Articolo 4 della Legge 1 marzo 2002, n. 39
Articolo 3Articolo 5
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10 aprile 2002
Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Entrata in vigore il 10 aprile 2002
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