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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 13/8/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 13/11/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
rilevato che la notifica eseguita nei confronti del appare Controparte_1 regolare
PQM
Dichiara la contumacia del . Controparte_1
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. EV UI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa EV
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 516 / 2024
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che la Parte_1 rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente:ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Controparte_1 previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e Cont conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei Parte_1 contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, Cont conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei Parte_1 contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e
i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»;
«2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e
2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni».
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente esponeva di aver svolto attività di docenza con contratto a tempo determinato presso il convenuto dall'1.9.2023 al 31.8.2024 e di essere CP_1 madre di due figlie, e rispettivamente di anni 9 e di anni 6; lamentava Persona_1 Persona_2 la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, co. 180-182, della L. n.
213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
sosteneva che ciò fosse in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Pur ritualmente citato, il non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
La causa è stata istruita solo documentalmente, non richiedendo approfondimenti ulteriori rispetto alla documentazione offerta dalla parte ricorrente.
*****
Il ricorso può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. CP_ In via preliminare, non si è reso necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' posto che detto ente è parte del tutto estranea al rapporto giuridico ed alla pretesa da esso scaturente che in questa sede fa valere la ricorrente.
Al riguardo va richiamata la previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”).
Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al convenuto CP_1 sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali. CP_ È, parimenti, il datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' ed a compilare i moduli Uniemens.
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi, il . Controparte_1
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di non doversi discostare dall'orientamento espresso dalle pronunce di merito intervenute in materia che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle ragioni della ricorrente (orientamenti di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024). Per completezza, occorre ripercorrere la normativa in argomento.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di €
3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […] L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo
è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di
“condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola
4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di “stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.
Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretato in modo restrittivo (v., la giurisprudenza della 6 CGUE a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05, De. Ce. Al., Racc. pag. I-7109, punto 38, e CP_ Impact, cit., punto 114; nonché causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia): “Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice.
Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira, invece, espressamente ad escludere.
Spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione, garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato e alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopracitata) della normativa interna nazionale.
Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto fin qui riportato non lascia dubbi interpretativi così da escludere un rinvio pregiudiziale alla
CGUE, come richiesto in via subordinata dalla difesa di parte ricorrente.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono nella vicenda in esame gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero ovvero: - la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per il periodo in cui risulta vigente l'esonero ambito CP_1
(doc. 1 allegato al ricorso); - la piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato;
- la condizione di madre di due figli, entrambi di età inferiore ai 10 anni (doc. 3 allegato al ricorso). Consegue da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva ed al divieto di discriminazioni, che la domanda merita di essere accolta e che deve essere accertato il diritto di ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 213/2023 art. 1 commi Parte_1
Cont 180 e 181, con condanna del al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del massimo di € 3.000,00 annui.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. a causa della relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado) e della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente in epigrafe indicata a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023 (“bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) e condanna il resistente a riconoscere alla ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;
- compensa integralmente le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Così deciso in Imperia, il 17/11/2025
Il Giudice
EV UI
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 13/8/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 13/11/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
rilevato che la notifica eseguita nei confronti del appare Controparte_1 regolare
PQM
Dichiara la contumacia del . Controparte_1
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. EV UI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa EV
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 516 / 2024
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che la Parte_1 rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente:ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Controparte_1 previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e Cont conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei Parte_1 contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, Cont conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei Parte_1 contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e
i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»;
«2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e
2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni».
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente esponeva di aver svolto attività di docenza con contratto a tempo determinato presso il convenuto dall'1.9.2023 al 31.8.2024 e di essere CP_1 madre di due figlie, e rispettivamente di anni 9 e di anni 6; lamentava Persona_1 Persona_2 la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, co. 180-182, della L. n.
213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
sosteneva che ciò fosse in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Pur ritualmente citato, il non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
La causa è stata istruita solo documentalmente, non richiedendo approfondimenti ulteriori rispetto alla documentazione offerta dalla parte ricorrente.
*****
Il ricorso può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. CP_ In via preliminare, non si è reso necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' posto che detto ente è parte del tutto estranea al rapporto giuridico ed alla pretesa da esso scaturente che in questa sede fa valere la ricorrente.
Al riguardo va richiamata la previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”).
Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al convenuto CP_1 sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali. CP_ È, parimenti, il datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' ed a compilare i moduli Uniemens.
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi, il . Controparte_1
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di non doversi discostare dall'orientamento espresso dalle pronunce di merito intervenute in materia che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle ragioni della ricorrente (orientamenti di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024). Per completezza, occorre ripercorrere la normativa in argomento.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di €
3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […] L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo
è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di
“condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola
4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di “stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.
Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretato in modo restrittivo (v., la giurisprudenza della 6 CGUE a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05, De. Ce. Al., Racc. pag. I-7109, punto 38, e CP_ Impact, cit., punto 114; nonché causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia): “Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice.
Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira, invece, espressamente ad escludere.
Spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione, garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato e alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopracitata) della normativa interna nazionale.
Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto fin qui riportato non lascia dubbi interpretativi così da escludere un rinvio pregiudiziale alla
CGUE, come richiesto in via subordinata dalla difesa di parte ricorrente.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono nella vicenda in esame gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero ovvero: - la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per il periodo in cui risulta vigente l'esonero ambito CP_1
(doc. 1 allegato al ricorso); - la piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato;
- la condizione di madre di due figli, entrambi di età inferiore ai 10 anni (doc. 3 allegato al ricorso). Consegue da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva ed al divieto di discriminazioni, che la domanda merita di essere accolta e che deve essere accertato il diritto di ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 213/2023 art. 1 commi Parte_1
Cont 180 e 181, con condanna del al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del massimo di € 3.000,00 annui.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. a causa della relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado) e della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente in epigrafe indicata a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023 (“bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) e condanna il resistente a riconoscere alla ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;
- compensa integralmente le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
Così deciso in Imperia, il 17/11/2025
Il Giudice
EV UI