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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12613/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Muto del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Muto del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL (GE)
(anno 2002, atto n. 889, reg. 03, parte 2, serie B), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: 1. nato a [...] l'[...], di anni 21, residente a [...]
Guarneri n. 12; C.F.: , cittadino italiano;
C.F._3
2. nata a [...] il [...], di anni 17, residente a [...]
n. 12; C.F.: cittadina italiana;
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 Novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore nata a [...] il [...] resta affidata in maniera condivisa Parte_4
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, in Milano,
Via dei Guarneri n. 12, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) la casa familiare sita a Milano, Via dei Guarneri n. 12, già di proprietà della SI.ra
[...]
, resta assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda; Pt_1
3) il OR ut supra, verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
ed la somma complessiva di € 600,00 mensili entro e non Pt_4 Persona_1
oltre il 5 di ogni mese, in favore della ORa , con la quale entrambi i figli Parte_1
convivono, mediante bonifico bancario sul conto corrente i cui dati saranno dalla stessa indicati, rivalutabile secondo gli indici Istat, costo vita, di anno in anno, a decorrere dal mese di novembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data
14.11.2017, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) con riguardo ai tempi di visita/permanenza padre/figlia minorenne, data l'età di quest'ultima ormai diciassettenne, le parti convengono che saranno concordati direttamente tra padre e figlia in base alle eSIenze di entrambi.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5) poiché l'autovettura Kia Cee'd 2^ Serie targata FD644BN, pur essendo formalmente intestata alla SI.ra , è in realtà in possesso, uso e godimento, sin dal momento dell'acquisto, al SI. Parte_1
i coniugi convengono di equiparare la situazione di fatto alla situazione di diritto, Parte_2 con il trapasso della proprietà dell'autovettura in capo al SI. entro e non oltre il Parte_2
30.07.2025, con tutti i relativi costi interamente a carico di quest'ultimo, il quale provvederà inoltre a pagare, in via esclusiva, tutti gli altri costi inerenti l'autovettura – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: bollo, assicurazione, eventuali multe e/o sanzioni – che dovessero maturare nelle more della stipula dell'atto di passaggio di proprietà;
6) a definizione di ogni ulteriore reciproco rapporto patrimoniale, i coniugi convengono che la SI.ra versa al SI. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 Parte_2 che ne costituisce quietanza, l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), a mezzo bonifico bancario, quale rimborso a forfait delle spese di ristrutturazione sostenute, in parte, da quest'ultimo, per la casa familiare;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
8) i coniugi dichiarano che con le presenti pattuizioni hanno definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere, l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in AL (GE) il 14/09/2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Muto del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Muto del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL (GE)
(anno 2002, atto n. 889, reg. 03, parte 2, serie B), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: 1. nato a [...] l'[...], di anni 21, residente a [...]
Guarneri n. 12; C.F.: , cittadino italiano;
C.F._3
2. nata a [...] il [...], di anni 17, residente a [...]
n. 12; C.F.: cittadina italiana;
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 Novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore nata a [...] il [...] resta affidata in maniera condivisa Parte_4
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, in Milano,
Via dei Guarneri n. 12, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) la casa familiare sita a Milano, Via dei Guarneri n. 12, già di proprietà della SI.ra
[...]
, resta assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda; Pt_1
3) il OR ut supra, verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
ed la somma complessiva di € 600,00 mensili entro e non Pt_4 Persona_1
oltre il 5 di ogni mese, in favore della ORa , con la quale entrambi i figli Parte_1
convivono, mediante bonifico bancario sul conto corrente i cui dati saranno dalla stessa indicati, rivalutabile secondo gli indici Istat, costo vita, di anno in anno, a decorrere dal mese di novembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data
14.11.2017, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) con riguardo ai tempi di visita/permanenza padre/figlia minorenne, data l'età di quest'ultima ormai diciassettenne, le parti convengono che saranno concordati direttamente tra padre e figlia in base alle eSIenze di entrambi.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5) poiché l'autovettura Kia Cee'd 2^ Serie targata FD644BN, pur essendo formalmente intestata alla SI.ra , è in realtà in possesso, uso e godimento, sin dal momento dell'acquisto, al SI. Parte_1
i coniugi convengono di equiparare la situazione di fatto alla situazione di diritto, Parte_2 con il trapasso della proprietà dell'autovettura in capo al SI. entro e non oltre il Parte_2
30.07.2025, con tutti i relativi costi interamente a carico di quest'ultimo, il quale provvederà inoltre a pagare, in via esclusiva, tutti gli altri costi inerenti l'autovettura – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: bollo, assicurazione, eventuali multe e/o sanzioni – che dovessero maturare nelle more della stipula dell'atto di passaggio di proprietà;
6) a definizione di ogni ulteriore reciproco rapporto patrimoniale, i coniugi convengono che la SI.ra versa al SI. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 Parte_2 che ne costituisce quietanza, l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), a mezzo bonifico bancario, quale rimborso a forfait delle spese di ristrutturazione sostenute, in parte, da quest'ultimo, per la casa familiare;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
8) i coniugi dichiarano che con le presenti pattuizioni hanno definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere, l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in AL (GE) il 14/09/2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG