TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Peterlongo Elisabetta e domiciliata presso il suo studio in Trento via del Travai n.80, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Pasini Evelina e domiciliato presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.07.1988 in Rovereto preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
I. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
II. La sig.ra e i figli continueranno ad abitare nella casa Parte_1
coniugale sita nel Comune di Trambileno, Via della Laita n. 5, p.m. 2 della p.ed.825 in PT 2309 II, nella quale manterranno la residenza anagrafica;
il marito sig. si è già trasferito a vivere altrove asportando Controparte_1
dall'abitazione coniugale i propri mobili ed effetti personali, come da foglio separato.
III. Il figlio è ad oggi autosufficiente economicamente, Persona_1
pur vivendo nella casa familiare.
IV. Anche la figlia che è iscritta alla scuola di specializzazione in Per_2
medicina in Milano risulta attualmente in grado di mantenersi economicamente in forza del corrispettivo percepito per la specializzazione, ma finchè la sua condizione non sarà stabile, i genitori concordano che le spese straordinarie da sostenersi per la stessa saranno suddivise al 50% tra loro, qualora alla stessa necessarie;
indicativamente le spese straordinarie sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, ausili, tutte se corredate dalla relativa prescrizione medica;
universitarie o di specializzazione: tasse, iscrizioni, rette, iscrizione all'Albo e assicurazione professionale necessari all'interno del percorso curriculare e di specializzazione.
pag. 2 di 7 V. Le parti, al fine di definire tutte le posizioni economiche fra loro pendenti in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, convengono con il presente atto le seguenti obbligazioni, impegnandosi ad addivenire a tutti gli ulteriori atti e dichiarazioni notarili e/o presso gli uffici del Libro
Fondiario territorialmente competente, necessari per la piena realizzazione ed efficacia dei trasferimenti e delle cessioni qui pattuiti, da formalizzare entro 30 giorni dal provvedimento di separazione;
le spese, gli oneri e le imposte riguardanti gli atti notarili nonché quelli tecnici resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Tali pattuizioni vengono concordate nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche/patrimoniali dei coniugi e pertanto i coniugi chiedono l'applicazione, per le suddette reciproche concessioni e riconoscimenti economici, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge
6 marzo 1987 n. 74 e quindi l'esenzione di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché di ogni altra tassa.
I sig.ri e pertanto pattuiscono che: Parte_1 Controparte_1
1. con riguardo alla casa coniugale sita in Via della Laita n. 5 in
Trambileno (TN), tavolarmente identificata in C.C. Trambileno, P.T. 2309
II, p.ed. 825, p.m.2, in proprietà al sig. , lo stesso si Controparte_1
impegna a costituire e formalizzare con atto notarile entro 30 giorni dalla sentenza di separazione il diritto di usufrutto in favore della sig.ra Parte_1
che accetta, nonché, contestualmente, a trasferire mediante
[...]
donazione la nuda proprietà dell'immobile ai figli e Per_1 CP_2
in parti uguali tra loro che pure hanno dichiarato di acconsentire;
[...]
pag. 3 di 7 2. Ai fini dell'assegnazione alla p.m. 2 di talune di quelle che sono ad oggi le parti comuni con la p.m. 1 e della ridistribuzione della p.m. 3, per il completamento dell'operazione di cui al precedente punto 1, le parti hanno conferito incarico tecnico per il previo frazionamento delle parti comuni delle unità immobiliari in C.C. Trambileno, P.T. 2309 II, pp.mm. 1,2,3, ed
è già stato provveduto all'accatastamento con la nuova numerazione delle particelle secondo quanto risulta dalle allegate visure e planimetria per l'individuazione dei subalterni e dal piano di casa materialmente divisa che viene sottoscritto falle parti e allegato sub doc. 7;
3. Al riguardo si precisa che le parti hanno concordato che in sede di rogito notarile per la formalizzazione del precedente punto 1, si procederà agli opportuni atti al fine della seguente suddivisione dei beni:
-resteranno in comune alle pp.mm. 1 e 2: al piano sottostrada: rampa garage (cortile al catasto), scala esterna, portico entrata, atrio entrata, scale interne ai piani;
al piano terra: vano scale e le scale;
-verrà assegnato alla pm 2 l'attuale contenuto della p.m.3 e quindi: il garage ed il giardino, catastalmente identificati come sub 3 (garage) e come sub 9 (il giardino composto da due tratti)
-viene costituita a carico della pm.2 la servitù di accesso al tetto dal terrazzo della zona giorno, in favore della pm 1;
-viene assegnato alla pm 1 il posto auto esterno (sulla rampa) sottostrada, e al piano terra: entrata giardino, portico, giardino;
(il tutto catastalmente identificato come sub 11 (cortile), sub 10 (portico e disbrigo), sub 12
(giardino).
pag. 4 di 7 Con le seguenti precisazioni assunte dalle parti: resta fermo il diritto del sig. di accedere al tetto per le eventuali manutenzioni, anche CP_1
dell'impianto fotovoltaico.
Quanto all'impianto fotovoltaico, che attualmente è a servizio della p.m. 2, viene precisato che esso resterà di proprietà del sig. con l'intesa CP_1
che, fintanto che lo stesso non decidesse di asportarlo o di prevedere un utilizzo condiviso con la pm. 1, (e in tale secondo caso le parti concorderanno la suddivisione al 50% della spesa per la parte che verrà aggiunta) esso resterà a servizio della pm 2, che potrà beneficiarne ai fini del risparmio energetico delle proprie utenze. L'eventuale contributo Gse continuerà in ogni caso ad essere percepito dal sig. CP_1
Quanto ai pannelli solari/termici collocati sul tetto, essi restano definitivamente della sua manutenzione.
Tutte le utenze legate all'appartamento p.m. 2 saranno a carico dell'usufruttuaria dal momento della sottoscrizione dell'atto, dopo di che provvederà a intestarsele.
Le parti provvederanno a deviare la luce del giroscale sul contatore della p.m. 2, la quale farà fronte ai relativi esborsi tenuto conto del risparmio energetico generato e garantito dai pannelli fotovoltaici a servizio della stessa, fintanto che il sig. garantirà tale beneficio e resterà CP_1
proprietario della pm.
1. Con la precisazione che, qualora il sig. CP_1
alienasse la suddetta p.m. provvederà contestualmente alla separazione dei contatori del giroscale costituendone uno al servizio di entrambe le pm, in modo che il costo dell'utenza venga suddivisa al 50% tra le stesse pm.
Le parti danno atto che tubazioni e camini di entrambe le p.m., che erano collocati nelle parti comuni, risulteranno, sulla base della suddivisione pag. 5 di 7 convenuta, inserite nella porzione dell'altro. Al riguardo le parti stesse si impegnano espressamente e reciprocamente a tollerare la presenza dei suddetti tubi e cavi e camini e a darne formale comunicazioni ad eventuali futuri acquirenti degli immobili. In ogni caso valuteranno in sede di rogito notarile l'opportunità di costituire le relative servitù reciproche.
4. Le parti concordano altresì che in occasione del rogito notarile di cui sopra , la sig. trasferirà la nuda proprietà dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Rovereto, via Vittorio Veneto n. 3, identificata tavolarmente: CC Rovereto, PT 2513 II, p.ed. 2132 p.m. 19,ai figli Per_1
e in parti uguali tra loro, con contestuale costituzione in Controparte_2
proprio favore del diritto di usufrutto.
5. i sig.ri e concordano e danno atto Parte_1 Controparte_1
che per i trasferimenti immobiliari e la costituzione dei diritti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 non è previsto alcun pagamento di corrispettivo tra loro in denaro o in altra modalità e che i trasferimenti e le costituzioni dei predetti diritti avvengono nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche/patrimoniali dei coniugi in ragione dei reciproci apporti alla vita familiare nel corso del matrimonio.
6. Le spese relative ai suddetti trasferimenti immobiliari (spese notarili e spese tecniche per piano di casa materialmente divisa e tutte le pratiche catastali correlate) saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
VI. Fermo quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere già regolato tutti gli ulteriori rapporti economico/patrimoniali legati all'intercorso rapporto di coniugio e di non avere pertanto altre pretese risarcitorie o patrimoniali reciproche, null'altro avendo a pretendere ad alcun titolo o ragione.
pag. 6 di 7 VII. Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Peterlongo Elisabetta e domiciliata presso il suo studio in Trento via del Travai n.80, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Pasini Evelina e domiciliato presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.07.1988 in Rovereto preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
I. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
II. La sig.ra e i figli continueranno ad abitare nella casa Parte_1
coniugale sita nel Comune di Trambileno, Via della Laita n. 5, p.m. 2 della p.ed.825 in PT 2309 II, nella quale manterranno la residenza anagrafica;
il marito sig. si è già trasferito a vivere altrove asportando Controparte_1
dall'abitazione coniugale i propri mobili ed effetti personali, come da foglio separato.
III. Il figlio è ad oggi autosufficiente economicamente, Persona_1
pur vivendo nella casa familiare.
IV. Anche la figlia che è iscritta alla scuola di specializzazione in Per_2
medicina in Milano risulta attualmente in grado di mantenersi economicamente in forza del corrispettivo percepito per la specializzazione, ma finchè la sua condizione non sarà stabile, i genitori concordano che le spese straordinarie da sostenersi per la stessa saranno suddivise al 50% tra loro, qualora alla stessa necessarie;
indicativamente le spese straordinarie sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, ausili, tutte se corredate dalla relativa prescrizione medica;
universitarie o di specializzazione: tasse, iscrizioni, rette, iscrizione all'Albo e assicurazione professionale necessari all'interno del percorso curriculare e di specializzazione.
pag. 2 di 7 V. Le parti, al fine di definire tutte le posizioni economiche fra loro pendenti in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, convengono con il presente atto le seguenti obbligazioni, impegnandosi ad addivenire a tutti gli ulteriori atti e dichiarazioni notarili e/o presso gli uffici del Libro
Fondiario territorialmente competente, necessari per la piena realizzazione ed efficacia dei trasferimenti e delle cessioni qui pattuiti, da formalizzare entro 30 giorni dal provvedimento di separazione;
le spese, gli oneri e le imposte riguardanti gli atti notarili nonché quelli tecnici resteranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Tali pattuizioni vengono concordate nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche/patrimoniali dei coniugi e pertanto i coniugi chiedono l'applicazione, per le suddette reciproche concessioni e riconoscimenti economici, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge
6 marzo 1987 n. 74 e quindi l'esenzione di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché di ogni altra tassa.
I sig.ri e pertanto pattuiscono che: Parte_1 Controparte_1
1. con riguardo alla casa coniugale sita in Via della Laita n. 5 in
Trambileno (TN), tavolarmente identificata in C.C. Trambileno, P.T. 2309
II, p.ed. 825, p.m.2, in proprietà al sig. , lo stesso si Controparte_1
impegna a costituire e formalizzare con atto notarile entro 30 giorni dalla sentenza di separazione il diritto di usufrutto in favore della sig.ra Parte_1
che accetta, nonché, contestualmente, a trasferire mediante
[...]
donazione la nuda proprietà dell'immobile ai figli e Per_1 CP_2
in parti uguali tra loro che pure hanno dichiarato di acconsentire;
[...]
pag. 3 di 7 2. Ai fini dell'assegnazione alla p.m. 2 di talune di quelle che sono ad oggi le parti comuni con la p.m. 1 e della ridistribuzione della p.m. 3, per il completamento dell'operazione di cui al precedente punto 1, le parti hanno conferito incarico tecnico per il previo frazionamento delle parti comuni delle unità immobiliari in C.C. Trambileno, P.T. 2309 II, pp.mm. 1,2,3, ed
è già stato provveduto all'accatastamento con la nuova numerazione delle particelle secondo quanto risulta dalle allegate visure e planimetria per l'individuazione dei subalterni e dal piano di casa materialmente divisa che viene sottoscritto falle parti e allegato sub doc. 7;
3. Al riguardo si precisa che le parti hanno concordato che in sede di rogito notarile per la formalizzazione del precedente punto 1, si procederà agli opportuni atti al fine della seguente suddivisione dei beni:
-resteranno in comune alle pp.mm. 1 e 2: al piano sottostrada: rampa garage (cortile al catasto), scala esterna, portico entrata, atrio entrata, scale interne ai piani;
al piano terra: vano scale e le scale;
-verrà assegnato alla pm 2 l'attuale contenuto della p.m.3 e quindi: il garage ed il giardino, catastalmente identificati come sub 3 (garage) e come sub 9 (il giardino composto da due tratti)
-viene costituita a carico della pm.2 la servitù di accesso al tetto dal terrazzo della zona giorno, in favore della pm 1;
-viene assegnato alla pm 1 il posto auto esterno (sulla rampa) sottostrada, e al piano terra: entrata giardino, portico, giardino;
(il tutto catastalmente identificato come sub 11 (cortile), sub 10 (portico e disbrigo), sub 12
(giardino).
pag. 4 di 7 Con le seguenti precisazioni assunte dalle parti: resta fermo il diritto del sig. di accedere al tetto per le eventuali manutenzioni, anche CP_1
dell'impianto fotovoltaico.
Quanto all'impianto fotovoltaico, che attualmente è a servizio della p.m. 2, viene precisato che esso resterà di proprietà del sig. con l'intesa CP_1
che, fintanto che lo stesso non decidesse di asportarlo o di prevedere un utilizzo condiviso con la pm. 1, (e in tale secondo caso le parti concorderanno la suddivisione al 50% della spesa per la parte che verrà aggiunta) esso resterà a servizio della pm 2, che potrà beneficiarne ai fini del risparmio energetico delle proprie utenze. L'eventuale contributo Gse continuerà in ogni caso ad essere percepito dal sig. CP_1
Quanto ai pannelli solari/termici collocati sul tetto, essi restano definitivamente della sua manutenzione.
Tutte le utenze legate all'appartamento p.m. 2 saranno a carico dell'usufruttuaria dal momento della sottoscrizione dell'atto, dopo di che provvederà a intestarsele.
Le parti provvederanno a deviare la luce del giroscale sul contatore della p.m. 2, la quale farà fronte ai relativi esborsi tenuto conto del risparmio energetico generato e garantito dai pannelli fotovoltaici a servizio della stessa, fintanto che il sig. garantirà tale beneficio e resterà CP_1
proprietario della pm.
1. Con la precisazione che, qualora il sig. CP_1
alienasse la suddetta p.m. provvederà contestualmente alla separazione dei contatori del giroscale costituendone uno al servizio di entrambe le pm, in modo che il costo dell'utenza venga suddivisa al 50% tra le stesse pm.
Le parti danno atto che tubazioni e camini di entrambe le p.m., che erano collocati nelle parti comuni, risulteranno, sulla base della suddivisione pag. 5 di 7 convenuta, inserite nella porzione dell'altro. Al riguardo le parti stesse si impegnano espressamente e reciprocamente a tollerare la presenza dei suddetti tubi e cavi e camini e a darne formale comunicazioni ad eventuali futuri acquirenti degli immobili. In ogni caso valuteranno in sede di rogito notarile l'opportunità di costituire le relative servitù reciproche.
4. Le parti concordano altresì che in occasione del rogito notarile di cui sopra , la sig. trasferirà la nuda proprietà dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Rovereto, via Vittorio Veneto n. 3, identificata tavolarmente: CC Rovereto, PT 2513 II, p.ed. 2132 p.m. 19,ai figli Per_1
e in parti uguali tra loro, con contestuale costituzione in Controparte_2
proprio favore del diritto di usufrutto.
5. i sig.ri e concordano e danno atto Parte_1 Controparte_1
che per i trasferimenti immobiliari e la costituzione dei diritti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 non è previsto alcun pagamento di corrispettivo tra loro in denaro o in altra modalità e che i trasferimenti e le costituzioni dei predetti diritti avvengono nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche/patrimoniali dei coniugi in ragione dei reciproci apporti alla vita familiare nel corso del matrimonio.
6. Le spese relative ai suddetti trasferimenti immobiliari (spese notarili e spese tecniche per piano di casa materialmente divisa e tutte le pratiche catastali correlate) saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
VI. Fermo quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere già regolato tutti gli ulteriori rapporti economico/patrimoniali legati all'intercorso rapporto di coniugio e di non avere pertanto altre pretese risarcitorie o patrimoniali reciproche, null'altro avendo a pretendere ad alcun titolo o ragione.
pag. 6 di 7 VII. Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7