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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 4414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4414/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Cortemilia (CN), il 16/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cortemilia (CN) (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Per Dal matrimonio sono nati i figli , a nato Ceva, il 29.05.2000 e , nato a [...], il [...], Per_1
Per maggiorenni e, quanto ad , non economicamente autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 21.12.2022, R.G. 3380/2022.
Con ricorso depositato il 31/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Cortemilia (CN) il 16/09/1999, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 1999 II serie A n. 6, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per la madre verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di
€.200,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di dicembre 2025; la signora contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_2 straordinarie (meglio descritte nel Protocollo del Tribunale di Asti del 7.07.2017, qui da intendersi richiamato e che le parti hanno ricevuto in copia). Quanto previsto nel presente punto ed al punto Per precedente è da intendersi sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di .
PRENDE ATTO CHE: ciascuno coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
la casa coniugale, sita in Cortemilia, Via Brusco n.10 è assegnata al signor;
Parte_1
2 gli esponenti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortemilia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4414/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Cortemilia (CN), il 16/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cortemilia (CN) (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Per Dal matrimonio sono nati i figli , a nato Ceva, il 29.05.2000 e , nato a [...], il [...], Per_1
Per maggiorenni e, quanto ad , non economicamente autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 21.12.2022, R.G. 3380/2022.
Con ricorso depositato il 31/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Cortemilia (CN) il 16/09/1999, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 1999 II serie A n. 6, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per la madre verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di
€.200,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di dicembre 2025; la signora contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_2 straordinarie (meglio descritte nel Protocollo del Tribunale di Asti del 7.07.2017, qui da intendersi richiamato e che le parti hanno ricevuto in copia). Quanto previsto nel presente punto ed al punto Per precedente è da intendersi sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di .
PRENDE ATTO CHE: ciascuno coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
la casa coniugale, sita in Cortemilia, Via Brusco n.10 è assegnata al signor;
Parte_1
2 gli esponenti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortemilia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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