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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1511/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE IL Presidente relatore
NA IN CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1511/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
20.08.2024, congiuntamente da:
nata il [...] a [...], residente in Parte_1
Montecatini Terme (PT) in via delle Rose n. 32, c.f.
; CodiceFiscale_1
e
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 residente in [...], c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Doretta Meoni del foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
UZ SA UC (PT) in via delle Fornaci n.11, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.08.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
08.09.2018 in Massa e IL (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 02.06.2000) e (il 08.03.2004). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 89/2025 del 10.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 10.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 12.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa e
IL (PT).
2. Prendere atto che i figli sono economicamente autosufficienti e disporre che nessun mantenimento periodico sarà corrisposto in loro favore.
3. Prendere atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e disporre che non sarà configurabile alcun mantenimento periodico a favore dell'uno o dell'altro.
4. Prendere atto dell'impegno assunto dalla Signora con scopo Pt_1
“solutorio-compensativo”, di corrispondere al signor la somma Pt_2 totale di €20.000,00 (diconsì euro ventimila/00) a mezzo bonifico sul c/c postale del Sig. con IBAN [...], con le Pt_2 seguenti modalità:
2 • La somma di €10.000,00 (diconsì euro diecimila/00) entro il
30.09.2024.
• La somma di €5.000,00 (diconsì euro cinquemila/00) entro il
31/12/2024.
• La somma di €5.000,00 (diconsì euro cinquemila/00) alla pronuncia della sentenza di divorzio.
La somma totale di €20.000,00 (diconsì euro ventimila/00) viene accettata dal Sig. a saldo di ogni e qualsiasi pretesa del medesimo Pt_2 verso la signora derivante dal vincolo coniugale. Pt_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.10.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
08.09.2018 in Massa e IL (PT), tra i coniugi nata Parte_1
3 il 15.11.1965 a Pistoia (PT) e nato il [...] a Parte_2
Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e
IL (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 25, P. II, Serie C, anno
2018);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente relatore
TE IL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE IL Presidente relatore
NA IN CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1511/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
20.08.2024, congiuntamente da:
nata il [...] a [...], residente in Parte_1
Montecatini Terme (PT) in via delle Rose n. 32, c.f.
; CodiceFiscale_1
e
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 residente in [...], c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Doretta Meoni del foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
UZ SA UC (PT) in via delle Fornaci n.11, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.08.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
08.09.2018 in Massa e IL (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 02.06.2000) e (il 08.03.2004). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 89/2025 del 10.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 10.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 12.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa e
IL (PT).
2. Prendere atto che i figli sono economicamente autosufficienti e disporre che nessun mantenimento periodico sarà corrisposto in loro favore.
3. Prendere atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e disporre che non sarà configurabile alcun mantenimento periodico a favore dell'uno o dell'altro.
4. Prendere atto dell'impegno assunto dalla Signora con scopo Pt_1
“solutorio-compensativo”, di corrispondere al signor la somma Pt_2 totale di €20.000,00 (diconsì euro ventimila/00) a mezzo bonifico sul c/c postale del Sig. con IBAN [...], con le Pt_2 seguenti modalità:
2 • La somma di €10.000,00 (diconsì euro diecimila/00) entro il
30.09.2024.
• La somma di €5.000,00 (diconsì euro cinquemila/00) entro il
31/12/2024.
• La somma di €5.000,00 (diconsì euro cinquemila/00) alla pronuncia della sentenza di divorzio.
La somma totale di €20.000,00 (diconsì euro ventimila/00) viene accettata dal Sig. a saldo di ogni e qualsiasi pretesa del medesimo Pt_2 verso la signora derivante dal vincolo coniugale. Pt_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.10.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
08.09.2018 in Massa e IL (PT), tra i coniugi nata Parte_1
3 il 15.11.1965 a Pistoia (PT) e nato il [...] a Parte_2
Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e
IL (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 25, P. II, Serie C, anno
2018);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente relatore
TE IL
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