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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/12/2024, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1573/2024, promossa da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Doriano Gabrielli e dall'avv. Gabriella Gabrielli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi, Viale della Vittoria n. 101;
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Ancona pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
- 1 - (C.F. ),nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.10.1985, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi nulla avranno a pretendere per sé reciprocamente a titolo di mantenimento né ad alcun altro titolo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.3.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in Tunisia il 15/08/2018. Controparte_1
2. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza del 4.12.2024, stante l'assenza del convenuto, il difensore della ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7575/2020 del 20.7.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 4.3.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tunisia il
15/08/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 206, parte 2, serie C dell'anno 2018.
- 2 - 6. Va dato atto che dal matrimonio non sono nati figli e che la ricorrente non ha avanzato per sé pretese di natura economica.
7. Nulla sulle spese di lite, considerato che il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto la pronuncia sul vincolo matrimoniale, per cui trattandosi di decisione relativa a diritti indisponibili le parti avrebbero comunque dovuto far ricorso all'autorità giudiziaria, sicché non è ravvisabile un'effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Tunisia il 15/08/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Jesi al n. 206, parte 2, serie C dell'anno 2018; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1573/2024, promossa da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Doriano Gabrielli e dall'avv. Gabriella Gabrielli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi, Viale della Vittoria n. 101;
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Ancona pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
- 1 - (C.F. ),nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.10.1985, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi nulla avranno a pretendere per sé reciprocamente a titolo di mantenimento né ad alcun altro titolo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.3.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in Tunisia il 15/08/2018. Controparte_1
2. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza del 4.12.2024, stante l'assenza del convenuto, il difensore della ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7575/2020 del 20.7.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 4.3.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tunisia il
15/08/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 206, parte 2, serie C dell'anno 2018.
- 2 - 6. Va dato atto che dal matrimonio non sono nati figli e che la ricorrente non ha avanzato per sé pretese di natura economica.
7. Nulla sulle spese di lite, considerato che il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto la pronuncia sul vincolo matrimoniale, per cui trattandosi di decisione relativa a diritti indisponibili le parti avrebbero comunque dovuto far ricorso all'autorità giudiziaria, sicché non è ravvisabile un'effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Tunisia il 15/08/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Jesi al n. 206, parte 2, serie C dell'anno 2018; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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