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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 13 giugno 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2581/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” (codice 144022), promossa da
(p. IVA e c.f. , in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Paneri e
Luca Canepa, del Foro di Alessandria
ATTRICE
CONTRO
(p. IVA e c.f. , in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Davide Panzetti, del
Foro di Lodi
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attorea, come da verbale d'udienza 13 giugno 2025:
<Dichiararsi risolto il contratto di locazione per inadempimento di parte conduttrice
e per l'effetto condannare “ all'immediato rilascio, in favore di “ Controparte_1 [...]
, libera da persone e/o cose, dell'unità immobiliare, adibita ad uso Parte_1
commerciale, ubicata in Alessandria (AL), Via Sclavo n. 28, identificata al catasto fabbricati del comune di Alessandria al foglio 130, part. 396, sub. 1, cat. D/8, rendita Euro 9.000,00.
Vinte le spese>>.
pagina 1 di 5 Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta con contestuale opposizione alla convalida di sfratto, a verbale d'udienza 13 giugno 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, Giudice dott. Gandini, contrariis rejectis, così giudicare:
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto;
- col favore delle spese, compensi professionali, rimborso spese generali del presente procedimento, oltre accessori di legge>>.
RITENUTO IN FATTO
Sono circostanze in atti documentalmente provate e tra le parti incontestate come:
1) sia proprietaria dell'unità immobiliare, adibita ad uso Parte_1
commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella 396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00;
2) con contratto di locazione 20 dicembre 2022, in pari data registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tale immobile sia stato concesso in locazione a
, corrente in Alessandria (AL), Lungo Tanaro Magenta, civico numero 25; Parte_2
3) con scrittura integrativa in data 22 febbraio 2023, parimenti registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 23 febbraio 2023, il canone di locazione, originariamente pattuito nell'importo annuale di € 84.000,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 7.000,00, oltre IVA caduna, con valuta entro i primi quindici giorni di ogni mese, a far corso dal 01 agosto 2023 sia stato rivisto nell'importo mensile di €
7.700,00, oltre IVA;
4) nel suddetto contratto di locazione, all'originaria conduttrice “ sia Parte_2 dapprima subentrata, a decorrere dal 01 aprile 2023, “Worldfruit Srl”, corrente in Alessandria
(AL), Lungo Tanaro Magenta, civico numero 25 (conforme ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 30 marzo 2023) e, successivamente, a decorrere dal 13 aprile 2023,
l'odierna conduttrice , corrente in Milano, Via Cesare Lombroso, Controparte_1 civico numero 54 (conforme ricevuta dell'Agenza delle Entrate del 17 aprile 2023);
5) quest'ultima, alla data del 29 ottobre 2024, non avesse provveduto al versamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, per importo pari a complessivi € 18.886,62 (conformi fatture 02 settembre 2024, n.° 1/276 e 01 ottobre 2024, n.°
1/311);
pagina 2 di 5 6) per tali motivi abbia notificato a Parte_1 Controparte_1
atto di intimazione di sfratto con contestale citazione per la convalida in data 29 ottobre
[...]
2024;
7) in data 30 ottobre 2024, la conduttrice, odierna resistente, abbia provveduto al saldo delle sopra indicate fatture, versando gli importi dovuti per i canoni di locazione relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2024;
8) iscritta la causa a ruolo in data 30 ottobre 2024, a n.° 2323/2024 R.G., per la fissata udienza del 29 novembre 2024, si sia costituita in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione allo sfratto essa intimato allegando il proprio inadempimento essere di scarsa importanza, oltremodo mai avendo in precedenza ricevuto sollecito alcuno di pagamento dalla propria controparte;
9) mutato il rito, , propria volta allegando nelle more Parte_1
essere emersa ulteriore morosità della conduttrice in ordine al mancato versamento di, pregressi, oneri condominiali contrattualmente essa spettanti, nonché diverso, risalente, inadempimento (relativo ad altra locazione avente ad oggetto altrettanto differente immobile) che aveva condotto le parti medesime a risolvere consensualmente il relativo rapporto, abbia contestato ogni avversaria difesa, insistendo nei propri assunti difensivi;
10) reciprocamente abbia quindi altrettanto insistito nel propri assunti difensivi
. Controparte_1
Esitato negativamente l'esperito tentativo di mediazione obbligatoria, all'udienza del
13 giugno 2025 la causa perviene ora in decisone sulle conclusioni come rispettivamente in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono fondate.
Non può, in primo luogo ed all'evidenza, argomentarsi che il pagamento della morosità intimata dopo l'introduzione del contraddittorio (come nella fattispecie) possa costituire sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa creditoria derivante dall'altrui dedotto inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale.
pagina 3 di 5 Unica deroga a tale principio è costituita dalla particolare disposizione dell'art. 55, L.
n.° 392/78, l'invocazione del quale consente al conduttore di impedire, unilateralmente ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione a mezzo ordinanza di convalida, mediante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto, unitamente agli interessi ed alle spese, nella forma di pagamento banco judicis ovvero con la richiesta e successiva osservanza del cosiddetto “termine di grazia”.
Disposizione, peraltro, nella fattispecie insuscettibile di applicazione, versandosi in materia di locazione ad uso diverso da quello abitativo.
In secondo luogo, la purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi del citato articolo 1453 c.c., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (così Cass. civ., Sez. III, n.° 3341/2001).
Deve difatti osservarsi che l'inadempimento del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. in conformità al consolidato orientamento della Giurisprudenza secondo cui <in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone>>
(ex pluribus, Cass. civ., Sez. III, n.° 19652/2004).
Ed invero, il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga, completamente, a mancare la prestazione della controparte che, come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.
Nel caso di specie non vi è contestazione in merito alla circostanza che la parte conduttrice abbia viceversa continuato a godere dell'immobile, mantenendolo nella propria piena disponibilità, anche in costanza del proprio inadempimento, senza limitazione alcuna.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare l'intervenuta risoluzione del contatto di locazione in essere tra le parti per inadempimento della conduttrice e per l'effetto condannare la stessa Controparte_1
pagina 4 di 5 all'immediato rilascio, in favore di , libera da persone e/o cose, Parte_1 dell'unità immobiliare, adibita ad uso commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella
396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, previa loro riduzione in misura prossima al 50%), seguono, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- dichiara risolto, per inadempimento della conduttrice, , il Controparte_1 contratto di locazione tra la stessa e in essere ed avente ad Parte_1 oggetto l'unità immobiliare, adibita ad uso commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella
396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00;
- condanna all'immediato rilascio, in favore di “ Controparte_1 [...]
, libera da persone e/o cose, dell'unità immobiliare, adibita ad uso Parte_1
commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella 396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite da Controparte_1 [...]
nel presente giudizio affrontate che in favore della stessa si liquidano Parte_1 in complessivi € 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
264,00 (duecentosessantaquattro/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 13 giugno 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2581/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” (codice 144022), promossa da
(p. IVA e c.f. , in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Paneri e
Luca Canepa, del Foro di Alessandria
ATTRICE
CONTRO
(p. IVA e c.f. , in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Davide Panzetti, del
Foro di Lodi
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attorea, come da verbale d'udienza 13 giugno 2025:
<Dichiararsi risolto il contratto di locazione per inadempimento di parte conduttrice
e per l'effetto condannare “ all'immediato rilascio, in favore di “ Controparte_1 [...]
, libera da persone e/o cose, dell'unità immobiliare, adibita ad uso Parte_1
commerciale, ubicata in Alessandria (AL), Via Sclavo n. 28, identificata al catasto fabbricati del comune di Alessandria al foglio 130, part. 396, sub. 1, cat. D/8, rendita Euro 9.000,00.
Vinte le spese>>.
pagina 1 di 5 Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta con contestuale opposizione alla convalida di sfratto, a verbale d'udienza 13 giugno 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, Giudice dott. Gandini, contrariis rejectis, così giudicare:
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto;
- col favore delle spese, compensi professionali, rimborso spese generali del presente procedimento, oltre accessori di legge>>.
RITENUTO IN FATTO
Sono circostanze in atti documentalmente provate e tra le parti incontestate come:
1) sia proprietaria dell'unità immobiliare, adibita ad uso Parte_1
commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella 396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00;
2) con contratto di locazione 20 dicembre 2022, in pari data registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tale immobile sia stato concesso in locazione a
, corrente in Alessandria (AL), Lungo Tanaro Magenta, civico numero 25; Parte_2
3) con scrittura integrativa in data 22 febbraio 2023, parimenti registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 23 febbraio 2023, il canone di locazione, originariamente pattuito nell'importo annuale di € 84.000,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 7.000,00, oltre IVA caduna, con valuta entro i primi quindici giorni di ogni mese, a far corso dal 01 agosto 2023 sia stato rivisto nell'importo mensile di €
7.700,00, oltre IVA;
4) nel suddetto contratto di locazione, all'originaria conduttrice “ sia Parte_2 dapprima subentrata, a decorrere dal 01 aprile 2023, “Worldfruit Srl”, corrente in Alessandria
(AL), Lungo Tanaro Magenta, civico numero 25 (conforme ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 30 marzo 2023) e, successivamente, a decorrere dal 13 aprile 2023,
l'odierna conduttrice , corrente in Milano, Via Cesare Lombroso, Controparte_1 civico numero 54 (conforme ricevuta dell'Agenza delle Entrate del 17 aprile 2023);
5) quest'ultima, alla data del 29 ottobre 2024, non avesse provveduto al versamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, per importo pari a complessivi € 18.886,62 (conformi fatture 02 settembre 2024, n.° 1/276 e 01 ottobre 2024, n.°
1/311);
pagina 2 di 5 6) per tali motivi abbia notificato a Parte_1 Controparte_1
atto di intimazione di sfratto con contestale citazione per la convalida in data 29 ottobre
[...]
2024;
7) in data 30 ottobre 2024, la conduttrice, odierna resistente, abbia provveduto al saldo delle sopra indicate fatture, versando gli importi dovuti per i canoni di locazione relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2024;
8) iscritta la causa a ruolo in data 30 ottobre 2024, a n.° 2323/2024 R.G., per la fissata udienza del 29 novembre 2024, si sia costituita in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione allo sfratto essa intimato allegando il proprio inadempimento essere di scarsa importanza, oltremodo mai avendo in precedenza ricevuto sollecito alcuno di pagamento dalla propria controparte;
9) mutato il rito, , propria volta allegando nelle more Parte_1
essere emersa ulteriore morosità della conduttrice in ordine al mancato versamento di, pregressi, oneri condominiali contrattualmente essa spettanti, nonché diverso, risalente, inadempimento (relativo ad altra locazione avente ad oggetto altrettanto differente immobile) che aveva condotto le parti medesime a risolvere consensualmente il relativo rapporto, abbia contestato ogni avversaria difesa, insistendo nei propri assunti difensivi;
10) reciprocamente abbia quindi altrettanto insistito nel propri assunti difensivi
. Controparte_1
Esitato negativamente l'esperito tentativo di mediazione obbligatoria, all'udienza del
13 giugno 2025 la causa perviene ora in decisone sulle conclusioni come rispettivamente in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono fondate.
Non può, in primo luogo ed all'evidenza, argomentarsi che il pagamento della morosità intimata dopo l'introduzione del contraddittorio (come nella fattispecie) possa costituire sanatoria, oltre che della morosità intimata, anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa creditoria derivante dall'altrui dedotto inadempimento, operando in questo caso il principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale.
pagina 3 di 5 Unica deroga a tale principio è costituita dalla particolare disposizione dell'art. 55, L.
n.° 392/78, l'invocazione del quale consente al conduttore di impedire, unilateralmente ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione a mezzo ordinanza di convalida, mediante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto, unitamente agli interessi ed alle spese, nella forma di pagamento banco judicis ovvero con la richiesta e successiva osservanza del cosiddetto “termine di grazia”.
Disposizione, peraltro, nella fattispecie insuscettibile di applicazione, versandosi in materia di locazione ad uso diverso da quello abitativo.
In secondo luogo, la purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi del citato articolo 1453 c.c., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (così Cass. civ., Sez. III, n.° 3341/2001).
Deve difatti osservarsi che l'inadempimento del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. in conformità al consolidato orientamento della Giurisprudenza secondo cui <in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone>>
(ex pluribus, Cass. civ., Sez. III, n.° 19652/2004).
Ed invero, il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga, completamente, a mancare la prestazione della controparte che, come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.
Nel caso di specie non vi è contestazione in merito alla circostanza che la parte conduttrice abbia viceversa continuato a godere dell'immobile, mantenendolo nella propria piena disponibilità, anche in costanza del proprio inadempimento, senza limitazione alcuna.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare l'intervenuta risoluzione del contatto di locazione in essere tra le parti per inadempimento della conduttrice e per l'effetto condannare la stessa Controparte_1
pagina 4 di 5 all'immediato rilascio, in favore di , libera da persone e/o cose, Parte_1 dell'unità immobiliare, adibita ad uso commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella
396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, previa loro riduzione in misura prossima al 50%), seguono, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- dichiara risolto, per inadempimento della conduttrice, , il Controparte_1 contratto di locazione tra la stessa e in essere ed avente ad Parte_1 oggetto l'unità immobiliare, adibita ad uso commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella
396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00;
- condanna all'immediato rilascio, in favore di “ Controparte_1 [...]
, libera da persone e/o cose, dell'unità immobiliare, adibita ad uso Parte_1
commerciale, sita in Alessandria (AL), Via Sclavo, civico numero 28, identificata al N.C.E.U. del Comune di Alessandria al foglio 130, particella 396, subalterno 1, categoria D/8, rendita catastale € 9000,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite da Controparte_1 [...]
nel presente giudizio affrontate che in favore della stessa si liquidano Parte_1 in complessivi € 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
264,00 (duecentosessantaquattro/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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