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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nelle persone dei signori magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente rel. Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere
alla pubblica udienza del 2 ottobre 2024 ed a seguito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.
2 3 6 7 / 2 0 1 9 del ruolo generale,
TRA
, in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, con la quale ai fini del presente giudizio domicilia alla via A. De Gasperi nr. 55 sede provinciale dell' procura alle liti per atto pubblico, Pt_1
APPELLANTE
E , nato il [...], rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura allegata, dall'avv. Domenico Puca, con cui elettivamente domicilia in Ischia, via Fasolara n. 4, procura alla lite in atti,
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del liquidatore – – legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Umberto Gargiulo, presso lo studio del quale in NAPOLI alla VIA M. ZANNOTTI n. 20 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2017, l'istante di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del originariamente Cafi, CP dal 1974 al 2012 in qualità di geometra con mansioni di responsabile del servizio tecnico;
di essere stato collocato a riposo e di aver ricevuto dall' il trattamento pensionistico;
che, stante il carattere di ente Pt_1 pubblico del Cafi, originario datore di lavoro del ricorrente, il trattamento di fine servizio veniva periodicamente inviato all'PD; che dal 1997 il Cafi si era trasformato in che, cessato il rapporto di CP lavoro, il inviava richiesta di pagamento del TF all (ex CP Pt_1
PD), senza ottenere risposta;
che, pertanto, proponeva giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere la condanna dell Pt_1 alla corresponsione del TF, quantificato in euro 112.300,88; che, in virtù di una transazione, il corrispondeva al ricorrente la quota di CP
TFR accantonata nel periodo dal 2010 al 2012; che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8686 del 2016 rigettava la domanda di cui sopra attesa la natura imprenditoriale del di aver chiesto al il CP CP
Pag. 2 di 7 pagamento della residua quota di TFR senza avere risposta.
Ritenuto che
il rapporto con il a seguito della trasformazione
CP del , aveva perso il carattere di impiego pubblico ed era
CP divenuto rapporto di lavoro privato, sosteneva che il
CP convenuto fosse tenuto a corrispondergli il TFR. Pertanto, adiva il Tribunale di Napoli per sentir condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore della somma di euro 102.989,12, oltre accessori. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il
CP che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione;
l'intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, deduceva l'erroneità dell'effettuato calcolo e constava l'importo così come quantificato dalla parte attrice. Chiedeva di chiamare in causa l' e che l'istituto fosse Pt_1 condannato alla restituzione al degli importi ricevuti quale
CP contribuzione utile alla costituzione del TF, dovuto al ricorrente, o, comunque, che fosse condannato ad indennizzare ex art. 2041 c.c. il
CP per la diminuzione patrimoniale subita nei limiti del proprio arricchimento senza causa.
Veniva chiamata in causa l' che si costituiva ed eccepiva il Pt_1 proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuto giudicato per effetto della sentenza n. 8686/16, l'intervenuta prescrizione del credito, l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della proposta domanda, condannava il
[...]
al pagamento in favore del di Controparte_4 CP_1 euro 102.989,12, oltre accessori;
condannava l' , gestione ex Pt_1
INPDAP, a restituire al C.S.I. i contributi versati al Fondo per la liquidazione della indennità premio di servizio in favore di
[...]
da quantificare in separata sede;
condannava la al CP_1 CP pagamento in favore di delle spese di lite ed infine Controparte_1 condannava l alla refusione delle spese di lite in favore del Pt_1 CP
Con ricorso depositato in data 08.08.2019, l' propone gravame Pt_1 avverso tale pronuncia e lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, pur ritualmente proposta, dall' in Pt_1 relazione alla domanda di restituzione della contribuzione versata dal all' dal 1977 al 2009; l' aggiungeva che la diffida CP Pt_1 Pt_1 stragiudiziale del C.I.S.I. all' del 04.04.2017 era priva Pt_1 dell'attestazione di ricezione e quindi non utilizzabile ai fini del rigetto
Pag. 3 di 7 dell'accezione preliminare di merito;
l'Istituto conclude quindi come in atti. Si costituisce e chiede il rigetto del gravame per la Controparte_1 sua infondatezza , atteso che il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito la vicenda ed ha individuato il titolare passivo della pretesa nei riguardi del ed il dovere di restituzione della somma versata CP_1 sine titulo all' con vittoria di spese di lite. Pt_1
Si costituisce il e deduce di essere stato iscritto alla ex CP
ai sensi del r.d.l. nr.630/1938 e di avere versato gli importi a CP_5 titolo di fino al 2009,e precisamente sino alla data Pt_2 dell'11.03.2019, allorquando l'Istituto previdenziale aveva rifiutato di ricevere gli ulteriori accantonamenti;
le richieste di restituzione erano poi state effettuate nel 2010, nel 2014 e nel 2017, per cui il decorso della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo era stato interrotto. Si conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. L'odierno appellato è stato assunto in data 17.10.1977 dal Cafi,
nel 1997 il Cafi si Controparte_6 trasformò in . Il passaggio del Controparte_2 dipendente dal Cafi al avvenne senza soluzione di CP_1 CP continuità, come si evince dalle allegate buste paga, rilasciate dal CP che riportano quale data di assunzione il 17.10.1977 e dal CUD relativo all'anno 2013, che riporta il calcolo del TFR a decorrere dalla data di assunzione. E' documentalmente provato che i C.S.I. è stato costituito il
13.03.1997. La natura di ente pubblico economico del si evince dalla CP
Statuto (cfr. art. 1 della copia dello Statuto nella produzione del ricorrente), da cui emerge anche che l'attività negoziale del , CP per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge secondo le regole del diritto comune. L'esclusione della natura pubblica del resistente e, CP dunque, la qualificazione del rapporto di lavoro con i dipendenti come privatistico è stata affermata dalla giurisprudenza (cfr. sentenza richiamata del Trib. Napoli 8686/16; sent. Tribunale Napoli n. 1526/19
Pres. Papa;
Cass. n. 4062 del 2011). Di conseguenza, i lavoratori dipendenti, non facendo parte del settore pubblicistico, ma del settore privatistico, ai sensi dell'art. 5 della
Pag. 4 di 7 legge 274/1991, potevano conservare l'iscrizione alle casse pensioni, ma non anche al Fondo per la liquidazione dell'Indennità Premio Servizio. Certamente, dunque, a decorrere dal 1997, quando il è CP_1 passato alle dipendenze del il dipendente non avrebbe dovuto CP intrattenere alcun rapporto previdenziale con il poi Inadel, poi CP_5
PD, ai fini della liquidazione del TF, ma il consorzio datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare le somme a titolo di TFR. E', invece, pacifico e risulta d'altra parte dalla documentazione versata in atti, che fino al 2009 il ricorrente è rimasto iscritto all'Inadel, poi PD (cfr. nota dell'PD del 17.9.2009 doc. 4 della produzione del ). CP
In verità, già prima della trasformazione del Cafi in in CP applicazione dell'art. 23 della l. n. 142 del 1990, che definisce l'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto e con l'art. 5 della legge n. 437 del 1995, che ha disposto l'applicazione ai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale di tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della l. 142/90 dal 1990, era venuto meno l'obbligo di iscrizione del personale dipendente al fondo per la liquidazione dell'indennità di premio di servizio (cfr. determinazione INPDAP del 17.6.1996 n. 82 all. 3 della produzione del ). CP
Si osserva, inoltre, che l' al fine di escludere il proprio obbligo Pt_1
a corrispondere al il TF , nega anche la natura pubblica del Cafi, CP_1 richiamando e producendo una delibera del 2.6.1982, da cui si evincerebbe che il contratto applicato ai dipendenti non era quello di un comparto pubblico, ma un contratto di natura privatistica.
Ebbene, non vi sono allegazioni e nemmeno elementi idonei a sostenere la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra il ricorrente ed il Cafi prima del 1990 e, dunque, per affermare che, cessato il rapporto di lavoro, le quote di indennità di fine rapporto, da qualificarsi come TF, per il periodo dall'assunzione al 1990, andrebbero versate al lavoratore dall' (in cui ora è confluito l'PD). Pt_1
Alla luce di quanto esposto, posta la natura privatistica del rapporto di lavoro in esame, il C.I.S.I., già CAFI, era tenuto a versare al ricorrente, alla data di cessazione del rapporto, l'intero TFR, che doveva essere accantonato dall'epoca dell'assunzione, quantificato come da modello CUD 2013 in euro 112.300,88 (cfr. copia del CUD nella produzione della parte ricorrente) e del quale il ha già ricevuto euro 9.311,76. CP_1
Per l'effetto il Tribunale di Napoli ha giustamente accolto la
CP_7 domanda di restituzione dei versamenti effettuati dal (già CAFI) CP per il pagamento del TF al Le somme versate dal CP_1 CP all'INPDAP costituiscono un indebito oggettivo, che deve essere restituito come del resto stabilito dallo stesso ente previdenziale con la determinazione n. 82 del 17 giugno 1996 e ribadito con la comunicazione del 4 marzo 2009.
Viceversa, le busta paga prodotte, relative al periodo precedente al gennaio 2010, allorquando il ha pacificamente interrotto il CP versamento della contribuzione, dimostrano l'effettuazione della trattenuta indicata come “imponibile Inadel prev.za”. Il Tribunale ha quindi accertato la prova dell'effettuato versamento e l' è stato Pt_1 giustamente condannato alla restituzione al della contribuzione CP versata nel periodo dal 17.10.1977 al 31.12.2009 per il pagamento del TF al Cecchi.
Con il presente gravame l' lamenta che il giudice di prime Pt_1 cure non abbia esaminato la pur rituale eccezione di prescrizione quinquennale, formulata nella memoria difensiva di primo grado. Il
Collegio rileva in primo luogo che i versamenti effettuati costituiscono un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. , in relazione al quale opera la prescrizione decennale ai sensi dell'art.2946 c.c.(cfr. anche Cass. sez. lav. Ordinanza nr.20427 del 23.07.2024). La quale prescrizione è stata interrotta, come pure evidenziato in maniera implicita dal giudice di prime cure. Nella nota del 4 marzo 2009 dell'INPDAP si legge: << In riscontro alla nota prot. N.00122 del 29.01.2009 e a seguito delle considerazioni rappresentate dallo scrivente a codesto nell'incontro tenutosi il 28/01/2009 , si CP precisa quanto segue … a tale riguardo giova preliminarmente precisare che la configurazione giuridica assunta dai Consorzi, costituiti ai sensi degli artt.23 e 25 della L. 142/90, non comporta l'obbligo di iscrizione del personale dipendente al fondo per la liquidazione dell'Indennità Premio di Servizio ( vedi l'allegata determinazione Dirigenziale n.82 del 17/06/96).>> Nella nota dell'INPDAP del 17.09.2009, trasmessa via fax al si legge: << CP
In riferimento alla nota prot. 1208 /I del 3/9/09 si precisa che per i 4 dipendenti rimasti al C.I.S.I. non è possibile mantenere l'iscrizione all'INADEL e che la stessa non doveva sussistere “ab origine” in quanto il Consorzio ha natura imprenditoriale e non rientra tra gli enti iscrivibili all'INADEL >>. Giova evidenziare che tali documenti manifestano la consapevolezza dell'esistenza del debito ( essendo in
Pag. 6 di 7 essere una posizione di versamento che non poteva essere mantenuta)( cfr. Cass. Ordinanza sez. 3 civ. nr.22948 del 20.08.2024). Tanto premesso, il ricorso di primo grado è stato depositato in data 11 aprile 2017, la prima udienza di discussione è stata fissata al 03.05.2018 e quindi il ricorso stesso è stato notificato entro il 02.04.2018; ne consegue che il decorso della prescrizione decennale è stato interrotto e che la pretesa della risulta essere fondata. CP
Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) Rigetta l'appello; b) condanna l' alla refusione delle spese di Pt_1 lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 6.000,00 nei confronti del nonché di euro 6.000,00 nei confronti di CP
, più rimborso spese al 15%, Iva e Cpa, con Controparte_1 distrazione;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, addì 02.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nelle persone dei signori magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente rel. Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere
alla pubblica udienza del 2 ottobre 2024 ed a seguito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.
2 3 6 7 / 2 0 1 9 del ruolo generale,
TRA
, in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, con la quale ai fini del presente giudizio domicilia alla via A. De Gasperi nr. 55 sede provinciale dell' procura alle liti per atto pubblico, Pt_1
APPELLANTE
E , nato il [...], rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura allegata, dall'avv. Domenico Puca, con cui elettivamente domicilia in Ischia, via Fasolara n. 4, procura alla lite in atti,
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del liquidatore – – legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Umberto Gargiulo, presso lo studio del quale in NAPOLI alla VIA M. ZANNOTTI n. 20 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2017, l'istante di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze del originariamente Cafi, CP dal 1974 al 2012 in qualità di geometra con mansioni di responsabile del servizio tecnico;
di essere stato collocato a riposo e di aver ricevuto dall' il trattamento pensionistico;
che, stante il carattere di ente Pt_1 pubblico del Cafi, originario datore di lavoro del ricorrente, il trattamento di fine servizio veniva periodicamente inviato all'PD; che dal 1997 il Cafi si era trasformato in che, cessato il rapporto di CP lavoro, il inviava richiesta di pagamento del TF all (ex CP Pt_1
PD), senza ottenere risposta;
che, pertanto, proponeva giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere la condanna dell Pt_1 alla corresponsione del TF, quantificato in euro 112.300,88; che, in virtù di una transazione, il corrispondeva al ricorrente la quota di CP
TFR accantonata nel periodo dal 2010 al 2012; che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8686 del 2016 rigettava la domanda di cui sopra attesa la natura imprenditoriale del di aver chiesto al il CP CP
Pag. 2 di 7 pagamento della residua quota di TFR senza avere risposta.
Ritenuto che
il rapporto con il a seguito della trasformazione
CP del , aveva perso il carattere di impiego pubblico ed era
CP divenuto rapporto di lavoro privato, sosteneva che il
CP convenuto fosse tenuto a corrispondergli il TFR. Pertanto, adiva il Tribunale di Napoli per sentir condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore della somma di euro 102.989,12, oltre accessori. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il
CP che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione;
l'intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, deduceva l'erroneità dell'effettuato calcolo e constava l'importo così come quantificato dalla parte attrice. Chiedeva di chiamare in causa l' e che l'istituto fosse Pt_1 condannato alla restituzione al degli importi ricevuti quale
CP contribuzione utile alla costituzione del TF, dovuto al ricorrente, o, comunque, che fosse condannato ad indennizzare ex art. 2041 c.c. il
CP per la diminuzione patrimoniale subita nei limiti del proprio arricchimento senza causa.
Veniva chiamata in causa l' che si costituiva ed eccepiva il Pt_1 proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuto giudicato per effetto della sentenza n. 8686/16, l'intervenuta prescrizione del credito, l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della proposta domanda, condannava il
[...]
al pagamento in favore del di Controparte_4 CP_1 euro 102.989,12, oltre accessori;
condannava l' , gestione ex Pt_1
INPDAP, a restituire al C.S.I. i contributi versati al Fondo per la liquidazione della indennità premio di servizio in favore di
[...]
da quantificare in separata sede;
condannava la al CP_1 CP pagamento in favore di delle spese di lite ed infine Controparte_1 condannava l alla refusione delle spese di lite in favore del Pt_1 CP
Con ricorso depositato in data 08.08.2019, l' propone gravame Pt_1 avverso tale pronuncia e lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, pur ritualmente proposta, dall' in Pt_1 relazione alla domanda di restituzione della contribuzione versata dal all' dal 1977 al 2009; l' aggiungeva che la diffida CP Pt_1 Pt_1 stragiudiziale del C.I.S.I. all' del 04.04.2017 era priva Pt_1 dell'attestazione di ricezione e quindi non utilizzabile ai fini del rigetto
Pag. 3 di 7 dell'accezione preliminare di merito;
l'Istituto conclude quindi come in atti. Si costituisce e chiede il rigetto del gravame per la Controparte_1 sua infondatezza , atteso che il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito la vicenda ed ha individuato il titolare passivo della pretesa nei riguardi del ed il dovere di restituzione della somma versata CP_1 sine titulo all' con vittoria di spese di lite. Pt_1
Si costituisce il e deduce di essere stato iscritto alla ex CP
ai sensi del r.d.l. nr.630/1938 e di avere versato gli importi a CP_5 titolo di fino al 2009,e precisamente sino alla data Pt_2 dell'11.03.2019, allorquando l'Istituto previdenziale aveva rifiutato di ricevere gli ulteriori accantonamenti;
le richieste di restituzione erano poi state effettuate nel 2010, nel 2014 e nel 2017, per cui il decorso della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo era stato interrotto. Si conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. L'odierno appellato è stato assunto in data 17.10.1977 dal Cafi,
nel 1997 il Cafi si Controparte_6 trasformò in . Il passaggio del Controparte_2 dipendente dal Cafi al avvenne senza soluzione di CP_1 CP continuità, come si evince dalle allegate buste paga, rilasciate dal CP che riportano quale data di assunzione il 17.10.1977 e dal CUD relativo all'anno 2013, che riporta il calcolo del TFR a decorrere dalla data di assunzione. E' documentalmente provato che i C.S.I. è stato costituito il
13.03.1997. La natura di ente pubblico economico del si evince dalla CP
Statuto (cfr. art. 1 della copia dello Statuto nella produzione del ricorrente), da cui emerge anche che l'attività negoziale del , CP per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge secondo le regole del diritto comune. L'esclusione della natura pubblica del resistente e, CP dunque, la qualificazione del rapporto di lavoro con i dipendenti come privatistico è stata affermata dalla giurisprudenza (cfr. sentenza richiamata del Trib. Napoli 8686/16; sent. Tribunale Napoli n. 1526/19
Pres. Papa;
Cass. n. 4062 del 2011). Di conseguenza, i lavoratori dipendenti, non facendo parte del settore pubblicistico, ma del settore privatistico, ai sensi dell'art. 5 della
Pag. 4 di 7 legge 274/1991, potevano conservare l'iscrizione alle casse pensioni, ma non anche al Fondo per la liquidazione dell'Indennità Premio Servizio. Certamente, dunque, a decorrere dal 1997, quando il è CP_1 passato alle dipendenze del il dipendente non avrebbe dovuto CP intrattenere alcun rapporto previdenziale con il poi Inadel, poi CP_5
PD, ai fini della liquidazione del TF, ma il consorzio datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare le somme a titolo di TFR. E', invece, pacifico e risulta d'altra parte dalla documentazione versata in atti, che fino al 2009 il ricorrente è rimasto iscritto all'Inadel, poi PD (cfr. nota dell'PD del 17.9.2009 doc. 4 della produzione del ). CP
In verità, già prima della trasformazione del Cafi in in CP applicazione dell'art. 23 della l. n. 142 del 1990, che definisce l'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto e con l'art. 5 della legge n. 437 del 1995, che ha disposto l'applicazione ai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale di tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della l. 142/90 dal 1990, era venuto meno l'obbligo di iscrizione del personale dipendente al fondo per la liquidazione dell'indennità di premio di servizio (cfr. determinazione INPDAP del 17.6.1996 n. 82 all. 3 della produzione del ). CP
Si osserva, inoltre, che l' al fine di escludere il proprio obbligo Pt_1
a corrispondere al il TF , nega anche la natura pubblica del Cafi, CP_1 richiamando e producendo una delibera del 2.6.1982, da cui si evincerebbe che il contratto applicato ai dipendenti non era quello di un comparto pubblico, ma un contratto di natura privatistica.
Ebbene, non vi sono allegazioni e nemmeno elementi idonei a sostenere la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra il ricorrente ed il Cafi prima del 1990 e, dunque, per affermare che, cessato il rapporto di lavoro, le quote di indennità di fine rapporto, da qualificarsi come TF, per il periodo dall'assunzione al 1990, andrebbero versate al lavoratore dall' (in cui ora è confluito l'PD). Pt_1
Alla luce di quanto esposto, posta la natura privatistica del rapporto di lavoro in esame, il C.I.S.I., già CAFI, era tenuto a versare al ricorrente, alla data di cessazione del rapporto, l'intero TFR, che doveva essere accantonato dall'epoca dell'assunzione, quantificato come da modello CUD 2013 in euro 112.300,88 (cfr. copia del CUD nella produzione della parte ricorrente) e del quale il ha già ricevuto euro 9.311,76. CP_1
Per l'effetto il Tribunale di Napoli ha giustamente accolto la
CP_7 domanda di restituzione dei versamenti effettuati dal (già CAFI) CP per il pagamento del TF al Le somme versate dal CP_1 CP all'INPDAP costituiscono un indebito oggettivo, che deve essere restituito come del resto stabilito dallo stesso ente previdenziale con la determinazione n. 82 del 17 giugno 1996 e ribadito con la comunicazione del 4 marzo 2009.
Viceversa, le busta paga prodotte, relative al periodo precedente al gennaio 2010, allorquando il ha pacificamente interrotto il CP versamento della contribuzione, dimostrano l'effettuazione della trattenuta indicata come “imponibile Inadel prev.za”. Il Tribunale ha quindi accertato la prova dell'effettuato versamento e l' è stato Pt_1 giustamente condannato alla restituzione al della contribuzione CP versata nel periodo dal 17.10.1977 al 31.12.2009 per il pagamento del TF al Cecchi.
Con il presente gravame l' lamenta che il giudice di prime Pt_1 cure non abbia esaminato la pur rituale eccezione di prescrizione quinquennale, formulata nella memoria difensiva di primo grado. Il
Collegio rileva in primo luogo che i versamenti effettuati costituiscono un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. , in relazione al quale opera la prescrizione decennale ai sensi dell'art.2946 c.c.(cfr. anche Cass. sez. lav. Ordinanza nr.20427 del 23.07.2024). La quale prescrizione è stata interrotta, come pure evidenziato in maniera implicita dal giudice di prime cure. Nella nota del 4 marzo 2009 dell'INPDAP si legge: << In riscontro alla nota prot. N.00122 del 29.01.2009 e a seguito delle considerazioni rappresentate dallo scrivente a codesto nell'incontro tenutosi il 28/01/2009 , si CP precisa quanto segue … a tale riguardo giova preliminarmente precisare che la configurazione giuridica assunta dai Consorzi, costituiti ai sensi degli artt.23 e 25 della L. 142/90, non comporta l'obbligo di iscrizione del personale dipendente al fondo per la liquidazione dell'Indennità Premio di Servizio ( vedi l'allegata determinazione Dirigenziale n.82 del 17/06/96).>> Nella nota dell'INPDAP del 17.09.2009, trasmessa via fax al si legge: << CP
In riferimento alla nota prot. 1208 /I del 3/9/09 si precisa che per i 4 dipendenti rimasti al C.I.S.I. non è possibile mantenere l'iscrizione all'INADEL e che la stessa non doveva sussistere “ab origine” in quanto il Consorzio ha natura imprenditoriale e non rientra tra gli enti iscrivibili all'INADEL >>. Giova evidenziare che tali documenti manifestano la consapevolezza dell'esistenza del debito ( essendo in
Pag. 6 di 7 essere una posizione di versamento che non poteva essere mantenuta)( cfr. Cass. Ordinanza sez. 3 civ. nr.22948 del 20.08.2024). Tanto premesso, il ricorso di primo grado è stato depositato in data 11 aprile 2017, la prima udienza di discussione è stata fissata al 03.05.2018 e quindi il ricorso stesso è stato notificato entro il 02.04.2018; ne consegue che il decorso della prescrizione decennale è stato interrotto e che la pretesa della risulta essere fondata. CP
Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) Rigetta l'appello; b) condanna l' alla refusione delle spese di Pt_1 lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 6.000,00 nei confronti del nonché di euro 6.000,00 nei confronti di CP
, più rimborso spese al 15%, Iva e Cpa, con Controparte_1 distrazione;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, addì 02.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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