Sentenza 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/07/2022, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 01272/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare I Reparto - Direzione del Commissariato della Marina Militare di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento:
- del decreto del 2.12.2015 del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto, notificato in data 17.12.2015, con cui è stata disposta la commutazione della sospensione precauzionale a titolo obbligatorio dall'impiego del ricorrente in sospensione a titolo facoltativo;
- della nota a firma del titolare della Direzione del Commissariato della Marina Militare di Taranto prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle retribuzioni, a far tempo dalla cessazione di efficacia dei provvedimenti dell’A.G.O. restrittivi della libertà personale e fino all'emanazione del provvedimento gravato.
Quanto ai motivi aggiunti notificati il 27/01/2016 e depositati in giudizio il 03/02/2016 da parte ricorrente, per l’annullamento:
- delle proposte di sospensione precauzionale facoltativa formulate dalla Direzione Commissariato M.M. di Taranto e del Comando Marittimo Sud, rispettivamente del 4 e 5.11.2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - Capitano di Fregata della Marina Militare - impugna il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 2/12/2015, notificato il 17/12/2015, di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo in commutazione di quella obbligatoria disposta con D.M. 2/2/2015 (con decorrenza dal 13/01/2015) ai sensi del combinato disposto degli articoli 915, comma 2, e 916 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, nonché la nota a firma del titolare della Direzione del Commissariato della Marina Militare di Taranto prot. n. -OMISSIS-, comunicante che, nelle more di una nuova e necessaria determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, permaneva l'efficacia del Decreto Ministeriale del 02.02.2015 e la sospensione dal servizio, nonostante la revoca delle misure coercitive cautelari disposta dall’A.G.O. il 30/10/2015 (non per carenza di gravi indizi di colpevolezza) e ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della retribuzione intera (non dimezzata), a far tempo dalla cessazione di efficacia dei provvedimenti dell’A.G.O. restrittivi della libertà personale e fino all'emanazione del provvedimento gravato.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.915, 916, 920 D. LGS. 66/2010 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - IRRAZIONALITA' MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE.
2. ILLEGITTIMITA' DERIVATA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 916 D. LGS. 66/2010 - TRAVISAMENTO DEI FATTI - SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E SS. L.241/1990.
5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 916 D. LGS. N. 66/2010 - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEITA' MANIFESTA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 916 D. LGS. 66/2010.
Il 19/01/2016, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con l’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione formale, nel quale ha chiesto di dichiarare irricevibile, inammissibile e, gradatamente, di rigettare il ricorso.
Con motivi aggiunti notificati il 27/01/2016 e depositati in giudizio il 03/02/2016, parte ricorrente impugna le proposte di sospensione precauzionale facoltativa formulate dalla Direzione Commissariato M.M. di Taranto e del Comando Marittimo Sud, rispettivamente del 4 e 5.11.2015, quali atti presupposti al provvedimento gravato con il ricorso principale.
Il 06/02/2016, il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di rigettare l’istanza cautelare e il ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 09/02/2016, la difesa del ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari essendo stato iscritto per mero errore di Segreteria, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo della Camere di Consiglio.
Nella pubblica udienza del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve, pertanto essere respinto.
1. - Con sei pluriarticolate censure del ricorso principale (e con un unico pluriarticolato motivo di gravame dei motivi aggiunti proposti in corso di causa), l’Ufficiale ricorrente contesta la legittimità del gravato provvedimento ministeriale di sospensione facoltativa dall’impiego (e dei relativi atti presupposti), articolando plurime doglianze di carattere sostanziale (violazione e falsa applicazione degli artt. 915, 916, 920 D. Lgs. n. 66/2010; difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta ed eccesso di potere; illegittimità derivata, illogicità manifesta della motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti di causa; violazione del principio di proporzionalità), che - essenzialmente - attengono ai rapporti tra sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa dall’impiego, nell'ambito dell'Ordinamento militare, nonché una censura di carattere formale, incentrata sulla violazione dell' art. 7 della L. n. 241/1990.
In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 915, comma 2, e 916 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm. e la impropria utilizzazione, nella specie, degli strumenti interdittivi da essi previsti, senza soluzione di continuità tra la sospensione obbligatoria di cui all’art. 915 e la sospensione facoltativa dall’impiego di cui all’art. 916, sostenendo che « Se il primo comma della disposizione in parola [art. 915] prevede l'automaticità della misura, quale conseguenza dei provvedimenti del Giudice penale limitativi della libertà e comunque incidenti sulla stessa possibilità di rendere la prestazione, il secondo comma, in maniera altrettanto categorica, afferma che "la sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal primo comma" », sicchè, « da un lato, il Direttore del Commissariato (peraltro incompetente ex art.920 comma 2) non poteva impedire l'effettuazione della prestazione essendosi, ormai, caducata la misura interdittiva e, sotto altro e differente profilo, l'Organo cui competeva l'adozione del provvedimento "facoltativo" non poteva operare una "conversione" di una misura, di cui erano cessati gli effetti de iure, al sol fine di sanare l'illegittimo comportamento dell'Organo incompetente e, nella buona sostanza, dare una continuità a due misure ontologicamente differenti negli effetti e nei presupposti applicativi » (chiedendo, di conseguenza, la retribuzione e l'anzianità, per il periodo intercorrente dal venir meno della sospensione obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 915 e l'adozione del provvedimento di sospensione facoltativa dall’impiego di cui all'art.916. D. Lgs. n. 66/2010).
Lamenta, altresì, il difetto di istruttoria e di motivazione del gravato provvedimento di sospensione facoltativa dall’impiego, e « la meccanicità e automaticità della "commutazione" (secondo la Marina) e/o "applicazione" (secondo la Legge) della sospensione facoltativa », come se si trattasse di un’attività “ vincolata nella sostanza ”, con conseguente violazione anche dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che sempre devono guidare l'azione della Pubblica Amministrazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 916 D. Lgs. n. 66/2010, anche poiché lo stesso consentirebbe « l'adozione dei provvedimenti come quello di che trattasi se il militare "è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado "», nel mentre, nel caso di specie, a prescindere “ se tale specifica qualità si acquisisca con l'avviso di chiusura delle indagini ovvero necessiti la richiesta di rinvio a giudizio ”, “ si è ancora lontani da dette ipotesi, essendo le indagini ancora in corso e, per quel che risulta, lontane dalla loro conclusione ”.
Tutte le censure (e le domande proposte) sono infondate.
2. - Premesso che, secondo l’art. 915 (“ Sospensione precauzionale obbligatoria ”) D. Lgs. n. 66/2010, “ 1. La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l'arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza ” e, secondo l’art. 916 (“ Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale ”) D. Lgs. n. 66/2010, “ 1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ”, nel concreto caso di specie, il gravato provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo disposto è stato adottato - su pareri conformi della Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto e del Comando Marittimo Sud che proponevano di commutare la sospensione precauzionale a titolo obbligatorio in sospensione precauzionale a titolo facoltativo - dall’Amministrazione resistente il 02/12/2015 (in relazione a procedimento penale per reato di concussione), ai sensi del combinato disposto degli artt. 915 (“ Sospensione precauzionale obbligatoria ”), comma 2 (“ La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza ”), e 916 (“ Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale ”), comma 1 (“ La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado. ”), del D. Lgs. n. 66/2010, in base al quale la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio nei confronti dei militari arrestati e/o sottoposti a misure cautelari coercitive restrittive della libertà personale viene meno con la revoca dei provvedimenti cautelari, salva la potestà dell'Amministrazione di applicare la sospensione facoltativa di cui all’art. 916, se la revoca stessa non è stata disposta, come nella specie “ per carenza di gravi indizi di colpevolezza ” (come affermato dalla stessa difesa di parte ricorrente a pag. 3 del ricorso).
Ciò premesso, osserva il Tribunale, da un lato, che i provvedimenti impugnati sono conformi agli artt. 915 e 916 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm., poiché dalla revoca delle misure coercitive disposte dall’A.G.O. non consegue il diritto all’immediata ripresa del servizio del militare sospeso obbligatoriamente, dovendo la P.A. vagliare l’istanza di riammissione in servizio con apposito procedimento amministrativo di cui all’art. 916 citato, sfociato, nella specie, nel gravato provvedimento di sospensione facoltativa.
Peraltro, secondo condivisibile giurisprudenza « il potere di disporre la sospensione facoltativa, previsto dall'art. 915, co. 2, d. lgs. n. 66/2010 costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale, disciplinata dall'art. 916, posto che, nel primo caso, la sospensione facoltativa presuppone l'intervenuta adozione di una sospensione obbligatoria;
- per altro verso (ed anche ciò fonda la specialità della norma), il presupposto della sospensione facoltativa ex art. 915, co. 2 non è rappresentato dallo status di imputato per reati da cui può derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, bensì dall'essere stato il militare colpito da misura cautelare (o di prevenzione) coercitiva della libertà personale o comunque impeditiva della prestazione lavorativa, quale che sia il reato per il quale la misura sia stata in precedenza adottata .» (Consiglio di Stato sez. IV, 06/11/2017, n. 5115).
Dall’altro lato, il gravato provvedimento di sospensione facoltativa è immune dai vizi di legittimità denunciati, in quanto è adeguatamente motivato, anche per relationem , sulla base delle proposte/pareri dalla Direzione Commissariato M.M. di Taranto e del Comando Marittimo Sud, ed è basato sulla discrezionale valutazione della gravità dei fatti di reato, sulla tutela dell’immagine della Pubblica Amministrazione e sulla delicatezza delle mansioni proprie dell’Ufficiale ricorrente (“ CONSIDERATE la necessità e l'urgenza di tutelare nell'immediato il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'Amministrazione Militare e, in particolare, della Forza Armata di appartenenza; RITENUTO che l'interesse dell'Amministrazione Difesa di salvaguardare la propria immagine, interna ed esterna, sia prevalente rispetto all'interesse al rientro in servizio da parte dell'Ufficiale; VALUTATO che l'Ufficiale non potrebbe operare nel proprio ambiente di lavoro con la dovuta autorevolezza e credibilità ”).
Infatti, « conformemente alla consolidata giurisprudenza in materia, il potere di sospensione facoltativa, ex art. 916 cit., è "connotato da ambiti ampiamente discrezionali, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato (Cons. Stato, Sez. IV, 7/11/2012 n. 5669 e 30/11/2010n. 8350).La giurisprudenza ha, peraltro, affermato che non è necessaria una specifica motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi, ovvero nell'ipotesi di sospensione cautelare dal servizio dei militari (Cons. Stato, Sez. IV, 30/1/2001 n. 334)" (C.d.S., 8 febbraio 2016, n. 477) » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 26/07/2018 n.1224).
Inoltre, il gravato provvedimento di sospensione facoltativa dall’impiego non postula la qualità di “imputato” in senso tecnico del suo destinatario, in quanto, come sopra detto, il potere di disporre la sospensione facoltativa, previsto dall'art. 915, comma 2, D. Lgs. n. 66/2010 costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale, disciplinata dall'art. 916, in disparte il fatto che, come si afferma nello stesso ricorso (a pagina 12), “ non può non riconoscersi che, sul punto specifico si è più volte dubitato che alla dizione usata dalla norma [art. 916] possa attribuirsi un significato letterale ”, sulla base di un’interpretazione teleologica e sistematica della norma, in coordinamento con il precedente art. 915, che prevede la sospensione obbligatoria come vicenda propria della fase delle indagini preliminari.
Né, nel particolare caso di specie, era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 (“ Comunicazione di avvio del procedimento ”) L. n. 241/1990 e ss.mm. ( 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi ”). La richiamata norma della Legge n° 241/1990 prevede, infatti, che l’avvio del procedimento amministrativo sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ma la medesima disposizione esclude la necessità di tale comunicazione qualora sussistano “ ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione della Difesa resistente ha fatto riferimento, nel provvedimento impugnato, a tali particolari esigenze d’urgenza qualificata, richiamando “ la necessità e l'urgenza di tutelare nell'immediato il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'Amministrazione Militare e, in particolare, della Forza Armata di appartenenza ”.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa prevalente e condivisibile ha affermato che “ il grado di urgenza necessario che consente di omettere le garanzie partecipative, va valutato, di volta in volta, in relazione alle circostanze e alla conoscenza da parte dell’autorità amministrativa dei fatti, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non consentire di procrastinare ulteriormente l’adozione del provvedimento o di rendere necessario l’apporto collaborativo dell’interessato (Cons. St. n. 3581 del 2013) e che comunque l’urgenza qualificata che, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, consente all’amministrazione di derogare all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, non può che attenere al singolo procedimento e trovare giustificazione nelle esigenze proprie e peculiari dello stesso, (Cons. St. n. 3048 del 2013). Pertanto l’amministrazione, se ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell’urgenza atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto positivo (Tar Lazio n. 1663 del 2013, Tar Palermo, n. 2252/2017) ” (T.A.R. Napoli, Sezione VI, 08/02/2018, n. 862; T.A.R. Lazio, Sezione II Quater, 16/04/2015, n. 5659).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto.
4. - Sussistono i presupposti di legge (tra cui la novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.