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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Senorbì, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. SENIS ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Carbonia, presso lo studio dell'Avv. ORRÙ NICOLA LUGI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Ortacesus, via Telesforo Rosas n. 17, comprensiva degli arredi e delle suppellettili, resterà nella disponibilità esclusiva della signora e del figlio Parte_1 Per_1
, con lei convivente, mentre il marito continuerà a vivere separatamente dalla moglie.
[...]
3. I coniugi non dovranno reciprocamente versare alcun mantenimento.
4. Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 22/07/2024, e costituzione del
[...] Pt_1 CP_1
in data 8/02/2025, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 12/02/2025, i coniugi personalmente comparse davanti al Giudice Delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere definire consensualmente il giudizio alle condizioni sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte I, serie A, anno 1996 - Comune di Escolca);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Senorbì, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. SENIS ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Carbonia, presso lo studio dell'Avv. ORRÙ NICOLA LUGI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Ortacesus, via Telesforo Rosas n. 17, comprensiva degli arredi e delle suppellettili, resterà nella disponibilità esclusiva della signora e del figlio Parte_1 Per_1
, con lei convivente, mentre il marito continuerà a vivere separatamente dalla moglie.
[...]
3. I coniugi non dovranno reciprocamente versare alcun mantenimento.
4. Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 22/07/2024, e costituzione del
[...] Pt_1 CP_1
in data 8/02/2025, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 12/02/2025, i coniugi personalmente comparse davanti al Giudice Delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere definire consensualmente il giudizio alle condizioni sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte I, serie A, anno 1996 - Comune di Escolca);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti