TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza 24 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1764 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, erede di , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 Persona_1
Boezio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Itri e dell'Avv. Loredana Gombia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Anziano, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 13.09.2023,
[...]
contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che si Per_1 era concluso senza il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni;
conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle predette CP_1 condizioni dalla data della domanda amministrativa o da altra successiva eventualmente accertata in corso di causa. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Stante il decesso della ricorrente, avvenuto nelle more, il giudizio è stato proseguito dall'erede
, la quale ha fatto proprie le domande, difese ed eccezioni avanzate da Parte_1 [...]
. Per_1
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee CP_1
e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo e chiedendone il rigetto nel merito per carenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare, oltre ad evidenziare come alcune delle patologie dalla medesima sofferte (specificatamente, l'“obesità patologica grave di terza classe” e la “fibrosi polmonare idiopatica”), abbiano determinato una condizione di forte disautonomia della ricorrente, ha rilevato alcuni errori materiali e difformità “che si leggono nei due elaborati (bozza inviata alle parti e relazione definitiva depositata nel fascicolo telematico)”.
Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
Il medico legale nominato in questo giudizio ha riscontrato che la ra affetta da “fibrosi Per_1 polmonare idiopatica, trattamento di ossigeno terapia 1,5 l/m - 24 h/die, varismo delle ginocchia, discopatia lombare, obesita', stato depressivo”.
Il CTU, dalla lettura degli atti di causa, pur sottolineando l'esigua documentazione medica allegata nel presente giudizio, ha comunque accertato che “La Sig.ra per le Persona_1 patologie invalidanti che presentava era da considerarsi Invalida Civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi si trovava nelle condizioni previste dall'art. 1 della Legge 18/1980 a decorrere dal 01.03.2023 epoca presumibile di insorgenza delle patologie invalidanti e fino al
07.01.2024 data del decesso”.
Nella relazione il consulente ha infatti rilevato che “Il quadro morboso riscontrabile nella certificazione evidenzia un grave stato clinico della periziata costituito da una fibrosi polmonare in ossigeno terapia presumibilmente dal marzo 2023 in quanto nella certificazione del 08.09.2023 si rinnova la prescrizione precedente del piano terapeutico per sei mesi che presumibilmente era stato emesso nel marzo 2023”, specificando che “L'insufficienza respiratoria in ossigeno terapia in soggetto con obesità rappresenta un quadro clinico estremamente importante che
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
generalmente rende il soggetto non autosufficiente e necessitante di assistenza;
l'ossigeno terapia limita notevolmente
l'autonomia relativa agli spostamenti, alla gestione delle necessità primarie, alla cura della persona con conseguente perdita dell'autonomia”.
In conclusione il CTU, discostandosi dalle valutazioni espresse nella consulenza precedentemente esperita, ove sono stati ravvisati “dati ed affermazioni completamente difformi alla causa in oggetto”, tali da inficiare il giudizio finale e la mancata concessione della prestazione richiesta, ha ritenuto che il complesso quadro patologico sofferto dalla abbia comportato una Per_1 compromissione funzionale di entità tale da configurare le condizioni richieste ex art1 L. 18/80 a decorrere dall'1.03.2023 (quale epoca di presumibile aggravamento del quadro morboso).
Le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 sia stata accertata con decorrenza di gran lunga successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e proseguita dall'erede , contrariis reiectis: Per_1 Parte_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possedeva il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L.
n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere dall'1 marzo 2023, sino alla data del decesso (7 gennaio 2024);
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, il 24.03.2025
Il Gop
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza 24 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1764 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, erede di , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 Persona_1
Boezio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Itri e dell'Avv. Loredana Gombia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Anziano, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 13.09.2023,
[...]
contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che si Per_1 era concluso senza il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni;
conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle predette CP_1 condizioni dalla data della domanda amministrativa o da altra successiva eventualmente accertata in corso di causa. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Stante il decesso della ricorrente, avvenuto nelle more, il giudizio è stato proseguito dall'erede
, la quale ha fatto proprie le domande, difese ed eccezioni avanzate da Parte_1 [...]
. Per_1
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee CP_1
e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo e chiedendone il rigetto nel merito per carenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare, oltre ad evidenziare come alcune delle patologie dalla medesima sofferte (specificatamente, l'“obesità patologica grave di terza classe” e la “fibrosi polmonare idiopatica”), abbiano determinato una condizione di forte disautonomia della ricorrente, ha rilevato alcuni errori materiali e difformità “che si leggono nei due elaborati (bozza inviata alle parti e relazione definitiva depositata nel fascicolo telematico)”.
Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
Il medico legale nominato in questo giudizio ha riscontrato che la ra affetta da “fibrosi Per_1 polmonare idiopatica, trattamento di ossigeno terapia 1,5 l/m - 24 h/die, varismo delle ginocchia, discopatia lombare, obesita', stato depressivo”.
Il CTU, dalla lettura degli atti di causa, pur sottolineando l'esigua documentazione medica allegata nel presente giudizio, ha comunque accertato che “La Sig.ra per le Persona_1 patologie invalidanti che presentava era da considerarsi Invalida Civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi si trovava nelle condizioni previste dall'art. 1 della Legge 18/1980 a decorrere dal 01.03.2023 epoca presumibile di insorgenza delle patologie invalidanti e fino al
07.01.2024 data del decesso”.
Nella relazione il consulente ha infatti rilevato che “Il quadro morboso riscontrabile nella certificazione evidenzia un grave stato clinico della periziata costituito da una fibrosi polmonare in ossigeno terapia presumibilmente dal marzo 2023 in quanto nella certificazione del 08.09.2023 si rinnova la prescrizione precedente del piano terapeutico per sei mesi che presumibilmente era stato emesso nel marzo 2023”, specificando che “L'insufficienza respiratoria in ossigeno terapia in soggetto con obesità rappresenta un quadro clinico estremamente importante che
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
generalmente rende il soggetto non autosufficiente e necessitante di assistenza;
l'ossigeno terapia limita notevolmente
l'autonomia relativa agli spostamenti, alla gestione delle necessità primarie, alla cura della persona con conseguente perdita dell'autonomia”.
In conclusione il CTU, discostandosi dalle valutazioni espresse nella consulenza precedentemente esperita, ove sono stati ravvisati “dati ed affermazioni completamente difformi alla causa in oggetto”, tali da inficiare il giudizio finale e la mancata concessione della prestazione richiesta, ha ritenuto che il complesso quadro patologico sofferto dalla abbia comportato una Per_1 compromissione funzionale di entità tale da configurare le condizioni richieste ex art1 L. 18/80 a decorrere dall'1.03.2023 (quale epoca di presumibile aggravamento del quadro morboso).
Le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 sia stata accertata con decorrenza di gran lunga successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e proseguita dall'erede , contrariis reiectis: Per_1 Parte_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possedeva il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L.
n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere dall'1 marzo 2023, sino alla data del decesso (7 gennaio 2024);
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, il 24.03.2025
Il Gop
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
3 di 3