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Sentenza breve 5 dicembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01116 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00826/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 826 del 2025, proposto da
ME AM ME AM LE, rappresentato e difeso dagli avvocati
UD De RO e EL CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00826/2025 REG.RIC.
del provvedimento della Questura di Cremona emesso il 28.6.2024 e notificato l'11.4.2025, pratica Cat. A12/2024/imm nr.297 A.D.L., con il quale è stata dichiarata irricevibile e archiviata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ordinanza collegiale n. 1051 del 20.11.2025 questo Tribunale aveva rilevato che “la copia digitale della procura alle liti del ricorrente, depositata in giudizio, risulta[va] priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico, firmata digitalmente”, necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021 recante le regole tecnico-operative del
AT (in G.U. 2.8.2021, n. 183), e aveva pertanto disposto la regolarizzazione della procura nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore.
La comunicazione dell'ordinanza è avvenuta lo stesso giorno della pubblicazione, e dunque il termine per la regolarizzazione della procura scadeva il 30.11.2025, prorogato di diritto all'1.12.2025. N. 00826/2025 REG.RIC.
Il ricorrente, in data 28.11.2025, ha depositato l'attestazione di conformità della copia digitale della procura alle liti all'originale analogico, ma senza la necessaria firma digitale.
La procura, depositata in formato irregolare e non tempestivamente sanata, deve considerarsi tamquam non esset, e pertanto il ricorrente deve ritenersi privo di difensore, in violazione dell'art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso
(cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 4.10.2021, n. 6195, e i precedenti di questa
Sezione 9.12.2023 n. 906, 21.11.2024 n. 926 e 3.6.2025 n. 502); la relativa questione
è stata sollevata da questo Giudice all'udienza camerale del 3.12.2025, ai sensi dell'art. 73, 3° comma, c.p.a.
Considerata la limitata attività difensiva dell'Amministrazione, che peraltro non ha sollevato con eccezione la questione pregiudiziale di rito su cui si fonda la decisione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario N. 00826/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AL ED
IL PRESIDENTE
NG GA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01116 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00826/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 826 del 2025, proposto da
ME AM ME AM LE, rappresentato e difeso dagli avvocati
UD De RO e EL CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00826/2025 REG.RIC.
del provvedimento della Questura di Cremona emesso il 28.6.2024 e notificato l'11.4.2025, pratica Cat. A12/2024/imm nr.297 A.D.L., con il quale è stata dichiarata irricevibile e archiviata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ordinanza collegiale n. 1051 del 20.11.2025 questo Tribunale aveva rilevato che “la copia digitale della procura alle liti del ricorrente, depositata in giudizio, risulta[va] priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico, firmata digitalmente”, necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021 recante le regole tecnico-operative del
AT (in G.U. 2.8.2021, n. 183), e aveva pertanto disposto la regolarizzazione della procura nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore.
La comunicazione dell'ordinanza è avvenuta lo stesso giorno della pubblicazione, e dunque il termine per la regolarizzazione della procura scadeva il 30.11.2025, prorogato di diritto all'1.12.2025. N. 00826/2025 REG.RIC.
Il ricorrente, in data 28.11.2025, ha depositato l'attestazione di conformità della copia digitale della procura alle liti all'originale analogico, ma senza la necessaria firma digitale.
La procura, depositata in formato irregolare e non tempestivamente sanata, deve considerarsi tamquam non esset, e pertanto il ricorrente deve ritenersi privo di difensore, in violazione dell'art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso
(cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 4.10.2021, n. 6195, e i precedenti di questa
Sezione 9.12.2023 n. 906, 21.11.2024 n. 926 e 3.6.2025 n. 502); la relativa questione
è stata sollevata da questo Giudice all'udienza camerale del 3.12.2025, ai sensi dell'art. 73, 3° comma, c.p.a.
Considerata la limitata attività difensiva dell'Amministrazione, che peraltro non ha sollevato con eccezione la questione pregiudiziale di rito su cui si fonda la decisione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario N. 00826/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AL ED
IL PRESIDENTE
NG GA
IL SEGRETARIO