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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5112/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5112/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Elia Alaia Parte_1
ATTORE
contro
, in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avvocato Fiorentina De Girolamo
CONVENUTO
e
, in p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Controparte_3
avvocati Anna De Vivo e Costantino Catapano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Parte_1
, il ed il al CP_1 Controparte_1 Controparte_3
fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate in data 21/01/2014, alle ore 19:30, in Marigliano (NA), allorquando,
mentre procedeva a piedi su Corso Umberto I in , direzione CP_1
Mariglianella, all'altezza del negozio di abbigliamento “E”, inciampava a causa della presenza di “[…] un ferro sporgente dalla cornice dei “mattoni vetro”
esistenti sul marciapiede […]”.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio il , il quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto;
restava invece contumace il
[...]
. Controparte_3
Instauratosi il contradditorio, effettuata un'escussione testimoniale ed assunta una CTU medico legale, il Giudice di pace di con sentenza n. 423 CP_1
del 20/05/2019 dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale competente.
Riassunto il procedimento ad opera dell'attore, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi i convenuti, i quali resistevano all'azione e ne chiedevano il rigetto.
Incardinatosi il giudizio ed acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio avente RG nr. 2277/2015 svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di , la CP_1
causa veniva ritenuta matura della decisione e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'odierna udienza cartolare per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Risulta innanzitutto necessario procedere alla qualificazione della domanda in esame alla luce delle allegazioni di parte attrice, qualificazione necessaria anche per l'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova. Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che “Essendo evidente che a
fronte di un determinato evento di danno, diversa è la causa petendi dell'azione
risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del
convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione
effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto
invocata (cd. principio del iura novit curia), sempre che la parte istante non
abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda
subordinatamente al mancato accoglimento della prima” (Tribunale Salerno,
sez. II, 11/03/2016, n.1162 su www.dejure.it).
Ebbene, parte attrice nel presente giudizio agiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
asserendo che l'evento dannoso era diretta conseguenza della violazione di un obbligo di manutenzione a carico delle parti convenute.
Così qualificata la domanda in esame, va rammentato che l'art. 2051 c.c.
dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia salvo che provi il caso fortuito”; secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, la norma succitata conterrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva (mentre la tesi prima prevalente ed oggi minoritaria parlava di presunzione di colpa) in quanto l'obbligo al risarcimento del danno sorgerebbe a prescindere da un'indagine in ordine al profilo soggettivo del custode in termini di condotta diligente o colposa (sul punto v.
Cass. civ. 05/12/2008, n.28811: “La responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del
carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a
tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
4 che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche
dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del
tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno […]”).
Pertanto, in tali ipotesi all'attore spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'intervento del c.d. caso fortuito,
ovvero un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato)
imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, ossia
“l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè un cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass.
civ. 08/05/2008, n.11227).
Inoltre, sempre in relazione alle modalità di operatività dell'art. 2051 c.c., va evidenziato come la Corte di Cassazione affermi che “In tema di danni da cose
in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo
il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti
provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
5 alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua
pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (Cass. civ. 17/01/2001, n.584).
E, ancora, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, i giudici di legittimità di recente hanno chiarito che la condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con la conseguenza che il contegno del danneggiato non esonera da responsabilità il custode, potendo però rilevare ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (Cass. civ.
4035/2021).
In conclusione, il soggetto danneggiato deve fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, secondo la giurisprudenza di merito più
recente, la prova in questione deve essere rigorosa, essendo il danneggiato esonerato dalla sola prova della colpa del custode (v. Tribunale Rovigo,
21/12/2022, n.1003).
Premesso quanto sopra, nel caso in esame non può reputarsi sufficientemente assolto l'onere probatorio a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva delle parti convenute.
6 Infatti, a fronte dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Ente
comunale nonché del convenuto, nessun principio di prova veniva CP_3
offerto da parte attorea per contrastare le predette eccezioni. In merito, va rammentato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito
della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da
parte del convenuto” (Cass. civ. 10435/2025) e che “La titolarità della
posizione soggettiva attiva o passiva agita in giudizio è un elemento costitutivo
della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché l'attore ha l'onere di
allegarla e provarla, a meno che la controparte la riconosca espressamente o
svolga difese incompatibili con la sua negazione. Da ciò consegue che, al pari
degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità attiva o passiva
del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova
dettati dall'art. 2697 c.c.” (Tribunale Busto Arsizio sez. III, 25/09/2024,
n.1094).
D'altronde, non colgono nel segno le isolate deduzioni formulate dall'attore in comparsa conclusionale, in base alle quali “[…] in quanto il luogo dell'evento è
ben delimitato dalla pavimentazione di colore diverso da quello degli altri tratti
del marciapiede e ove vi insistono anche dei cubi di vetro per luce dei
sottostanti locali, posti nella pavimentazione, che lasciano intendere che
trattasi di beni di proprietà esclusiva del convenuto in giudizio CP_3
(vedasi foto in atti) […]” (cfr. pag. 3), ben potendo altresì, in mancanza di conforme reso istruttorio, essere tale area di proprietà di persone fisiche e/o giuridiche estranee al presente giudizio.
7 In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto non veniva provata la legittimazione passiva delle parti convenute ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1
;
[...]
- condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Fiorentina De Girolamo;
- condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_3
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00
[...]
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 16/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5112/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Elia Alaia Parte_1
ATTORE
contro
, in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avvocato Fiorentina De Girolamo
CONVENUTO
e
, in p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Controparte_3
avvocati Anna De Vivo e Costantino Catapano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Parte_1
, il ed il al CP_1 Controparte_1 Controparte_3
fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate in data 21/01/2014, alle ore 19:30, in Marigliano (NA), allorquando,
mentre procedeva a piedi su Corso Umberto I in , direzione CP_1
Mariglianella, all'altezza del negozio di abbigliamento “E”, inciampava a causa della presenza di “[…] un ferro sporgente dalla cornice dei “mattoni vetro”
esistenti sul marciapiede […]”.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio il , il quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto;
restava invece contumace il
[...]
. Controparte_3
Instauratosi il contradditorio, effettuata un'escussione testimoniale ed assunta una CTU medico legale, il Giudice di pace di con sentenza n. 423 CP_1
del 20/05/2019 dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale competente.
Riassunto il procedimento ad opera dell'attore, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi i convenuti, i quali resistevano all'azione e ne chiedevano il rigetto.
Incardinatosi il giudizio ed acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio avente RG nr. 2277/2015 svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di , la CP_1
causa veniva ritenuta matura della decisione e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'odierna udienza cartolare per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Risulta innanzitutto necessario procedere alla qualificazione della domanda in esame alla luce delle allegazioni di parte attrice, qualificazione necessaria anche per l'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova. Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che “Essendo evidente che a
fronte di un determinato evento di danno, diversa è la causa petendi dell'azione
risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del
convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione
effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto
invocata (cd. principio del iura novit curia), sempre che la parte istante non
abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda
subordinatamente al mancato accoglimento della prima” (Tribunale Salerno,
sez. II, 11/03/2016, n.1162 su www.dejure.it).
Ebbene, parte attrice nel presente giudizio agiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
asserendo che l'evento dannoso era diretta conseguenza della violazione di un obbligo di manutenzione a carico delle parti convenute.
Così qualificata la domanda in esame, va rammentato che l'art. 2051 c.c.
dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia salvo che provi il caso fortuito”; secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, la norma succitata conterrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva (mentre la tesi prima prevalente ed oggi minoritaria parlava di presunzione di colpa) in quanto l'obbligo al risarcimento del danno sorgerebbe a prescindere da un'indagine in ordine al profilo soggettivo del custode in termini di condotta diligente o colposa (sul punto v.
Cass. civ. 05/12/2008, n.28811: “La responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del
carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a
tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
4 che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche
dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del
tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno […]”).
Pertanto, in tali ipotesi all'attore spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'intervento del c.d. caso fortuito,
ovvero un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato)
imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, ossia
“l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè un cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass.
civ. 08/05/2008, n.11227).
Inoltre, sempre in relazione alle modalità di operatività dell'art. 2051 c.c., va evidenziato come la Corte di Cassazione affermi che “In tema di danni da cose
in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo
il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti
provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
5 alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua
pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (Cass. civ. 17/01/2001, n.584).
E, ancora, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, i giudici di legittimità di recente hanno chiarito che la condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con la conseguenza che il contegno del danneggiato non esonera da responsabilità il custode, potendo però rilevare ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (Cass. civ.
4035/2021).
In conclusione, il soggetto danneggiato deve fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, secondo la giurisprudenza di merito più
recente, la prova in questione deve essere rigorosa, essendo il danneggiato esonerato dalla sola prova della colpa del custode (v. Tribunale Rovigo,
21/12/2022, n.1003).
Premesso quanto sopra, nel caso in esame non può reputarsi sufficientemente assolto l'onere probatorio a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva delle parti convenute.
6 Infatti, a fronte dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Ente
comunale nonché del convenuto, nessun principio di prova veniva CP_3
offerto da parte attorea per contrastare le predette eccezioni. In merito, va rammentato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito
della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da
parte del convenuto” (Cass. civ. 10435/2025) e che “La titolarità della
posizione soggettiva attiva o passiva agita in giudizio è un elemento costitutivo
della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché l'attore ha l'onere di
allegarla e provarla, a meno che la controparte la riconosca espressamente o
svolga difese incompatibili con la sua negazione. Da ciò consegue che, al pari
degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità attiva o passiva
del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova
dettati dall'art. 2697 c.c.” (Tribunale Busto Arsizio sez. III, 25/09/2024,
n.1094).
D'altronde, non colgono nel segno le isolate deduzioni formulate dall'attore in comparsa conclusionale, in base alle quali “[…] in quanto il luogo dell'evento è
ben delimitato dalla pavimentazione di colore diverso da quello degli altri tratti
del marciapiede e ove vi insistono anche dei cubi di vetro per luce dei
sottostanti locali, posti nella pavimentazione, che lasciano intendere che
trattasi di beni di proprietà esclusiva del convenuto in giudizio CP_3
(vedasi foto in atti) […]” (cfr. pag. 3), ben potendo altresì, in mancanza di conforme reso istruttorio, essere tale area di proprietà di persone fisiche e/o giuridiche estranee al presente giudizio.
7 In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto non veniva provata la legittimazione passiva delle parti convenute ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1
;
[...]
- condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Fiorentina De Girolamo;
- condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_3
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00
[...]
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 16/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla
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