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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10549 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.15901 /2024 R.G.A.C.
TRA
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. D'APRILE MASSIMILIANO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA DEI LAGHI KM 8.600 C/O AVV. PAPOTTI E GILBERTO MARINO
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell' udienza del 25.9.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2024i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di , esponevano che in Persona_2 data 25.02.2020 il loro dante causa presentava domanda n. 2149845600019 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 e della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84 ; che con lettera del 24.05.2022 la sede CP_1 competente respingeva le predette domande e – dopo aver espletato il ricorso amministrativo senza esito positivo – in data 16.08.2022 presentavano Ricorso per Atp all'esito del quale --in data 14.06.2023 - veniva emesso decreto di omologa che riconosceva al ricorrente il diritto all'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa (25.02.2020) sino alla data di iscrizione del medesimo nelle lista di attesa per i trapianti di fegato (dicembre 2022) dalla quale i ricorrente aveva diritto alla pensione per la totale inabilità lavorativa;
che in data 23.06.2023 veniva inviato il modello AP 15 con le richieste indicazioni per la messa in pagamento della provvidenza ottenuta;
che in data 24.10.2023 il Sig. Per_1
decedeva; che l' non provvedeva al pagamento di
[...] CP_1 quanto dovuto. Concludevano chiedendo:
“-In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' , in p.l.r.p.t., Controparte_2 al pagamento in favore degli istanti dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 e alla pensione di inabilità ex art 2 legge 222/1984, dalla data del 25.02.2020 sino a quella del decesso del 24.10.2023 così come accertato dalla consulenza medico legale d'ufficio e disposto nel Decreto di Omologa del 01.06.2022 emesso dal Tribunale di Roma – III Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Capaccioli a definizione del procedimento RGN 25956/2022, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge;
” L' si costituiva sostenendo che il ricorrente aveva goduto di altre CP_1 prestazioni e concludendo per il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento. La parte ricorrente, infatti, ha evidenziato e documentato le ragioni a sostegno della pretesa vantata, pretesa, peraltro riconosciuta anche a seguito di procedimento per ATP, definito con decreto del 14.6.2023 ed in ordine al quale non risultano essere state documentate apprezzabili e condivisibili contestazioni. La domanda spiegata dai ricorrenti deve, quindi trovare accoglimento, per come proposta. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna l' al pagamento, in favore CP_1 della parte ricorrente dei ratei maturati dell'assegno di cui all'art.1 L.n. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa al dicembre 2022 e della pensione ex art. 2 L.n. 222/1984 da tale data al 24.10.2023, oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.528,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi IL GIUDICE Mariapia Magaldi