Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5132 R.G. Cont. Anno 2019,
VERTENTE TRA
- , rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Antonio Barbieri;
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
- e , rapp.ti e Controparte_1 Controparte_2 difesi come in atti, dall'avv. Spartico Capocefalo;
CONVENUTI/OPPOSTI
- , rapp.ta e difesa come in atti, dall'avv. Mauro Carrozzini;
Controparte_3
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del
27/06/2019 (dep. il 2/07/2019), resa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi N. 2504/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
e ottenevano il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
40/2017 del 29/12/2016, con cui il Tribunale di Benevento ingiungeva a e Parte_1 [...]
il pagamento di € 45.000,00. Parte_2
e proponevano opposizione avverso il suindicato decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo e, nel corso del giudizio di opposizione, e Controparte_1 [...]
, ottenuta l'autorizzazione al sequestro conservativo di beni mobili, Controparte_2
incardinavano la procedura esecutiva presso terzi n. 2504/2018 R.G.E.
Nell'ambito della predetta procedura esecutiva, proponeva opposizione, ex art. Parte_1
615 II comma c.p.c., al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., adducendo l'inidoneità dell'ordinanza ex art 186 quater c.p.c. a comportare la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Il G.E., con ordinanza del 26/06/2019, non accoglieva la richiesta di estinzione ex art. 630 c.p.c., assumendo la tempestività del deposito del titolo esecutivo (ovvero della sentenza n. 837/2019 del
Tribunale di Benevento, intervenuta successivamente) e, pertanto, rigettava l'istanza di sospensione formulata da , assegnando le somme sequestrate e concedendo alle Parte_1 parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
, però, in data 20/07/2019, invece d'introdurre il giudizio di merito, relativo alla Parte_1
richiamata opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., proponeva al Tribunale di Benevento in sezione feriale, ricorso per opposizione ad atti esecutivi ex art. 617, 2 comma c.p.c., chiedendo di annullare la precitata ordinanza di assegnazione, non per vizi di quest'ultima, ma adducendo gli stessi motivi già indicati a sostegno del ricorso in opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. e, pertanto, di estinguere la procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Il giudizio di opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. veniva assegnato inizialmente al dott.
(investito di una separata istanza cautelare di “urgenza”) che, con l'ordinanza del CP_4
29/07/2019 (di fissazione dell'udienza di comparizione del giudizio cautelare), rigettava la richiesta cautelare inaudita altera parte.
Il dott. , nella citata ordinanza, evidenziava l'inammissibilità della proposta opposizione CP_4
agli atti esecutivi, perché avente ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva (con la quale il giudice aveva provveduto, contestualmente, ad assegnare
-2 di 8- le somme) che, sottolineava il giudice, non poteva essere impugnata con il rimedio utilizzato da
, dell'opposizione agli atti esecutivi, bensì con quello del reclamo. Parte_1
Con ordinanza del 4/09/2019 il dott. (cui era stato successivamente assegnato il Persona_1
giudizio, per la celebrazione della fase cautelare) evidenziava che, ai sensi dell'art. 630 c.p.c.,
l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di non accoglimento dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo, fosse il reclamo al LL (paventando una evidente inammissibilità dell'opposizione) e, pertanto, rigettava l'istanza di sospensione fissando il termine del 04/11/2019 per l'introduzione del giudizio di merito.
Successivamente, con atto di citazione del 4/11/2019, iscriveva a ruolo, per la Parte_1
fase di merito, la citata opposizione ex art. 617 comma II c.p.c., chiedendo di annullare l'ordinanza di assegnazione delle somme, adducendo a sostegno di tale richiesta gli stessi motivi già dedotti con l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c.
Si costituivano in giudizio i creditori opposti e Controparte_1 Controparte_2
che eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per essere esperibile,
[...]
avverso il provvedimento che decide sulla richiesta di estinzione della procedura esecutiva, il solo rimedio del reclamo al LL ai sensi dell'art 630 c.p.c. e, nel merito, la fondatezza, ritualità e tempestività dell'azione esecutiva proposta.
I creditori opposti, pertanto, chiedevano al giudice di voler: ”
1. Rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto; 2.
Confermare l'impugnata ordinanza di assegnazione delle somme, già in corso di esecuzione;
3.
Condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da valutarsi anche in via equitativa, per lite temeraria”.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, precisate le conclusioni all'udienza del 23/11/2023, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, però, con ordinanza del 9/03/2024, il giudice, verificato che dagli atti del fascicolo processuale, non si rinveniva la citazione del terzo pignorato “ ”, né Controparte_3
la costituzione del predetto e che, in caso di espropriazione mobiliare presso terzi, quest'ultimo è parte necessaria del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez III, 14.12.2021, ord. n. 39973; Cass. civ., Sez.
-3 di 8- III, 18.5.2021, sent. n. 13533, n. 9736 del 12 aprile 2023), rimetteva la causa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio.
Si costituiva in giudizio che chiedeva al Tribunale di voler: “1) provvedere Controparte_3
sulla proposta opposizione secondo Giustizia;
2) condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento in favore della chiamata al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 24/10/2024, il giudice verificata l'integrazione del contraddittorio e ritenendo la vertenza sufficientemente istruita e matura per la decisione, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Per il principio della “ragione più liquida”, il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi delle altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del
26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del 20/05/2020) e non deve, pertanto, scrutinare tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione.
Nell'odierno giudizio, però, la presenza di una questione preliminare di rito, ovvero l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 II comma c.p.c., consente la definizione della vertenza.
Orbene, l'opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., proposta da è manifestamente Parte_1
inammissibile e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito specificati.
formulava ricorso in opposizione, ex art. 615 II comma c.p.c., in data 15/04/2019, Parte_1
con il quale chiedeva al Tribunale di voler dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva n. 2504/2018 R.G.E., ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Il ricorrente poneva a sostegno dell'opposizione l'asserita inidoneità dell'ordinanza ex art 186 CP_ quater, emessa dalla dott.ssa nell'ambito del predetto giudizio di opposizione a Parte_3
in data 16/10/2018, in quanto gli opponenti avevano chiesto che venisse pronunciata Pt_1
sentenza ai sensi del comma 4 dell'art 186 quater c.p.c. e ritenendo che l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 quater c.p.c. non fosse idonea a comportare la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
-4 di 8- Si svolgeva, pertanto, la fase cautelare, all'esito della quale il G.E. rigettava le richieste ex art. 615
II comma c.p.c. e pronunciava ordinanza di assegnazione.
Orbene (come correttamente rilevato dal Dott. , che si è occupato della fase cautelare, CP_4
“urgente” della successiva opposizione ex art. 617 c.p.c., oggetto dell'odierno giudizio) il Pt_1
anziché provvedere ad iscrivere a ruolo la fase di merito, dinanzi al giudice della cognizione, per coltivare le eccezioni formulate col suindicato ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. o, anche, di reclamare, ex art. 669 terdecies dinanzi al collegio, il provvedimento cautelare di rigetto della richiesta sospensione, formulava un'ulteriore opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione che veniva pronunciata a seguito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Non sfugge, evidentemente, a questo giudice che la richiamata opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. sarebbe stata certo possibile ed, anzi, rappresentava l'unico rimedio corretto per dolersi dell'ordinanza di assegnazione somme.
L'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate è, infatti,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 II comma c.p.c., finalizzata ad eccepire i vizi formali del provvedimento o degli atti che hanno portato alla pronuncia dell'ordinanza impugnata.
Ciò in quanto il procedimento esecutivo, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, deve intendersi definito, con la conseguenza che, per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, non sarà certamente possibile ricorrere alle forme di opposizione ex art. 615 c.p.c.
L'unico rimedio avverso l'ordinanza di assegnazione somme, in definitiva, non può che essere l'opposizione agli atti esecutivi, strumento idoneo per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che hanno portato alla formazione del provvedimento impugnato (Ex multis, Cass. Civ. Sez. III, n. 15822/2023).
Per costante e autorevole giurisprudenza, infatti, “l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione ... e che, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore”.
Ciò che la rende, invece, inammissibile, nel caso de quo, è il fatto che la richiamata opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., venga utilizzata da quale strumento per opporsi al Parte_1
-5 di 8- diniego delle richieste presenti nella precedente opposizione ex art. 615 c.p.c., che tendevano alla dichiarazione di estinzione del giudizio e, pertanto, la questione relativa al deposito tardivo del titolo esecutivo nel giudizio di sequestro presso terzi, che andava, evidentemente, censurata coltivando l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione è, infatti, impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 II comma c.p.c., per i soli vizi che riguardino l'ordinanza di assegnazione e la fase cautelare dell'opposizione che l'ha preceduta (Cass. civile, Sez. III, sent. n. 9736/2023, Pres. De Stefano,
Est. Tatangelo).
L'opposizione agli atti esecutivi così come, invece, proposta nel caso de quo, si appalesa, pertanto, irrituale ed è, conseguentemente, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione ed in proporzione della diversa attività svolta dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., formulata da , Parte_1 manifestamente inammissibile, per le ragioni suindicate, confermando l'ordinanza opposta, con tutte le conseguenze di legge;
b) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, formulata da
[...]
e , non rilevando nel Controparte_1 Controparte_2
contegno processuale del debitore opponente , i presupposti di legge;
Parte_1
c) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, come Parte_1
di seguito specificato: a) in favore dei convenuti opposti Controparte_1
e , complessivamente nella somma di € 2.540,00, oltre spese Controparte_2 generali al 15% ed oneri di legge, con distrazione all'avv. Spartico Capocefalo, che si è dichiarato antistatario;
b) in favore del convenuto , che liquida nella complessiva Controparte_3 somma di € 1.278,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, con distrazione all'avv. Mauro
Carrozzini, che si è dichiarato antistatario.
Benevento, lì 12 Febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-6 di 8-