CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARONI TIBERIO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_1
( ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIANNINI GIONATA ( , C.F._3 appellata
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3 appellata contumace Conclusioni per in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società «Piaccia alla Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, Collegio designato, in accoglimento del presente appello in via cautelare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata inaudita altera parte;
in denegata ipotesi sempre in via cautelare Voglia fissare udienza ad hoc per la discussione della sola istanza cautelare concedendo termine per la notifica a controparte;
nel merito riformare in toto la sentenza impugnata per le ragioni tutte di cui in parte motiva disponendo nuova ctu volta a determinare il valore dell'immobile secondo il cd valore cauzionale;
in via subordinata sempre nel merito riformare la sentenza impugnata disponendo nuova ctu volta a determinare il saldo dare/avere tra la banca e la correntista con riguardo ai contratti mutuo in applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. In via istruttoria si chiede che venga svolta nuova ctu ordinando alla banca ex art. 210 cpc la produzione dell'intera documentazione afferente i due contratti di mutuo il primo del 24.12.2004
n. 28.6.90014831 ed il secondo del 3.12.2008 n.28.6.90054516 a firma entrambi del notaio i contratti di credito di firma n. 28.15.8699, Per_1 il contratto di deposito cauzionale del 23.3.1999 nonché ed infine i tre conti correnti di “apertura di credito in conto corrente” n. 31746-20,
37217 e 40011.
Si chiede che vengano revocata l'ordinanza del primo grado e quindi che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova sui quali potranno essere sentiti sia a prova diretta, che a prova contraria e/o controprova i sig.ri:
1. residente in [...];
2. Dr. Testimone_1 Testimone_2 residente in [...]:
1. VC “Se con raccomandata datata 24 febbraio 2015 pervenuta il 18 marzo 2015 la e del Controparte_5
pag. 2/20 Lazio notiziava della risoluzione ex art. 1456 cc dei Parte_1 due contratti di mutuo, della revoca degli affidamenti, della compensazione delle somme a credito del conto corrente
28.01.37146 con quelle a debito intimando infine a parte attrice la restituzione delle somme residue dei mutui”
2. VC “Se il 17 marzo 2015 giungeva a lettera di Parte_1 messa in sofferenza”
3. VC “Se con l'erogazione del mutuo del 2004 ebbe ad essere estinto il conto corrente in negativo per pari importo di euro C 139281,31 intestato a ' come da CP_1 CP_1
Cont documentazione vi si (all.3 presente memori)” CP_7
4. VC “Se conferma le relazioni tecniche che Le si mostrano
(all.3, 4, 5 atto di citazione)”
5. VC” Se al momento dell'erogazione del primo mutuo
l'immobile posto a garanzia era gravato da una iscrizione ipotecaria accesa presso l'Agenzia del Territorio di Arezzo in data 31 ottobre
1986 al n.1941 per 64557,11 euro (125 milioni delle vecchie lire) in favore dell'istituto Italiano di Credito Fondiario”
6. VC “Se nel primo contratto di mutuo il tasso annuo nominale
è del 4,550% mentre il tasso annuo effettivo o indicatore sintetico di costo è del 6,22%”
7. VC “Se gli interessi di mora previsti nel primo mutuo sono del
10,22%”
8. VC “Se nel secondo contratto di mutuo il tasso superava il tasso soglia di usura di periodo del 9,45%”
9. VC “Se dall'esame del piano di ammortamento del mutuo del
2008 dalla prima rata all'ultima gli interessi pagati sono stati pari a
pag. 3/20 circa 26903,34 a fronte di euro 50000,00 in linea capitale come da relazione del Dr. che vi si mostra” Tes_2
10. VC “Se dall'esame del piano di ammortamento del mutuo del 2004 dalla prima rata sino all'ultima gli interessi pagati sono stati pari a circa 54093,45 a fronte di 150000,00 euro in linea capitale”
11. “Se dall'esame dei tre conti correnti nei periodi presi a riferimento ebbe a rilevare ben 3772,05 di euro di interessi anatocistici, interessi non dovuti ex art.1815 cc per superamento tasso soglia di usura pari a euro 9511,63 come da relazione Dr. che vi si mostra (all. 5 atto di citazione)” Tes_2
Si invita altresì la Corte a valutare il comportamento tenuto dall'istituto bancario in sede di mediazione riformando la condanna in punto di spese.
Salvis Juribus. Con vittoria di spese, anticipi e competenze del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio»; per e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
«Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Controparte_3 adversis reiectis, in via preliminare, dichiarare insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado,
e per l'effetto, rigettare l'istanza proposta ex artt. 283 e 351 c.p.c; nel merito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza parziale n° 4/2022, emessa nell'ambito del procedimento n.
3885/2015 R.G. pronunciata dal Tribunale di Arezzo in persona del
Giudice Dott. Andrea Turturro a mente dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione dei motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
in ogni caso, respingere l'appello proposto siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
in linea istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU svolta nel primo grado di giudizio siccome tale
pag. 4/20 richiesta risulta destituita di ogni fondamento, difettando i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. Vittoria di spese, e compensi del presente grado di giudizio».
Rilevato
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
(nel prosieguo la o parte Controparte_1 Pt_1 appellante), ha impugnato la sentenza n. 4 del 2022 del Tribunale di
Arezzo, con la quale sono state rigettate le domande dalla stessa formulate, volte a dichiarare la nullità dei contratti di mutuo n.
28.6.90014831 e n. 28.6.90054516 stipulati con la Controparte_5
e del Lazio (nel prosieguo la – con conseguente
[...] CP_5 nullità della relativa iscrizione ipotecaria – la violazione della legge antiusura e l'applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese.
A seguito della ricezione della raccomandata del 24 febbraio 2015, con la quale la dichiarava «la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 CP_5 del Codice Civile, dei contratti di finanziamento ipotecario» con richiesta di «provvedere all'immediata copertura dell'esposizione in essere» e con comunicazione circa la compensazione del «saldo creditore del conto corrente […intestato all'odierna appellante presso la stessa con CP_5 parte del […] maggior credito», nonché il recesso anche da tale contratto di conto corrente e della relativa convenzione di assegno, la Pt_1 citava in giudizio la Banca deducendo: i) la nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.;
ii) la violazione della legge n. 186 del 1996 in relazione agli interessi di mora previsti nei contratti di mutuo;
iii) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese previsto dai contratti di mutuo;
e iv) circa i rapporti di conto corrente, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione pag. 5/20 di interessi non dovuti per superamento del tasso soglia di usura, la necessità di ricalcolare il saldo conto.
Si è costituita la quale Controparte_8 procuratrice di (oggi , Controparte_4 Controparte_2 cessionaria dei crediti in sofferenza di e Controparte_5 [...]
detenuti da , deducendo: a) CP_8 Controparte_8
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione e b) l'infondatezza delle domande della controparte nonché l'intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è intervenuta e per Controparte_2 essa la mandataria (oggi scissa in Controparte_9 [...]
e . Controparte_9 Controparte_3
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il Tribunale ha ritenuto che, allo stato degli atti, la domanda relativa ai rapporti di conto corrente non potesse essere decisa e ha disposto la separazione della suddetta domanda, emettendo sentenza definitiva sulle sole questioni concernenti i contratti di mutuo.
Più in particolare, il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in merito al superamento del limite di finanziabilità quale causa di nullità – ovvero rammentando che, al dì della sentenza «l'orientamento […] maggioritario rit[eneva] che la violazione in questione […fosse] idonea a determinare la nullità del contratto» in quanto «elemento essenziale» dello stesso – ha comunque rigettato la domanda di nullità proposta dalla Pt_1
A tal proposito, ha considerato che, stante il valore dell'immobile stimato dalla c.t.u. in atti, pari a euro 402.091,00, il limite di finanziabilità fosse stato rispettato, perché «inferiore all'80% del valore dell'immobile posto a garanzia», sia con riguardo al primo mutuo del 24 dicembre 2004, con il quale è stata erogata la somma di euro pag. 6/20 140.000,00 (nonostante un'iscrizione ipotecaria dell'Agenzia del
Territorio per Lire 125.000.000,00), sia con riguardo al secondo mutuo del 3 dicembre 2008, con il quale è stata erogata la somma di euro
50.000,00 (allorquando residuava la sola iscrizione ipotecaria accesa con il precedente contratto di mutuo de 2004).
Sull'usura relativa agli interessi moratori, il giudice di prime cure ha considerato che, «venendo in rilievo nel caso in esame una ipotesi di inadempimento, ciò che rileva è il tasso moratorio concretamente applicato» ed ha ritenuto che «applicando la maggiorazione percentuale rilevante ratione temporis la soglia sia stata ampiamente rispettata», anche in considerazione della tabella predisposta dal c.t.u. Circa la legge antiusura, il Tribunale ha comunque rammentato l'esclusione di qualsiasi ipotesi di usura originaria, per entrambi i contratti di mutuo, risultante dalla c.t.u. e dunque dal raffronto del calcolo del TEG al momento dell'erogazione con il tasso soglia usurario del periodo.
Circa il preteso anatocismo per effetto del piano di ammortamento cosiddetto alla francese, il Tribunale ha considerato la domanda attrice infondata, dal momento che, come confermato anche dalla c.t.u., nel predetto piano di ammortamento «gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale residuo e non capitalizzati».
Le spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u., sono state poste a carico dell'odierna parte appellante.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.;
2. Nullità dei contratti di mutuo;
3. Violazione del tasso soglia usura e conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. anche in conseguenza dell'effetto pag. 7/20 anatocistico dell'ammortamento alla francese e dell'applicazione degli interessi di mora.
Si è costituita e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
protestando l'infondatezza dell'appello. Controparte_3
Con ordinanza del 30 maggio 2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di – non Controparte_9 costituitasi – cui l'appello era stato notificato solo quale mandataria dell'intervenuta Controparte_2
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di
[...]
non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente evocatavi. CP_9
2. Deve disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis c.p.c. sollevata dalle odierne appellate: essa è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
3. Con il primo motivo d'appello la lamenta la violazione del Pt_1 limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, t.u.b. Con il secondo motivo, sostiene che, pertanto, i contratti di mutuo ipotecario dei quali si discute siano nulli.
In ragione della loro connessione, i motivi devono essere trattati congiuntamente.
pag. 8/20 Parte appellante lamenta la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, t.u.b. per entrambi i contratti di mutuo ipotecario.
Sostiene in proposito che l'immobile gravato da ipoteca non sia stato correttamente stimato;
richiede dunque che sia disposta una nuova c.t.u. perché, a fronte di contratti di mutuo «redatti uno nel 2004 (primo semestre) ed uno nel 2008 (secondo semestre)», la consulenza d'ufficio in atti stima l'immobile al 31 ottobre 2007. Sostiene inoltre che il consulente tecnico non abbia determinato il valore dell'immobile secondo il c.d. valore cauzionale che «la giurisprudenza maggioritaria sia di legittimità che di merito oggi richiama» – anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione europea in materia – a niente valendo l'abbattimento del 10% operato dal c.t.u. vista l'assenza di garanzie per vizi. Sostiene inoltre che il Tribunale non avrebbe considerato che l'immobile ipotecato è solo per un terzo di proprietà dell'odierna appellante e dunque a «tale quota deve parametrarsi il mutuo concesso». Parte appellante ritiene dunque che i due contratti di mutuo siano nulli per violazione del limite di finanziabilità quale «elemento essenziale del contenuto del contratto».
I motivi sono destituiti di fondamento.
Occorre in primo luogo rilevare che la Corte di legittimità in sede nomofilattica ha affermato che, «[i]n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
pag. 9/20 (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, in massima).
Emerge pertanto chiaramente che l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non è causa di nullità dei contratti di mutuo proprio per non vanificare «l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata»; precisa la stessa Corte che «[t]ale opportunità è, invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia considerato nullo e con esso, altresì, l'ipoteca connessa;
e senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure con l'interesse del mutuatario, costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa (così Cass. sez. III n. 7509 del
2022)» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, cit., in motivazione).
In occasione della citata pronuncia la Corte regolatrice, rammentando il contenuto dei due commi dell'art 38 t.u.b., ha altresì precisato che «[è] arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo […]. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima» (Cass., sez. un.
n. 33719 del 2022, cit., in motivazione).
pag. 10/20 La censura deve pertanto essere respinta e la richiesta di una nuova consulenza tecnica dev'essere rigettata.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia escluso l'anatocismo insito nell'ammortamento alla francese previsto per i mutui da essa stipulati e abbia, altresì, escluso l'usurarietà e l'anatocismo degli interessi di mora.
Sostiene quindi che «nel calcolo del TEG deve tenersi conto dell'effetto anatocistico di un piano di ammortamento cd alla francese» e deve altresì considerarsi che tale piano di ammortamento, «contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, può essere usurario». In altre parole, oltre al riconoscimento di un anatocismo intrinseco ai contratti di mutuo con ammortamento cd. alla francese, parte appellante sostiene che tale «piano di ammortamento […] calcolato sul finanziamento comportava un effetto anatocistico e quindi l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata, comprensiva già di interessi».
Basandosi sulla propria consulenza tecnica parte, sostiene che, in entrambi i contratti di mutuo, il tasso soglia usura sia stato
«ampiamente superato». Richiede pertanto l'espletamento di una nuova c.t.u. a integrazione di quella svolta, tesa a calcolare gli interessi di mora, calcolati anche su pregressi interessi corrispettivi, sulle rate scadute e non pagate. Rileva inoltre che la relazione peritale «riferisce che la consulenza […riguarda] un contratto di mutuo ipotecario» sebbene «[i] due mutui, come dallo stesso ctu […] affermato […siano] mutui fondiari». Sostiene parte appellante che le «metodologie ed i presupposti soprattutto di analisi […siano] diversi».
Il motivo è infondato.
Preme in primo luogo rilevare che, ex art. 38, comma 1, t.u.b., tutti i crediti fondiari sono garantiti da ipoteca;
in altri termini tutti i mutui fondiari sono mutui ipotecari. Parte appellante asserisce che la c.t.u. in pag. 11/20 atti si riferisca inizialmente a un mutuo ipotecario e successivamente a
«mutui fondiari» nonostante le diverse «metodologie» ed i [diversi]
«presupposti [….] di analisi». Tuttavia, la non si confronta Pt_1 minimamente con tale asserite differenze e nemmeno esplicita l'eventuale rilievo pratico che le stesse potrebbero avere nel caso di specie.
Circa la produzione di un fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese, giova rammentare che la Suprema
Corte, a sezioni unite, (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024), pronunciando su sollecitazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha definitivamente escluso, con riferimento ai piani di ammortamento standardizzati tradizionali, quali quelli di specie, sia il fenomeno anatocistico, anche in correlazione all'interesse composto, sia la parziale indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, quando il contratto di mutuo, pur omettendola, contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato. Il principio è applicabile anche con riferimento ai mutui a tasso variabile, come quelli in esame, la Corte di legittimità avendo precisato che «[i]n tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della pag. 12/20 periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n.
7382 del 2025, in massima).
Dalle risultanze istruttorie emerge che i due contratti di mutuo, rispettivamente del 2004 e del 2008 soddisfino i menzionati requisiti.
Nel contratto di mutuo ipotecario n. 2890014831, sottoscritto in data 12 dicembre 2004 per un importo pari ad euro 140.000,00 a rogito del notaio si legge che: i) si tratta di un contratto Persona_2 ipotecario a tasso variabile di durata quindicennale che «dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n. 30 […] rate costanti semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre 2019, il tutto come meglio risulta dal piano di ammortamento […]; ii) «[s]ul capitale mutuato, si applica il tasso in ragione di 2,300 […] punti percentuali in più del
EURIBOR […] 6 mesi, base 360, desunto dal […] IL SOLE 24 ORE e relativo alla media del mese precedente a quello di scadenza delle rate
(specificatamente mesi di maggio per le rate in scadenza al 31 dicembre e novembre per le rate in scadenza al 30 giugno), arrotondando all'ottavo di punto percentuale più vicino»; iii) quindi un TAN alla stipula pari al 4,550% «posticipato con applicazione del 2,275% in ragione di semestre pagabile in via posticipata con conteggio giorni commerciali (360)»; iv) per il calcolo degli interessi di mora si prevede l'aumento di tre punti percentuali in più rispetto al tasso nominale pag. 13/20 annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta (si vedano gli artt. 2 e 3 del doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado e doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della . CP_5
Parallelamente, le condizioni pattuite circa le modalità di rimborso, le condizioni e gli interessi del contratto di mutuo ipotecario n.
2890054516 si rinvengono negli artt. 2 e 3 del relativo contratto stipulato in data 3 dicembre 2008, per un importo pari ad euro
50.000,00, sempre a rogito del notaio (artt. 2 e 3 del Persona_2 doc. 2 allegato all'atto di citazione in primo grado e doc. 6 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della . CP_5
Peraltro, anche la c.t.u. in atti ha escluso l'anatocismo, asserendo che «l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non ha comportato l'addebito di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale residuo e non capitalizzati» (pagg.
36-37 della relazione peritale in atti, depositata il 16 febbraio 2018).
La doglianza riguardante l'applicazione di interessi anatocistici derivanti dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese è dunque infondata.
Escluso, quindi, il fenomeno anatocistico in ragione della sola fisiologia dell'ammortamento alla francese, la domanda di parte appellante sembra doversi interpretare nel senso che gli interessi di mora sulle rate scadute avrebbero comportato l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
In merito all'effetto anatocistico degli interessi di mora, parte appellante sostiene che vi sia stata «l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata, comprensiva già di interessi». Spiega parte appellante che «[d]unque, sulla rata scaduta e non pagata si pagano gli interessi di mora (magari entro soglia) ma calcolati anche su pregressi interessi corrispettivi. Ecco l'effetto anatocistico!».
pag. 14/20 In proposito preme, tuttavia, rammentare quanto disposto nella delibera del 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito al Risparmio (C.i.c.r..) richiamata dall'art. 120 t.u.b. circa la
«produzione di interessi posti in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Il C.i.c.r., ex art. 3, comma 1, della menzionata delibera, ha stabilito che «[n]elle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
Ebbene, in entrambi i contratti di mutuo di cui si discute si legge che «[l]'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata
e non pagato produce interessi nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della parte mutuataria a favore della Su detti interessi CP_5 non è consentita la capitalizzazione periodica» (si veda l'art. 3 di entrambi i contratti di mutuo, docc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione e docc. 2 e 6 allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della . CP_5
In altre parole, le parti hanno contrattualmente previsto la produzione di interessi di mora sull'intera rata scaduta e il terzo motivo di censura dev'essere rigettato anche sotto il profilo dell'anatocismo derivante dall'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata.
Circa il superamento del tasso soglia usura, relativamente agli interessi di mora, parte appellante sostiene che nel mutuo stipulato nel
2004 «il tasso annuale nominale sarebbe pari a 4,550% mentre il TAEG al 6,22% mentre gli interessi di mora sarebbero al 7,98% con un pag. 15/20 aumento del 2% relativo alla restituzione anticipata del capitale. Ciò significherebbe […] che sarebbe stato pattuito un ulteriore tasso equivalente del 4% (per cui un tasso complessivo del 10,22%) a fronte di un tasso soglia di usura del periodo del 9,45%». Ritiene l'odierna parte appellante che analogo ragionamento debba applicarsi al mutuo stipulato nel 2008 e che, pertanto, il «tasso soglia usura […] è ampiamente superato» in entrambi i contratti di mutuo.
Ebbene, la Corte regolatrice ha chiarito che «[i]n tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori» (Cass. n. 5598 del 2017, in massima).
Deve tuttavia essere considerata la diversa funzione esplicata dagli interessi convenzionali e moratori;
la Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che, «[i]n tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto» (Cass. n. 13214 del
2022, in massima).
La Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito le modalità di calcolo e confronto tra gli interessi di mora concretamente applicati ed il tasso soglia degli interessi moratori;
più in particolare ha affermato che
«[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di pag. 16/20 qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass. n. 16526 del 2024, in massima, conforme a Cass., sez. un., n. 19597 del 2020).
Dall'analisi dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ratione temporis applicabili, e in particolare dal tenore dell'art. 3 si evince che «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a
2,1 punti percentuali», pertanto – come risulta dalla c.t.u. in atti – considerando il TEGM del periodo aumentato della relativa maggiorazione, la soglia risulta sempre rispettata (pag. 33 dell'elaborato peritale depositato il 16 febbraio 2018).
Ciò in perfetta coerenza con quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a pag. 17/20 sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In particolare, per i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al
30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5» (Cass. n. 26051 del
2022, in massima).
La c.t.u., rispondendo ai quesiti formulati dal giudice di prime cure, riporta l'analisi del duplice confronto tra «Teg applicato al mutuatario comprensivo della mora effettivamente pagata e tasso soglia che non comprende la mora», nonché dei TEGM aumentati di 2,1 punti percentuali quale maggiorazione media stabilita per i casi di ritardato pagamento.
A pagina 33 della menzionata c.t.u. il consulente espone che «[…] solo il mutuo n. 4831 presenta un TEG oltre la soglia di usura solo ove si consideri l'eventualità della non applicazione 2,1 punti percentuali […].
La soglia viene rispettata […] se si prevede di aumentare il tasso soglia di periodo dei 2,1 punti percentuali previsti dalla Banca d'Italia come tasso di mora medio di periodo.» (si veda la tabella a pag. 29 dell'elaborato peritale).
In altre parole, il tasso soglia usura relativo agli interessi moratori
– aumentato della percentuale prevista – non è mai stato superato.
pag. 18/20 Il terzo motivo di gravame dev'essere dunque rigettato anche circa il profilo del superamento del tasso soglia in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora.
5. In conclusione, tutte le censure mosse dall'appellante debbono essere disattese – ciò che impedisce di accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti peritali nonché quella di valutare il comportamento tenuto dall'istituto bancario in sede di mediazione, giustificato alla luce dell'esito del giudizio – e la sentenza impugnata va confermata (senza che possa mettersi in discussione la legittimazione di Controparte_2 dubbio al riguardo sollevato dalla controparte solo in comparsa conclusionale, all'evidenza tardivamente).
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n. 10206 del 2021, in massima).
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_9
2. respinge l'appello proposto da in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società Controparte_1 avverso la sentenza n. 4 del 2022 del Tribunale di Arezzo,
[...] che per l'effetto conferma;
pag. 19/20 3. condanna in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della società a rifondere a Controparte_1
e, per essa, alla mandataria Controparte_2 [...]
le spese di lite relative al presente grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 11 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BARONI TIBERIO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_1
( ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIANNINI GIONATA ( , C.F._3 appellata
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3 appellata contumace Conclusioni per in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società «Piaccia alla Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, Collegio designato, in accoglimento del presente appello in via cautelare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata inaudita altera parte;
in denegata ipotesi sempre in via cautelare Voglia fissare udienza ad hoc per la discussione della sola istanza cautelare concedendo termine per la notifica a controparte;
nel merito riformare in toto la sentenza impugnata per le ragioni tutte di cui in parte motiva disponendo nuova ctu volta a determinare il valore dell'immobile secondo il cd valore cauzionale;
in via subordinata sempre nel merito riformare la sentenza impugnata disponendo nuova ctu volta a determinare il saldo dare/avere tra la banca e la correntista con riguardo ai contratti mutuo in applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. In via istruttoria si chiede che venga svolta nuova ctu ordinando alla banca ex art. 210 cpc la produzione dell'intera documentazione afferente i due contratti di mutuo il primo del 24.12.2004
n. 28.6.90014831 ed il secondo del 3.12.2008 n.28.6.90054516 a firma entrambi del notaio i contratti di credito di firma n. 28.15.8699, Per_1 il contratto di deposito cauzionale del 23.3.1999 nonché ed infine i tre conti correnti di “apertura di credito in conto corrente” n. 31746-20,
37217 e 40011.
Si chiede che vengano revocata l'ordinanza del primo grado e quindi che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova sui quali potranno essere sentiti sia a prova diretta, che a prova contraria e/o controprova i sig.ri:
1. residente in [...];
2. Dr. Testimone_1 Testimone_2 residente in [...]:
1. VC “Se con raccomandata datata 24 febbraio 2015 pervenuta il 18 marzo 2015 la e del Controparte_5
pag. 2/20 Lazio notiziava della risoluzione ex art. 1456 cc dei Parte_1 due contratti di mutuo, della revoca degli affidamenti, della compensazione delle somme a credito del conto corrente
28.01.37146 con quelle a debito intimando infine a parte attrice la restituzione delle somme residue dei mutui”
2. VC “Se il 17 marzo 2015 giungeva a lettera di Parte_1 messa in sofferenza”
3. VC “Se con l'erogazione del mutuo del 2004 ebbe ad essere estinto il conto corrente in negativo per pari importo di euro C 139281,31 intestato a ' come da CP_1 CP_1
Cont documentazione vi si (all.3 presente memori)” CP_7
4. VC “Se conferma le relazioni tecniche che Le si mostrano
(all.3, 4, 5 atto di citazione)”
5. VC” Se al momento dell'erogazione del primo mutuo
l'immobile posto a garanzia era gravato da una iscrizione ipotecaria accesa presso l'Agenzia del Territorio di Arezzo in data 31 ottobre
1986 al n.1941 per 64557,11 euro (125 milioni delle vecchie lire) in favore dell'istituto Italiano di Credito Fondiario”
6. VC “Se nel primo contratto di mutuo il tasso annuo nominale
è del 4,550% mentre il tasso annuo effettivo o indicatore sintetico di costo è del 6,22%”
7. VC “Se gli interessi di mora previsti nel primo mutuo sono del
10,22%”
8. VC “Se nel secondo contratto di mutuo il tasso superava il tasso soglia di usura di periodo del 9,45%”
9. VC “Se dall'esame del piano di ammortamento del mutuo del
2008 dalla prima rata all'ultima gli interessi pagati sono stati pari a
pag. 3/20 circa 26903,34 a fronte di euro 50000,00 in linea capitale come da relazione del Dr. che vi si mostra” Tes_2
10. VC “Se dall'esame del piano di ammortamento del mutuo del 2004 dalla prima rata sino all'ultima gli interessi pagati sono stati pari a circa 54093,45 a fronte di 150000,00 euro in linea capitale”
11. “Se dall'esame dei tre conti correnti nei periodi presi a riferimento ebbe a rilevare ben 3772,05 di euro di interessi anatocistici, interessi non dovuti ex art.1815 cc per superamento tasso soglia di usura pari a euro 9511,63 come da relazione Dr. che vi si mostra (all. 5 atto di citazione)” Tes_2
Si invita altresì la Corte a valutare il comportamento tenuto dall'istituto bancario in sede di mediazione riformando la condanna in punto di spese.
Salvis Juribus. Con vittoria di spese, anticipi e competenze del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio»; per e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
«Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Controparte_3 adversis reiectis, in via preliminare, dichiarare insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado,
e per l'effetto, rigettare l'istanza proposta ex artt. 283 e 351 c.p.c; nel merito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza parziale n° 4/2022, emessa nell'ambito del procedimento n.
3885/2015 R.G. pronunciata dal Tribunale di Arezzo in persona del
Giudice Dott. Andrea Turturro a mente dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione dei motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
in ogni caso, respingere l'appello proposto siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
in linea istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU svolta nel primo grado di giudizio siccome tale
pag. 4/20 richiesta risulta destituita di ogni fondamento, difettando i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. Vittoria di spese, e compensi del presente grado di giudizio».
Rilevato
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
(nel prosieguo la o parte Controparte_1 Pt_1 appellante), ha impugnato la sentenza n. 4 del 2022 del Tribunale di
Arezzo, con la quale sono state rigettate le domande dalla stessa formulate, volte a dichiarare la nullità dei contratti di mutuo n.
28.6.90014831 e n. 28.6.90054516 stipulati con la Controparte_5
e del Lazio (nel prosieguo la – con conseguente
[...] CP_5 nullità della relativa iscrizione ipotecaria – la violazione della legge antiusura e l'applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese.
A seguito della ricezione della raccomandata del 24 febbraio 2015, con la quale la dichiarava «la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 CP_5 del Codice Civile, dei contratti di finanziamento ipotecario» con richiesta di «provvedere all'immediata copertura dell'esposizione in essere» e con comunicazione circa la compensazione del «saldo creditore del conto corrente […intestato all'odierna appellante presso la stessa con CP_5 parte del […] maggior credito», nonché il recesso anche da tale contratto di conto corrente e della relativa convenzione di assegno, la Pt_1 citava in giudizio la Banca deducendo: i) la nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.;
ii) la violazione della legge n. 186 del 1996 in relazione agli interessi di mora previsti nei contratti di mutuo;
iii) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese previsto dai contratti di mutuo;
e iv) circa i rapporti di conto corrente, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione pag. 5/20 di interessi non dovuti per superamento del tasso soglia di usura, la necessità di ricalcolare il saldo conto.
Si è costituita la quale Controparte_8 procuratrice di (oggi , Controparte_4 Controparte_2 cessionaria dei crediti in sofferenza di e Controparte_5 [...]
detenuti da , deducendo: a) CP_8 Controparte_8
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione e b) l'infondatezza delle domande della controparte nonché l'intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è intervenuta e per Controparte_2 essa la mandataria (oggi scissa in Controparte_9 [...]
e . Controparte_9 Controparte_3
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il Tribunale ha ritenuto che, allo stato degli atti, la domanda relativa ai rapporti di conto corrente non potesse essere decisa e ha disposto la separazione della suddetta domanda, emettendo sentenza definitiva sulle sole questioni concernenti i contratti di mutuo.
Più in particolare, il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in merito al superamento del limite di finanziabilità quale causa di nullità – ovvero rammentando che, al dì della sentenza «l'orientamento […] maggioritario rit[eneva] che la violazione in questione […fosse] idonea a determinare la nullità del contratto» in quanto «elemento essenziale» dello stesso – ha comunque rigettato la domanda di nullità proposta dalla Pt_1
A tal proposito, ha considerato che, stante il valore dell'immobile stimato dalla c.t.u. in atti, pari a euro 402.091,00, il limite di finanziabilità fosse stato rispettato, perché «inferiore all'80% del valore dell'immobile posto a garanzia», sia con riguardo al primo mutuo del 24 dicembre 2004, con il quale è stata erogata la somma di euro pag. 6/20 140.000,00 (nonostante un'iscrizione ipotecaria dell'Agenzia del
Territorio per Lire 125.000.000,00), sia con riguardo al secondo mutuo del 3 dicembre 2008, con il quale è stata erogata la somma di euro
50.000,00 (allorquando residuava la sola iscrizione ipotecaria accesa con il precedente contratto di mutuo de 2004).
Sull'usura relativa agli interessi moratori, il giudice di prime cure ha considerato che, «venendo in rilievo nel caso in esame una ipotesi di inadempimento, ciò che rileva è il tasso moratorio concretamente applicato» ed ha ritenuto che «applicando la maggiorazione percentuale rilevante ratione temporis la soglia sia stata ampiamente rispettata», anche in considerazione della tabella predisposta dal c.t.u. Circa la legge antiusura, il Tribunale ha comunque rammentato l'esclusione di qualsiasi ipotesi di usura originaria, per entrambi i contratti di mutuo, risultante dalla c.t.u. e dunque dal raffronto del calcolo del TEG al momento dell'erogazione con il tasso soglia usurario del periodo.
Circa il preteso anatocismo per effetto del piano di ammortamento cosiddetto alla francese, il Tribunale ha considerato la domanda attrice infondata, dal momento che, come confermato anche dalla c.t.u., nel predetto piano di ammortamento «gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale residuo e non capitalizzati».
Le spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u., sono state poste a carico dell'odierna parte appellante.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.;
2. Nullità dei contratti di mutuo;
3. Violazione del tasso soglia usura e conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. anche in conseguenza dell'effetto pag. 7/20 anatocistico dell'ammortamento alla francese e dell'applicazione degli interessi di mora.
Si è costituita e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
protestando l'infondatezza dell'appello. Controparte_3
Con ordinanza del 30 maggio 2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di – non Controparte_9 costituitasi – cui l'appello era stato notificato solo quale mandataria dell'intervenuta Controparte_2
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di
[...]
non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente evocatavi. CP_9
2. Deve disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis c.p.c. sollevata dalle odierne appellate: essa è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
3. Con il primo motivo d'appello la lamenta la violazione del Pt_1 limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, t.u.b. Con il secondo motivo, sostiene che, pertanto, i contratti di mutuo ipotecario dei quali si discute siano nulli.
In ragione della loro connessione, i motivi devono essere trattati congiuntamente.
pag. 8/20 Parte appellante lamenta la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, t.u.b. per entrambi i contratti di mutuo ipotecario.
Sostiene in proposito che l'immobile gravato da ipoteca non sia stato correttamente stimato;
richiede dunque che sia disposta una nuova c.t.u. perché, a fronte di contratti di mutuo «redatti uno nel 2004 (primo semestre) ed uno nel 2008 (secondo semestre)», la consulenza d'ufficio in atti stima l'immobile al 31 ottobre 2007. Sostiene inoltre che il consulente tecnico non abbia determinato il valore dell'immobile secondo il c.d. valore cauzionale che «la giurisprudenza maggioritaria sia di legittimità che di merito oggi richiama» – anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione europea in materia – a niente valendo l'abbattimento del 10% operato dal c.t.u. vista l'assenza di garanzie per vizi. Sostiene inoltre che il Tribunale non avrebbe considerato che l'immobile ipotecato è solo per un terzo di proprietà dell'odierna appellante e dunque a «tale quota deve parametrarsi il mutuo concesso». Parte appellante ritiene dunque che i due contratti di mutuo siano nulli per violazione del limite di finanziabilità quale «elemento essenziale del contenuto del contratto».
I motivi sono destituiti di fondamento.
Occorre in primo luogo rilevare che la Corte di legittimità in sede nomofilattica ha affermato che, «[i]n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
pag. 9/20 (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, in massima).
Emerge pertanto chiaramente che l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non è causa di nullità dei contratti di mutuo proprio per non vanificare «l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata»; precisa la stessa Corte che «[t]ale opportunità è, invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia considerato nullo e con esso, altresì, l'ipoteca connessa;
e senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure con l'interesse del mutuatario, costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa (così Cass. sez. III n. 7509 del
2022)» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, cit., in motivazione).
In occasione della citata pronuncia la Corte regolatrice, rammentando il contenuto dei due commi dell'art 38 t.u.b., ha altresì precisato che «[è] arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo […]. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima» (Cass., sez. un.
n. 33719 del 2022, cit., in motivazione).
pag. 10/20 La censura deve pertanto essere respinta e la richiesta di una nuova consulenza tecnica dev'essere rigettata.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia escluso l'anatocismo insito nell'ammortamento alla francese previsto per i mutui da essa stipulati e abbia, altresì, escluso l'usurarietà e l'anatocismo degli interessi di mora.
Sostiene quindi che «nel calcolo del TEG deve tenersi conto dell'effetto anatocistico di un piano di ammortamento cd alla francese» e deve altresì considerarsi che tale piano di ammortamento, «contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, può essere usurario». In altre parole, oltre al riconoscimento di un anatocismo intrinseco ai contratti di mutuo con ammortamento cd. alla francese, parte appellante sostiene che tale «piano di ammortamento […] calcolato sul finanziamento comportava un effetto anatocistico e quindi l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata, comprensiva già di interessi».
Basandosi sulla propria consulenza tecnica parte, sostiene che, in entrambi i contratti di mutuo, il tasso soglia usura sia stato
«ampiamente superato». Richiede pertanto l'espletamento di una nuova c.t.u. a integrazione di quella svolta, tesa a calcolare gli interessi di mora, calcolati anche su pregressi interessi corrispettivi, sulle rate scadute e non pagate. Rileva inoltre che la relazione peritale «riferisce che la consulenza […riguarda] un contratto di mutuo ipotecario» sebbene «[i] due mutui, come dallo stesso ctu […] affermato […siano] mutui fondiari». Sostiene parte appellante che le «metodologie ed i presupposti soprattutto di analisi […siano] diversi».
Il motivo è infondato.
Preme in primo luogo rilevare che, ex art. 38, comma 1, t.u.b., tutti i crediti fondiari sono garantiti da ipoteca;
in altri termini tutti i mutui fondiari sono mutui ipotecari. Parte appellante asserisce che la c.t.u. in pag. 11/20 atti si riferisca inizialmente a un mutuo ipotecario e successivamente a
«mutui fondiari» nonostante le diverse «metodologie» ed i [diversi]
«presupposti [….] di analisi». Tuttavia, la non si confronta Pt_1 minimamente con tale asserite differenze e nemmeno esplicita l'eventuale rilievo pratico che le stesse potrebbero avere nel caso di specie.
Circa la produzione di un fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese, giova rammentare che la Suprema
Corte, a sezioni unite, (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024), pronunciando su sollecitazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha definitivamente escluso, con riferimento ai piani di ammortamento standardizzati tradizionali, quali quelli di specie, sia il fenomeno anatocistico, anche in correlazione all'interesse composto, sia la parziale indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, quando il contratto di mutuo, pur omettendola, contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato. Il principio è applicabile anche con riferimento ai mutui a tasso variabile, come quelli in esame, la Corte di legittimità avendo precisato che «[i]n tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della pag. 12/20 periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n.
7382 del 2025, in massima).
Dalle risultanze istruttorie emerge che i due contratti di mutuo, rispettivamente del 2004 e del 2008 soddisfino i menzionati requisiti.
Nel contratto di mutuo ipotecario n. 2890014831, sottoscritto in data 12 dicembre 2004 per un importo pari ad euro 140.000,00 a rogito del notaio si legge che: i) si tratta di un contratto Persona_2 ipotecario a tasso variabile di durata quindicennale che «dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n. 30 […] rate costanti semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre 2019, il tutto come meglio risulta dal piano di ammortamento […]; ii) «[s]ul capitale mutuato, si applica il tasso in ragione di 2,300 […] punti percentuali in più del
EURIBOR […] 6 mesi, base 360, desunto dal […] IL SOLE 24 ORE e relativo alla media del mese precedente a quello di scadenza delle rate
(specificatamente mesi di maggio per le rate in scadenza al 31 dicembre e novembre per le rate in scadenza al 30 giugno), arrotondando all'ottavo di punto percentuale più vicino»; iii) quindi un TAN alla stipula pari al 4,550% «posticipato con applicazione del 2,275% in ragione di semestre pagabile in via posticipata con conteggio giorni commerciali (360)»; iv) per il calcolo degli interessi di mora si prevede l'aumento di tre punti percentuali in più rispetto al tasso nominale pag. 13/20 annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta (si vedano gli artt. 2 e 3 del doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado e doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della . CP_5
Parallelamente, le condizioni pattuite circa le modalità di rimborso, le condizioni e gli interessi del contratto di mutuo ipotecario n.
2890054516 si rinvengono negli artt. 2 e 3 del relativo contratto stipulato in data 3 dicembre 2008, per un importo pari ad euro
50.000,00, sempre a rogito del notaio (artt. 2 e 3 del Persona_2 doc. 2 allegato all'atto di citazione in primo grado e doc. 6 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della . CP_5
Peraltro, anche la c.t.u. in atti ha escluso l'anatocismo, asserendo che «l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non ha comportato l'addebito di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale residuo e non capitalizzati» (pagg.
36-37 della relazione peritale in atti, depositata il 16 febbraio 2018).
La doglianza riguardante l'applicazione di interessi anatocistici derivanti dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese è dunque infondata.
Escluso, quindi, il fenomeno anatocistico in ragione della sola fisiologia dell'ammortamento alla francese, la domanda di parte appellante sembra doversi interpretare nel senso che gli interessi di mora sulle rate scadute avrebbero comportato l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
In merito all'effetto anatocistico degli interessi di mora, parte appellante sostiene che vi sia stata «l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata, comprensiva già di interessi». Spiega parte appellante che «[d]unque, sulla rata scaduta e non pagata si pagano gli interessi di mora (magari entro soglia) ma calcolati anche su pregressi interessi corrispettivi. Ecco l'effetto anatocistico!».
pag. 14/20 In proposito preme, tuttavia, rammentare quanto disposto nella delibera del 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito al Risparmio (C.i.c.r..) richiamata dall'art. 120 t.u.b. circa la
«produzione di interessi posti in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Il C.i.c.r., ex art. 3, comma 1, della menzionata delibera, ha stabilito che «[n]elle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
Ebbene, in entrambi i contratti di mutuo di cui si discute si legge che «[l]'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata
e non pagato produce interessi nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della parte mutuataria a favore della Su detti interessi CP_5 non è consentita la capitalizzazione periodica» (si veda l'art. 3 di entrambi i contratti di mutuo, docc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione e docc. 2 e 6 allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della . CP_5
In altre parole, le parti hanno contrattualmente previsto la produzione di interessi di mora sull'intera rata scaduta e il terzo motivo di censura dev'essere rigettato anche sotto il profilo dell'anatocismo derivante dall'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata.
Circa il superamento del tasso soglia usura, relativamente agli interessi di mora, parte appellante sostiene che nel mutuo stipulato nel
2004 «il tasso annuale nominale sarebbe pari a 4,550% mentre il TAEG al 6,22% mentre gli interessi di mora sarebbero al 7,98% con un pag. 15/20 aumento del 2% relativo alla restituzione anticipata del capitale. Ciò significherebbe […] che sarebbe stato pattuito un ulteriore tasso equivalente del 4% (per cui un tasso complessivo del 10,22%) a fronte di un tasso soglia di usura del periodo del 9,45%». Ritiene l'odierna parte appellante che analogo ragionamento debba applicarsi al mutuo stipulato nel 2008 e che, pertanto, il «tasso soglia usura […] è ampiamente superato» in entrambi i contratti di mutuo.
Ebbene, la Corte regolatrice ha chiarito che «[i]n tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori» (Cass. n. 5598 del 2017, in massima).
Deve tuttavia essere considerata la diversa funzione esplicata dagli interessi convenzionali e moratori;
la Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che, «[i]n tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto» (Cass. n. 13214 del
2022, in massima).
La Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito le modalità di calcolo e confronto tra gli interessi di mora concretamente applicati ed il tasso soglia degli interessi moratori;
più in particolare ha affermato che
«[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di pag. 16/20 qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass. n. 16526 del 2024, in massima, conforme a Cass., sez. un., n. 19597 del 2020).
Dall'analisi dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ratione temporis applicabili, e in particolare dal tenore dell'art. 3 si evince che «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a
2,1 punti percentuali», pertanto – come risulta dalla c.t.u. in atti – considerando il TEGM del periodo aumentato della relativa maggiorazione, la soglia risulta sempre rispettata (pag. 33 dell'elaborato peritale depositato il 16 febbraio 2018).
Ciò in perfetta coerenza con quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a pag. 17/20 sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In particolare, per i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al
30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5» (Cass. n. 26051 del
2022, in massima).
La c.t.u., rispondendo ai quesiti formulati dal giudice di prime cure, riporta l'analisi del duplice confronto tra «Teg applicato al mutuatario comprensivo della mora effettivamente pagata e tasso soglia che non comprende la mora», nonché dei TEGM aumentati di 2,1 punti percentuali quale maggiorazione media stabilita per i casi di ritardato pagamento.
A pagina 33 della menzionata c.t.u. il consulente espone che «[…] solo il mutuo n. 4831 presenta un TEG oltre la soglia di usura solo ove si consideri l'eventualità della non applicazione 2,1 punti percentuali […].
La soglia viene rispettata […] se si prevede di aumentare il tasso soglia di periodo dei 2,1 punti percentuali previsti dalla Banca d'Italia come tasso di mora medio di periodo.» (si veda la tabella a pag. 29 dell'elaborato peritale).
In altre parole, il tasso soglia usura relativo agli interessi moratori
– aumentato della percentuale prevista – non è mai stato superato.
pag. 18/20 Il terzo motivo di gravame dev'essere dunque rigettato anche circa il profilo del superamento del tasso soglia in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora.
5. In conclusione, tutte le censure mosse dall'appellante debbono essere disattese – ciò che impedisce di accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti peritali nonché quella di valutare il comportamento tenuto dall'istituto bancario in sede di mediazione, giustificato alla luce dell'esito del giudizio – e la sentenza impugnata va confermata (senza che possa mettersi in discussione la legittimazione di Controparte_2 dubbio al riguardo sollevato dalla controparte solo in comparsa conclusionale, all'evidenza tardivamente).
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n. 10206 del 2021, in massima).
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_9
2. respinge l'appello proposto da in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società Controparte_1 avverso la sentenza n. 4 del 2022 del Tribunale di Arezzo,
[...] che per l'effetto conferma;
pag. 19/20 3. condanna in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della società a rifondere a Controparte_1
e, per essa, alla mandataria Controparte_2 [...]
le spese di lite relative al presente grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 11 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 20/20