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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 2.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 806 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Francesco Calcagni, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec . Email_1 [...]
Email_2
Attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura allegata alla comparsa di comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.06.2020, dall'Avv. Daniele Di Iorio e Avv. Silvia Di Iorio, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in San Giovanni Teatino (CH), Galleria K. Wojtyla n. 24
Convenuta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 0000714645 del 2019 con il quale la società gli ha intimato il pagamento di € 22.613,37 eccependo l'intervenuta CP_1 prescrizione del credito tributario.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità CP_1 della domanda in quanto le cartelle di cui all'intimazione di pagamento erano già state oggetto di precedenti decisioni della Commissione tributaria passate in giudicato nonché l'insussistenza della giurisdizione dell'intestato Tribunale, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in pagina 1 di 4 fatto e in diritto.
3. Il Giudice precedente assegnatario del procedimento con provvedimento del 17.04.2020, depositato in Cancelleria il 25.06.2020, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 10.12.2020 e viene decisa all'odierna udienza.
5. Assorbente è la questione relativa alla verifica circa la sussistenza o meno della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale. In punto di diritto l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 prevede che «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio», restando escluse dalla giurisdizione tributaria «soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale:
- l'intimazione di pagamento non costituisce atto dell'esecuzione forzata ma si pone a monte di quest'ultima, limitandosi a preannunciarla (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822);
- la giurisdizione appartiene al giudice tributario in relazione a tutte le controversie aventi ad oggetto fatti verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento (ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa) mentre la giurisdizione del giudice ordinario – nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Corte Cost. n. 114 del 2018 in relazione all'art. 57 d.p.r. n. 602/1973) - si ha in relazione alle controversie aventi ad oggetto questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento (a prescindere dalla notifica della cartella) oppure fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria è stata avviata (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822);
- in altri termini, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (se validamente avvenute), o fino al momento dell'atto esecutivo (in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici) mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi - in caso di omissione, inesistenza o nullità di tale notifica - all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. civ., sez. U, 25 maggio 2022, n. 16986; Cass. civ., sez. U.,
16 ottobre 2024, n. 26817);
- l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione pagina 2 di 4 della cartella di pagamento rientra nella giurisdizione tributaria in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986).
5.1. Nel caso di specie si è in presenza di un'opposizione avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 d.p.r. n,. 602/1973, la quale si fonda su cinque cartelle di pagamento:
- cartella n. 108.2005.0020672701 notificata il 16.05.2009 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2004; Per_1
- ingiunzione n. 59018 del 3.04.2013 notificata il 18.03.2014 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2004; Per_1
- ingiunzione n. 59019 del 3.04.2013 notificata il 18.03.2014 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2006; Per_1
- ingiunzione n. 59020 del 3.04.2013 notificata il 18.03.2014 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2007; Per_1
- ingiunzione n. 196259 del 15.05.2015 notificata il 16.12.2015 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009.
Trattasi, pertanto, di cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti aventi natura tributaria (cfr.
Cass. civ, sez. U., 15 marzo 2016, n. 5078 sulla natura tributaria della e Cass. civ., sez. U., Per_1
19 novembre 2007, n. 23832 sulla natura tributaria della tassa automobilistica).
5.2. Parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione in quanto, trattandosi di debiti tributari relativi agli anni 2004, 2006 e 2007 (per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e all'anno 2009 (per quanto riguarda la tassa automobilistica) la pretesa tributaria si sarebbe estinta, essendo decorsi cinque anni per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (e, quindi nel 2009, nel 2011, nel 2012) e 3 anni per quanto riguarda la tassa automobilistica (e, quindi, nel
2012) (vd. pag. 2 dell'atto introduttivo e pag. 1 della memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. di parte attrice).
Avendo, pertanto, eccepito l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa tributaria che si è verificato prima della notifica dell'intimazione di pagamento la giurisdizione, in applicazione dei sopraesposti principi, appartiene al giudice tributario.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale ed avendo parte convenuta depositato solo la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. - ed € 1.701,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita così provvede: Controparte_1
pagina 3 di 4 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si Parte_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari
Teramo, 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 2.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 806 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Francesco Calcagni, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec . Email_1 [...]
Email_2
Attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura allegata alla comparsa di comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.06.2020, dall'Avv. Daniele Di Iorio e Avv. Silvia Di Iorio, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in San Giovanni Teatino (CH), Galleria K. Wojtyla n. 24
Convenuta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 0000714645 del 2019 con il quale la società gli ha intimato il pagamento di € 22.613,37 eccependo l'intervenuta CP_1 prescrizione del credito tributario.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità CP_1 della domanda in quanto le cartelle di cui all'intimazione di pagamento erano già state oggetto di precedenti decisioni della Commissione tributaria passate in giudicato nonché l'insussistenza della giurisdizione dell'intestato Tribunale, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in pagina 1 di 4 fatto e in diritto.
3. Il Giudice precedente assegnatario del procedimento con provvedimento del 17.04.2020, depositato in Cancelleria il 25.06.2020, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 10.12.2020 e viene decisa all'odierna udienza.
5. Assorbente è la questione relativa alla verifica circa la sussistenza o meno della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale. In punto di diritto l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 prevede che «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio», restando escluse dalla giurisdizione tributaria «soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'intestato Tribunale:
- l'intimazione di pagamento non costituisce atto dell'esecuzione forzata ma si pone a monte di quest'ultima, limitandosi a preannunciarla (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822);
- la giurisdizione appartiene al giudice tributario in relazione a tutte le controversie aventi ad oggetto fatti verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento (ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa) mentre la giurisdizione del giudice ordinario – nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Corte Cost. n. 114 del 2018 in relazione all'art. 57 d.p.r. n. 602/1973) - si ha in relazione alle controversie aventi ad oggetto questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento (a prescindere dalla notifica della cartella) oppure fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria è stata avviata (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822);
- in altri termini, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (se validamente avvenute), o fino al momento dell'atto esecutivo (in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici) mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi - in caso di omissione, inesistenza o nullità di tale notifica - all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. civ., sez. U, 25 maggio 2022, n. 16986; Cass. civ., sez. U.,
16 ottobre 2024, n. 26817);
- l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione pagina 2 di 4 della cartella di pagamento rientra nella giurisdizione tributaria in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civ., sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986).
5.1. Nel caso di specie si è in presenza di un'opposizione avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 d.p.r. n,. 602/1973, la quale si fonda su cinque cartelle di pagamento:
- cartella n. 108.2005.0020672701 notificata il 16.05.2009 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2004; Per_1
- ingiunzione n. 59018 del 3.04.2013 notificata il 18.03.2014 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2004; Per_1
- ingiunzione n. 59019 del 3.04.2013 notificata il 18.03.2014 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2006; Per_1
- ingiunzione n. 59020 del 3.04.2013 notificata il 18.03.2014 relativa all'omesso versamento del tributo (smaltimento rifiuti e tributo provinciale) per l'anno 2007; Per_1
- ingiunzione n. 196259 del 15.05.2015 notificata il 16.12.2015 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009.
Trattasi, pertanto, di cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti aventi natura tributaria (cfr.
Cass. civ, sez. U., 15 marzo 2016, n. 5078 sulla natura tributaria della e Cass. civ., sez. U., Per_1
19 novembre 2007, n. 23832 sulla natura tributaria della tassa automobilistica).
5.2. Parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione in quanto, trattandosi di debiti tributari relativi agli anni 2004, 2006 e 2007 (per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e all'anno 2009 (per quanto riguarda la tassa automobilistica) la pretesa tributaria si sarebbe estinta, essendo decorsi cinque anni per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (e, quindi nel 2009, nel 2011, nel 2012) e 3 anni per quanto riguarda la tassa automobilistica (e, quindi, nel
2012) (vd. pag. 2 dell'atto introduttivo e pag. 1 della memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. di parte attrice).
Avendo, pertanto, eccepito l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa tributaria che si è verificato prima della notifica dell'intimazione di pagamento la giurisdizione, in applicazione dei sopraesposti principi, appartiene al giudice tributario.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale ed avendo parte convenuta depositato solo la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. - ed € 1.701,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita così provvede: Controparte_1
pagina 3 di 4 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si Parte_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari
Teramo, 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4