Inammissibile
Sentenza breve 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 26/09/2025, n. 7557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7557 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07557/2025REG.PROV.COLL.
N. 06613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6613 del 2025, proposto dai sigg. -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Doria, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta,-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositato dalla parte appellata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. Luigi Doria per la parte appellante;
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il mar. ord.-OMISSIS- e altri trentatré militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, tutti destinatari di provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, agivano in giudizio avverso il silenzio serbato dalla loro amministrazione di appartenenza sull’istanza di apertura di un procedimento per la ricostruzione del loro stato di servizio, giuridico ed economico, come se non avessero mai subito alcun periodo di sospensione.
2. – Poiché, nelle more del giudizio, il Comando generale della Guardia di finanza aveva comunicato che la progressione in carriera dei ricorrenti era stata definita con i provvedimenti in materia di avanzamento a suo tempo trasmessi ai competenti comandi per la notifica agli interessati, i ricorrenti presentavano ricorso per motivi aggiunti per impugnare la sopraggiunta comunicazione.
3. – Con sentenza -OMISSIS-, il T.a.r. dichiarava il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponeva la conversione del rito, ai sensi dell’art. 117, comma 5 c.p.a., per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti e dichiarava improcedibile, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti, atteso il mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito.
4. – Con sentenza -OMISSIS-, il T.a.r., all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, dichiarava inammissibili i motivi aggiunti in quanto relativi all’impugnazione di un atto con il quale il Comando generale si era limitato a richiamare, in senso meramente confermativo, i provvedimenti in materia di avanzamento adottati in precedenza nei confronti dei ricorrenti.
5. – Quest’ultima sentenza è stata appellata, con il ricorso in epigrafe, dal m.o.-OMISSIS- e da altri ventinove litisconsorti.
6. – L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha depositato memoria per eccepire l’inammissibilità dell’appello e sostenere, nel merito, la sua infondatezza.
7. – Gli appellanti hanno depositato una memoria per insistere nella loro richiesta, già contenuta nell’atto di appello, di formulazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea dei medesimi quesiti sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea degli obblighi in materia vaccinale e delle conseguenze della loro inosservanza che hanno già costituito oggetto di rinvio pregiudiziale, in analoga vicenda, ad opera del Consiglio di Stato (sez. I, 12 giugno 2025, n. 563).
8. – Alla camera di consiglio del 16 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta in via incidentale con l’atto d’appello, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Stante la regolarità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata.
10. – L’appello è affidato a due motivi: con il primo gli appellanti deducono, sic et simpliciter , la nullità della sentenza impugnata per omesso esame dei motivi di ricorso e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre con il secondo ripropongono, in maniera pressoché testuale, il contenuto dei motivi aggiunti formulati in primo grado.
11. – Nessuna critica è rivolta dagli appellanti all’unico capo della sentenza appellata, che, come poc’anzi detto, reca la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza d’interesse in quanto rivolti verso un atto meramente confermativo, privo di autonoma attitudine lesiva (ha osservato il T.a.r., infatti, che « nella vicenda in esame, l’atto gravato con motivi aggiunti non reca alcuna nuova valutazione, né produce effetti ulteriori rispetto ai provvedimenti precedentemente adottati e, in molti casi, divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione nei termini di legge, ovvero già oggetto di autonomi ricorsi »).
12. – Fondata, perciò, è l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata in limine dalla difesa dell’amministrazione, in quanto l’art. 101, co. 1, c.p.a. non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal primo giudice, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l’oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2025, n. 7211; sez. II, 23 luglio 2025, n. 6527; sez. V, 27 giugno 2025, n. 5606).
13. – Ne restano assorbite le specifiche eccezioni in rito sollevate, nelle stesse difese, con riferimento alla posizione del v. brig.-OMISSIS-nonché dell’app. sc. -OMISSIS- il quale, peraltro, non figura tra i ricorrenti che hanno proposto l’odierno appello.
14. – In conseguenza di quanto sopra s’impone la definizione del presente giudizio con sentenza di mero rito, ragion per cui non vi è necessità dell’interpretazione dei Trattati o di altri atti dell’Unione per la soluzione della controversia e, quindi, nessun obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3, TFUE, il quale in tanto sussiste, in quanto la questione sia pertinente, cioè rilevante nel giudizio a quo (cfr. art. 267, par. 2, TFUE; cfr. anche Corte giust. UE, sez. VI, 25 gennaio 2024, C-389/22, Croce Rossa IT , punto 46: « Occorre rammentare che, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale … valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte … »).
15. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere dichiarato inammissibile.
16. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’amministrazione appellata, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.