Sentenza 22 dicembre 2023
Decreto cautelare 27 settembre 2024
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2023, proposto da
C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
quanto al reclamo proposto dalla ST,
del provvedimento del 17.6.2024 del Commissario ad acta;
quanto al reclamo proposto dal Comune di Nocera Inferiore,
dei provvedimenti del Commissario ad acta di annullamento in autotutela della liquidazione in 18 mensilità delle somme discendenti dal giudicato civile oggetto di ottemperanza e di liquidazione della sorte capitale in due soluzioni (15 settembre e 15 ottobre 2024), oltre interessi da liquidare a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio, provvedimenti rispettivamente adottati dal Commissario in data 23.7.2024 ed in data 6.9.2024.
Vista la sentenza n. 3031/2023 di questa Sezione di accoglimento del ricorso proposto dalla ST per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1314/2015 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore ed alla sentenza n. 966/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore;
Visti i reclami proposti dalla ST e dal Comune di Nocera Inferiore avverso i provvedimenti del Commissario ad acta sopraindicati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli stessi, presentata in via incidentale dal Comune reclamante;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 399/2024, pubblicata in data 23.10.2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 3031/2023, pubblicata in data 22.12.2023, questa Sezione ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dalla C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A. in A.S. (nel prosieguo denominata per semplicità “ST”) ed ordinato al Comune di Nocera Inferiore di provvedere alla corresponsione in favore della ST entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme a esso spettanti per effetto del decreto ingiuntivo n. 1314/2015 e della sentenza n. 966/2022, emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Va precisato che:
- con il predetto decreto ingiuntivo era stato ingiunto al Comune di pagare in favore della ST l’importo di € 346.955,41, oltre interessi come da domanda, oltre le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi ed in € “634,00,00” per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
- con la sentenza n. 966/2022 il giudice ordinario ha rigettato l’opposizione predetta, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, quantificate in € 10.000,00, oltre accessori;
- con la sentenza n. 3031/2023 di questa Sezione per l’ipotesi di ulteriore inadempienza del Comune è stato poi nominato Commissario ad acta il Prefetto di ER, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio.
2. Con atto prot. uscita n. 0083202 del 20/05/2024 il Prefetto di ER ha delegato le funzioni di Commissario ad acta alla dott.ssa Alfonsina Rago.
3. Il commissario ad acta con provvedimento del 17.6.2024 ha disposto di effettuare “ il pagamento della somma di e.346.955,41 in diciotto rate di importo costante pari a e.19.275,30, entro il giorno 30 di ciascun mese con accreditamento sul conto corrente dedicato della società ricorrente da imputare al capitolo di bilancio 800.60 P.F. 1.03.02 bilancio 2024/2026 regolarmente approvato ” e di “ corrispondere le cui prime due rate, per complessivi e. 38.550,60, entro il 30 luglio 2024 ”.
4. Con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. (notificato in data 4.7.2024 e depositato in pari data) la ST, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha censurato tale provvedimento del Commissario ad acta, in quanto:
- in primo luogo, tale provvedimento non avrebbe riconosciuto gli interessi legali e moratori di cui al D. Lgs. 231/2001 dalla data del dovuto al saldo (interessi spettanti in base alla sentenza di questa Sezione), disponendo il pagamento della somma di € 346.955,41 in diciotto rate;
- così facendo la ST sarebbe stata ingiustamente privata dell’importo di € 355.505,21 a titolo di interessi moratori e di quello € 49.328,50 a titolo di interessi legali al 30.6.2024;
- tale decurtazione non troverebbe alcun fondamento nella sentenza di questa Sezione;
- in secondo luogo, in base alla sentenza di questa Sezione i titoli azionati avrebbero dovuto essere adempiuti entro 90 giorni, con conseguente ultimazione dei pagamenti entro il 9.8.2024;
- sarebbe stato quindi indebito il rateizzo in 18 rate disposto con l’impugnato provvedimento del Commissario ad acta, differendo di fatto il termine ultimo per l’adempimento al mese di novembre del 2025;
- in terzo luogo, sarebbe stato violato il diritto della ST a contraddire, essendosi fondato il Commissario ad acta su documentazione proveniente dal solo Comune ed essendo le pregresse trattative tra le parti non più attuali.
La ST ha quindi concluso come segue:
“ Voglia l’adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente reclamo e disporre il conseguente annullamento del provvedimento reso dal Commissario ad acta in data 17.6.2024, fornendo, previa eventuale sostituzione del medesimo Commissario, le opportune indicazioni per la corretta, completa e tempestiva attuazione del decreto ingiuntivo n. 1314/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore. Con vittoria di spese e onorari ”.
5. Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore senza inizialmente svolgere alcuna difesa.
6. Con provvedimento del 23.7.2024 il Commissario ad acta ha annullato in autotutela il precedente provvedimento di liquidazione del 17.6.2024.
In tale provvedimento il Commissario ha ripercorso le vicende precedenti ed ha motivato il disposto annullamento in autotutela sulla scorta del reclamo presentato da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e dell’interlocuzione avvenuta con il Commissario Straordinario della ST.
7. Con provvedimento del 6.9.2024 il Commissario ad acta ha disposto “ di effettuare il pagamento della somma di e.346.955,41 in due soluzioni di cui la prima rata al 15 settembre 2024 e la seconda rata al 15 ottobre 2024, con accreditamento sul conto corrente dedicato … ”, demandando al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento necessario e consequenziale di liquidazione e prevedendo di procedere “ con separato provvedimento alla liquidazione delle ulteriori somme dovute al riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 14 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 ”;
A fondamento di tale provvedimento il Commissario oltre a richiamare la sentenza di accoglimento del ricorso in ottemperanza di questa Sezione ed il contenuto della stessa ha evidenziato:
- l’avvenuta liquidazione delle spese legali come da determina dirigenziale del 12.4.2024;
- l’ammontare dell’importo complessivo degli interessi come pari ad € 412.309,73, di cui “ euro 353.921,09 a titolo di interessi di mora ed euro 58.388,64 a titolo di interessi legali ”, calcolati come da relativo prospetto;
- l’avvenuto impegno in bilancio 2024/2026 della sola somma di € 346.955,41 a titolo di sorta capitale;
- la necessità di reperire la somma dovuta a titolo di interessi (moratori e legali);
- “che nel caso di indisponibilità di cassa si procederà ai sensi dell’art. 194 comma 14 lettera a) del D.Lgs.267/2000 fatti salvi in ogni caso gli equilibri di bilancio ”.
8. Con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. (notificato in data 24.9.2024 e depositato in pari data) il Comune di Nocera Inferiore ha censurato i provvedimenti del 6.9.2024 e del 23.7.2024 del Commissario ad acta e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7 E 21OCTIES L. 241/90) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ – SVIAMENTO ”;
“ II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 162 E SS. D.LGS. 267/2000 – ART. 3 L. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - DI CORRETTA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA - DI EQUILIBRATA GESTIONE DI CASSA DEGLI EE.LL. ”;
“ III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 162 E SS. D.LGS. 267/2000 – ART. 3 L. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - DI CORRETTA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA - DI EQUILIBRATA GESTIONE DI CASSA DEGLI EE.LL. ”.
9. Proposta domanda cautelare, con decreto pubblicato in data 27.9.2024 il Presidente di Sezione ha sospeso in parte gli atti commissariali impugnati fino alla camera di consiglio del 22.10.2024, “ sussistendo un caso di estrema gravità ed urgenza, in relazione alla critica situazione finanziaria dell’Amministrazione comunale ivi descritta, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio ”.
In vista della camera di consiglio il Commissario ad acta ha poi depositato relazione nella quale ha evidenziato, tra l’altro, la presenza di fondo dal quale poter prelevare le somme necessarie a soddisfare il credito della ST.
10. In vista dell’udienza camerale la ST ha depositato memoria per resistere alle deduzioni svolte dal Comune.
All’udienza camerale del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Con ordinanza n. 399/2024, pubblicata in data 23.10.2024, questa Sezione ha in parte accolto l’istanza cautelare del Comune nel senso dell’invito al Commissario ad acta a disporre una congrua rateizzazione di quanto all’attualità dovuto dal Comune alla ST in sei rate, ciascuna di pari importo ed ognuna pari ad 1/6 del credito complessivo vantato dalla ST nei confronti del Comune, con accredito entro l’ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024 e con ultima rata a scadere nell’aprile 2025 (con integrale corresponsione di tutto quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi all’esito della scadenza di quest’ultima rata). È stata poi fissata per la verifica della corretta esecuzione della sentenza e dell’esame nel merito dei reclami proposti l’udienza camerale del 27.5.2025.
In esecuzione a tale ordinanza il Commissario ad acta ha poi adottato provvedimento con il quale ha ordinato al Tesoriere comunale di pagare la somma dovuta in rate da € 127.872,99, l’ultima delle quali da pagare entro fine aprile 2025.
12. In vista di tale udienza il Comune ha depositato memoria in data 29.4.2025, con la quale ha chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della compiuta esecuzione da parte del Comune di quanto disposto dal Commissario ad acta con il provvedimento del 25.10.2024, procedendo al pagamento di quanto dovuto nel rispetto delle scadenze fissate.
Con memoria depositata in data 16.5.2025 la ST ha del pari chiesto la cessazione della materia del contendere per essere intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Comune. La ST ha però insistito nella condanna alle spese del Comune.
Alla camera di consiglio del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Tanto premesso, stante la concorde attestazione ad opera delle parti di avvenuto pagamento di quanto dovuto in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1314/2015 ed alla sentenza n. 966/2022 emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore, nonché alla sentenza n. 3031/2023 di questa Sezione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai reclami proposti.
14. Le spese di lite relative alla presente fase (essendo già state liquidate quelle in precedenza maturate con la sentenza n. 3031/2023) vanno compensate in ragione dell’intervenuto pagamento di quanto dovuto da parte del Comune e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui reclami proposti dalla ST e dal Comune, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO