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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 704/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1981 ed ivi residente nella Prov.le Sorda Sampieri n. 126/B, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Storaci, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente nella via Risorgimento n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iurato, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 11/6/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento
[...] del loro matrimonio, contratto a IC il 18/01/2018 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 2, Parte 1^, dell'anno 2018; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, Per_1
14/2/2018); hanno esposto di essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il
15/02/2023 e di essere separati consensualmente, giusto decreto di omologa del 23/3/2023 nel proc. n. 21/2023 R.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 15/2/2023, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 23/3/2023 nel proc. n. 21/2023 R.G., e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno ciascuno nel domicilio e nella residenza che riterranno di gradimento;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori, con impegno di entrambi di Per_1 mantenerlo, educarlo ed istruirlo, con collocazione principale presso la madre, che risiederà con il figlio presso la casa coniugale, a IC nella via Risorgimento n.4/d, di proprietà della signora;
Controparte_1
3) il padre potrà frequentare il figlio e averlo con sé nei giorni di lunedì, mercoledì dalle
16 alle 20. Inoltre, avrà con sé il figlio un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì Per_1 pomeriggio alle 16:00 alla domenica sera alle 20:00. Nel periodo estivo trascorrerà con il padre 30 giorni, 15 giorni a luglio e 15 giorni in agosto. Nel periodo di natalizio il minore trascorrerà con i genitori il giorno di Natale e quello di Capodanno ad anni alterni e così i giorni di Pasqua e Pasquetta;
4) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo dei genitori, qualsiasi decisione
5) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi percettori di reddito e avendo regolato in precedenza tutti i loro rapporti di natura patrimoniale;
6) il signor continuerà a corrispondere mensilmente alla moglie la Parte_1 somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro i Per_1 primi 15 giorni di ogni mese. Detta somma sarà periodicamente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) l'assegno unico per il figlio a carico sarà ripartito fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per il figlio nella misura del
50% ciascuno. Le spese straordinarie saranno preventivamente comunicate all'altro coniuge, il quale avrà facoltà di consentire o no entro i 15 giorni successivi dalla
3 comunicazione. La mancata comunicazione sarà intesa come accettazione, tale procedura non sarà applicata per spese mediche necessarie ed urgenti.
9) entrambi i coniugi prestano l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per il figlio minore;
10) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti“.
L'accordo sopra riportato può essere accolto in quanto non contrasta con gli interessi del figlio, né con norme di legge, vertendo su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale, inoltre, prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IC il 18/01/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, anno 2018, n.2, parte
1^;
- omologa le condizioni inerenti al figlio minore ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IC (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IC (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti 4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1981 ed ivi residente nella Prov.le Sorda Sampieri n. 126/B, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Storaci, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente nella via Risorgimento n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iurato, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 11/6/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento
[...] del loro matrimonio, contratto a IC il 18/01/2018 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 2, Parte 1^, dell'anno 2018; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, Per_1
14/2/2018); hanno esposto di essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il
15/02/2023 e di essere separati consensualmente, giusto decreto di omologa del 23/3/2023 nel proc. n. 21/2023 R.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 15/2/2023, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 23/3/2023 nel proc. n. 21/2023 R.G., e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno ciascuno nel domicilio e nella residenza che riterranno di gradimento;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori, con impegno di entrambi di Per_1 mantenerlo, educarlo ed istruirlo, con collocazione principale presso la madre, che risiederà con il figlio presso la casa coniugale, a IC nella via Risorgimento n.4/d, di proprietà della signora;
Controparte_1
3) il padre potrà frequentare il figlio e averlo con sé nei giorni di lunedì, mercoledì dalle
16 alle 20. Inoltre, avrà con sé il figlio un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì Per_1 pomeriggio alle 16:00 alla domenica sera alle 20:00. Nel periodo estivo trascorrerà con il padre 30 giorni, 15 giorni a luglio e 15 giorni in agosto. Nel periodo di natalizio il minore trascorrerà con i genitori il giorno di Natale e quello di Capodanno ad anni alterni e così i giorni di Pasqua e Pasquetta;
4) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo dei genitori, qualsiasi decisione
5) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi percettori di reddito e avendo regolato in precedenza tutti i loro rapporti di natura patrimoniale;
6) il signor continuerà a corrispondere mensilmente alla moglie la Parte_1 somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro i Per_1 primi 15 giorni di ogni mese. Detta somma sarà periodicamente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) l'assegno unico per il figlio a carico sarà ripartito fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per il figlio nella misura del
50% ciascuno. Le spese straordinarie saranno preventivamente comunicate all'altro coniuge, il quale avrà facoltà di consentire o no entro i 15 giorni successivi dalla
3 comunicazione. La mancata comunicazione sarà intesa come accettazione, tale procedura non sarà applicata per spese mediche necessarie ed urgenti.
9) entrambi i coniugi prestano l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per il figlio minore;
10) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti“.
L'accordo sopra riportato può essere accolto in quanto non contrasta con gli interessi del figlio, né con norme di legge, vertendo su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale, inoltre, prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IC il 18/01/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, anno 2018, n.2, parte
1^;
- omologa le condizioni inerenti al figlio minore ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IC (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IC (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti 4 5