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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
PP Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 548/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
NZ CO ( per procura allegata al Email_1
ricorso
RICORRENTI
E avv. CO NZ, rappresentato e difeso da sé stesso
( Email_1
RICORRENTE
E
(cod. fisc. e Controparte_1 C.F._3 [...]
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi CP_2 C.F._4
dall'avv. NZ CO ( per procura Email_1
allegata al ricorso
RICORRENTI
E
Controparte_3
(cod. fisc. e p. I.V.A. ), rappresentata e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
NZ CO ( per procura allegata al Email_1
ricorso
RICORRENTE
E dott. (cod. fisc. ), Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Angelo (antonio Email_2
E vvocatitermini. ) per procura allegata alla memoria di costituzione
[...]
RESISTENTE
E
(cod. fisc. ), rappresentata e Controparte_5 C.F._6
difesa dall'avv. Tommaso Sciortino ( per Email_4
procura allegata alla comparsa di costituzione
LITISCONSORTE NECESSARIA
E
(cod. fisc. ), Controparte_6 C.F._7
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
E
(cod. fisc. ), Controparte_7 C.F._8
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
E
(cod. fisc. Controparte_8 C.F._9
LITISCONSORTE NECESSARIA CONTUMACE
E
(cod. fisc. Controparte_9 C.F._10
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
2 -Ritenere e dichiarare – per le motivazioni dettagliatamente specificate ed illustrate in narrativa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte – l'illegittimità e l'erroneità del decreto di liquidazione reso in favore del custode, dott. CP_4
dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione esecuzioni G.E. dott.ssa
[...] CP_10
, nel procedimento portante il n. RG 823/2023, in data 20/02/2025 comunicato Per_1
via pec il 24/02/2025, con il quale questi ha così disposto: “liquida in favore del predetto consulente tecnico d'ufficio la somma complessiva di €.20.380,45 per onorari oltre IVA e
CPA come per legge, dedotto l'eventuale acconto già versato, ponendone il pagamento definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro” (Cfr. Doc.A-A1);
Per l'effetto, revocare/annullare il predetto decreto, e comunque liquidare in favore del dott. l'acconto determinato in misura equitativa non superiore ad Controparte_4
€.400,00 così come disposto con il provvedimento del 15/05/2024, in sede di presa d'atto della accettazione di incarico (doc.11);
In linea del tutto subordinata, in via del tutto equitativa, ritenere congruo e valido il criterio di liquidazione già previsto dall'art..29 D.M.169/2010, facendosi proprie, da parte di questa difesa, le argomentazioni e deduzioni dell'interveniente sig.ra Controparte_5
poste in essere con atto depositato il 19/09/2025, e determinare il compenso del Custode
nella misura non superiore a €.1.700,00.
- Vinte le spese, tenuto conto dell'opposizione formulata dal resistente, da distrarre in favore dello scrivente difensore ex art.93 cpc, che dichiara di non avere percepito alcun compenso e di avere anticipato le stesse, il tutto come da separata notula che unitamente si deposita”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
• Ritenere e dichiarare applicabile alla liquidazione del Custode giudiziario, nell'ipotesi di pignoramento su quote sociali, il D.M. 140/2012 così come previsto e disciplinato dalla Legge 49/2023 sull'equo compenso;
3 • Ritenere e dichiarare che, in applicazione alla superiore normativa, il dott. CP_4
nella qualità di Custode Giudiziario ed ausiliario del Giudice nominato nella
[...]
procura esecutiva n.823/2023 R.G., ha diritto per l'attività espletata ad una liquidazione di
€ 20.380,45 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Per l'effetto,
• Rigettare l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso il provvedimento di liquidazione del Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa del 20/2/2025 reso nel Per_1
giudizio di esecuzione iscritto al n.823/2023 R.G.es, confermando il predetto provvedimento e la liquidazione in favore del dott. CP_4
• Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA LITISCONSORTE DI AL NA:
“Voglia l'On.le Tribunale accogliere il ricorso proposto dai coniugi e ”. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 10 marzo 2025, Parte_1
, , l'avv. CO NZ,
[...] Parte_2 Controparte_1
e la Controparte_2 Controparte_3
hanno impugnato il decreto emesso in data 20
[...]
febbraio 2025 (e comunicato il successivo 24 febbraio), con cui il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale liquidava al dott. Controparte_4
(dottore commercialista), a titolo di compenso per l'attività prestata quale custode di quote di s.r.l. pignorate nominato nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 823/2023 R.G.Es., la somma di € 20.380,45 (oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge), ponendone il pagamento solidalmente a carico di tutte le parti.
Nel costituirsi, il dott. ha contestato integralmente CP_4
l'opposizione, chiedendone il rigetto.
4 Si è costituita pure di , litisconsorte necessaria in quanto CP_5
parte della predetta procedura esecutiva, che ha aderito al ricorso e ne ha sollecitato l'accoglimento.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli altri litisconsorti necessari , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi. Controparte_9
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs.
150/2011, esperibile avverso il provvedimento di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato deve essere instaurato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. civ. n. 4423/2017) ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, avrebbe erroneamente richiamato il D.M. 30 maggio 2022, concernente la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio, e ha rilevato, inoltre, che nella fattispecie sarebbe applicabile non la norma invocata nell'istanza di liquidazione, ovvero l'art. 19 D.M. 140/2012, relativa alla custodia di beni aziendali (e non di quote sociali pignorate), bensì – in via analogica – l'art. 2 D.M. 80/2009 sulla custodia di beni immobili, in base al quale risulterebbe congrua la somma di € 400,00 già liquidata a titolo di acconto, in considerazione della sostanziale assenza di attività poste in
5 essere dal custode nel limitato lasso di tempo dell'incarico (dal 22 aprile
2024 al 9 febbraio 2025).
Tanto premesso, va rilevato che – contrariamente a quanto sostenuto dalla litisconsorte – nel caso in esame non possono trovare CP_5
applicazione le previsioni di cui al D.M. 169/2010 (“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), atteso che le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate dall'art. 9, comma 1, D.L. 1/2012 (conv. con modificaz. in L. 27/2012), e dovendosi evidenziare come la giurisprudenza sul punto richiamata (Cass. civ. n. 9193/2017) attenga ad una fattispecie anteriore alla predetta abrogazione.
Le disposizioni normative applicabili, invero, sono quelle del D.M.
140/2012 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), il cui art. 15 testualmente prevede:
“1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) sindaco di società.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori
6 commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”.
È poi utile rammentare che, ai sensi del successivo art. 17, comma 1, “il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata”, mentre l'art. 18 dispone:
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto
a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Ciò posto, in ordine all'incarico espletato dal resistente va rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.M., “il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso à liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C
- Dottori commercialisti ed esperti contabili”, che a sua volta prevede un compenso dal 3% al 4% del valore fino ad € 10.000,00, dal 2% al 3% sul maggior valore fino ad euro 50.000,00 e dall'1% al 2% sul maggior valore oltre € 50.000,00.
Nel caso di specie, trattandosi di custodia di quote sociali e non di aziende, in applicazione del criterio analogico previsto dal comma 2
7 dell'art. 15 D.M. 140/2012, occorre fare riferimento all'art. 19, ma assumendo quale valore della pratica non la sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, bensì il valore delle quote sociali pignorate.
Prendendo a riferimento la stima operata in sede di consulenza tecnica d'ufficio (€ 1.750.000,00), si ottiene un compenso oscillante tra un minimo di € 18.099,98 e un massimo di € 35.599,97.
Tenuto conto dei parametri generali indicati nel citato art. 17, comma 1, le caratteristiche specifiche dell'incarico di custodia conferito dal Giudice dell'Esecuzione e le attività concretamente svolte dal dott. nei CP_4
nove mesi circa di durata dell'incarico medesimo, per come sinteticamente illustrate dallo stesso resistente in memoria di costituzione [cfr. memoria di costituzione, pagg. 4-5], nella fattispecie appare congrua ed adeguata l'applicazione di una riduzione del 50% ai sensi dell'art. 18, comma 2, D.M.
140/2012, rispetto al valore minimo sopra indicato.
Si perviene così alla liquidazione di un compenso pari ad € 9.049,99.
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta in questa sede, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore del dott. dell'importo appena indicato, oltre I.V.A. e CP_4
cassa previdenziale come per legge.
In considerazione dell'esito del giudizio e, in particolare, all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, appare equo a questo giudice compensare in ragione dei 2/3 le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e il dott. e condannare quest'ultimo al pagamento del CP_4
restante 1/3.
Le suddette spese giudiziali vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.) e liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri di cui al D.M.
8 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M. 147/2022), avuto riguardo valore della controversia (ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00).
Si reputano sussistenti, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione risultante dall'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti processuali
(costituite e non costituite).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , Controparte_6 CP_7
, e , così provvede:
[...] Controparte_8 Controparte_9
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , Parte_1
, l'avv. CO NZ, , Parte_2 Controparte_1 [...]
e la CP_2 Controparte_3
con ricorso depositato il 10 marzo 2025 e,
[...]
per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 20 febbraio 2025 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 823/2023 R.G.Es.,
2) liquida al dott. , a titolo di compenso per l'attività Controparte_4
svolta quale custode di quote di s.r.l. pignorate nominato nel procedimento di cui al punto 1), la somma di € 9.049,99, oltre I.V.A. e cassa previdenziale nella misura legalmente dovuta;
3) compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e il resistente e condanna quest'ultimo Controparte_4
al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente nella misura del restante 1/3, che si distrae in favore dell'avv. NZ CO e si liquida in € 957,01, di cui € 107,76 per esborsi ed € 849,25 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura
9 pari al 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta;
4) compensa integralmente le spese di lite relative agli altri rapporti tra le parti processuali.
Termini Imerese, 28 novembre 2025
IL PRESIDENTE
PP Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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