TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 600/2024
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 13.25 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per l'avv. MARCO MILAN Parte_1
Per l'avv. ANDREA TORNIELLI e l'avv. MASSIMILIANO Controparte_1
FERRARI
Le parti danno atto che non è stato possibile raggiungere un accordo per la definizione conciliativa della causa.
Il Giudice, a questo punto, invita le parti alla discussione.
L'avv. Milan si riporta agli atti tutti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e riportate nel foglio depositato in data 4.3.2025.
L'avv. Tornielli e l'avv. Ferrari si riportano a quanto depositato;
rilevano che è stata data prova della fonte negoziale del credito ed è stato allegato l'inadempimento, senza che controparte abbia dato prova dell'estinzione del debito mediante pagamento;
rilevano che la
PEC menzionata da controparte è frutto di evidente errore contabile e che, comunque, essa è datata 20.9.2025 e, per il periodo successivo, l'attrice, che ha rilasciato l'immobile solo nell'ottobre 2024, ha documentati unicamente il pagamento di due mensilità. Insistono, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice, in assenza delle parti, decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ex artt. 429, co. 1 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa da:
(C.F. ), quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale “ ” (Partita Iva n. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MILAN ed elettivamente domiciliata presso il medesimo
ATTRICE IN OPPOSIZIONE conto
C.F.: , P.IVA.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. ANDREA TORNIELLI e dall'avv. MASSIMILIANO FERRARI, elettivamente domiciliata presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: affitto di ramo d'azienda
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'ill.mo signor Giudice del Tribunale di Novara, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
a) non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto la pretesa creditoria è illegittima, infondata, non provata e l'opposizione è comunque fondata su idonea prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito:
pagina 2 di 13 b) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, errata la pretesa creditoria avanzata dalla società e conseguentemente annullare, dichiarare nullo e/o Controparte_1 privo di efficacia giuridica e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 120/2024 (RG. 60/2024) del Tribunale di Novara;
c) in ogni caso attesi i motivi dedotti in narrativa dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 120/2024 (RG. 60/2024) del Tribunale di Novara perché la pretesa creditoria è infondata in fatto e in diritto;
d) il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria: Si da atto di produrre i seguenti documenti con numerazione progressiva rispetto a quelli prodotti con la citazione:
14. n. V1-17 dell'8.02.2021; 15. n. V1-52 Controparte_2 Controparte_2 del 19.07.2021; 16. n. V1-66 del 16.09.2021; 17. Controparte_2 CP_2
n. V1-75 del 25.10.2021; 18.Ordine di bonifico del 08.02.2021 di € 2.380,00;
[...]
19.Ordine di bonifico del 16.07.2021 di € 4.880,00; 20.Ordine di bonifico del 15.09.2021 di € 3000,00; 21.Ordine di bonifico del 25.01.2022 di € 2.300,00; 22.Fattura n. Controparte_1
V1-84 del 16.12.2022;
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare prove ed indicare testi.
Con ogni riserva.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, previ gli adempimenti di legge,
IN VIA PRELIMINARE
A fronte delle difese esposte, concedere la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 120/2024 – R.G. n. 303/2024 in quanto l'opposizione è totalmente infondata, e comunque non è fondata né su prova scritta né su argomentazioni di pronta soluzione.
NEL MERITO
In via principale: respingere la domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 120/2024 – R.G. n. 303/2024.
In via subordinata: per le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare dovuto dalla sig.ra , titolare della ditta la somma ingiunta di € Parte_1 Parte_2
55.187,00 a titolo di pagamento per i canoni di affitto arretrati e, per l'effetto, condannare
, titolare della ditta al pagamento, in favore della società Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 55.187,00, o di quella diversa, maggiore o minore, somma Controparte_1 accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con la maggiorazione di un terzo ex art. 4 c. 8 del d.m. 55/2014, unitamente alle spese e competenze professionali della fase monitoria.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.04.2024, depositato telematicamente in pari data presso la Cancelleria di questo Tribunale, ha presentato Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso il 01.02.2024 dal Tribunale di Novara su ricorso di notificato il 24.2.2024. Controparte_2
Con il provvedimento monitorio suddetto veniva ingiunto all'odierna opponente, in qualità di titolare della ditta individuale “ ”, il Parte_2 pagamento della somma di € 55.187,00 oltre agli interessi di legge, nonché le spese legali, a titolo di canoni arretrati, dovuti in base al contratto di affitto di azienda stipulato fra le parti e registrato in data 13.1.2015.
Parte attrice ha opposto l'infondatezza della pretesa e l'erroneità della somma azionata, rilevando che il ricorso per decreto ingiuntivo non contiene alcuna indicazione dei mesi cui si riferirebbero gli omessi pagamenti, mancando anche la produzione delle fatture relative. Solo in via desuntiva, atteso l'ammontare del canone mensile pari ad € 1.830,00 IVA inclusa, potrebbe ricavarsi che la pretesa sia relativa alle ultime 30 mensilità del canone, rispetto alla data del deposito del ricorso monitorio (11.1.2024), oltre ad una differenza di € 287,00.
Tanto premesso, l'attrice opponente ha versato in giudizio una mail, datata 20.09.2023, con cui richiedeva la corresponsione di € 18.953,53, di cui € 15.953,53 per i CP_2 canoni a tale data rimasti impagati e la restante somma in adempimento di obblighi derivanti da un contratto di affiliazione, sostenendo che nella missiva sarebbe ravvisabile la confessione stragiudiziale che l'importo azionato con il decreto ingiuntivo oggi impugnato non è dovuto.
L'opponente ha precisato di non aver pagato l'importo di € 3.000,00, chiesto per l'affiliazione alla catena “Crema & cioccolato”, in quanto era stata decisa in autonomia dal precedente amministratore della società creditrice che, peraltro, aveva deciso successivamente di non attuarla.
In merito ai canoni, invece, l'attrice ha dedotto di avere saldato tutti gli arretrati e, a sostegno di ciò, ha versato in atti copia di due bonifici, ciascuno dell'importo di € 2.000,00, effettuati il 26.10.2023 ed il 02.01.2024, non presi in considerazione dalla creditrice.
A ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa creditoria, l'opponente ha evidenziato che le fatture emesse e saldate nel corso del 2023 sono tutte descritte come pagina 4 di 13 “acconto canone affitto gestione reparto locale c/o risparmione di e non contengono alcun CP_3 riferimento a mensilità arretrate.
Nel rassegnare le conclusioni, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, laddove avanzata, e di dichiarare la nullità e/o inefficacia di quest'ultimo.
Con comparsa depositata il 07.06.2024 si è costituita nel presente giudizio la società
[...]
richiamando le clausole del contratto di affitto che stabiliscono il canone in CP_2 misura pari ad € 1.500,00 oltre IVA e prevedono il suo aumento annuale, senza necessità di richiesta scritta, in misura pari all'indice ISTAT del costo delle costruzioni commerciali e residenziali verificatosi nel tempo, utilizzando l'indice dell'ultimo mese pubblicato e confrontandolo con l'indice dello stesso mese dell'anno precedente.
La convenuta ha altresì esposto che il contratto, alla naturale scadenza, si è automaticamente rinnovato per la durata di sei anni ai sensi dell'art. 3 del contratto e che, in data 12.08.2023, ha dichiarato a mezzo pec di voler esercitare la facoltà di CP_2 recesso.
L'opposta ha, poi, riferito: che negli anni 2017-2019 l'odierna opponente, pur con qualche ritardo, ha pagato integralmente i canoni di affitto, rivalutati ai sensi dell'art. 6 del contratto, iniziando a maturare la propria morosità dal gennaio 2020; che a partire da tale mensilità, infatti, la , nonostante l'abbuono delle mensilità di febbraio e marzo PT
2020 da parte della locatrice a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non ha più provveduto al pagamento di quanto dovuto, per l'intero anno, ad eccezione di un bonifico di € 861,24 nel settembre 2020; che negli anni successivi l'affittuaria ha omesso i pagamenti nelle mensilità indicate in apposita tabella contenuta nell'atto di costituzione, maturando un debito di € 55.886,49 fino al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cui si aggiungono ulteriori somme relative ai canoni da maggio a giugno 2024.
Infine, la convenuta ha evidenziato che, a fronte dell'importante morosità maturata, per agevolare il ripianamento dei debiti accumulati, non è stata più applicata la rivalutazione ISTAT a partire dall'anno 2022.
Tanto premesso, l'odierna opposta ha evidenziato che parte avversaria ha solo dedotto di avere pagato tutti i canoni dovuti, senza tuttavia depositare le copie dei bonifici asseritamente effettuati per ciascun mese saldato;
infatti, ha depositato solo le contabili di pagamento relative ad alcune mensilità, incluse alcune non pretese.
Del resto, secondo la difesa dell'opposta, la morosità risulta dimostrata altresì dalle causali dei bonifici depositati, in cui si fa riferimento ad “affitto ed arretrati”.
Inoltre, contestato che le fatture versate in giudizio dall'opponente siano idonee a provare il regolare adempimento per il pregresso, l'opposta ha anche precisato che la fattura di cui al doc. 8 è totalmente inconferente, concernendo la vendita alla Caffetteria di alcune sedie,
pagina 5 di 13 per un totale di € 480,00; che, similmente, il debito per l'affiliazione commerciale esula dall'oggetto del presente giudizio, relativo solo ai canoni insoluti;
che, infine, relativamente al 2024, l'opponente ha effettuato solo due versamenti, per l'ammontare di € 4.000.
La parte convenuta opposta, pertanto, ha concluso per l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e domandando la condanna dell'opponente al pagamento di spese legali maggiorate di un terzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente, ribadite le discrasie tra le somme pretese dalla società locatrice nel corso del tempo (alla data della missiva del 20.9.2023, in sede di convocazione avanti all'organismo di mediazione, nel ricorso monitorio), ha sostenuto che le stesse sono imputabili ad una cattiva gestione della contabilità da parte della proprietà e alla circostanza che diversi pagamenti sono stati effettuati in contanti, senza l'emissione delle relative fatture.
Ha, inoltre, contestato la tabella contenuta nella comparsa di , per via CP_2 dell'erronea imputazione di diversi pagamenti effettuati, di cui sono stati versati in giudizio i relativi bonifici.
In particolare, l'opponente ha allegato che il versamento dalla stessa effettuato con bonifico di € 2.300,00 in data 25.01.2022 è stato imputato dalla creditrice al mese corrente alla data del pagamento (gennaio 2022), in tal modo di fatto attestando che i canoni pregressi erano stati già onorati, alla luce del criterio di cui all'art. 1193 c.c., che obbliga ad imputare, nel caso di più crediti, i pagamenti privi di indicazioni al debito più antico.
Allo stesso modo, i versamenti effettuati nel 2023 sono stati imputati ciascuno al mese di effettuazione, confermando che non vi fossero mensilità arretrate, come desumibile dalla PEC già prodotta in allegato all'atto di citazione in opposizione, con cui la creditrice richiedeva il pagamento di canoni arretrati per un totale di € 13.900,00 che l'attrice ha allegato di avere corrisposto nel 2023, fino al mese di settembre.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter, depositata il 24.07.2024, ha Parte_1 chiesto l'ammissione di prova per testi e ha versato in giudizio documentazione a sostegno delle proprie difese.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata il 26.07.2024, la società opposta ha dedotto la pretestuosità delle argomentazioni sviluppate dalla controparte in merito alle imputazioni dei pagamenti;
ha nuovamente individuato le somme dovute per le annualità dal 2020 al 2024; ha evidenziato che le produzioni documentali dell'opponente sono relative ai soli pagamenti già contabilizzati, mentre di quanto dovuto e richiesto non è stata data alcuna prova di pagamento.
pagina 6 di 13 Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., l'opponente ha evidenziato che la produzione delle fatture in giudizio era finalizzata a dimostrare l'intervenuto pagamento di diverse mensilità poi nuovamente richieste nel procedimento monitorio e, di conseguenza, l'erroneità della pretesa avanzata. In ogni caso, preso atto che la somma richiesta dalla società risultava diminuita, secondo i conteggi effettuati nella seconda CP_2 memoria istruttoria, essendo passata da € 55.187,00, di cui al decreto ingiuntivo, ad € 54.286,59, la debitrice ha ribadito l'inattendibilità delle deduzioni e dei conteggi avversari e che la somma è stata quantificata in modo errato e comunque non è dovuta.
Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha ribadito che le sole Controparte_2 quattro contabili di bonifico prodotte dalla debitrice sono già state scomputate e, quindi, attengono a canoni non oggetto di domanda.
All'udienza del 17.09.2023, è stata disposta la conversione del rito da ordinario a speciale avendo la causa ad oggetto affitto d'azienda, con conseguente applicazione del rito locatizio previsto dagli artt. 447 bis c.p.c. ss., con rinuncia delle parti al termine per le memorie integrative.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta superflua la prova orale articolata da parte attrice opponente, dopo un rinvio per trattative disposto all'udienza del 4.3.2025, senza esito positivo, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione e viene ora decisa con la presente sentenza.
***
1.
Preliminarmente, va dato atto che il presente giudizio di opposizione è stato erroneamente introdotto secondo il rito ordinario, dovendosi dare applicazione, dato il titolo delle domande della convenuta opposta, all'art. 447 bis c.p.c., secondo cui “le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate” dal rito del lavoro.
Alla prima udienza, rilevata la questione, è stato disposto il mutamento del rito, dovendosi comunque considerare tempestiva l'opposizione proposta anche in applicazione degli artt. 414 e ss,, dato l'avvenuto deposito dell'atto introduttivo nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto (deposito avvenuto il 2.4.2024, a fronte della notifica perfezionatasi il 24.2.2024).
2.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1
pagina 7 di 13 Va, innanzitutto, osservato che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'allora ricorrente
[...]
si era limitata a esporre, quanto a descrizione del petitum e della causa petendi, che CP_2 con contratto scritto registrato in data 13.01.2015 essa ricorrente aveva affittato alla ditta individuale il ramo d'azienda costituito dal Parte_2 reparto avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, ubicato all'interno dei locali del Centro Commerciale “Il Risparmione di Suno”, per un corrispettivo mensile di € 1.500 oltre Iva;
che in data 12 agosto 2023 dichiarava di volersi Controparte_1 avvalere della propria facoltà di recesso prevista al punto 3 del contratto;
che l'affittuaria si era resa più volte morosa nel versamento dei canoni di affitto, accumulando un debito dell'ammontare complessivo di € 55.187,00 IVA inclusa, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine a quanti e a quali fossero i canoni rimasti impagati, per cui chiedeva emettersi ingiunzione, e senza che detta indicazione fosse ricavabile dalla documentazione depositata, non essendo state prodotte in allora – né, per vero, tuttora in questa sede - le fatture relative alle mensilità cui si riferisce il credito azionato.
Solo con la comparsa di costituzione in questo giudizio la convenuta ha dettagliato la propria domanda, esponendo che esso deriverebbe da pagamenti frammentari nel corso del tempo, per cui residuerebbe un debito: per il 2020 pari a € 18.236,66 (escluse due mensilità, pacificamente abbuonate per le conseguenze dell'emergenza pandemica, e detratto l'unico acconto di 861,24, versato a settembre); per il 2021 di € 19.157,25 (detratte le mensilità di luglio, agosto e settembre); per il 2022 di € 9.596,31 (detratti i pagamenti intervenuti a gennaio, marzo, aprile, agosto, ottobre, dicembre); per il 2023 di € 8896,27 (detratti i pagamenti da gennaio a marzo, di maggio, di luglio, di settembre e ottobre).
La convenuta ha, poi, aggiunto che l'opponente ha maturato un ulteriore debito per il 2024, sino alla data del 31.5.2024, pari a € 6331,80 (dedotti i pagamenti intervenuti a gennaio per € 2000 e ad aprile per altri € 2000), somma non compresa nel quantum di cui al decreto ingiuntivo, considerato che il ricorso monitorio è stato depositato in data 11.1.2024.
I suddetti importi sono stati ulteriormente rivisti dall'opposta, che, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., ha definitivamente indicato come residuo debito in relazione all'anno 2020 una somma di € 16.236,36; in relazione all'anno 2021, una somma di € 17.277,50; in relazione all'anno 2022, una somma di € 9.478,39; in relazione all'anno 2023, una somma di € 11.294,23.
Le rivisitazioni, in riduzione per gli anni 2020-2022, indicano la definitiva consistenza di quanto preteso per tali anni;
quanto al 2023, va invece, mantenuta ferma l'originaria domanda di € 8.896,27, non potendo la parte procedere a precisazioni – tanto più immotivate, come nella specie - oltre il termine a ciò stabilito dall'art. 171 ter, n. 1 c.p.c.
2.2.
pagina 8 di 13 Per il 2024, invece, va rilevato che, sebbene parte convenuta abbia dato atto del persistere di una morosità pur dopo il deposito del ricorso monitorio (come precisato in discussione, sino all'ottobre 2024, quando è avvenuto il rilascio), essendo state pagate due sole mensilità a gennaio e aprile 2024, non è stata proposta alcuna domanda al riguardo. La convenuta, infatti, ha chiesto in via di principalità il rigetto dell'opposizione e la mera conferma del decreto ingiuntivo, senza formulare domanda riconvenzionale per le mensilità ulteriori, nel decreto ingiuntivo non comprese;
in via subordinata, la condanna al pagamento di somma pari a quella per cui è stata emessa ingiunzione, comprensiva, appunto, delle mensilità fino alla data del deposito del ricorso (cfr. per conferma il riepilogo al fondo di pag. 3 della comparsa di costituzione e il primo capoverso a pag.4 di tale atto).
2.3.
Tutto ciò premesso, va osservato che la diversa indicazione circa il dovuto da parte dell'attrice è sufficiente alla revoca del decreto ingiuntivo, emesso per la maggior somma di € 55.187,00, dovuta alla data dell'11.1.2024, rispetto a quella oggi rettificata dall'attrice in € 54.286,59 nelle conclusioni (o meglio, tenendo conto delle precisazioni ammissibili ed escluse quelle inammissibili, in € 51.888,52).
Ciò nondimeno, va considerato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (fra molte, Cass., n. 1184/2017; n. 3649/2012).
Non è preclusa, pertanto, la prosecuzione della causa, in questa sede di merito, sulle domande come precisate dalla parte convenuta opposta.
2.4.
Ciò posto, parte attrice ha versato in giudizio una PEC, proveniente dall'odierna convenuta opposta, datata 20.9.2023, con cui, oltre ad affrontare la questione del rilascio del ramo d'azienda, con concessione all'affittuaria di un termine per potersi avvantaggiare del periodo natalizio ancora nell'esercizio dell'impresa presso il centro commerciale, venivano effettuati i conti per il pregresso.
Nella mail, in modo espresso, specifico e del tutto puntuale (sia pure sulla base di conteggi non immediatamente comprensibili sulla base di quanto qui noto), veniva indicato che dalle scritture contabili della società emergevano “crediti scaduti pari a € 2080,01 per l'anno 2021, € 10.856,31 per l'anno 2022 ed € 16.917,21 per l'anno 2023, compreso il corrente mese di
pagina 9 di 13 settembre. Totale generale (iva inclusa) pari ad € 29.853,53”, da cui detrarsi ulteriori “€ 2000 (bonifico da poco effettuato con fattura in emissione)”.
Conclusivamente, dunque, il debito dell'affittuaria veniva individuato a quella data in € 27.853,53 (veniva effettuato un altro riferimento, poco chiaro, a € 11.900,02 “già fatturati”, che portava il residuo a € 15.953,53 per “i soli canoni di affitto non ancora saldati”: il tenore del conteggio, tuttavia, induce a ritenere che detto conclusivo importo alludesse a quanto non ancora fatturato, che, aggiunto agli 11.900,02 euro già fatturati, ma evidentemente non pagati, dava, appunto, come esistente al 20.9.2023 un residuo credito complessivo di € 27.853,53).
Ebbene, la suddetta dichiarazione, proveniente dall'amministratore unico di , CP_2 dichiaratamente basata su una verifica della contabilità della società in una fase che si profilava come di chiusura del rapporto, successivamente al recesso esercitato da
[...]
, deve intendersi valevole come quietanza degli intervenuti pagamenti, per il CP_2 residuo, e come tale integra, per giurisprudenza consolidata, una confessione stragiudiziale, esonerando il debitore dal relativo onere probatorio e vincolando il giudice sulla veridicità dei fatti ivi attestati, salvo che il creditore non dimostri, come richiesto dall'art. 2732 c.c., che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o per violenza.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (cfr. Cass., n. 5945/2023; n. 4196/2014).
A fronte del contenuto della suddetta mail, dunque, non è sufficiente alla convenuta invocare l'onere della prova dell'adempimento, gravante ordinariamente in capo al debitore, poiché spetta al creditore dimostrare di avere attestato per errore – esclusa nella specie la violenza – il debito residuo alla data del 20.9.2023.
La convenuta, invece, non solo non ha fornito la prova dell'errore, ma neppure ha contestato alcunché, in relazione al documento in esame: non la conformità della riproduzione al contenuto della PEC, a norma dell'art. 2712 c.c., non la provenienza dall'amministratore unico della (trattandosi, peraltro di PEC, certamente CP_2 riconducibile alla convenuta), non il tenore del contenuto, neppure per fornire una qualsivoglia spiegazione della ragione per cui in data 20.9.2023 la convenuta procedesse alla quantificazione del debito residuo dell'affittuaria nei termini indicati e nel ricorso monitorio, come in questa sede, invece, la richiesta sia stata più che raddoppiata. Ciò, sino all'odierna discussione, nella quale ha fatto genericamente riferimento a un evidente errore contabile, non meglio precisato e di cui, in ogni caso, non si ha evidenza.
pagina 10 di 13 In tale situazione, peraltro, ove anche non si volesse riconoscere alla mail valore confessorio (in tal senso, comunque, la giurisprudenza. “la dichiarazione confessoria fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato” – cfr. ex multis Cass., n. 10581/2000), essa, a fronte dell'assenza di specifica contestazione da parte del creditore sulla efficacia probatoria del documento, dovrebbe comunque ritenersi utile a soddisfare gli oneri di prova gravanti sul debitore. Ciò anche a fronte dell'allegazione, pure essa non contestata, che numerose mensilità di canone siano state versate in contanti e non fatturate, il che spiegherebbe la notevole confusione dimostrata dalla convenuta nella ricostruzione del debito asseritamente residuo.
2.5.
Premesso, dunque, che il pagamento dei canoni di affitto da parte dell'odierna opponente deve ritenersi quietanzato sino a un residuo debito, al settembre 2023, di € 27.853,53, detto debito deve tuttora ritenersi parzialmente esistente in capo all'opponente.
L'attrice ha asserito che, in realtà, anche tali residui canoni sarebbero stati versati.
I pagamenti, sporadici, di cui l'attrice ha dato prova, tuttavia, non sono utili a dimostrare l'estinzione. Poiché, infatti, non è noto a quali mensilità si riferisse nella PEC CP_2 in esame – che la stessa attrice ha prodotto e sulla base della quale, conformemente alle richieste dell'attrice medesima, si sta ora ragionando - non è possibile affermare che essi siano da imputarsi a mensilità che ha considerato come residue, piuttosto che CP_2
a mensilità già contabilizzate come saldate, proprio in virtù dei pagamenti in questione.
Al contempo, però, va considerato quanto segue.
Dai conteggi indicati nella mail risulta: un residuo di € 2.080,01 per il 2021; un residuo di
€ 10.856,31 per il 2022; e un residuo di € 16.917,21 per il 2023, compreso il mese di settembre, iva inclusa.
Il debito per il 2020 viene dato, dunque, nella mail, come integralmente estinto e la circostanza deve ritenersi provata per le ragioni su esposte (ragione per la quale, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, sarebbe stato superfluo procedersi all'assunzione delle prove orali articolate da parte attrice, attinenti a circostanze riferite all'anno 2020).
Per il 2021 viene indicato un residuo debito di € 2.080,01, da ritenersi provato in tale minor misura rispetto alle richieste della convenuta, ma non estinto, per le ragioni su esposte.
Per il 2022 viene indicato, nella mail, un residuo debito di € 10.856,31. E' la stessa convenuta opposta, tuttavia, a precisare negli atti depositati in giudizio, successivamente pagina 11 di 13 al 20.9.2023, la sussistenza di un minor debito di € 9.596,31 (in citazione) e di € 9.478,39 nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Il debito, dunque, deve ritenersi ad oggi esistente in tale minor misura.
Per il 2023, è la stessa convenuta a dare atto in giudizio dell'intervenuto versamento, nelle mensilità indicate nella tabella contenuta in comparsa, di una complessiva somma di € 13.900,04 sino al 20.9.2023, per un residuo debito a quella data di € 10.896,28. Il credito può ritenersi provato, pertanto, in tale misura.
Dalla stessa tabella appena menzionata risulta, poi, che sia intervenuto pagamento di € 2000,01 il 31.10.2023, che ha ridotto il debito, per il 2023, a € 8.896, 27.
Infine, risultano intervenuti pagamenti nel 2024, da imputarsi ai pregressi canoni scaduti e non pagati.
Il debito sino al 31.12. 2023 (periodo ricompreso nel monitorio), dunque, deve ritenersi tuttora esistente in misura pari a € 4.896,27.
In ultima analisi, l'opponente risulta tuttora debitrice, quanto al periodo fino al dicembre 2023, dell'importo di € 16.454,67, non avendo documentato pagamenti idonei a ridurre ulteriormente il residuo dovuto. In tale misura deve, pertanto, essere pronunciata condanna dell'opponente al versamento in favore dell'opposta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
3.
Quanto alla regolamentazione delle spese, alla luce del principio per cui essa deve avvenire tenendo conto dell'esito del giudizio, si ritiene che esse possano essere integralmente compensate sia per la fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo, sia per la presente fase di opposizione, considerata, da un canto, la necessità per l'opponente di introdurre il presente giudizio per avere ragione della solo parziale debenza di quanto richiesto dal creditore e, al contempo, dell'accertamento della condanna comunque da pronunciarsi per una parte della somma di cui al decreto ingiuntivo.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 600/2024:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso il 01.02.2024 dal Tribunale di Novara, e condanna PT
, quale titolare dell'impresa individuale “
[...] Parte_2
, a corrispondere a a titolo di canoni dovuti sino al
[...] Controparte_1
31.12.2023 per il contratto oggetto di causa, già computati i versamenti per complessivi € 4.000 avvenuti il 10.1.2024 e il 22.4.2024, la minor somma di € 16.454,67, oltre interessi dal dovuto al saldo;
pagina 12 di 13 2) compensa integralmente le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.
Novara, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 600/2024
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 13.25 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per l'avv. MARCO MILAN Parte_1
Per l'avv. ANDREA TORNIELLI e l'avv. MASSIMILIANO Controparte_1
FERRARI
Le parti danno atto che non è stato possibile raggiungere un accordo per la definizione conciliativa della causa.
Il Giudice, a questo punto, invita le parti alla discussione.
L'avv. Milan si riporta agli atti tutti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e riportate nel foglio depositato in data 4.3.2025.
L'avv. Tornielli e l'avv. Ferrari si riportano a quanto depositato;
rilevano che è stata data prova della fonte negoziale del credito ed è stato allegato l'inadempimento, senza che controparte abbia dato prova dell'estinzione del debito mediante pagamento;
rilevano che la
PEC menzionata da controparte è frutto di evidente errore contabile e che, comunque, essa è datata 20.9.2025 e, per il periodo successivo, l'attrice, che ha rilasciato l'immobile solo nell'ottobre 2024, ha documentati unicamente il pagamento di due mensilità. Insistono, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice, in assenza delle parti, decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ex artt. 429, co. 1 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa da:
(C.F. ), quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale “ ” (Partita Iva n. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MILAN ed elettivamente domiciliata presso il medesimo
ATTRICE IN OPPOSIZIONE conto
C.F.: , P.IVA.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. ANDREA TORNIELLI e dall'avv. MASSIMILIANO FERRARI, elettivamente domiciliata presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: affitto di ramo d'azienda
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'ill.mo signor Giudice del Tribunale di Novara, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
a) non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto la pretesa creditoria è illegittima, infondata, non provata e l'opposizione è comunque fondata su idonea prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito:
pagina 2 di 13 b) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, errata la pretesa creditoria avanzata dalla società e conseguentemente annullare, dichiarare nullo e/o Controparte_1 privo di efficacia giuridica e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 120/2024 (RG. 60/2024) del Tribunale di Novara;
c) in ogni caso attesi i motivi dedotti in narrativa dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 120/2024 (RG. 60/2024) del Tribunale di Novara perché la pretesa creditoria è infondata in fatto e in diritto;
d) il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria: Si da atto di produrre i seguenti documenti con numerazione progressiva rispetto a quelli prodotti con la citazione:
14. n. V1-17 dell'8.02.2021; 15. n. V1-52 Controparte_2 Controparte_2 del 19.07.2021; 16. n. V1-66 del 16.09.2021; 17. Controparte_2 CP_2
n. V1-75 del 25.10.2021; 18.Ordine di bonifico del 08.02.2021 di € 2.380,00;
[...]
19.Ordine di bonifico del 16.07.2021 di € 4.880,00; 20.Ordine di bonifico del 15.09.2021 di € 3000,00; 21.Ordine di bonifico del 25.01.2022 di € 2.300,00; 22.Fattura n. Controparte_1
V1-84 del 16.12.2022;
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare prove ed indicare testi.
Con ogni riserva.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, previ gli adempimenti di legge,
IN VIA PRELIMINARE
A fronte delle difese esposte, concedere la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 120/2024 – R.G. n. 303/2024 in quanto l'opposizione è totalmente infondata, e comunque non è fondata né su prova scritta né su argomentazioni di pronta soluzione.
NEL MERITO
In via principale: respingere la domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 120/2024 – R.G. n. 303/2024.
In via subordinata: per le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare dovuto dalla sig.ra , titolare della ditta la somma ingiunta di € Parte_1 Parte_2
55.187,00 a titolo di pagamento per i canoni di affitto arretrati e, per l'effetto, condannare
, titolare della ditta al pagamento, in favore della società Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 55.187,00, o di quella diversa, maggiore o minore, somma Controparte_1 accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con la maggiorazione di un terzo ex art. 4 c. 8 del d.m. 55/2014, unitamente alle spese e competenze professionali della fase monitoria.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.04.2024, depositato telematicamente in pari data presso la Cancelleria di questo Tribunale, ha presentato Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso il 01.02.2024 dal Tribunale di Novara su ricorso di notificato il 24.2.2024. Controparte_2
Con il provvedimento monitorio suddetto veniva ingiunto all'odierna opponente, in qualità di titolare della ditta individuale “ ”, il Parte_2 pagamento della somma di € 55.187,00 oltre agli interessi di legge, nonché le spese legali, a titolo di canoni arretrati, dovuti in base al contratto di affitto di azienda stipulato fra le parti e registrato in data 13.1.2015.
Parte attrice ha opposto l'infondatezza della pretesa e l'erroneità della somma azionata, rilevando che il ricorso per decreto ingiuntivo non contiene alcuna indicazione dei mesi cui si riferirebbero gli omessi pagamenti, mancando anche la produzione delle fatture relative. Solo in via desuntiva, atteso l'ammontare del canone mensile pari ad € 1.830,00 IVA inclusa, potrebbe ricavarsi che la pretesa sia relativa alle ultime 30 mensilità del canone, rispetto alla data del deposito del ricorso monitorio (11.1.2024), oltre ad una differenza di € 287,00.
Tanto premesso, l'attrice opponente ha versato in giudizio una mail, datata 20.09.2023, con cui richiedeva la corresponsione di € 18.953,53, di cui € 15.953,53 per i CP_2 canoni a tale data rimasti impagati e la restante somma in adempimento di obblighi derivanti da un contratto di affiliazione, sostenendo che nella missiva sarebbe ravvisabile la confessione stragiudiziale che l'importo azionato con il decreto ingiuntivo oggi impugnato non è dovuto.
L'opponente ha precisato di non aver pagato l'importo di € 3.000,00, chiesto per l'affiliazione alla catena “Crema & cioccolato”, in quanto era stata decisa in autonomia dal precedente amministratore della società creditrice che, peraltro, aveva deciso successivamente di non attuarla.
In merito ai canoni, invece, l'attrice ha dedotto di avere saldato tutti gli arretrati e, a sostegno di ciò, ha versato in atti copia di due bonifici, ciascuno dell'importo di € 2.000,00, effettuati il 26.10.2023 ed il 02.01.2024, non presi in considerazione dalla creditrice.
A ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa creditoria, l'opponente ha evidenziato che le fatture emesse e saldate nel corso del 2023 sono tutte descritte come pagina 4 di 13 “acconto canone affitto gestione reparto locale c/o risparmione di e non contengono alcun CP_3 riferimento a mensilità arretrate.
Nel rassegnare le conclusioni, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, laddove avanzata, e di dichiarare la nullità e/o inefficacia di quest'ultimo.
Con comparsa depositata il 07.06.2024 si è costituita nel presente giudizio la società
[...]
richiamando le clausole del contratto di affitto che stabiliscono il canone in CP_2 misura pari ad € 1.500,00 oltre IVA e prevedono il suo aumento annuale, senza necessità di richiesta scritta, in misura pari all'indice ISTAT del costo delle costruzioni commerciali e residenziali verificatosi nel tempo, utilizzando l'indice dell'ultimo mese pubblicato e confrontandolo con l'indice dello stesso mese dell'anno precedente.
La convenuta ha altresì esposto che il contratto, alla naturale scadenza, si è automaticamente rinnovato per la durata di sei anni ai sensi dell'art. 3 del contratto e che, in data 12.08.2023, ha dichiarato a mezzo pec di voler esercitare la facoltà di CP_2 recesso.
L'opposta ha, poi, riferito: che negli anni 2017-2019 l'odierna opponente, pur con qualche ritardo, ha pagato integralmente i canoni di affitto, rivalutati ai sensi dell'art. 6 del contratto, iniziando a maturare la propria morosità dal gennaio 2020; che a partire da tale mensilità, infatti, la , nonostante l'abbuono delle mensilità di febbraio e marzo PT
2020 da parte della locatrice a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non ha più provveduto al pagamento di quanto dovuto, per l'intero anno, ad eccezione di un bonifico di € 861,24 nel settembre 2020; che negli anni successivi l'affittuaria ha omesso i pagamenti nelle mensilità indicate in apposita tabella contenuta nell'atto di costituzione, maturando un debito di € 55.886,49 fino al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cui si aggiungono ulteriori somme relative ai canoni da maggio a giugno 2024.
Infine, la convenuta ha evidenziato che, a fronte dell'importante morosità maturata, per agevolare il ripianamento dei debiti accumulati, non è stata più applicata la rivalutazione ISTAT a partire dall'anno 2022.
Tanto premesso, l'odierna opposta ha evidenziato che parte avversaria ha solo dedotto di avere pagato tutti i canoni dovuti, senza tuttavia depositare le copie dei bonifici asseritamente effettuati per ciascun mese saldato;
infatti, ha depositato solo le contabili di pagamento relative ad alcune mensilità, incluse alcune non pretese.
Del resto, secondo la difesa dell'opposta, la morosità risulta dimostrata altresì dalle causali dei bonifici depositati, in cui si fa riferimento ad “affitto ed arretrati”.
Inoltre, contestato che le fatture versate in giudizio dall'opponente siano idonee a provare il regolare adempimento per il pregresso, l'opposta ha anche precisato che la fattura di cui al doc. 8 è totalmente inconferente, concernendo la vendita alla Caffetteria di alcune sedie,
pagina 5 di 13 per un totale di € 480,00; che, similmente, il debito per l'affiliazione commerciale esula dall'oggetto del presente giudizio, relativo solo ai canoni insoluti;
che, infine, relativamente al 2024, l'opponente ha effettuato solo due versamenti, per l'ammontare di € 4.000.
La parte convenuta opposta, pertanto, ha concluso per l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e domandando la condanna dell'opponente al pagamento di spese legali maggiorate di un terzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente, ribadite le discrasie tra le somme pretese dalla società locatrice nel corso del tempo (alla data della missiva del 20.9.2023, in sede di convocazione avanti all'organismo di mediazione, nel ricorso monitorio), ha sostenuto che le stesse sono imputabili ad una cattiva gestione della contabilità da parte della proprietà e alla circostanza che diversi pagamenti sono stati effettuati in contanti, senza l'emissione delle relative fatture.
Ha, inoltre, contestato la tabella contenuta nella comparsa di , per via CP_2 dell'erronea imputazione di diversi pagamenti effettuati, di cui sono stati versati in giudizio i relativi bonifici.
In particolare, l'opponente ha allegato che il versamento dalla stessa effettuato con bonifico di € 2.300,00 in data 25.01.2022 è stato imputato dalla creditrice al mese corrente alla data del pagamento (gennaio 2022), in tal modo di fatto attestando che i canoni pregressi erano stati già onorati, alla luce del criterio di cui all'art. 1193 c.c., che obbliga ad imputare, nel caso di più crediti, i pagamenti privi di indicazioni al debito più antico.
Allo stesso modo, i versamenti effettuati nel 2023 sono stati imputati ciascuno al mese di effettuazione, confermando che non vi fossero mensilità arretrate, come desumibile dalla PEC già prodotta in allegato all'atto di citazione in opposizione, con cui la creditrice richiedeva il pagamento di canoni arretrati per un totale di € 13.900,00 che l'attrice ha allegato di avere corrisposto nel 2023, fino al mese di settembre.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter, depositata il 24.07.2024, ha Parte_1 chiesto l'ammissione di prova per testi e ha versato in giudizio documentazione a sostegno delle proprie difese.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata il 26.07.2024, la società opposta ha dedotto la pretestuosità delle argomentazioni sviluppate dalla controparte in merito alle imputazioni dei pagamenti;
ha nuovamente individuato le somme dovute per le annualità dal 2020 al 2024; ha evidenziato che le produzioni documentali dell'opponente sono relative ai soli pagamenti già contabilizzati, mentre di quanto dovuto e richiesto non è stata data alcuna prova di pagamento.
pagina 6 di 13 Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., l'opponente ha evidenziato che la produzione delle fatture in giudizio era finalizzata a dimostrare l'intervenuto pagamento di diverse mensilità poi nuovamente richieste nel procedimento monitorio e, di conseguenza, l'erroneità della pretesa avanzata. In ogni caso, preso atto che la somma richiesta dalla società risultava diminuita, secondo i conteggi effettuati nella seconda CP_2 memoria istruttoria, essendo passata da € 55.187,00, di cui al decreto ingiuntivo, ad € 54.286,59, la debitrice ha ribadito l'inattendibilità delle deduzioni e dei conteggi avversari e che la somma è stata quantificata in modo errato e comunque non è dovuta.
Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha ribadito che le sole Controparte_2 quattro contabili di bonifico prodotte dalla debitrice sono già state scomputate e, quindi, attengono a canoni non oggetto di domanda.
All'udienza del 17.09.2023, è stata disposta la conversione del rito da ordinario a speciale avendo la causa ad oggetto affitto d'azienda, con conseguente applicazione del rito locatizio previsto dagli artt. 447 bis c.p.c. ss., con rinuncia delle parti al termine per le memorie integrative.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta superflua la prova orale articolata da parte attrice opponente, dopo un rinvio per trattative disposto all'udienza del 4.3.2025, senza esito positivo, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione e viene ora decisa con la presente sentenza.
***
1.
Preliminarmente, va dato atto che il presente giudizio di opposizione è stato erroneamente introdotto secondo il rito ordinario, dovendosi dare applicazione, dato il titolo delle domande della convenuta opposta, all'art. 447 bis c.p.c., secondo cui “le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate” dal rito del lavoro.
Alla prima udienza, rilevata la questione, è stato disposto il mutamento del rito, dovendosi comunque considerare tempestiva l'opposizione proposta anche in applicazione degli artt. 414 e ss,, dato l'avvenuto deposito dell'atto introduttivo nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto (deposito avvenuto il 2.4.2024, a fronte della notifica perfezionatasi il 24.2.2024).
2.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1
pagina 7 di 13 Va, innanzitutto, osservato che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'allora ricorrente
[...]
si era limitata a esporre, quanto a descrizione del petitum e della causa petendi, che CP_2 con contratto scritto registrato in data 13.01.2015 essa ricorrente aveva affittato alla ditta individuale il ramo d'azienda costituito dal Parte_2 reparto avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, ubicato all'interno dei locali del Centro Commerciale “Il Risparmione di Suno”, per un corrispettivo mensile di € 1.500 oltre Iva;
che in data 12 agosto 2023 dichiarava di volersi Controparte_1 avvalere della propria facoltà di recesso prevista al punto 3 del contratto;
che l'affittuaria si era resa più volte morosa nel versamento dei canoni di affitto, accumulando un debito dell'ammontare complessivo di € 55.187,00 IVA inclusa, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine a quanti e a quali fossero i canoni rimasti impagati, per cui chiedeva emettersi ingiunzione, e senza che detta indicazione fosse ricavabile dalla documentazione depositata, non essendo state prodotte in allora – né, per vero, tuttora in questa sede - le fatture relative alle mensilità cui si riferisce il credito azionato.
Solo con la comparsa di costituzione in questo giudizio la convenuta ha dettagliato la propria domanda, esponendo che esso deriverebbe da pagamenti frammentari nel corso del tempo, per cui residuerebbe un debito: per il 2020 pari a € 18.236,66 (escluse due mensilità, pacificamente abbuonate per le conseguenze dell'emergenza pandemica, e detratto l'unico acconto di 861,24, versato a settembre); per il 2021 di € 19.157,25 (detratte le mensilità di luglio, agosto e settembre); per il 2022 di € 9.596,31 (detratti i pagamenti intervenuti a gennaio, marzo, aprile, agosto, ottobre, dicembre); per il 2023 di € 8896,27 (detratti i pagamenti da gennaio a marzo, di maggio, di luglio, di settembre e ottobre).
La convenuta ha, poi, aggiunto che l'opponente ha maturato un ulteriore debito per il 2024, sino alla data del 31.5.2024, pari a € 6331,80 (dedotti i pagamenti intervenuti a gennaio per € 2000 e ad aprile per altri € 2000), somma non compresa nel quantum di cui al decreto ingiuntivo, considerato che il ricorso monitorio è stato depositato in data 11.1.2024.
I suddetti importi sono stati ulteriormente rivisti dall'opposta, che, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., ha definitivamente indicato come residuo debito in relazione all'anno 2020 una somma di € 16.236,36; in relazione all'anno 2021, una somma di € 17.277,50; in relazione all'anno 2022, una somma di € 9.478,39; in relazione all'anno 2023, una somma di € 11.294,23.
Le rivisitazioni, in riduzione per gli anni 2020-2022, indicano la definitiva consistenza di quanto preteso per tali anni;
quanto al 2023, va invece, mantenuta ferma l'originaria domanda di € 8.896,27, non potendo la parte procedere a precisazioni – tanto più immotivate, come nella specie - oltre il termine a ciò stabilito dall'art. 171 ter, n. 1 c.p.c.
2.2.
pagina 8 di 13 Per il 2024, invece, va rilevato che, sebbene parte convenuta abbia dato atto del persistere di una morosità pur dopo il deposito del ricorso monitorio (come precisato in discussione, sino all'ottobre 2024, quando è avvenuto il rilascio), essendo state pagate due sole mensilità a gennaio e aprile 2024, non è stata proposta alcuna domanda al riguardo. La convenuta, infatti, ha chiesto in via di principalità il rigetto dell'opposizione e la mera conferma del decreto ingiuntivo, senza formulare domanda riconvenzionale per le mensilità ulteriori, nel decreto ingiuntivo non comprese;
in via subordinata, la condanna al pagamento di somma pari a quella per cui è stata emessa ingiunzione, comprensiva, appunto, delle mensilità fino alla data del deposito del ricorso (cfr. per conferma il riepilogo al fondo di pag. 3 della comparsa di costituzione e il primo capoverso a pag.4 di tale atto).
2.3.
Tutto ciò premesso, va osservato che la diversa indicazione circa il dovuto da parte dell'attrice è sufficiente alla revoca del decreto ingiuntivo, emesso per la maggior somma di € 55.187,00, dovuta alla data dell'11.1.2024, rispetto a quella oggi rettificata dall'attrice in € 54.286,59 nelle conclusioni (o meglio, tenendo conto delle precisazioni ammissibili ed escluse quelle inammissibili, in € 51.888,52).
Ciò nondimeno, va considerato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (fra molte, Cass., n. 1184/2017; n. 3649/2012).
Non è preclusa, pertanto, la prosecuzione della causa, in questa sede di merito, sulle domande come precisate dalla parte convenuta opposta.
2.4.
Ciò posto, parte attrice ha versato in giudizio una PEC, proveniente dall'odierna convenuta opposta, datata 20.9.2023, con cui, oltre ad affrontare la questione del rilascio del ramo d'azienda, con concessione all'affittuaria di un termine per potersi avvantaggiare del periodo natalizio ancora nell'esercizio dell'impresa presso il centro commerciale, venivano effettuati i conti per il pregresso.
Nella mail, in modo espresso, specifico e del tutto puntuale (sia pure sulla base di conteggi non immediatamente comprensibili sulla base di quanto qui noto), veniva indicato che dalle scritture contabili della società emergevano “crediti scaduti pari a € 2080,01 per l'anno 2021, € 10.856,31 per l'anno 2022 ed € 16.917,21 per l'anno 2023, compreso il corrente mese di
pagina 9 di 13 settembre. Totale generale (iva inclusa) pari ad € 29.853,53”, da cui detrarsi ulteriori “€ 2000 (bonifico da poco effettuato con fattura in emissione)”.
Conclusivamente, dunque, il debito dell'affittuaria veniva individuato a quella data in € 27.853,53 (veniva effettuato un altro riferimento, poco chiaro, a € 11.900,02 “già fatturati”, che portava il residuo a € 15.953,53 per “i soli canoni di affitto non ancora saldati”: il tenore del conteggio, tuttavia, induce a ritenere che detto conclusivo importo alludesse a quanto non ancora fatturato, che, aggiunto agli 11.900,02 euro già fatturati, ma evidentemente non pagati, dava, appunto, come esistente al 20.9.2023 un residuo credito complessivo di € 27.853,53).
Ebbene, la suddetta dichiarazione, proveniente dall'amministratore unico di , CP_2 dichiaratamente basata su una verifica della contabilità della società in una fase che si profilava come di chiusura del rapporto, successivamente al recesso esercitato da
[...]
, deve intendersi valevole come quietanza degli intervenuti pagamenti, per il CP_2 residuo, e come tale integra, per giurisprudenza consolidata, una confessione stragiudiziale, esonerando il debitore dal relativo onere probatorio e vincolando il giudice sulla veridicità dei fatti ivi attestati, salvo che il creditore non dimostri, come richiesto dall'art. 2732 c.c., che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o per violenza.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (cfr. Cass., n. 5945/2023; n. 4196/2014).
A fronte del contenuto della suddetta mail, dunque, non è sufficiente alla convenuta invocare l'onere della prova dell'adempimento, gravante ordinariamente in capo al debitore, poiché spetta al creditore dimostrare di avere attestato per errore – esclusa nella specie la violenza – il debito residuo alla data del 20.9.2023.
La convenuta, invece, non solo non ha fornito la prova dell'errore, ma neppure ha contestato alcunché, in relazione al documento in esame: non la conformità della riproduzione al contenuto della PEC, a norma dell'art. 2712 c.c., non la provenienza dall'amministratore unico della (trattandosi, peraltro di PEC, certamente CP_2 riconducibile alla convenuta), non il tenore del contenuto, neppure per fornire una qualsivoglia spiegazione della ragione per cui in data 20.9.2023 la convenuta procedesse alla quantificazione del debito residuo dell'affittuaria nei termini indicati e nel ricorso monitorio, come in questa sede, invece, la richiesta sia stata più che raddoppiata. Ciò, sino all'odierna discussione, nella quale ha fatto genericamente riferimento a un evidente errore contabile, non meglio precisato e di cui, in ogni caso, non si ha evidenza.
pagina 10 di 13 In tale situazione, peraltro, ove anche non si volesse riconoscere alla mail valore confessorio (in tal senso, comunque, la giurisprudenza. “la dichiarazione confessoria fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato” – cfr. ex multis Cass., n. 10581/2000), essa, a fronte dell'assenza di specifica contestazione da parte del creditore sulla efficacia probatoria del documento, dovrebbe comunque ritenersi utile a soddisfare gli oneri di prova gravanti sul debitore. Ciò anche a fronte dell'allegazione, pure essa non contestata, che numerose mensilità di canone siano state versate in contanti e non fatturate, il che spiegherebbe la notevole confusione dimostrata dalla convenuta nella ricostruzione del debito asseritamente residuo.
2.5.
Premesso, dunque, che il pagamento dei canoni di affitto da parte dell'odierna opponente deve ritenersi quietanzato sino a un residuo debito, al settembre 2023, di € 27.853,53, detto debito deve tuttora ritenersi parzialmente esistente in capo all'opponente.
L'attrice ha asserito che, in realtà, anche tali residui canoni sarebbero stati versati.
I pagamenti, sporadici, di cui l'attrice ha dato prova, tuttavia, non sono utili a dimostrare l'estinzione. Poiché, infatti, non è noto a quali mensilità si riferisse nella PEC CP_2 in esame – che la stessa attrice ha prodotto e sulla base della quale, conformemente alle richieste dell'attrice medesima, si sta ora ragionando - non è possibile affermare che essi siano da imputarsi a mensilità che ha considerato come residue, piuttosto che CP_2
a mensilità già contabilizzate come saldate, proprio in virtù dei pagamenti in questione.
Al contempo, però, va considerato quanto segue.
Dai conteggi indicati nella mail risulta: un residuo di € 2.080,01 per il 2021; un residuo di
€ 10.856,31 per il 2022; e un residuo di € 16.917,21 per il 2023, compreso il mese di settembre, iva inclusa.
Il debito per il 2020 viene dato, dunque, nella mail, come integralmente estinto e la circostanza deve ritenersi provata per le ragioni su esposte (ragione per la quale, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, sarebbe stato superfluo procedersi all'assunzione delle prove orali articolate da parte attrice, attinenti a circostanze riferite all'anno 2020).
Per il 2021 viene indicato un residuo debito di € 2.080,01, da ritenersi provato in tale minor misura rispetto alle richieste della convenuta, ma non estinto, per le ragioni su esposte.
Per il 2022 viene indicato, nella mail, un residuo debito di € 10.856,31. E' la stessa convenuta opposta, tuttavia, a precisare negli atti depositati in giudizio, successivamente pagina 11 di 13 al 20.9.2023, la sussistenza di un minor debito di € 9.596,31 (in citazione) e di € 9.478,39 nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Il debito, dunque, deve ritenersi ad oggi esistente in tale minor misura.
Per il 2023, è la stessa convenuta a dare atto in giudizio dell'intervenuto versamento, nelle mensilità indicate nella tabella contenuta in comparsa, di una complessiva somma di € 13.900,04 sino al 20.9.2023, per un residuo debito a quella data di € 10.896,28. Il credito può ritenersi provato, pertanto, in tale misura.
Dalla stessa tabella appena menzionata risulta, poi, che sia intervenuto pagamento di € 2000,01 il 31.10.2023, che ha ridotto il debito, per il 2023, a € 8.896, 27.
Infine, risultano intervenuti pagamenti nel 2024, da imputarsi ai pregressi canoni scaduti e non pagati.
Il debito sino al 31.12. 2023 (periodo ricompreso nel monitorio), dunque, deve ritenersi tuttora esistente in misura pari a € 4.896,27.
In ultima analisi, l'opponente risulta tuttora debitrice, quanto al periodo fino al dicembre 2023, dell'importo di € 16.454,67, non avendo documentato pagamenti idonei a ridurre ulteriormente il residuo dovuto. In tale misura deve, pertanto, essere pronunciata condanna dell'opponente al versamento in favore dell'opposta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
3.
Quanto alla regolamentazione delle spese, alla luce del principio per cui essa deve avvenire tenendo conto dell'esito del giudizio, si ritiene che esse possano essere integralmente compensate sia per la fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo, sia per la presente fase di opposizione, considerata, da un canto, la necessità per l'opponente di introdurre il presente giudizio per avere ragione della solo parziale debenza di quanto richiesto dal creditore e, al contempo, dell'accertamento della condanna comunque da pronunciarsi per una parte della somma di cui al decreto ingiuntivo.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 600/2024:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso il 01.02.2024 dal Tribunale di Novara, e condanna PT
, quale titolare dell'impresa individuale “
[...] Parte_2
, a corrispondere a a titolo di canoni dovuti sino al
[...] Controparte_1
31.12.2023 per il contratto oggetto di causa, già computati i versamenti per complessivi € 4.000 avvenuti il 10.1.2024 e il 22.4.2024, la minor somma di € 16.454,67, oltre interessi dal dovuto al saldo;
pagina 12 di 13 2) compensa integralmente le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.
Novara, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 13 di 13