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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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- 1. Buoni Fruttiferi Postali: il Tribunale di Lecce rigetta l’appello di Poste Italiane per mancata prova della consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.). -…Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 27 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7107/2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Savino, per procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pagliara, per procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 20.10.2023 impugnava la sentenza Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 7199/2023, con cui era stata condannata al pagamento in favore di della somma di € 1.500,00 oltre interessi e spese legali, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno per non aver correttamente adempiuto all'obbligo di fornire un'adeguata informativa sulle condizioni contrattuali inerenti alla scadenza di due buoni fruttiferi postali a termine, appartenenti alla serie 18M, emessi il 30.9.2006, e al relativo termine di prescrizione e, quindi, per non aver consentito all'appellata di esercitare tempestivamente il diritto a richiedere il rimborso dei buoni stessi, di cui veva escluso il pagamento contestando Parte_1 l'intervenuta prescrizione del credito. L'appellante, in particolare, con il primo motivo di appello, censurava la decisione del Giudice di prime cure in considerazione della manifesta, illogica e contraddittoria motivazione della stessa, in quanto basata esclusivamente sulla mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo inerente le caratteristiche dell'investimento e comunque l'assenza di informazioni sulla scadenza riportate sui buoni, di cui la titolare non aveva fornito la prova nel giudizio di primo grado, anche in ragione della sua minore età al momento dell'emissione e, dunque, dell'impossibilità a ricevere tali informazioni personalmente. , inoltre Parte_1 con altro motivo di appello, contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace di Lecce non aveva correttamente valutato l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria, formulata in via subordinata dall'appellata, non essendo intervenuto dall'emissione dei buoni sino all'introduzione del giudizio di primo grado alcun idoneo atto interruttivo della stessa.
Pertanto, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto della domanda avversa, con condanna della alla restituzione della somma già CP_1 versata in esecuzione della sentenza di primo grado e vittoria delle spese legali.
si costituiva contestando la fondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
23.9.2025 e quindi era trattenuta in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come la decisione del giudice di prime cure si fondi essenzialmente sulla considerazione che non abbia fornito prova di aver Parte_1 consegnato il foglio informativo al sottoscrittore al momento dell'emissione dei buoni fruttiferi postali della serie 18M in favore di necessario per consentire di conoscere Controparte_1 con precisione le caratteristiche dell'investimento, con particolare riferimento alla loro scadenza e conseguentemente alla decorrenza del termine di prescrizione, e, d'altro canto, che tali informazioni non siano state neppure riportate sullo stesso buono cartaceo consegnato al sottoscrittore al tempo dell'investimento. Pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere la domanda di risarcimento del danno formulata dall'odierna appellante in via subordinata nel giudizio di primo grado, ritenendo che proprio in virtù di tali carenze informative, non sia Controparte_1 stata posta nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso prima del decorso del termine di prescrizione.
2 Ebbene, per quanto concerne il primo motivo di appello, si deve osservare come lo stesso sia infondato, atteso che la circostanza evidenziata da che tali informazioni, anche Parte_1 con riferimento alla scadenza dell'investimento e conseguentemente alla decorrenza del termine di prescrizione, fossero comunque accessibili attraverso avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, oltre che nelle bacheche di tutti gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, non esclude l'importanza di tale omissione in quanto proprio ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M., come già rilevato, espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, cosicché appare evidente come la divulgazione di informazioni inerenti le condizioni dell'investimento in buoni postali fruttiferi tramite pubblici avvisi esposti nei locali aperti al pubblico degli uffici postali e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale rappresentasse solo un rafforzamento della imprescindibile informativa fornita tramite consegna del Foglio Informativo
Analitico al sottoscrittore del singolo titolo. Pertanto, considerando che nella presente fattispecie effettivamente non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale foglio Parte_1 informativo, si deve ritenere che correttamente il Giudice di Pace abbia ritenuto che né i sottoscrittori, né l'odierna appellata -loro avente causa- siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso.
Va parimenti rigettato, poi, il secondo motivo di appello avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno. Ed invero, gli obblighi di informazione gravanti su , quale l'obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al Parte_1 risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione costituiscono, sulla base della normativa sopramenzionata, parte integrante del programma negoziale scaturente dalla loro sottoscrizione, ragion per cui l'omessa indicazione da parte di della data di Parte_1 scadenza, nonché l'assenza di prova in ordine alla consegna del foglio informativo in favore del sottoscrittore, costituiscono un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante rispetto ad obblighi previsti direttamente dalla legge, su di essa gravanti. Sulla scorta di tali considerazioni, il relativo termine di prescrizione decennale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell'emissione dei suddetti buoni fruttiferi postali, per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente dalla loro scadenza, bensì dal momento in cui l'odierna appellata, recatasi presso
3 l'Ufficio postale, si è vista opporre il diniego alla liquidazione in ragione dell'intervenuta prescrizione degli stessi e quindi dal 7.1.2022, ossia dal momento in cui la stessa ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno. (cfr., ex multis, Cass. Civ,
Sez. 3, Ord. n. 29328 del 13.11.2024). Per tali ragioni, considerato che nel caso di specie ha formulato espressamente, sebbene in via subordinata, una domanda di Controparte_1 risarcimento del danno nel giudizio di primo grado nei confronti dell'odierna appellante con atto di citazione notificato in data 11.3.2022, si deve concludere per la tempestività della domanda e, pertanto, anche per il rigetto del secondo motivo di appello, con conferma della sentenza impugnata anche sotto tale profilo.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, l'appello va rigettato, con conferma della decisione del giudice di primo grado e, conseguentemente, le spese di lite del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 7199/23 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Lecce, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico di
Parte_1
Lecce, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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