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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11527/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001282000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19300/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, relativo alle seguenti sei cartelle di pagamento:
1) n. 07120190059513325000 per EF anno 2012
2) n. 07120210000931270000 per imposta locazione immobili per 2017
3) n. 07120220105306769000 per EF 2018
4) n. 07120220121069057000 per EF 2012
5) n. 07120230000398611000 per EF anno 2019
6) n. 07120240045016047000 per EF anno 2020
e dell'avviso di accertamento n. 250TELM000581 dell'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, relativo all'IRPEF anno 2016.
Il ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa per omessa indicazione nel preavviso impugnato dei termini e dell'Autorità cui ricorrere;
asseriva poi di non essere stato messo a conoscenza della sua posizione debitoria atteso che gli atti presupposti dell'impugnato provvedimento di fermo non erano stati legittimamente notificati. Concludeva, pertanto, per la nullità o l'inefficacia del preavviso impugnato per avvenuta prescrizione del credito vantato con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, la Direzione Provinciale I° di Napoli e la Direzione Provinciale II° di Napoli- nonché l'Agenzia delle Entrate ON di Napoli.
In particolare l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, in relazione all'avviso di accertamento n.250TELM000581, produceva provvedimento di sgravio della relativa somma e chiedeva una declaratoria di cessata materia del contendere . Le altre parti resistenti costituite, ed in particolare l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I° e Direzione
Provinciale II° di Napoli- e l'Agenzia delle Entrate ON (che produceva le relate di notifica delle cartelle di pagamento presupposte del preavviso di fermo impugnato) concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati tutti i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va evidenziato che non appaiono fondati i rilievi relativi all'indicazione generica di alcuni dati nell'impugnata comunicazione preventiva di fermo. In proposito, invero, è appena il caso di evidenziare che la comunicazione in parola non manca alcuno degli elementi formali necessari ex art. 25 commi 2 e 2 bis DPR 602/1973, ivi compreso l'avvertimento a poter proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente con indicazione dei termini per proporre l'azione.
Va poi dichiarata cessata la materia del contendere, a norma dell'art. 46 D. Lgs 546/1992, in relazione all'avviso di accertamento n. 250TELM000581 stante il provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle
Entrate Centro Operativo di Pescara che ha rilevato il difetto di notifica dello stesso.
Il ricorso va, invece, accolto in relazione alle cartelle di pagamento n.07120210000931270000,
07120220105306769000, 07120220121069057000 e 07120230000398611000 posto che la notifica delle stesse non risulta regolare. Invero, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, le suddette cartelle risultano notificate con deposito nella Casa Comunale dopo che la Ricorrente_1 presso il domicilio di Indirizzo_1 non veniva reperita perché “trasferita”.
Viceversa, senz'altro regolare deve ritenersi la notifica delle cartelle di pagamento n.
07120190059513325000 (effettuata il 18 maggio 2019 con consegna a mani proprie) e n.
07120240045016047000 (notificata il 19 aprile 2024 a mani di persona addetta al ritiro).
Gli atti in questione, ritualmente notificati, non risultano impugnati nei termini per cui è stata resa definitiva la pretesa tributaria. Sul punto, va invero osservato che il contribuente medesimo avrebbe dovuto impugnare i predetti atti per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario;
la mancata contestazione degli stessi ha reso definitive le pretese tributarie in essi incorporate che non possono essere sul punto rimesse in discussione attraverso la presente impugnativa, né dalla notifica delle stesse risulta decorso il termine di prescrizione decennale previsto per il tributo cui esse si rieriscono.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento n.250TELM000581, accoglie il ricorso in relazione alle cartelle 07120210000931270000, 07120220105306769000,
07120220121069057000, 07120230000398611000, rigetta nel resto, compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11527/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001282000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19300/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, relativo alle seguenti sei cartelle di pagamento:
1) n. 07120190059513325000 per EF anno 2012
2) n. 07120210000931270000 per imposta locazione immobili per 2017
3) n. 07120220105306769000 per EF 2018
4) n. 07120220121069057000 per EF 2012
5) n. 07120230000398611000 per EF anno 2019
6) n. 07120240045016047000 per EF anno 2020
e dell'avviso di accertamento n. 250TELM000581 dell'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, relativo all'IRPEF anno 2016.
Il ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa per omessa indicazione nel preavviso impugnato dei termini e dell'Autorità cui ricorrere;
asseriva poi di non essere stato messo a conoscenza della sua posizione debitoria atteso che gli atti presupposti dell'impugnato provvedimento di fermo non erano stati legittimamente notificati. Concludeva, pertanto, per la nullità o l'inefficacia del preavviso impugnato per avvenuta prescrizione del credito vantato con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, la Direzione Provinciale I° di Napoli e la Direzione Provinciale II° di Napoli- nonché l'Agenzia delle Entrate ON di Napoli.
In particolare l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, in relazione all'avviso di accertamento n.250TELM000581, produceva provvedimento di sgravio della relativa somma e chiedeva una declaratoria di cessata materia del contendere . Le altre parti resistenti costituite, ed in particolare l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I° e Direzione
Provinciale II° di Napoli- e l'Agenzia delle Entrate ON (che produceva le relate di notifica delle cartelle di pagamento presupposte del preavviso di fermo impugnato) concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati tutti i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va evidenziato che non appaiono fondati i rilievi relativi all'indicazione generica di alcuni dati nell'impugnata comunicazione preventiva di fermo. In proposito, invero, è appena il caso di evidenziare che la comunicazione in parola non manca alcuno degli elementi formali necessari ex art. 25 commi 2 e 2 bis DPR 602/1973, ivi compreso l'avvertimento a poter proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente con indicazione dei termini per proporre l'azione.
Va poi dichiarata cessata la materia del contendere, a norma dell'art. 46 D. Lgs 546/1992, in relazione all'avviso di accertamento n. 250TELM000581 stante il provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle
Entrate Centro Operativo di Pescara che ha rilevato il difetto di notifica dello stesso.
Il ricorso va, invece, accolto in relazione alle cartelle di pagamento n.07120210000931270000,
07120220105306769000, 07120220121069057000 e 07120230000398611000 posto che la notifica delle stesse non risulta regolare. Invero, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, le suddette cartelle risultano notificate con deposito nella Casa Comunale dopo che la Ricorrente_1 presso il domicilio di Indirizzo_1 non veniva reperita perché “trasferita”.
Viceversa, senz'altro regolare deve ritenersi la notifica delle cartelle di pagamento n.
07120190059513325000 (effettuata il 18 maggio 2019 con consegna a mani proprie) e n.
07120240045016047000 (notificata il 19 aprile 2024 a mani di persona addetta al ritiro).
Gli atti in questione, ritualmente notificati, non risultano impugnati nei termini per cui è stata resa definitiva la pretesa tributaria. Sul punto, va invero osservato che il contribuente medesimo avrebbe dovuto impugnare i predetti atti per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario;
la mancata contestazione degli stessi ha reso definitive le pretese tributarie in essi incorporate che non possono essere sul punto rimesse in discussione attraverso la presente impugnativa, né dalla notifica delle stesse risulta decorso il termine di prescrizione decennale previsto per il tributo cui esse si rieriscono.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento n.250TELM000581, accoglie il ricorso in relazione alle cartelle 07120210000931270000, 07120220105306769000,
07120220121069057000, 07120230000398611000, rigetta nel resto, compensa le spese.