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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7066 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 10907/2025
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Fabrizio Lattanzi, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma, via Piave, n. 66
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio
Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 24.3.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“1) Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento come riconosciuto nel decreto di Omologa RG. n. 3419/2024 dal
Tribunale di Roma unitamente ai ratei maturati e non riscossi a partire dal mese di giugno 2024 e fino al pagamento oltre interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza e per l'effetto, CP_ 2) Condannare l al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 dell'indennità di accompagnamento come riconosciuto, unitamente ai ratei maturati e non riscossi, a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria… 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.;”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha domandato quanto segue: CP_1
“- Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande della ricorrente, vista la mancata dimostrazione in modo certo del mancato ricovero per il periodo per il quale è richiesto il pagamento della prestazione e vista la mancata prova certa di invio dell'AP70, documento indispensabile per l'erogazione della prestazione;
- In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, vista la liquidazione della prestazione in favore del ricorrente e visto che la parte non ha dimostrato con prove certe il requisito del non ricovero né l'invio del modello AP70 all' ; CP_1
- In ulteriore subordine, dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità in parola secondo le risultanze della ctu, ossia con revisione al febbraio 2026…”.
2. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato cedolini di pagamento, riguardante le rate di dicembre 2024 e CP_1 gennaio 2025. Il ricorrente ha confermato (con le note autorizzate) il pagamento anche degli arretrati ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. Il funzionario dell' (con le note autorizzate) ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere con vittoria di spese.
La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime (in ordine alla domanda di cui al ricorso), sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla condanna richiesta dall' ex 96 CP_1
c.p.c., atteso che il comportamento di parte ricorrente non integra la previsione di tale diposizione.
5. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerato: che i ratei erano in pagamento dal dicembre 2024 (e dunque prima del deposito del ricorso), come risulta dai cedolini sopra richiamati e che il mod. AP70, necessario per la liquidazione, è stato inoltrato all' solo dopo i solleciti di ottobre e novembre 2024 ed il pagamento è stato CP_1 autorizzato poco dopo il deposito del ricorso (in data 28.3.2025, come risulta dai doc. n. 8, n. 11 e n. 12 di parte resistente); che è stata respinta la domanda dell' , di cui al CP_1 precedente punto 4.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cui al ricorso;
respinge la domanda formulata dall' ex art. 96 c.p.c.; CP_1 dichiara non ripetibili le spese processuali.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 10907/2025
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Fabrizio Lattanzi, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma, via Piave, n. 66
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio
Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 24.3.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“1) Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento come riconosciuto nel decreto di Omologa RG. n. 3419/2024 dal
Tribunale di Roma unitamente ai ratei maturati e non riscossi a partire dal mese di giugno 2024 e fino al pagamento oltre interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza e per l'effetto, CP_ 2) Condannare l al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 dell'indennità di accompagnamento come riconosciuto, unitamente ai ratei maturati e non riscossi, a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria… 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.;”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha domandato quanto segue: CP_1
“- Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande della ricorrente, vista la mancata dimostrazione in modo certo del mancato ricovero per il periodo per il quale è richiesto il pagamento della prestazione e vista la mancata prova certa di invio dell'AP70, documento indispensabile per l'erogazione della prestazione;
- In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, vista la liquidazione della prestazione in favore del ricorrente e visto che la parte non ha dimostrato con prove certe il requisito del non ricovero né l'invio del modello AP70 all' ; CP_1
- In ulteriore subordine, dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità in parola secondo le risultanze della ctu, ossia con revisione al febbraio 2026…”.
2. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato cedolini di pagamento, riguardante le rate di dicembre 2024 e CP_1 gennaio 2025. Il ricorrente ha confermato (con le note autorizzate) il pagamento anche degli arretrati ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. Il funzionario dell' (con le note autorizzate) ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere con vittoria di spese.
La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime (in ordine alla domanda di cui al ricorso), sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla condanna richiesta dall' ex 96 CP_1
c.p.c., atteso che il comportamento di parte ricorrente non integra la previsione di tale diposizione.
5. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerato: che i ratei erano in pagamento dal dicembre 2024 (e dunque prima del deposito del ricorso), come risulta dai cedolini sopra richiamati e che il mod. AP70, necessario per la liquidazione, è stato inoltrato all' solo dopo i solleciti di ottobre e novembre 2024 ed il pagamento è stato CP_1 autorizzato poco dopo il deposito del ricorso (in data 28.3.2025, come risulta dai doc. n. 8, n. 11 e n. 12 di parte resistente); che è stata respinta la domanda dell' , di cui al CP_1 precedente punto 4.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cui al ricorso;
respinge la domanda formulata dall' ex art. 96 c.p.c.; CP_1 dichiara non ripetibili le spese processuali.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia