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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 548 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
nato ad [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
nato a [...] il [...]; Controparte_3
C.F. con sede legale a Villarosa CP_4 CP_5 P.IVA_1
in Corso Garibaldi n. 250, in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Vigiano, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
[...]
Controparte_6
con sede legale in , Corso Umberto I n.ri 113-119, in CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Turco e Claudia Alletto, giusta procura in atti;
con sede legale in Conegliano, Via V. Parte_2 Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria società con sede legale in CP_7
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'avv.
Marianna Bennati, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma I, c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri
[...]
, , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
la società . proponevano opposizione avverso CP_4 CP_5
l'atto di precetto loro notificato da il Parte_2
27/01/2022 in forza di contratto di mutuo fondiario per notar rep. 36049 racc. 18392, stipulato il 27/11/2013 dai Persona_1
signori e , cui partecipava quale Parte_1 CP_1
terzo datore di ipoteca il sig. e quale Controparte_2
fideiussore il sig. nonché la successiva sua Controparte_3
rinegoziazione, atti attraverso cui i mutuatari accettavano dalla dante causa e Controparte_8 Controparte_9
la somma di € 304.000,00 da restituire in anni venti ed
[...]
ottanta rate trimestrali.
Gli opponenti eccepivano numerosi motivi di doglianza, in forza dei quali chiedevano preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
nel merito, gli attori chiedevano di annullare l'atto di precetto, dichiarare la nullità totale o parziale del mutuo, rideterminare il complessivo dei rapporti di dare ed avere, condannare le convenute al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione/ripetizione di indebito in relazione
2 al mutuo ed ai conti correnti con apertura di credito 231086 e
231863 (previo accertamento della nullità totale o parziale di tali contratti di conto con apertura di credito) nonché a titolo di risarcimento danni, dichiarare la nullità delle clausole anticoncorrenziali del rapporto di fideiussione del sig. CP_3
e per l'effetto dichiarare l'estinzione della garanzia
[...]
fideiussoria, dichiarare la nullità della clausola ipotecaria del contratto di mutuo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio sia la Controparte_6
che la
[...] Parte_2
rispettivamente creditore cedente e creditore cessionario, contestando variamente l'opposizione avversaria e chiedendo il rigetto della stessa.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 gennaio 2025 veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, parte attrice sosteneva, fra l'altro, che la causa potesse essere decisa per le ragioni più liquide costituite dai motivi 1 e 2 di opposizione formulati in atto introduttivo, relativi alla mancata prova della cessione del credito in favore della cessionaria con argomenti Parte_2
successivamente ampliati in sede di comparsa conclusionale di replica. Dal canto loro, le parti presentavano le rispettive comparse conclusionali e di replica, contestando le argomentazioni avversarie.
3 2.1 Tanto premesso, rileva il giudice che l'affermazione di parte attrice contenuta in comparsa conclusionale relativa alla possibilità di definizione del giudizio attraverso lo scrutinio della questione relativa alla asserita mancata prova della cessione del credito vale a qualificare detto motivo di opposizione, il primo espresso in citazione, come domanda principale – per volontà stessa della parte attrice, che dispone delle proprie domande- dovendosi considerare tutti gli altri motivi come subordinati: ne deriva che occorre logicamente procedere allo scrutinio di detto motivo e solo in caso di suo mancato accoglimento dovranno essere scrutinati i restanti motivi.
2.2 Il motivo è fondato.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 - Rv. 659464
- 01).
Nel caso in esame la sussistenza della cessione del credito oggetto di controversia è contestata e quindi grava sul creditore cessionario la prova della avvenuta effettiva cessione.
4 Ora, non si ignora che la Corte di Cassazione ha anche statuito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023 - Rv. 668451 – 01 – in motivazione).
Tuttavia, nella materia oggetto del presente scrutinio si ritiene maggiormente condivisibile un orientamento di merito il quale esige, in caso di contestazione della cessione del credito “in blocco”, che la prova debba essere fornita per iscritto attraverso la produzione del relativo contratto (cfr. Trib. Milano, sez. VI, sentenza 4630/2024).
Ed invero:
- ai sensi degli artt. 2721, I comma, e 2729, II comma, c.c. la prova per testimoni e per presunzioni di contratti eccedenti la somma di euro 2,58 non è ammessa, salvo che il contraente non dimostri la circostanza di cui all'art. 2724
c.c., ossia l'aver perduto senza colpa il documento che gli forniva la prova;
- non può derogarsi agli anzidetti limiti probatori ai sensi del
II comma dell'art. 2721 c.c. avuto riguardo alla natura dei contraenti (soggetti professionali organizzati in forma societaria) e importanza del contratto (avente ad oggetto numerosi crediti), per cui appare del tutto inverosimile che
5 il contratto, se sussistente, non sia stato stipulato per iscritto;
- nessun rilievo può essere attribuito alla dichiarazione del cedente, non potendosi qualificare la stessa come confessione (non trattandosi di dichiarazione avente ad oggetto fatti a sé sfavorevole) ma, a tutto concedere, alla stregua di una “testimonianza per iscritto”, inammissibile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono non può che concludersi che la prova del contratto di cessione, in un caso come quello in esame in cui la sussistenza del contratto è contestata, debba essere data attraverso la produzione del contratto medesimo.
Il contratto, tuttavia, non è mai stato prodotto in giudizio, nonostante l'estrema facilità con cui la prova richiesta avrebbe potuto essere fornita. Ne segue che la convenuta Parte_2
non ha adeguatamente dimostrato la propria qualità di
[...]
titolare del credito e, di conseguenza, l'opposto precetto deve essere annullato.
Assorbite tutte le restanti questioni in forza di quanto specificato al punto 2.1.
3. Quanto alle spese di lite, si ritengono esservi motivi tali per disporne l'integrale compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del composito quadro giurisprudenziale esistente in subiecta materia.
P.Q.M.
6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. annulla l'atto di precetto notificato il 27/01/2022 a
[...]
, , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e alla società . da
[...] CP_4 CP_5 Parte_2
[...]
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Caltanissetta, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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