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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 13513/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ex art. 281-terdecies c.p.c. ) nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
SCIOSCIOLI MASSIMO ricorrenti contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CUMINETTI ANDREA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza del 4/3/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-undecies ss. c.p.c. e 2872 ss. c.c. del 5/11/2024 i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: i) i sig.ri e , già soci della Parte_1 Parte_2 e e della entrambe cancellate Parte_1 CP_2 CP_3 Parte_5
dal registro delle imprese nel 2018, sono debitori nei confronti della Parte_6
(c.f. ) della somma complessiva di € 305.152,88, di cui € 98.778,29 P.IVA_2
quanto alla e e € 206.374,59 quanto alla Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
giusta atti di precetto in rinnovazione agli stessi notificati (doc. 1-2); ii) Parte_5
a garanzia del suddetto credito, la ha iscritto ipoteca sull'intero Parte_6
compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti sito in Gussago (BS), via Santo
Stefano Martire, n. 9, e costituito da n. 4 unità censite al Foglio 28, particella 69, sub
3; particella 69, sub 4; particella 69, sub 5; particella 89, sub 1 e sub 2, il cui valore complessivo è stato stimato dal tecnico incaricato dai ricorrenti in € 4.373.370,00 e dal tecnico della Banca del Territorio Lombardo, cui i sig.ri si erano rivolti Pt_1
per accedere ad un finanziamento, in € 3.611.000,00 (doc. 5-6).
Stante l'evidente sproporzione tra il credito garantito e il valore dei beni ipotecati, i ricorrenti hanno chiesto restringersi l'iscrizione ipotecaria ad una porzione soltanto del compendio di loro proprietà.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21/2/2025 si è costituita la convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) con atto di fusione per incorporazione del 20/12/2024 è stata incorporata Parte_6
nel (doc. 2); ii) di avere promosso, giusta atto di Controparte_1
pignoramento in data 3/2/2025, una procedura esecutiva immobiliare sugli immobili di proprietà dei ricorrenti gravati da ipoteca a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 335/2016, del 24/3/2016, nei confronti di e oltreché dei soci sig.ri e , e Parte_1 CP_2 Parte_1 Parte_2
dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 250/2016, del 14/1/2016, nei confronti dell oltreché dei soci sig.ri Controparte_4 Parte_1
e , e dai correlativi atti di precetto in rinnovazione;
iii) tenuto conto Parte_2
degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e dei ribassi d'asta connessi alla vendita dei cespiti in sede esecutiva, non sussiste alcuna sproporzione tra il valore del credito garantito e il valore dei beni ipotecati;
iv) in ogni caso, parte resistente si è resa disponibile a pag. 2/5 restringere l'ipoteca ai soli beni di proprietà per la quota di 1/1 di e Parte_1
censiti al foglio 28, particella 69, sub 4-5. Parte_2
All'udienza del 4/3/2025 preso atto dell'intervenuto accordo in ordine alla restrizione dell'ipoteca, il Giudice si riservava di provvedere anche in relazione alle spese di lite.
* * *
Stante l'adesione della resistente alle conclusioni rassegnare dai ricorrenti in ordine alla restrizione ipotecaria, il Tribunale non può che disporre in conformità.
Rimane controversa la sola questione relativa alla regolamentazione delle spese.
Parte ricorrente allega la violazione, da parte del creditore, degli artt. 2875 – 2876 c.c. stante la sproporzione tra il credito garantito e il valore dei beni ipotecati.
Parte resistente contesta la fondatezza di tale allegazione asserendo doversi assumere quale riferimento il valore del credito maggiorato degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 fino al realizzo, nonché la riduzione della stima dei beni a seguito di vendita all'asta.
Ebbene la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha sancito che non sussistono ragioni di carattere sistematico per cui “si debba leggere l'art. 2828 c.c., che abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile, presente e sopravvenuto del debitore, e quindi a scegliere su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca, come abilitazione ad iscrivere ipoteca su tutti gli immobili. Anzi, proprio la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati autorizza a ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta” (cfr. Cass. Civ. n. 6533/2016 - §
4.1.1).
Nel caso di specie appare evidente la sproporzione tra il credito garantito, pari ad €
305.152,88 così come risultante dagli atti di precetto in rinnovazione allegati sub doc. nn. 1 e 2 al ricorso, e i beni immobili su cui il creditore ha iscritto ipoteca i quali hanno un valore complessivo di € 3.611.000,00 (cfr. perizia doc. 6), così integrando una fattispecie di abuso dello strumento di cautela (“Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, pag. 3/5 accresciuto dagli accessori, l'importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto ai fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore” – cfr. ibidem § 5.2).
Né valgono in tal senso le obiezioni sollevate dalla parte resistente in quanto, da un lato, la maggiorazione a titolo di interessi deriva anche dall'inerzia del creditore che solo in data 3/2/2025 ha dato corso alla procedura esecutiva per il recupero forzoso del proprio credito;
dall'altro, l'eventuale ribasso d'asta è una circostanza che non può assumere rilievo al momento dell'iscrizione ipotecaria, dovendosi fare esclusivo riferimento al valore del credito garantito, ciò anche solo in considerazione del fatto che la garanzia reale non conduce necessariamente alla vendita del cespite potendo la parte debitrice onorare il debito spontaneamente.
Né vale osservare che i ricorrenti avrebbero potuto ovviare al presente procedimento mediante il raggiungimento di un accordo per la riduzione ex art. 2882 c.c. e ciò in quanto l'ordinamento individua dei precisi limiti (artt. 2875 e 2876 c.c.) entro i quali l'iscrizione ipotecaria è legittima superati i quali il creditore convenuto in giudizio per la riduzione ex art. 2844 c.c. si espone al rischio di condanna al rimborso delle spese sostenute dal debitore per ripristinare la funzionalizzazione della garanzia reale.
In definitiva, parte resistente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti in solido liquidate come in dispositivo per una causa di valore indeterminabile-basso, al netto della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dispone la riduzione dell'ipoteca iscritta in data 27/12/2023, presentazione n. 29, registro generale n. 57975 – registro particolare n. 9254, nonché presentazione n.
30, registro generale n. 57976 – registro particolare n. 9255, mediante restrizione dell'iscrizione ai beni immobili siti in Gussago (BS), via Santo Stefano Martire, n. pag. 4/5 9, censiti al foglio 28, particella 69, sub 4 e 5, di proprietà dei ricorrenti Pt_1
e per la quota di 1/1, a cura e spese di parte ricorrente ex
[...] Parte_2
art. 2877 c.c.;
condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 07/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 13513/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ex art. 281-terdecies c.p.c. ) nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
SCIOSCIOLI MASSIMO ricorrenti contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CUMINETTI ANDREA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza del 4/3/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-undecies ss. c.p.c. e 2872 ss. c.c. del 5/11/2024 i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: i) i sig.ri e , già soci della Parte_1 Parte_2 e e della entrambe cancellate Parte_1 CP_2 CP_3 Parte_5
dal registro delle imprese nel 2018, sono debitori nei confronti della Parte_6
(c.f. ) della somma complessiva di € 305.152,88, di cui € 98.778,29 P.IVA_2
quanto alla e e € 206.374,59 quanto alla Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
giusta atti di precetto in rinnovazione agli stessi notificati (doc. 1-2); ii) Parte_5
a garanzia del suddetto credito, la ha iscritto ipoteca sull'intero Parte_6
compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti sito in Gussago (BS), via Santo
Stefano Martire, n. 9, e costituito da n. 4 unità censite al Foglio 28, particella 69, sub
3; particella 69, sub 4; particella 69, sub 5; particella 89, sub 1 e sub 2, il cui valore complessivo è stato stimato dal tecnico incaricato dai ricorrenti in € 4.373.370,00 e dal tecnico della Banca del Territorio Lombardo, cui i sig.ri si erano rivolti Pt_1
per accedere ad un finanziamento, in € 3.611.000,00 (doc. 5-6).
Stante l'evidente sproporzione tra il credito garantito e il valore dei beni ipotecati, i ricorrenti hanno chiesto restringersi l'iscrizione ipotecaria ad una porzione soltanto del compendio di loro proprietà.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21/2/2025 si è costituita la convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) con atto di fusione per incorporazione del 20/12/2024 è stata incorporata Parte_6
nel (doc. 2); ii) di avere promosso, giusta atto di Controparte_1
pignoramento in data 3/2/2025, una procedura esecutiva immobiliare sugli immobili di proprietà dei ricorrenti gravati da ipoteca a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 335/2016, del 24/3/2016, nei confronti di e oltreché dei soci sig.ri e , e Parte_1 CP_2 Parte_1 Parte_2
dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 250/2016, del 14/1/2016, nei confronti dell oltreché dei soci sig.ri Controparte_4 Parte_1
e , e dai correlativi atti di precetto in rinnovazione;
iii) tenuto conto Parte_2
degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e dei ribassi d'asta connessi alla vendita dei cespiti in sede esecutiva, non sussiste alcuna sproporzione tra il valore del credito garantito e il valore dei beni ipotecati;
iv) in ogni caso, parte resistente si è resa disponibile a pag. 2/5 restringere l'ipoteca ai soli beni di proprietà per la quota di 1/1 di e Parte_1
censiti al foglio 28, particella 69, sub 4-5. Parte_2
All'udienza del 4/3/2025 preso atto dell'intervenuto accordo in ordine alla restrizione dell'ipoteca, il Giudice si riservava di provvedere anche in relazione alle spese di lite.
* * *
Stante l'adesione della resistente alle conclusioni rassegnare dai ricorrenti in ordine alla restrizione ipotecaria, il Tribunale non può che disporre in conformità.
Rimane controversa la sola questione relativa alla regolamentazione delle spese.
Parte ricorrente allega la violazione, da parte del creditore, degli artt. 2875 – 2876 c.c. stante la sproporzione tra il credito garantito e il valore dei beni ipotecati.
Parte resistente contesta la fondatezza di tale allegazione asserendo doversi assumere quale riferimento il valore del credito maggiorato degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 fino al realizzo, nonché la riduzione della stima dei beni a seguito di vendita all'asta.
Ebbene la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha sancito che non sussistono ragioni di carattere sistematico per cui “si debba leggere l'art. 2828 c.c., che abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile, presente e sopravvenuto del debitore, e quindi a scegliere su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca, come abilitazione ad iscrivere ipoteca su tutti gli immobili. Anzi, proprio la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati autorizza a ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta” (cfr. Cass. Civ. n. 6533/2016 - §
4.1.1).
Nel caso di specie appare evidente la sproporzione tra il credito garantito, pari ad €
305.152,88 così come risultante dagli atti di precetto in rinnovazione allegati sub doc. nn. 1 e 2 al ricorso, e i beni immobili su cui il creditore ha iscritto ipoteca i quali hanno un valore complessivo di € 3.611.000,00 (cfr. perizia doc. 6), così integrando una fattispecie di abuso dello strumento di cautela (“Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, pag. 3/5 accresciuto dagli accessori, l'importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto ai fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore” – cfr. ibidem § 5.2).
Né valgono in tal senso le obiezioni sollevate dalla parte resistente in quanto, da un lato, la maggiorazione a titolo di interessi deriva anche dall'inerzia del creditore che solo in data 3/2/2025 ha dato corso alla procedura esecutiva per il recupero forzoso del proprio credito;
dall'altro, l'eventuale ribasso d'asta è una circostanza che non può assumere rilievo al momento dell'iscrizione ipotecaria, dovendosi fare esclusivo riferimento al valore del credito garantito, ciò anche solo in considerazione del fatto che la garanzia reale non conduce necessariamente alla vendita del cespite potendo la parte debitrice onorare il debito spontaneamente.
Né vale osservare che i ricorrenti avrebbero potuto ovviare al presente procedimento mediante il raggiungimento di un accordo per la riduzione ex art. 2882 c.c. e ciò in quanto l'ordinamento individua dei precisi limiti (artt. 2875 e 2876 c.c.) entro i quali l'iscrizione ipotecaria è legittima superati i quali il creditore convenuto in giudizio per la riduzione ex art. 2844 c.c. si espone al rischio di condanna al rimborso delle spese sostenute dal debitore per ripristinare la funzionalizzazione della garanzia reale.
In definitiva, parte resistente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti in solido liquidate come in dispositivo per una causa di valore indeterminabile-basso, al netto della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dispone la riduzione dell'ipoteca iscritta in data 27/12/2023, presentazione n. 29, registro generale n. 57975 – registro particolare n. 9254, nonché presentazione n.
30, registro generale n. 57976 – registro particolare n. 9255, mediante restrizione dell'iscrizione ai beni immobili siti in Gussago (BS), via Santo Stefano Martire, n. pag. 4/5 9, censiti al foglio 28, particella 69, sub 4 e 5, di proprietà dei ricorrenti Pt_1
e per la quota di 1/1, a cura e spese di parte ricorrente ex
[...] Parte_2
art. 2877 c.c.;
condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 07/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5