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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 04/04/2025 nel procedimento n. 6343 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.BORGESE CARMEN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi (RC) , Via Vito Nunziante, n. 18;
Ricorrente
CONTRO
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in GI Calabria, viale Calabria
n.82, presso la Sede , rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura CP_1 in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 2210/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in data 31.10.2023 presentava all' domanda finalizzata ad ottenere il CP_1
riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e
L. 508/88 e altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92. La Commissione medica di GI Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509788 L.124/98) grave 100%” e “portatrice di handicap ai sensi dell' art. 3 comma 1 Legge 104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di GI Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3,
L. 104/1992.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva la signora Parte_1
“Invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere
[...]
i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua a decorrere da e i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92 da . CP_2
Tanto premesso con l'odierno ricorso l'istante ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la retrodatazione del riconoscimento dei benefici richiesti dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 31.10.2023.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
contestando la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna, ritenuto non necessario disporre il rinnovo della consulenza tecnica, la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui è stata data lettura all'esito della camera di consiglio.
* * * *
La domanda è infondata e va respinta. Parte ricorrente non ha contestato le risultanze dell'accertamento peritale a lei favorevole, ma esclusivamente la decorrenza della sussistenza delle condizioni sanitarie riconosciuta dal Ctu
da ottobre 204 , anziché dalla data della domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATPO nella relazione peritale e nelle controdeduzioni alle osservazioni alla consulenza che qui devono intendersi integralmente richiamati ed ai quali ci si riporta, ha accertato che la ricorrente “NON è in grado di poter deambulare autonomamente;
presenta dispnea anche a riposo;
il suo apparato muscolare è normotrofico e ipotonico;
si trova in scadenti condizioni generali;
è modicamente orientata nei parametri spazio temporali;
Non è
in grado di mantenere la stazione eretta prolungata;
Non è in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare,
assumere farmaci, attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico, Non è in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita”…” presenta una minorazione che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione
(art. 3 co. 3 legge n. 104/1992), e risulta essere affetta da menomazioni motorie e gravi limitazioni della capacità di deambulazione . La decorrenza è individuata al mese di
OTTOBRE 2024” e nella rispondendo alle osservazioni di parte ricorrente circa la data di decorrenza precisa che “ La decorrenza del beneficio richiesto è stata individuata al mese di
OTTOBRE 2024 in quanto da un attenta esamina della documentazione medica presente nei fascicoli di causa non sono emerse condizioni di salute della perizianda tali da far inquadrare il quadro patologico rilevato (deficit deambulatorio ed instabilità alla posizione eretta) in data antecedente a quello della alla visita medico legale domiciliare”.
Il CTU, ha condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo la decorrenza del requisito sanitario ad un momento antecedente alla visita peritale , non risultando in atti documentazione medica antecedente attestante la medesima gravità .
L'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari con decorrenza successiva alla proposizione del ricorso per ATPO comporta la compensazione delle spese di lite sia della fase di ATPO che della presente fase di opposizione , stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c..
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' , liquidate con separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Dichiara che la ricorrente sig.ra C.F. , è Parte_1 C.F._1
in possesso dei requisiti sanitari per l'accesso ai benefici dell'indennità di accompagno ex L. 18/1980 e derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data da Ottobre 2024;
• Compensa per intero le spese di lite della fase di merito e della fase di ATPO;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel procedimento CP_1
di ATP che liquida con separato provvedimento.
Così deciso in GI Calabria, 04/04/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano