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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3806/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'Avv. Maria Luisa La Rosa, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato l'11/04/2024, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_2 con a Paternò il 25/07/1991 dal quale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed Controparte_1 economicamente autosufficienti, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, senza ulteriori domande. Con provvedimento del 30/04/2024 il giudice ha fissato la prima udienza di comparizione.
1 Alla citata udienza è comparsa solo parte ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. interrogata dal giudice, ha confermato di non volersi Parte_2 riconciliare nonché la circostanza che i figli sono tutti autonomi ed economicamente indipendenti.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto rinvio per la decisione con rinuncia ai mezzi istruttori data la mancata costituzione di parte convenuta.
Il giudice ha rinviato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. ed ha mandato gli atti al PM per rendere le sue conclusioni.
Il PM nulla ha opposto.
Con note di trattazione scritta parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e concluso in ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante sia stato Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Tenuto conto delle doglianze esposte da parte ricorrente, della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nonché dello stato di separazione di fatto sussistente tra i coniugi così come precisato in ricorso, dalle quali si evince la intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Nessun'altra statuizione deve essere adottata in manca di altre domande.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3806/2024 R.G.,
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paternò (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 148, parte 2 serie A, anno 1991.
Così deciso in Catania, l'11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3806/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'Avv. Maria Luisa La Rosa, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato l'11/04/2024, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_2 con a Paternò il 25/07/1991 dal quale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed Controparte_1 economicamente autosufficienti, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, senza ulteriori domande. Con provvedimento del 30/04/2024 il giudice ha fissato la prima udienza di comparizione.
1 Alla citata udienza è comparsa solo parte ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. interrogata dal giudice, ha confermato di non volersi Parte_2 riconciliare nonché la circostanza che i figli sono tutti autonomi ed economicamente indipendenti.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto rinvio per la decisione con rinuncia ai mezzi istruttori data la mancata costituzione di parte convenuta.
Il giudice ha rinviato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. ed ha mandato gli atti al PM per rendere le sue conclusioni.
Il PM nulla ha opposto.
Con note di trattazione scritta parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e concluso in ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante sia stato Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Tenuto conto delle doglianze esposte da parte ricorrente, della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nonché dello stato di separazione di fatto sussistente tra i coniugi così come precisato in ricorso, dalle quali si evince la intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Nessun'altra statuizione deve essere adottata in manca di altre domande.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3806/2024 R.G.,
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Controparte_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paternò (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 148, parte 2 serie A, anno 1991.
Così deciso in Catania, l'11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
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