc, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione” (Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n.10429).
In ordine poi alla quantificazione del danno si è tenuto conto di quanto sul tema la Suprema Corte ha affermato ovvero che “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
Infatti il criterio generale della compensatio lucri cum damno postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato (Sez. 1, n. 16088 del 18.6.2018; Sez. 1, n. 29353 del
14.11.2018).”
Di conseguenza la sentenza non definitiva ha statuito che il danno spettante a Parte_1 non può essere quantificato come in domanda “ovvero nella differenza tra il valore iniziale di acquisto dei titoli e il presumibile valore a cui potevano liquidarsi le azioni alla data della decisione” e che la stessa parte ha quantificato nel 50% del valore iniziale delle azioni in quanto la predetta quantificazione oltre ad essere carente di prova, non tiene conto che in assenza dell'azione di risoluzione per inadempimento il rimane proprietario dei titoli per cui è causa. Pt_1
2 Inoltre tale quantificazione non tiene conto di quanto documentato dalla appellata nel corso CP_1 del giudizio d'appello ovvero che nelle more della lite l'appellante aveva venduto una parte delle azioni conseguendo un utile, di conseguenza rimaneva proprietario di un minor numero di azioni rispetto a quelle in origine acquistate.
Il collegio ha quindi affermato che “il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, detratto l'ammontare di quanto incassato con le vendite di parte delle azioni nel corso del giudizio, l'ammontare delle cedole riscosse e il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione”.
Al fine di potere quantificare in concreto l'effettivo danno sofferto dall'appellante senza consentire ingiustificate locupletazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio e con separata ordinanza è stato affidato al consulente tecnico il seguente mandato:
“calcolare il valore delle azioni per cui è causa alla data della stipula del contratto con la CP_2
nonché il valore attuale delle stesse, decurtando il controvalore conseguito dalla eventuale vendita di parte delle azioni, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse ed il valore residuo dei titoli acquistati rimasti nel possesso dell'appellante, così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione”.
Nel corso delle operazioni peritali il nominato c.t.u., preso atto delle dichiarazioni rese dall'appellante di avere venduto, nelle more del giudizio d'appello, una parte delle azioni possedute, incassando l'importo di euro 65.383,60 rendendosi disponibile a documentare quanto affermato, a fronte dell'opposizione del difensore della Banca appellata di acquisire nuova documentazione ritenendola inammissibile, chiedeva al collegio l'autorizzazione ad acquisire i documenti comprovanti il numero delle azioni vendute ed il ricavato conseguito, trattandosi di elementi indispensabili per rispondere al mandato conferito.
Il collegio con ordinanza del 25.6.2024 autorizzava il deposito della predetta documentazione con la seguente motivazione: “considerato che la sentenza non definitiva emessa nell'odierno giudizio ha fatto applicazione dell'orientamento della Suprema Corte ivi citato secondo il quale, al fine di evitare che il risarcimento del danno richiesto dal soggetto danneggiato, in assenza di domanda di risoluzione, possa determinare in capo al predetto una ingiustificata locupletazione, sicchè dalla liquidazione del danno va detratto il controvalore incamerato dalle azioni vendute e l'ammontare delle cedole riscosse;
che peraltro il generale criterio della compensatio lucri cum damno è principio volto alla tutela dell'interesse dello stesso debitore”.
3 1) Prima di esaminare gli esiti cui è giunta la disposta consulenza tecnica d'ufficio occorre esaminare la contestazione della appellata in ordine alla eccepita inammissibilità della CP_1
produzione dei documenti al consulente d'ufficio autorizzata dal collegio.
In particolare trattasi del rendiconto dei titoli oggetto di lite depositati presse Banca Fideuram nonché gli ordini di vendita impartiti dall'appellante nel corso del 2022 ed il il ricavato conseguito dalla vendita.
Infatti era già emerso in giudizio che nel 2018 il avesse trasferito il deposito dei titoli per Pt_1
cui è causa dalla alla Fideuram S.p.A. Controparte_1
2) L'appellata assume che “la CTU risulta viziata e affetta da invalidità essendo stata fondata sull'esame di documentazione acquisita in contrasto con il divieto di acquisizione di prove e documenti nuovi in grado di appello. Ciò anche tenuto conto del fatto che l'appellante non ha in alcun modo allegato e dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel corso del giudizio per causa ad esso non imputabili".
Chiede dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione nuova;
la nullità ovvero invalidità dell'ordinanza della Corte d'Appello del 21 giugno 2024 con cui il CTU è stato autorizzato ad acquisire la nuova documentazione;
la nullità e comunque invalidità della relazione di CTU in quanto fondata sull'utilizzo di documentazione inammissibile ex art. 345 c.p.c.”.
3) Va premesso che il giudizio di primo grado è stato avviato nel 2019, mentre quello odierno d'appello nel 2021; la vendita di parte delle azioni in origine acquistate dal è avvenuta nel Pt_1
corso del giudizio di 2° grado, ovvero tra agosto e novembre 2022.
Inoltre a documentare la vendita complessiva di una parte delle azioni è stata la stessa parte appellata che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2023 ha depositato attestazione rilasciata su sua richiesta dalla banca Fideuram ove, come detto, era stato trasferito l'intero portafoglio titoli dalla a decorrere dal 20.04.2018 (deposito amministrativo n. 05391016), CP_2
documento che attestava che di conseguenza alla data del 30.11.2013 era titolare Parte_1
di un numero minore di azioni rispetto a quelle in origine acquistate, ovvero di 1.772, posto che con delibera statutaria del 2020, le azioni della sono state frazionate attribuendo agli CP_2
azionisti n° 5 azioni di nuova emissione per ciascuna vecchia azione posseduta, con la conseguenza che l'appellante era divenuto titolare di n° 6.450 azioni frazionate rispetto alle 1.290 CP_2
originarie (1.290 x 5= 6.450).
4) Ritiene il collegio l'eccezione della Banca appellata infondata.
La Suprema Corte ha più volte affermato come l'eccezione di compensatio lucri cum damno non costituisce né una domanda riconvenzionale, né una eccezione in senso stretto bensì sia una
4 eccezione in senso lato, come tale non soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito, oltre che rilevabile anche d'ufficio.
Tale orientamento risponde alla ratio che il danno non debba essere fonte di lucro e quindi la misura del risarcimento non può superare l'entità dell'interesse leso.
Ora, seguendo la linea difensiva dell'appellata, secondo la quale la documentazione volta ad accertare le somme da detrarre al risarcimento da liquidarsi all'appellante per effetto dell'accertato inadempimento dell'intermediario per violazione degli obblighi cui è tenuto, una volta dimostrato dalla stessa banca proprio nel gravame che il risarcimento richiesto non poteva essere quantificato nella misura del costo delle azioni in origine acquistate, stante la vendita di parte delle azioni avvenuta nel corso del giudizio, avrebbe portato alla conseguenza, a danno della stessa appellata, di non poter scomputare dal risarcimento quanto comunque l'appellante abbia guadagnato dalla contestata operazione ritorcendosi quindi tale difesa proprio a danno dello stesso debitore.
Né d'altra parte l'omessa acquisizione della documentazione in ordine al ricavato dalle vendite di una parte delle azioni comporterebbe il rigetto della domanda risarcitoria, trattandosi di documentazione che invece ha lo scopo di evitare una locupletazione in favore del danneggiato e che è quindi a vantaggio proprio del debitore, una volta accertato il diritto della controparte a conseguire il risarcimento.
5) Ciò posto, al fine di quantificare l'effettivo danno patito dall'appellante, la disposta consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'appellante ha venduto nel corso dell'anno 2022 n.
4.628 azioni delle 6.450 possedute, per un controvalore di € 65.383,60.
Le vendite delle azioni , come documentato con gli ordini di vendita provenienti dalla Banca CP_2
Fideuram, sono state ricostruite dal consulente e precisamente: la prima vendita è stata disposta dall'appellante con ordine impartito il 12.08.2022 ed eseguita in pari data per n 1.000 azioni, al prezzo unitario di € 14,20 cadauna e, così, per complessivi € 14.200,00, con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 14.124,63; la seconda vendita venne disposta con ordine impartito il
02.09.2022, eseguito in pari data e riferito a n. 350 azioni al medesimo prezzo unitario di € 14,20 cadauna, per complessivi € 4.970,00 con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 4.939,40; la terza vendita è avvenuta il 09.09.2022 a seguito di ordine impartito in pari data, per n 2.450 azioni sempre al prezzo unitario sopra indicato, per complessivi € 34.790,00 con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 34.614,77; la quarta vendita è del 22.09.2022, ove a fronte dell'ordine impartito di vendere n° 2.000 azioni, ne sono state vendute solo n. 228 azioni al prezzo unitario di €
14,20 cadauna, per complessivi € 3.237,60.
5 Infine l'ultima vendita del 11.11.2022 è stata attuata con 4 distinti ordini, tutti al prezzo unitario di €
13,10 cadauna e precisamente, il primo di n. 650 azioni, ma eseguito solo per n. 203 azioni, per complessivi € 2.659,30, con un ricavato al netto di commissioni e spese di € 2.639,90; il secondo di n. 650 azioni, ma eseguito per n. 130 azioni, ricavando € 1.703,00 e al netto di commissioni e spese
€ 1.694,74; il terzo di n. 650 azioni, eseguito per n. 100 azioni, per complessivi € 1.310,00 ed un ricavo al netto di € 1.303,65; il quarto di n 650 azioni ma eseguito per n 217 azioni, per complessivi
€ 2.842,70, con un ricavato al netto di € 2.828,91.
Per effetto dei superiori ordini, ha venduto n 4.678 azioni, ricavando al lordo Parte_1
delle spese e commissioni applicate dall'intermediario € 65.712,70 sicchè le azioni rimaste nel patrimonio del predetto ammontano a n.
1.772 azioni (6.450 – 4.678 =1.772).
6) Il consulente tecnico ha anche ricostruito l'ammontare di tutti i dividendi incassati dall'appellante dalle azioni che è pari ad € 12.319,57 ed al netto delle imposte si riduce ad € CP_2
9.178,40.
7) Infine il predetto tecnico ha determinato il valore alla data della sentenza non definitiva delle azioni considerato che nel portafoglio titoli dell'appellante vi sono 1.772 azioni, indicato in € CP_2
12,10 per ciascuna azione, per cui il controvalore delle n 1.772 azioni è di € 21.441,20. CP_2
8) In conclusione, posto che il controvalore delle azioni al momento dell'acquisto effettuato CP_2
da. il 08.07.2013 è pari a € 149.575,50; il controvalore del ricavato dalle vendite Parte_1
delle azioni, avvenute tutte tra agosto e novembre 2022, al lordo delle relative spese è pari a €
65.712,60; l'ammontare dei dividendi corrisposti dalla al sulle azioni possedute CP_1 Pt_1
fino alla data della sentenza non definitiva al lordo delle imposte è pari a € 12.319,57; il controvalore sempre alla data della sentenza non definitiva delle azioni rimaste nel portafogli dell'appellante di n.
1.772 azioni è pari a € 21.441,20, detraendo dall'investimento iniziale di €
149.575,50 le somme ricavate dalle vendite per 65.712,60, i dividendi distribuiti dalla Banca di €
12.319,57 ed il valore attuale dei titoli rimasti nel possesso dell'appellante stimato in € 21.441,20, la minusvalenza sofferta dall'appellante ammonta ad € 50.102,13 importo che corrisponde al danno effettivo da questi patito per effetto dell'acclarato inadempimento dell'intermediario.
Conseguentemente la banca appellata va condanna a corrispondere a € Parte_1
50.102,13 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al soddisfo.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di
6 cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del principio di soccombenza l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe ratione temporis vigenti, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum e .considerato per il primo grado che il giudizio è stato trattato con il rito sommario sicchè le fasi di decisione e trattazione sono state considerate al minimo in relazione alle attività effettivamente espletate.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell'appellata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 758/2021
R.G., condanna la al risarcimento Controparte_3
del danno patito da quantificato in euro 50.102,13 oltre interessi al tasso legale Parte_1
fino al soddisfo;
condanna l'appellata a corrispondere in favore dell'appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida quali compensi quanto al primo grado in €.5.261,00 e quanto al grado in €.9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA ed euro 1.138,50 per spese di contributo unificato;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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